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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALINA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
Presidente dott. Massimo Escher
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 520/2024 R.G.F.A
promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...] , rappresentata e difesa giusto Tantillo Pirato Quartarella n. 19/e, C.F. C.F. 1 mandato allegato in atti dagli Avv.to Gaetano Barone e Guglielmo Barone presso il cui studio sito in Ragusa, via Archimede n. 17/a è elettivamente domiciliata.
appellante
Contro
: nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
,
20, C.F. C.F._2 elettivamente domiciliato in IC, via M. Scevola n. 82 و
presso lo studio degli avv.ti Mario Caruso del foro di Ragusa da cui è rappresentato e difeso giusto mandato allegato in atti appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato il 17.04.2024 proponeva appello per la riforma della sentenza n. 1535/2023 emessa in data 19.10.2024 dal Tribunale civile di Ragusa a definizione del procedimento dalla stessa iscritto al n. 4508/2019 R.G, avente per oggetto domanda di separazione giudiziale dal coniuge Controparte_1 e, segnatamente, nella parte in cui aveva "
determinato l'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge e in favore dell'appellante nella misura di euro 500,00 in luogo della maggior somma di 1000,00 mensili richiesti in giudizio, lamentandone l'inadeguatezza. in data 11.12.2010 e che dalla loro unioneEsponeva di aver contratto matrimonio con il P_ era nato in data [...] un figlio di nome _1 al quale dopo la nascita veniva diagnosticata una grave forma di “disturbo dello spettro autistico", tale da richiedere assistenza continua soprattutto da parte della madre. Rappresentava di essersi dovuta dedicare interamente al bambino, preoccupandosi di tutte le esigenze quotidiane dello stesso e delle terapie prescrittegli presso vari centri di riabilitazione, curando altresì la delicata fase dell'inserimento scolastico del predetto;
che il P_ aveva interamente delegato alla moglie tali gravose incombenze, dedicandosi al proprio lavoro di fisioterapista nello studio ereditato dal padre unitamente al fratello, attività da cui trae cospicui redditi solo apparentemente rappresentati dalle dichiarazioni dei redditi allegate. Riportava che le gravi difficoltà familiari conseguenti alla gestione della malattia del figlio avevano sempre più allontanato la coppia fino a quando il P_ aveva intrapreso una relazione con l'attuale compagna;
di essere stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione coniugale nel luglio 2018 a causa di comportamenti aggressivi e violenti del [...]
P_ cercando riparo assieme al figlio presso la propria famiglia di origine, sporgendo denuncia alla Questura di Ragusa. Indi, non essendo addivenuti i coniugi ad una separazione consensuale, di aver iscritto ricorso per la separazione giudiziale richiedendo: l'addebito al marito della stessa;
l'affidamento esclusivo del piccolo ER con regolamentazione del diritto di visita paterno;
un assegno per il mantenimento del minore a carico del padre nella misura non inferiore a 1500,00 euro, tenuto conto del costo pari a circa euro 1000,00 mensili delle spese riabilitative necessarie e delle più che floride condizioni economiche del P_ ; un assegno di mantenimento a carico del coniuge e in suo favore di importo non inferiore ad euro 1000,00, in quanto priva di occupazione e impossibilitata, per causa a lei non imputabile, a reperirla, in ragione della grave malattia del figlio portatore di bisogni speciali tali richiedere una continua e assidua assistenza.
Rappresentava quindi come a definizione del giudizio di prime cure con la sentenza in questa sede impugnata, assunta in difetto di indagini di Polizia Tributaria a carico del P_ il Tribunale di
,
Ragusa aveva:
-dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi;
- rigettato la domanda di addebito a carico del P_ non ritenendo dimostrate le responsabilità del predetto nella crisi coniugale;
- rigettato la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre disponendone il collocamento presso la stessa nella casa coniugale in IC di proprietà della stessa, con regolamentazione del diritto di visita paterno;
-posto a carico del P_ l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo di mantenimento del piccolo ER la somma mensile di euro 300,00, a fronte dell'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle spese occorrenti per le cure riabilitative, pari ad euro 700,00 mensili, da versarsi direttamente all'associazione "Raggio di sole", oltre al 60% delle spese straordinarie;
-posto a carico dell'appellato un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili in favore della moglie.
Tanto premesso, con il ricorso in questa sede proposto la Pt_1 relativamente a tale ultima statuizione lamentava l'esiguità dell'importo stabilito quale contributo di mantenimento in suo favore, tenuto conto del tenore medio -alto di vita goduto in costanza di matrimonio e la durata dello stesso, reputando la somma corrispostale insufficiente a coprire le spese personali di sostentamento quotidiano, nonché i costi delle utenze, le tasse sull'abitazione, le spese per l'automobile necessaria ad accompagnare il figlio da IC presso i centri di riabilitazione siti a
Ragusa. Sottolineava quindi la propria condizione di bisogno e la disparità economica rispetto al
P_ quale ricava dalla propria attività lavorativa redditi importanti e dispone di adeguate risorse, evidenziando l'incolpevolezza del stato di inoccupazione in cui versava, essendo impossibilitata, a causa delle pressanti esigenze di assistenza del figlio, a reperire un'occupazione.
Tanto premesso chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, disporsi a carico dell'appellato un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 1000,00, rivalutabili.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato Controparte_1 assumendo l'infondatezza dell'appello proposto e chiedendo, in via di appello incidentale, dichiararsi non dovuto alcun assegno di mantenimento a suo carico e in favore della Pt_1 stante l'insussistenza dei presupposti richiesti per suo riconoscimento e, comunque, in via subordinata, la riduzione.
In particolare, rappresentava come del tutto erroneamente il Tribunale, in sede di statuizioni definitive, avesse riconosciuto alla Pt_1 l'assegno di mantenimento nell'importo di euro
500,00, ovvero in misura maggiore rispetto a quanto originariamente previsto con il provvedimento presidenziale (euro 300,00 mensili) sul presupposto che i redditi dichiarati dal [...]
P_ fossero "verosimilmente... maggiori rispetto a quanto evincibile dalla dichiarazione fiscale", tenuto conto dei versamenti in contanti effettuati sul proprio conto corrente dal predetto e delle spese fisse sostenute. Evidenziava come i versamenti effettuati sul proprio conto corrente (e scaturenti dai pagamenti in contanti dei propri clienti) andassero rapportati ai corrispettivi dichiarati (pari a circa 35.000, 00 euro) e non al reddito netto, sottolineando come dalla documentazione fiscale e bancaria allegata emergessero in modo chiaro e limpido le spese fisse sostenute, cui dovevano essere sommate le ulteriori somme incassate e non costituenti imponibile oggetto di dichiarazione di notorietà, quali gli indennizzi statali Covid, lo svincolo e riscossione della propria assicurazione vita oltre che i versamenti effettuati dai propri genitori. Riferiva infatti come i propri ascendenti si fossero fatti carico di sostenere il nucleo familiare, viste le difficoltà economiche scaturenti dalle gravose spese di cura per il figlio che avevano avuto un'incidenza molto significativa sul bilancio familiare, determinando notevoli ristrettezze economiche, non accettate dalla Pt_1 né durante la convivenza né dopo la cessazione della stessa, rilevando quindi come l'appellante non avesse fornito alcun elemento di prova riguardo l'elevato tenore di vita asseritamente goduto in costanza di matrimonio. Rappresentava altresì come la donna per i propri bisogni avesse disposto delle somme accumulate (circa euro 10.000) con le indennità riconosciute al piccolo ER ex lege 104/92 in un conto corrente che era stato prosciugato dalla
Pt_1 la quale poi in data 20.02.2023 aveva anche alienato, percependo il corrispettivo di euro 108.000,00, un terreno acquistato dal P_ e intestatole dal marito proprio per fare un investimento per le future esigenze del bambino, terreno per cui ancora per lo stesso paga un mutuo di euro 365,00 mensili. Rilevava ancora di aver dovuto sostenere le spese per reperire un'abitazione in cui andare a vivere, e di aver acquistato, con l'aiuto del padre che gli aveva pagato l'acconto, un immobile per cui corrisponde una rata di mutuo di euro 650,00 mensili, somma sostanzialmente equivalente ad un canone locativo, mentre la Pt_1 è proprietaria dell'appartamento in cui risiede. Rappresentava inoltre come la Pt_1 percepisca integralmente l'indennità di accompagnamento per il figlio, pari a circa 570,00 euro, e ciò sebbene tutti i costi delle spese sanitarie e riabilitative del bambino siano a carico del padre. Sottolineava lo scarso valore dei titoli azionari della BAPR acquistati con i regali in denaro del matrimonio e soggetti a vincolo bancario, rilevando anche come l'automobile, definita “di lusso" acquistata nel 2017 per cui pagava euro 400,00 mensili, fosse stata scelta perché spesa detraibile in base al regime fiscale all'epoca utilizzato. Rappresentava infine come l'appellante, di giovane età e laureata, provenisse da una nota famiglia di imprenditori del modicano sicchè, avendone le risorse, ben avrebbe potuto attivarsi per reperire un'attività lavorativa, anche part-time, anziché trincerarsi nella “drammatizzazione delle esigenze di accudimento del bambino", escludendo categoricamente l'eventualità di un impiego.
Tanto premesso, evidenziava come, tenuto conto di quanto sopra e, in particolare, dell'ingente somma di euro 108.000,00 sopravvenuta nel 2023 nella disponibilità della Pt_1 a seguito della vendita del terreno (circostanza questa artatamente celata al giudice di prime cure),
l'insussistenza per i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento e, in subordine, chiedeva la riduzione dello stesso.
Indi, all'udienza in data 27.06.2024 veniva disposto un rinvio con termine per note, e infine all'esito all'udienza del 03.07.2025, tenutasi su richiesta concorde delle parti con modalità cartolari, la causa veniva posta in decisione.
*****
Osserva la Corte come, in termini generali, l'art. 156 cc preveda che " il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri". La Suprema Corte ha evidenziato come la funzione dell'assegno sia quella di garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, salvaguardando chi si trova in una posizione finanziaria più debole a seguito della fine del rapporto matrimoniale, affermando che La 66
separazione personale a differenza dello scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i redditi adeguati cui verrà rapportato ai sensi dell'articolo 156 cc l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (Cass. 12196/2017).
La Suprema Corte ha specificamente affrontato la questione della spettanza dell'assegno alla moglie disoccupata affermando che Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al 66
lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018)". (Cass. 10.06.2022 n.
18820) 66Quindi, riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento è stato chiarito che Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personali in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario" (Cass. 6864/2021; Cass. 975/2021). 66Ancora, è stato evidenziato come in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'articolo 337 sexies cc. (Cass. n.
20858/2021). 66Sotto il profilo processuale, è stato affermato che per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un' attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti” (Cass. 657675/2008; Cass. 975/2021).
Orbene, ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, reputa la Corte che il Tribunale di
Ragusa, valutata la situazione economica delle parti e opportunamente ponderate tutte le circostanze fattuali sopradescritte, avuto riguardo alla durata del matrimonio, pari a nove anni, e della pacifica condizione di inoccupazione della donna, madre di un figlio minore gravemente disabile presso la stessa collocato, abbia del tutto correttamente riconosciuto in favore di ed a carico di Controparte_1 un contributo di mantenimento nella misura di Parte_1 euro 500,00, importo che appare ben ponderato alla luce delle risorse reddituali del P_ da valutarsi anche in rapporto alle diverse voci di spesa a suo carico da un lato e, dall'altro, delle esigenze della Pt_1 e delle disponibilità percepite a diverso titolo dalla stessa.
E invero, deve rilevarsi in primo luogo come sotto il profilo reddituale possa ritenersi provata la sussistenza del presupposto fondamentale del divario reddituale tra le parti, avuto riguardo da un lato allo svolgimento di attività lavorativa quale libero professionista fisioterapista, in forma societaria con il fratello, svolta dal P_ e, dall'altro, dello stato di inoccupazione della
Pt_1 priva di altri redditi, la quale risulta stabilmente dedita fin dalla nascita all'accudimento del figlio ER, di anni dieci, affetto da un grave disturbo dello spettro autistico a causa del quale presenta importanti disabilità per cui deve quotidianamente sottoporsi a importanti cure riabilitative, siccome emergente dalla documentazione in atti.
Orbene, sotto tale profilo, reputa la Corte di non poter condividere la contestazione formulata dal
P_ circa lo stato di “colpevole inoccupazione” della donna, e segnatamente il rilievo riguardo il fatto che la Pt_1 a suo dire, ben avrebbe potuto attivarsi per reperire un'attività lavorativa nelle ore della mattina durante le quali il minore è a scuola, non potendo trascurarsi di considerare come invero alla luce della gravità del quadro psicopatologico del bambino, siccome documentato in atti, e considerate le conseguenti molteplici variabili che ne condizionano la quotidianità, risulti davvero arduo ipotizzare che la donna, laureata, possa reperire un impiego compatibile con tale gravoso accudimento, sia in termini di elasticità degli orari che di responsabilità. E invero, in proposito non può trascurarsi di considerare come l'impegno profuso dalla donna diuturnamente nella gestione del figlio e dei molteplici impegni pomeridiani del predetto presso diversi centri riabilitativi e specialistici, le imponga verosimilmente di impegnare le ore della mattina per provvedere alle incombenze domestiche e ai propri bisogni personali, restando altresì a disposizione per eventuali necessità del bambino, quali improvvise chiamate dalla scuola, condizioni di malessere, visite o altro, tali da richiedere la sua tempestiva presenza quale care-giver di riferimento. Pertanto, superato tale rilievo e ritenuto sussistente lo stato di "incolpevole impiego" della
Pt_1 dovuto alle necessità di assistenza ed ai molteplici bisogni speciali di cui è portatore il figlio ER con la stessa convivente, quanto alla censura inerente la misura del contributo dovuto da parte del P_ alla Pt_1 reputa la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato i redditi dell'appellato tenendo conto del verosimile incremento degli stessi derivante dal deposito delle somme percepite dai propri clienti in contanti, valutando altresì quale indice di una maggiore capacità di spesa i diversi oneri assunti dal P_ per l'acquisito dell'automobile di fascia medio-alta, per il mutuo per la propria abitazione, per l'acquisto del terreno intestato alla
Pt_1 nonché per il figlio ER, per un totale di oltre 2000,00 euro di spese fisse, i quali costituiscono, unitamente ai titoli bancari posseduti, palese sintomo della più che buona capacità economica dello stesso, tale da consentirgli un tenore di vita certamente non modesto. dell'obbligo di solidarietà familiare e della difficile condizione A fronte di ciò, tenuto conto economica in cui si trova la proprietaria dell'abitazione in cui vive con il minore, Pt_1 appare congrua la corresponsione di un contributo di mantenimento il quale, seppur non in via esclusiva, unitamente a quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il figlio, potrà consentire alla donna di assolvere alle proprie esigenze di sostentamento, mantenendo un tenore di vita tendenzialmente equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio, senza erodere troppo, salvo peculiari necessità, la provvista di denaro, pari ad oltre 100.000,00 euro, derivante dalla vendita del terreno intestatole dal P_ e alienato nel febbraio 2023. A
Pt_1 di tale riguardo, deve quindi evidenziarsi come l'attuale disponibilità da parte della ingente somma, sulla quale non sussiste alcun vincolo, sebbene frutto di un investimento del padre a favore del minore e pervenutale a seguito di un esborso da parte del P_ , che ancora paga il mutuo su detto acquisto del terreno, per euro 365,00 mensili, avuto riguardo alle sostanze dell'appellato, induca a ritenere non sussistenti i presupposti per l'incremento dell'assegno di mantenimento nella misura rivendicata dall'appellante, né in misura inferiore, reputandosi che allo stato, l'assetto degli interessi siccome stabilito dal Tribunale sia corretto e consenta di ritenere debitamente assolto dal P_ che ha anche a carico le spese sanitarie integrali per il figlio, il contributo di mantenimento in favore del coniuge separato, e che lo stesso non sia, d'altra parte, ulteriormente riducibile.
Conclusivamente, sia l'appello proposto da Parte 1 ai fini dell'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge che l'appello incidentale proposto da Controparte_2 ai fini della revoca e, in subordine, della riduzione dello stesso vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Spese compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da Parte_1 e l'appello incidentale proposto da [...]
e, per l'effetto, conferma l'assegno di mantenimento posto a carico del predetto e P_
a favore dell'appellante nella misura indicata nella sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
Presidente dott. Massimo Escher
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 520/2024 R.G.F.A
promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...] , rappresentata e difesa giusto Tantillo Pirato Quartarella n. 19/e, C.F. C.F. 1 mandato allegato in atti dagli Avv.to Gaetano Barone e Guglielmo Barone presso il cui studio sito in Ragusa, via Archimede n. 17/a è elettivamente domiciliata.
appellante
Contro
: nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
,
20, C.F. C.F._2 elettivamente domiciliato in IC, via M. Scevola n. 82 و
presso lo studio degli avv.ti Mario Caruso del foro di Ragusa da cui è rappresentato e difeso giusto mandato allegato in atti appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte_1Con ricorso depositato il 17.04.2024 proponeva appello per la riforma della sentenza n. 1535/2023 emessa in data 19.10.2024 dal Tribunale civile di Ragusa a definizione del procedimento dalla stessa iscritto al n. 4508/2019 R.G, avente per oggetto domanda di separazione giudiziale dal coniuge Controparte_1 e, segnatamente, nella parte in cui aveva "
determinato l'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge e in favore dell'appellante nella misura di euro 500,00 in luogo della maggior somma di 1000,00 mensili richiesti in giudizio, lamentandone l'inadeguatezza. in data 11.12.2010 e che dalla loro unioneEsponeva di aver contratto matrimonio con il P_ era nato in data [...] un figlio di nome _1 al quale dopo la nascita veniva diagnosticata una grave forma di “disturbo dello spettro autistico", tale da richiedere assistenza continua soprattutto da parte della madre. Rappresentava di essersi dovuta dedicare interamente al bambino, preoccupandosi di tutte le esigenze quotidiane dello stesso e delle terapie prescrittegli presso vari centri di riabilitazione, curando altresì la delicata fase dell'inserimento scolastico del predetto;
che il P_ aveva interamente delegato alla moglie tali gravose incombenze, dedicandosi al proprio lavoro di fisioterapista nello studio ereditato dal padre unitamente al fratello, attività da cui trae cospicui redditi solo apparentemente rappresentati dalle dichiarazioni dei redditi allegate. Riportava che le gravi difficoltà familiari conseguenti alla gestione della malattia del figlio avevano sempre più allontanato la coppia fino a quando il P_ aveva intrapreso una relazione con l'attuale compagna;
di essere stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione coniugale nel luglio 2018 a causa di comportamenti aggressivi e violenti del [...]
P_ cercando riparo assieme al figlio presso la propria famiglia di origine, sporgendo denuncia alla Questura di Ragusa. Indi, non essendo addivenuti i coniugi ad una separazione consensuale, di aver iscritto ricorso per la separazione giudiziale richiedendo: l'addebito al marito della stessa;
l'affidamento esclusivo del piccolo ER con regolamentazione del diritto di visita paterno;
un assegno per il mantenimento del minore a carico del padre nella misura non inferiore a 1500,00 euro, tenuto conto del costo pari a circa euro 1000,00 mensili delle spese riabilitative necessarie e delle più che floride condizioni economiche del P_ ; un assegno di mantenimento a carico del coniuge e in suo favore di importo non inferiore ad euro 1000,00, in quanto priva di occupazione e impossibilitata, per causa a lei non imputabile, a reperirla, in ragione della grave malattia del figlio portatore di bisogni speciali tali richiedere una continua e assidua assistenza.
Rappresentava quindi come a definizione del giudizio di prime cure con la sentenza in questa sede impugnata, assunta in difetto di indagini di Polizia Tributaria a carico del P_ il Tribunale di
,
Ragusa aveva:
-dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi;
- rigettato la domanda di addebito a carico del P_ non ritenendo dimostrate le responsabilità del predetto nella crisi coniugale;
- rigettato la domanda di affidamento esclusivo del minore alla madre disponendone il collocamento presso la stessa nella casa coniugale in IC di proprietà della stessa, con regolamentazione del diritto di visita paterno;
-posto a carico del P_ l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo di mantenimento del piccolo ER la somma mensile di euro 300,00, a fronte dell'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle spese occorrenti per le cure riabilitative, pari ad euro 700,00 mensili, da versarsi direttamente all'associazione "Raggio di sole", oltre al 60% delle spese straordinarie;
-posto a carico dell'appellato un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili in favore della moglie.
Tanto premesso, con il ricorso in questa sede proposto la Pt_1 relativamente a tale ultima statuizione lamentava l'esiguità dell'importo stabilito quale contributo di mantenimento in suo favore, tenuto conto del tenore medio -alto di vita goduto in costanza di matrimonio e la durata dello stesso, reputando la somma corrispostale insufficiente a coprire le spese personali di sostentamento quotidiano, nonché i costi delle utenze, le tasse sull'abitazione, le spese per l'automobile necessaria ad accompagnare il figlio da IC presso i centri di riabilitazione siti a
Ragusa. Sottolineava quindi la propria condizione di bisogno e la disparità economica rispetto al
P_ quale ricava dalla propria attività lavorativa redditi importanti e dispone di adeguate risorse, evidenziando l'incolpevolezza del stato di inoccupazione in cui versava, essendo impossibilitata, a causa delle pressanti esigenze di assistenza del figlio, a reperire un'occupazione.
Tanto premesso chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, disporsi a carico dell'appellato un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 1000,00, rivalutabili.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato Controparte_1 assumendo l'infondatezza dell'appello proposto e chiedendo, in via di appello incidentale, dichiararsi non dovuto alcun assegno di mantenimento a suo carico e in favore della Pt_1 stante l'insussistenza dei presupposti richiesti per suo riconoscimento e, comunque, in via subordinata, la riduzione.
In particolare, rappresentava come del tutto erroneamente il Tribunale, in sede di statuizioni definitive, avesse riconosciuto alla Pt_1 l'assegno di mantenimento nell'importo di euro
500,00, ovvero in misura maggiore rispetto a quanto originariamente previsto con il provvedimento presidenziale (euro 300,00 mensili) sul presupposto che i redditi dichiarati dal [...]
P_ fossero "verosimilmente... maggiori rispetto a quanto evincibile dalla dichiarazione fiscale", tenuto conto dei versamenti in contanti effettuati sul proprio conto corrente dal predetto e delle spese fisse sostenute. Evidenziava come i versamenti effettuati sul proprio conto corrente (e scaturenti dai pagamenti in contanti dei propri clienti) andassero rapportati ai corrispettivi dichiarati (pari a circa 35.000, 00 euro) e non al reddito netto, sottolineando come dalla documentazione fiscale e bancaria allegata emergessero in modo chiaro e limpido le spese fisse sostenute, cui dovevano essere sommate le ulteriori somme incassate e non costituenti imponibile oggetto di dichiarazione di notorietà, quali gli indennizzi statali Covid, lo svincolo e riscossione della propria assicurazione vita oltre che i versamenti effettuati dai propri genitori. Riferiva infatti come i propri ascendenti si fossero fatti carico di sostenere il nucleo familiare, viste le difficoltà economiche scaturenti dalle gravose spese di cura per il figlio che avevano avuto un'incidenza molto significativa sul bilancio familiare, determinando notevoli ristrettezze economiche, non accettate dalla Pt_1 né durante la convivenza né dopo la cessazione della stessa, rilevando quindi come l'appellante non avesse fornito alcun elemento di prova riguardo l'elevato tenore di vita asseritamente goduto in costanza di matrimonio. Rappresentava altresì come la donna per i propri bisogni avesse disposto delle somme accumulate (circa euro 10.000) con le indennità riconosciute al piccolo ER ex lege 104/92 in un conto corrente che era stato prosciugato dalla
Pt_1 la quale poi in data 20.02.2023 aveva anche alienato, percependo il corrispettivo di euro 108.000,00, un terreno acquistato dal P_ e intestatole dal marito proprio per fare un investimento per le future esigenze del bambino, terreno per cui ancora per lo stesso paga un mutuo di euro 365,00 mensili. Rilevava ancora di aver dovuto sostenere le spese per reperire un'abitazione in cui andare a vivere, e di aver acquistato, con l'aiuto del padre che gli aveva pagato l'acconto, un immobile per cui corrisponde una rata di mutuo di euro 650,00 mensili, somma sostanzialmente equivalente ad un canone locativo, mentre la Pt_1 è proprietaria dell'appartamento in cui risiede. Rappresentava inoltre come la Pt_1 percepisca integralmente l'indennità di accompagnamento per il figlio, pari a circa 570,00 euro, e ciò sebbene tutti i costi delle spese sanitarie e riabilitative del bambino siano a carico del padre. Sottolineava lo scarso valore dei titoli azionari della BAPR acquistati con i regali in denaro del matrimonio e soggetti a vincolo bancario, rilevando anche come l'automobile, definita “di lusso" acquistata nel 2017 per cui pagava euro 400,00 mensili, fosse stata scelta perché spesa detraibile in base al regime fiscale all'epoca utilizzato. Rappresentava infine come l'appellante, di giovane età e laureata, provenisse da una nota famiglia di imprenditori del modicano sicchè, avendone le risorse, ben avrebbe potuto attivarsi per reperire un'attività lavorativa, anche part-time, anziché trincerarsi nella “drammatizzazione delle esigenze di accudimento del bambino", escludendo categoricamente l'eventualità di un impiego.
Tanto premesso, evidenziava come, tenuto conto di quanto sopra e, in particolare, dell'ingente somma di euro 108.000,00 sopravvenuta nel 2023 nella disponibilità della Pt_1 a seguito della vendita del terreno (circostanza questa artatamente celata al giudice di prime cure),
l'insussistenza per i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento e, in subordine, chiedeva la riduzione dello stesso.
Indi, all'udienza in data 27.06.2024 veniva disposto un rinvio con termine per note, e infine all'esito all'udienza del 03.07.2025, tenutasi su richiesta concorde delle parti con modalità cartolari, la causa veniva posta in decisione.
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Osserva la Corte come, in termini generali, l'art. 156 cc preveda che " il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri". La Suprema Corte ha evidenziato come la funzione dell'assegno sia quella di garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, salvaguardando chi si trova in una posizione finanziaria più debole a seguito della fine del rapporto matrimoniale, affermando che La 66
separazione personale a differenza dello scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i redditi adeguati cui verrà rapportato ai sensi dell'articolo 156 cc l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (Cass. 12196/2017).
La Suprema Corte ha specificamente affrontato la questione della spettanza dell'assegno alla moglie disoccupata affermando che Il tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al 66
lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrato in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 2018)". (Cass. 10.06.2022 n.
18820) 66Quindi, riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento è stato chiarito che Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personali in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario" (Cass. 6864/2021; Cass. 975/2021). 66Ancora, è stato evidenziato come in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'articolo 337 sexies cc. (Cass. n.
20858/2021). 66Sotto il profilo processuale, è stato affermato che per valutare le domande di contenuto economico nei procedimenti familiari, non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è sufficiente un' attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti” (Cass. 657675/2008; Cass. 975/2021).
Orbene, ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, reputa la Corte che il Tribunale di
Ragusa, valutata la situazione economica delle parti e opportunamente ponderate tutte le circostanze fattuali sopradescritte, avuto riguardo alla durata del matrimonio, pari a nove anni, e della pacifica condizione di inoccupazione della donna, madre di un figlio minore gravemente disabile presso la stessa collocato, abbia del tutto correttamente riconosciuto in favore di ed a carico di Controparte_1 un contributo di mantenimento nella misura di Parte_1 euro 500,00, importo che appare ben ponderato alla luce delle risorse reddituali del P_ da valutarsi anche in rapporto alle diverse voci di spesa a suo carico da un lato e, dall'altro, delle esigenze della Pt_1 e delle disponibilità percepite a diverso titolo dalla stessa.
E invero, deve rilevarsi in primo luogo come sotto il profilo reddituale possa ritenersi provata la sussistenza del presupposto fondamentale del divario reddituale tra le parti, avuto riguardo da un lato allo svolgimento di attività lavorativa quale libero professionista fisioterapista, in forma societaria con il fratello, svolta dal P_ e, dall'altro, dello stato di inoccupazione della
Pt_1 priva di altri redditi, la quale risulta stabilmente dedita fin dalla nascita all'accudimento del figlio ER, di anni dieci, affetto da un grave disturbo dello spettro autistico a causa del quale presenta importanti disabilità per cui deve quotidianamente sottoporsi a importanti cure riabilitative, siccome emergente dalla documentazione in atti.
Orbene, sotto tale profilo, reputa la Corte di non poter condividere la contestazione formulata dal
P_ circa lo stato di “colpevole inoccupazione” della donna, e segnatamente il rilievo riguardo il fatto che la Pt_1 a suo dire, ben avrebbe potuto attivarsi per reperire un'attività lavorativa nelle ore della mattina durante le quali il minore è a scuola, non potendo trascurarsi di considerare come invero alla luce della gravità del quadro psicopatologico del bambino, siccome documentato in atti, e considerate le conseguenti molteplici variabili che ne condizionano la quotidianità, risulti davvero arduo ipotizzare che la donna, laureata, possa reperire un impiego compatibile con tale gravoso accudimento, sia in termini di elasticità degli orari che di responsabilità. E invero, in proposito non può trascurarsi di considerare come l'impegno profuso dalla donna diuturnamente nella gestione del figlio e dei molteplici impegni pomeridiani del predetto presso diversi centri riabilitativi e specialistici, le imponga verosimilmente di impegnare le ore della mattina per provvedere alle incombenze domestiche e ai propri bisogni personali, restando altresì a disposizione per eventuali necessità del bambino, quali improvvise chiamate dalla scuola, condizioni di malessere, visite o altro, tali da richiedere la sua tempestiva presenza quale care-giver di riferimento. Pertanto, superato tale rilievo e ritenuto sussistente lo stato di "incolpevole impiego" della
Pt_1 dovuto alle necessità di assistenza ed ai molteplici bisogni speciali di cui è portatore il figlio ER con la stessa convivente, quanto alla censura inerente la misura del contributo dovuto da parte del P_ alla Pt_1 reputa la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato i redditi dell'appellato tenendo conto del verosimile incremento degli stessi derivante dal deposito delle somme percepite dai propri clienti in contanti, valutando altresì quale indice di una maggiore capacità di spesa i diversi oneri assunti dal P_ per l'acquisito dell'automobile di fascia medio-alta, per il mutuo per la propria abitazione, per l'acquisto del terreno intestato alla
Pt_1 nonché per il figlio ER, per un totale di oltre 2000,00 euro di spese fisse, i quali costituiscono, unitamente ai titoli bancari posseduti, palese sintomo della più che buona capacità economica dello stesso, tale da consentirgli un tenore di vita certamente non modesto. dell'obbligo di solidarietà familiare e della difficile condizione A fronte di ciò, tenuto conto economica in cui si trova la proprietaria dell'abitazione in cui vive con il minore, Pt_1 appare congrua la corresponsione di un contributo di mantenimento il quale, seppur non in via esclusiva, unitamente a quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento per il figlio, potrà consentire alla donna di assolvere alle proprie esigenze di sostentamento, mantenendo un tenore di vita tendenzialmente equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio, senza erodere troppo, salvo peculiari necessità, la provvista di denaro, pari ad oltre 100.000,00 euro, derivante dalla vendita del terreno intestatole dal P_ e alienato nel febbraio 2023. A
Pt_1 di tale riguardo, deve quindi evidenziarsi come l'attuale disponibilità da parte della ingente somma, sulla quale non sussiste alcun vincolo, sebbene frutto di un investimento del padre a favore del minore e pervenutale a seguito di un esborso da parte del P_ , che ancora paga il mutuo su detto acquisto del terreno, per euro 365,00 mensili, avuto riguardo alle sostanze dell'appellato, induca a ritenere non sussistenti i presupposti per l'incremento dell'assegno di mantenimento nella misura rivendicata dall'appellante, né in misura inferiore, reputandosi che allo stato, l'assetto degli interessi siccome stabilito dal Tribunale sia corretto e consenta di ritenere debitamente assolto dal P_ che ha anche a carico le spese sanitarie integrali per il figlio, il contributo di mantenimento in favore del coniuge separato, e che lo stesso non sia, d'altra parte, ulteriormente riducibile.
Conclusivamente, sia l'appello proposto da Parte 1 ai fini dell'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del coniuge che l'appello incidentale proposto da Controparte_2 ai fini della revoca e, in subordine, della riduzione dello stesso vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Spese compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da Parte_1 e l'appello incidentale proposto da [...]
e, per l'effetto, conferma l'assegno di mantenimento posto a carico del predetto e P_
a favore dell'appellante nella misura indicata nella sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher