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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Lorenzo Orsenigo Consigliere
- Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 135/2023, promossa con atto di citazione notificato in data
11.1.2023 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del giorno 26.6.2024
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Guzzetti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, via Larga n. 9
Appellante e appellata incidentale
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti pagina 1 di 29 Sergio Mina e Roberto Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in
Olgiate Comasco (CO), via Volta n. 10
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge e del caso, così giudicare:
In via principale: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 1271/2022 resa dal Tribunale di Como – Seconda
Sezione Civile, Giudice Dott. Lorenzo Azzi, nella causa n. 609/2020 R.G., pubblicata in data
07.12.2022 e per l'effetto della revoca/riforma/annullamento della sentenza appellata dall'odierna appellante:
(i) accogliere le seguenti conclusioni come già rassegnate in primo grado:
In via preliminare:
- per quanto meglio esposto in atti dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande e/o eccezioni avversarie, e, per l'effetto, adottare tutte le statuizioni del caso;
Nel merito ed in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta nei confronti di
siccome inammissibile e/o improcedibile e/o, in ogni caso infondata in fatto e Parte_1
in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, assolvendo la stessa da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni Parte_1
esposte anche in via di subordine.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
In via istruttoria si ribadisce tutto quanto dedotto nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. nonché nelle note di trattazione scritte depositate dalla deducente difesa, da intendersi integralmente ribadite e trascritte e tutte le contestazioni ed opposizioni alle istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso, si ribadisce l'opposizione alla richiesta avversaria di C.T.U. in quanto genericamente formulata ed avente carattere meramente esplorativo, come ampiamente dedotto in atti, ai quali integralmente ci si riporta.
pagina 2 di 29 Si ribadiscono tutte le contestazioni alla perizia del C.T.U. Dott. e tutte le Persona_1
osservazioni tecniche del proprio C.T.P., Dott. da intendersi qui integralmente Persona_2
riportate.
Ribadisce ancora di aver già tempestivamente svolto, seppur solo per massimo zelo e senza inversione dell'onere probatorio, l'eccezione di prescrizione mediante analitica relazione, corroborata dalla documentazione prodotta in atti e, senza rinuncia alle ulteriori eccezioni e difese di causa, sempre per scrupolo tuzioristico, come già dedotto in giudizio, si insiste affinché, nella determinazione del saldo dell'eventuale quantum debeatur:
- si mantengano ferme le annotazioni a debito, anche laddove fossero indebite, se successivamente pagate con rimesse anteriori al 08.05.2009 e di natura solutoria;
- si proceda alla qualificazione delle rimesse sulla base delle originarie annotazioni contabili della
senza preventiva rettifica, procedendo al ricalcolo a partire dal saldo di estratto conto della CP_2
successivo al più recente addebito di competenze che risulti pagato dalle rimesse solutorie come CP_2
sopra individuate.
- Ai fini della verifica dell'esistenza di rimesse solutorie si tenga conto delle aperture di credito semplici la cui esistenza risulti da documenti contrattuali ovvero dalle annotazioni riportate negli estratti conto bancari. Non rilevano a tal fine eventuali aperture di credito per anticipi s.b.f. su crediti.
- Si considerino prescritte le competenze addebitate dalla prima del 08.05.2009 su conto con CP_2
saldo attivo;
- Laddove si accerti che il conto corrente evidenzi saldi attivi nel periodo anteriore al termine di prescrizione decennale, si assuma quale saldo iniziale del ricalcolo quello risultante dall'estratto conto bancario del primo giorno successivo a quello nel quale il saldo sia risultato per l'ultima volta attivo.
Per il resto si riporta a tutto quanto ulteriormente dedotto nelle proprie memorie istruttorie, nelle relazioni tecniche di parte già allegate, nei verbali di causa, opponendosi quindi, ulteriormente, alle istanze ed eccezioni avversarie per i motivi ivi già dedotti.
In via subordinata: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 1271/2022 resa dal Tribunale di Como – Seconda
Sezione Civile, Giudice Dott. Lorenzo Azzi, nella causa n. 609/2020 R.G., pubblicata in data
07.12.2022 e per l'effetto della revoca/riforma/annullamento della sentenza appellata dall'odierna appellante:
pagina 3 di 29 disporre la rinnovazione della CTU contabile secondo i principi e criteri meglio dedotti in atti e, per
l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel presente atto e meglio dettagliate “in via principale” da intendersi qui integralmente ritrascritte anche se non espressamente reiterate;
In tutti i casi: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per il doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'ecc. Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa
Nel merito
Rigettare, nel merito, il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In via incidentale
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi meglio esposti in narrativa, ricalcolare il saldo del conto corrente n. 1080, ai sensi dell'art. 1284 c.c., nella misura di € 140.016,06.=.
In via istruttoria
Si chiede disporsi la rinnovazione della consulenza tecnico contabile al fine di determinare il saldo del conto corrente n. 07045/1000/00001080 e sul rapporto anticipi fatture e s.b.f. n. 18146 collegato al predetto c/c 1080 alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente.
Con riserva di nuove deduzioni, produzioni ed allegazioni sulle circostanze esposte in narrativa nel caso dovessero necessitare ed in caso di contestazione.
Si richiama altresì quanto già dedotto negli atti, nelle memorie di primo grado.
In ogni caso
Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A., per il doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore degli odierni difensori.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 febbraio 2020, la
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Como, lamentando l'applicazione, da parte della Banca, di addebiti illegittimi a titolo di interessi, commissioni e spese in relazione al contratto di conto pagina 4 di 29 corrente n. 07045/1000/00001080, risalente al 1984 (cui era collegato il conto anticipi fatture e s.b.f. n. 18146).
Pertanto, ha domandato il ricalcolo del saldo di conto corrente e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti;
inoltre, ha chiesto al Tribunale di ordinare la cancellazione delle - eventuali - segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate dalla convenuta presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si è costituita ritualmente in giudizio (10.9.2020), la quale in via Parte_1
preliminare ha eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e per carenza di prova del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del saldo del conto corrente per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., essendo lo stesso ancora acceso;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione esercitata dalla stessa attrice.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
Nel giudizio di primo grado è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata a ricostruire i rapporti di conto corrente per cui è causa1. (che non potrà essere ricondotto a formule generiche o di mero stile). In caso di inosservanza delle condizioni di cui ai punti precedenti, adotti, in luogo dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali unilateralmente modificate, i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali risalenti all'ultima pattuizione scritta o all'ultima comunicazione effettuata nel rispetto dei richiamati requisiti;
3) Commissioni: per il periodo antecedente al 29.11.2008 accerti se siano state addebitate somme a titolo di commissione di massimo scoperto e, in caso di esito positivo della verifica: a) ove non si rinvenga in atti alcuna espressa pattuizione che regolamenti l'applicazione di tale commissione, ricalcoli il saldo del rapporto escludendo le somme imputate a tale titolo;
b) ove si rinvenga in atti una espressa pattuizione che regolamenti l'applicazione di tale commissione ma la stessa non rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito;
ad esempio, limitandosi a indicare un valore "standard" e un valore
"massimo") ricalcoli il saldo del rapporto escludendo le somme imputate a tale titolo;
c) ove si rinvenga in atti una espressa pattuizione che regolamenti l'applicazione di tale commissione munita della specificazione di tutti gli elementi indicati al punto b), specifichi quale sia il relativo meccanismo di computo secondo le previsioni contrattuali e se sia stato effettivamente applicato e formuli due ipotesi di calcolo del saldo del rapporto, rispettivamente con l'inclusione e con l'esclusione delle somme imputate a tale titolo.
Per il periodo antecedente al 29.11.2008 accerti se siano state addebitate somme a titolo di commissione per la messa a disposizione di fondi e, nel caso di concorrenza di tali addebiti con addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, escluda dal ricalcolo del saldo le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto.
Per il periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e il 24.1.2012 accerti se siano state addebitate somme a titolo di commissione di massimo scoperto o di messa a disposizione dei fondi e, in caso di esito positivo della verifica, provveda a ricalcolare il saldo del rapporto escludendo le somme imputate a tale titolo al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) se la commissione sia stata applicata in assenza di patto scritto;
b) se la commissione risulti essere stata applicata a saldi debitori per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni;
c) se la commissione risulti essere stata applicata nell'ipotesi di sconfinamenti in assenza di fido;
d) se la commissione risulti essere stata applicata in misura indipendente dall'effettivo prelevamento della somma;
e) se la commissione risulti essere stata applicata indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente;
f) se l'applicazione della commissione non sia stata oggetto di una specifica rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.
Per il periodo successivo al 24.1.2012 sino alla data odierna accerti se siano state addebitate somme a titolo di commissione di affidamento o di commissione di istruttoria veloce, escludendo le somme imputate a tale titolo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) per la commissione di affidamento (C.A.): a1) laddove questa risulti applicata ad un conto corrente non correlato ad una apertura di credito o a sconfinamenti in assenza di fido;
a2) laddove la commissione non risulti onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento;
a3) laddove la commissione, se applicata a conti correnti, risulti superiore allo 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente;
b) per la commissione di istruttoria veloce (C.I.V.):
b1) laddove non sia determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
b2) laddove non risulti commisurata ai costi;
4) Accertamento della usurarietà originaria/successiva: accerti se, al momento della pattuizione degli interessi
(verifica "originaria") o al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (verifica "successiva"), sia stato superato il tasso soglia ex L. n. 108/96, effettuando la verifica secondo i seguenti criteri:
a) per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 108/96 fornisca, con riferimento alla data di pattuizione degli interessi, le seguenti informazioni: valore dei titoli di Stato e tasso di inflazione in base agli indici ISTAT (costo della vita); pagina 6 di 29 All'esito, il Tribunale di Como, con sentenza n. 1271 resa e pubblicata in data 7 dicembre 2022, ha così statuito:
- ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione (essendo indicato specificamente nell'atto introduttivo ciascuno degli addebiti contestati ed essendo stati prodotti in giudizio il contratto, gli estratti conto e la richiesta ex art. 119 Tub), nonché l'eccezione di carenza di interesse ad agire, rilevando l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo promossa su un conto corrente ancora acceso;
- nel merito, aderendo alle conclusioni riportate nella relazione tecnica d'ufficio:
b) in caso di variazione successiva del tasso convenzionale, verifichi se vi sia stata usurarietà del tasso applicato accertando l'eventuale superamento sia del tasso soglia al momento della stipula del tasso convenzionale convenuto (usurarietà originaria) sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa (usurarietà successiva).
Nel caso di superamento del tasso soglia ex L. n. 108/96:
a) nell'ipotesi di usurarietà originaria, non saranno dovuti interessi per tutta la durata del rapporto;
b) nell'ipotesi di usurarietà successiva, non saranno dovuti interessi nel solo trimestre in cui si è verificato il superamento. Determini il tasso soglia come segue (Cass. SS.UU. 19597/2020): a) per i contratti stipulati/variazioni intervenute dal 24/3/1996 al 31/3/2003 secondo la formula (T.E.G.M. x 1,5); b) per i contratti stipulati/variazioni intervenute dall'1/4/2003 al 30/6/2011 secondo la formula (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5;
c) per i contratti stipulati/variazioni intervenute dall'1.7.2011 al 31.12.2017 secondo la formula (T.E.G.M. +
2,1) x 1,25 + 4; d) per i contratti stipulati/variazioni intervenute dall'1.1.2018 in poi secondo la formula (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) x 1,25 + 4. Determini il tasso TEG in conformità alla formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M. nel periodo di riferimento;
includa nel calcolo del TEG la C.M.S. tenendo, però, presente che il raffronto va condotto secondo un criterio omogeneo, e cioè:
a) escludendo dal calcolo del TEG la C.M.S. sino al 31.12.2009 (ex art. 2 bis, 2° comma, d.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009; Istruzioni Banca d'Italia dell'agosto 2009) oppure
b) includendo la C.M.S. alla voce "Oneri" nella formula prevista dalla Banca d'Italia e raffrontando il risultato ottenuto con il tasso soglia, rideterminato trimestre per trimestre, mediante la seguente formula: tasso soglia =
T.E.G.M. x 1,5 + C.M.S. medie x 1,5;
5) Prescrizione: individui, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data disponibile:
a) le singole rimesse solutorie intervenute in extra-fido nel periodo antecedente il decennio maturato a ritroso rispetto alla data della notifica della domanda di mediazione datata 8.5.2019; b) le competenze in extra-fido (per interessi debitori, commissioni e spese) irripetibili in quanto coperte dalle rimesse solutorie di cui al punto precedente. A tal fine individui l'affidamento sulla base della documentazione contrattuale prodotta;
elimini previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente ridetermini il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento e il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. 9141/2020). Effettui, quindi, il conteggio senza depurare il calcolo delle competenze addebitate nei trimestri per i quali risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito;
6) Saldo finale: all'esito degli accertamenti effettuati, individui il nuovo saldo del conto corrente specificando le diverse componenti ricalcolate.
7) Tenti la conciliazione».
pagina 7 di 29 a. in ordine all'anatocismo, ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il passaggio da un anatocismo non dovuto - in quanto basato su clausola nulla - ad un anatocismo astrattamente valido - in quanto fondato sulla pari periodicità - concreta sempre un peggioramento, per il cliente, delle condizioni contrattuali, che pertanto necessitano sempre di approvazione specifica da parte del medesimo (Cass. 9140/2020 e successive).
Accertato che nel caso in esame la società correntista non aveva sottoscritto alcuna specifica clausola, ha aderito allo scenario in cui il Consulente dell'Ufficio ha ricalcolato il saldo senza alcuna capitalizzazione di interessi;
b. quanto allo ius variandi, ha rilevato che non fosse provato il giustificato motivo necessario per l'esercizio del diritto di modifica unilaterale del tasso operato dalla non potendo dirsi sufficiente, ai sensi dell'art. 118 Tub, la mera CP_2
sottoscrizione della clausola da parte del cliente;
c. quanto alle commissioni di massimo scoperto (e successive: Commissione di Mancato
Utilizzo, Commissione per la messa a Disposizione di Fondi, Commissione di Affidamento,
Commissione di Istruttoria Veloce), ha accertato la corretta sottoscrizione della C.D.F. dal 4.11.2011 e della C.I.V. dal 28.2.2013, stimando le ulteriori commissioni come illegittimamente addebitate;
d. quanto all'usura, ha ritenuto infondate le argomentazioni avanzate dalla società attrice, in quanto il tasso soglia previsto dalla Legge 108/1996 non risultava essere stato superato né al momento della pattuizione originaria sul tasso applicato, né in occasione dell'esercizio dello ius variandi da parte della CP_2
e. quanto all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie avanzata dalla CP_2
ha aderito allo scenario di calcolo elaborato dal Ctu sulla base del saldo rettificato;
f. ha respinto le domande relative al risarcimento del danno patrimoniale e alla cancellazione delle segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, in quanto formulate dalla società correntista in modo del tutto generico e prive di adeguato supporto probatorio.
pagina 8 di 29 Alla luce di ciò, ha accertato che l'entità del saldo del conto corrente ordinario acceso dalla società attrice presso era pari, alla data del 30.4.20192, a € 60.817,19 a Pt_1
credito della correntista - in luogo del saldo originario, pari ad € 588,17 a debito -, ha condannato la al pagamento delle spese di lite e ha posto in capo a quest'ultima le CP_2
spese di Ctu.
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.1.2023 ha impugnato la Pt_1
sentenza, lamentando che il Tribunale abbia erroneamente:
1. ritenuto ammissibile l'azione di accertamento negativo sul conto corrente ancora in essere;
2. ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sulla correntista;
3. ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi sul rapporto di conto corrente;
4. ritenuto illegittimo l'esercizio dello ius variandi da parte della CP_2
5. in punto di prescrizione:
a. ritenuto provata l'esistenza delle aperture di credito;
b. considerato il saldo ricalcolato dal Ctu (dunque privato delle annotazioni indebite);
c. tenuto conto anche degli affidamenti diversi dalle aperture di credito;
6. erroneamente condannato la al pagamento integrale delle spese di lite CP_2
La causa è stata iscritta sub r.g. 135/2023 e la prima udienza fissata per il giorno
28.6.2023, poi rinviata d'ufficio al 12.7.2023.
La si è costituita in appello (19.4.2023) Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame avversario e chiedendone il rigetto.
Ha inoltre interposto appello incidentale con un unico motivo, lamentando, per un verso, che il consulente tecnico d'ufficio, nelle operazioni di ricalcolo, avrebbe erroneamente applicato i tassi Bot ex art. 117 TUB, in luogo del tasso legale ex art. 1284 c.c., e, per altro verso, che la avrebbe applicato tassi di interesse più elevati rispetto a quelli CP_2
pattuiti.
Alla fissata udienza del giorno 12.7.2023, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
Con ordinanza del 5.12.2023 la Corte, ritenutane la necessità, ha disposto l'esperimento di una nuova consulenza tecnica, rinviando la causa all'udienza del 24.1.2024 e invitando i difensori delle parti a depositare, entro il 15.1.2024, una breve memoria con proposta di quesiti sulle questioni indicate nel provvedimento (anatocismo; ius variandi; prescrizione;
tasso applicabile).
All'esito della fissata udienza e a scioglimento della riserva ivi assunta, la Corte – con ordinanza 6.2.2024 – ha nominato Ctu il dott. sottoponendogli il seguente Per_3
quesito:
“letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in causa: tenuto conto esclusivamente delle questioni che residuano come materia ancora contenziosa nel presente grado di giudizio (ossia anatocismo, ius variandi, saldo banca rettificato e prescrizione, nonché tasso applicabile): acquisiti tutti gli altri documenti ritenuti utili, purché con il consenso delle parti;
esperito il tentativo di conciliazione:
1. effettui il CTU il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti comprensivi di liquidazioni interessi e competenze del c/c ordinario n. 07045/1000/00001080 e del relativo conto anticipi fatture n. 1080, con capitalizzazione periodica degli interessi, elaborando a tal fine due distinte ipotesi:
a) ricalcolo per il periodo 1 luglio 2000 - 31 dicembre 2013, previa verifica del rispetto dei criteri di cui alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (e, in particolare. del fatto che le condizioni negoziali non fossero in concreto peggiorative rispetto a quelle precedenti e che la banca avesse provveduto a darne comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Uffìciale e mediante informativa al cliente, quantomeno attraverso l'invio degli estratti conto);
b) ricalcolo per il periodo 1 luglio 2000 - 2.2.2006 (data precedente la prima ricontrattualizzazione del
3.2.2006);
2. Con riferimento ai periodi in cui è specificatamente contestata la modifica delle condizioni contrattuali, verifìchi se le variazioni del tasso di interesse siano peggiorative e, in tal caso, se le stesse siano state validamente pattuite con la cliente comunicate dalla nel rispetto della normativa CP_2
pagina 10 di 29 tempo per tempo vigente con riferimento allo ius variandi, provvedendo anche a quantificarne gli effetti.
In caso di mancato rispetto della normativa, espunga il CTU le modifiche effettuate e calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato;
3. individui il CTU le rimesse solutorie sulla base non già del ''saldo banca", bensì del "saldo rettificato" (ossia ricalcolando il rapporto previa eliminazione dal saldo banca delle voci per interessi ultralegali, commissioni e spese che, dalla documentazione in atti, risultino indebite), verificando in particolare se tutti i versamenti già considerati dal CTU del primo grado ed effettuati dalla società correntista (a qualsiasi titolo, inclusi castelletti, s.b.f, anticipi fatture ecc.) presentino natura solutoria
o se tale natura possa riconoscersi soltanto ai versamenti effettuati in relazione alle aperture di credito;
proceda, quindi, all'espunzione delle rimesse solutorie che precedono l'8.5.2009 (decennio anteriore alla domanda di mediazione);
4. nell'effettuare le operazioni di ricalcolo, applichi, ove necessario, il tasso legale ex art. 1284 c.c. sino alla prima ricontrattualizzazione valida e, successivamente, sempre ove necessario, i tassi BOT ex art. 117 TUB”.
All'esito delle operazioni peritali, il Ctu ha depositato la propria relazione definitiva
(12.6.2024).
Quindi, all'udienza del 26 giugno 2024, su invito dell'ufficio le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto nuovamente la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, osserva la Corte che appare senz'altro infondato il primo motivo di appello, con cui la insiste nell'eccezione di inammissibilità della domanda di CP_2
accertamento negativo svolta su un conto corrente ancora acceso.
Invero, se il fatto d'essere il conto corrente ancora aperto esclude che possa considerarsi avvenuto il pagamento che dà titolo alla ripetizione degli addebiti illegittimi, tuttavia ciò non esclude la sussistenza di un interesse del correntista a far accertare l'eventuale pagina 11 di 29 nullità di clausole e pattuizioni, l'illegittimità dei conseguenti addebiti e, quindi, l'esatta entità del saldo (epurato dagli stessi).
Al riguardo, così si è espressa la Cassazione: “Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)” (cfr. Cass. Civ. n. 5904/2021; v. anche Cass., n.
21646/2018 e Sez. Un. Cass. n. 24418/2010).
L'applicazione al caso concreto di tali principi porta questa Corte a sostenere l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del saldo di c/c promossa dall'odierna appellata.
Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo di gravame, con cui si duole Pt_1
del fatto che il Tribunale abbia ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellata, nonostante la mancata produzione, da parte di quest'ultima, di tutti gli estratti conto.
Sul punto, pare in primo luogo opportuno richiamare la pronuncia per cui “in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto” (Cass. civ., n. 31187/18), nonché quella per cui il correntista che “agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cass. civ. 30822/2018).
Tuttavia, se il correntista limita l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle pagina 12 di 29 deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con una consulenza contabile.
Tale assunto è stato elaborato nella sentenza Cass. civ. n. 11543/19, che ha posto in risalto come l'estratto conto non costituisca l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto, potendo il giudice far riferimento ad altri elementi, quali le contabili bancarie riferite a singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili, ovvero avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio
(cfr. Cass. n. 14074/18, Cass. 31187/18, Cass. 5091/16) o, ancora, ricorrere alle regole di cui agli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., valorizzando anche il comportamento processuale delle parti.
In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di azione di ripetizione o di accertamento svolta dal correntista, si dovrà procedere alla ricostruzione del rapporto sulla base di tutti quegli elementi probatori che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento, con la possibilità di prendere in considerazione anche ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (cfr. Cass. civ. n. 29290/20).
Di recente, si veda ancora Cass. 37800/2022, per cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile
o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti…”
Trasfondendo tali principi nel caso in esame, si osserva che il consulente d'ufficio nominato in primo grado, alla pag. 6 della relazione peritale, ha dato conto del fatto che pagina 13 di 29 in atti sono stati depositati gli estratti del c/c ordinario n. 1080 a partire dal 31.12.1999
(saldo iniziale a debito del correntista di lire 52.495.598,00) fino alla data del 30.4.2019 (cfr. doc.
2 primo grado ). Controparte_1
Sulla base di tale documentazione, il Ctu ha quindi potuto ricostruire la movimentazione del conto negli anni di riferimento, operando il ricalcolo nel periodo intercorrente tra il
31.12.1999 (primo estratto conto in atti) e il 30.4.2019.
Le contestazioni della in merito all'inattendibilità della ricostruzione del saldo CP_2
finale tramite estratti conto incompleti non appaiono, per tali ragioni, fondate.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale:
- per un verso, abbia considerato illegittimi gli addebiti per interessi anatocistici effettuati tra l'1.7.2000 e il 31.12.2013, ritenendo necessaria una specifica ed esplicita approvazione scritta della correntista ai sensi dell'art. 7, u.c., Delibera
C.I.C.R. 9.2.2000;
- per altro verso, abbia ritenuto illegittima, a partire dal giorno 1 gennaio 2014, la capitalizzazione degli interessi debitori in base all'art. 120, comma 2, TUB, così come modificato dalla L. n. 147/2013.
Il motivo è parzialmente fondato.
In primo luogo, le disposizioni dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera C.I.C.R.
9.2.2000 non parlano genericamente di “peggioramento delle condizioni contrattuali”, bensì di
“peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, rendendo così assolutamente evidente – ad avviso di questa Corte – che la comparazione deve essere effettuata tra le condizioni “applicate” in precedenza (ancorché ritenute illegittime) e quelle di “nuova applicazione”.
Il tema in oggetto è stato reiteratamente e compiutamente analizzato da questa Corte con i propri precedenti conformi di cui alle sentenze nn. 3378/21, 2784/20 e alle altre ivi citate.
Con tali pronunce questa Corte ha già ampiamente espresso le ragioni per le quali ritiene di non aderire alle diverse interpretazioni offerte dalla Cassazione e sulla cui base il pagina 14 di 29 raffronto (al fine di valutare il peggioramento di un siffatto adeguamento rispetto al passato) dovrebbe essere effettuato.
Raffronto prima proposto (cfr. Cass. 26769/19 e 26779/19) tra la totale assenza di anatocismo debitorio (siccome previsto da una clausola nulla e come tale inefficace inter partes) e l'introduzione dell'anatocismo trimestrale (sia pure con condizioni di reciprocità tra interessi attivi e passivi); poi decisamente escluso, per non potersi neppure compiere (Cass. 9140/20, che, lungi dal dare continuità alle precedenti due pronunce, come pure affermato in parte motiva, se ne discosta nella valutazione del detto specifico aspetto;
cfr altresì successive sino a Cass. 35210/2023), con la conseguente necessità di una massiva rinnovazione, riscritturazione e sottoscrizione delle nuove pattuizioni contrattuali.
Una lettura di tal fatta comporterebbe – quale ontologica conseguenza – quella della sostanziale abrogazione della norma (già dichiarata pienamente legittima, in parte qua, dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 425/2000), sia quanto alla ratio dell'istituto (cioè consentire, alle condizioni indicate, l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti, senza necessità di procedere alla rinnovata contrattazione individuale), sia quanto al testo letterale della disposizione (che fa riferimento alle condizioni applicate – cioè a quelle concretamente in uso tra le parti – e non già a quelle che avrebbero trovato applicazione in ipotesi di dichiarazione giudiziale di nullità).
Il raffronto richiesto dall'art. 7, infatti, non può che avere luogo tra elementi omogenei
(cioè tra le pattuizioni precedenti, che prevedevano l'anatocismo con una differente periodicità degli interessi attivi e di quelli passivi, e le pattuizioni successive, che prevedevano, invece, l'anatocismo con pari periodicità), non potendo attribuirsi a tal fine rilevanza alla pregressa situazione patologica (la nullità della clausola sull'anatocismo) che l'adeguamento consentiva di 'sanare', ovviamente alle condizioni indicate (cfr. art. 2 Delibera citata). Ciò sia perché anche la parte
'debole' del rapporto (il cliente) avrebbe avuto la possibilità, se l'avesse ritenuto, di chiudere il (vecchio) conto e di riaprirne uno (nuovo), alle nuove (e non meno vantaggiose) condizioni (rispetto a quelle offerte, in generale, dalle Banche che hanno inteso adeguarsi alla
Delibera 9.2.2000), sia perché, più in generale, non mancano nell'ordinamento esempi di efficacia riconosciuta anche alle clausole nulle (cfr. oltre a quelli - già citati nella sentenza della pagina 15 di 29 Cassazione n. 9140/2020, punto 3.6, in fine - di conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie o donazioni nulle, ex artt. 590 e 799 c.c., di nullità o annullamento del contratto di lavoro eseguito, ex art. 2126 c.c., , anche quelli in materia brevettuale, ex art. 77 cpi, nonché le ipotesi delle mere situazioni contabili rilevanti ai fini restitutori conseguenti alla declaratoria di nullità). Né può trascurarsi che, per un verso, taluni precedenti della Cassazione si sono espressi nel senso qui seguito (cfr. Cass. 6987/2019, 5054/2024, 5064/2024) e che, per altro verso, sugli argomenti sviluppati da questa Corte e già sopra esposti il Supremo Consesso non risulta
(ancora) intervenuto per prendere posizione (cfr. Cass. 28215/2024).
In ogni caso, proprio perché detta valutazione è stata espressamente e reiteratamente assunta da questa Corte con riferimento a ulteriori, identiche, controversie (vertenti tra correntista e istituto di credito in relazione a rapporti sorti in epoca precedente alla pubblicazione della delibera CICR del febbraio 2000), ritiene la Corte che ragioni di sintesi e di economia processuale impongano di fare pieno ed integrale rinvio alla motivazione espressa nei detti precedenti conformi già sopra richiamati.
Il tutto in adesione all'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte e sulla cui scorta “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art.
118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”
(Cass. n. 17640/2016; Cass. n. 2861/2019; Cass. 29017/2021).
A ciò segue che, nel caso in esame, non può condividersi la soluzione proposta dal
Tribunale, dovendosi concludere per la legittimità dell'applicato effetto anatocistico post pagina 16 di 29 Delibera CICR 9.2.2000, in esito alla previsione della pari reciprocità di applicazione, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento e al tempestivo invio della relativa comunicazione al correntista (cfr. doc. 3 primo grado e l'estratto conto del Pt_1
30.6.2000 prodotto dalla società correntista sub doc. 2, da cui risultano le modifiche apportate alla capitalizzazione degli interessi in adeguamento alla Delibera Cicr 9.2.2000).
Il che consente una valutazione di par condicio, a far tempo dal 1.7.2000, tra i precedenti e i nuovi contratti, purché contenenti la previsione di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, agevolando la rinnovazione di centinaia di migliaia di rapporti bancari e si pone in linea anche con gli istituti del diritto civile
(cfr. artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.), che, nel caso di nullità di singole clausole, prevedono la sostituzione di diritto della clausola nulla con quella conforme alla norma imperativa
(quale certamente è quella introdotta dal combinato disposto degli artt. 2 e 7 della Delibera CICR più volte citata).
Quanto, poi, al periodo post 1.1.14, va premesso che il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB era stato modificato per effetto della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il
2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La norma assicura soltanto la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
A pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore pagina 17 di 29 immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riaffermando la legittimità dell'anatocismo bancario e delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua.
Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività e pertanto è rimasta priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. A tale riguardo si è discusso se, fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR, ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo dovesse ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000 oppure dovesse ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, la Legge di Stabilità è fonte normativa successiva e di rango superiore rispetto alla delibera del 9 febbraio 2000 (adottata in attuazione del D.Lgs. n. 342/1999, che aveva conferito al CICR la potestà di regolamentare le modalità e i tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.), sicché viene a collocarsi in posizione preminente nei confronti di quest'ultima.
Diversamente ragionando, si verrebbe ad assegnare prevalenza e a riconoscere portata precettiva a una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è soltanto quello di determinare le modalità di attuazione della legge e non anche il suo contenuto e la sua portata effettivi.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.14, contrariamente a quanto sostiene la è CP_2
esclusa in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto, gli interessi maturati possano andare a costituire capitale o comunque a produrre interessi a loro volta.
Non può infine trascurarsi che il D.L. 18/2016, convertito con modifiche dalla L.
49/2016, con decorrenza dal 15.4.2016 ha dettato una nuova disciplina in materia di interessi anatocistici, confermandone come regola il divieto di produzione nei rapporti bancari.
pagina 18 di 29 In particolare, la novella ha previsto come gli interessi creditori e debitori in conto corrente vadano conteggiati con medesima periodicità e con cadenza annuale, normalmente da far coincidere con la chiusura dell'anno solare;
gli interessi così conteggiati, se risultino a debito per il correntista, divengono esigibili per l'istituto di credito soltanto dal primo marzo dell'anno successivo, salva la possibilità per il correntista di autorizzare, anche in via preventiva, il loro addebito in conto corrente;
in tal caso, divenendo capitale, produrranno a loro volta interessi, dando luogo a un legittimo fenomeno anatocistico (cfr. art. 120 c. 2 Tub).
Fatta applicazione di tali principi, la Corte stima:
- legittimi gli addebiti effettuati dalla a titolo di interessi anatocistici nel CP_2
periodo compreso tra il 30.9.2000 e il 31.12.2013;
- illegittimi gli addebiti operati nel periodo compreso tra il 1.1.2014 e il
14.4.2016;
- illegittimi gli addebiti effettuati tra il 15 aprile 2016 e il 30 aprile 2019, non risultando una specifica autorizzazione per l'addebito in conto corrente3.
Per tali ragioni, si ritiene di aderire allo scenario di calcolo 1A elaborato dal Ctu in relazione al rapporto di conto corrente oggetto di causa (su cui vedi più diffusamente infra).
Con il quarto motivo di impugnazione la censura la sentenza gravata per avere il CP_2
Tribunale ritenuto che l'appellante abbia illegittimamente esercitato lo ius variandi senza che fosse provato il giustificato motivo richiesto ex art. 118 Tub.
Anche tale motivo è parzialmente fondato.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle N.u.b.
(norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come 3 Si precisa che il CTU nominato in questa fase del procedimento ha applicato la capitalizzazione anche per il periodo successivo al 15 aprile 2016. Tuttavia, poiché, secondo i calcoli effettuati (cfr. allegati 1A e 1B alla relazione peritale), a partire da dicembre
2015 il conto corrente ha sempre mantenuto un saldo attivo, in pratica tale applicazione non ha inficiato le operazioni di ricalcolo, poiché, a partire dal 15.4.2016, il Consulente non ha in concreto adottato il meccanismo della capitalizzazione degli interessi passivi. pagina 19 di 29 condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo per la prima volta con la L. n. 154/1992 (cfr. artt. 4 c. 2 e 6 cc. 1 e 2), che ha stabilito che:
1) la banca poteva modificare in senso sfavorevole le condizioni contrattuali, purché tale facoltà fosse prevista in contratto e approvata specificamente dal cliente;
2) l'efficacia della modifica unilaterale era subordinata alla comunicazione scritta al cliente presso l'ultimo domicilio;
3) in caso di variazione generalizzata dei soli tassi di interesse, e non di altre condizioni di contratto, l'obbligo della comunicazione al cliente poteva essere assolto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quindi, dal 10.3.1992 (data di entrata in vigore della predetta legge) per procedere alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente era necessaria una specifica clausola contrattuale sottoscritta dal medesimo.
Il 1° gennaio 1994 è entrato in vigore il Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993), che ha abrogato le disposizioni sullo ius variandi di cui alla L. 154/92 e ha introdotto l'art. 118
Tub, che consentiva la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in precedenza pattuite, purché le parti avessero concordato tale facoltà per iscritto in contratto e ferma in ogni caso la facoltà di recesso per il cliente entro 15 giorni dalla comunicazione scritta cui la Banca era tenuta.
Una prima sostanziale modifica della norma è intervenuta a seguito dell'art. 10 D.L. n.
223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito la precedente disposizione, introducendo in particolare il requisito del
“giustificato motivo” e le specifiche modalità di comunicazione al cliente (la formula:
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente).
La norma ha inoltre introdotto il rimando all'art. 1341, comma 2, c.c. che prevede la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente.
Un'altra importante modifica della norma è intervenuta per effetto dell'art. 4 D. Lgs. n.
141 del 13 agosto 2010, che ha esteso l'applicabilità della disciplina ai contratti a tempo pagina 20 di 29 determinato e la sostituzione del preavviso di trenta giorni con il maggior termine di due mesi.
Ciò posto, osserva la Corte che, come da risultanze della Ctu disposta in appello, la dal mese di giugno 2000 al mese di febbraio 2006 ha variato in senso CP_2
peggiorativo i tassi di interesse (cfr. pagg.
9-10 relazione Ctu appello), senza che risulti alcuna pattuizione scritta e comunicazione al cliente, come richiesto dalle norme di legge pro tempore vigenti.
Quanto al periodo successivo, invece, come eccepito da , le variazioni del tasso Pt_1
sono dipese dalle modifiche consensuali pattuite per iscritto con il cliente (cfr. doc. 9 primo grado ), come tali oggetto di specifico accordo bilaterale tra le parti e quindi non Pt_1
rientranti nel campo di applicazione dell'art. 118 Tub, che disciplina esclusivamente il diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali esercitato dalla Banca.
Correttamente, pertanto, il Ctu nominato ha provveduto a ricalcolare gli interessi passivi:
- al tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. per il periodo compreso tra il 1° luglio 2000 ed il 2 febbraio 2006;
- al tasso medio previsto nelle ricontrattualizzazioni via via intervenute a partire dal 3 febbraio 2006 (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Con il quinto motivo di appello , con riferimento alla prescrizione, censura la Pt_1
sentenza impugnata in quanto il primo giudice:
a. ha ritenuto provata l'esistenza delle aperture di credito, ancorché la correntista non avesse prodotto in giudizio neppure un contratto di affidamento;
b. ha reputato che le rimesse debbano essere individuate sulla base del saldo rettificato (ovverosia dedotte le annotazioni indebite) e non invece prendendo a riferimento le originarie annotazioni contabili della CP_2
pagina 21 di 29 c. non ha considerato che il Ctu nominato in primo grado, nel verificare le rimesse solutorie, ha preso in considerazione non solo le aperture di credito, ma anche tutte le altre forme di affidamento concesse.
Quanto al primo profilo, osserva la Corte che, eccepita dalla banca la prescrizione per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che valga a qualificare quel versamento non come pagamento, ma come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr. Cass. Civ. n.
2660/2019 e successive).
Purtuttavia, anche in ipotesi di mancata produzione da parte del cliente di un accordo scritto, può ritenersi sussistente un contratto di apertura di credito, c.d. fido di fatto:
(i) in ragione dell'anteriorità del rapporto rispetto alla legge 154/1992;
(ii) in presenza di un contratto scritto di conto corrente che consenta tali aperture, anche non in forma scritta, specie a fronte di ulteriori elementi sintomatici dell'esistenza dell'affidamento (ad esempio, la stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria protratta nel tempo;
la mancata richiesta, da parte dell'istituto di credito, di rientro dallo scoperto di conto corrente;
la previsione e applicazione di distinti tassi debitori;
il richiamo a idonea documentazione, bancaria e/o societaria, di varia altra natura, quali lettere contabili, libri e documenti societari, ecc.).
Giova pure rilevare, sul punto, che la nullità dell'apertura di credito derivante dal difetto di forma scritta richiesta dall'art. 117 Tub integra una nullità di protezione, come tale eccepibile soltanto dal soggetto a beneficio del quale è posta o rilevabile dal giudice nel caso risulti vantaggiosa per il cliente. Conseguentemente non può essere preclusa al cliente la facoltà di provare l'esistenza di un affidamento di fatto, non assistito da forma scritta4. 4 Cass. 34997/2023: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, D.Lgs. cit., la nullità stessa.” pagina 22 di 29 Ciò premesso, nella fattispecie può ritenersi provata l'esistenza degli affidamenti nei rapporti per cui è causa.
Da un lato, ut supra rilevato, la società correntista ha prodotto gli estratti conto del c/c ordinario n. 1080 a partire dal 31.12.1999 fino alla data del 30.4.2019 e, dall'altro lato, la ha versato in atti i contratti di affidamento stipulati tra il 2011 e il 2015 (cfr. doc. CP_2
8 primo grado ). Pt_1
Sulla base di tale documentazione contabile, il Consulente dell'Ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha potuto rilevare che il conto era affidato, quali fossero i diversi limiti degli affidamenti e quindi discernere le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie, tali risultando, in presenza di affidamento, quelle relative a operazioni extra- fido.
Tale ricostruzione è confermata dalle stesse risultanze dell'elaborato del consulente di parte della Banca (cfr. doc 4 primo grado ), il quale ha rilevato la sussistenza degli Pt_1
affidamenti sulla base della documentazione contrattuale a disposizione, confermando quindi la sussistenza dei fidi - e i rispettivi limiti - accordati nel tempo dalla Banca alla correntista.
Anche alla luce del contenuto della relazione del proprio consulente, l'odierna appellante non può quindi fondatamente dolersi in questa sede della mancata Pt_1
prova degli affidamenti concessi in relazione al rapporto di c/c per cui è causa.
Venendo poi all'esame degli ulteriori profili, va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione – a cui questo Collegio ritiene di aderire – secondo cui “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di
pagina 23 di 29 conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.” (Cass. Civ. 7721/2023; conf.
Cass. 3858/2021 e Cass. 9140/2020).
In sostanza, quindi, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre, previamente, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, rideterminare il reale saldo del conto, verificando, poi, se siano stati superati i limiti del concesso affidamento e il versamento possa, perciò, qualificarsi come solutorio.
Ciò premesso, la Corte ha ritenuto di richiedere al Consulente nominato di verificare tutti i versamenti già considerati dal Ctu del primo grado ed effettuati dalla società correntista (a qualsiasi titolo, inclusi s.b.f, anticipi fatture ecc.) e di espungere le Parte_2
rimesse individuate come solutorie per il periodo anteriore al 8 maggio 2009 (i.e. nel periodo antecedente al decennio dalla notifica della domanda di mediazione).
Il Consulente nominato nel presente grado di giudizio, muovendo dal saldo “rettificato” del conto corrente, ha stimato rimesse solutorie per complessivi euro 26.582,53, riconducibili, quanto ad euro 23.658,03, ad accrediti effettuati in relazione ad aperture di credito e, quanto ad euro 2.923,98, ad accrediti riferibili a bonifici bancari.
Sul punto, la difesa della non ha sollevato contestazioni specifiche, limitandosi a CP_2
osservare che gli scenari di calcolo elaborati dal Ctu dovrebbero essere rettificati sottraendo le rimesse solutorie identificate dallo stesso. D'altra parte, la società correntista sostiene che tali rimesse siano state semplicemente stimate e, pertanto, non debbano essere scorporate ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente.
La Corte rileva sul punto che l'unica soluzione logica consiste nel sottrarre l'importo delle rimesse solutorie prescritte, in quanto irripetibili, ai risultati ottenuti con le operazioni di ricalcolo effettuate dal Consulente nominato, così da rideterminare in modo corretto il nuovo saldo di conto corrente.
Si osserva, infine, che con l'unico motivo di appello incidentale la società correntista deduce che: Controparte_1
pagina 24 di 29 a. una volta accertata l'illegittimità degli addebiti, nelle operazioni di ricalcolo il consulente tecnico nominato nel precedente grado di giudizio ha erroneamente preso a riferimento i tassi Bot ex art. 117 TUB in luogo del tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.;
b. la avrebbe applicato tassi di interesse ben più alti e onerosi rispetto a quelli CP_2
pattuiti.
Tale motivo è parzialmente fondato.
Dal momento che il rapporto di conto corrente è stato acceso prima dell'entrata in vigore degli artt. 4 e 5 della Legge n. 154/1992, poi trasfusi nell'art. 117 Tub, ha effettivamente errato il Tribunale, aderendo alle conclusioni del Consulente nominato e ritenendo corretta, nelle operazioni di ricalcolo, l'applicazione dei tassi sostitutivi Bot ex art. 117
Tub fino alla prima ricontrattualizzazione del 3.2.2006.
Si evidenzia che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sull'applicazione dell'interesse sostitutivo operante in ragione dell'accertata nullità della clausola di determinazione del tasso, ha osservato che “in base all'art. 161, comma 6, T.U.B., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori”. Inoltre, “secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass.21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass.
13 giugno 2022, n. 23872, Cass. 19 luglio 2021, n. 20625…)” (Cass. n. 34600/2022).
Per tale ragione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La disposizione di cui all´art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali, non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma”.
pagina 25 di 29 Ne discende che, in presenza di una clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto
(quale quella contenuta, nella fattispecie in esame, nel contratto originariamente stipulato nel 1984, che prevedeva la pattuizione degli interessi secondo “l'uso piazza”, v. art. 7 doc. 1 primo grado
[...]
), devono necessariamente applicarsi gli interessi nella misura prevista dall'art. CP_1
1284 c.c., considerato che la declaratoria di nullità del tasso illegittimamente pattuito determina la sua automatica sostituzione con il tasso legale.
Ciò premesso, il Ctu nominato nel presente grado di giudizio, come già sopra evidenziato, ha provveduto ad effettuare le operazioni di ricalcolo applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c. sino al 3.2.2006, allorché è intervenuta una valida pattuizione dei tassi di interesse debitori e creditori.
Per quanto poi riguarda il secondo profilo, la Corte rileva che l'eccezione sollevata dall'odierna appellante incidentale, relativa all'applicazione di un tasso di interesse più elevato, è del tutto nuova, non essendo stata mai avanzata durante il giudizio di primo grado. E pertanto è tardiva e inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Per tutto quanto sopra esposto, occorre quindi parzialmente riformare la sentenza gravata e va rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa.
A tal fine, la Corte ritiene di assumere a riferimento lo scenario elaborato dal Consulente che recepisce il punto 1A del quesito in tema di anatocismo5 (euro 66.889,58 a credito della correntista - comprensivo degli interessi creditori, quantificati in euro 5.977,13 - rispetto al saldo del conto corrente originario di euro 588,19 a debito della correntista), dedotte, come sopra osservato, le rimesse solutorie prescritte (quantificate in euro 26.582,53).
Va chiarito sul punto che, ad avviso della Corte, il riconoscimento degli interessi creditori in favore della cliente deve essere ricompreso - e come tale non necessitante di specifica richiesta - nella domanda di accertamento complessivamente svolta dalla correntista, atteso che l'unitarietà del rapporto cliente/banca importa l'applicazione dei principi in materia di cd. compensazione impropria6.
In definitiva, aderendo al predetto scenario, alla data del 30.4.2019 il saldo del c/c n.
1080 deve essere rideterminato in euro 40.307,05 a credito della correntista (mentre nella sentenza impugnata il saldo era stato ricalcolato in euro € 60.817,19, sempre a credito della
[...]
). CP_1
Per quanto riguarda, poi, le spese di lite (e venendo così ad esaminare anche il sesto motivo di appello di , con cui quest'ultima ne chiede - quantomeno - la compensazione parziale), va Pt_1
premesso che, ai fini del nuovo regolamento delle stesse (a cui la Corte è tenuta a provvedere a fronte della riforma parziale della sentenza gravata), occorre tenere presente l'esito complessivo della controversia, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali (v. Cass. 26921/2023; Cass. 26043/2020).
In proposito, si osserva che, tenuto conto del saldo ut supra rideterminato, la domanda di accertamento avanzata dalla società correntista deve considerarsi accolta soltanto parzialmente (la società aveva richiesto che venisse riconosciuta la diversa e ben maggiore somma di euro 140.016,06 a credito) e, pertanto, non può ritenersi – anche alla luce del parziale Pt_1
accoglimento del gravame proposto – totalmente soccombente nel presente giudizio.
Perciò, la Corte ritiene congruo:
- per un verso, compensare tra le parti metà delle spese di lite del primo e secondo grado del giudizio, ponendo la restante quota del 50 % a carico della quota CP_2
che – tenuto conto del valore effettivo della controversia (euro 40.307,057), della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del notevole sforzo profuso dai difensori delle parti – pare adeguato liquidare secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00) e dunque in complessivi euro 13.206,00 (di cui € 5.712,50 per il primo grado ed € 7.493,50 per il presente grado di giudizio), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- per altro verso, porre interamente a carico di le spese delle Ctu di primo e Pt_1
secondo grado, poiché l'accertamento delle voci illegittimamente addebitate dalla
è stato possibile esclusivamente grazie all'espletamento delle due disposte CP_2
consulenze contabili.
Infine, pare appena il caso di rilevare che non sussistono i presupposti ex art. 13, comma
1 quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato in capo alle parti, considerato il parziale accoglimento tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e dell'appello incidentale avanzato da
[...] Controparte_1
vverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1271 resa e pubblicata in data 7
[...]
dicembre 2022, ridetermina il saldo del conto corrente n. 07045/1000/00001080 intestato a alla data del 30.4.2019, in € Controparte_1
40.307,05 a credito della correntista;
2. condanna la alla rifusione, in favore dell'appellata, della metà delle spese CP_2
di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per tale quota in complessivi euro
della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (cfr. Cass. 26819/2024). pagina 28 di 29 13.206,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari, e compensa tra le parti la metà residua;
3. pone interamente a carico di ferma la solidarietà delle parti Parte_1
nei confronti del CTU, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio svolte in entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito il quesito formulato con ordinanza del 2.12.2021: “letti gli atti di causa, chiesti chiarimenti alle parti, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, acquisita consensualmente o oggetto di richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
1) Criteri di capitalizzazione degli interessi: previa esclusione di ogni capitalizzazione fino al 30.6.2000, predisponga il (ri)calcolo degli interessi (debitori e creditori) applicando il metodo della capitalizzazione composta trimestrale solo previa verifica della specifica approvazione da parte del correntista (Cass.
9140/2020). Nel ricalcolare le somme dovute, trattandosi di contratto anteriore al 22.4.2000, scorpori completamente gli interessi addebitati (e accreditati) e le C.M.S. dal capitale, creando, così, un "monte interessi/C. separato dal "monte capitale" da addebitare (e/o accreditare) integralmente alla fine del CP_4 rapporto. Per il periodo tra l'1.1.2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147) e il 14.4.2016 (art. 17-bis, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016 n. 49) operi il conteggio senza riconoscere alcuna capitalizzazione (Trib. Milano 9/7/2015, Trib. Milano 3/4/2015, Trib. Roma
20/10/2015). Dal 15.4.2016 applichi il metodo della capitalizzazione composta trimestrale solo previa verifica della specifica approvazione da parte del correntista (art. 5, comma 2, D.M. 3/8/2016 n. 343);
2) Ius variandi: previa verifica della specifica pattuizione nel contratto di conto corrente, verifichi - per il periodo fino al 10.8.2006 - le modalità e i termini delle specifiche comunicazioni effettuate dalla banca al correntista e - per il periodo successivo – la sussistenza del giustificato motivo ex art. 118, 1° comma, T.U.B. pagina 5 di 29 2 Si osserva che il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento di mediazione avviato dalla società correntista, la quale ha notificato la relativa domanda in data 8 maggio 2019.
Di conseguenza, il momento di accertamento del saldo del conto corrente è stato determinato sulla base dell'ultimo estratto conto disponibile, datato 30 aprile 2019. pagina 9 di 29 5 “1. effettui il CTU il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti comprensivi di liquidazioni interessi e competenze del c/c ordinario n. 07045/1000/00001080 e del relativo conto anticipi fatture n. 1080, con capitalizzazione periodica degli interessi, elaborando a tal fine due distinte ipotesi:
a) ricalcolo per il periodo 1 luglio 2000 - 31 dicembre 2013, previa verifica del rispetto dei criteri di cui alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (e, in particolare. del fatto che le condizioni negoziali non fossero in concreto peggiorative rispetto a quelle precedenti e che la banca avesse provveduto a darne comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Uffìciale e mediante informativa al cliente, quantomeno attraverso l'invio degli estratti conto);” pagina 26 di 29 6 Per autorevole e condivisibile giurisprudenza, “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 15.6.2016, n. 12302; Cass. Civ., Sez. II, 19.2.2019, n. 4825; Cass. Civ. Sez. II, 17.2.2020, n. 3856; Cass. Civ., Sez. I, 15.6.2020, n. 11524. 7 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato
- in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale pagina 27 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Lorenzo Orsenigo Consigliere
- Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 135/2023, promossa con atto di citazione notificato in data
11.1.2023 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del giorno 26.6.2024
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Guzzetti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, via Larga n. 9
Appellante e appellata incidentale
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti pagina 1 di 29 Sergio Mina e Roberto Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in
Olgiate Comasco (CO), via Volta n. 10
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge e del caso, così giudicare:
In via principale: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 1271/2022 resa dal Tribunale di Como – Seconda
Sezione Civile, Giudice Dott. Lorenzo Azzi, nella causa n. 609/2020 R.G., pubblicata in data
07.12.2022 e per l'effetto della revoca/riforma/annullamento della sentenza appellata dall'odierna appellante:
(i) accogliere le seguenti conclusioni come già rassegnate in primo grado:
In via preliminare:
- per quanto meglio esposto in atti dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande e/o eccezioni avversarie, e, per l'effetto, adottare tutte le statuizioni del caso;
Nel merito ed in via principale: previe le declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta nei confronti di
siccome inammissibile e/o improcedibile e/o, in ogni caso infondata in fatto e Parte_1
in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, assolvendo la stessa da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni Parte_1
esposte anche in via di subordine.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
In via istruttoria si ribadisce tutto quanto dedotto nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. nonché nelle note di trattazione scritte depositate dalla deducente difesa, da intendersi integralmente ribadite e trascritte e tutte le contestazioni ed opposizioni alle istanze istruttorie avversarie.
In ogni caso, si ribadisce l'opposizione alla richiesta avversaria di C.T.U. in quanto genericamente formulata ed avente carattere meramente esplorativo, come ampiamente dedotto in atti, ai quali integralmente ci si riporta.
pagina 2 di 29 Si ribadiscono tutte le contestazioni alla perizia del C.T.U. Dott. e tutte le Persona_1
osservazioni tecniche del proprio C.T.P., Dott. da intendersi qui integralmente Persona_2
riportate.
Ribadisce ancora di aver già tempestivamente svolto, seppur solo per massimo zelo e senza inversione dell'onere probatorio, l'eccezione di prescrizione mediante analitica relazione, corroborata dalla documentazione prodotta in atti e, senza rinuncia alle ulteriori eccezioni e difese di causa, sempre per scrupolo tuzioristico, come già dedotto in giudizio, si insiste affinché, nella determinazione del saldo dell'eventuale quantum debeatur:
- si mantengano ferme le annotazioni a debito, anche laddove fossero indebite, se successivamente pagate con rimesse anteriori al 08.05.2009 e di natura solutoria;
- si proceda alla qualificazione delle rimesse sulla base delle originarie annotazioni contabili della
senza preventiva rettifica, procedendo al ricalcolo a partire dal saldo di estratto conto della CP_2
successivo al più recente addebito di competenze che risulti pagato dalle rimesse solutorie come CP_2
sopra individuate.
- Ai fini della verifica dell'esistenza di rimesse solutorie si tenga conto delle aperture di credito semplici la cui esistenza risulti da documenti contrattuali ovvero dalle annotazioni riportate negli estratti conto bancari. Non rilevano a tal fine eventuali aperture di credito per anticipi s.b.f. su crediti.
- Si considerino prescritte le competenze addebitate dalla prima del 08.05.2009 su conto con CP_2
saldo attivo;
- Laddove si accerti che il conto corrente evidenzi saldi attivi nel periodo anteriore al termine di prescrizione decennale, si assuma quale saldo iniziale del ricalcolo quello risultante dall'estratto conto bancario del primo giorno successivo a quello nel quale il saldo sia risultato per l'ultima volta attivo.
Per il resto si riporta a tutto quanto ulteriormente dedotto nelle proprie memorie istruttorie, nelle relazioni tecniche di parte già allegate, nei verbali di causa, opponendosi quindi, ulteriormente, alle istanze ed eccezioni avversarie per i motivi ivi già dedotti.
In via subordinata: in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto, annullare e/o comunque revocare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 1271/2022 resa dal Tribunale di Como – Seconda
Sezione Civile, Giudice Dott. Lorenzo Azzi, nella causa n. 609/2020 R.G., pubblicata in data
07.12.2022 e per l'effetto della revoca/riforma/annullamento della sentenza appellata dall'odierna appellante:
pagina 3 di 29 disporre la rinnovazione della CTU contabile secondo i principi e criteri meglio dedotti in atti e, per
l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel presente atto e meglio dettagliate “in via principale” da intendersi qui integralmente ritrascritte anche se non espressamente reiterate;
In tutti i casi: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per il doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'ecc. Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa
Nel merito
Rigettare, nel merito, il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In via incidentale
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi meglio esposti in narrativa, ricalcolare il saldo del conto corrente n. 1080, ai sensi dell'art. 1284 c.c., nella misura di € 140.016,06.=.
In via istruttoria
Si chiede disporsi la rinnovazione della consulenza tecnico contabile al fine di determinare il saldo del conto corrente n. 07045/1000/00001080 e sul rapporto anticipi fatture e s.b.f. n. 18146 collegato al predetto c/c 1080 alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente.
Con riserva di nuove deduzioni, produzioni ed allegazioni sulle circostanze esposte in narrativa nel caso dovessero necessitare ed in caso di contestazione.
Si richiama altresì quanto già dedotto negli atti, nelle memorie di primo grado.
In ogni caso
Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A., per il doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore degli odierni difensori.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 febbraio 2020, la
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Como, lamentando l'applicazione, da parte della Banca, di addebiti illegittimi a titolo di interessi, commissioni e spese in relazione al contratto di conto pagina 4 di 29 corrente n. 07045/1000/00001080, risalente al 1984 (cui era collegato il conto anticipi fatture e s.b.f. n. 18146).
Pertanto, ha domandato il ricalcolo del saldo di conto corrente e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti;
inoltre, ha chiesto al Tribunale di ordinare la cancellazione delle - eventuali - segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate dalla convenuta presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Si è costituita ritualmente in giudizio (10.9.2020), la quale in via Parte_1
preliminare ha eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e per carenza di prova del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del saldo del conto corrente per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., essendo lo stesso ancora acceso;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione esercitata dalla stessa attrice.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
Nel giudizio di primo grado è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata a ricostruire i rapporti di conto corrente per cui è causa1. (che non potrà essere ricondotto a formule generiche o di mero stile). In caso di inosservanza delle condizioni di cui ai punti precedenti, adotti, in luogo dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali unilateralmente modificate, i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali risalenti all'ultima pattuizione scritta o all'ultima comunicazione effettuata nel rispetto dei richiamati requisiti;
3) Commissioni: per il periodo antecedente al 29.11.2008 accerti se siano state addebitate somme a titolo di commissione di massimo scoperto e, in caso di esito positivo della verifica: a) ove non si rinvenga in atti alcuna espressa pattuizione che regolamenti l'applicazione di tale commissione, ricalcoli il saldo del rapporto escludendo le somme imputate a tale titolo;
b) ove si rinvenga in atti una espressa pattuizione che regolamenti l'applicazione di tale commissione ma la stessa non rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito;
ad esempio, limitandosi a indicare un valore "standard" e un valore
"massimo") ricalcoli il saldo del rapporto escludendo le somme imputate a tale titolo;
c) ove si rinvenga in atti una espressa pattuizione che regolamenti l'applicazione di tale commissione munita della specificazione di tutti gli elementi indicati al punto b), specifichi quale sia il relativo meccanismo di computo secondo le previsioni contrattuali e se sia stato effettivamente applicato e formuli due ipotesi di calcolo del saldo del rapporto, rispettivamente con l'inclusione e con l'esclusione delle somme imputate a tale titolo.
Per il periodo antecedente al 29.11.2008 accerti se siano state addebitate somme a titolo di commissione per la messa a disposizione di fondi e, nel caso di concorrenza di tali addebiti con addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, escluda dal ricalcolo del saldo le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto.
Per il periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e il 24.1.2012 accerti se siano state addebitate somme a titolo di commissione di massimo scoperto o di messa a disposizione dei fondi e, in caso di esito positivo della verifica, provveda a ricalcolare il saldo del rapporto escludendo le somme imputate a tale titolo al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) se la commissione sia stata applicata in assenza di patto scritto;
b) se la commissione risulti essere stata applicata a saldi debitori per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni;
c) se la commissione risulti essere stata applicata nell'ipotesi di sconfinamenti in assenza di fido;
d) se la commissione risulti essere stata applicata in misura indipendente dall'effettivo prelevamento della somma;
e) se la commissione risulti essere stata applicata indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente;
f) se l'applicazione della commissione non sia stata oggetto di una specifica rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.
Per il periodo successivo al 24.1.2012 sino alla data odierna accerti se siano state addebitate somme a titolo di commissione di affidamento o di commissione di istruttoria veloce, escludendo le somme imputate a tale titolo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) per la commissione di affidamento (C.A.): a1) laddove questa risulti applicata ad un conto corrente non correlato ad una apertura di credito o a sconfinamenti in assenza di fido;
a2) laddove la commissione non risulti onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento;
a3) laddove la commissione, se applicata a conti correnti, risulti superiore allo 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente;
b) per la commissione di istruttoria veloce (C.I.V.):
b1) laddove non sia determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
b2) laddove non risulti commisurata ai costi;
4) Accertamento della usurarietà originaria/successiva: accerti se, al momento della pattuizione degli interessi
(verifica "originaria") o al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca (verifica "successiva"), sia stato superato il tasso soglia ex L. n. 108/96, effettuando la verifica secondo i seguenti criteri:
a) per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 108/96 fornisca, con riferimento alla data di pattuizione degli interessi, le seguenti informazioni: valore dei titoli di Stato e tasso di inflazione in base agli indici ISTAT (costo della vita); pagina 6 di 29 All'esito, il Tribunale di Como, con sentenza n. 1271 resa e pubblicata in data 7 dicembre 2022, ha così statuito:
- ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione (essendo indicato specificamente nell'atto introduttivo ciascuno degli addebiti contestati ed essendo stati prodotti in giudizio il contratto, gli estratti conto e la richiesta ex art. 119 Tub), nonché l'eccezione di carenza di interesse ad agire, rilevando l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo promossa su un conto corrente ancora acceso;
- nel merito, aderendo alle conclusioni riportate nella relazione tecnica d'ufficio:
b) in caso di variazione successiva del tasso convenzionale, verifichi se vi sia stata usurarietà del tasso applicato accertando l'eventuale superamento sia del tasso soglia al momento della stipula del tasso convenzionale convenuto (usurarietà originaria) sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa (usurarietà successiva).
Nel caso di superamento del tasso soglia ex L. n. 108/96:
a) nell'ipotesi di usurarietà originaria, non saranno dovuti interessi per tutta la durata del rapporto;
b) nell'ipotesi di usurarietà successiva, non saranno dovuti interessi nel solo trimestre in cui si è verificato il superamento. Determini il tasso soglia come segue (Cass. SS.UU. 19597/2020): a) per i contratti stipulati/variazioni intervenute dal 24/3/1996 al 31/3/2003 secondo la formula (T.E.G.M. x 1,5); b) per i contratti stipulati/variazioni intervenute dall'1/4/2003 al 30/6/2011 secondo la formula (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5;
c) per i contratti stipulati/variazioni intervenute dall'1.7.2011 al 31.12.2017 secondo la formula (T.E.G.M. +
2,1) x 1,25 + 4; d) per i contratti stipulati/variazioni intervenute dall'1.1.2018 in poi secondo la formula (T.E.G.M. + 1,9 o 4,1 o 3,1) x 1,25 + 4. Determini il tasso TEG in conformità alla formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni applicabili per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M. nel periodo di riferimento;
includa nel calcolo del TEG la C.M.S. tenendo, però, presente che il raffronto va condotto secondo un criterio omogeneo, e cioè:
a) escludendo dal calcolo del TEG la C.M.S. sino al 31.12.2009 (ex art. 2 bis, 2° comma, d.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009; Istruzioni Banca d'Italia dell'agosto 2009) oppure
b) includendo la C.M.S. alla voce "Oneri" nella formula prevista dalla Banca d'Italia e raffrontando il risultato ottenuto con il tasso soglia, rideterminato trimestre per trimestre, mediante la seguente formula: tasso soglia =
T.E.G.M. x 1,5 + C.M.S. medie x 1,5;
5) Prescrizione: individui, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data disponibile:
a) le singole rimesse solutorie intervenute in extra-fido nel periodo antecedente il decennio maturato a ritroso rispetto alla data della notifica della domanda di mediazione datata 8.5.2019; b) le competenze in extra-fido (per interessi debitori, commissioni e spese) irripetibili in quanto coperte dalle rimesse solutorie di cui al punto precedente. A tal fine individui l'affidamento sulla base della documentazione contrattuale prodotta;
elimini previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente ridetermini il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento e il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. 9141/2020). Effettui, quindi, il conteggio senza depurare il calcolo delle competenze addebitate nei trimestri per i quali risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito;
6) Saldo finale: all'esito degli accertamenti effettuati, individui il nuovo saldo del conto corrente specificando le diverse componenti ricalcolate.
7) Tenti la conciliazione».
pagina 7 di 29 a. in ordine all'anatocismo, ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il passaggio da un anatocismo non dovuto - in quanto basato su clausola nulla - ad un anatocismo astrattamente valido - in quanto fondato sulla pari periodicità - concreta sempre un peggioramento, per il cliente, delle condizioni contrattuali, che pertanto necessitano sempre di approvazione specifica da parte del medesimo (Cass. 9140/2020 e successive).
Accertato che nel caso in esame la società correntista non aveva sottoscritto alcuna specifica clausola, ha aderito allo scenario in cui il Consulente dell'Ufficio ha ricalcolato il saldo senza alcuna capitalizzazione di interessi;
b. quanto allo ius variandi, ha rilevato che non fosse provato il giustificato motivo necessario per l'esercizio del diritto di modifica unilaterale del tasso operato dalla non potendo dirsi sufficiente, ai sensi dell'art. 118 Tub, la mera CP_2
sottoscrizione della clausola da parte del cliente;
c. quanto alle commissioni di massimo scoperto (e successive: Commissione di Mancato
Utilizzo, Commissione per la messa a Disposizione di Fondi, Commissione di Affidamento,
Commissione di Istruttoria Veloce), ha accertato la corretta sottoscrizione della C.D.F. dal 4.11.2011 e della C.I.V. dal 28.2.2013, stimando le ulteriori commissioni come illegittimamente addebitate;
d. quanto all'usura, ha ritenuto infondate le argomentazioni avanzate dalla società attrice, in quanto il tasso soglia previsto dalla Legge 108/1996 non risultava essere stato superato né al momento della pattuizione originaria sul tasso applicato, né in occasione dell'esercizio dello ius variandi da parte della CP_2
e. quanto all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie avanzata dalla CP_2
ha aderito allo scenario di calcolo elaborato dal Ctu sulla base del saldo rettificato;
f. ha respinto le domande relative al risarcimento del danno patrimoniale e alla cancellazione delle segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, in quanto formulate dalla società correntista in modo del tutto generico e prive di adeguato supporto probatorio.
pagina 8 di 29 Alla luce di ciò, ha accertato che l'entità del saldo del conto corrente ordinario acceso dalla società attrice presso era pari, alla data del 30.4.20192, a € 60.817,19 a Pt_1
credito della correntista - in luogo del saldo originario, pari ad € 588,17 a debito -, ha condannato la al pagamento delle spese di lite e ha posto in capo a quest'ultima le CP_2
spese di Ctu.
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.1.2023 ha impugnato la Pt_1
sentenza, lamentando che il Tribunale abbia erroneamente:
1. ritenuto ammissibile l'azione di accertamento negativo sul conto corrente ancora in essere;
2. ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sulla correntista;
3. ritenuto illegittima la capitalizzazione degli interessi sul rapporto di conto corrente;
4. ritenuto illegittimo l'esercizio dello ius variandi da parte della CP_2
5. in punto di prescrizione:
a. ritenuto provata l'esistenza delle aperture di credito;
b. considerato il saldo ricalcolato dal Ctu (dunque privato delle annotazioni indebite);
c. tenuto conto anche degli affidamenti diversi dalle aperture di credito;
6. erroneamente condannato la al pagamento integrale delle spese di lite CP_2
La causa è stata iscritta sub r.g. 135/2023 e la prima udienza fissata per il giorno
28.6.2023, poi rinviata d'ufficio al 12.7.2023.
La si è costituita in appello (19.4.2023) Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame avversario e chiedendone il rigetto.
Ha inoltre interposto appello incidentale con un unico motivo, lamentando, per un verso, che il consulente tecnico d'ufficio, nelle operazioni di ricalcolo, avrebbe erroneamente applicato i tassi Bot ex art. 117 TUB, in luogo del tasso legale ex art. 1284 c.c., e, per altro verso, che la avrebbe applicato tassi di interesse più elevati rispetto a quelli CP_2
pattuiti.
Alla fissata udienza del giorno 12.7.2023, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
Con ordinanza del 5.12.2023 la Corte, ritenutane la necessità, ha disposto l'esperimento di una nuova consulenza tecnica, rinviando la causa all'udienza del 24.1.2024 e invitando i difensori delle parti a depositare, entro il 15.1.2024, una breve memoria con proposta di quesiti sulle questioni indicate nel provvedimento (anatocismo; ius variandi; prescrizione;
tasso applicabile).
All'esito della fissata udienza e a scioglimento della riserva ivi assunta, la Corte – con ordinanza 6.2.2024 – ha nominato Ctu il dott. sottoponendogli il seguente Per_3
quesito:
“letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in causa: tenuto conto esclusivamente delle questioni che residuano come materia ancora contenziosa nel presente grado di giudizio (ossia anatocismo, ius variandi, saldo banca rettificato e prescrizione, nonché tasso applicabile): acquisiti tutti gli altri documenti ritenuti utili, purché con il consenso delle parti;
esperito il tentativo di conciliazione:
1. effettui il CTU il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti comprensivi di liquidazioni interessi e competenze del c/c ordinario n. 07045/1000/00001080 e del relativo conto anticipi fatture n. 1080, con capitalizzazione periodica degli interessi, elaborando a tal fine due distinte ipotesi:
a) ricalcolo per il periodo 1 luglio 2000 - 31 dicembre 2013, previa verifica del rispetto dei criteri di cui alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (e, in particolare. del fatto che le condizioni negoziali non fossero in concreto peggiorative rispetto a quelle precedenti e che la banca avesse provveduto a darne comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Uffìciale e mediante informativa al cliente, quantomeno attraverso l'invio degli estratti conto);
b) ricalcolo per il periodo 1 luglio 2000 - 2.2.2006 (data precedente la prima ricontrattualizzazione del
3.2.2006);
2. Con riferimento ai periodi in cui è specificatamente contestata la modifica delle condizioni contrattuali, verifìchi se le variazioni del tasso di interesse siano peggiorative e, in tal caso, se le stesse siano state validamente pattuite con la cliente comunicate dalla nel rispetto della normativa CP_2
pagina 10 di 29 tempo per tempo vigente con riferimento allo ius variandi, provvedendo anche a quantificarne gli effetti.
In caso di mancato rispetto della normativa, espunga il CTU le modifiche effettuate e calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato;
3. individui il CTU le rimesse solutorie sulla base non già del ''saldo banca", bensì del "saldo rettificato" (ossia ricalcolando il rapporto previa eliminazione dal saldo banca delle voci per interessi ultralegali, commissioni e spese che, dalla documentazione in atti, risultino indebite), verificando in particolare se tutti i versamenti già considerati dal CTU del primo grado ed effettuati dalla società correntista (a qualsiasi titolo, inclusi castelletti, s.b.f, anticipi fatture ecc.) presentino natura solutoria
o se tale natura possa riconoscersi soltanto ai versamenti effettuati in relazione alle aperture di credito;
proceda, quindi, all'espunzione delle rimesse solutorie che precedono l'8.5.2009 (decennio anteriore alla domanda di mediazione);
4. nell'effettuare le operazioni di ricalcolo, applichi, ove necessario, il tasso legale ex art. 1284 c.c. sino alla prima ricontrattualizzazione valida e, successivamente, sempre ove necessario, i tassi BOT ex art. 117 TUB”.
All'esito delle operazioni peritali, il Ctu ha depositato la propria relazione definitiva
(12.6.2024).
Quindi, all'udienza del 26 giugno 2024, su invito dell'ufficio le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto nuovamente la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, osserva la Corte che appare senz'altro infondato il primo motivo di appello, con cui la insiste nell'eccezione di inammissibilità della domanda di CP_2
accertamento negativo svolta su un conto corrente ancora acceso.
Invero, se il fatto d'essere il conto corrente ancora aperto esclude che possa considerarsi avvenuto il pagamento che dà titolo alla ripetizione degli addebiti illegittimi, tuttavia ciò non esclude la sussistenza di un interesse del correntista a far accertare l'eventuale pagina 11 di 29 nullità di clausole e pattuizioni, l'illegittimità dei conseguenti addebiti e, quindi, l'esatta entità del saldo (epurato dagli stessi).
Al riguardo, così si è espressa la Cassazione: “Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)” (cfr. Cass. Civ. n. 5904/2021; v. anche Cass., n.
21646/2018 e Sez. Un. Cass. n. 24418/2010).
L'applicazione al caso concreto di tali principi porta questa Corte a sostenere l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del saldo di c/c promossa dall'odierna appellata.
Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo di gravame, con cui si duole Pt_1
del fatto che il Tribunale abbia ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellata, nonostante la mancata produzione, da parte di quest'ultima, di tutti gli estratti conto.
Sul punto, pare in primo luogo opportuno richiamare la pronuncia per cui “in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto” (Cass. civ., n. 31187/18), nonché quella per cui il correntista che “agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cass. civ. 30822/2018).
Tuttavia, se il correntista limita l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle pagina 12 di 29 deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con una consulenza contabile.
Tale assunto è stato elaborato nella sentenza Cass. civ. n. 11543/19, che ha posto in risalto come l'estratto conto non costituisca l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto, potendo il giudice far riferimento ad altri elementi, quali le contabili bancarie riferite a singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili, ovvero avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio
(cfr. Cass. n. 14074/18, Cass. 31187/18, Cass. 5091/16) o, ancora, ricorrere alle regole di cui agli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., valorizzando anche il comportamento processuale delle parti.
In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di azione di ripetizione o di accertamento svolta dal correntista, si dovrà procedere alla ricostruzione del rapporto sulla base di tutti quegli elementi probatori che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento, con la possibilità di prendere in considerazione anche ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso (cfr. Cass. civ. n. 29290/20).
Di recente, si veda ancora Cass. 37800/2022, per cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile
o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti…”
Trasfondendo tali principi nel caso in esame, si osserva che il consulente d'ufficio nominato in primo grado, alla pag. 6 della relazione peritale, ha dato conto del fatto che pagina 13 di 29 in atti sono stati depositati gli estratti del c/c ordinario n. 1080 a partire dal 31.12.1999
(saldo iniziale a debito del correntista di lire 52.495.598,00) fino alla data del 30.4.2019 (cfr. doc.
2 primo grado ). Controparte_1
Sulla base di tale documentazione, il Ctu ha quindi potuto ricostruire la movimentazione del conto negli anni di riferimento, operando il ricalcolo nel periodo intercorrente tra il
31.12.1999 (primo estratto conto in atti) e il 30.4.2019.
Le contestazioni della in merito all'inattendibilità della ricostruzione del saldo CP_2
finale tramite estratti conto incompleti non appaiono, per tali ragioni, fondate.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale:
- per un verso, abbia considerato illegittimi gli addebiti per interessi anatocistici effettuati tra l'1.7.2000 e il 31.12.2013, ritenendo necessaria una specifica ed esplicita approvazione scritta della correntista ai sensi dell'art. 7, u.c., Delibera
C.I.C.R. 9.2.2000;
- per altro verso, abbia ritenuto illegittima, a partire dal giorno 1 gennaio 2014, la capitalizzazione degli interessi debitori in base all'art. 120, comma 2, TUB, così come modificato dalla L. n. 147/2013.
Il motivo è parzialmente fondato.
In primo luogo, le disposizioni dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera C.I.C.R.
9.2.2000 non parlano genericamente di “peggioramento delle condizioni contrattuali”, bensì di
“peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, rendendo così assolutamente evidente – ad avviso di questa Corte – che la comparazione deve essere effettuata tra le condizioni “applicate” in precedenza (ancorché ritenute illegittime) e quelle di “nuova applicazione”.
Il tema in oggetto è stato reiteratamente e compiutamente analizzato da questa Corte con i propri precedenti conformi di cui alle sentenze nn. 3378/21, 2784/20 e alle altre ivi citate.
Con tali pronunce questa Corte ha già ampiamente espresso le ragioni per le quali ritiene di non aderire alle diverse interpretazioni offerte dalla Cassazione e sulla cui base il pagina 14 di 29 raffronto (al fine di valutare il peggioramento di un siffatto adeguamento rispetto al passato) dovrebbe essere effettuato.
Raffronto prima proposto (cfr. Cass. 26769/19 e 26779/19) tra la totale assenza di anatocismo debitorio (siccome previsto da una clausola nulla e come tale inefficace inter partes) e l'introduzione dell'anatocismo trimestrale (sia pure con condizioni di reciprocità tra interessi attivi e passivi); poi decisamente escluso, per non potersi neppure compiere (Cass. 9140/20, che, lungi dal dare continuità alle precedenti due pronunce, come pure affermato in parte motiva, se ne discosta nella valutazione del detto specifico aspetto;
cfr altresì successive sino a Cass. 35210/2023), con la conseguente necessità di una massiva rinnovazione, riscritturazione e sottoscrizione delle nuove pattuizioni contrattuali.
Una lettura di tal fatta comporterebbe – quale ontologica conseguenza – quella della sostanziale abrogazione della norma (già dichiarata pienamente legittima, in parte qua, dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 425/2000), sia quanto alla ratio dell'istituto (cioè consentire, alle condizioni indicate, l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti, senza necessità di procedere alla rinnovata contrattazione individuale), sia quanto al testo letterale della disposizione (che fa riferimento alle condizioni applicate – cioè a quelle concretamente in uso tra le parti – e non già a quelle che avrebbero trovato applicazione in ipotesi di dichiarazione giudiziale di nullità).
Il raffronto richiesto dall'art. 7, infatti, non può che avere luogo tra elementi omogenei
(cioè tra le pattuizioni precedenti, che prevedevano l'anatocismo con una differente periodicità degli interessi attivi e di quelli passivi, e le pattuizioni successive, che prevedevano, invece, l'anatocismo con pari periodicità), non potendo attribuirsi a tal fine rilevanza alla pregressa situazione patologica (la nullità della clausola sull'anatocismo) che l'adeguamento consentiva di 'sanare', ovviamente alle condizioni indicate (cfr. art. 2 Delibera citata). Ciò sia perché anche la parte
'debole' del rapporto (il cliente) avrebbe avuto la possibilità, se l'avesse ritenuto, di chiudere il (vecchio) conto e di riaprirne uno (nuovo), alle nuove (e non meno vantaggiose) condizioni (rispetto a quelle offerte, in generale, dalle Banche che hanno inteso adeguarsi alla
Delibera 9.2.2000), sia perché, più in generale, non mancano nell'ordinamento esempi di efficacia riconosciuta anche alle clausole nulle (cfr. oltre a quelli - già citati nella sentenza della pagina 15 di 29 Cassazione n. 9140/2020, punto 3.6, in fine - di conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie o donazioni nulle, ex artt. 590 e 799 c.c., di nullità o annullamento del contratto di lavoro eseguito, ex art. 2126 c.c., , anche quelli in materia brevettuale, ex art. 77 cpi, nonché le ipotesi delle mere situazioni contabili rilevanti ai fini restitutori conseguenti alla declaratoria di nullità). Né può trascurarsi che, per un verso, taluni precedenti della Cassazione si sono espressi nel senso qui seguito (cfr. Cass. 6987/2019, 5054/2024, 5064/2024) e che, per altro verso, sugli argomenti sviluppati da questa Corte e già sopra esposti il Supremo Consesso non risulta
(ancora) intervenuto per prendere posizione (cfr. Cass. 28215/2024).
In ogni caso, proprio perché detta valutazione è stata espressamente e reiteratamente assunta da questa Corte con riferimento a ulteriori, identiche, controversie (vertenti tra correntista e istituto di credito in relazione a rapporti sorti in epoca precedente alla pubblicazione della delibera CICR del febbraio 2000), ritiene la Corte che ragioni di sintesi e di economia processuale impongano di fare pieno ed integrale rinvio alla motivazione espressa nei detti precedenti conformi già sopra richiamati.
Il tutto in adesione all'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte e sulla cui scorta “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art.
118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”
(Cass. n. 17640/2016; Cass. n. 2861/2019; Cass. 29017/2021).
A ciò segue che, nel caso in esame, non può condividersi la soluzione proposta dal
Tribunale, dovendosi concludere per la legittimità dell'applicato effetto anatocistico post pagina 16 di 29 Delibera CICR 9.2.2000, in esito alla previsione della pari reciprocità di applicazione, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento e al tempestivo invio della relativa comunicazione al correntista (cfr. doc. 3 primo grado e l'estratto conto del Pt_1
30.6.2000 prodotto dalla società correntista sub doc. 2, da cui risultano le modifiche apportate alla capitalizzazione degli interessi in adeguamento alla Delibera Cicr 9.2.2000).
Il che consente una valutazione di par condicio, a far tempo dal 1.7.2000, tra i precedenti e i nuovi contratti, purché contenenti la previsione di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, agevolando la rinnovazione di centinaia di migliaia di rapporti bancari e si pone in linea anche con gli istituti del diritto civile
(cfr. artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.), che, nel caso di nullità di singole clausole, prevedono la sostituzione di diritto della clausola nulla con quella conforme alla norma imperativa
(quale certamente è quella introdotta dal combinato disposto degli artt. 2 e 7 della Delibera CICR più volte citata).
Quanto, poi, al periodo post 1.1.14, va premesso che il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB era stato modificato per effetto della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il
2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La norma assicura soltanto la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
A pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore pagina 17 di 29 immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riaffermando la legittimità dell'anatocismo bancario e delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua.
Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività e pertanto è rimasta priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. A tale riguardo si è discusso se, fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR, ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo dovesse ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000 oppure dovesse ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, la Legge di Stabilità è fonte normativa successiva e di rango superiore rispetto alla delibera del 9 febbraio 2000 (adottata in attuazione del D.Lgs. n. 342/1999, che aveva conferito al CICR la potestà di regolamentare le modalità e i tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.), sicché viene a collocarsi in posizione preminente nei confronti di quest'ultima.
Diversamente ragionando, si verrebbe ad assegnare prevalenza e a riconoscere portata precettiva a una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è soltanto quello di determinare le modalità di attuazione della legge e non anche il suo contenuto e la sua portata effettivi.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.14, contrariamente a quanto sostiene la è CP_2
esclusa in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto, gli interessi maturati possano andare a costituire capitale o comunque a produrre interessi a loro volta.
Non può infine trascurarsi che il D.L. 18/2016, convertito con modifiche dalla L.
49/2016, con decorrenza dal 15.4.2016 ha dettato una nuova disciplina in materia di interessi anatocistici, confermandone come regola il divieto di produzione nei rapporti bancari.
pagina 18 di 29 In particolare, la novella ha previsto come gli interessi creditori e debitori in conto corrente vadano conteggiati con medesima periodicità e con cadenza annuale, normalmente da far coincidere con la chiusura dell'anno solare;
gli interessi così conteggiati, se risultino a debito per il correntista, divengono esigibili per l'istituto di credito soltanto dal primo marzo dell'anno successivo, salva la possibilità per il correntista di autorizzare, anche in via preventiva, il loro addebito in conto corrente;
in tal caso, divenendo capitale, produrranno a loro volta interessi, dando luogo a un legittimo fenomeno anatocistico (cfr. art. 120 c. 2 Tub).
Fatta applicazione di tali principi, la Corte stima:
- legittimi gli addebiti effettuati dalla a titolo di interessi anatocistici nel CP_2
periodo compreso tra il 30.9.2000 e il 31.12.2013;
- illegittimi gli addebiti operati nel periodo compreso tra il 1.1.2014 e il
14.4.2016;
- illegittimi gli addebiti effettuati tra il 15 aprile 2016 e il 30 aprile 2019, non risultando una specifica autorizzazione per l'addebito in conto corrente3.
Per tali ragioni, si ritiene di aderire allo scenario di calcolo 1A elaborato dal Ctu in relazione al rapporto di conto corrente oggetto di causa (su cui vedi più diffusamente infra).
Con il quarto motivo di impugnazione la censura la sentenza gravata per avere il CP_2
Tribunale ritenuto che l'appellante abbia illegittimamente esercitato lo ius variandi senza che fosse provato il giustificato motivo richiesto ex art. 118 Tub.
Anche tale motivo è parzialmente fondato.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle N.u.b.
(norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come 3 Si precisa che il CTU nominato in questa fase del procedimento ha applicato la capitalizzazione anche per il periodo successivo al 15 aprile 2016. Tuttavia, poiché, secondo i calcoli effettuati (cfr. allegati 1A e 1B alla relazione peritale), a partire da dicembre
2015 il conto corrente ha sempre mantenuto un saldo attivo, in pratica tale applicazione non ha inficiato le operazioni di ricalcolo, poiché, a partire dal 15.4.2016, il Consulente non ha in concreto adottato il meccanismo della capitalizzazione degli interessi passivi. pagina 19 di 29 condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo per la prima volta con la L. n. 154/1992 (cfr. artt. 4 c. 2 e 6 cc. 1 e 2), che ha stabilito che:
1) la banca poteva modificare in senso sfavorevole le condizioni contrattuali, purché tale facoltà fosse prevista in contratto e approvata specificamente dal cliente;
2) l'efficacia della modifica unilaterale era subordinata alla comunicazione scritta al cliente presso l'ultimo domicilio;
3) in caso di variazione generalizzata dei soli tassi di interesse, e non di altre condizioni di contratto, l'obbligo della comunicazione al cliente poteva essere assolto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quindi, dal 10.3.1992 (data di entrata in vigore della predetta legge) per procedere alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente era necessaria una specifica clausola contrattuale sottoscritta dal medesimo.
Il 1° gennaio 1994 è entrato in vigore il Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993), che ha abrogato le disposizioni sullo ius variandi di cui alla L. 154/92 e ha introdotto l'art. 118
Tub, che consentiva la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in precedenza pattuite, purché le parti avessero concordato tale facoltà per iscritto in contratto e ferma in ogni caso la facoltà di recesso per il cliente entro 15 giorni dalla comunicazione scritta cui la Banca era tenuta.
Una prima sostanziale modifica della norma è intervenuta a seguito dell'art. 10 D.L. n.
223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito la precedente disposizione, introducendo in particolare il requisito del
“giustificato motivo” e le specifiche modalità di comunicazione al cliente (la formula:
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente).
La norma ha inoltre introdotto il rimando all'art. 1341, comma 2, c.c. che prevede la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente.
Un'altra importante modifica della norma è intervenuta per effetto dell'art. 4 D. Lgs. n.
141 del 13 agosto 2010, che ha esteso l'applicabilità della disciplina ai contratti a tempo pagina 20 di 29 determinato e la sostituzione del preavviso di trenta giorni con il maggior termine di due mesi.
Ciò posto, osserva la Corte che, come da risultanze della Ctu disposta in appello, la dal mese di giugno 2000 al mese di febbraio 2006 ha variato in senso CP_2
peggiorativo i tassi di interesse (cfr. pagg.
9-10 relazione Ctu appello), senza che risulti alcuna pattuizione scritta e comunicazione al cliente, come richiesto dalle norme di legge pro tempore vigenti.
Quanto al periodo successivo, invece, come eccepito da , le variazioni del tasso Pt_1
sono dipese dalle modifiche consensuali pattuite per iscritto con il cliente (cfr. doc. 9 primo grado ), come tali oggetto di specifico accordo bilaterale tra le parti e quindi non Pt_1
rientranti nel campo di applicazione dell'art. 118 Tub, che disciplina esclusivamente il diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali esercitato dalla Banca.
Correttamente, pertanto, il Ctu nominato ha provveduto a ricalcolare gli interessi passivi:
- al tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. per il periodo compreso tra il 1° luglio 2000 ed il 2 febbraio 2006;
- al tasso medio previsto nelle ricontrattualizzazioni via via intervenute a partire dal 3 febbraio 2006 (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Con il quinto motivo di appello , con riferimento alla prescrizione, censura la Pt_1
sentenza impugnata in quanto il primo giudice:
a. ha ritenuto provata l'esistenza delle aperture di credito, ancorché la correntista non avesse prodotto in giudizio neppure un contratto di affidamento;
b. ha reputato che le rimesse debbano essere individuate sulla base del saldo rettificato (ovverosia dedotte le annotazioni indebite) e non invece prendendo a riferimento le originarie annotazioni contabili della CP_2
pagina 21 di 29 c. non ha considerato che il Ctu nominato in primo grado, nel verificare le rimesse solutorie, ha preso in considerazione non solo le aperture di credito, ma anche tutte le altre forme di affidamento concesse.
Quanto al primo profilo, osserva la Corte che, eccepita dalla banca la prescrizione per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che valga a qualificare quel versamento non come pagamento, ma come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr. Cass. Civ. n.
2660/2019 e successive).
Purtuttavia, anche in ipotesi di mancata produzione da parte del cliente di un accordo scritto, può ritenersi sussistente un contratto di apertura di credito, c.d. fido di fatto:
(i) in ragione dell'anteriorità del rapporto rispetto alla legge 154/1992;
(ii) in presenza di un contratto scritto di conto corrente che consenta tali aperture, anche non in forma scritta, specie a fronte di ulteriori elementi sintomatici dell'esistenza dell'affidamento (ad esempio, la stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria protratta nel tempo;
la mancata richiesta, da parte dell'istituto di credito, di rientro dallo scoperto di conto corrente;
la previsione e applicazione di distinti tassi debitori;
il richiamo a idonea documentazione, bancaria e/o societaria, di varia altra natura, quali lettere contabili, libri e documenti societari, ecc.).
Giova pure rilevare, sul punto, che la nullità dell'apertura di credito derivante dal difetto di forma scritta richiesta dall'art. 117 Tub integra una nullità di protezione, come tale eccepibile soltanto dal soggetto a beneficio del quale è posta o rilevabile dal giudice nel caso risulti vantaggiosa per il cliente. Conseguentemente non può essere preclusa al cliente la facoltà di provare l'esistenza di un affidamento di fatto, non assistito da forma scritta4. 4 Cass. 34997/2023: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, D.Lgs. cit., la nullità stessa.” pagina 22 di 29 Ciò premesso, nella fattispecie può ritenersi provata l'esistenza degli affidamenti nei rapporti per cui è causa.
Da un lato, ut supra rilevato, la società correntista ha prodotto gli estratti conto del c/c ordinario n. 1080 a partire dal 31.12.1999 fino alla data del 30.4.2019 e, dall'altro lato, la ha versato in atti i contratti di affidamento stipulati tra il 2011 e il 2015 (cfr. doc. CP_2
8 primo grado ). Pt_1
Sulla base di tale documentazione contabile, il Consulente dell'Ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha potuto rilevare che il conto era affidato, quali fossero i diversi limiti degli affidamenti e quindi discernere le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie, tali risultando, in presenza di affidamento, quelle relative a operazioni extra- fido.
Tale ricostruzione è confermata dalle stesse risultanze dell'elaborato del consulente di parte della Banca (cfr. doc 4 primo grado ), il quale ha rilevato la sussistenza degli Pt_1
affidamenti sulla base della documentazione contrattuale a disposizione, confermando quindi la sussistenza dei fidi - e i rispettivi limiti - accordati nel tempo dalla Banca alla correntista.
Anche alla luce del contenuto della relazione del proprio consulente, l'odierna appellante non può quindi fondatamente dolersi in questa sede della mancata Pt_1
prova degli affidamenti concessi in relazione al rapporto di c/c per cui è causa.
Venendo poi all'esame degli ulteriori profili, va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione – a cui questo Collegio ritiene di aderire – secondo cui “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di
pagina 23 di 29 conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.” (Cass. Civ. 7721/2023; conf.
Cass. 3858/2021 e Cass. 9140/2020).
In sostanza, quindi, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre, previamente, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, rideterminare il reale saldo del conto, verificando, poi, se siano stati superati i limiti del concesso affidamento e il versamento possa, perciò, qualificarsi come solutorio.
Ciò premesso, la Corte ha ritenuto di richiedere al Consulente nominato di verificare tutti i versamenti già considerati dal Ctu del primo grado ed effettuati dalla società correntista (a qualsiasi titolo, inclusi s.b.f, anticipi fatture ecc.) e di espungere le Parte_2
rimesse individuate come solutorie per il periodo anteriore al 8 maggio 2009 (i.e. nel periodo antecedente al decennio dalla notifica della domanda di mediazione).
Il Consulente nominato nel presente grado di giudizio, muovendo dal saldo “rettificato” del conto corrente, ha stimato rimesse solutorie per complessivi euro 26.582,53, riconducibili, quanto ad euro 23.658,03, ad accrediti effettuati in relazione ad aperture di credito e, quanto ad euro 2.923,98, ad accrediti riferibili a bonifici bancari.
Sul punto, la difesa della non ha sollevato contestazioni specifiche, limitandosi a CP_2
osservare che gli scenari di calcolo elaborati dal Ctu dovrebbero essere rettificati sottraendo le rimesse solutorie identificate dallo stesso. D'altra parte, la società correntista sostiene che tali rimesse siano state semplicemente stimate e, pertanto, non debbano essere scorporate ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente.
La Corte rileva sul punto che l'unica soluzione logica consiste nel sottrarre l'importo delle rimesse solutorie prescritte, in quanto irripetibili, ai risultati ottenuti con le operazioni di ricalcolo effettuate dal Consulente nominato, così da rideterminare in modo corretto il nuovo saldo di conto corrente.
Si osserva, infine, che con l'unico motivo di appello incidentale la società correntista deduce che: Controparte_1
pagina 24 di 29 a. una volta accertata l'illegittimità degli addebiti, nelle operazioni di ricalcolo il consulente tecnico nominato nel precedente grado di giudizio ha erroneamente preso a riferimento i tassi Bot ex art. 117 TUB in luogo del tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.;
b. la avrebbe applicato tassi di interesse ben più alti e onerosi rispetto a quelli CP_2
pattuiti.
Tale motivo è parzialmente fondato.
Dal momento che il rapporto di conto corrente è stato acceso prima dell'entrata in vigore degli artt. 4 e 5 della Legge n. 154/1992, poi trasfusi nell'art. 117 Tub, ha effettivamente errato il Tribunale, aderendo alle conclusioni del Consulente nominato e ritenendo corretta, nelle operazioni di ricalcolo, l'applicazione dei tassi sostitutivi Bot ex art. 117
Tub fino alla prima ricontrattualizzazione del 3.2.2006.
Si evidenzia che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sull'applicazione dell'interesse sostitutivo operante in ragione dell'accertata nullità della clausola di determinazione del tasso, ha osservato che “in base all'art. 161, comma 6, T.U.B., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori”. Inoltre, “secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass.21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass.
13 giugno 2022, n. 23872, Cass. 19 luglio 2021, n. 20625…)” (Cass. n. 34600/2022).
Per tale ragione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La disposizione di cui all´art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali, non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma”.
pagina 25 di 29 Ne discende che, in presenza di una clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto
(quale quella contenuta, nella fattispecie in esame, nel contratto originariamente stipulato nel 1984, che prevedeva la pattuizione degli interessi secondo “l'uso piazza”, v. art. 7 doc. 1 primo grado
[...]
), devono necessariamente applicarsi gli interessi nella misura prevista dall'art. CP_1
1284 c.c., considerato che la declaratoria di nullità del tasso illegittimamente pattuito determina la sua automatica sostituzione con il tasso legale.
Ciò premesso, il Ctu nominato nel presente grado di giudizio, come già sopra evidenziato, ha provveduto ad effettuare le operazioni di ricalcolo applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c. sino al 3.2.2006, allorché è intervenuta una valida pattuizione dei tassi di interesse debitori e creditori.
Per quanto poi riguarda il secondo profilo, la Corte rileva che l'eccezione sollevata dall'odierna appellante incidentale, relativa all'applicazione di un tasso di interesse più elevato, è del tutto nuova, non essendo stata mai avanzata durante il giudizio di primo grado. E pertanto è tardiva e inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Per tutto quanto sopra esposto, occorre quindi parzialmente riformare la sentenza gravata e va rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa.
A tal fine, la Corte ritiene di assumere a riferimento lo scenario elaborato dal Consulente che recepisce il punto 1A del quesito in tema di anatocismo5 (euro 66.889,58 a credito della correntista - comprensivo degli interessi creditori, quantificati in euro 5.977,13 - rispetto al saldo del conto corrente originario di euro 588,19 a debito della correntista), dedotte, come sopra osservato, le rimesse solutorie prescritte (quantificate in euro 26.582,53).
Va chiarito sul punto che, ad avviso della Corte, il riconoscimento degli interessi creditori in favore della cliente deve essere ricompreso - e come tale non necessitante di specifica richiesta - nella domanda di accertamento complessivamente svolta dalla correntista, atteso che l'unitarietà del rapporto cliente/banca importa l'applicazione dei principi in materia di cd. compensazione impropria6.
In definitiva, aderendo al predetto scenario, alla data del 30.4.2019 il saldo del c/c n.
1080 deve essere rideterminato in euro 40.307,05 a credito della correntista (mentre nella sentenza impugnata il saldo era stato ricalcolato in euro € 60.817,19, sempre a credito della
[...]
). CP_1
Per quanto riguarda, poi, le spese di lite (e venendo così ad esaminare anche il sesto motivo di appello di , con cui quest'ultima ne chiede - quantomeno - la compensazione parziale), va Pt_1
premesso che, ai fini del nuovo regolamento delle stesse (a cui la Corte è tenuta a provvedere a fronte della riforma parziale della sentenza gravata), occorre tenere presente l'esito complessivo della controversia, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali (v. Cass. 26921/2023; Cass. 26043/2020).
In proposito, si osserva che, tenuto conto del saldo ut supra rideterminato, la domanda di accertamento avanzata dalla società correntista deve considerarsi accolta soltanto parzialmente (la società aveva richiesto che venisse riconosciuta la diversa e ben maggiore somma di euro 140.016,06 a credito) e, pertanto, non può ritenersi – anche alla luce del parziale Pt_1
accoglimento del gravame proposto – totalmente soccombente nel presente giudizio.
Perciò, la Corte ritiene congruo:
- per un verso, compensare tra le parti metà delle spese di lite del primo e secondo grado del giudizio, ponendo la restante quota del 50 % a carico della quota CP_2
che – tenuto conto del valore effettivo della controversia (euro 40.307,057), della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del notevole sforzo profuso dai difensori delle parti – pare adeguato liquidare secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00) e dunque in complessivi euro 13.206,00 (di cui € 5.712,50 per il primo grado ed € 7.493,50 per il presente grado di giudizio), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- per altro verso, porre interamente a carico di le spese delle Ctu di primo e Pt_1
secondo grado, poiché l'accertamento delle voci illegittimamente addebitate dalla
è stato possibile esclusivamente grazie all'espletamento delle due disposte CP_2
consulenze contabili.
Infine, pare appena il caso di rilevare che non sussistono i presupposti ex art. 13, comma
1 quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato in capo alle parti, considerato il parziale accoglimento tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e dell'appello incidentale avanzato da
[...] Controparte_1
vverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1271 resa e pubblicata in data 7
[...]
dicembre 2022, ridetermina il saldo del conto corrente n. 07045/1000/00001080 intestato a alla data del 30.4.2019, in € Controparte_1
40.307,05 a credito della correntista;
2. condanna la alla rifusione, in favore dell'appellata, della metà delle spese CP_2
di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per tale quota in complessivi euro
della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (cfr. Cass. 26819/2024). pagina 28 di 29 13.206,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari, e compensa tra le parti la metà residua;
3. pone interamente a carico di ferma la solidarietà delle parti Parte_1
nei confronti del CTU, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio svolte in entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito il quesito formulato con ordinanza del 2.12.2021: “letti gli atti di causa, chiesti chiarimenti alle parti, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, acquisita consensualmente o oggetto di richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
1) Criteri di capitalizzazione degli interessi: previa esclusione di ogni capitalizzazione fino al 30.6.2000, predisponga il (ri)calcolo degli interessi (debitori e creditori) applicando il metodo della capitalizzazione composta trimestrale solo previa verifica della specifica approvazione da parte del correntista (Cass.
9140/2020). Nel ricalcolare le somme dovute, trattandosi di contratto anteriore al 22.4.2000, scorpori completamente gli interessi addebitati (e accreditati) e le C.M.S. dal capitale, creando, così, un "monte interessi/C. separato dal "monte capitale" da addebitare (e/o accreditare) integralmente alla fine del CP_4 rapporto. Per il periodo tra l'1.1.2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147) e il 14.4.2016 (art. 17-bis, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016 n. 49) operi il conteggio senza riconoscere alcuna capitalizzazione (Trib. Milano 9/7/2015, Trib. Milano 3/4/2015, Trib. Roma
20/10/2015). Dal 15.4.2016 applichi il metodo della capitalizzazione composta trimestrale solo previa verifica della specifica approvazione da parte del correntista (art. 5, comma 2, D.M. 3/8/2016 n. 343);
2) Ius variandi: previa verifica della specifica pattuizione nel contratto di conto corrente, verifichi - per il periodo fino al 10.8.2006 - le modalità e i termini delle specifiche comunicazioni effettuate dalla banca al correntista e - per il periodo successivo – la sussistenza del giustificato motivo ex art. 118, 1° comma, T.U.B. pagina 5 di 29 2 Si osserva che il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento di mediazione avviato dalla società correntista, la quale ha notificato la relativa domanda in data 8 maggio 2019.
Di conseguenza, il momento di accertamento del saldo del conto corrente è stato determinato sulla base dell'ultimo estratto conto disponibile, datato 30 aprile 2019. pagina 9 di 29 5 “1. effettui il CTU il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti comprensivi di liquidazioni interessi e competenze del c/c ordinario n. 07045/1000/00001080 e del relativo conto anticipi fatture n. 1080, con capitalizzazione periodica degli interessi, elaborando a tal fine due distinte ipotesi:
a) ricalcolo per il periodo 1 luglio 2000 - 31 dicembre 2013, previa verifica del rispetto dei criteri di cui alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (e, in particolare. del fatto che le condizioni negoziali non fossero in concreto peggiorative rispetto a quelle precedenti e che la banca avesse provveduto a darne comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Uffìciale e mediante informativa al cliente, quantomeno attraverso l'invio degli estratti conto);” pagina 26 di 29 6 Per autorevole e condivisibile giurisprudenza, “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 15.6.2016, n. 12302; Cass. Civ., Sez. II, 19.2.2019, n. 4825; Cass. Civ. Sez. II, 17.2.2020, n. 3856; Cass. Civ., Sez. I, 15.6.2020, n. 11524. 7 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato
- in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale pagina 27 di 29