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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2712/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da: in persona del curatore avv. Lorenzo Lucchini, P.IVA: Parte_1
con l'avv. EMILIANO LOMMI P.IVA_1
-attore-
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, P.IVA: con l'avv. SERGIO CHIARI P.IVA_2
-convenuta-
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA: Controparte_2
P.IVA_3
-convenuta contumace-
***
Conclusioni:
Le Parti costituite hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in vista dell'udienza del 14 novembre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del - premesso Parte_1
l'intervenuto fallimento di detta società con sentenza di questo stesso Tribunale depositata in data
10.7.2019 - conveniva in giudizio e Controparte_1
chiedendo, in via principale, di dichiarare inefficaci nei confronti del Controparte_3
attore, ex art. 67, co. 1, L.F. il pagamento di € 30.000,00 effettuato dalla Parte_1 Parte_2
in favore della nonché il
[...] Controparte_1 pagamento di € 20.000,00, effettuato dalla in favore della Parte_2 CP_1
e per l'effetto, di condannare le Società convenute alla restituzione dei Controparte_2
predetti importi ed in via subordinata, di dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F. i due atti di disposizione oggetto di revocatoria e
[...]
conseguentemente, condannare, le Convenute alla restituzione dei predetti importi.
A sostegno della domanda, il deduceva che: - in data 9.11.2016, la Parte_1 Pt_1 aveva acquistato da il ramo d'azienda
[...] Controparte_1
esercente attività di commercializzazione di giochi pubblici presso i Negozi di Gioco ubicati in
Parma ed in Salsomaggiore Terme (PR) al prezzo di € 300.000,00 (di cui € 20.000,00 corrisposti precedentemente alla stipula dell'atto di cessione, € 66.700,00 corrisposti all'atto di stipula, €
106.650,00 entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula ed il saldo di € 106.000,00 entro 12 mesi dalla data di stipula); - in data 20.09.2018, la cedeva, a sua volta, alla società Parte_1 [...] la piena proprietà del ramo d'azienda corrente in Salsomaggiore Terme Parte_2 Parte_2 al prezzo di € 90.000,00 (di cui € 88.500,00 da imputarsi ad avviamento ed € 1.500,00 da imputarsi ad attrezzatura) da corrispondersi con le seguenti modalità: a) € 30.000,00 a mezzo di n. 2 assegni bancari tratti su Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Fidenza, di cui uno dell'importo di
10.000,00 (emesso in data 25.7.2018 avente n. 0895428568-08) e l'altro di € 20.000,00 (emesso in data 20.09.2018 ed avente n. 0923530102-01); b) € 30.000,00 a mezzo di n. 2 assegni circolari dell'importo di € 15.000,00 ciascuno, emessi in data 20.9.2018 da Banca Monte dei Paschi di Siena ed aventi nn. 9036076960192-04 e 9036076960193-05; c) € 30.000,00 in n. 3 rate mensili dell'importo di € 10.000,00 cadauna scadenti il 31.10.2018, il 30.11.2018 e il 31.12.2018 (garantite con la consegna di n. 3 effetti cambiari); - dall'esame dei titoli di pagamento citati nella scrittura privata era emerso che i due assegni circolari dell'importo di € 15.000,00 ciascuno, emessi in data
20.9.2018 da Banca Monte dei Paschi di Siena ed aventi nn. 9036076960192-04 e 9036076960193-
05 erano intestati alla (evidentemente a pagamento parziale del Controparte_1
debito riportato nel partitario della società fallita) mentre i titoli cambiari scadenti il 31.10.2018 ed il 30.12.2018 per complessivi € 20.000,00 erano intestati a (evidentemente Controparte_3
a parziale pagamento del debito riportato nel partitario della società fallita) ed erano stati poi sostituiti con due assegni bancari del medesimo importo sempre intestati a Controparte_3
- il comportamento tenuto dalla società fallita in occasione della cessione del ramo d'azienda configura una delegazione che quale mezzo anomalo di pagamento, è revocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, co. 1, n. 2, L.F. ove sia compiuto, come nel caso di specie, nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e concludendo per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata mentre, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non prendeva parte al giudizio ed il Tribunale ne dichiarava la contumacia Controparte_3 all'udienza del 17 maggio 2022, assegnando alle Parti costituite i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
In particolare, la convenuta eccepiva che: - il Controparte_1
pagamento oggetto di revocatoria era stato eseguito da parte della (e non anche della Parte_1
Anubi S.a.s. di Wu GQ e C., la quale non veniva nominata nell'atto di cessione) a mezzo di due assegni circolare ovvero mezzi normali di pagamento e che non si configurava una delegazione di pagamento dato che lo stesso interveniva in un momento anteriore al perfezionamento dell'accordo di cessione del ramo d'azienda alla Società convenuta, come si evince a pag. 4 dell'atto di cessione del ramo d'azienda avvenuto tra la e la dove si legge Parte_1 Parte_2
“le attività di cui alle lettere a) e b) sono state dalla medesima acquistate giusta l'atto di cessione a titolo oneroso (con riserva della proprietà) autenticato nelle firme dal Notaio di Persona_1
Parma in data 9 novembre 2016 …(omissis) e successivo atto di scioglimento parziale della riserva di proprietà ricevuto da Me Notaio in data odierna rep. 28.618/15.657 in corso di registrazione ed iscrizione” ed alla luce della circostanza che detto pagamento ha avuto ad oggetto la quota residua di prezzo riferito alla cessione con riservato dominio del ramo aziendale sito in Salsomaggiore e dunque, all'esito dell'accordo di scioglimento parziale della riserva di proprietà stipulato fra Pt_1 ed il quale prevedeva che “La società
[...] Controparte_1 [...]
come rappresentata, RICEVE dalla società " Parte_3 Pt_1
" la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) a mezzo due assegni circolari
[...]
dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero) cadauno, emessi in data odierna dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Fidenza (Pr) - n. 903 6076960192 - 04 e n. 903
6076960193 - 05 e di detto importo rilascia ampia e liberatoria quietanza”; sicché, non vi è prova dell'accordo con relativo all'asserita delegazione di pagamento e Controparte_1 quest'ultima non conosceva la provenienza della somma non sussistendo alcun obbligo in capo al cedente di verificare la provenienza della provvista, specie se contenuta, come nel caso di specie, in assegni circolari regolarmente emessi;
- a riprova dell'estraneità dell' ai Controparte_1 fatti contestati, rileva la diversità di prezzo rinveniente tra l'atto di scioglimento parziale della riserva di proprietà, per € 30.000,00 ed il successivo atto di cessione del ramo aziendale per €
90.000,00, nonostante alla data dello scioglimento parziale della riserva di CP_1
proprietà, doveva ancora ricevere altre somme a pagamento definitivo del prezzo di vendita dei rami aziendali (ivi compreso quello di Viale dei Mille a Parma) per cui se il legale rappresentante della fosse venuto a conoscenza del fatto che la aveva pattuito per la CP_1 Parte_1
cessione un prezzo più alto rispetto a quello versato alla prima, sicuramente non avrebbe accettato di liberare il ramo aziendale di Salsomaggiore per soli € 30.000,00; - ad ulteriore riprova della non configurabilità di una delegazione di pagamento, rileva la scelta di di concludere due Parte_1
diversi atti notarili non contestuali (atto di svincolo della riserva di proprietà prima e cessione del ramo d'azienda dopo) e che, al momento dell'intervenuto pagamento a mezzo dei due assegni circolari oggetto di causa, non vi era alcun credito del presunto delegante nei confronti Parte_1 del preteso delegato posto che l'accordo contrattuale con il quale si perfezionava la Parte_2 cessione del ramo d'azienda alla era successivo all'atto di scioglimento parziale della riserva Pt_2
di proprietà con il quale si perfezionava il pagamento oggetto della domanda revocatoria e ad ogni modo non risulta provato che (presunto delegato) avesse assunto l'obbligo di pagare al Parte_2
presunto delegatario il debito del preteso delegante - anche Controparte_1 Parte_1 ove si volesse ritenere che il pagamento oggetto del presente giudizio sia riconducibile nell'alveo della delegazione di pagamento, ciò non toglie che esso non sarebbe in ogni caso ricompreso nel novero dei pagamenti anormali oggetto di revocatoria, ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 67
L.F., dal momento che il pagamento del quale si chiede revocatoria non ha comportato alcuna diminuzione del patrimonio del fallito, ma al più un suo incremento in quanto in data 9 Parte_1 novembre 2016, provvedeva all'acquisto del ramo d'azienda con patto di riservato dominio in favore di con atto che espressamente prevedeva al suo articolo 15 che Controparte_1
“nel caso di mancato puntuale adempimento da parte della Acquirente ad una sole delle obbligazioni di pagamento di cui agli artt. 5, 9, 13 e 14: a) avrà diritto di risolvere il CP_1 presente contratto di diritto …(omissis)… b) avrà diritto in ogni caso di trattenere a titolo CP_1
definitivo, quale risarcimento del danno, le somme nelle more già pagate da Parte acquirente ai sensi di quanto sopra convenuto” per cui solo successivamente al pagamento di cui di discute, mediante l'atto del 20 settembre 2018, a scioglimento parziale della riserva di proprietà relativamente all'unità operativa di Salsomaggiore Terme, quest'ultima entrava nel patrimonio della ne discende che, in mancanza del pagamento di cui l'odierna attrice chiede la Parte_1 revocatoria, ai sensi dell'art. 15 del contratto di compravendita del 2016, Controparte_1
avrebbe agito per la risoluzione dello stesso trattenendo tutte le somme incamerate;
di talché, il pagamento di cui si discute non avrebbe comportato una diminuzione del patrimonio della fallita, la quale in data anteriore a detto pagamento non aveva annesso al proprio patrimonio il ramo d'azienda relativo all'unità di Salsomaggiore Terme;
- pertanto, il pagamento di € 30.000,00 oggetto di revocatoria ha comportato un incremento di € 60.000,00 del patrimonio della fallita, pari alla differenza fra € 90.000,00, prezzo di vendita del ramo d'azienda in favore di ed € Parte_2 30.000,00, prezzo liquidato in favore di quale presupposto economico e Controparte_1 giuridico all'acquisto della proprietà di quel ramo aziendale;
- infine, non vi è prova della la c.d. scientia decoctionis da parte dell'odierna convenuta non potendo la stessa, nemmeno con la ordinaria prudenza e avvedutezza, comprendere lo stato di decozione della società alla Parte_1 data del 20 ottobre 2018 in ragione dell'impossibilità di ricondurre la vicenda de quo nell'alveo del disposto dell'art. 1268 c.c. posto che non stipulava alcun accordo trilatero che CP_1
coinvolgeva e riceveva direttamente dalla gli assegni oggetto di Parte_2 Parte_1
revocatoria; né lo stato di decozione era rilevabile dai bilanci depositati per gli anni 2016 e 2017 dalla Società in bonis: l'atto di cessione del ramo d'azienda avveniva negli ultimi giorni dell'anno
2016 e poiché la società veniva costituita il 29 settembre 2016 la perdita di € 40.452,00 Parte_1
non poteva ritenersi quale indice di decozione poiché riferita unicamente ai costi sostenuti per l'inizio dell'attività di un'azienda in fase di start up, che ciò nonostante si apprestava ad un investimento di complessivi € 300.000,00 per l'acquisto del ramo aziendale (circostanza documentalmente confermata dalla nota integrativa allegata al bilancio 2016 nella quale a pag. 9 di
12 si legge quanto segue: “Nota integrativa, parte finale - Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci, Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2016, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Per quanto concerne la perdita dell'esercizio, ammontante come già specificato a -€ 50.453 si propone di riportarla a nuovo. L'esercizio 2016 ha visto la società impegnarsi in operazioni importanti quali
l'acquisto di un ramo d'azienda che produrrà nei successivi esercizi risultati positivi. Tale perdita si propone di riportarla a nuovo”); - stesse conclusioni riguardano l'anno 2017 posto che sempre nella nota integrativa allegata al bilancio si legge a pag. 8 di 9: “Nota integrativa, parte finale
Destinazione del risultato dell'esercizio Signori Soci, Vi proponiamo di approvare il bilancio della
Vostra Società chiuso al 31/12/2017, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto
Economico e la Nota Integrativa. Per quanto concerne la perdita dell'esercizio, ammontante come già specificato a -€ 191.870 si propone di riportarla a nuovo. L'esercizio 2017 ha visto la società impegnarsi in operazioni importanti quali la ristrutturazione di 2 sale giochi acquistate nell'esercizio precedente che produrranno nei successivi esercizi risultati positivi. Tale perdita si propone di riportarla a nuovo”; - inoltre, a pag. 10 di 18 della visura storica di (Doc. Parte_1
All. n. 8), detta società aveva iniziato la propria attività di sala di scommesse solo a far data dal
30.11.2017, ne deriva che anche il bilancio dell'anno 2017 doveva ritenersi numericamente poco indicativo della situazione debitoria di dal momento che non è inusuale che una start Parte_1
up, nel primo esercizio, accumuli perdite che sono conseguenza degli investimenti effettuati e dei costi correnti sostenuti in attesa dell'inizio attività; inoltre, il passivo fallimentare, che ammontava complessivamente ad € 310.573,77 era costituito in gran parte dal TFR dei dipendenti ceduti con il trasferimento dei rami d'azienda nel novembre 2016 e pertanto depurati i debiti della società dai finanziamenti soci, il passivo patrimoniale alla fine del 2017 sarebbe risultato pressoché pari allo zero per cui alla data del 20 settembre 2018 nulla avrebbe potuto far prevedere ad Controparte_1
lo stato di decozione del proprio debitore - da ultimo, a settembre del 2018,
[...] Parte_1
la società non aveva in essere alcun procedimento giudiziario né aveva ricevuto alcun Parte_1
decreto ingiuntivo né era stata destinataria di azioni esecutive;
infine, priva di fondamento appare anche la domanda spiegata, in via subordinatam dal ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F., relativa Parte_1 all'ordinaria azione revocatoria posto che la legge non ammette la revoca del pagamento che costituisce adempimento di un debito scaduto e nel caso di specie, nel contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato in data 9 novembre 2016, il termine ultimo di pagamento delle somme dovute da ad era spirato in data 6 novembre 2017. Parte_1 Controparte_1
L'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi ed al termine della stessa, su richiesta delle
Parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14 novembre 2024, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
La domanda proposta dal Fallimento attore non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 67, co. 1 n. 2 L.F. sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Quanto al presupposto cronologico, nel caso di specie, va rilevato che, in data 10.7.2019, è stato dichiarato il fallimento mentre i pagamenti oggetto di causa sono stati effettuati in data Parte_1
20.9.2018, dunque entro l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento.
Sotto il profilo oggettivo, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, agli effetti dell'azione revocatoria fallimentare “costituiscono mezzi anormali, come tali suscettibili di essere revocati, le cessioni di merci, la datio in solutum ed in genere tutti gli atti in cui il denaro entra in funzione mediata e indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali. In particolare, nell'ipotesi di pagamento da parte di un terzo del debito di un soggetto successivamente fallito, l'anormalità del pagamento va individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali, mediante l'accordo intercorso fra il terzo ed il fallito, riconducibile allo schema tipico della delegazione o a quello dell'accollo” (Cass. Civile n.
6358/1980).
L'azione revocatoria fallimentare colpisce, dunque, i mezzi di pagamento diversi dal denaro o da quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro (ad es.: assegni circolari e bancari, vaglia cambiari) e non è limitata alle operazioni di stretta pertinenza del fallito, ritenendosi soggetti a revoca anche i pagamenti di debiti del fallito eseguiti da un soggetto terzo, secondo lo schema previsto dall'art. 1180 c.c..
Un caso tipico in cui si verifica il pagamento di un debito del fallito da parte di un terzo è quello della delegazione di pagamento, laddove il delegante si serve del delegato per estinguere il proprio debito verso il delegatario: il delegato-terzo paga al delegatario-creditore un debito del delegante- fallito, secondo lo schema contemplato dall'art. 1269 c.c.. Si tratta delle fattispecie in cui la triangolazione si compie antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del delegante e l'utilizzo della delegazione da parte dell'imprenditore per estinguere un suo debito è ritenuto un mezzo anormale ai sensi dell'art. 67, co. 1 n. 2, laddove l'anormalità viene individuata non nel mezzo di pagamento ma nella complessità del meccanismo satisfattorio, estraneo alle comuni relazioni commerciali, posto che il denaro o gli altri mezzi comunemente accettati in commercio non entrano in funzione quale strumento di diretta soluzione, bensì in via indiretta quale effetto finale di altre forme negoziali. Se, quindi, dietro la delegazione si nasconde un'operazione più complessa volta ad estinguere il debito del delegante, può configurarsi un pagamento anomalo, posto che l'impiego di una triangolazione, in luogo di un semplice rapporto diretto tra debitore e creditore, fa pensare ad una situazione patologica attestante una crisi di liquidità. Peraltro, nella delegazione il creditore riceve puntualmente quanto è dovuto, mancando quel trasferimento del rischio insito, ad esempio, nella cessione di credito solutoria, nella quale si sostituisce un debitore ad un altro, lasciando il credito temporaneamente insoddisfatto tramite un modo di estinzione dell'obbligazione solo potenziale.
Giova rilevare che anche in questo caso l'eventus damni consiste nel semplice fatto della lesione della par condicio: il presupposto dell'azione revocatoria non è l'effettivo pregiudizio subito dalla massa in conseguenza di atti di disposizione del fallito, essendo il danno presunto per il solo fatto che tali atti sottraggono il loro beneficiario alla posizione del creditore concorrente;
ne consegue che la delegazione che conduce al pagamento del creditore costituisce un atto estintivo di un debito e come tale, rientra nell'art. 67 senza che siano richiesti ulteriori requisiti per la sua revoca.
Per stabilire, dunque, se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali;
sicché, è revocabile anche il pagamento da parte del terzo, debitore del fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (Cass., sez. 1, 20 dicembre 2012, n. 23652; Cass., sez. 1,
25 luglio 2006, n. 16973). In tal caso, l'accettazione da parte del creditore di forme di pagamento anomale, come la delegazione di pagamento, fa presumere la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore in capo allo stesso.
Nei suddetti casi, pertanto, l'atto estintivo potrà essere assoggettato a revocatoria fallimentare, salvo che il creditore non provi di non aver avuto conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Grava, pertanto, sul convenuto in revocatoria l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può, quindi, essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (Cass. civ. ord. n.
30254 del 25 novembre 2024).
Nel caso di specie, il attore non ha fornito la prova, anche solo presuntiva, che i Parte_1
pagamenti oggetto di revocatoria configurino una delegazione di pagamento, la quale - come è noto
- presuppone un accordo trilaterale tra creditore, debitore e terzo, con cui il creditore delegante delega il debitore delegato ad adempiere l'obbligazione di pagamento in favore del terzo delegatario.
In primo luogo, rileva la circostanza che gli assegni circolari contestati venivano consegnati alle
Società convenute dalla senza fare alcuna menzione alla Anubi S.a.s. di Wu GQ e Parte_1
C. e che, con particolare riferimento alla convenuta il pagamento oggetto di CP_1
revocatoria è precedente al sorgere del credito di nei confronti di posto Parte_1 Parte_2 che la cessione del ramo d'azienda a quest'ultima è avvenuta successivamente all'atto di scioglimento parziale della riserva di proprietà, in occasione del quale si perfezionava il pagamento oggetto della domanda revocatoria, che ha riguardato la quota residua di prezzo riferito alla cessione con riservato dominio del ramo aziendale sito in Salsomaggiore, all'esito dell'accordo di scioglimento parziale della riserva di proprietà stipulato fra ed Parte_1 Controparte_1
la quale non vi è prova fosse a conoscenza del precedente impegno assunto da
[...] Pt_2 di pagare l'importo di € 30.000,00 in favore di in mancanza della
[...] Controparte_1 prova di un accordo trilaterale che abbia coinvolto anche l'odierna Convenuta e non sussistendo alcun obbligo in capo al Cedente di verificare la provenienza della provvista, specie se contenuta - come nel caso in esame - in assegni circolari regolarmente emessi. Inoltre, a contrastare la prospettazione attorea, rilevano anche la non contestualità dei due atti notarili rogati in data 20.9.2018 (atto di svincolo della riserva di proprietà prima e cessione del ramo d'azienda dopo) in Fiorenzuola d'Arda, dinanzi al notaio che, sentita come Persona_2 testimone all'udienza del 19.1.2024, ha dichiarato: “Non ricordo se alla stipula dell'atto Rep.
28619 fosse presente anche . Nell'atto Rep. 28618 si dà atto che gli stessi assegni Persona_3
nn.9036076960192-4 e 9036076960193-05 sono stati ricevuti da a pagamento delle CP_1 somme dovute da all' a saldo del prezzo di una cessione di ramo di Parte_1 CP_1
azienda del 9/11/2016 (Rep. 846 del 9/11/2016 Notaio di Parma). Quindi Persona_4 CP_1
ha ricevuto tali assegni da , nonché la diversità del prezzo relativo all'atto di
[...] Parte_1 scioglimento parziale della riserva di proprietà, di € 30.000,00 ed il successivo atto di cessione del ramo aziendale per € 90.000,00, nonostante alla data dello scioglimento parziale CP_1
della riserva di proprietà, doveva ancora ricevere altre somme da parte della a saldo del Parte_1
prezzo di vendita dei rami aziendali ceduti.
In mancanza della prova della consapevolezza in capo ad che il pagamento ricevuto CP_1
ad estinzione del debito della proveniva in realtà dalla non è possibile Parte_1 Parte_2
ritenere integrata la fattispecie della delegazione, quale modalità anomala di pagamento, essendo necessario che il terzo sia a conoscenza della circostanza che il soggetto delegato paghi con un proprio assegno al soggetto indicato dal proprio creditore ( ), così estinguendo anche CP_1
il debito di questi verso il terzo, ovvero che la delegazione è posta in essere dal debitore all'unico scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile.
Con riferimento al pagamento di € 20.000,00 ricevuto da il si è Controparte_2 Parte_1 limitato a dedurre, in maniera del tutto generica, che dall'esame dei titoli di pagamento citati nella scrittura privata oggetto di causa era emerso che le cambiali scadenti il 31.10.2018 ed il 30.12.2018, per complessivi € 20.000,00, venivano intestate ad senza fornire la prova Controparte_2 che i predetti titoli cambiari consegnati alla cedente in occasione dell'atto di cessione Parte_1
del ramo aziendale del 20.9.2018 a garanzia dei pagamenti, i quali riportavano la firma del sig.
[...]
vennero successivamente consegnati alla posto che Per_5 Controparte_2 quest'ultima non prendeva parte all'atto di cessione del 20.9.2018 e che le cambiali vennero poi sostituite con due assegni bancari del medesimo importo intestati ad che Controparte_2 non aveva l'obbligo di verificare la provenienza della relativa provvista;
sicché, non essendo stata fornita la prova dell'adesione del presunto delegatario in relazione all'asserito negozio trilatero la domanda di revocatoria non può trovare accoglimento. Da ultimo, si rileva che la giurisprudenza richiamata dal Fallimento attore in ordine all'irrilevanza della convinzione del creditore in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio riguarda l'ipotesi di pagamento eseguito dal terzo con denaro della fallita.
Infine, va rigettata anche la domanda spiegata, in via subordinata, dal ex artt. 2901 c.c. e Parte_1
66 L.F., posto che la legge non ammette la revoca del pagamento che costituisce adempimento di un debito scaduto e nel caso di specie, nel contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato in data 9 novembre 2016, il termine ultimo di pagamento delle somme dovute da ad Parte_1
era spirato in data 6 novembre 2017. Controparte_1
Come è noto, in materia di revocatoria ordinaria, l'esenzione dalla stessa dell'adempimento di un debito scaduto, così come previsto dall'art. 2901, co. 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore, ricomprende altresì l'alienazione di un bene effettuata per conseguire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa costituisca l'unico mezzo per tale fine, ponendosi in tal caso la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, in maniera tale da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
***
Avuto riguardo ai profili sostanziali e processuali della vicenda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra la Parte attrice ed Controparte_1
posto che, in un quadro di particolare complessità e peculiarità delle questioni affrontate nel caso concreto, non era prevedibile per il Fallimento attore quale potesse essere l'esito della causa.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite della Convenuta contumace.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta le domande proposte dal Parte_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra il Attore e la convenuta Parte_1 [...]
dichiara irripetibili le spese di lite della Controparte_1
Convenuta contumace.
Così deciso in Piacenza il 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da: in persona del curatore avv. Lorenzo Lucchini, P.IVA: Parte_1
con l'avv. EMILIANO LOMMI P.IVA_1
-attore-
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, P.IVA: con l'avv. SERGIO CHIARI P.IVA_2
-convenuta-
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA: Controparte_2
P.IVA_3
-convenuta contumace-
***
Conclusioni:
Le Parti costituite hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in vista dell'udienza del 14 novembre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del - premesso Parte_1
l'intervenuto fallimento di detta società con sentenza di questo stesso Tribunale depositata in data
10.7.2019 - conveniva in giudizio e Controparte_1
chiedendo, in via principale, di dichiarare inefficaci nei confronti del Controparte_3
attore, ex art. 67, co. 1, L.F. il pagamento di € 30.000,00 effettuato dalla Parte_1 Parte_2
in favore della nonché il
[...] Controparte_1 pagamento di € 20.000,00, effettuato dalla in favore della Parte_2 CP_1
e per l'effetto, di condannare le Società convenute alla restituzione dei Controparte_2
predetti importi ed in via subordinata, di dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F. i due atti di disposizione oggetto di revocatoria e
[...]
conseguentemente, condannare, le Convenute alla restituzione dei predetti importi.
A sostegno della domanda, il deduceva che: - in data 9.11.2016, la Parte_1 Pt_1 aveva acquistato da il ramo d'azienda
[...] Controparte_1
esercente attività di commercializzazione di giochi pubblici presso i Negozi di Gioco ubicati in
Parma ed in Salsomaggiore Terme (PR) al prezzo di € 300.000,00 (di cui € 20.000,00 corrisposti precedentemente alla stipula dell'atto di cessione, € 66.700,00 corrisposti all'atto di stipula, €
106.650,00 entro e non oltre sei mesi dalla data di stipula ed il saldo di € 106.000,00 entro 12 mesi dalla data di stipula); - in data 20.09.2018, la cedeva, a sua volta, alla società Parte_1 [...] la piena proprietà del ramo d'azienda corrente in Salsomaggiore Terme Parte_2 Parte_2 al prezzo di € 90.000,00 (di cui € 88.500,00 da imputarsi ad avviamento ed € 1.500,00 da imputarsi ad attrezzatura) da corrispondersi con le seguenti modalità: a) € 30.000,00 a mezzo di n. 2 assegni bancari tratti su Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Fidenza, di cui uno dell'importo di
10.000,00 (emesso in data 25.7.2018 avente n. 0895428568-08) e l'altro di € 20.000,00 (emesso in data 20.09.2018 ed avente n. 0923530102-01); b) € 30.000,00 a mezzo di n. 2 assegni circolari dell'importo di € 15.000,00 ciascuno, emessi in data 20.9.2018 da Banca Monte dei Paschi di Siena ed aventi nn. 9036076960192-04 e 9036076960193-05; c) € 30.000,00 in n. 3 rate mensili dell'importo di € 10.000,00 cadauna scadenti il 31.10.2018, il 30.11.2018 e il 31.12.2018 (garantite con la consegna di n. 3 effetti cambiari); - dall'esame dei titoli di pagamento citati nella scrittura privata era emerso che i due assegni circolari dell'importo di € 15.000,00 ciascuno, emessi in data
20.9.2018 da Banca Monte dei Paschi di Siena ed aventi nn. 9036076960192-04 e 9036076960193-
05 erano intestati alla (evidentemente a pagamento parziale del Controparte_1
debito riportato nel partitario della società fallita) mentre i titoli cambiari scadenti il 31.10.2018 ed il 30.12.2018 per complessivi € 20.000,00 erano intestati a (evidentemente Controparte_3
a parziale pagamento del debito riportato nel partitario della società fallita) ed erano stati poi sostituiti con due assegni bancari del medesimo importo sempre intestati a Controparte_3
- il comportamento tenuto dalla società fallita in occasione della cessione del ramo d'azienda configura una delegazione che quale mezzo anomalo di pagamento, è revocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, co. 1, n. 2, L.F. ove sia compiuto, come nel caso di specie, nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e concludendo per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata mentre, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non prendeva parte al giudizio ed il Tribunale ne dichiarava la contumacia Controparte_3 all'udienza del 17 maggio 2022, assegnando alle Parti costituite i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
In particolare, la convenuta eccepiva che: - il Controparte_1
pagamento oggetto di revocatoria era stato eseguito da parte della (e non anche della Parte_1
Anubi S.a.s. di Wu GQ e C., la quale non veniva nominata nell'atto di cessione) a mezzo di due assegni circolare ovvero mezzi normali di pagamento e che non si configurava una delegazione di pagamento dato che lo stesso interveniva in un momento anteriore al perfezionamento dell'accordo di cessione del ramo d'azienda alla Società convenuta, come si evince a pag. 4 dell'atto di cessione del ramo d'azienda avvenuto tra la e la dove si legge Parte_1 Parte_2
“le attività di cui alle lettere a) e b) sono state dalla medesima acquistate giusta l'atto di cessione a titolo oneroso (con riserva della proprietà) autenticato nelle firme dal Notaio di Persona_1
Parma in data 9 novembre 2016 …(omissis) e successivo atto di scioglimento parziale della riserva di proprietà ricevuto da Me Notaio in data odierna rep. 28.618/15.657 in corso di registrazione ed iscrizione” ed alla luce della circostanza che detto pagamento ha avuto ad oggetto la quota residua di prezzo riferito alla cessione con riservato dominio del ramo aziendale sito in Salsomaggiore e dunque, all'esito dell'accordo di scioglimento parziale della riserva di proprietà stipulato fra Pt_1 ed il quale prevedeva che “La società
[...] Controparte_1 [...]
come rappresentata, RICEVE dalla società " Parte_3 Pt_1
" la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) a mezzo due assegni circolari
[...]
dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero) cadauno, emessi in data odierna dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Fidenza (Pr) - n. 903 6076960192 - 04 e n. 903
6076960193 - 05 e di detto importo rilascia ampia e liberatoria quietanza”; sicché, non vi è prova dell'accordo con relativo all'asserita delegazione di pagamento e Controparte_1 quest'ultima non conosceva la provenienza della somma non sussistendo alcun obbligo in capo al cedente di verificare la provenienza della provvista, specie se contenuta, come nel caso di specie, in assegni circolari regolarmente emessi;
- a riprova dell'estraneità dell' ai Controparte_1 fatti contestati, rileva la diversità di prezzo rinveniente tra l'atto di scioglimento parziale della riserva di proprietà, per € 30.000,00 ed il successivo atto di cessione del ramo aziendale per €
90.000,00, nonostante alla data dello scioglimento parziale della riserva di CP_1
proprietà, doveva ancora ricevere altre somme a pagamento definitivo del prezzo di vendita dei rami aziendali (ivi compreso quello di Viale dei Mille a Parma) per cui se il legale rappresentante della fosse venuto a conoscenza del fatto che la aveva pattuito per la CP_1 Parte_1
cessione un prezzo più alto rispetto a quello versato alla prima, sicuramente non avrebbe accettato di liberare il ramo aziendale di Salsomaggiore per soli € 30.000,00; - ad ulteriore riprova della non configurabilità di una delegazione di pagamento, rileva la scelta di di concludere due Parte_1
diversi atti notarili non contestuali (atto di svincolo della riserva di proprietà prima e cessione del ramo d'azienda dopo) e che, al momento dell'intervenuto pagamento a mezzo dei due assegni circolari oggetto di causa, non vi era alcun credito del presunto delegante nei confronti Parte_1 del preteso delegato posto che l'accordo contrattuale con il quale si perfezionava la Parte_2 cessione del ramo d'azienda alla era successivo all'atto di scioglimento parziale della riserva Pt_2
di proprietà con il quale si perfezionava il pagamento oggetto della domanda revocatoria e ad ogni modo non risulta provato che (presunto delegato) avesse assunto l'obbligo di pagare al Parte_2
presunto delegatario il debito del preteso delegante - anche Controparte_1 Parte_1 ove si volesse ritenere che il pagamento oggetto del presente giudizio sia riconducibile nell'alveo della delegazione di pagamento, ciò non toglie che esso non sarebbe in ogni caso ricompreso nel novero dei pagamenti anormali oggetto di revocatoria, ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 67
L.F., dal momento che il pagamento del quale si chiede revocatoria non ha comportato alcuna diminuzione del patrimonio del fallito, ma al più un suo incremento in quanto in data 9 Parte_1 novembre 2016, provvedeva all'acquisto del ramo d'azienda con patto di riservato dominio in favore di con atto che espressamente prevedeva al suo articolo 15 che Controparte_1
“nel caso di mancato puntuale adempimento da parte della Acquirente ad una sole delle obbligazioni di pagamento di cui agli artt. 5, 9, 13 e 14: a) avrà diritto di risolvere il CP_1 presente contratto di diritto …(omissis)… b) avrà diritto in ogni caso di trattenere a titolo CP_1
definitivo, quale risarcimento del danno, le somme nelle more già pagate da Parte acquirente ai sensi di quanto sopra convenuto” per cui solo successivamente al pagamento di cui di discute, mediante l'atto del 20 settembre 2018, a scioglimento parziale della riserva di proprietà relativamente all'unità operativa di Salsomaggiore Terme, quest'ultima entrava nel patrimonio della ne discende che, in mancanza del pagamento di cui l'odierna attrice chiede la Parte_1 revocatoria, ai sensi dell'art. 15 del contratto di compravendita del 2016, Controparte_1
avrebbe agito per la risoluzione dello stesso trattenendo tutte le somme incamerate;
di talché, il pagamento di cui si discute non avrebbe comportato una diminuzione del patrimonio della fallita, la quale in data anteriore a detto pagamento non aveva annesso al proprio patrimonio il ramo d'azienda relativo all'unità di Salsomaggiore Terme;
- pertanto, il pagamento di € 30.000,00 oggetto di revocatoria ha comportato un incremento di € 60.000,00 del patrimonio della fallita, pari alla differenza fra € 90.000,00, prezzo di vendita del ramo d'azienda in favore di ed € Parte_2 30.000,00, prezzo liquidato in favore di quale presupposto economico e Controparte_1 giuridico all'acquisto della proprietà di quel ramo aziendale;
- infine, non vi è prova della la c.d. scientia decoctionis da parte dell'odierna convenuta non potendo la stessa, nemmeno con la ordinaria prudenza e avvedutezza, comprendere lo stato di decozione della società alla Parte_1 data del 20 ottobre 2018 in ragione dell'impossibilità di ricondurre la vicenda de quo nell'alveo del disposto dell'art. 1268 c.c. posto che non stipulava alcun accordo trilatero che CP_1
coinvolgeva e riceveva direttamente dalla gli assegni oggetto di Parte_2 Parte_1
revocatoria; né lo stato di decozione era rilevabile dai bilanci depositati per gli anni 2016 e 2017 dalla Società in bonis: l'atto di cessione del ramo d'azienda avveniva negli ultimi giorni dell'anno
2016 e poiché la società veniva costituita il 29 settembre 2016 la perdita di € 40.452,00 Parte_1
non poteva ritenersi quale indice di decozione poiché riferita unicamente ai costi sostenuti per l'inizio dell'attività di un'azienda in fase di start up, che ciò nonostante si apprestava ad un investimento di complessivi € 300.000,00 per l'acquisto del ramo aziendale (circostanza documentalmente confermata dalla nota integrativa allegata al bilancio 2016 nella quale a pag. 9 di
12 si legge quanto segue: “Nota integrativa, parte finale - Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci, Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2016, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Per quanto concerne la perdita dell'esercizio, ammontante come già specificato a -€ 50.453 si propone di riportarla a nuovo. L'esercizio 2016 ha visto la società impegnarsi in operazioni importanti quali
l'acquisto di un ramo d'azienda che produrrà nei successivi esercizi risultati positivi. Tale perdita si propone di riportarla a nuovo”); - stesse conclusioni riguardano l'anno 2017 posto che sempre nella nota integrativa allegata al bilancio si legge a pag. 8 di 9: “Nota integrativa, parte finale
Destinazione del risultato dell'esercizio Signori Soci, Vi proponiamo di approvare il bilancio della
Vostra Società chiuso al 31/12/2017, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto
Economico e la Nota Integrativa. Per quanto concerne la perdita dell'esercizio, ammontante come già specificato a -€ 191.870 si propone di riportarla a nuovo. L'esercizio 2017 ha visto la società impegnarsi in operazioni importanti quali la ristrutturazione di 2 sale giochi acquistate nell'esercizio precedente che produrranno nei successivi esercizi risultati positivi. Tale perdita si propone di riportarla a nuovo”; - inoltre, a pag. 10 di 18 della visura storica di (Doc. Parte_1
All. n. 8), detta società aveva iniziato la propria attività di sala di scommesse solo a far data dal
30.11.2017, ne deriva che anche il bilancio dell'anno 2017 doveva ritenersi numericamente poco indicativo della situazione debitoria di dal momento che non è inusuale che una start Parte_1
up, nel primo esercizio, accumuli perdite che sono conseguenza degli investimenti effettuati e dei costi correnti sostenuti in attesa dell'inizio attività; inoltre, il passivo fallimentare, che ammontava complessivamente ad € 310.573,77 era costituito in gran parte dal TFR dei dipendenti ceduti con il trasferimento dei rami d'azienda nel novembre 2016 e pertanto depurati i debiti della società dai finanziamenti soci, il passivo patrimoniale alla fine del 2017 sarebbe risultato pressoché pari allo zero per cui alla data del 20 settembre 2018 nulla avrebbe potuto far prevedere ad Controparte_1
lo stato di decozione del proprio debitore - da ultimo, a settembre del 2018,
[...] Parte_1
la società non aveva in essere alcun procedimento giudiziario né aveva ricevuto alcun Parte_1
decreto ingiuntivo né era stata destinataria di azioni esecutive;
infine, priva di fondamento appare anche la domanda spiegata, in via subordinatam dal ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F., relativa Parte_1 all'ordinaria azione revocatoria posto che la legge non ammette la revoca del pagamento che costituisce adempimento di un debito scaduto e nel caso di specie, nel contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato in data 9 novembre 2016, il termine ultimo di pagamento delle somme dovute da ad era spirato in data 6 novembre 2017. Parte_1 Controparte_1
L'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi ed al termine della stessa, su richiesta delle
Parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 14 novembre 2024, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
La domanda proposta dal Fallimento attore non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 67, co. 1 n. 2 L.F. sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Quanto al presupposto cronologico, nel caso di specie, va rilevato che, in data 10.7.2019, è stato dichiarato il fallimento mentre i pagamenti oggetto di causa sono stati effettuati in data Parte_1
20.9.2018, dunque entro l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento.
Sotto il profilo oggettivo, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, agli effetti dell'azione revocatoria fallimentare “costituiscono mezzi anormali, come tali suscettibili di essere revocati, le cessioni di merci, la datio in solutum ed in genere tutti gli atti in cui il denaro entra in funzione mediata e indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali. In particolare, nell'ipotesi di pagamento da parte di un terzo del debito di un soggetto successivamente fallito, l'anormalità del pagamento va individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali, mediante l'accordo intercorso fra il terzo ed il fallito, riconducibile allo schema tipico della delegazione o a quello dell'accollo” (Cass. Civile n.
6358/1980).
L'azione revocatoria fallimentare colpisce, dunque, i mezzi di pagamento diversi dal denaro o da quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro (ad es.: assegni circolari e bancari, vaglia cambiari) e non è limitata alle operazioni di stretta pertinenza del fallito, ritenendosi soggetti a revoca anche i pagamenti di debiti del fallito eseguiti da un soggetto terzo, secondo lo schema previsto dall'art. 1180 c.c..
Un caso tipico in cui si verifica il pagamento di un debito del fallito da parte di un terzo è quello della delegazione di pagamento, laddove il delegante si serve del delegato per estinguere il proprio debito verso il delegatario: il delegato-terzo paga al delegatario-creditore un debito del delegante- fallito, secondo lo schema contemplato dall'art. 1269 c.c.. Si tratta delle fattispecie in cui la triangolazione si compie antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del delegante e l'utilizzo della delegazione da parte dell'imprenditore per estinguere un suo debito è ritenuto un mezzo anormale ai sensi dell'art. 67, co. 1 n. 2, laddove l'anormalità viene individuata non nel mezzo di pagamento ma nella complessità del meccanismo satisfattorio, estraneo alle comuni relazioni commerciali, posto che il denaro o gli altri mezzi comunemente accettati in commercio non entrano in funzione quale strumento di diretta soluzione, bensì in via indiretta quale effetto finale di altre forme negoziali. Se, quindi, dietro la delegazione si nasconde un'operazione più complessa volta ad estinguere il debito del delegante, può configurarsi un pagamento anomalo, posto che l'impiego di una triangolazione, in luogo di un semplice rapporto diretto tra debitore e creditore, fa pensare ad una situazione patologica attestante una crisi di liquidità. Peraltro, nella delegazione il creditore riceve puntualmente quanto è dovuto, mancando quel trasferimento del rischio insito, ad esempio, nella cessione di credito solutoria, nella quale si sostituisce un debitore ad un altro, lasciando il credito temporaneamente insoddisfatto tramite un modo di estinzione dell'obbligazione solo potenziale.
Giova rilevare che anche in questo caso l'eventus damni consiste nel semplice fatto della lesione della par condicio: il presupposto dell'azione revocatoria non è l'effettivo pregiudizio subito dalla massa in conseguenza di atti di disposizione del fallito, essendo il danno presunto per il solo fatto che tali atti sottraggono il loro beneficiario alla posizione del creditore concorrente;
ne consegue che la delegazione che conduce al pagamento del creditore costituisce un atto estintivo di un debito e come tale, rientra nell'art. 67 senza che siano richiesti ulteriori requisiti per la sua revoca.
Per stabilire, dunque, se è revocabile il pagamento eseguito dal terzo di un debito comunque gravante sul fallito, è determinante accertare se la provvista dell'operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali;
sicché, è revocabile anche il pagamento da parte del terzo, debitore del fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti (Cass., sez. 1, 20 dicembre 2012, n. 23652; Cass., sez. 1,
25 luglio 2006, n. 16973). In tal caso, l'accettazione da parte del creditore di forme di pagamento anomale, come la delegazione di pagamento, fa presumere la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore in capo allo stesso.
Nei suddetti casi, pertanto, l'atto estintivo potrà essere assoggettato a revocatoria fallimentare, salvo che il creditore non provi di non aver avuto conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Grava, pertanto, sul convenuto in revocatoria l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può, quindi, essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (Cass. civ. ord. n.
30254 del 25 novembre 2024).
Nel caso di specie, il attore non ha fornito la prova, anche solo presuntiva, che i Parte_1
pagamenti oggetto di revocatoria configurino una delegazione di pagamento, la quale - come è noto
- presuppone un accordo trilaterale tra creditore, debitore e terzo, con cui il creditore delegante delega il debitore delegato ad adempiere l'obbligazione di pagamento in favore del terzo delegatario.
In primo luogo, rileva la circostanza che gli assegni circolari contestati venivano consegnati alle
Società convenute dalla senza fare alcuna menzione alla Anubi S.a.s. di Wu GQ e Parte_1
C. e che, con particolare riferimento alla convenuta il pagamento oggetto di CP_1
revocatoria è precedente al sorgere del credito di nei confronti di posto Parte_1 Parte_2 che la cessione del ramo d'azienda a quest'ultima è avvenuta successivamente all'atto di scioglimento parziale della riserva di proprietà, in occasione del quale si perfezionava il pagamento oggetto della domanda revocatoria, che ha riguardato la quota residua di prezzo riferito alla cessione con riservato dominio del ramo aziendale sito in Salsomaggiore, all'esito dell'accordo di scioglimento parziale della riserva di proprietà stipulato fra ed Parte_1 Controparte_1
la quale non vi è prova fosse a conoscenza del precedente impegno assunto da
[...] Pt_2 di pagare l'importo di € 30.000,00 in favore di in mancanza della
[...] Controparte_1 prova di un accordo trilaterale che abbia coinvolto anche l'odierna Convenuta e non sussistendo alcun obbligo in capo al Cedente di verificare la provenienza della provvista, specie se contenuta - come nel caso in esame - in assegni circolari regolarmente emessi. Inoltre, a contrastare la prospettazione attorea, rilevano anche la non contestualità dei due atti notarili rogati in data 20.9.2018 (atto di svincolo della riserva di proprietà prima e cessione del ramo d'azienda dopo) in Fiorenzuola d'Arda, dinanzi al notaio che, sentita come Persona_2 testimone all'udienza del 19.1.2024, ha dichiarato: “Non ricordo se alla stipula dell'atto Rep.
28619 fosse presente anche . Nell'atto Rep. 28618 si dà atto che gli stessi assegni Persona_3
nn.9036076960192-4 e 9036076960193-05 sono stati ricevuti da a pagamento delle CP_1 somme dovute da all' a saldo del prezzo di una cessione di ramo di Parte_1 CP_1
azienda del 9/11/2016 (Rep. 846 del 9/11/2016 Notaio di Parma). Quindi Persona_4 CP_1
ha ricevuto tali assegni da , nonché la diversità del prezzo relativo all'atto di
[...] Parte_1 scioglimento parziale della riserva di proprietà, di € 30.000,00 ed il successivo atto di cessione del ramo aziendale per € 90.000,00, nonostante alla data dello scioglimento parziale CP_1
della riserva di proprietà, doveva ancora ricevere altre somme da parte della a saldo del Parte_1
prezzo di vendita dei rami aziendali ceduti.
In mancanza della prova della consapevolezza in capo ad che il pagamento ricevuto CP_1
ad estinzione del debito della proveniva in realtà dalla non è possibile Parte_1 Parte_2
ritenere integrata la fattispecie della delegazione, quale modalità anomala di pagamento, essendo necessario che il terzo sia a conoscenza della circostanza che il soggetto delegato paghi con un proprio assegno al soggetto indicato dal proprio creditore ( ), così estinguendo anche CP_1
il debito di questi verso il terzo, ovvero che la delegazione è posta in essere dal debitore all'unico scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile.
Con riferimento al pagamento di € 20.000,00 ricevuto da il si è Controparte_2 Parte_1 limitato a dedurre, in maniera del tutto generica, che dall'esame dei titoli di pagamento citati nella scrittura privata oggetto di causa era emerso che le cambiali scadenti il 31.10.2018 ed il 30.12.2018, per complessivi € 20.000,00, venivano intestate ad senza fornire la prova Controparte_2 che i predetti titoli cambiari consegnati alla cedente in occasione dell'atto di cessione Parte_1
del ramo aziendale del 20.9.2018 a garanzia dei pagamenti, i quali riportavano la firma del sig.
[...]
vennero successivamente consegnati alla posto che Per_5 Controparte_2 quest'ultima non prendeva parte all'atto di cessione del 20.9.2018 e che le cambiali vennero poi sostituite con due assegni bancari del medesimo importo intestati ad che Controparte_2 non aveva l'obbligo di verificare la provenienza della relativa provvista;
sicché, non essendo stata fornita la prova dell'adesione del presunto delegatario in relazione all'asserito negozio trilatero la domanda di revocatoria non può trovare accoglimento. Da ultimo, si rileva che la giurisprudenza richiamata dal Fallimento attore in ordine all'irrilevanza della convinzione del creditore in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio riguarda l'ipotesi di pagamento eseguito dal terzo con denaro della fallita.
Infine, va rigettata anche la domanda spiegata, in via subordinata, dal ex artt. 2901 c.c. e Parte_1
66 L.F., posto che la legge non ammette la revoca del pagamento che costituisce adempimento di un debito scaduto e nel caso di specie, nel contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato in data 9 novembre 2016, il termine ultimo di pagamento delle somme dovute da ad Parte_1
era spirato in data 6 novembre 2017. Controparte_1
Come è noto, in materia di revocatoria ordinaria, l'esenzione dalla stessa dell'adempimento di un debito scaduto, così come previsto dall'art. 2901, co. 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore, ricomprende altresì l'alienazione di un bene effettuata per conseguire la liquidità necessaria all'adempimento di un proprio debito, purché essa costituisca l'unico mezzo per tale fine, ponendosi in tal caso la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, in maniera tale da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
***
Avuto riguardo ai profili sostanziali e processuali della vicenda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra la Parte attrice ed Controparte_1
posto che, in un quadro di particolare complessità e peculiarità delle questioni affrontate nel caso concreto, non era prevedibile per il Fallimento attore quale potesse essere l'esito della causa.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite della Convenuta contumace.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta le domande proposte dal Parte_1
2. compensa integralmente le spese di lite tra il Attore e la convenuta Parte_1 [...]
dichiara irripetibili le spese di lite della Controparte_1
Convenuta contumace.
Così deciso in Piacenza il 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia