Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2023, n. 26769
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Sentenza 18 settembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, pubblicata il 18 settembre 2023. Le parti in causa hanno presentato richieste di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale mortale, con contestazioni sulla responsabilità e sull'ammontare del risarcimento. I ricorrenti, da un lato, chiedevano il riconoscimento del diritto al risarcimento per i congiunti di una delle vittime, mentre dall'altro, la compagnia assicurativa contestava la validità della procura conferita da gruppi di eredi in conflitto di interessi, sostenendo che tale conflitto avrebbe invalidato l'atto di citazione in appello.

Il giudice ha accolto il primo motivo del ricorso della compagnia assicurativa, evidenziando l'esistenza di un conflitto di interessi tra i gruppi di eredi, che richiedeva una procura distinta per ciascun gruppo. La Corte ha ritenuto che la procura conferita a un unico difensore fosse nulla, in quanto le pretese risarcitorie dei due gruppi erano contrapposte e avrebbero potuto influenzarsi reciprocamente. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Trieste per la rinnovazione degli atti processuali, con la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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Massime2

Nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio, che, tuttavia, ove rilevato in fase di impugnazione, non determina la rimessione degli atti al giudice di primo grado, stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione ad opera del giudice d'appello degli atti del procedimento che risultano viziati.

In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2023, n. 26769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26769
    Data del deposito : 18 settembre 2023

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