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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12286 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All' udienza del 2 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36013/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Marco Farina e Parte_1
Paolo Paciotti
contro
:
Controparte_1
[...]
Controparte_1
[...]
Controparte_2
[...]
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 07.10.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare che i convenuti costituivano un unico centro di imputazione di interessi e che tra i medesimi e la ricorrente era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
06.02.2017 al 20.01.2020, con diritto della lavoratrice ad essere inquadrata al livello II ccnl Agenti Immobiliari Professionali;
per l'effetto chiedeva di condannare in solido i convenuti al pagamento in favore della ricorrente di € 46.980,12 a titolo di differenze retributive, oltre gli accessori di legge;
in subordine chiedeva di accertare che tra le convenute era avvenuto un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle somma sopra indicata;
altresì chiedeva di condannare i convenuti in solido alla relativa regolarizzazione contributiva presso l' CP_2
Chiedeva il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza non si costituivano in giudizio i convenuti.
All'udienza del 2 dicembre 2024 nessuno compariva.
Osserva la giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte
(in argomento si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema pagina 2 di 4 sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza. Escludendo, pertanto, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Corte conclude per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso lo scrivente giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso deve essere, in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, per cui in presenza di omessa notifica, dichiarato inefficace e quindi improcedibile.
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della
Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo pagina 3 di 4 Roma, 2 dicembre 2024
pagina 4 di 4
La Giudice
Daniela Bracci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All' udienza del 2 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36013/2024 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Marco Farina e Parte_1
Paolo Paciotti
contro
:
Controparte_1
[...]
Controparte_1
[...]
Controparte_2
[...]
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 07.10.2024, adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare che i convenuti costituivano un unico centro di imputazione di interessi e che tra i medesimi e la ricorrente era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal
06.02.2017 al 20.01.2020, con diritto della lavoratrice ad essere inquadrata al livello II ccnl Agenti Immobiliari Professionali;
per l'effetto chiedeva di condannare in solido i convenuti al pagamento in favore della ricorrente di € 46.980,12 a titolo di differenze retributive, oltre gli accessori di legge;
in subordine chiedeva di accertare che tra le convenute era avvenuto un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle somma sopra indicata;
altresì chiedeva di condannare i convenuti in solido alla relativa regolarizzazione contributiva presso l' CP_2
Chiedeva il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza non si costituivano in giudizio i convenuti.
All'udienza del 2 dicembre 2024 nessuno compariva.
Osserva la giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte
(in argomento si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema pagina 2 di 4 sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza. Escludendo, pertanto, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Corte conclude per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso lo scrivente giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso deve essere, in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, per cui in presenza di omessa notifica, dichiarato inefficace e quindi improcedibile.
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della
Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo pagina 3 di 4 Roma, 2 dicembre 2024
pagina 4 di 4
La Giudice
Daniela Bracci