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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2902/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
(C.F. ) rappresentata, assistita e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Marco Santangelo del Foro di Monza (C.F
) e Matteo Miani del Foro di Monza (C.F. C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Monza (MB), Via Durini n.;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), corrente in Cambiago (MI), via Don Spada n. Controparte_1 P.IVA_1 10, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_2
(c.f.: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra
[...] C.F._4 loro, dagli avvocati Valeria Falco (c.f.: ) e Domenico Molluzzo (c.f.: C.F._5
), entrambi del Foro di Milano, nonché soci titolari e legali C.F._6 rappresentanti pro tempore dello Avvocati associati (c.f. / Controparte_3
p.iva: ), sito in Melzo (MI), via Col di Lana n. 5 n. 4, ove elegge domicilio;
P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto: impugnazione di delibere condominiali pagina 1 di 8 CONCLUSIONI delle parti: per l'appellante:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: -dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato, ex art. 2909 c.c., in relazione alla Sentenza N. 5554/2014 emessa dal Tribunale di Milano Dott.ssa Caterina Spinller, nell'ambito del procedimento civile R.G.n. 11216/2012, divenuta definitiva ed inoppugnabile, con conseguente preclusione di ogni ulteriore esame del merito della controversia, con la conseguenza che, stante l'illegittimità della delibera condominiale assunta dal in data 11/06/2021 di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 Controparte_1 dell'ordine del giorno, la pronuncia oggetto dell'impugnazione dovrà essere riformata e la predetta delibera condominiale dichiarata nulla, con ogni conseguenza di legge.
-In ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal Controparte_1 perché è decorso il termine di prescrizione senza che il abbia esercitato il Controparte_1 proprio asserito diritto, invocato in forza dell'art. 69 disp. Att. numero 2 c.c., entro i limiti di legge, per tutti i motivi esposti in narrativa, con la conseguenza che, stante l'illegittimità della delibera condominiale assunta dal in data 11/06/2021 di cui ai punti 1, 2, Controparte_1 3 e 4 dell'ordine del giorno, la pronuncia oggetto dell'impugnazione dovrà essere riformata e la predetta delibera condominiale dichiarata nulla, con ogni conseguenza di legge.
IN VIA PREGIUDIZIALE PRELIMINARE: -Sospendere inaudita altera parte l'esecuzione delle delibere assembleari qui impugnante, per i motivi di cui in atti;
-in ogni caso, sospendere l'esecuzione delle delibere assembleari impugnate per i motivi di cui in atti;
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: -Accertare e dichiarare la nullità delle delibere assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 11.06.2021 di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio e le conseguenti rettifiche dei piani di riparto dei preventivi gestione 2021 e linea vita e impermeabilizzazione, per i motivi di cui in atti;
IN VIA SUBORDINATA: -Annullare le delibere assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 11.06.2021 di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio e le conseguenti rettifiche dei piani di riparto dei preventivi gestione 2021 e linea vita e impermeabilizzazione, per i motivi di cui in atti;
IN OGNI CASO Dichiarare comunque illegittime e/o invalide e/o inefficaci le delibere assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 11.06.2021 di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio e le conseguenti rettifiche dei piani di riparto dei preventivi gestione 2021 e linea vita e impermeabilizzazione, per i motivi di cui in atti, stante anche l'assenza di prova certa dell'intervenuto aumento di volumetria. IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera la richiesta formulata all'udienza di primo grado del 25.10.2023 e si insiste affinché il Giudice voglia disporre la rinnovazione della CTU o, in subordine, che il CTU venga convocato a chiarimenti nel contraddittorio dei CTP. In caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi sugli stessi a prova contraria con il geom. , con studio in Treviglio (BG), via Ortigiara n. 32. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
− rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in riforma della Sentenza n. Parte_1
3053/2024 RG del Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in quanto inammissibile e, comunque sia, infondato in fatto e in diritto per tutto quanto dedotto ed eccepito in questa sede dall'odierna parte appellata;
pagina 2 di 8 − confermare integralmente la Sentenza n. 3053/2024 RG del Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in quanto corretta sotto il profilo sostanziale e processuale, così come dedotto ed eccepito dall'odierna parte appellata in questa sede;
− accertare e dichiarare che la sig.ra azionava il presente giudizio di appello Parte_1 con mala fede e/o colpa grave e quindi condannarla ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. al risarcimento dei danni patiti dal , quale parte appellata, da determinarsi Controparte_1 anche in via equitativa, nonchè al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
− condannare, in ogni caso, la sig.ra quale parte appellante, al pagamento Parte_1 delle spese di lite relative al presente grado di giudizio ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
3053/2024, pubblicata in data 18.3.2024, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di nullità/annullabilità della delibera assunta dal convenuto in data 11.6.2021 CP_1 avente ad oggetto la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento condominiale e le conseguenti rettifiche ai piani di riparto dei preventivi di gestione 2021. Il Tribunale ha così motivato “l'attrice eccepisce l'assenza dei presupposti ex art. 69 disp. att. c.c., invece rilevati dal tecnico incaricato dal condominio, Geom. che ha quindi CP_5 modificato le tabelle millesimali, sulla scorta di un mutamento delle condizioni di una parte dell'edificio; in particolare, cambiamento della destinazione d'uso delle due unità immobiliari a sottotetto. L'attrice contesta che tali modifiche costituiscono un valido ed efficace presupposto per la modifica delle tabelle millesimali, la cui carenza comporta la nullità delle delibere prese nel corso dell'assemblea del 11.06.2021, di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 o.d.g., con particolare riferimento alla modifica delle tabelle millesimali e alla conseguente modifica dei piani di riparto. Nel merito rilevano le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato, che, con perizia adeguatamente motivata e priva di vizi logici e motivazionali, ha accertato che esistono
i presupposti di diritto che hanno comportato la redazione di nuove tabelle millesimali oggetto di delibera qui impugnata. Quindi, acclarato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 69, n. 2, c.c., per cui l'assemblea ha correttamente deliberato l'approvazione a maggioranza di nuove tabelle millesimali, in assenza di ulteriori eccezioni meritevoli di valutazione, l'impugnazione viene rigettata”.
*********
Con il primo motivo di impugnazione l'attrice lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sull'eccezione di giudicato sollevata in primo grado. Sostiene che la causa in esame abbia ad oggetto una questione già decisa nel 2014 dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 5554/2014 emessa nel procedimento r.g. n. 11216/2012 e passata in giudicato. Rileva che tale diverso procedimento riguarda l'impugnativa proposta dalla avverso Parte_1 una delibera condominiale del 09/01/2012 di modifica delle tabelle millesimali, e sostiene che in quella sede il Tribunale abbia “cristallizzato, nella propria pronuncia, il principio che richiede il consenso unanime di tutti i condomini, affinché si possano modificare le tabelle condominiali trattandosi, nel caso del , di tabelle di natura contrattuale”, Controparte_1 accogliendo la domanda dell'attrice e dichiarando “l'illegittimità della modifica delle tabelle millesimali e di conseguenza la nullità della delibera assembleare assunta a suo tempo dal
in data 9.01.2012”. Controparte_1
Alla luce di ciò l'appellante ripropone l'eccezione di giudicato, sostenendo che i due procedimenti abbiano ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi “con la conseguenza che, pagina 3 di 8 stante l'illegittimità della delibera condominiale assunta dal in data Controparte_1 11/06/2021 di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno, la pronuncia oggetto dell'impugnazione dovrà essere riformata e la predetta delibera condominiale dichiarata nulla, con ogni conseguenza di legge”. Con il secondo motivo di impugnazione l'attrice lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato nemmeno sull'eccezione di intervenuta prescrizione del “presunto diritto vantato dal
di richiedere la modifica delle tabelle sulla base dell'asserita sussistenza Controparte_1 dei presupposti ex art. 69 disp att. n.2 c.c. Infatti, è provato documentalmente e confermato dalla stessa CTU espletata nel giudizio di primo grado, che le modifiche strutturali sulla base delle quali il riteneva di apportare variazioni alle tabelle millesimali, Controparte_1 invocando il disposto dell'art. 69 disp att. c.c., risultano assai risalenti nel tempo, oltre vent'anni fa … appare evidente che, in ogni caso, avendo il eccepito le Controparte_1 modifiche strutturali di cui si tratta, risalenti al 1991 -1996, solamente nel 2021, al fine di giustificare la variazione delle tabelle millesimali in forza dell'art. 69 disp att. c.c. numero 2, il presunto diritto dell'appellato risulta di gran lunga prescritto”. Con il terzo motivo deduce erroneità ed illogicità della CTU espletata in primo grado e ne chiede il rinnovo. Con il quarto e ultimo motivo di censura l'attrice lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado non risultando integrati, a suo dire, “in fatto e in diritto, i presupposti di cui all'art. 69 disp. att. n.2 c.c. Sul punto, infatti, la Sentenza oggetto di impugnazione è passibile di censura, in quanto, nonostante le eccezioni formulate in primo grado da parte attrice, non prende minimamente in considerazione, la circostanza che, nel caso del , le tabelle Controparte_1 millesimali hanno natura contrattuale, non motivando, inopinatamente, nulla a riguardo”.
Conclude chiedendo una declaratoria di nullità della delibera impugnata per avere il modificato le tabelle condominiali di natura contrattuale senza il consenso unanime CP_1 di tutti i condomini.
**********
Il si è regolarmente costituito e ha eccepito l'inammissibilità per tardività CP_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' e nel merito il rigetto degli ulteriori Parte_1 motivi di appello, con condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. All'udienza del 13.5.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
L'appello è infondato. Occorre premettere che dal testo della delibera condominiale dell'11.6.2021 oggetto di impugnazione (doc. n. 3 fascicolo attrice) si evince, al punto 3 dell'ordine del giorno, che in quella sede è stato esaminato l'elaborato peritale del tecnico incaricato dal per la CP_1 verifica dei presupposti di cui all'art. 69 comma 2 numero 2) disp. Att. per la revisione delle tabelle millesimali. Dalla lettura del citato punto 3 si evince che “i presenti sono stati resi edotti delle risultanze della perizia redatta dal Geom. e del contenuto delle tabelle millesimali alla stessa CP_5 allegate che hanno portato alla conferma della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69 comma 2 numero 2 disp. Att. del cc, normativa di cui si riporta integralmente il testo …”. Al successivo punto 4) dell'ordine del giorno i condomini, con la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 2 c.c., hanno quindi deliberato di modificare la tabella millesimale allegata al regolamento condominiale sulla scorta dell'elaborato peritale del Geom. e della nuova CP_5 pagina 4 di 8 tabella allo stesso annessa (“l'assemblea delibera che la tabella millesimale approvata diventi immediatamente esecutiva anche per la gestione in corso nonché per le voci di cui al punto 1 e 2 della presente assemblea e chiede all'amministratore di rettificare il piano dei conti dei bilanci preventivi sulla base di quanto deciso”). Il Tribunale ha rigettato l'impugnativa proposta dalla condomina - che ha Parte_1 eccepito in primo grado l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. Att. per procedere alla revisione delle tabelle con la maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell'art. 1136 c.c.
- richiamando gli esiti della CTU espletata, che nella sostanza ricalcano le conclusioni cui è pervenuto il tecnico incaricato dal CP_1 Ora, l' ripropone con il primo motivo di appello l'eccezione di intervenuto giudicato, Parte_1 sulla quale in effetti il Tribunale non si è pronunciato. L'eccezione è però infondata. Dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 5554/2014, prodotta dalla sub. doc. n. 12 Parte_1 del fascicolo di primo grado e sulla quale la stessa fonda l'eccezione di intervenuto giudicato, si evince innanzitutto che oggetto di quel giudizio era una diversa delibera condominiale, adottata dall'assemblea condominiale il 9.1.2012 e dichiarata nulla dal giudice. Delibera con cui il aveva non solo approvato le nuove tabelle millesimali, ma anche Controparte_6 modificato l'art. 19 del regolamento condominiale. Dalla lettura della motivazione della citata sentenza non è dato comprendere quale fosse la causa petendi posta a fondamento della precedente azione di impugnativa proposta dall' che invece pare potersi evincere dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo Parte_1 di quel giudizio parimenti prodotto dall'attrice sub. doc. n. 11. L'attrice, nel diverso giudizio, lamentava in particolare che la delibera impugnata avesse inciso sui diritti da essa vantati su beni di proprietà esclusiva, e per tali ragioni – essendo stata assunta senza il necessario voto unanime di tutti i condomini – il Tribunale ne ha dichiarato la nullità.
Sia il petitum che la causa petendi dei due giudizi sono quindi all'evidenza diversi, e a ciò va aggiunto che la precedente delibera condominiale del 9.1.2012 è stata adottata prima delle modifiche apportate dal legislatore all'art. 69 disp. Att. c.c.. Di ciò ha dato conto anche il Tribunale, che ha sottolineato in sentenza come “il legislatore, con la riforma apportata all'art. 69 disp. Att. c.c., si è uniformato alla giurisprudenza espressa dalla Corte di Cassazione, disponendo che 'i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'art. 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità” e prevedendo la possibilità di modifica con le maggioranze di cui all'art. 1136 comma2 c.c. solo nell'ipotesi di errore ovvero di mutamento delle condizioni dell'edificio”. Quindi, contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale di Milano non ha affatto
“cristallizzato, nella propria pronuncia, il principio che richiede il consenso unanime di tutti i condomini, affinché si possano modificare le tabelle condominiali trattandosi, nel caso del
, di tabelle di natura contrattuale”, al contrario, con la citata sentenza n. Controparte_1
5554/2014, il Tribunale ha dato conto della modifica successivamente apportata dal legislatore all'art. 69 disp. Att. e della possibilità per il di modificare ora le tabelle millesimali, CP_1 anche di natura contrattuale, con le maggioranze di cui all'art. 1136 comma 2 c.c. al ricorrere di uno dei due presupposti previsti dal comma 2 della norma in esame. Proprio su uno di questi presupposti, ovvero l'intervenuto mutamento delle condizioni dello stabile condominiali, il ha fondato la delibera impugnata in questa Controparte_6 sede, presupposti, lo si ribadisce, diversi da quelli posti a fondamento della delibera del 2012, con conseguente infondatezza e rigetto dell'eccezione di intervenuto giudicato.
Il secondo motivo di impugnativa va parimenti disatteso. L'eccezione di prescrizione, oltre ad essere tardiva perché mai sollevata in primo grado, è altresì infondata in quanto la possibilità per l'ente condominiale di procedere alla revisione delle tabelle millesimali laddove ricorrano pagina 5 di 8 i presupposti di cui all'art. 69 disp. Att. c.c. non è oggetto di un “diritto” in ipotesi soggetto a prescrizione, bensì di una mera facoltà il cui esercizio è rimesso alla discrezionalità condominiale e che non incontra certamente limiti temporali.
Il terzo e il quarto motivo di impugnazione pongono la medesima questione e vanno anch'essi rigettati. L'appellante deduce l'erroneità della CTU espletata in primo grado perché, a suo dire, il perito avrebbe dovuto dichiarare la carenza dei presupposti giuridici per la revisione delle tabelle millesimali contrattuali non potendo la stessa, secondo la tesi dell' avvenire Parte_1 senza il consenso unanime di tutti i condomini nemmeno nella vigenza dell'attuale testo dell'art. 69 disp. Att. c.c..
In proposito rileva la Corte che del tutto correttamente, a fronte di tale critica mossa dal CTP dell'attrice appellante, il CTU ha evidenziato che: “le suddette osservazioni del CTP hanno un carattere prettamente giuridico sul quale il CTU non può esprimersi, rimandando al giudice tutte le valutazioni in diritto…”. Nel merito la Corte osserva e ribadisce che non sussiste alcuna violazione dell'art. 69 disp. Att. e, quindi, alcun vizio di annullabilità della delibera impugnata dall' Parte_1
Va premesso che “in tema di condominio degli edifici devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile
o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (cfr., Cass., SU, sent. n.
4806/2005 e, in senso conforme, Cass., SU, sent. n. 9839/2021, che ha ribadito il principio per il quale “sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”). Occorre dunque verificare se nel caso di specie la prima delibera assembleare impugnata, quella adottata l'11.6.2021, sia annullabile nei termini e limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendo escludersi che ricorrano, anche solo astrattamente, vizi di nullità della stessa. Ora, l'art. 69 Disp. Att. c.c. prevede che “i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: … 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”. pagina 6 di 8 Ebbene, il verbale dell'assemblea oggetto di impugnazione dà atto innanzitutto di un numero di presente corrispondenti al valore millesimale previsto dall'art. 1136 c.c. per la validità delle deliberazioni;
inoltre, ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno i condomini hanno deliberato di approvare le nuove tabelle millesimali all'esito dell'esame della relazione peritale redatta dal Geom. e messa a disposizione dell'assemblea prima della votazione. Relazione con la CP_5 quale il CTP aveva rilevato che i valori proporzionali espressi nella nuova tabella millesimale da lui redatta erano stati modificati rispetto alla tabella originaria a causa delle mutate condizioni di una parte dell'edificio, nel caso di specie nella destinazione d'uso delle due unità immobiliari a piano sottotetto, che avevano alterato per più di un quinto il valore proporzionale delle stesse. La delibera è stata quindi adottata, in conformità al disposto di cui all'art. 69 disp. Att. c.c., con la richiesta maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2 c.c. e dopo che i condomini hanno preso atto delle conclusioni del perito e della conseguente necessità di revisione delle tabelle millesimali in uso così da renderle conformi alla mutata situazione di una parte dell'edificio e, quindi, ai nuovi valori ed ai criteri stabiliti dalla legge.
Un ipotetico vizio di annullabilità della delibera in esame potrebbe configurarsi solo laddove risultasse che la volontà dei condomini fosse stata quella di derogare al regime legale di ripartizione delle spese o di approvare quella “diversa convenzione” di cui all'art. 1123 comma 1 c.c.: solo in tal caso, infatti, l'atto di revisione delle nuove tabelle avrebbe dovuto essere approvato con il consenso unanime di tutti i condomini, assumendo natura negoziale.
Tale ipotesi non ricorre tuttavia nel caso di specie, non essendo evincibile una simile volontà dal testo del verbale assembleare e della conseguente delibera assunta in data 11.6.2021, con la quale, come detto, i condomini, previo rilievo della sussistenza della situazione di fatto di cui al numero 2) del comma 2 dell'art. 69 Disp. Att., hanno deliberato di rivedere le tabelle millesimali in uso recependo, sul punto, la proposta del CTP. Va poi evidenziato che la CTU disposta dal Tribunale, contrariamente all'assunto dell'appellante, ha confermato le conclusioni cui è pervenuto il Geom. con ampia CP_5 motivazione esente da vizi logici o da errori di fatto.
Il CTU ha infatti dato conto, riportando le relative planimetrie e schede catastali e richiamando la documentazione amministrativa-urbanistica esaminata, del fatto che all'epoca di costruzione del complesso condominiale (1974) nel piano sottotetto erano presenti due volumi, privi di abitabilità, che risultavano “annessi” a due appartamenti sottostanti. Ha riferito che successivamente i volumi nel sottotetto, da spazi “accessori”, erano stati adibiti ad uso residenziale, e che “per tali operazioni di cambio di destinazione d'uso, da locali accessori a locali ad uso residenziale, era stata presentata nell'anno 1986 la domanda di condono edilizio, alla quale seguì il rilascio della Concessione edilizia in sanatoria da parte del Comune di Cambiago nel 1988, per l'unità sub.4 (doc.2 ) e nel 1989, per l'unità sub.6 (doc.3 CP_1
). Successivamente, in data 22.11.1991, l'unità sub.6 veniva frazionata e da questa CP_1 originavano due distinte unità immobiliari, identificate con i sub.15 e 16 (fig.4). In data 18.05.1996 veniva frazionata l'unità sub.4 e da questa originavano due distinte unità immobiliari identificate con i subb.701 e 702 (fig.5).”. Il perito ha spiegato per quali ragioni doveva ritenersi evidente che “il valore economico degli spazi del sottotetto, a seguito del loro cambio di destinazione d'uso da locali accessori a locali ad uso abitativo/residenziale, ratificato dal Comune di Cambiago con il rilascio dei relativi permessi in sanatoria, è aumentato”, e che l'aumento era stato maggiore del 20%, ossia di un quinto come previsto dalla norma di cui al comma 2 n. 2) dell'art. 69. Ha evidenziato che le tabelle millesimali originarie non rispecchiavano più in modo corretto i rapporti proporzionali tra i valori delle unità immobiliari, e, “per quanto la discrepanza dei valori possa apparire già evidente e consistente”, ha ritenuto opportuno eseguire un'ulteriore verifica (pp. 8 e 9 della relazione di perizia) per accertare “anche numericamente se, come prescrive l'art.69 disp, att. c.c., rispetto allo stato originario rappresentato dalle tabelle pagina 7 di 8 millesimali di regolamento, risulta “alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare” del sottotetto”. Ha concluso per l'indubbia sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 della norma citata con argomentazioni chiare e puntuali che l'appellante non ha nemmeno confutato nello specifico.
Per tali ragioni è del tutto superfluo l'espletamento di una nuova CTU, la delibera impugnata è pienamente valida ed esente da vizi, e l'appello va conseguentemente rigettato.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono Parte_1 liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3053/2024, pubblicata in Parte_1 data 18.3.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro Controparte_7
8.469,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.. 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
(C.F. ) rappresentata, assistita e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Marco Santangelo del Foro di Monza (C.F
) e Matteo Miani del Foro di Monza (C.F. C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi sito in Monza (MB), Via Durini n.;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), corrente in Cambiago (MI), via Don Spada n. Controparte_1 P.IVA_1 10, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_2
(c.f.: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra
[...] C.F._4 loro, dagli avvocati Valeria Falco (c.f.: ) e Domenico Molluzzo (c.f.: C.F._5
), entrambi del Foro di Milano, nonché soci titolari e legali C.F._6 rappresentanti pro tempore dello Avvocati associati (c.f. / Controparte_3
p.iva: ), sito in Melzo (MI), via Col di Lana n. 5 n. 4, ove elegge domicilio;
P.IVA_2
APPELLATO
Oggetto: impugnazione di delibere condominiali pagina 1 di 8 CONCLUSIONI delle parti: per l'appellante:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: -dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato, ex art. 2909 c.c., in relazione alla Sentenza N. 5554/2014 emessa dal Tribunale di Milano Dott.ssa Caterina Spinller, nell'ambito del procedimento civile R.G.n. 11216/2012, divenuta definitiva ed inoppugnabile, con conseguente preclusione di ogni ulteriore esame del merito della controversia, con la conseguenza che, stante l'illegittimità della delibera condominiale assunta dal in data 11/06/2021 di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 Controparte_1 dell'ordine del giorno, la pronuncia oggetto dell'impugnazione dovrà essere riformata e la predetta delibera condominiale dichiarata nulla, con ogni conseguenza di legge.
-In ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal Controparte_1 perché è decorso il termine di prescrizione senza che il abbia esercitato il Controparte_1 proprio asserito diritto, invocato in forza dell'art. 69 disp. Att. numero 2 c.c., entro i limiti di legge, per tutti i motivi esposti in narrativa, con la conseguenza che, stante l'illegittimità della delibera condominiale assunta dal in data 11/06/2021 di cui ai punti 1, 2, Controparte_1 3 e 4 dell'ordine del giorno, la pronuncia oggetto dell'impugnazione dovrà essere riformata e la predetta delibera condominiale dichiarata nulla, con ogni conseguenza di legge.
IN VIA PREGIUDIZIALE PRELIMINARE: -Sospendere inaudita altera parte l'esecuzione delle delibere assembleari qui impugnante, per i motivi di cui in atti;
-in ogni caso, sospendere l'esecuzione delle delibere assembleari impugnate per i motivi di cui in atti;
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: -Accertare e dichiarare la nullità delle delibere assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 11.06.2021 di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio e le conseguenti rettifiche dei piani di riparto dei preventivi gestione 2021 e linea vita e impermeabilizzazione, per i motivi di cui in atti;
IN VIA SUBORDINATA: -Annullare le delibere assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 11.06.2021 di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio e le conseguenti rettifiche dei piani di riparto dei preventivi gestione 2021 e linea vita e impermeabilizzazione, per i motivi di cui in atti;
IN OGNI CASO Dichiarare comunque illegittime e/o invalide e/o inefficaci le delibere assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 11.06.2021 di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio e le conseguenti rettifiche dei piani di riparto dei preventivi gestione 2021 e linea vita e impermeabilizzazione, per i motivi di cui in atti, stante anche l'assenza di prova certa dell'intervenuto aumento di volumetria. IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera la richiesta formulata all'udienza di primo grado del 25.10.2023 e si insiste affinché il Giudice voglia disporre la rinnovazione della CTU o, in subordine, che il CTU venga convocato a chiarimenti nel contraddittorio dei CTP. In caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere ammessi sugli stessi a prova contraria con il geom. , con studio in Treviglio (BG), via Ortigiara n. 32. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
− rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in riforma della Sentenza n. Parte_1
3053/2024 RG del Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in quanto inammissibile e, comunque sia, infondato in fatto e in diritto per tutto quanto dedotto ed eccepito in questa sede dall'odierna parte appellata;
pagina 2 di 8 − confermare integralmente la Sentenza n. 3053/2024 RG del Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in quanto corretta sotto il profilo sostanziale e processuale, così come dedotto ed eccepito dall'odierna parte appellata in questa sede;
− accertare e dichiarare che la sig.ra azionava il presente giudizio di appello Parte_1 con mala fede e/o colpa grave e quindi condannarla ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. al risarcimento dei danni patiti dal , quale parte appellata, da determinarsi Controparte_1 anche in via equitativa, nonchè al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
− condannare, in ogni caso, la sig.ra quale parte appellante, al pagamento Parte_1 delle spese di lite relative al presente grado di giudizio ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
3053/2024, pubblicata in data 18.3.2024, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato le domande di nullità/annullabilità della delibera assunta dal convenuto in data 11.6.2021 CP_1 avente ad oggetto la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento condominiale e le conseguenti rettifiche ai piani di riparto dei preventivi di gestione 2021. Il Tribunale ha così motivato “l'attrice eccepisce l'assenza dei presupposti ex art. 69 disp. att. c.c., invece rilevati dal tecnico incaricato dal condominio, Geom. che ha quindi CP_5 modificato le tabelle millesimali, sulla scorta di un mutamento delle condizioni di una parte dell'edificio; in particolare, cambiamento della destinazione d'uso delle due unità immobiliari a sottotetto. L'attrice contesta che tali modifiche costituiscono un valido ed efficace presupposto per la modifica delle tabelle millesimali, la cui carenza comporta la nullità delle delibere prese nel corso dell'assemblea del 11.06.2021, di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 o.d.g., con particolare riferimento alla modifica delle tabelle millesimali e alla conseguente modifica dei piani di riparto. Nel merito rilevano le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato, che, con perizia adeguatamente motivata e priva di vizi logici e motivazionali, ha accertato che esistono
i presupposti di diritto che hanno comportato la redazione di nuove tabelle millesimali oggetto di delibera qui impugnata. Quindi, acclarato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 69, n. 2, c.c., per cui l'assemblea ha correttamente deliberato l'approvazione a maggioranza di nuove tabelle millesimali, in assenza di ulteriori eccezioni meritevoli di valutazione, l'impugnazione viene rigettata”.
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Con il primo motivo di impugnazione l'attrice lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sull'eccezione di giudicato sollevata in primo grado. Sostiene che la causa in esame abbia ad oggetto una questione già decisa nel 2014 dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 5554/2014 emessa nel procedimento r.g. n. 11216/2012 e passata in giudicato. Rileva che tale diverso procedimento riguarda l'impugnativa proposta dalla avverso Parte_1 una delibera condominiale del 09/01/2012 di modifica delle tabelle millesimali, e sostiene che in quella sede il Tribunale abbia “cristallizzato, nella propria pronuncia, il principio che richiede il consenso unanime di tutti i condomini, affinché si possano modificare le tabelle condominiali trattandosi, nel caso del , di tabelle di natura contrattuale”, Controparte_1 accogliendo la domanda dell'attrice e dichiarando “l'illegittimità della modifica delle tabelle millesimali e di conseguenza la nullità della delibera assembleare assunta a suo tempo dal
in data 9.01.2012”. Controparte_1
Alla luce di ciò l'appellante ripropone l'eccezione di giudicato, sostenendo che i due procedimenti abbiano ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi “con la conseguenza che, pagina 3 di 8 stante l'illegittimità della delibera condominiale assunta dal in data Controparte_1 11/06/2021 di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno, la pronuncia oggetto dell'impugnazione dovrà essere riformata e la predetta delibera condominiale dichiarata nulla, con ogni conseguenza di legge”. Con il secondo motivo di impugnazione l'attrice lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato nemmeno sull'eccezione di intervenuta prescrizione del “presunto diritto vantato dal
di richiedere la modifica delle tabelle sulla base dell'asserita sussistenza Controparte_1 dei presupposti ex art. 69 disp att. n.2 c.c. Infatti, è provato documentalmente e confermato dalla stessa CTU espletata nel giudizio di primo grado, che le modifiche strutturali sulla base delle quali il riteneva di apportare variazioni alle tabelle millesimali, Controparte_1 invocando il disposto dell'art. 69 disp att. c.c., risultano assai risalenti nel tempo, oltre vent'anni fa … appare evidente che, in ogni caso, avendo il eccepito le Controparte_1 modifiche strutturali di cui si tratta, risalenti al 1991 -1996, solamente nel 2021, al fine di giustificare la variazione delle tabelle millesimali in forza dell'art. 69 disp att. c.c. numero 2, il presunto diritto dell'appellato risulta di gran lunga prescritto”. Con il terzo motivo deduce erroneità ed illogicità della CTU espletata in primo grado e ne chiede il rinnovo. Con il quarto e ultimo motivo di censura l'attrice lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado non risultando integrati, a suo dire, “in fatto e in diritto, i presupposti di cui all'art. 69 disp. att. n.2 c.c. Sul punto, infatti, la Sentenza oggetto di impugnazione è passibile di censura, in quanto, nonostante le eccezioni formulate in primo grado da parte attrice, non prende minimamente in considerazione, la circostanza che, nel caso del , le tabelle Controparte_1 millesimali hanno natura contrattuale, non motivando, inopinatamente, nulla a riguardo”.
Conclude chiedendo una declaratoria di nullità della delibera impugnata per avere il modificato le tabelle condominiali di natura contrattuale senza il consenso unanime CP_1 di tutti i condomini.
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Il si è regolarmente costituito e ha eccepito l'inammissibilità per tardività CP_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' e nel merito il rigetto degli ulteriori Parte_1 motivi di appello, con condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. All'udienza del 13.5.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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L'appello è infondato. Occorre premettere che dal testo della delibera condominiale dell'11.6.2021 oggetto di impugnazione (doc. n. 3 fascicolo attrice) si evince, al punto 3 dell'ordine del giorno, che in quella sede è stato esaminato l'elaborato peritale del tecnico incaricato dal per la CP_1 verifica dei presupposti di cui all'art. 69 comma 2 numero 2) disp. Att. per la revisione delle tabelle millesimali. Dalla lettura del citato punto 3 si evince che “i presenti sono stati resi edotti delle risultanze della perizia redatta dal Geom. e del contenuto delle tabelle millesimali alla stessa CP_5 allegate che hanno portato alla conferma della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69 comma 2 numero 2 disp. Att. del cc, normativa di cui si riporta integralmente il testo …”. Al successivo punto 4) dell'ordine del giorno i condomini, con la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 2 c.c., hanno quindi deliberato di modificare la tabella millesimale allegata al regolamento condominiale sulla scorta dell'elaborato peritale del Geom. e della nuova CP_5 pagina 4 di 8 tabella allo stesso annessa (“l'assemblea delibera che la tabella millesimale approvata diventi immediatamente esecutiva anche per la gestione in corso nonché per le voci di cui al punto 1 e 2 della presente assemblea e chiede all'amministratore di rettificare il piano dei conti dei bilanci preventivi sulla base di quanto deciso”). Il Tribunale ha rigettato l'impugnativa proposta dalla condomina - che ha Parte_1 eccepito in primo grado l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. Att. per procedere alla revisione delle tabelle con la maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell'art. 1136 c.c.
- richiamando gli esiti della CTU espletata, che nella sostanza ricalcano le conclusioni cui è pervenuto il tecnico incaricato dal CP_1 Ora, l' ripropone con il primo motivo di appello l'eccezione di intervenuto giudicato, Parte_1 sulla quale in effetti il Tribunale non si è pronunciato. L'eccezione è però infondata. Dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 5554/2014, prodotta dalla sub. doc. n. 12 Parte_1 del fascicolo di primo grado e sulla quale la stessa fonda l'eccezione di intervenuto giudicato, si evince innanzitutto che oggetto di quel giudizio era una diversa delibera condominiale, adottata dall'assemblea condominiale il 9.1.2012 e dichiarata nulla dal giudice. Delibera con cui il aveva non solo approvato le nuove tabelle millesimali, ma anche Controparte_6 modificato l'art. 19 del regolamento condominiale. Dalla lettura della motivazione della citata sentenza non è dato comprendere quale fosse la causa petendi posta a fondamento della precedente azione di impugnativa proposta dall' che invece pare potersi evincere dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo Parte_1 di quel giudizio parimenti prodotto dall'attrice sub. doc. n. 11. L'attrice, nel diverso giudizio, lamentava in particolare che la delibera impugnata avesse inciso sui diritti da essa vantati su beni di proprietà esclusiva, e per tali ragioni – essendo stata assunta senza il necessario voto unanime di tutti i condomini – il Tribunale ne ha dichiarato la nullità.
Sia il petitum che la causa petendi dei due giudizi sono quindi all'evidenza diversi, e a ciò va aggiunto che la precedente delibera condominiale del 9.1.2012 è stata adottata prima delle modifiche apportate dal legislatore all'art. 69 disp. Att. c.c.. Di ciò ha dato conto anche il Tribunale, che ha sottolineato in sentenza come “il legislatore, con la riforma apportata all'art. 69 disp. Att. c.c., si è uniformato alla giurisprudenza espressa dalla Corte di Cassazione, disponendo che 'i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'art. 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità” e prevedendo la possibilità di modifica con le maggioranze di cui all'art. 1136 comma2 c.c. solo nell'ipotesi di errore ovvero di mutamento delle condizioni dell'edificio”. Quindi, contrariamente all'assunto dell'appellante, il Tribunale di Milano non ha affatto
“cristallizzato, nella propria pronuncia, il principio che richiede il consenso unanime di tutti i condomini, affinché si possano modificare le tabelle condominiali trattandosi, nel caso del
, di tabelle di natura contrattuale”, al contrario, con la citata sentenza n. Controparte_1
5554/2014, il Tribunale ha dato conto della modifica successivamente apportata dal legislatore all'art. 69 disp. Att. e della possibilità per il di modificare ora le tabelle millesimali, CP_1 anche di natura contrattuale, con le maggioranze di cui all'art. 1136 comma 2 c.c. al ricorrere di uno dei due presupposti previsti dal comma 2 della norma in esame. Proprio su uno di questi presupposti, ovvero l'intervenuto mutamento delle condizioni dello stabile condominiali, il ha fondato la delibera impugnata in questa Controparte_6 sede, presupposti, lo si ribadisce, diversi da quelli posti a fondamento della delibera del 2012, con conseguente infondatezza e rigetto dell'eccezione di intervenuto giudicato.
Il secondo motivo di impugnativa va parimenti disatteso. L'eccezione di prescrizione, oltre ad essere tardiva perché mai sollevata in primo grado, è altresì infondata in quanto la possibilità per l'ente condominiale di procedere alla revisione delle tabelle millesimali laddove ricorrano pagina 5 di 8 i presupposti di cui all'art. 69 disp. Att. c.c. non è oggetto di un “diritto” in ipotesi soggetto a prescrizione, bensì di una mera facoltà il cui esercizio è rimesso alla discrezionalità condominiale e che non incontra certamente limiti temporali.
Il terzo e il quarto motivo di impugnazione pongono la medesima questione e vanno anch'essi rigettati. L'appellante deduce l'erroneità della CTU espletata in primo grado perché, a suo dire, il perito avrebbe dovuto dichiarare la carenza dei presupposti giuridici per la revisione delle tabelle millesimali contrattuali non potendo la stessa, secondo la tesi dell' avvenire Parte_1 senza il consenso unanime di tutti i condomini nemmeno nella vigenza dell'attuale testo dell'art. 69 disp. Att. c.c..
In proposito rileva la Corte che del tutto correttamente, a fronte di tale critica mossa dal CTP dell'attrice appellante, il CTU ha evidenziato che: “le suddette osservazioni del CTP hanno un carattere prettamente giuridico sul quale il CTU non può esprimersi, rimandando al giudice tutte le valutazioni in diritto…”. Nel merito la Corte osserva e ribadisce che non sussiste alcuna violazione dell'art. 69 disp. Att. e, quindi, alcun vizio di annullabilità della delibera impugnata dall' Parte_1
Va premesso che “in tema di condominio degli edifici devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile
o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (cfr., Cass., SU, sent. n.
4806/2005 e, in senso conforme, Cass., SU, sent. n. 9839/2021, che ha ribadito il principio per il quale “sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”). Occorre dunque verificare se nel caso di specie la prima delibera assembleare impugnata, quella adottata l'11.6.2021, sia annullabile nei termini e limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendo escludersi che ricorrano, anche solo astrattamente, vizi di nullità della stessa. Ora, l'art. 69 Disp. Att. c.c. prevede che “i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: … 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”. pagina 6 di 8 Ebbene, il verbale dell'assemblea oggetto di impugnazione dà atto innanzitutto di un numero di presente corrispondenti al valore millesimale previsto dall'art. 1136 c.c. per la validità delle deliberazioni;
inoltre, ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno i condomini hanno deliberato di approvare le nuove tabelle millesimali all'esito dell'esame della relazione peritale redatta dal Geom. e messa a disposizione dell'assemblea prima della votazione. Relazione con la CP_5 quale il CTP aveva rilevato che i valori proporzionali espressi nella nuova tabella millesimale da lui redatta erano stati modificati rispetto alla tabella originaria a causa delle mutate condizioni di una parte dell'edificio, nel caso di specie nella destinazione d'uso delle due unità immobiliari a piano sottotetto, che avevano alterato per più di un quinto il valore proporzionale delle stesse. La delibera è stata quindi adottata, in conformità al disposto di cui all'art. 69 disp. Att. c.c., con la richiesta maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2 c.c. e dopo che i condomini hanno preso atto delle conclusioni del perito e della conseguente necessità di revisione delle tabelle millesimali in uso così da renderle conformi alla mutata situazione di una parte dell'edificio e, quindi, ai nuovi valori ed ai criteri stabiliti dalla legge.
Un ipotetico vizio di annullabilità della delibera in esame potrebbe configurarsi solo laddove risultasse che la volontà dei condomini fosse stata quella di derogare al regime legale di ripartizione delle spese o di approvare quella “diversa convenzione” di cui all'art. 1123 comma 1 c.c.: solo in tal caso, infatti, l'atto di revisione delle nuove tabelle avrebbe dovuto essere approvato con il consenso unanime di tutti i condomini, assumendo natura negoziale.
Tale ipotesi non ricorre tuttavia nel caso di specie, non essendo evincibile una simile volontà dal testo del verbale assembleare e della conseguente delibera assunta in data 11.6.2021, con la quale, come detto, i condomini, previo rilievo della sussistenza della situazione di fatto di cui al numero 2) del comma 2 dell'art. 69 Disp. Att., hanno deliberato di rivedere le tabelle millesimali in uso recependo, sul punto, la proposta del CTP. Va poi evidenziato che la CTU disposta dal Tribunale, contrariamente all'assunto dell'appellante, ha confermato le conclusioni cui è pervenuto il Geom. con ampia CP_5 motivazione esente da vizi logici o da errori di fatto.
Il CTU ha infatti dato conto, riportando le relative planimetrie e schede catastali e richiamando la documentazione amministrativa-urbanistica esaminata, del fatto che all'epoca di costruzione del complesso condominiale (1974) nel piano sottotetto erano presenti due volumi, privi di abitabilità, che risultavano “annessi” a due appartamenti sottostanti. Ha riferito che successivamente i volumi nel sottotetto, da spazi “accessori”, erano stati adibiti ad uso residenziale, e che “per tali operazioni di cambio di destinazione d'uso, da locali accessori a locali ad uso residenziale, era stata presentata nell'anno 1986 la domanda di condono edilizio, alla quale seguì il rilascio della Concessione edilizia in sanatoria da parte del Comune di Cambiago nel 1988, per l'unità sub.4 (doc.2 ) e nel 1989, per l'unità sub.6 (doc.3 CP_1
). Successivamente, in data 22.11.1991, l'unità sub.6 veniva frazionata e da questa CP_1 originavano due distinte unità immobiliari, identificate con i sub.15 e 16 (fig.4). In data 18.05.1996 veniva frazionata l'unità sub.4 e da questa originavano due distinte unità immobiliari identificate con i subb.701 e 702 (fig.5).”. Il perito ha spiegato per quali ragioni doveva ritenersi evidente che “il valore economico degli spazi del sottotetto, a seguito del loro cambio di destinazione d'uso da locali accessori a locali ad uso abitativo/residenziale, ratificato dal Comune di Cambiago con il rilascio dei relativi permessi in sanatoria, è aumentato”, e che l'aumento era stato maggiore del 20%, ossia di un quinto come previsto dalla norma di cui al comma 2 n. 2) dell'art. 69. Ha evidenziato che le tabelle millesimali originarie non rispecchiavano più in modo corretto i rapporti proporzionali tra i valori delle unità immobiliari, e, “per quanto la discrepanza dei valori possa apparire già evidente e consistente”, ha ritenuto opportuno eseguire un'ulteriore verifica (pp. 8 e 9 della relazione di perizia) per accertare “anche numericamente se, come prescrive l'art.69 disp, att. c.c., rispetto allo stato originario rappresentato dalle tabelle pagina 7 di 8 millesimali di regolamento, risulta “alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare” del sottotetto”. Ha concluso per l'indubbia sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 della norma citata con argomentazioni chiare e puntuali che l'appellante non ha nemmeno confutato nello specifico.
Per tali ragioni è del tutto superfluo l'espletamento di una nuova CTU, la delibera impugnata è pienamente valida ed esente da vizi, e l'appello va conseguentemente rigettato.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di e sono Parte_1 liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3053/2024, pubblicata in Parte_1 data 18.3.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello siccome infondato.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro Controparte_7
8.469,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.. 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
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