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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/04/2024, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai IGi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8525 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Cabras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 23/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/08/2008 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1
di Cagliari, anno 2008, numero 191, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio oramai maggiorenne, studente universitario a Milano, Per_1 continuerà a mantenere rapporti equilibrati, continui e significativi con entrambi i genitori e trascorrerà del tempo con entrambi nel corso delle sue permanenze in Sardegna, sebbene mantenga a soli fini anagrafici il domicilio presso la dimora materna dove alloggerà quando starà in Sardegna, salvo periodi di permanenza a casa del padre a proprio legittimo piacimento.
Pag. 2 di 3 3) L'abitazione coniugale sita nel Comune di Cagliari in Via Catalani n. 18 resterà assegnata alla SI , che ne è anche l'unica Parte_1 proprietaria, insieme ad arredi e pertinenze.
4) Si conferma che il IG , col consenso della coniuge, ha già CP_1 trasferito altrove la propria dimora, asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali.
5) Le parti convengono che, essendo il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, provvederanno al suo mantenimento ordinario e straordinario al 50%, ripartendosi puntualmente le spese di volta in volta sostenute in parti uguali (a titolo di esempio si menzionano: spese universitarie, mediche, ricreative, attività ludiche, vacanze, vitto ed alloggio, etc.) fintanto che non raggiungerà l'indipendenza economica.
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno di mantenimento all'altro coniuge.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/04/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai IGi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8525 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Cabras, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Cabras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 23/08/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/08/2008 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1
di Cagliari, anno 2008, numero 191, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio oramai maggiorenne, studente universitario a Milano, Per_1 continuerà a mantenere rapporti equilibrati, continui e significativi con entrambi i genitori e trascorrerà del tempo con entrambi nel corso delle sue permanenze in Sardegna, sebbene mantenga a soli fini anagrafici il domicilio presso la dimora materna dove alloggerà quando starà in Sardegna, salvo periodi di permanenza a casa del padre a proprio legittimo piacimento.
Pag. 2 di 3 3) L'abitazione coniugale sita nel Comune di Cagliari in Via Catalani n. 18 resterà assegnata alla SI , che ne è anche l'unica Parte_1 proprietaria, insieme ad arredi e pertinenze.
4) Si conferma che il IG , col consenso della coniuge, ha già CP_1 trasferito altrove la propria dimora, asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali.
5) Le parti convengono che, essendo il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, provvederanno al suo mantenimento ordinario e straordinario al 50%, ripartendosi puntualmente le spese di volta in volta sostenute in parti uguali (a titolo di esempio si menzionano: spese universitarie, mediche, ricreative, attività ludiche, vacanze, vitto ed alloggio, etc.) fintanto che non raggiungerà l'indipendenza economica.
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a chiedere un assegno di mantenimento all'altro coniuge.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/04/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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