Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3213/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3213/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Cupello (CH) alla C. Parte_1 C.F._1
da Ributtini 31/A nello studio dell'Avv. MONACO DAVIDE che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Ortona (CH) Controparte_1 C.F._2
alla via Cardinale de Apruzzi n. 25 nello studio dell'Avv. FLACCO CARLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 14.08.1998, la IG.ra ha contratto matrimonio con il IG. , Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Montemilone (PZ), atto n. 9 parte II, serie A, anno 1998, dalla cui unione sono nati nato ad [...] il Persona_1
20.05.2004 e , nato ad [...] il [...], entrambi non economicamente Per_2
autosufficienti.
2. Con ricorso depositato in data 30.10.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge separato chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli, con previsione a carico del di CP_1 un contributo a titolo di assegno divorzile in suo favore e una rideterminazione dell'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli, nonché la regolamentazione di rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti.
3. Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.01.2025, nella quale ha aderito unicamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto opponendosi alle ulteriori domande formulate da parte ricorrente.
4. All'udienza del 06.03.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo utile a dirimere la controversia.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto n. cron. 3038/2021
(r.g. 3440/2021) del 12.10.2021; da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. Quanto alle ulteriori richieste, all'udienza del 6 marzo 2025 è stato formalizzato un accordo alle condizioni che seguono:
a) le parti avranno l'affido condiviso del figlio minorenne con collocamento Persona_3
prevalente presso la madre;
b) il IG. corrisponderà in favore del figlio minorenne un assegno mensile di Controparte_1 importo pari a € 400,00 da versarsi alla IG.ra , con relativa rivalutazione Parte_1
ISTAT annuale;
pagina 2 di 6 c) Le parti danno reciprocamente atto che, a far data dal 15 gennaio 2025, il figlio maggiorenne deve ritenersi essere economicamente autosufficiente e, Persona_4
conseguentemente la IG.ra si impegna a restituire, entro il termine di giugno Parte_1
2025, tutte gli importi versati dal IG. a titolo di mantenimento dello stesso Controparte_1
, con limitazione al 50% con riguardo a quello del mese di gennaio Persona_4
2025, senza possibilità di conguaglio con alcuna altra somma a qualsiasi titolo dovuta dal IG.
alla IG.ra . Controparte_1 Parte_1
d) In capo a ciascun coniuge spetterà una contribuzione al 50% delle spese straordinarie (come da relativo protocollo del Tribunale di Pescara) per il mantenimento del figlio minorenne
, con obbligo di rimborso della quota dovuta all'altra parte anticipataria Persona_3
delle stesse spese, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, da ritenersi priva di formalità;
e) I coniugi danno atto che il figlio il prossimo 10 marzo 2025 compirà la Persona_3
maggiore età e quindi non più soggetto a convenzioni quanto al diritto di incontri e vacanze.
f) Il IG. corrisponderà in favore della IG.ra di un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile divorzile di € 800,00, con relativa rivalutazione ISTAT annuale;
g) Tutti gli eventuali assegni di sostegno delle famiglie con figli a carico, in qualsiasi maniera denominati (ad es., attualmente l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico), qualora spettanti e fintanto che saranno dovuti, saranno percepiti dalla IG.ra , quale Parte_1
genitore collocataria, rinunciando agli stessi il IG. . Tanto, fatta salva futura Controparte_1
diversa collocazione del figlio, nel qual caso saranno proporzionalmente ripartiti tra i coniugi.
h) Il prestito fruttifero erogato in concomitanza con la separazione personale di esse parti dal IG.
in favore della IG.ra di complessivi € 50.000,00, che si Controparte_1 Parte_1 conferma fruttifero, si intenderà sin d'ora integralmente compensato a saldo e stralcio con l'importo spettante alla IG.ra ex art. 12 bis L. 898/70 a titolo di quota di TFS Parte_1
maturato dal IG. , restando inteso tra le parti medesime che eventuali Controparte_1
somme residue maggiori della quota di TFS maturata dal IG. e dovuta alla Controparte_1
IG.ra ex art. 12 bis L. 898/70 rispetto all'importo complessivamente del Parte_1 predetto debito di € 50.000,00 dovuto dalla IG.ra verso il IG. Parte_1 CP_1
, sarà versato da quest'ultimo alla IG.ra entro e non oltre 15 giorni
[...] Parte_1 dall'accredito del TFS al IG. . In conseguenza della presente pattuizione, la Controparte_1
IG.ra dichiara sin d'ora di rinunciare a richiedere all'Ente liquidatore e/o al Parte_1
IG. la quota parte di TFS del coniuge a lei spettante per gli anni di Controparte_1 matrimonio e che, pertanto, il IG. e/o l'Ente liquidatore, nulla dovranno Controparte_1
pagina 3 di 6 versare alla IG.ra , dovendosi provvedere a liquidare l'intero importo del TFS Parte_1
esclusivamente in favore del IG. . Controparte_1
i) Inoltre, resta intesto tra le parti che, salvo i diritti quesiti delle parti, qualora successivamente alla emananda sentenza di divorzio, sopraggiungessero eventuali modifiche legislative che comportino la riduzione della percentuale del 40% di TFS attualmente spettante alla IG.ra in proporzione agli anni di matrimonio, la compensazione di cui sopra non sarà Parte_1 ritenuta dalle parti con effetto “a saldo e stralcio”, bensì sino a concorrenza di tale partita di avere in favore della IG.ra , tale che il rimborso del prestito per l'intero Parte_1
importo residuo dovuto mediante risorse patrimoniali proprie della medesima entro un anno dal provvedimento che quantifica l'ammontare dell'intero TFS;
solo in tale momento infatti potrà determinarsi il valore della eventuale nuova e minore quota percentuale di TFS spettante a da riservare (secondo le stesse modalità di cui alla precedente ipotesi) a parziale Pt_1
compensazione del debito.
j) Resta, infine, inteso tra le parti che, salvo i diritti quesiti dalle parti stesse, nell'ipotesi in cui le condizioni soggettive delle parti dovessero far venir meno il diritto alla quota di TFS del IG.
in capo alla IG.ra , il prestito sarà rimborsato per l'intero Controparte_1 Parte_1
dovuto da parte della IG.ra , con qualsiasi risorsa patrimoniale propria entro Parte_1
un anno dalla data del venir meno del diritto ex art. 12 bis L. 898/70 della IG.ra Pt_1
;
[...]
k) Le parti dichiarano e confermano che, come da antecedente accordo di separazione, l'intero patrimonio riferito all'epoca coniugale era già stato interamente e definitivamente ripartito e che in tale ambito i buoni postali cointestati furono integralmente già attribuiti all'esclusiva spettanza di , secondo accordi condivisi anche in forza dell'origine personale delle CP_1
provviste, senza più nulla a pretende da parte di . Pt_1
l) La IG.ra riconosce il credito del IG. , derivante Parte_1 Controparte_1 dall'indebito trattenimento da parte della di una somma pari a € 300,00 euro spettante Pt_1
a per il rimborso percepito dalla IG.ra per libri di testo scolastico da CP_1 Parte_1 parte del Comune e per la differenza sul ricavato della vendita dell'auto assegnato in uso alla
IG.ra in sede di separazione personale dei coniugi, e, per l'effetto, la IG.ra Parte_1
si impegna a versare entro il 30 giugno 2025 la predetta somma di € 300,00 in Parte_1
favore del IG. senza possibilità di conguaglio con alcuna altra somma a Controparte_1
qualsiasi titolo dovuta dal IG. alla IG.ra . Al contempo la Controparte_1 Parte_1
IG.ra si impegna a recapitare, a mezzo e-mail, le copie dell'ISEE del nucleo Parte_1
pagina 4 di 6 familiare in tutti i casi in cui ad esso ISEE sia parametrata la determinazione degli importi di spese straordinarie del figlio partecipate dal IG. (es. tasse universitarie, Controparte_1
gite scolastiche, rimborso libri scolastici, ecc.), ovvero per le quali possano prevedersi esoneri dal pagamento o rimborsi totali o parziali da parte di Enti Pubblici, ovvero ancora erogazioni di misure di sostegno, borse di studio ecc., riguardanti esclusivamente i figli.
m) Le parti rilasciano reciprocamente, sin d'ora e se necessario, il consenso per la richiesta e/o per il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei figli minorenni nel documento;
n) le parti dichiarano che con il presente accordo null'altro avranno a che pretendere l'un l'altro salvo quanto concordato in questa sede medesima;
o) le parti convengono reciprocamente e si obbligano di comunicare all'altra parte ogni sopravvenuta circostanza personale rilevante che, ai sensi di Legge, possa comportare per l'altra parte il diritto a chiedere la revisione degli importi concordati a titolo di assegno divorzile e/o di mantenimento.
p) Le parti dichiarano di rinunciare sin da ora all'impugnazione della emananda sentenza di divorzio e/o alla contestazione di validità e/o inefficacia dell'accordo di divorzio come sopra concordato.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo relativo alle domande del presente giudizio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
8. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno dichiarate integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montemilone (PZ) il 14.08.1998 tra e matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, Controparte_1 Parte_1
atto n. 9, Parte II, S.A, anno 1998, alle condizioni concordate tra le parti;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
3. compensa integralmente le spese di lite.
pagina 5 di 6 Così deciso in Pescara il 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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