Art. 1. Articolo unico.
Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101 , e' fissato a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101 , e' fissato a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.