Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1439
TAR
Sentenza 12 settembre 2024
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CS
Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità/irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

    Il Collegio ritiene che il termine di impugnazione sia decorso dalla data di effettiva conoscenza degli atti della procedura, ottenuta a seguito di istanza di accesso agli atti, e che l'impugnativa sia stata ritualmente e tempestivamente notificata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 1 lett. h) e 2, e art. 6 n. 4 lett. a) e b), del D.M. 1257/2021; errore nei presupposti; difetto di istruttoria; motivazione carente e incongrua; vizio del procedimento

    Il Collegio ritiene che lo statuto della cooperativa non preveda espressamente e inequivocabilmente la destinazione delle attività a beneficio di studenti universitari, requisito necessario per l'ammissione al cofinanziamento secondo la lex specialis.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento (art. 10 bis L. 241/90); eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione; difetto istruttorio; mancata valutazione di argomenti decisivi

    Il Collegio rileva l'inapplicabilità dell'art. 10 bis L. 241/90 alle procedure concorsuali, quali sono quelle per l'erogazione di contributi pubblici, in quanto la procedura in esame è selettiva e vincola l'amministrazione all'applicazione letterale delle prescrizioni del bando a garanzia della par condicio tra i concorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1439
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1439
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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