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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
Corte di Appello di Roma
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Cosi composto
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Ing. Coticoni Lucia Esperta ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. RG 5546 dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza collegiale del 17/09/2024 e vertente
TRA
(già , (C.F. ), in p.l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar (C.F. ), Avv. Mattia C.F._1
Malinverni (C.F. ) ed Avv. Alessandro Boso Caretta (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Boso C.F._3
Caretta in Roma, Via dei Due Macelli n° 66, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio P.IVA_2
Cesare Cereda (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._4
Ferdinando Maria De Matteis (C.F. ) in Roma, Via Porta Pinciana n°4 giusta C.F._5 procura in atti.
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo (già . Parte_1 Parte_2 impugna la pretesa di pagamento avanzata dal Controparte_1 della Provincia di , inoltrata con la nota prot. 0000719 del 13 Novembre
[...] CP_1
2020 avente ad oggetto “Bim Nera-Velino. . Applicazione delle leggi Controparte_2
27.12.1953 n°959 art. 1 comma 8 e legge 228/2012 art.1 comma 137” e chiede accertarsi l'illegittimità della pretesa di pagamento di ogni somma richiesta a titolo di sovracanone IM
(rispetto a quanto già versato), previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate ai sensi dell'art. 1, comma
137, della l. 228/2012.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte ricorrente dichiara di essere titolare di concessioni idroelettriche, PO, PO AN, Preci, Sigillo-Posta, Galleto, IL, con riferimento alle quali, in attuazione della l. 959/1953, il ha imposto il CP_3 pagamento dei cd. “sovracanoni IM”.
Nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14.11.1997 (prot. N. 884/D.G.) è riportato l'elenco degli impianti oggetto di concessione e soggetti al sovracanone IM, nel quale sono inseriti gli impianti di Triponzio, PO AN, Preci, Sigillo-Posta, Galletto e IL, considerati ai fini del calcolo dei sovracanoni IM.
In seguito al citato D.M. 1997, EN S.p.A. (dante causa dell'attuale ricorrente e, all'epoca, concessionaria) ha inviato, il 28.01.1998, al Ministero dei Lavori Pubblici, una lettera con la quale rappresenta che le potenze contabilizzate per il calcolo dei sovracanoni sono inesatte per l'impianto di Galleto in quanto la potenza su cui conteggiare il sovracanone IM è di
34.131 kW, non di 34.941 kW, poiché alla potenza erroneamente riportata nel D.M. 1997 deve essere detratta la potenza del pompaggio per sollevare l'acqua del Medio Nera nel lago di Piediluco, come previsto dal R.D. 28 dicembre 1931, n. 8131.
Tale missiva non è stata opposta né dal né dagli enti creditori del sovracanone CP_3
IM e, conseguentemente, la società ricorrente, come già il proprio dante causa, ha maturato il convincimento che su quella potenza dovesse essere correttamente calcolato il sovracanone IM.
Il consorzio , con nota del Controparte_1
13 Novembre 2020, invia alla Società ricorrente la nota Prot. n. 0000719 con cui chiede il pagamento di € 20.159.831,41 a titolo di sovracanone IM per gli anni 1980-2020, ed €
6.985.268,71 per le opere di presa esterna al IM il cui pagamento sarebbe dovuto in applicazione dell'art. 1 comma 137 L 228/2012.
In riscontro a tale nota del , l'odierna ricorrente, in data 23 Dicembre 2020, rileva CP_1 di aver fatto legittimo affidamento sulla correttezza dei pagamenti effettuati dai concessionari che l'avevano preceduta e che comunque si era attivata per richiedere copia della corografia del IM, documento essenziale per la valutazione della legittimità di qualsiasi richiesta.
Premessa la natura tributaria del sovracanone IM, la società ricorrente propone le seguenti censure in diritto così rubricate:
1) Violazione degli artt. 52 e 53 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u.) - violazione della legge 959/1953 – violazione del d.m. prot. n. 884/d.g. del 14 novembre 1997 – violazione del r.d.
28 dicembre 1931, n. 8131 – incompetenza – violazione dell'art. 3 legge 925/1980 – violazione dell'art. 10 l. 212/2000 - violazione del principio di legittimo affidamento – violazione dell'art.
21- quinquies della legge 241/90 e s.m.i. - violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dagli artt. 3 e 97 della costituzione – violazione dell'art. 2934 c.c e dell'art. 2948 c.c.
Con specifico riferimento all'impianto , la concessionaria contesta le modalità Parte_3 di calcolo del sovracanone di cui alla nota impugnata. A tal riguardo, la ricorrente espone che: all'epoca concessionaria ed alla quale, successivamente, subentrava l'odierna Pt_1 ricorrente), con lettera inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, datata 28.1.1998, aveva rideterminato la potenza dell'impianto citato in 34.131 kW, anziché in 34.941 kW, per asserite specificità dell'impianto (prospettando sul punto la sottrazione della potenza del pompaggio), indicando detta misura di potenza (anche) ai fini del calcolo del sovracanone;
il Ministero non aveva mai risposto né in altro modo contestato il contenuto di tale missiva;
l e i successivi concessionari (da ultimo, l'odierna ricorrente ), vista Pt_1 Parte_2
l'acquiescenza del , dal 1997 avevano calcolato i sovracanoni dovuti per l'impianto CP_3
in base alla rideterminazione (al ribasso) proposta dalla concessionaria nel Parte_3
1998.
Oltre alle circostanze appena riferite, la ricorrente lamenta il legittimo affidamento che il concessionario, negli anni, avrebbe maturato, sia sulla correttezza dei calcoli effettuati ai fini del pagamento del sovracanone relativo all'impianto di che sulla spettanza Parte_3 dell'esenzione dal pagamento del sovracanone per le derivazioni escluse dal d.m. del 1997, vista l'assenza di contestazioni da parte del , per oltre 20 anni. CP_1
Sotto altro profilo, la richiesta di pagamento del resistente si porrebbe anche CP_1 come un illegittimo atto di revoca del d.m. del 1997 in palese violazione dell'art. 21-quinquies della l. n.241/1990.
Si eccepisce, altresì, per le sole somme richieste a titolo di sovracanoni per le annualità 2015 e tutte quelle precedenti, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, in quanto la nota impugnata del 13 Novembre 2020 è stata sospesa quanto meno fino al 29 maggio 2021 e, in precedenza, non sono intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
2) “Violazione dell'art 7 della legge 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n.
296/2006 - difetto di contraddittorio – eccesso di potere per sviamento – assenza di istruttoria e motivazione – arbitrarietà - violazione di legge – violazione dell'art. 2697
c.c. - violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa”
La società ricorrente lamenta vizio di istruttoria e motivazione in merito alla richiesta di pagamento dei sovracanoni IM. Il Controparte_1
, contesta il mancato pagamento del sovracanone IM facendo un
[...] generico riferimento all'entrata in vigore della L 228/2012, senza esplicitare le ragioni del calcolo del sovracanone IM.
3) “Illegittimità costituzionale dell'art.
1. comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della costituzione e artt. 10 e 117 comma 1 della costituzione in relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 e art. 14 della CEDU (circa i profili di irrazionalità e irragionevolezza, oltre che disparità di trattamento con le restanti fonti rinnovabili per quegli impianti le cui opere di presa non alterano il sistema idrico del bacino)”
La società ricorrente propone questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137,
l. 228/2012 per irrazionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento della previsione con le restanti fonti rinnovabili. Richiamate le ragioni storiche della previsione dei sovracanoni
IM, riconducibili sostanzialmente, ad una compensazione economica in favore dei Comuni
e delle collettività danneggiate dallo sfruttamento intensivo della risorsa idrica, la ricorrente sostiene che la norma snatura la ratio legis, imponendo l'obbligo di pagamento a tutte quelle concessioni la cui derivazione è esterna al IM, ma ricadente nel territorio comunale, aumentando, irrazionalmente, il gettito, senza tener conto della funzione riparatrice che ne costituisce il fondamento, imponendolo a opere senza alcun legame con il contesto montano. Parte ricorrente lamenta le richieste del convenuto riferite agli impianti CP_1 di VI, , , e . Parte_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7 Parte_8
4)“Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto agli artt. 3, 23, 53 32 e 41 della costituzione (per i profili tributari) e agli artt.
3, 41 e 117 della costituzione (in merito ai profili di onerosità sopravvenuta e legittimo affidamento)”. La società ricorrente pone questione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 137, l. 228/2012 sia in ragione della incoerenza tra la prestazione imposta e la capacità economica del soggetto inciso e, dunque, senza tener conto della immutata capacità contributiva del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta (art. 53 Cost.) e al solo fine di recuperare risorse per opere già avviate, sia in quanto viola il legittimo affidamento dei concessionari e altera i rapporti di concorrenza tra le impresa (art. 41 Cost.).
5) “Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 3, 41, 10 e 117 costituzione con riferimento agli obblighi di diritto comunitario – violazione degli artt. 3, 101 e 102 TFUE e al protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza”.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità e violazione della normativa comunitaria rispetto a disposizione poste a tutela della concorrenza;
sostiene che, per effetto della disposizione richiamata, il concessionario italiano si trova a operare senza la certezza del diritto e senza la possibilità di valutare e contemperare adeguatamente l'alea concessoria nella sua interezza, risultando discriminato rispetto a un operatore comunitario che operi in altro Stato membro dell'Unione Europea.
6)“Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 10 e 117 costituzione in relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU (protezione della proprietà) e in relazione all'art. 17 della carta di Nizza”.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità per illegittima ingerenza dello
Stato, in assenza di pubblica utilità; per mancata correlazione con un aumento della redditività delle imprese destinatarie della misura, dovendosi escludere che il solo interesse economico pur pubblicistico possa giustificare una disposizione con malcelata finalità espropriatrice.
Con controricorso, contenente domanda riconvenzionale, il
[...]
, ha contestato la fondatezza del ricorso Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondato, richiamando a sostegno della propria posizione la recente giurisprudenza della Cassazione ed a titolo riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare che è tenuta a corrispondere all'esponente Parte_2
– nella quota ad esso spettante - i sovracanoni IM ex art. 1 legge n. 959/53 e CP_1 art. 1 comma 137 legge 228/2012 in relazione alle centrali: 1) Preci 2) PO 3) 4) CP_4
5) 6) PO AN 7) IL 8) CP_5 Parte_3 Controparte_6
9) 10) 11) VI 12) 13) .; e, per Parte_7 Parte_4 CP_7 Controparte_8
l'effetto, condannarla al pagamento, in favore dell'esponente, della somma complessiva di € 19.933.975,01 a titolo di sovracanoni IM (per intero e/o conguaglio a seconda della centrale) dal 2010 fino all'annualità 2021 (compresa) oltre rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo, ovvero condannare la società ricorrente al pagamento della somma di €
13.390.216,99 qualora il collegio ritenga di dover applicare la prescrizione quinquennale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
All'udienza del 17.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente questo collegio ritiene di dover disattendere, in quanto manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1 comma 137 L228/2012, dedotte sotto vari profili nel ricorso introduttivo.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012, che, con decorrenza dal
1° gennaio 2013, ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, «a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato». La giurisprudenza ha dunque affermato che la norma «è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l'originario sistema del T.U.
e, in particolare, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino» (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 34475 del 27/12/2019, e Sentenza n. 16157 del 19/06/2018).
In relazione alla violazione del principio di non discriminazione ex art. 3 Cost., è stato affermato che
«non v'è alcuna discriminazione, essendo le imprese idroelettriche tutte sullo stesso piano nel mercato interno e non essendovi armonizzazione euro unitaria dell'imposizione fiscale sul punto.
Così come sono rispettati quei principi di ragionevolezza, laddove la legge di stabilità 2013 … razionalizza la disciplina nazionale, riprende e rielabora gli originari principi informatori del testo unico del 1933 ed elimina le criticità insite nella pregressa legislazione del 1953 con riguardo all'art.
23 Cost., «ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come tributari alcuni prelievi: a) doverosità della prestazione;
b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. L'obbligo di pagamento del sovracanone … sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla p.a. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo»
(Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n° 16157/2018).
Per ciò che concerne la violazione dell'art. 41 Cost. il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha giurisprudenza ha affermato che: “ non è … precluso al legislatore di modificare la ratio e l'ambito di applicazione di una prestazione patrimoniale imposta qualora – come nel caso di specie – la modifica non sia manifestamente arbitraria, ma anzi ispirata all'esigenza costituzionalmente rilevante di finanziare l'autonomia locale» (TSAP, Sentenza 164/ 2014);
Ancora, con riferimento all'asserita contrarietà della norma di cui trattasi rispetto all'art. 53 Cost. si
è sostenuto che “non appare dubitabile che lo svolgimento di attività di impresa sulla base di una concessione di derivazione sia di per sé sintomatica di capacità contributiva;
né potrebbe predicarsi la immodificabilità delle condizioni della concessione per rendere omogeneo il trattamento riservato
a impianti ubicati nell'ambito di comuni il cui territorio sia solo in parte rientrante nell'area del
Consorzio IM» (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 16261 del 2020; TSAP, Sentenza n. 164/2014, sent. N°
TSAP, sentenza 163/ 2016, e TSAP sentenza 108/2016).
Più in generale, la Corte costituzionale ha escluso l'arbitrarietà e irragionevolezza di norme tributarie contemplanti prestazioni patrimoniali imposte, che rispettino il requisito della capacità contributiva in funzione della determinazione dell'obbligo tributario e, perciò, della eliminazione di possibili sperequazioni a fronte di posizioni omogenee, rendendo, invece, giustificabili eventuali diversificazioni di tale obbligo nel caso di situazioni costituenti espressione di un'accresciuta capacità contributiva (v. Corte cost. n. 153/2018 e n.
17/2018). Pertanto, gli interventi del legislatore finalizzati ad adeguare in generale i canoni di godimento dei beni pubblici sono normalmente ritenuti conformi agli artt. 3 e 97 Cost., avendo lo scopo di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate (sul punto Corte cost. n. 29/2017). Inoltre, secondo la Corte rientrano nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva, sia la determinazione dell'entità dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa (Corte Cost., n. 23/2005).
Nel caso che qui ci occupa, si ritiene rispettato il principio di ragionevolezza, infatti, la legge di stabilità 2013 ha esteso il sovracanone a tutti gli impianti di produzione superiori ad una determinata potenza nominale media, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori di Comuni compresi nel bacino imbrifero montano. In questo modo, si è compiuta un'operazione di razionalizzazione della disciplina nazionale, sono stati ripresi e rielaborati gli originari principi informatori del testo unico del 1933 e sono state eliminate le criticità che caratterizzavano la legislazione del 1953.
In particolare, questa Corte rammenta che la materia è stata oggetto di un articolato iter normativo.
Il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici prevedeva, nella sua versione originale all'art. 52 che: nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia poteva essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove aveva termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione (art. 52). Al contempo si prevedeva che quando l'energia fosse trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il
Ministro delle finanze, avrebbe potuto stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo a carico del concessionario, che avrebbe avuto la stessa scadenza del canone governativo ed era ripartito fra i Comuni rivieraschi.
Successivamente, è intervenuta la legge 27/12/1953, n. 959, che all'art. 1, ha introdotto i
"bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale, affidando ad appositi d.m. la determinazione del perimetro di ognuno e prevedendo che i Comuni - i quali in tutto o in parte fossero compresi in ciascun bacino imbrifero montano - si costituissero in consorzio obbligatorio, qualora ne facessero domanda non meno di tre quinti di essi. Per ciò che concerne i Comuni già rivieraschi agli effetti del predetto testo unico e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere fossero venuti a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del ridetto testo unico questi avrebbero fatto parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non inclusi nel perimetro del bacino stesso;
mentre con d.m. sarebbero stati inclusi nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, fossero venuti a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi sempre dell'art. 52. Inoltre, si sancì che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice le cui opere di presa fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, fossero soggetti, in sostituzione degli oneri di cui al menzionato art. 52, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni kw di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.
Da ultimo, la legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, ha modificato il sistema vigente e ha previsto che: a) «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei
Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato» (comma 137).
Si evidenzia, dunque, che la riforma del 2013 ha introdotto nuovamente l'originario sistema che onera al pagamento del sovracanone tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico. In altri termini, sono onerati tutti gli impianti siti nei bacini imbriferi montani, ivi inclusi quelli afferenti i Comuni sì rivieraschi, ma posti al di fuori del perimetro montano, andando a livellare tutte le situazioni omogenee, in quanto sono posti sullo stesso piano tutti i Comuni
e tutti gli impianti del bacino.
Pertanto, il sovracanone (IM) richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici e ha, pertanto, natura tributaria.
Da ciò ne deriva che, per ciò che concerne la doglianza sull'asserita incompetenza, data la natura tributaria del sovracanone, la relativa disciplina rientra nel novero delle materie di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, oggetto di potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. (Corte cost., n. 533/2002).
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale avente quali parametri le fonti Ue, si deve rilevare che, nel caso che qui ci occupa, non si verte in materia di tributi armonizzati e non sussistono direttive regolatrici della materia (Cass. SS.UU. sentenza n. 16261/20).
Pertanto, si deve escludere la violazione degli art. 56 TFUE e artt. 101 e 102 TFUE in quanto il sovracanone non costituisce né una restrizione alla libera prestazione dei servizi, né mina la correttezza della concorrenza.
Inoltre, nella prospettiva comunitaria, sempre sotto l'aspetto relativo alla competenza, la
Corte Edu ha collocato la materia tributaria all'interno del cd. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, tale per cui si riconosce al rapporto tra il contribuente e la collettività una natura autoritativa predominante (Si veda Corte EDU, sent. 12.7.2001, Ferrazzini c.
Italia). Di conseguenza, agli Stati è riconosciuta un'ampia discrezionalità, entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto di taluni diritti fondamentali.
Per ciò che concerne l'asserita violazione del principio di affidamento, si deve condividere il filone interpretativo secondo cui non può essere riconosciuto un legittimo affidamento agli operatori sulla mancanza totale di modifiche normative;
invero, il principio di certezza del diritto non impone l'assenza di modifiche normative ma, piuttosto, che le stesse vengano effettuate dal legislatore nazionale tenendo conto delle situazioni specifiche degli operatori economici e prevedendo, nel caso, eventuali adeguamenti alla loro introduzione (Sul punto,
CGUE, 11.06.2015, Berlington Hungary Tanécsadó és Szolgéltató). In questa prospettiva, la CGUE ha previsto che, quando una direttiva riconosce ampio potere agli Stati membri in ambito fiscale, una modifica legislativa adottata in conformità della stessa non può essere considerata imprevedibile (Corte giustizia, 29.04.2004, e ). Persona_1 Persona_2
Alla luce di tali considerazioni, tutte le questioni di legittimità costituzionali sollevate sono da ritenere manifestamente infondate.
Nel merito, il documento prot. n. 884/D.G. del 14 novembre 1997 della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo) non è un decreto ministeriale, come sostenuto dalla ricorrente, ma una mera circolare con cui il ha reso edotti concessionari, comuni e consorzi di comuni del fatto che il CP_3 pagamento dei sovracanoni non doveva più essere effettuato allo stesso bensì CP_3 direttamente ai singoli enti aventi diritto;
a tal fine, alla comunicazione è stato allegato un prospetto riassuntivo degli impianti ricadenti nel IM « », della loro potenza e del CP_1 sovracanone dovuto, nonché della percentuale spettante ai singoli enti. Nessuna conseguenza in tema di obbligo di pagamento del sovracanone può quindi derivare dall'inclusione o dalla mancata inclusione, nella comunicazione di cui si è detto, di un impianto o di un ente, non avendo essa natura regolamentare né in alcun modo autoritativa, anche in considerazione della natura tributaria degli importi a tale titolo dovuti.
Ad ogni modo, come si è visto, l'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012 ha innovato il sistema dei sovracanoni di cui all'art. 1 della legge n. 959 del 1953 estendendone l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno poi osservato che l'obbligo di pagamento del sovracanone, innovato dall'art. 1, comma 137, della legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012), sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo. Anzi il sovracanone è costruito quale tributo proporzionale rispetto a una base imponibile non pecuniaria. L'obbligazione, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, il tutto sulla base di un mero calcolo aritmetico. In concreto, ciò evidenzia la insussistenza della violazione dell'art. 23 Cost., nonché delle regole sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente, in relazione all'omesso espletamento del prodromico procedimento per l'accertamento dell'obbligo tributario (Cass. Sez. Unite, 19/06/2018, n. 16158).
Quanto meno per il periodo a far data dal 2013, quindi, il solo presupposto impositivo è rappresentato dall'ubicazione delle opere di presa d'acqua, indipendentemente dalle determinazioni amministrative precedentemente assunte: «L'obbligo di pagamento dei sovracanoni non è … correlato all'ubicazione dell'impianto di lavorazione delle acque, né a quella delle opere di presa pertinenti ad un siffatto impianto di lavorazione: rileva, piuttosto, la provenienza dell'acqua, ovvero il luogo in cui si verifica lo sfruttamento della risorsa sottratta al suo corso naturale nel bacino imbrifero montano. Pertanto, in presenza di più opere di captazione, derivazione e diramazione, "in sequenza" o "a cascata" …, deve aversi riguardo all'approvvigionamento della rete nel suo complesso» (TSAP, Sentenza
18/07/2024, n. 98).
Per quanto riguarda, invece, gli impianti VI, , Parte_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7
e , da quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni delle parti, non specificamente Parte_8 contestate, risulta che le loro opere di presa d'acqua ricadono al di fuori del IM.
Come già affermato da questo Tribunale in occasione di altre controversie (TRAP Roma, sentenza n.
1469 del 01/03/2024), (TRAP Roma, sentenza n. 480 del 24.01.2025), si tratta di circostanze qui dirimenti posto che l'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 considera la “localizzazione dell'opera di presa dell'utente” per individuare gli impianti assoggettabili al sovracanone.
L'ubicazione di dette prese in comuni solo parzialmente inclusi nel Bacino, quindi, non rileva (v.
TSAP sentenza n. 45/2020, dove si esclude, in un caso analogo, la legittimità della pretesa impositiva del sovracanone IM;
decisione confermata da Cass. SU con l'ordinanza n. 15372/2022).
Le richieste di pagamento relativamente a detti impianti, pertanto, vanno espunte dalla somma complessivamente richiesta con la nota del della Controparte_1
di , oggetto del presente procedimento, in quanto la novella del 2012 impone il CP_1 CP_1 sovracanone nella eventualità di opere di presa posizionate nell'ambito del bacino imbrifero montano.
Infondata è la pretesa di considerare per l'impianto « » una potenza ridotta di Parte_3
810 kW «data la sottrazione della potenza del pompaggio», dal momento che la legge n.
959 del 1953 determina l'entità del sovracanone in funzione della «potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione» (art. 1, ottavo comma) senza prevedere riduzioni di sorta.
È quindi del tutto priva di rilevanza la comunicazione inviata al dalla allora CP_3 concessionaria icordata dalla ricorrente, dal momento che questa non ha comportato Pt_1 una formale revisione della potenza risultante dalla concessione.
Merita, accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente. La prescrizione è maturata nei termini di cui di seguito.
Per i sovracanoni trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c., avendo lo stesso natura di prestazione periodica imposta che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante attività della concessione di derivazione (T.S.A.P. sent. 3/2024 in data
18.01.2024) che, nel concreto, non è in contestazione.
Con la nota del 13.11.2020, il della Controparte_1
Provincia di richiede, per la prima volta, il pagamento di complessivi euro CP_1
20.159.831,41 per il periodo che va dal 1980 al 2020 e di € 6.985.268,71, per il periodo che va dal 2013 in poi per gli impianti , VI, , Parte_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7
e . Parte_8
Prima della nota in data 13.11.2020, non sono documentati atti interruttivi della prescrizione.
In ordine alla domanda riconvenzionale del di accertamento del suo diritto ad CP_1 ottenere il pagamento dei sovracanoni, essa è meritevole di condivisione nei termini finora rappresentati.
Va affermato, quindi, il diritto del ad ottenere il pagamento dei sovracanoni relativi CP_1 agli impianti di PO, Preci e (per i quali non vi sono contestazioni della CP_4 concessionaria, che ha regolarmente versato il sovracanone), PO AN, , Parte_3
IL, , mentre va escluso detto obbligo per gli impianti di Parte_9 [...]
, , , VI e . Parte_8 CP_7 Parte_7 Pt_6 Parte_4
I sovracanoni da pagare per gli impianti riportati vanno calcolati secondo la potenza nominale media di ciascun impianto individuata nell'atto di concessione di riferimento, per le sole annualità dal 2015 al 2021, nella misura di complessivi euro 7.006.703,21 (quale percentuale nella misura di 34,671% spettante al , secondo quanto stabilito con CP_1
D.M. LL.PP. n. 1304/1982, sulla somma totale di euro 20.497.543,20 maturata per sovracanoni non versati), essendo il diritto ai sovracanoni precedenti al 2015, come detto, già prescritto.
In conclusione, la concessionaria va condannata al pagamento della somma di euro
7.006.703,21, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono compensate per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
1) dichiara non dovuti dalla ricorrente i sovraccanoni richiesti dal Controparte_1
Provincia di con nota prot. 0000719 del 13 Novembre
[...] CP_1 2020 relativamente agli impianti di , , , Parte_8 CP_7 Parte_7 [...]
e ; Pt_10 Parte_4
2) dichiara prescritti gli importi richiesti dal Controparte_1
Provincia di con nota prot. 0000719 del 13 Novembre 2020 per le
[...] CP_1 annuali precedenti al 2015;
3) condanna (già al pagamento, Parte_1 Parte_2 nei confronti del Controparte_1
, a titolo di sovracanoni, per le annualità dal 2015 al 2021, relativamente agli impianti
[...] di cui alla nota citata (ferma l'esclusione di quelli di , , Parte_8 CP_7 [...]
, VI e ), della somma complessiva di euro 7.006.703,21 oltre Pt_7 Pt_6 Parte_4 interessi legali, dal giorno della domanda fino al saldo effettivo.
3) Rigetta per il resto le ulteriori domande delle parti;
4) Compensa per intero le spese del giudizio.
Così deciso, Roma, 19.09.2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Corte di Appello di Roma
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Cosi composto
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Ing. Coticoni Lucia Esperta ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. RG 5546 dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza collegiale del 17/09/2024 e vertente
TRA
(già , (C.F. ), in p.l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar (C.F. ), Avv. Mattia C.F._1
Malinverni (C.F. ) ed Avv. Alessandro Boso Caretta (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro Boso C.F._3
Caretta in Roma, Via dei Due Macelli n° 66, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio P.IVA_2
Cesare Cereda (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._4
Ferdinando Maria De Matteis (C.F. ) in Roma, Via Porta Pinciana n°4 giusta C.F._5 procura in atti.
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo (già . Parte_1 Parte_2 impugna la pretesa di pagamento avanzata dal Controparte_1 della Provincia di , inoltrata con la nota prot. 0000719 del 13 Novembre
[...] CP_1
2020 avente ad oggetto “Bim Nera-Velino. . Applicazione delle leggi Controparte_2
27.12.1953 n°959 art. 1 comma 8 e legge 228/2012 art.1 comma 137” e chiede accertarsi l'illegittimità della pretesa di pagamento di ogni somma richiesta a titolo di sovracanone IM
(rispetto a quanto già versato), previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate ai sensi dell'art. 1, comma
137, della l. 228/2012.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte ricorrente dichiara di essere titolare di concessioni idroelettriche, PO, PO AN, Preci, Sigillo-Posta, Galleto, IL, con riferimento alle quali, in attuazione della l. 959/1953, il ha imposto il CP_3 pagamento dei cd. “sovracanoni IM”.
Nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14.11.1997 (prot. N. 884/D.G.) è riportato l'elenco degli impianti oggetto di concessione e soggetti al sovracanone IM, nel quale sono inseriti gli impianti di Triponzio, PO AN, Preci, Sigillo-Posta, Galletto e IL, considerati ai fini del calcolo dei sovracanoni IM.
In seguito al citato D.M. 1997, EN S.p.A. (dante causa dell'attuale ricorrente e, all'epoca, concessionaria) ha inviato, il 28.01.1998, al Ministero dei Lavori Pubblici, una lettera con la quale rappresenta che le potenze contabilizzate per il calcolo dei sovracanoni sono inesatte per l'impianto di Galleto in quanto la potenza su cui conteggiare il sovracanone IM è di
34.131 kW, non di 34.941 kW, poiché alla potenza erroneamente riportata nel D.M. 1997 deve essere detratta la potenza del pompaggio per sollevare l'acqua del Medio Nera nel lago di Piediluco, come previsto dal R.D. 28 dicembre 1931, n. 8131.
Tale missiva non è stata opposta né dal né dagli enti creditori del sovracanone CP_3
IM e, conseguentemente, la società ricorrente, come già il proprio dante causa, ha maturato il convincimento che su quella potenza dovesse essere correttamente calcolato il sovracanone IM.
Il consorzio , con nota del Controparte_1
13 Novembre 2020, invia alla Società ricorrente la nota Prot. n. 0000719 con cui chiede il pagamento di € 20.159.831,41 a titolo di sovracanone IM per gli anni 1980-2020, ed €
6.985.268,71 per le opere di presa esterna al IM il cui pagamento sarebbe dovuto in applicazione dell'art. 1 comma 137 L 228/2012.
In riscontro a tale nota del , l'odierna ricorrente, in data 23 Dicembre 2020, rileva CP_1 di aver fatto legittimo affidamento sulla correttezza dei pagamenti effettuati dai concessionari che l'avevano preceduta e che comunque si era attivata per richiedere copia della corografia del IM, documento essenziale per la valutazione della legittimità di qualsiasi richiesta.
Premessa la natura tributaria del sovracanone IM, la società ricorrente propone le seguenti censure in diritto così rubricate:
1) Violazione degli artt. 52 e 53 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u.) - violazione della legge 959/1953 – violazione del d.m. prot. n. 884/d.g. del 14 novembre 1997 – violazione del r.d.
28 dicembre 1931, n. 8131 – incompetenza – violazione dell'art. 3 legge 925/1980 – violazione dell'art. 10 l. 212/2000 - violazione del principio di legittimo affidamento – violazione dell'art.
21- quinquies della legge 241/90 e s.m.i. - violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dagli artt. 3 e 97 della costituzione – violazione dell'art. 2934 c.c e dell'art. 2948 c.c.
Con specifico riferimento all'impianto , la concessionaria contesta le modalità Parte_3 di calcolo del sovracanone di cui alla nota impugnata. A tal riguardo, la ricorrente espone che: all'epoca concessionaria ed alla quale, successivamente, subentrava l'odierna Pt_1 ricorrente), con lettera inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, datata 28.1.1998, aveva rideterminato la potenza dell'impianto citato in 34.131 kW, anziché in 34.941 kW, per asserite specificità dell'impianto (prospettando sul punto la sottrazione della potenza del pompaggio), indicando detta misura di potenza (anche) ai fini del calcolo del sovracanone;
il Ministero non aveva mai risposto né in altro modo contestato il contenuto di tale missiva;
l e i successivi concessionari (da ultimo, l'odierna ricorrente ), vista Pt_1 Parte_2
l'acquiescenza del , dal 1997 avevano calcolato i sovracanoni dovuti per l'impianto CP_3
in base alla rideterminazione (al ribasso) proposta dalla concessionaria nel Parte_3
1998.
Oltre alle circostanze appena riferite, la ricorrente lamenta il legittimo affidamento che il concessionario, negli anni, avrebbe maturato, sia sulla correttezza dei calcoli effettuati ai fini del pagamento del sovracanone relativo all'impianto di che sulla spettanza Parte_3 dell'esenzione dal pagamento del sovracanone per le derivazioni escluse dal d.m. del 1997, vista l'assenza di contestazioni da parte del , per oltre 20 anni. CP_1
Sotto altro profilo, la richiesta di pagamento del resistente si porrebbe anche CP_1 come un illegittimo atto di revoca del d.m. del 1997 in palese violazione dell'art. 21-quinquies della l. n.241/1990.
Si eccepisce, altresì, per le sole somme richieste a titolo di sovracanoni per le annualità 2015 e tutte quelle precedenti, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, in quanto la nota impugnata del 13 Novembre 2020 è stata sospesa quanto meno fino al 29 maggio 2021 e, in precedenza, non sono intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
2) “Violazione dell'art 7 della legge 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n.
296/2006 - difetto di contraddittorio – eccesso di potere per sviamento – assenza di istruttoria e motivazione – arbitrarietà - violazione di legge – violazione dell'art. 2697
c.c. - violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa”
La società ricorrente lamenta vizio di istruttoria e motivazione in merito alla richiesta di pagamento dei sovracanoni IM. Il Controparte_1
, contesta il mancato pagamento del sovracanone IM facendo un
[...] generico riferimento all'entrata in vigore della L 228/2012, senza esplicitare le ragioni del calcolo del sovracanone IM.
3) “Illegittimità costituzionale dell'art.
1. comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della costituzione e artt. 10 e 117 comma 1 della costituzione in relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 e art. 14 della CEDU (circa i profili di irrazionalità e irragionevolezza, oltre che disparità di trattamento con le restanti fonti rinnovabili per quegli impianti le cui opere di presa non alterano il sistema idrico del bacino)”
La società ricorrente propone questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137,
l. 228/2012 per irrazionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento della previsione con le restanti fonti rinnovabili. Richiamate le ragioni storiche della previsione dei sovracanoni
IM, riconducibili sostanzialmente, ad una compensazione economica in favore dei Comuni
e delle collettività danneggiate dallo sfruttamento intensivo della risorsa idrica, la ricorrente sostiene che la norma snatura la ratio legis, imponendo l'obbligo di pagamento a tutte quelle concessioni la cui derivazione è esterna al IM, ma ricadente nel territorio comunale, aumentando, irrazionalmente, il gettito, senza tener conto della funzione riparatrice che ne costituisce il fondamento, imponendolo a opere senza alcun legame con il contesto montano. Parte ricorrente lamenta le richieste del convenuto riferite agli impianti CP_1 di VI, , , e . Parte_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7 Parte_8
4)“Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto agli artt. 3, 23, 53 32 e 41 della costituzione (per i profili tributari) e agli artt.
3, 41 e 117 della costituzione (in merito ai profili di onerosità sopravvenuta e legittimo affidamento)”. La società ricorrente pone questione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 137, l. 228/2012 sia in ragione della incoerenza tra la prestazione imposta e la capacità economica del soggetto inciso e, dunque, senza tener conto della immutata capacità contributiva del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta (art. 53 Cost.) e al solo fine di recuperare risorse per opere già avviate, sia in quanto viola il legittimo affidamento dei concessionari e altera i rapporti di concorrenza tra le impresa (art. 41 Cost.).
5) “Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 3, 41, 10 e 117 costituzione con riferimento agli obblighi di diritto comunitario – violazione degli artt. 3, 101 e 102 TFUE e al protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza”.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità e violazione della normativa comunitaria rispetto a disposizione poste a tutela della concorrenza;
sostiene che, per effetto della disposizione richiamata, il concessionario italiano si trova a operare senza la certezza del diritto e senza la possibilità di valutare e contemperare adeguatamente l'alea concessoria nella sua interezza, risultando discriminato rispetto a un operatore comunitario che operi in altro Stato membro dell'Unione Europea.
6)“Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 10 e 117 costituzione in relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU (protezione della proprietà) e in relazione all'art. 17 della carta di Nizza”.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità per illegittima ingerenza dello
Stato, in assenza di pubblica utilità; per mancata correlazione con un aumento della redditività delle imprese destinatarie della misura, dovendosi escludere che il solo interesse economico pur pubblicistico possa giustificare una disposizione con malcelata finalità espropriatrice.
Con controricorso, contenente domanda riconvenzionale, il
[...]
, ha contestato la fondatezza del ricorso Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondato, richiamando a sostegno della propria posizione la recente giurisprudenza della Cassazione ed a titolo riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare che è tenuta a corrispondere all'esponente Parte_2
– nella quota ad esso spettante - i sovracanoni IM ex art. 1 legge n. 959/53 e CP_1 art. 1 comma 137 legge 228/2012 in relazione alle centrali: 1) Preci 2) PO 3) 4) CP_4
5) 6) PO AN 7) IL 8) CP_5 Parte_3 Controparte_6
9) 10) 11) VI 12) 13) .; e, per Parte_7 Parte_4 CP_7 Controparte_8
l'effetto, condannarla al pagamento, in favore dell'esponente, della somma complessiva di € 19.933.975,01 a titolo di sovracanoni IM (per intero e/o conguaglio a seconda della centrale) dal 2010 fino all'annualità 2021 (compresa) oltre rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo, ovvero condannare la società ricorrente al pagamento della somma di €
13.390.216,99 qualora il collegio ritenga di dover applicare la prescrizione quinquennale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
All'udienza del 17.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente questo collegio ritiene di dover disattendere, in quanto manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1 comma 137 L228/2012, dedotte sotto vari profili nel ricorso introduttivo.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012, che, con decorrenza dal
1° gennaio 2013, ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, «a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato». La giurisprudenza ha dunque affermato che la norma «è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l'originario sistema del T.U.
e, in particolare, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino» (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 34475 del 27/12/2019, e Sentenza n. 16157 del 19/06/2018).
In relazione alla violazione del principio di non discriminazione ex art. 3 Cost., è stato affermato che
«non v'è alcuna discriminazione, essendo le imprese idroelettriche tutte sullo stesso piano nel mercato interno e non essendovi armonizzazione euro unitaria dell'imposizione fiscale sul punto.
Così come sono rispettati quei principi di ragionevolezza, laddove la legge di stabilità 2013 … razionalizza la disciplina nazionale, riprende e rielabora gli originari principi informatori del testo unico del 1933 ed elimina le criticità insite nella pregressa legislazione del 1953 con riguardo all'art.
23 Cost., «ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come tributari alcuni prelievi: a) doverosità della prestazione;
b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. L'obbligo di pagamento del sovracanone … sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla p.a. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo»
(Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n° 16157/2018).
Per ciò che concerne la violazione dell'art. 41 Cost. il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha giurisprudenza ha affermato che: “ non è … precluso al legislatore di modificare la ratio e l'ambito di applicazione di una prestazione patrimoniale imposta qualora – come nel caso di specie – la modifica non sia manifestamente arbitraria, ma anzi ispirata all'esigenza costituzionalmente rilevante di finanziare l'autonomia locale» (TSAP, Sentenza 164/ 2014);
Ancora, con riferimento all'asserita contrarietà della norma di cui trattasi rispetto all'art. 53 Cost. si
è sostenuto che “non appare dubitabile che lo svolgimento di attività di impresa sulla base di una concessione di derivazione sia di per sé sintomatica di capacità contributiva;
né potrebbe predicarsi la immodificabilità delle condizioni della concessione per rendere omogeneo il trattamento riservato
a impianti ubicati nell'ambito di comuni il cui territorio sia solo in parte rientrante nell'area del
Consorzio IM» (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 16261 del 2020; TSAP, Sentenza n. 164/2014, sent. N°
TSAP, sentenza 163/ 2016, e TSAP sentenza 108/2016).
Più in generale, la Corte costituzionale ha escluso l'arbitrarietà e irragionevolezza di norme tributarie contemplanti prestazioni patrimoniali imposte, che rispettino il requisito della capacità contributiva in funzione della determinazione dell'obbligo tributario e, perciò, della eliminazione di possibili sperequazioni a fronte di posizioni omogenee, rendendo, invece, giustificabili eventuali diversificazioni di tale obbligo nel caso di situazioni costituenti espressione di un'accresciuta capacità contributiva (v. Corte cost. n. 153/2018 e n.
17/2018). Pertanto, gli interventi del legislatore finalizzati ad adeguare in generale i canoni di godimento dei beni pubblici sono normalmente ritenuti conformi agli artt. 3 e 97 Cost., avendo lo scopo di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate (sul punto Corte cost. n. 29/2017). Inoltre, secondo la Corte rientrano nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva, sia la determinazione dell'entità dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa (Corte Cost., n. 23/2005).
Nel caso che qui ci occupa, si ritiene rispettato il principio di ragionevolezza, infatti, la legge di stabilità 2013 ha esteso il sovracanone a tutti gli impianti di produzione superiori ad una determinata potenza nominale media, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori di Comuni compresi nel bacino imbrifero montano. In questo modo, si è compiuta un'operazione di razionalizzazione della disciplina nazionale, sono stati ripresi e rielaborati gli originari principi informatori del testo unico del 1933 e sono state eliminate le criticità che caratterizzavano la legislazione del 1953.
In particolare, questa Corte rammenta che la materia è stata oggetto di un articolato iter normativo.
Il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici prevedeva, nella sua versione originale all'art. 52 che: nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia poteva essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove aveva termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione (art. 52). Al contempo si prevedeva che quando l'energia fosse trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il
Ministro delle finanze, avrebbe potuto stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo a carico del concessionario, che avrebbe avuto la stessa scadenza del canone governativo ed era ripartito fra i Comuni rivieraschi.
Successivamente, è intervenuta la legge 27/12/1953, n. 959, che all'art. 1, ha introdotto i
"bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale, affidando ad appositi d.m. la determinazione del perimetro di ognuno e prevedendo che i Comuni - i quali in tutto o in parte fossero compresi in ciascun bacino imbrifero montano - si costituissero in consorzio obbligatorio, qualora ne facessero domanda non meno di tre quinti di essi. Per ciò che concerne i Comuni già rivieraschi agli effetti del predetto testo unico e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere fossero venuti a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del ridetto testo unico questi avrebbero fatto parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non inclusi nel perimetro del bacino stesso;
mentre con d.m. sarebbero stati inclusi nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, fossero venuti a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi sempre dell'art. 52. Inoltre, si sancì che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice le cui opere di presa fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, fossero soggetti, in sostituzione degli oneri di cui al menzionato art. 52, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni kw di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.
Da ultimo, la legge di stabilità per il 2013, all'art. 1, ha modificato il sistema vigente e ha previsto che: a) «Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei
Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato» (comma 137).
Si evidenzia, dunque, che la riforma del 2013 ha introdotto nuovamente l'originario sistema che onera al pagamento del sovracanone tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico. In altri termini, sono onerati tutti gli impianti siti nei bacini imbriferi montani, ivi inclusi quelli afferenti i Comuni sì rivieraschi, ma posti al di fuori del perimetro montano, andando a livellare tutte le situazioni omogenee, in quanto sono posti sullo stesso piano tutti i Comuni
e tutti gli impianti del bacino.
Pertanto, il sovracanone (IM) richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici e ha, pertanto, natura tributaria.
Da ciò ne deriva che, per ciò che concerne la doglianza sull'asserita incompetenza, data la natura tributaria del sovracanone, la relativa disciplina rientra nel novero delle materie di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, oggetto di potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. (Corte cost., n. 533/2002).
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale avente quali parametri le fonti Ue, si deve rilevare che, nel caso che qui ci occupa, non si verte in materia di tributi armonizzati e non sussistono direttive regolatrici della materia (Cass. SS.UU. sentenza n. 16261/20).
Pertanto, si deve escludere la violazione degli art. 56 TFUE e artt. 101 e 102 TFUE in quanto il sovracanone non costituisce né una restrizione alla libera prestazione dei servizi, né mina la correttezza della concorrenza.
Inoltre, nella prospettiva comunitaria, sempre sotto l'aspetto relativo alla competenza, la
Corte Edu ha collocato la materia tributaria all'interno del cd. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, tale per cui si riconosce al rapporto tra il contribuente e la collettività una natura autoritativa predominante (Si veda Corte EDU, sent. 12.7.2001, Ferrazzini c.
Italia). Di conseguenza, agli Stati è riconosciuta un'ampia discrezionalità, entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto di taluni diritti fondamentali.
Per ciò che concerne l'asserita violazione del principio di affidamento, si deve condividere il filone interpretativo secondo cui non può essere riconosciuto un legittimo affidamento agli operatori sulla mancanza totale di modifiche normative;
invero, il principio di certezza del diritto non impone l'assenza di modifiche normative ma, piuttosto, che le stesse vengano effettuate dal legislatore nazionale tenendo conto delle situazioni specifiche degli operatori economici e prevedendo, nel caso, eventuali adeguamenti alla loro introduzione (Sul punto,
CGUE, 11.06.2015, Berlington Hungary Tanécsadó és Szolgéltató). In questa prospettiva, la CGUE ha previsto che, quando una direttiva riconosce ampio potere agli Stati membri in ambito fiscale, una modifica legislativa adottata in conformità della stessa non può essere considerata imprevedibile (Corte giustizia, 29.04.2004, e ). Persona_1 Persona_2
Alla luce di tali considerazioni, tutte le questioni di legittimità costituzionali sollevate sono da ritenere manifestamente infondate.
Nel merito, il documento prot. n. 884/D.G. del 14 novembre 1997 della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo) non è un decreto ministeriale, come sostenuto dalla ricorrente, ma una mera circolare con cui il ha reso edotti concessionari, comuni e consorzi di comuni del fatto che il CP_3 pagamento dei sovracanoni non doveva più essere effettuato allo stesso bensì CP_3 direttamente ai singoli enti aventi diritto;
a tal fine, alla comunicazione è stato allegato un prospetto riassuntivo degli impianti ricadenti nel IM « », della loro potenza e del CP_1 sovracanone dovuto, nonché della percentuale spettante ai singoli enti. Nessuna conseguenza in tema di obbligo di pagamento del sovracanone può quindi derivare dall'inclusione o dalla mancata inclusione, nella comunicazione di cui si è detto, di un impianto o di un ente, non avendo essa natura regolamentare né in alcun modo autoritativa, anche in considerazione della natura tributaria degli importi a tale titolo dovuti.
Ad ogni modo, come si è visto, l'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012 ha innovato il sistema dei sovracanoni di cui all'art. 1 della legge n. 959 del 1953 estendendone l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno poi osservato che l'obbligo di pagamento del sovracanone, innovato dall'art. 1, comma 137, della legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012), sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo. Anzi il sovracanone è costruito quale tributo proporzionale rispetto a una base imponibile non pecuniaria. L'obbligazione, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, il tutto sulla base di un mero calcolo aritmetico. In concreto, ciò evidenzia la insussistenza della violazione dell'art. 23 Cost., nonché delle regole sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente, in relazione all'omesso espletamento del prodromico procedimento per l'accertamento dell'obbligo tributario (Cass. Sez. Unite, 19/06/2018, n. 16158).
Quanto meno per il periodo a far data dal 2013, quindi, il solo presupposto impositivo è rappresentato dall'ubicazione delle opere di presa d'acqua, indipendentemente dalle determinazioni amministrative precedentemente assunte: «L'obbligo di pagamento dei sovracanoni non è … correlato all'ubicazione dell'impianto di lavorazione delle acque, né a quella delle opere di presa pertinenti ad un siffatto impianto di lavorazione: rileva, piuttosto, la provenienza dell'acqua, ovvero il luogo in cui si verifica lo sfruttamento della risorsa sottratta al suo corso naturale nel bacino imbrifero montano. Pertanto, in presenza di più opere di captazione, derivazione e diramazione, "in sequenza" o "a cascata" …, deve aversi riguardo all'approvvigionamento della rete nel suo complesso» (TSAP, Sentenza
18/07/2024, n. 98).
Per quanto riguarda, invece, gli impianti VI, , Parte_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7
e , da quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni delle parti, non specificamente Parte_8 contestate, risulta che le loro opere di presa d'acqua ricadono al di fuori del IM.
Come già affermato da questo Tribunale in occasione di altre controversie (TRAP Roma, sentenza n.
1469 del 01/03/2024), (TRAP Roma, sentenza n. 480 del 24.01.2025), si tratta di circostanze qui dirimenti posto che l'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 considera la “localizzazione dell'opera di presa dell'utente” per individuare gli impianti assoggettabili al sovracanone.
L'ubicazione di dette prese in comuni solo parzialmente inclusi nel Bacino, quindi, non rileva (v.
TSAP sentenza n. 45/2020, dove si esclude, in un caso analogo, la legittimità della pretesa impositiva del sovracanone IM;
decisione confermata da Cass. SU con l'ordinanza n. 15372/2022).
Le richieste di pagamento relativamente a detti impianti, pertanto, vanno espunte dalla somma complessivamente richiesta con la nota del della Controparte_1
di , oggetto del presente procedimento, in quanto la novella del 2012 impone il CP_1 CP_1 sovracanone nella eventualità di opere di presa posizionate nell'ambito del bacino imbrifero montano.
Infondata è la pretesa di considerare per l'impianto « » una potenza ridotta di Parte_3
810 kW «data la sottrazione della potenza del pompaggio», dal momento che la legge n.
959 del 1953 determina l'entità del sovracanone in funzione della «potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione» (art. 1, ottavo comma) senza prevedere riduzioni di sorta.
È quindi del tutto priva di rilevanza la comunicazione inviata al dalla allora CP_3 concessionaria icordata dalla ricorrente, dal momento che questa non ha comportato Pt_1 una formale revisione della potenza risultante dalla concessione.
Merita, accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente. La prescrizione è maturata nei termini di cui di seguito.
Per i sovracanoni trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c., avendo lo stesso natura di prestazione periodica imposta che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante attività della concessione di derivazione (T.S.A.P. sent. 3/2024 in data
18.01.2024) che, nel concreto, non è in contestazione.
Con la nota del 13.11.2020, il della Controparte_1
Provincia di richiede, per la prima volta, il pagamento di complessivi euro CP_1
20.159.831,41 per il periodo che va dal 1980 al 2020 e di € 6.985.268,71, per il periodo che va dal 2013 in poi per gli impianti , VI, , Parte_4 Parte_5 Pt_6 Parte_7
e . Parte_8
Prima della nota in data 13.11.2020, non sono documentati atti interruttivi della prescrizione.
In ordine alla domanda riconvenzionale del di accertamento del suo diritto ad CP_1 ottenere il pagamento dei sovracanoni, essa è meritevole di condivisione nei termini finora rappresentati.
Va affermato, quindi, il diritto del ad ottenere il pagamento dei sovracanoni relativi CP_1 agli impianti di PO, Preci e (per i quali non vi sono contestazioni della CP_4 concessionaria, che ha regolarmente versato il sovracanone), PO AN, , Parte_3
IL, , mentre va escluso detto obbligo per gli impianti di Parte_9 [...]
, , , VI e . Parte_8 CP_7 Parte_7 Pt_6 Parte_4
I sovracanoni da pagare per gli impianti riportati vanno calcolati secondo la potenza nominale media di ciascun impianto individuata nell'atto di concessione di riferimento, per le sole annualità dal 2015 al 2021, nella misura di complessivi euro 7.006.703,21 (quale percentuale nella misura di 34,671% spettante al , secondo quanto stabilito con CP_1
D.M. LL.PP. n. 1304/1982, sulla somma totale di euro 20.497.543,20 maturata per sovracanoni non versati), essendo il diritto ai sovracanoni precedenti al 2015, come detto, già prescritto.
In conclusione, la concessionaria va condannata al pagamento della somma di euro
7.006.703,21, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono compensate per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
1) dichiara non dovuti dalla ricorrente i sovraccanoni richiesti dal Controparte_1
Provincia di con nota prot. 0000719 del 13 Novembre
[...] CP_1 2020 relativamente agli impianti di , , , Parte_8 CP_7 Parte_7 [...]
e ; Pt_10 Parte_4
2) dichiara prescritti gli importi richiesti dal Controparte_1
Provincia di con nota prot. 0000719 del 13 Novembre 2020 per le
[...] CP_1 annuali precedenti al 2015;
3) condanna (già al pagamento, Parte_1 Parte_2 nei confronti del Controparte_1
, a titolo di sovracanoni, per le annualità dal 2015 al 2021, relativamente agli impianti
[...] di cui alla nota citata (ferma l'esclusione di quelli di , , Parte_8 CP_7 [...]
, VI e ), della somma complessiva di euro 7.006.703,21 oltre Pt_7 Pt_6 Parte_4 interessi legali, dal giorno della domanda fino al saldo effettivo.
3) Rigetta per il resto le ulteriori domande delle parti;
4) Compensa per intero le spese del giudizio.
Così deciso, Roma, 19.09.2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente