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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 30 /2025 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ha depositato perizia Parte_1 riconoscendo il beneficio dell'indennità di accompagnamento alla ricorrente con decorrenza dalla data amministrativa.
Pertanto, insiste nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con condanna della resistente alla refusione delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore CP_2 antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
09/01/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “esiti di intervento di exeresi chirurgica oligodentroglioma, per ripresa della malattia oncologica sottoposta a trattamento radioterapico e grave stato ansioso depressivo” sottopeso.
l'oligodentroglioma IDH1 mutato con codelezione 1p/19q. è un tumore cerebrale di tipo gliale, che origina dagli oligodendrociti che sono deputate al supporto e alla protezione dei neuroni. La malattia include tre elementi fondamentali:
Mutazione IDH1: è una mutazione genetica che, paradossalmente, è associata a una prognosi migliore rispetto ai tumori senza questa mutazione.
Codelezione 1p/19q: indica la perdita simultanea di due segmenti cromosomici. È un marcatore molecolare tipico degli oligodendrogliomi e suggerisce una maggiore sensibilità alla chemioterapia. Contr Grado II secondo significa che il tumore è a basso grado, con crescita lenta e comportamento meno aggressivo rispetto ai gradi superiori.
Sintomi comuni Crisi epilettiche, Mal di testa, Disturbi cognitivi o del linguaggio, Debolezza o intorpidimento, Cambiamenti nella vista o nella coordinazione.
Il Trattamento si avvale della Chirurgia: la resezione chirurgica è il primo passo, utile sia per la diagnosi che per ridurre la massa tumorale. La Radioterapia e chemioterapia: spesso utilizzate dopo l'intervento, soprattutto se il tumore mostra segni di progressione o recidiva.
Monitoraggio attivo: nei casi stabili, si può optare per un follow-up clinico e radiologico senza trattamento immediato.
Prognosi: La combinazione di mutazione IDH1 e codelezione 1p/19q è considerata molto favorevole.
In particolare: Il tumore può recidivare nel tempo, ma spesso rimane indolente per molti anni. In alcuni casi può evolvere in forme più aggressive (grado III), ma questo non è la regola. Relazione sulla Necessità di Assistenza Continua (Durata: 2 anni):
Premessa Clinica: la P. è stato sottoposta a intervento chirurgico per oligodentroglioma cerebrale di grado II, caratterizzato da mutazione IDH1 e codelezione 1p/19q, elementi che indicano una prognosi favorevole ma non escludono la necessità di monitoraggio e supporto post-operatorio. La natura infiltrante del tumore e il rischio di recidiva o progressione clinica richiedono un approccio multidisciplinare e continuativo.
La Necessità di Assistenza: Si ritiene necessaria assistenza continuativa per un periodo di 24 mesi, motivata da: Monitoraggio neurologico e oncologico: follow-up regolari con risonanza magnetica, visite specialistiche e valutazioni cognitive.
Supporto nella gestione degli effetti collaterali: eventuali trattamenti adiuvanti (radioterapia o chemioterapia) possono comportare affaticamento, disturbi cognitivi, o alterazioni dell'umore.
Riabilitazione neuropsicologica e motoria: per favorire il recupero funzionale e l'autonomia, soprattutto in caso di deficit residui post-intervento.
Sorveglianza per crisi epilettiche: frequenti nei pazienti con oligodentroglioma, anche dopo la resezione chirurgica.
Supporto psicologico e sociale: per affrontare l'impatto emotivo della diagnosi e facilitare il reinserimento nella vita quotidiana e lavorativa.
Durata Stimata: Il periodo di 2 anni è giustificato dalla necessità di: Completare il ciclo di controlli post-operatori. Valutare la stabilità della malattia. Garantire un adeguato reinserimento sociale e lavorativo.
Considerazioni Finali: Pur trattandosi di una neoplasia a basso grado, la gestione richiede un supporto strutturato e continuativo, volto a preservare la qualità della vita e a prevenire complicanze.
L'assistenza può essere modulata nel tempo in base all'evoluzione clinica.
Conclusioni
La GN , nata il [...] Alla luce del quadro clinico e delle esigenze Parte_1 terapeutiche e riabilitative, si ritiene giustificata la necessità di assistenza continuativa per 24 mesi, con possibilità di rivalutazione al termine del periodo indicato.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui
è affetta La GN , nata il [...] è una patologia grave ed altamente Parte_1 invalidante, da concretizzare gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento. data decorrenza: dalla data della domanda amministrativa con revisione a 24 mesi. (MESE LUGLIO
2027) “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa con revisione a 24 mesi. (MESE LUGLIO 2027)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per Parte_1 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa con revisione a 24 mesi. (MESE LUGLIO 2027)
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO GIOCO GIUSEPPE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ha depositato perizia Parte_1 riconoscendo il beneficio dell'indennità di accompagnamento alla ricorrente con decorrenza dalla data amministrativa.
Pertanto, insiste nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con condanna della resistente alla refusione delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore CP_2 antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
09/01/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “esiti di intervento di exeresi chirurgica oligodentroglioma, per ripresa della malattia oncologica sottoposta a trattamento radioterapico e grave stato ansioso depressivo” sottopeso.
l'oligodentroglioma IDH1 mutato con codelezione 1p/19q. è un tumore cerebrale di tipo gliale, che origina dagli oligodendrociti che sono deputate al supporto e alla protezione dei neuroni. La malattia include tre elementi fondamentali:
Mutazione IDH1: è una mutazione genetica che, paradossalmente, è associata a una prognosi migliore rispetto ai tumori senza questa mutazione.
Codelezione 1p/19q: indica la perdita simultanea di due segmenti cromosomici. È un marcatore molecolare tipico degli oligodendrogliomi e suggerisce una maggiore sensibilità alla chemioterapia. Contr Grado II secondo significa che il tumore è a basso grado, con crescita lenta e comportamento meno aggressivo rispetto ai gradi superiori.
Sintomi comuni Crisi epilettiche, Mal di testa, Disturbi cognitivi o del linguaggio, Debolezza o intorpidimento, Cambiamenti nella vista o nella coordinazione.
Il Trattamento si avvale della Chirurgia: la resezione chirurgica è il primo passo, utile sia per la diagnosi che per ridurre la massa tumorale. La Radioterapia e chemioterapia: spesso utilizzate dopo l'intervento, soprattutto se il tumore mostra segni di progressione o recidiva.
Monitoraggio attivo: nei casi stabili, si può optare per un follow-up clinico e radiologico senza trattamento immediato.
Prognosi: La combinazione di mutazione IDH1 e codelezione 1p/19q è considerata molto favorevole.
In particolare: Il tumore può recidivare nel tempo, ma spesso rimane indolente per molti anni. In alcuni casi può evolvere in forme più aggressive (grado III), ma questo non è la regola. Relazione sulla Necessità di Assistenza Continua (Durata: 2 anni):
Premessa Clinica: la P. è stato sottoposta a intervento chirurgico per oligodentroglioma cerebrale di grado II, caratterizzato da mutazione IDH1 e codelezione 1p/19q, elementi che indicano una prognosi favorevole ma non escludono la necessità di monitoraggio e supporto post-operatorio. La natura infiltrante del tumore e il rischio di recidiva o progressione clinica richiedono un approccio multidisciplinare e continuativo.
La Necessità di Assistenza: Si ritiene necessaria assistenza continuativa per un periodo di 24 mesi, motivata da: Monitoraggio neurologico e oncologico: follow-up regolari con risonanza magnetica, visite specialistiche e valutazioni cognitive.
Supporto nella gestione degli effetti collaterali: eventuali trattamenti adiuvanti (radioterapia o chemioterapia) possono comportare affaticamento, disturbi cognitivi, o alterazioni dell'umore.
Riabilitazione neuropsicologica e motoria: per favorire il recupero funzionale e l'autonomia, soprattutto in caso di deficit residui post-intervento.
Sorveglianza per crisi epilettiche: frequenti nei pazienti con oligodentroglioma, anche dopo la resezione chirurgica.
Supporto psicologico e sociale: per affrontare l'impatto emotivo della diagnosi e facilitare il reinserimento nella vita quotidiana e lavorativa.
Durata Stimata: Il periodo di 2 anni è giustificato dalla necessità di: Completare il ciclo di controlli post-operatori. Valutare la stabilità della malattia. Garantire un adeguato reinserimento sociale e lavorativo.
Considerazioni Finali: Pur trattandosi di una neoplasia a basso grado, la gestione richiede un supporto strutturato e continuativo, volto a preservare la qualità della vita e a prevenire complicanze.
L'assistenza può essere modulata nel tempo in base all'evoluzione clinica.
Conclusioni
La GN , nata il [...] Alla luce del quadro clinico e delle esigenze Parte_1 terapeutiche e riabilitative, si ritiene giustificata la necessità di assistenza continuativa per 24 mesi, con possibilità di rivalutazione al termine del periodo indicato.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui
è affetta La GN , nata il [...] è una patologia grave ed altamente Parte_1 invalidante, da concretizzare gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento. data decorrenza: dalla data della domanda amministrativa con revisione a 24 mesi. (MESE LUGLIO
2027) “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa con revisione a 24 mesi. (MESE LUGLIO 2027)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per Parte_1 il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa con revisione a 24 mesi. (MESE LUGLIO 2027)
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini