Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/04/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5461/19 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Mariafrancesca Crea e Avv. Andrea Morsillo) PARTE APPELLANTE E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
(Avv. Roberto Cefaloni e Avv. Mario Carcione) PARTI APPELLATE E
Controparte_6
(Avv. Gaetano Scalise) PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
E (già ) Controparte_7 CP_8
(Avv. Stefano Merelli) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 397/2019 emessa dal Tribunale di Velletri RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 397/2019, ha accertato la responsabilità sanitaria di e er il decesso di , Parte_1 Controparte_6 Persona_1
, nonché €.169.790,17 per d €.24.020,00 per CP_1 Controparte_2 CP_3
, oltre interessi e rivalutazione;
ha dichiarato inammissibile la domanda di
[...] garanzia della convenuta ha condannato le parti convenute in solido al CP_6 pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, nonché al pagamento delle spese di CTU, rimborsando quanto eventualmente anticipato dalle parti attrici.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto (cfr. Parte_1 anche le note scritte in sostituzione di udienza del 07.11.24):“dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di citazione d'appello, attesa la nullità della perizia depositata in data 07/04/2016 dalla dott.ssa disponendo la rinnovazione delle attività peritali con incarico ad un nuovo Per_2 perito;
in via subordinata in parziale riforma della sentenza impugnata respingere le domande proposte da , , Controparte_2 CP_1 Controparte_3 CP_4
e nei confronti di per la responsabilità
[...] Controparte_5 Parte_1 sanitaria di costei, dichiarando che la stessa nulla deve a costoro in relazione alla morte di , avendo operato nel rispetto delle norme, dei protocolli e Persona_1 della prassi che disciplinando la pratica medica, respingere le domande proposte dagli appellati nella comparsa di costituzione del 26.11.2019 con vittoria di competenze e spese, anche del primo grado e di CTU. In via istruttoria ha insistito “per la rinnovazione della CTU con incarico a nuovo perito sul quesito proposto dal Giudice del Tribunale di Velletri nell'ordinanza 01.04.2015”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita la quale, con Controparte_6 appello incidentale, ha concluso chiedendo: “In via istruttoria, alla luce dei motivi dedotti in ordine alla nullità dell'elaborato peritale espletato nel primo grado di giudizio, si chiede che venga disposta, previa rimessione della causa sul ruolo, la rinnovazione della CTU, con affidamento dell'incarico ad un collegio peritale, composto da uno specialista in medicina legale e da uno specialista in pneumologia. In via principale nel merito, rigettare tutte le domande svolte dagli attori Sig.ri
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
nei confronti della Dott.ssa siccome infondate in fatto e CP_5 Controparte_6 in diritto e non provate;
In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice nei confronti della Dott.ssa accertata l'inesistenza o la nullità della notifica dell'atto di Controparte_6 citazione nei confronti della Dott.ssa e che la mancata costituzione Controparte_6
è stata determinata da causa non imputabile alla convenuta Dott.ssa CP_6
disporre la rimessione in termini della comparente ai sensi e per l'effetto
[...] dell'art. 294 c.p.c., con conseguente ammissibilità di proporre tutte le eccezioni, difese, domande ed istanze, anche istruttorie, previste dall' art. 167 c.p.c.; per l'effetto, accertare e dichiarare il diverso rilievo e/o incidenza causale delle condotte dei singoli convenuti nella determinazione degli eventi per cui è causa, determinando le rispettive percentuali di responsabilità, accertando dichiarando in ogni caso e nel contempo, l'obbligo dell' (già ), in persona del suo Parte_3 Parte_4 legale rappresentante pro-tempore, di manlevare e tenere indenne la Dott.ssa
[...] da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole e da tutti gli importi che CP_6 dovessero essere riconosciuti in favore degli attori, sia a titolo di sorte che di spese legali;
per l'effetto condannare l' (già ), in persona Parte_3 Parte_4 del suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare direttamente agli attori tutti gli importi che dovessero essere posti a carico della Dott.ssa sia a titolo di CP_6 risarcimento del danno che a titolo di spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nelle misure di legge”. Si sono, altresì, costituiti , , e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
i quali (cfr. anche comparsa conclusionale) hanno chiesto, in via Controparte_5 preliminare, di accertare il difetto di interesse ad agire in sede di gravame in capo alle appellanti ex art. 100 cpc, nel merito il rigetto degli appelli proposti, in subordine hanno reiterato le domande assorbite dalla sentenza del Tribunale. L' , dal canto suo, ha concluso chiedendo di dare atto che Controparte_7 aveva già provveduto alla integrale esecuzione della gravata sentenza n. 397/2019 precisando di non spiegare appello incidentale. Nel corso del giudizio, con il foglio di precisazione delle conclusioni del 18.01.23, l'appellante ha depositato la sentenza n. 116/2022 emessa dalla Corte dei Conti, Pt_1 sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio in data 14/02/2022. Con provvedimento del 27.3.25, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di
“verificare il perdurante interesse alla lite in capo a tutte le parti contendenti, alla luce dell'intervenuto integrale pagamento delle somme oggetto di condanna da parte dell' appellata senza proposizione, allo stato, di domanda di regresso o Parte_2 richiesta di accertamento della responsabilità delle appellanti”. Nella successiva udienza del 03.4.25, l'Avv. Cefaloni – codifensore delle parti appellate ha precisato che la sentenza (n.4728/24 – VI sez. Corte CP_4 CP_5
Appello di Roma), con la quale la è stata condannata al risarcimento del danno Pt_1
a favore del solo erede (parte civile in sede penale e non parte nel Persona_3 presente giudizio), è passata in giudicato. L attraverso il suo difensore), dal canto suo, ha puntualizzato che, per non incorrere in responsabilità erariale, dovrà proporre azione di regresso nei confronti dell'appellante (“L'avv. dell' fa presente che tale rinuncia mai potrebbe Pt_1 intervenire incorrendo altrimenti la sua assistita in responsabilità erariale, a partire dal suo difensore”). All'esito la causa è stata riservata in decisione senza termini. Il presente giudizio, come narrato (cfr. atto di appello principale) ha ad oggetto la pretesa risarcitoria dei prossimi congiunti di deceduto, il 28.01 Persona_1
2011, in conseguenza della asserita negligenza, imperizia ed imprudenza della dott.ssa e della dott.ssa la prima in quanto non avrebbe effettuato in data Pt_1 CP_6
27.1.2011 una visita domiciliare, né avrebbe prescritto il ricovero ospedaliero, la seconda in quanto non avrebbe effettuato, in qualità di guardia medica, una visita domiciliare e tenuto conto della sintomatologia riferitale non avrebbe proposto il ricovero urgente o attivato il 118. Per tali motivi hanno chiesto la condanna di entrambe le dottoresse e l' , al risarcimento del danno conseguente al loro Parte_5 inadempimento ed in via subordinata hanno proposto domanda di risarcimento del danno per perdita di chances di sopravvivenza da parte del de cuius. Hanno chiesto, infine, la rifusione dei costi sostenuti per il rito funerario a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed interessi moratori anche a titolo di maggior danno. Ammessa la ctu, espletati l'interrogatorio formale delle dottoresse convenute e la prova testimoniale, è stata pronunciata la sentenza gravata, con la quale, preliminarmente è stato confermato il rigetto dell'eccezione di nullità della notifica della citazione e della istanza di rimessione in termini proposte dalla convenuta e conseguentemente alla tardiva costituzione è stata dichiarata inammissibile CP_6 la domanda di garanzia svolta dalla stessa. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha evidenziato che sulla base della disposta CTU la “causa del decesso di fu una pneumopatia interstiziale di CP_4 verosimile origine virale, descritta al suo esordio dal riscontro radiografico dl 15.12.10 (allegato alla memoria 183 di parte attrice) e nella sua fase terminale post mortale dal rilievo necroscopico effettuato dal CTU della Procura dott. , confermato Per_4 dalle risultanze istologiche” e che tenuto conto della valutazione del consulente doveva ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta omissiva delle convenute e la morte del soggetto “non trattandosi di evento incerto, ma di alta probabilità di sopravvivenza.”. Con riferimento alle responsabilità della Dott.ssa il CTU ha affermato che: Pt_1
“in aderenza alle linee guida tuttavia appare non adeguatamente osservato il monitoraggio della malattia, posto che la mancata remissione della sintomatologia a considerevole distanza dal suo esordio (circa un mese) avrebbe dovuto orientare il sanitario ad effettuare più precocemente di quanto disposto un riscontro RX e/o una visita specialistica, all'esito dei quali è ragionevole ipotizzare che sarebbero stati disposti ulteriori approfondimenti diagnostici (es. TAC Torace). È stato accertato che
“il 27.01.11 si verificò un improvviso peggioramento delle condizioni cliniche caratterizzato dal ripresentarsi di tosse insistente associata ad iperpiressia elevata. Fu proprio il 27.01.11 infatti che il contattò telefonicamente la CP_4 Persona_5 durante l'orario di ricevimento ambulatoriale per rappresentarle l'ingravescenza del proprio stato di malattia;
non è dato sapere se in quella occasione venne o meno richiesta una visita domiciliare, ma si sa con certezza che il predetto sanitario prescrisse una terapia farmacologia orale consistente in sciroppo ad azione fluidificanteantistaminica (Polaramin Espettorante). Dovendo a tal punto prescindere dall'eventuale richiesta del paziente di visitata domiciliare, si ritiene nondimeno di avanzare un giudizio di censura circa la condotta tenuta in quella circostanza dalla D.ssa la quale, non avendo con ogni evidenza percepito la gravità della Pt_1 malattia, non ritenne opportuno visitare il paziente, ancorché lo stesso non avesse fatto esplicita richiesta. E' infatti lecito supporre, sulla scorta degli elementi clinici in nostro possesso che, qualora effettuato, l'esame clinico si sarebbe concluso con la disposizione di accesso al pronto soccorso.”. Sulla scorta di tale risultanze il Tribunale ha evidenziato che: “La dott.ssa Pt_1 aveva seguito l'evolversi della situazione medica di in dal mese di dicembre CP_4
2010 e aveva avuto modo di visionare la radiografia toracica, dalla quale già poteva evidenziarsi l'insorgere di una patologia virale polmonare;
anche il semplice elemento della tosse persistente, riferito dal paziente in data 27.1.11, come ammesso dalla stessa in sede di interrogatorio, nonostante la terapia antibiotica svolta, avrebbe dovuto ingenerare un maggior allarme, tale da giustificare quantomeno una visita domiciliare;
inoltre, risulta che la dott.ssa avesse prescritto esami del Pt_1 sangue, visita pneumologica e nuova RX torace, ma non risulta, né viene dedotto, che si sia premurata di chiedere l'esito di suddetti esami o la loro effettuazione durante la telefonata sopra indicata, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione e tale elemento, secondo questo giudice, conferma un comportamento superficiale del medico”. Relativamente alla posizione della Dott.ssa (medico di guardia) il CP_6 consulente ha affermato che: “si profilano da parte della D.ssa quale medico CP_6 addetto alla centrale di ascolto, i medesimi criteri di censura per non aver adeguatamente considerato la gravità delle condizioni cliniche del paziente, che venne in quella circostanza invitato a praticare aerosolterapia con l'indicazione di richiamare la centrale nel caso di mancata risoluzione dei sintomi.”. Il CTU ha concluso che: “ Per quanto sopra delineato è facilmente comprensibile come proprio alla data del 27.01.11 siano venuti meno i principi informatori di una corretta condotta professionale da parte di entrambi i sanitari i quali, nei diversi momenti in cui vennero consultati, non hanno percepito l'effettiva gravità dei sintomi manifestati dal non attuando in conseguenza le opportune CP_4 procedure previste per analoghe fattispecie patologiche (in primis il semplice esame clinico del paziente)….E' lecito pertanto considerare che, qualora tempestivamente ricoverato e trattato, in via latamente indicativa il vrebbe avuto la possibilità CP_4 di sopravvivenza pari all'83%...”. Sulla responsabilità della il Tribunale ha affermato che essa Parte_2
“risponde dell'operato del medico di base e, dunque, della condotta della dott.ssa Pt_1
e della dott.ssa che quale medico di guardia non è altro che la figura CP_6 predisposta dalla per dare continuità assistenziale agli utenti nei momenti in cui non sono in servizio i medici convenzionati, ossia per le urgenze notturne, festive e prefestive, comprese visite domiciliari”. Il Giudice ha poi liquidato il danno non patrimoniale da perdita parentale a favore dei congiunti di Persona_1
La pronuncia è stata impugnata da nonché, in via incidentale, da Parte_1
Controparte_6
ha criticato la sentenza ritenendo che il Giudice aveva fondato il Parte_1 proprio convincimento sulla ctu medico legale che a sua volta aveva posto a fondamento della perizia (anche) quanto riferito da in sede di Controparte_3 svolgimento delle operazioni peritali e non emerso dalle testimonianze assunte;
inoltre, aveva erroneamente interpretato le prove raccolte che, invece, se correttamente valutate avrebbero portato ad escludere una sua responsabilità professionale ed altresì non aveva tenuto conto che il ctu aveva espresso le sue conclusioni in termini probabilistici e non certi. Le stesse critiche sono state sostanzialmente mosse anche da CP_6 la quale, con appello incidentale, ha altresì censurato la sentenza di primo
[...] grado per non aver il Giudicante a) esaminato la sentenza penale n. 7655/18 con la quale era stata assolta dalla Corte di Appello (con la formula “perché il fatto non sussiste”) da ogni responsabilità in ordine al decesso di b) dichiarato Persona_1
l'inesistenza e/o la nullità, nei suoi confronti, dell'atto di citazione e conseguentemente, non rimettendola nei termini, ritenuta inammissibile (perché tardiva) la domanda di manleva nei confronti dell' 6. Pt_2
Come sopra accennato, con il foglio di precisazione delle conclusioni del 18.01.23, l'appellante ha depositato la sentenza n. 116/2022 emessa dalla Pt_1
Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio in data 14/02/2022, la quale ha rigettato l'azione di risarcimento del danno (per assenza di “colpa grave”) a favore dell' , promossa dalla Procura regionale, nei confronti della (“assolve Parte_2 Pt_1 la convenuta cfr dispositivo sentenza); ed ha dichiarato l'estinzione Parte_1 del giudizio per la Proietti, a seguito della rinuncia agli atti ed all'azione della Procura Regionale ed alla conseguente accettazione della Proietti. Tale sentenza ha portato le parti appellate (si leggano le precisazioni delle conclusioni del 13 gennaio 2025) a richiedere, in via preliminare, che venisse accertato e dichiarato il “difetto di interesse ad agire in sede di gravame in capo agli appellanti ex art. 100 cpc”. L'eccezione preliminare è infondata. Sul punto c'è da osservare quanto segue. La morte di avvenuta nel gennaio 2011 – fa collocare la nostra Persona_1 fattispecie nell'ambito di applicazione della normativa precedente all'entrata in vigore della legge Gelli (avvenuta il 1° aprile 2017). Tale normativa ha previsto che se il medico responsabile fosse stato dipendente di una o di un'Azienda Ospedaliera, il pubblico erario avrebbe potuto seguire ben due strade per recuperare quanto fosse stato costretto a pagare al terzo danneggiato. Da un lato, vi era la possibilità di proporre l'azione di danno dinanzi alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.P.R. 10.1.1957, n. 3; dall'altro si era giunti ad ammettere che l'ente potesse scegliere anche di promuovere l'ordinaria azione civile di rivalsa/regresso (Cass. civ. Sez. Unite, 12/10/2020, n. 21992: <l di responsabilit contabile nei confronti dei sanitari dipendenti un sanitaria non sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati sicch quando sia proposta da una azienda domanda manleva propri medici sorge questione riparto giudice ordinario attesa l coincidenza due giurisdizioni>>). La proposizione di un'azione non escludeva (e non esclude), pertanto, l'altra in quanto “non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria” (Cass. Ordinanza n. 23833/2024). Alla luce di tali principi e di quanto precisato dalla ell'udienza del 03.04.25 (nella quale ha sostanzialmente escluso che potrà rinunciare all'azione di rivalsa) emerge in tutta la sua evidenza l'utilità concreta che le appellanti potrebbero conseguire dall'eventuale accoglimento dei loro gravami. La con il secondo motivo di appello incidentale, ha censurato CP_6 la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la sentenza con la quale Corte di Appello Penale di Roma - con la sentenza n. 7655/18 – l'ha assolta (con la formula
“perché il fatto non sussiste”) da ogni responsabilità in ordine al decesso di Per_1
passata in giudicato.
[...]
La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 17708/23)
“il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato (…)”. Tale principio è stato ribadito nella successiva Ordinanza n. 16422/2024 secondo la quale “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (…)”. Il Collegio è, pertanto, vincolato – nell'accertare i fatti dedotti in giudizio – dal giudicato penale con il quale si è giunti all'assoluzione della Proietti “perché il fatto non sussiste”.
Quanto osservato dalla difesa dei e all'udienza del 03.04.24, CP_4 CP_5 ovverosia “la non identità delle parti coinvolte nel giudizio penale rispetto a quelle costituite nell'odierno procedimento” non scalfisce la ricostruzione del fatto storico (l'assenza “della piena conoscenza di tutte le informazioni cliniche necessarie per determinarsi con una condotta attiva determinante a tutelare la salute del paziente ( ” si legga pag. 6 della sentenza Corte Appello Penale n. 7655/18 >). CP_4
L'assenza di correlazione causale tra la condotta della ed il decesso del CP_6
– oramai accertata definitivamente - conduce alla fondatezza del suindicato CP_4 motivo di appello, con assorbimento di tutti gli altri. Relativamente alla (appellante principale) si osserva che il presente Pt_1 giudizio trae origine dalla pretesa risarcitoria degli eredi del che si fonda sul CP_4 medesimo fatto costitutivo (accertamento della responsabilità della ) oggetto del Pt_1 giudizio (R.G. 209/20) definito dalla VI Sezione della Corte di Appello di Roma, con la sentenza n.4728/24. Tale sentenza - passata in giudicato - ha definitivamente accertato la condotta negligente della tanto che la stessa è stata condannata a risarcire i danni subiti Pt_1 da seguito del decesso del fratello Persona_3 Persona_1
A questo Collegio, pertanto, nel rispetto del principio statuito dalla Corte di Cassazione – con l'Ordinanza n. 7555/2024 – (“In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio”) è precluso un ulteriore accertamento del nesso causale tra la condotta della e la morte del Pt_1 CP_4
L'esame, nel merito, delle censure della non potrebbero, comunque, Pt_1 portare ad una conclusione diversa rispetto a quella adottata dal Giudice di primo grado. La condotta negligente della è stata, infatti, accertata da due diverse CTU Pt_1
(quella redatta dalla Dott.ssa nel procedimento R.G. 209/20 – Corte Per_6 D'Appello Roma definito con la sentenza n. 4728/24 e quella della Dott.ssa Per_2 relativa al presente giudizio). Per quel che concerne il nostro giudizio – circoscritto per i motivi precedentemente indicati alla condotta della - la Consulente ha escluso, in Pt_1 risposta alle note critiche del Prof. (CTP della ), che il offrisse di Per_7 Pt_1 CP_4 preesistenti patologie cardiache ed ha concluso (si legga pag. 32 CTU) che all'operato dei sanitari “possano essere avanzati elementi di censura in relazione a condotta omissiva degli stessi i quali, sottostimando la gravità delle manifestazioni patologiche nella fase più critica della malattia in data 27.01.11 non ebbero a sottoporlo a visita e/o a predisporre una visita domiciliare non consentendo quindi l'opportuno monitoraggio clinico-strumentale ed il conseguente intervento terapeutico in ambiente ospedaliero”, escludendo che “il decesso del sia stato favorito da CP_4 concause patologiche preesistenti o sopravvenute” precisando – infine – che “La prestazione d'opera dei sanitari non comportava di per sé problemi di “speciale difficoltà” poiché la stratificazione del livello di gravità delle condizioni respiratorie, qualora accertato mediante esame clinico attraverso le rispettive competenze, avrebbe dovuto indurre ad inviare il paziente a ricovero ospedaliero urgente”. Ritiene questo Collegio che a fronte di dette conclusioni, frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi l'elaborato ben potrebbe essere posto a fondamento della decisione.
Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. 15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22). Tanto basta per ritenere condivisibile, relativamente alla posizione della , Pt_1 la decisione gravata e rigettare con riguardo a tale aspetto l'appello principale. Quanto alle spese di lite, occorre considerare che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18 è tuttora corretto affermare che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92.c.p.c. possa derogarsi, tra l'altro, per “gravi ed eccezionali ragioni” e queste non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione fondati sulla valutazione giudiziale della
“gravità” ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione in tal senso possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad esempio, come nel caso di specie, l'ipotesi di processi con pluralità di parti in cui la condanna al pagamento delle spese di lite da parte della soccombente (nel nostro caso della ) comporterebbe Pt_1
a carico della stessa esorbitanti oneri economici. Ne deriva che le spese di lite del grado devono essere compensate tra la parte appellante e le altre parti appellate sussistendo quei “gravi ed eccezionali motivi” Pt_1 di cui sopra. Mentre, Analogamente dovrà disporsi, stante l'esito finale del giudizio, quanto alla posizione della appellante incidentale per entrambi i Controparte_6 gradi di giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma parziale della sentenza gravata, in ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di CP_6
[...] compensa le spese di lite tra e le restanti parti per entrambi i gradi Controparte_6 di giudizio;
rigetta l'appello principale;
compensa le spese di lite tra e tutte le restanti parti per il presente Parte_1 grado;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino