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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente est. -
Immacolata Cozzolino - Giudice -
Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18753 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARANNANTE GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. SIFO SABRINA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024 , premettendo: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio a Bacoli il 25/05/1992; che dal matrimonio erano nate due figlie: nata il [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...];
[...]
che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza della sentenza n. 6227 del 17/06/2024; che nella sentenza della separazione era stato previsto: “I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza;
La casa coniugale sita in Bacoli
1 (Na) alla Properzio n. 21, verrà assegnata alla sig.ra e la figlia CP_1 Persona_3
vivrà nell'abitazione con la mamma sig.ra . Il sig. verserà alla
[...] CP_1 Parte_1
moglie, entro e non oltre il dieci di ciascun mese la somma euro 100,00 mensili per il mantenimento per sé. Il sig. verserà alla figlia , entro e non oltre il dieci di Parte_1 Persona_3
ciascun mese la somma euro 300,00 mensili per il mantenimento per sé. Entrambi i coniugi prestano il loro consenso, affinché le Autorità competenti rilascino o rinnovano il passaporto”; ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma delle condizioni della separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle stesse condizioni della separazione, come precedentemente riportate.
Ovviamente l'assegno periodico per la moglie non può essere inteso quale assegno di mantenimento, ma come assegno di divorzio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a il
25/05/1992 (atto n.29, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1992);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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