Sentenza 18 settembre 2023
Massime • 2
Nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio, che, tuttavia, ove rilevato in fase di impugnazione, non determina la rimessione degli atti al giudice di primo grado, stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione ad opera del giudice d'appello degli atti del procedimento che risultano viziati.
In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2023, n. 26769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26769 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
-ricorrente -
contro
ZA (già IE) IS, IR EN, IR BE LA, IE MI, IR FR, IR EG SA, OR ST (nonna del minore), OR ST (madre di OR ON), IE Oliver Surai, IR IS (già IE), 1 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 OR AR AN, OR EL ON, IE EL in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore OR RE, FE IF;
-intimati - nonchè da IR IS, già IE IS e IR EN entrambi in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori IR BE LA, IE MI, IR FR, IR EG SA, OR AS, elettivamente domiciliati in Roma Via Alberico II 4 presso lo studio dell'avvocato Salerni Arturo, rappresentati e difesi dall'avvocato Cornalba Augusto;
-ricorrenti incidentali - contro IE EL, in qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore OR RE, e IF FE;
- intimati -
nonchè contro Allianz Spa nella qualità d'Impresa designata dal fondo di Garanzia per le vittime della Strada, in persona del Legale Rappresentante pro tempore nella qualità di Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via Santa Teresa 23 presso lo studio dell'avvocato Taurini Stefano che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Hazan Maurizio;
-controricorrente in via incidentale - avverso la sentenza n. 61/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2023 dal Consigliere PA NI;
2 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 FATTI DI CAUSA 1. In data 15 agosto 2008, in Località Lupara nel Comune di Foggia, il conducente dell'autoveicolo Mitsubishi Space Runner tg.TO 98604S, di proprietà di IF FE e privo di copertura assicurativa, perdeva il controllo del mezzo a seguito dello scoppio dello pneumatico posteriore destro e si schiantava contro un albero. A seguito e a causa del sinistro decedevano due persone: OR ON, che moriva sul colpo, ed il piccolo IE UB, che decedeva dopo alcuni giorni in ospedale. Nell'immediatezza dell'incidente intervenivano i Carabinieri che, nel redigere rapporto sull'accaduto, raccoglievano le dichiarazioni di OR OS. Quest'ultimo dichiarava che alla guida del veicolo si trovava per l'appunto suo figlio OR ON, appena deceduto. Sulla base di tali dichiarazioni OR ON veniva indicato come colui che era alla guida del mezzo al momento dell'incidente. Senonché, circa tre mesi dopo (ed esattamente in data 10 novembre 2008) lo stesso OR OS, in sede di interrogatorio davanti ai Carabinieri, ritrattava la sua precedente dichiarazione e affermava che in realtà al momento del sinistro mortale era lui alla guida del veicolo (e non la vittima OR ON): ne seguiva a carico di OR OS un procedimento penale, che successivamente si estingueva per suo decesso. 2. Nel 2011 con un unico atto di citazione sia i congiunti del defunto UB IE - IR (già IE) IS (padre del minore defunto) e IR EN (madre del minore defunto), entrambi in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori IR BE LA, IE MI, IR FR, IR EG SA (fratello e sorelle del minore defunto), nonché OR AS (nonna del minore defunto) - che i congiunti di OR ON - la 3 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 predetta OR AS (madre di OR ON), il predetto IR IS (già IE), nonché IE Oliver Suraj, OR AR AN e OR EL ON (fratelli e sorelle di GH ON) – convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trieste la compagnia di assicurazioni Allianz s.p.a, quale impresa designata dal Fondo Vittime della strada, nonché il proprietario dell'autoveicolo IF FE, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni che: a) in via preliminare, rilevava la necessità di integrare ii contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, ossia il proprietario del veicolo e gli altri aventi diritto al risarcimento dei danni da uccisione di una o di entrambe le vittime, quest'ultimi in ragione dell'eventuale ripartizione proporzionale del massimale minimo di legge tra tutti i danneggiati, in quanto sicuramente incapiente rispetto alle esagerate pretese risarcitorie degli attori;
b) nel merito, contestava le pretese risarcitorie dei congiunti di ON OR, da un lato, perché questi era stato inizialmente indicato quale conducente del veicolo, e, dall'altro, perché la quantificazione dei danni richiesti per il decesso di entrambe le vittime era eccessiva ed eccentrica rispetto ai criteri equitativi previsti dalle AB di AN. Interveniva poi volontariamente in giudizio il minore RE OR, in persona della madre IE EL, quale asserito figlio di OR OS e fratello unilaterale di OR ON per parte di padre, prospettando ulteriori richieste risarcitorie. Allianz contestava queste ulteriori pretese del terzo intervenuto sia nell'an debeatur che nel quantum debeatur. 4 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 Integrato il contraddittorio nei confronti di IF FE e rigettata l'istanza di provvisionale, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali effettuate dalle parti e mediante audizione di testi al fine di stabilire chi fosse stato effettivamente alla guida al momento del sinistro, nonché l'intensità del vincolo parentale (in vista della quantificazione e della liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale). Il Tribunale di Trieste con sentenza n. 202/2015 riteneva il deceduto ON OR responsabile della causazione del sinistro, in quanto conducente del veicolo (e non terzo trasportato, come invece era stato prospettato in atto di citazione). Conseguentemente accoglieva le richieste risarcitorie proposte dai congiunti del minore, ma respingeva le richieste risarcitorie proposte dai congiunti di ON OR. Pertanto, il Tribunale così decideva: - accertava e dichiarava la responsabilità di OR ON per la verificazione del sinistro stradale nel quale era rimasto vittima il terzo trasportato IE UB, e conseguentemente, condannava Allianz s.p.a., quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con FE IF, a risarcire i danni patiti dai congiunti di IE UB (quantificati rispettivamente nella misura di: € 163.990,00 ciascuno, quanto al padre e alla madre;
€ 23.740,00 ciascuno quanto al fratello, a ciascuna delle tre sorelle ed alla nonna;
oltre, per tutti, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo); - accertava la sussistenza del diritto di regresso di Allianz s.p.a. nei confronti di FE IF e condannava quest'ultimo a rifondere Allianz s.p.a. di quanto versato da quest'ultima agli attori vittoriosi in forza della sentenza;
5 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 - respingeva le richieste risarcitorie dei congiunti di OR ON;
- condannava Allianz s.p.a., quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con FE IF, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori vittoriosi, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- condannava FE IF al pagamento delle spese processuali sostenute da Allianz s.p.a.; - compensava le spese di lite fra le altre parti in causa. 3. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello con un unico atto tutti gli originari attori, i quali, dopo aver dedotto l'erroneità della ricostruzione della dinamica del sinistro e l'erroneità della liquidazione del danno, concludevano chiedendo che: - da un lato, fosse riconosciuto il diritto al risarcimento anche in capo agli eredi di OR ON per un importo complessivo di euro 376 mila circa, e, -dall'altro, fosse riconosciuto in capo agli eredi del minore deceduto, in aggiunta al già disposto risarcimento per la somma di euro 446 mila circa, l'ulteriore somma di euro 460 mila circa;
Gli appellanti, poiché il massimale catastrofale assicurato era pari ad euro 774.685,35 (cioè di gran lunga inferiore alla sommatoria degli imposti chiesti in risarcimento nell'atto di appello), chiedevano che il risarcimento complessivo fosse contenuto nei limiti del suddetto massimale. Si costituiva anche in questo grado di giudizio Allianz, che: - in via pregiudiziale di rito, eccepiva: a) l'inammissibilità dell'appello principale per invalidità della procura conferita dai congiunti di OR ON e dai congiunti di UB IE in 6 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 conflitto di interessi tra loro ad un unico difensore;
b) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario IF FE;
c) l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del terzo motivo di appello e la carenza di interesse ad impugnare ex art.100 c.p.c. in relazione al quarto motivo di appello;
-nel merito, contestava tutti i motivi d'appello proposti dagli attori chiedendone il rigetto;
-in via incidentale, proponeva appello per far valere, in caso di accoglimento dell'appello principale, il massimale catastrofale assicurato, nonché il suo diritto di regresso nei confronti del proprietario del veicolo IF DJ anche per quanto eventualmente ulteriormente dovuto agli appellanti;
-in ogni caso, eccepiva che il Tribunale aveva fatto malgoverno dell'art. 1227 primo comma cod. civ. Nel giudizio di appello restavano contumaci IE EL, in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore OR RE, e IF FE. A seguito del decesso del precedente difensore, Allianz S.p.A. si costituiva a mezzo di nuovo difensore. La Corte territoriale, con sentenza 61/2019: - respingeva la domanda di accertamento della responsabilità di OR OS nella causazione sinistro del 15 agosto 2008 e confermava la responsabilità di ON OR;
- respingeva l'appello incidentale di Allianz nella parte in cui la compagnia aveva dedotto il conflitto di interessi tra i prossimi congiunti del defunto OR ON rispetto ai prossimi congiunti del defunto IE;
- condannava Allianz Assicurazioni S.p.a. a rifondere ulteriori somme, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti 7 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 di IE UB, fermo restando quanto già liquidato nella sentenza di primo grado e nei limiti del massimale stabilito per legge (precisamente: l'ulteriore somma di € 36 010,00 ciascuno, ai genitori IR Crstian, gia IE IS e IR EN;
l'ulteriore somma di € 6.240,00 ciascuno, al fratelli IR BE LA, alle sorelle IE MI, IR FR e IR EG SA, nonché alla nonna OR AS), oltre agli interessi legali al tasso legale su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (comprese quelle di cui alla sentenza di primo grado), devalutate alla data dell'evento e rivalutate di anno in anno fino alla data della sentenza, dalla quale erano dovuti gli interessi legali fino al saldo effettivo;
in caso di versamento di acconti, questi avrebbero dovuto essere devalutati alla data dell'evento dannoso, e quindi sottratti dall'importo, con la conseguenza che sulla differenza residua avrebbero dovuto quindi essere computati gli interessi;
- condannava IF FE, a manlevare e tenere indenne Allianz Assicurazioni s.p.a. delle somme tutte che avrebbe dovuto pagare per le suddette causali. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Compagnia di assicurazione, che ha anche chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Hanno resistito con controricorso gli originari attori, che hanno proposto ricorso incidentale, lamentandosi del fatto che la Corte territoriale ha riformato, in tesi difensiva in assenza dei presupposti di legge, il capo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado. Allianz ha a sua volta resistito al ricorso incidentale con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.
1. c.p.c. 8 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi ed assorbito il ricorso incidentale. I Difensori di parte ricorrente e dei resistenti congiunti del piccolo UB IE hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso principale della Compagnia Allianz s.p.a. è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 183 e 103 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui non ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in appello, e, guindi, del procedimento, per inesistenza/nullità della procura alle liti dell'Avv. Cornalba. Osserva che l'art. 140 del Codice delle Assicurazioni private prevede che "i diritti delle persone danneggiate sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate" e che nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra gli altri, Cass. n. 16455/2009) in relazione al massimale catastrofale è stato precisato che deve intendersi per < danneggiata>> non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto - come ad esempio i congiunti di quella - che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale. Da quanto sopra deduce che, ove il massimale risulti incapiente per soddisfare i diritti creditori di tutti i danneggiati, vi è una compressione/limitazione del risarcimento dei diversi danneggiati. Nel caso in esame, in particolare, in tesi difensiva, è evidente il conflitto di interessi posto che non si tratta nemmeno di un concorso tra singole persone danneggiate ma di un concorso tra titoli diversi: da un lato gli eredi di UB IE, minore, che era deceduto senza colpa nel 9 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 sinistro;
e, dall'altro, gli eredi di ON OR, che era stato dichiarato responsabile del sinistro. Osserva che, in grado di appello, i due gruppi hanno proposto (congiuntamente e mediante un unico difensore) contestazioni sulla dinamica del sinistro (e in particolare sulla individuazione del conducente). Essa compagnia aveva eccepito l'improponibilità dell'appello per invalidità della procura alle liti. Tuttavia, la Corte territoriale aveva escluso il conflitto di interessi, argomentando sul fatto che entrambi i gruppi di eredi, assistiti dal medesimo legale, avevano fondato l'azione sul medesimo titolo extracontrattuale, nonché sul fatto che tra i due gruppi di eredi vi era una graduazione delle domande. Si duole parte ricorrente che la corte territoriale, così decidendo, ha violato il contraddittorio per carenza di un presupposto processuale (il conferimento di una valida procura alle liti ad un avvocato idoneo al patrocinio) ed ha conseguentemente deciso la causa in mancanza di un presupposto di decidibilità: invero, in primo grado gli eredi dei due soggetti deceduti si erano affidati al patrocinio di un unico legale ed avevano fondato l'azione risarcitoria sul presupposto che entrambe le vittime fossero trasportate, mentre tale presupposto era poi stato disatteso dal giudice di primo grado (che aveva individuato in ON OR il conducente dell'autoveicolo e che, sulla base di tale dato, aveva escluso il diritto risarcitorio degli eredi del predetto). Rileva che i congiunti di OR ON e i congiunti di IE UB (cioè gli eredi dei due soggetti deceduti in seguito al sinistro per cui è causa) erano stati assistiti in grado di appello dal medesimo difensore (Avv. Augusto Cornalba del Foro di Lodi) sebbene i due gruppi di eredi perseguissero interessi in conflitto tra loro: ciò in quanto l'incertezza sulla responsabilità del sinistro avrebbe potuto 10 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 portare o al risarcimento di un solo gruppo di eredi con esclusione del risarcimento dell'altro gruppo oppure ad una riduzione del risarcimento di entrambi i gruppi entro il massimale catastrofale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro. In definitiva, secondo parte ricorrente, i due gruppi di eredi erano in conflitto di interessi tra loro e, conseguentemente, la Corte territoriale ha deciso l'appello in carenza di valido conferimento di procura alle liti, che costituisce condizione di procedibilità dell'azione. Con l'ulteriore conseguenza che, cassata la sentenza, la causa dovrebbe essere rinviata al giudice di merito perché valuti quale delle due procure sia stata conferita per seconda (e, quindi, per determinare quale attività difensiva deve essere considerata nulla). 1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 primo comma cod civ. (in relazione all'art. 360 comma I n. 3 cpc) nella parte in cui la Corte territoriale, nonostante la circostanza del trasporto irregolare fosse allegata in atti e nonostante fosse stato attuato il contraddittorio sul punto, non ha applicato l'art. 1227 comma 1 cod. civ., violando la norma sulla imputazione della condotta del danneggiato nella causazione del danno. Sottolinea che dai rilievi effettuati dai Carabinieri nell'immediatezza dell'incidente mortale emerge chiaramente che a bordo dell'autovettura viaggiavano ben nove passeggeri (di cui cinque adulti e quattro minori): circostanza questa che, oltre ad essere vietata dall'art. 169 cod. strad., rappresenta di per sé una pericolosa situazione di trasporto in sovrannumero per un veicolo (che è notoriamente omologato per il trasporto soltanto di cinque passeggeri). Osserva che gli attori non hanno mai contestato il trasporto irregolare, che avevano anzi allegato in sede di atto introduttivo, ma 11 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 hanno eccepito che la compagnia aveva contestato il concorso di colpa dei danneggiati soltanto in sede di comparsa conclusionale di secondo grado al fine di ridurre le somme spettanti agli attori in appello. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, l'art. 1227 primo comma (diversamente dall'art. 1227 secondo comma) è una mera difesa, con la conseguenza che il fatto colposo del creditore avrebbe dovuto essere esaminato e verificato d'ufficio dalla corte, nonostante che essa compagnia non l'avesse espressamente eccepito nelle difese svolte in primo grado. 1.3. Con il terzo motivo, che indica connesso al precedente, parte ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc) nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione in relazione al concorso colposo dei danneggiati (senza, dunque, né affermare e neppure escludere l'efficienza eziologica). 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226; 2056; 1223 cod. civ. e in senso lato delle AB di AN (in relazione all'art. 360 comma 1 cpc n. 3) nella parte in cui la Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi sulla quantificazione dei danni patiti dagli eredi di IE UB, ha liquidato un ulteriore importo di denaro a titolo di personalizzazione del danno "non patrimoniale" pur avendo escluso nella concreta situazione di fatto, come già aveva fatto il giudice di primo grado, la presenza di particolari situazioni idonee a giustificare la difformità rispetto a un pregiudizio standard. Osserva parte ricorrente che la Corte territoriale, dopo aver rilevato che gli attori non avevano né allegato né provato un particolare pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale, ha tuttavia ritenuto di aumentare l'importo liquidato dal Giudice di prime cure in 12 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 modo eccentrico rispetto alla fattispecie e ai criteri fissati dalla AB di AN (che hanno valore para-normativo). In definitiva, secondo parte ricorrente, il giudice di merito, in applicazione delle tabelle milanesi, deve negare la personalizzazione del danno nel caso in cui dall'espletata attività istruttoria non risulta l'esistenza di particolari situazioni. Tanto sarebbe avvenuto nel caso di specie, e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nel rivedere quanto già liquidato dalla sentenza di primo grado. 2. Il ricorso incidentale dei congiunti del minore defunto UB IE è affidato ad un unico motivo con il quale i predetti denunciano la violazione dell'art. 336 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha riformato, in tesi difensiva in assenza dei presupposti di legge, il capo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado. Si dolgono i ricorrenti in via incidentale che la Corte ha applicato il principio del c.d. espansivo interno di cui al primo comma del suddetto articolo senza di fatto aver riformato in peius le statuizioni adottate dal giudice di primo grado: in altri termini, secondo i ricorrenti incidentali, nel caso di specie, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, in applicazione del disposto di cui all'art. 366 primo comma, il giudice dell'impugnazione ha il potere di procedere alla riforma della statuizione delle spese di primo grado soltanto allorquando la sentenza di secondo grado ha mutato l'equilibrio sostanziale emerso dalla prima sentenza, circostanza questa che non sussisterebbe nel caso di specie, nel quale entrambi i giudici di merito: hanno ritenuto l'assenza di responsabilità in capo a OR OS, hanno rigettato le domande avanzate dai congiunti di OR ON, hanno stabilito la rifusione del danno subito dagli originari attori per la morte del minore IE UB ed hanno affermato il 13 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 diritto di manleva della compagnia nei confronti del proprietario del veicolo sinistrato. 3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 3.1. Preliminarmente, si ricorda ancora una volta che il Tribunale di Trieste con sentenza n. 202/2015 ha ritenuto il deceduto ON OR responsabile della causazione del sinistro, in quanto conducente del veicolo (e non terzo trasportato, come invece era stato prospettato in atto di citazione); e, conseguentemente, ha accolto le richieste risarcitorie proposte dai congiunti del minore, mentre ha respinto le richieste risarcitorie proposte dai congiunti di ON OR. D'altra parte, la corte territoriale – dopo aver affrontato: a) alle pp. 8 e 9, la questione del conflitto di interessi del procuratore che aveva patrocinato tutte le parti (risolvendola nel senso della insussistenza del conflitto); b) alle pp. 10 e 11, la questione di chi fosse alla guida del mezzo (risolvendola nel senso che alla guida era OR ON); c) alle pp. 11-14, la questione dell'intensità del rapporto parentale ai fini della liquidazione del danno per la perdita (risolvendolo a favore degli appellanti, che hanno visto incrementate le poste risarcitorie); d) alla p. 14 la questione del diritto di regresso della compagnia Allianz. (risolvendola a favore di quest'ultima) – ha sostanzialmente confermato l'impianto della sentenza di primo grado.
3.2. Ribadito in fatto che i congiunti di GH ON ed i congiunti di IE UB sono stati assistiti in entrambi i gradi di giudizio dal medesimo difensore, è controverso in diritto l'esistenza tra detti due gruppi di un conflitto di interessi, rilevante ai fini della validità della procura alle liti, rilasciata al medesimo difensore. Secondo la difesa di parte ricorrente e secondo il Procuratore Generale, il conflitto di interessi, rilevante ai fini della validità della 14 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 procura alle liti, avrebbe dovuto essere accertato dai giudici di merito facendo riferimento agli interessi delle parti difese, valutati in concreto. Al contrario, secondo la difesa dei resistenti, i giudici di appello avrebbero correttamente ritenuto l'insussistenza di un conflitto di interessi rilevante, in quanto detto conflitto va accertato facendo riferimento agli interessi delle parti difese, valutati in astratto: soltanto se l'accoglimento del diritto vantato da una parte avesse dovuto portare alla totale reiezione del diritto portato dall'altra ci sarebbe stato quel conflitto di interessi che avrebbe reso nulla la procura alle liti conferita, da uno dei due gruppi di attori, al difensore comune. 3.3. Ritiene il collegio che nella specie sussisteva e sussiste un conflitto di interessi tra i due gruppi di eredi, rilevante ai fini della validità della procura conferita, rilasciata dagli eredi di entrambi i gruppi ad un medesimo difensore, dovendo la relativa valutazione essere effettuata in concreto. In base all'art. 140 del Codice delle assicurazioni private: < risarcimento dovuto dal responsabile superi le somma assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti della impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate>>. E questa Sezione Terza ha già avuto modo di precisare ormai da alcuni anni che: < obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto - come ad esempio i congiunti di quella - che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l'invalidità della persona immediatamente pregiudicata>> (Sentenza n. 16455 del 15/07/2009, Rv. 609144 - 01). 15 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 In punto di fatto, nel caso di specie, a) il massimale assicurato è pari ad euro 774.685,35; b) ad esito del giudizio di primo grado, i prossimi congiunti di UB IE hanno ricevuto un risarcimento per un ammontare complessivo di euro 446.680, mentre quelli di ON OR sono stati esclusi da qualsiasi risarcimento;
c) in sede di appello: c1) gli eredi del gruppo IE hanno chiesto un ulteriore importo risarcitorio di euro 460.700, mentre quelli del gruppo OR hanno chiesto un importo risarcitorio di euro 376.550; c2) gli eredi di entrambi i gruppi hanno chiesto l'esclusione della responsabilità di ON OR nella causazione del sinistro, nonché un risarcimento complessivo nei limiti del suddetto massimale;
d) se la corte territoriale avesse ritenuto ON OR estraneo alla causazione del sinistro, l'affermazione del diritto al risarcimento dei danni a favore degli eredi del gruppo OR avrebbe comportato una proporzionale riduzione del risarcimento spettante agli eredi del gruppo Tanesie: pertanto gli appellanti (e, per essi, il difensore), nel chiedere l'esclusione della responsabilità di ON OR nella causazione del sinistro, hanno al contempo sostanzialmente chiesto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in capo agli eredi del gruppo OR e la riduzione del quantum risarcitorio spettante agli eredi del gruppo IE. Quanto sopra ha indubbiamente creato un conflitto di interessi tra le posizioni degli eredi appartenenti ad un gruppo rispetto a quelle degli eredi appartenenti all'altro gruppo, dovendosi qui ribadire: - il principio di diritto (già affermato da Cass. sent. n. 23056/2007), secondo il quale l'esistenza di un conflitto di interessi tra le parti (attuale o virtuale) va valutata <<…in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (cfr.Cass. 28 gennaio 1997, n. 835), in 16 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 guisa tale che la tutela degli interessi dell'una parte non possa attuarsi compiutamente senza nocumento per l'interesse o gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass. 14 giugno 2005, n. 12741; Cass. 1° ottobre 1999, n. 10863; e Cass. 28 gennaio 1997, n. 835, cit.>>; - nonché l'ulteriore principio di diritto (già affermato da Cass. n. 13218 del 2015) per cui l'attualità del conflitto può anche venir meno < che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (sentenze 10 maggio 2004, n. 8842, 19 luglio 2005, n. 15183, 4 novembre 2005, n. 21350, 26 luglio 2012, n. 13204)>>. Alla stregua di detti principi un conflitto di interessi tra le parti non sarebbe stato configurabile: nell'ipotesi in cui in corso di causa non fosse stata controversa la responsabilità di ON GH nella causazione del sinistro;
ovvero nella diversa ipotesi in cui vi fosse stata capienza del massimale posto a disposizione dalla compagnia di assicurazione;
ovvero nell'ulteriore diversa ipotesi in cui una delle parti avesse rinunciato alle proprie pretese. Tuttavia, nel caso di specie, non ricorre nessuna di dette ipotesi. Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22722 del 2018; Cass. n. 15884 del 2013), il conflitto di interessi tra le parti provoca un difetto dello jus postulandi in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio. Nel caso di specie il conflitto è emerso successivamente al rilascio della procura per il giudizio di primo grado. Tuttavia, non può essere disposta la rimessione degli atti al giudice di primo grado, in considerazione della natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. (Sez. Un. n. 10389 del 1995). 17 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 Ne consegue che, accolto il motivo in esame e dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi (nonché il ricorso incidentale), la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al giudice di appello che, a norma dell'art. 354 comma 4, dovrà accertare quale delle due procure, essendo stata conferita per seconda, sia nulla (Cass. n. 14634 del 2015) e, quindi, procedere alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati (a causa del loro compimento in assenza della costituzione di un autonomo difensore per ciascuno dei due gruppi di eredi). In definitiva, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Trieste, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda alla rinnovazione degli atti processuali risultati viziati. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della compagnia ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte: - accoglie il primo motivo di ricorso;
- dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso ed il ricorso incidentale;
- cassa la sentenza impugnata e 18 Numero registro generale 23220/2019 Numero sezionale 678/2023 Numero di raccolta generale 26769/2023 Data pubblicazione 18/09/2023 - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda alla rinnovazione degli atti processuali viziati per la causale indicata nella motivazione che precede. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Consigliere estensore Il Presidente PA NI LU A. AR 19