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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1996/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1996/2019,
PROMOSSA DA
(c.f. ), (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(c.f. ), nonché da (c.f. Persona_1 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
, (c.f. ) e (c.f. C.F._4 Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall' avv. Giovanni Cofano, presso il cui CodiceFiscale_6 studio in Fasano (BR), alla via Fogazzaro, n.132 sono elettivamente domiciliati parte opponente
CONTRO
Avv. Vittorio Saponaro (c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Musa C.F._7
Leonardo e Vincenzo Saponaro, nel cui studio in Fasano (BR), al C.so Garibaldi, 162 è elettivamente domiciliato;
parte opposta nonché CONTRO
(p.i.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Maurizio Mele, presso il cui studio in Brindisi, alla Via Indipendenza, 30, è elettivamente domiciliata terza chiamata in causa
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 a 9 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata da e Parte_1
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2 minore , nonché da e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 260/2019 del 18.03.2019, ritualmente notificato, con cui il
Tribunale di Brindisi, su ricorso dell'avv. Saponaro, dichiaratosi creditore dell'importo di complessivi € 45.483,03, a titolo di competenze legali per l'attività professionale svolta in ambito civile e penale e tesa a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale mortale in cui è rimasto coinvolto , con richiesta corredata da parere di congruità del Persona_2
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. Saponaro, dei seguenti importi così dettagliati: € 8.779,73 a carico di;
€ 8.779,73 a carico di Parte_2
€ 8.779,73 a carico di e , in solido, quali Parte_1 Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
€ 8.779,73 a carico di Persona_1
€ 4.347,65 a carico di € 4.347,65 a carico di Parte_3 Parte_4 Parte_5 importi tutti comprensivi di IVA e CNAP, oltre interessi legali dalla domanda e oltre le spese pari a complessivi € 1.667,81, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 1305,00 per compensi, oltre rimb. forf., Iva e Cap come per legge.
1.2 Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti hanno chiesto, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della al fine di essere manlevati dalla CP_1 compagnia assicurativa e, nel merito, dichiararsi l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, con rideterminazione dell'importo dovuto e declaratoria di nullità del decreto, con conseguente revoca dello stesso, con vittoria di spese.
A fondamento della chiamata in causa del terzo hanno posto il diritto riconosciuto ai danneggiati di essere tenuti direttamente indenni dalle conseguenze del sinistro automobilistico dalla compagnia assicurativa dell'automobilista.
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno osservato, altresì, dopo aver precisato di aver conferito incarico professionale all'avv. Saponaro dal 30.08.2017 al 10.03.2018, una serie di circostanze, così riassumibili:
− la non vincolatività per il giudice del parare di congruità del consiglio dell'ordine professionale;
− l'insufficienza della parcella a provare l'esecuzione della prestazione;
− l'ipertrofia del quantum richiesto per l'attività svolta nel giudizio penale, da limitarsi, piuttosto, alla sola fase di studio e non anche a quella introduttiva;
Pag. 2 a 9 − l'errato aumento per n. 7 e non per n. 5 persone, oltre la prima, per il caso di difesa di più soggetti;
− la scorretta individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, atteso che non dovrebbe farsi riferimento all'importo liquidato dalla compagnia in sede transattiva ma al valore indeterminabile di media complessità della causa;
− la mancata applicazione della riduzione prevista fino al 50% in ragione dello scarso pregio dell'attività svolta dall'avv. Saponaro, il quale ha coltivato con sollecitudine la transazione con la compagnia assicurativa per il risarcimento del danno richiesto dai congiunti di
, nonostante questi gli avessero manifestato l'impellente priorità di Persona_2 costituirsi parte civile nel procedimento penale per “guardare negli occhi” il ritenuto
“omicida” e “favorirne una condanna esemplare”, rinviando a un momento successivo le questioni risarcitorie;
− la contestata congruità dell'importo ottenuto a titolo di liquidazione del danno parentale.
2. L'avv. Saponaro si è costituito in giudizio con comparsa del 18.12.2019, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
e la conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione, trattandosi di competenze professionali, nonché, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti alle spese di giudizio ovvero la condanna al pagamento delle somme richieste e quantificate nel procedimento monitorio, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, o delle altre somme dovute, con condanna alle spese di giudizio.
In particolare, l'avv. Saponaro, dopo aver precisato di non opporsi alla chiamata in causa del terzo, ha richiamato l'efficacia probatoria del parare di congruità e ha difeso sia il pregio dell'attività difensiva svolta sia l'esattezza della liquidazione dei compensi richiesti.
In ordine al primo aspetto, ha precisato di essersi diligentemente attivato, su richiesta e solleciti numerosi, anche telefonici, dei congiunti dello stesso , per definire Persona_2 bonariamente la questione risarcitoria con la compagnia assicurativa che, nonostante le peculiarità dell'incidente stradale (velocità di guida, stato di alterazione, mancato utilizzo della cintura di sicurezza) e quindi la corresponsabilità di , ha prontamente rivolto un'offerta Persona_2 reale ai congiunti del defunto.
Tale offerta è stata oggetto, peraltro, di trattative individualizzate a seconda della posizione del singolo congiunto richiedente e, in particolare, del grado di parentela, della convivenza o meno, degli accertamenti sanitari svolti e della personalizzazione del danno.
Pag. 3 a 9 Si è raggiunto, così, un importo liquidato sulle tabelle di Milano, in uso presso il Tribunale di
Brindisi, e non sulle tabelle di Roma, erroneamente invocate da controparte a contestazione della quantificazione del danno parentale.
In ordine al secondo aspetto, l'avv. Saponaro ha chiarito il tipo di attività professionale svolta sia in ambito penale che in ambito civile stragiudiziale, osservando di aver partecipato attivamente agli atti tipici delle indagini preliminari (es. accertamento tecnico irripetibile), di aver trattato singolarmente con la compagnia assicurativa la posizione dei singoli congiunti, di aver individuato lo scaglione di riferimento in base agli importi liquidati dall'assicurazione a ciascun congiunto, di aver quindi richiesto l'aumento per n. 7 persone e l'aumento del 25% per le peculiarità del caso.
2.1 A difesa dell'avv. Saponaro si è ulteriormente costituito in giudizio, con comparsa depositata il 10.05.2022, anche l'avv. Musa, riportandosi agli scritti di parte già depositati dal precedente difensore.
3. Autorizzata, altresì, la chiamata in causa del terzo, si è costituita in CP_1 giudizio con comparsa del 15.10.2020, chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa, per difetto di legittimazione attiva della società e, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza e, in via gradata, la riduzione del quantum debeatur, con vittoria di spese di giudizio.
La compagnia assicurativa ha contestato, invero, sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, limitando in ogni caso la propria posizione di garanzia ai soli compensi per l'attività stragiudiziale, esclusi quelli relativi al procedimento penale.
Per un verso, ha dedotto, infatti, l'assenza di un titolo giustificativo della pretesa creditoria, ritenendo a tal fine non sufficiente e comunque non vincolante il parere di congruità.
Per altro verso, ha eccepito la scorretta determinazione del compenso richiesto, dovendosi applicare l'aumento per n. 5 persone oltre la prima, escludersi la maggiorazione del 25% in virtù dell'identità delle posizioni processuali e farsi riferimento allo scaglione di valore indeterminabile c.d. minimo.
4. All'esito della prima udienza, il Tribunale ha disposto, con ordinanza del 08.06.2021, il mutamento del rito, ex art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011.
Con successiva ordinanza del 27.08.2021, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 4.500,00, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
4.1 Nel corso del giudizio, anche su sollecitazione del Tribunale, le parti hanno coltivato una soluzione bonaria della controversia.
Pag. 4 a 9 In particolare, l'avv. Saponaro e hanno transatto per le competenze professionali afferenti CP_1 alle questioni stragiudiziali e civili, dando atto, all'udienza del 15.02.2023, dell'avvenuta transazione.
L'avv. Saponaro ha insistito, quindi, per il pagamento da parte degli opponenti delle competenze dell'attività espletata solo in sede penale e, al riguardo, ha dichiaro la propria disponibilità a definire transattivamente la controversia con adesione degli opponenti stessi.
Sulla scorta di ciò, il Tribunale ha formulato, all'udienza del 15.02.2023, la seguente proposta conciliativa a norma dell'art. 185bis c.p.c.: “1) relativamente all'attività svolta in ambito penale dall'avv.
Vittorio Saponaro, gli opponenti versassero all'opposto la somma di € 2.800,00, oltre cap e iva, da suddividersi in parti uguali tra loro;
2) l'avv. Saponaro rinuncerà all'opposto decreto ingiuntivo;
3) le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”.
Successivamente, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore ha manifestato la volontà di accollarsi la metà dell'importo Pt_1 proposto dal Giudice, e perciò, la somma di € 1.400,00, previa estromissione dal giudizio, e l'avv.
Vittorio Saponaro ha accettato tale offerta all'udienza del 03.05.2023. ha, poi, effettivamente versato all'avv. Saponaro la somma complessiva di € Parte_1
1.776,32 con bonifico bancario istantaneo, come dichiarato all'udienza del 24.05.2023.
4.2 Gli altri opponenti hanno chiesto, più volte, un rinvio dell'udienza per addivenire a una soluzione transattiva e, in assenza di un'intesa in tal senso, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti finali, gli opponenti hanno, anzitutto, circoscritto il thema decidendum del presente giudizio in ragione delle sopravvenienze occorse nelle more del giudizio.
Dal punto di vista oggettivo, hanno precisato che il giudizio di opposizione riguarda solo i compensi richiesti dall'avv. Saponaro per l'attività espletata nel giudizio penale, atteso che per quella svolta in sede civile e stragiudiziale è intervenuto il pagamento da parte di in sede CP_1 transattiva.
Tale contegno giustifica, secondo gli opponenti, la condanna di al pagamento delle spese CP_1 processuali dal momento che, se la compagnia assicurativa avesse pagato quanto contrattualmente dovuto fin da subito, verosimilmente il presente giudizio non sarebbe mai stato avviato tenuto conto che le competenze relative al giudizio penale costituiscono solo una piccola parte delle competenze richieste dall'avv. Saponaro.
Pag. 5 a 9 Dal punto di vista soggettivo, gli opponenti hanno puntualizzato altresì che, per effetto della transazione avvenuta con in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore residua, sempre in relazione alle competenze Pt_1 legali in materia penale, soltanto la posizione degli opponenti , Parte_2 Parte_3
e ciascuno per le rispettive quote e non solidalmente. Parte_4 Parte_5
Nel merito hanno rilevato, poi, che, a fronte del giudizio di congruità espresso dal Consiglio dell'ordine e della transazione intervenuta con all'avv. Saponaro spetterebbe Parte_1 solo il minor importo di € 3.626,56 ovvero di € 2.363,67, con un esito che giustificherebbe una compensazione integrale o, quanto meno, parziale, delle spese di lite.
5.1 Anche l'avv. Saponaro ha circoscritto l'oggetto del presente giudizio alla sola quantificazione dei compensi dovuti per l'attività difensiva svolta in sede penale, chiedendo di prendere atto della cessazione della materia del contendere in ordine ai compensi per l'attività stragiudiziale, con conseguente estromissione della Compagnia di assicurazione . CP_1
Nel merito, ha chiarito che i compensi richiesti in sede monitoria sono stati quantificati, sulla scorta del parare del consiglio dell'ordine, nella misura di €. 617,14 oltre accessori di legge per spese generali, c.a.p. ed iva, a carico di ciascuna delle parti assistite.
Con riferimento al parare di congruità, l'avv. Saponaro ha rilevato, tuttavia, la presenza di un errore materiale, atteso che l'aumento del 20% per ogni parte assistita oltre alla prima è stato liquidato per n. 7 parti e non n. 5 parti,
Correggendo tale errore, dovrebbe quindi calcolarsi il compenso professionale per l'attività penale alla stregua della tariffa media dovuta sia per la fase di studio che per quella istruttoria/dibattimentale, in complessivi € 3.600,00 da suddividere tra le sei parti assistite, ossia e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul figlio minore , nonché e Persona_1 Parte_3 Parte_4
a carico di ciascuna delle quali va posto il pagamento della quota di €. 600,00 Parte_5
(oltre accessori) piuttosto che quella di €. 617,14 richiesta in ricorso.
L'avv. Saponaro ha chiesto, quindi, condannarsi gli opponenti, escluso per la Parte_1 sua quota e per quella del figlio minore , a pagare la somma di €. 600,00, oltre Persona_1 accessori per spese generali, cap ed iva, maggiorata di rivalutazione e interessi, nonché le spese del presente giudizio di opposizione.
***
6. Prima di valutare la fondatezza o meno dell'opposizione, va messo a fuoco il thema decidendum del presente giudizio.
Pag. 6 a 9 Come chiarito dalle parti negli scritti finali, la controversia ha a oggetto oggi i compensi richiesti dall'avv. Saponaro nei confronti di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] esclusivamente per l'attività svolta in sede penale. Pt_5
Esulano dalla presente controversia, quindi, sia i compensi dovuti per l'attività espletata in sede stragiudiziale sia i compensi dovuti per l'attività espletata in sede penale in favore di Pt_1
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] minore . Persona_1
Entrambi sono stati oggetto, infatti, di un accordo transattivo intervenuto in corso di causa.
In particolare, occorre fare riferimento, per i primi, alla transazione intervenuta con , come CP_1 dichiarato all'udienza del 15.02.2023, e, per i secondi, alla transazione intervenuta a seguito della proposta conciliativa giudiziale con in proprio e in qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , come dichiarato Persona_1 all'udienza del 03.05.2023.
Limitatamente a questi aspetti va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere.
7. Ciò premesso, nel merito della fondatezza dell'opposizione deve osservarsi quanto segue.
Per un verso, è incontestato che l'avv. Saponaro abbia assistito e difeso i congiunti di Per_2
anche in sede penale, come da mandato professionale conferitogli.
[...]
Per altro verso, risulta dagli atti di causa che l'avv. Saponaro ha svolto l'attività difensiva nel giudizio penale per la fase di studio e istruttoria della fase delle indagini penali.
Dalla documentazione allegata sub 13 del fascicolo di parte convenuta, risulta infatti che l'avv.
Saponaro ha assistito i congiunti di nella fase delle indagini preliminari Persona_2 partecipando anche alle attività istruttorie procedimentali e preliminari, come il sequestro del veicolo, l'ispezione dei luoghi e gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla procura, sì da doversi considerare anche la fase istruttoria.
Trattasi, invero, di attività proprie della fase istruttoria quelle concernenti “le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, […], che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova […]”, come puntualizzato dall'art. 12 del d.m. 55/2014.
Del tutto generiche sono, invece, le contestazioni in ordine al pregio dell'attività difensiva espletata dall'avv. Saponaro che, al contrario, si è premunito di portare a compimento l'incarico conferitogli vuoi per seguire il procedimento penale vuoi per ottenere il risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima (v. solleciti per la liquidazione ricevuti anche telefonicamente come da documentazione all. sub 14).
Pag. 7 a 9 8. Tuttavia, le avvenute transazioni e l'errore di calcolo presente nel parere di congruità, rilevato altresì dallo stesso avv. Saponaro negli scritti finali, impongono l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del d.i. opposto e la rideterminazione degli importi richiesti in pagamento in sede monitoria.
8.1 L'onorario dovuto dall'avv. Saponaro per l'attività svolta in sede di indagini penali va così liquidato, tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 ratione temporis vigente: €
810,00 per la fase studio e € 990,00, per quella istruttoria, per un totale di € 1.800,00; a questo importo va aggiunto l'importo di € 1.800,00 a titolo di aumento del 20% per ciascuna parte processuale, esclusa la prima, ossia per n. 5 parti (€ 360,00 x 5); dalla somma complessiva risultante pari a € 3.600,00 va detratta la quota di € 1.400,00, già versata, a titolo di sorte capitale, da anche per conto del figlio minore, così da residuare la minor somma di € Parte_1
2.200,00.
Si devono condannare, quindi, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
a pagare nei confronti dell'avv. Saponaro la somma di € 440,00, ciascuno (€ 2.200/5), Pt_5 oltre accessori per spese generali, cap e iva nonché oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo.
9. Infine, per quel che riguarda le spese del presente giudizio di opposizione, queste vanno parzialmente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., alla luce dell'esito del giudizio.
Occorre considerare, infatti, che la gran parte dell'importo richiesto in pagamento in sede monitoria è stato oggetto di accordi transattivi in corso di causa, che il residuo importo è stato ridimensionato e che lo stesso presentava un errore di calcolo rilevato dal richiedente solo in sede di scritti difensivi ma facilmente rilevabile sin dall'inizio del giudizio.
Alla stregua di tali considerazioni, si ritiene di compensare le spese di lite per 2/3, ponendo a carico degli opponenti , e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 solido tra loro, il residuo 1/3.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 1.001 a € 5.200, in considerazione del valore della causa, così individuato sulla base della somma effettiva attribuita al creditore (€
2.200), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014.
In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 2.552,00 per compensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 8 a 9
1. dichiara la cessazione della materia del contendere tra gli opponenti, l'opposto e CP_1 nonché tra in proprio e in qualità di genitore esercente la
[...] Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , e l'avv. Vittorio Saponaro;
Persona_1
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 260/2019 dichiarato provvisoriamente esecutivo, limitatamente all'importo di € 4.500,00, all'udienza del
27.08.2021;
3. condanna e al Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagamento nei confronti dell'avv. Vittorio Saponaro della somma di € 440,00, ciascuno, oltre accessori per spese generali, cap e iva nonché oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo, a titolo di competenze professionali per l'attività svolta in sede penale;
4. condanna, altresì, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'avv. Vittorio Saponaro delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 2/3 delle dette somme.
Brindisi, 22.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1996/2019,
PROMOSSA DA
(c.f. ), (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
(c.f. ), nonché da (c.f. Persona_1 CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
, (c.f. ) e (c.f. C.F._4 Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall' avv. Giovanni Cofano, presso il cui CodiceFiscale_6 studio in Fasano (BR), alla via Fogazzaro, n.132 sono elettivamente domiciliati parte opponente
CONTRO
Avv. Vittorio Saponaro (c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Musa C.F._7
Leonardo e Vincenzo Saponaro, nel cui studio in Fasano (BR), al C.so Garibaldi, 162 è elettivamente domiciliato;
parte opposta nonché CONTRO
(p.i.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Maurizio Mele, presso il cui studio in Brindisi, alla Via Indipendenza, 30, è elettivamente domiciliata terza chiamata in causa
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 a 9 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata da e Parte_1
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2 minore , nonché da e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 260/2019 del 18.03.2019, ritualmente notificato, con cui il
Tribunale di Brindisi, su ricorso dell'avv. Saponaro, dichiaratosi creditore dell'importo di complessivi € 45.483,03, a titolo di competenze legali per l'attività professionale svolta in ambito civile e penale e tesa a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale mortale in cui è rimasto coinvolto , con richiesta corredata da parere di congruità del Persona_2
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. Saponaro, dei seguenti importi così dettagliati: € 8.779,73 a carico di;
€ 8.779,73 a carico di Parte_2
€ 8.779,73 a carico di e , in solido, quali Parte_1 Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
€ 8.779,73 a carico di Persona_1
€ 4.347,65 a carico di € 4.347,65 a carico di Parte_3 Parte_4 Parte_5 importi tutti comprensivi di IVA e CNAP, oltre interessi legali dalla domanda e oltre le spese pari a complessivi € 1.667,81, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 1305,00 per compensi, oltre rimb. forf., Iva e Cap come per legge.
1.2 Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti hanno chiesto, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della al fine di essere manlevati dalla CP_1 compagnia assicurativa e, nel merito, dichiararsi l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, con rideterminazione dell'importo dovuto e declaratoria di nullità del decreto, con conseguente revoca dello stesso, con vittoria di spese.
A fondamento della chiamata in causa del terzo hanno posto il diritto riconosciuto ai danneggiati di essere tenuti direttamente indenni dalle conseguenze del sinistro automobilistico dalla compagnia assicurativa dell'automobilista.
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno osservato, altresì, dopo aver precisato di aver conferito incarico professionale all'avv. Saponaro dal 30.08.2017 al 10.03.2018, una serie di circostanze, così riassumibili:
− la non vincolatività per il giudice del parare di congruità del consiglio dell'ordine professionale;
− l'insufficienza della parcella a provare l'esecuzione della prestazione;
− l'ipertrofia del quantum richiesto per l'attività svolta nel giudizio penale, da limitarsi, piuttosto, alla sola fase di studio e non anche a quella introduttiva;
Pag. 2 a 9 − l'errato aumento per n. 7 e non per n. 5 persone, oltre la prima, per il caso di difesa di più soggetti;
− la scorretta individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, atteso che non dovrebbe farsi riferimento all'importo liquidato dalla compagnia in sede transattiva ma al valore indeterminabile di media complessità della causa;
− la mancata applicazione della riduzione prevista fino al 50% in ragione dello scarso pregio dell'attività svolta dall'avv. Saponaro, il quale ha coltivato con sollecitudine la transazione con la compagnia assicurativa per il risarcimento del danno richiesto dai congiunti di
, nonostante questi gli avessero manifestato l'impellente priorità di Persona_2 costituirsi parte civile nel procedimento penale per “guardare negli occhi” il ritenuto
“omicida” e “favorirne una condanna esemplare”, rinviando a un momento successivo le questioni risarcitorie;
− la contestata congruità dell'importo ottenuto a titolo di liquidazione del danno parentale.
2. L'avv. Saponaro si è costituito in giudizio con comparsa del 18.12.2019, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
e la conversione del rito da ordinario a sommario di cognizione, trattandosi di competenze professionali, nonché, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti alle spese di giudizio ovvero la condanna al pagamento delle somme richieste e quantificate nel procedimento monitorio, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, o delle altre somme dovute, con condanna alle spese di giudizio.
In particolare, l'avv. Saponaro, dopo aver precisato di non opporsi alla chiamata in causa del terzo, ha richiamato l'efficacia probatoria del parare di congruità e ha difeso sia il pregio dell'attività difensiva svolta sia l'esattezza della liquidazione dei compensi richiesti.
In ordine al primo aspetto, ha precisato di essersi diligentemente attivato, su richiesta e solleciti numerosi, anche telefonici, dei congiunti dello stesso , per definire Persona_2 bonariamente la questione risarcitoria con la compagnia assicurativa che, nonostante le peculiarità dell'incidente stradale (velocità di guida, stato di alterazione, mancato utilizzo della cintura di sicurezza) e quindi la corresponsabilità di , ha prontamente rivolto un'offerta Persona_2 reale ai congiunti del defunto.
Tale offerta è stata oggetto, peraltro, di trattative individualizzate a seconda della posizione del singolo congiunto richiedente e, in particolare, del grado di parentela, della convivenza o meno, degli accertamenti sanitari svolti e della personalizzazione del danno.
Pag. 3 a 9 Si è raggiunto, così, un importo liquidato sulle tabelle di Milano, in uso presso il Tribunale di
Brindisi, e non sulle tabelle di Roma, erroneamente invocate da controparte a contestazione della quantificazione del danno parentale.
In ordine al secondo aspetto, l'avv. Saponaro ha chiarito il tipo di attività professionale svolta sia in ambito penale che in ambito civile stragiudiziale, osservando di aver partecipato attivamente agli atti tipici delle indagini preliminari (es. accertamento tecnico irripetibile), di aver trattato singolarmente con la compagnia assicurativa la posizione dei singoli congiunti, di aver individuato lo scaglione di riferimento in base agli importi liquidati dall'assicurazione a ciascun congiunto, di aver quindi richiesto l'aumento per n. 7 persone e l'aumento del 25% per le peculiarità del caso.
2.1 A difesa dell'avv. Saponaro si è ulteriormente costituito in giudizio, con comparsa depositata il 10.05.2022, anche l'avv. Musa, riportandosi agli scritti di parte già depositati dal precedente difensore.
3. Autorizzata, altresì, la chiamata in causa del terzo, si è costituita in CP_1 giudizio con comparsa del 15.10.2020, chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa, per difetto di legittimazione attiva della società e, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza e, in via gradata, la riduzione del quantum debeatur, con vittoria di spese di giudizio.
La compagnia assicurativa ha contestato, invero, sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, limitando in ogni caso la propria posizione di garanzia ai soli compensi per l'attività stragiudiziale, esclusi quelli relativi al procedimento penale.
Per un verso, ha dedotto, infatti, l'assenza di un titolo giustificativo della pretesa creditoria, ritenendo a tal fine non sufficiente e comunque non vincolante il parere di congruità.
Per altro verso, ha eccepito la scorretta determinazione del compenso richiesto, dovendosi applicare l'aumento per n. 5 persone oltre la prima, escludersi la maggiorazione del 25% in virtù dell'identità delle posizioni processuali e farsi riferimento allo scaglione di valore indeterminabile c.d. minimo.
4. All'esito della prima udienza, il Tribunale ha disposto, con ordinanza del 08.06.2021, il mutamento del rito, ex art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011.
Con successiva ordinanza del 27.08.2021, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 4.500,00, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
4.1 Nel corso del giudizio, anche su sollecitazione del Tribunale, le parti hanno coltivato una soluzione bonaria della controversia.
Pag. 4 a 9 In particolare, l'avv. Saponaro e hanno transatto per le competenze professionali afferenti CP_1 alle questioni stragiudiziali e civili, dando atto, all'udienza del 15.02.2023, dell'avvenuta transazione.
L'avv. Saponaro ha insistito, quindi, per il pagamento da parte degli opponenti delle competenze dell'attività espletata solo in sede penale e, al riguardo, ha dichiaro la propria disponibilità a definire transattivamente la controversia con adesione degli opponenti stessi.
Sulla scorta di ciò, il Tribunale ha formulato, all'udienza del 15.02.2023, la seguente proposta conciliativa a norma dell'art. 185bis c.p.c.: “1) relativamente all'attività svolta in ambito penale dall'avv.
Vittorio Saponaro, gli opponenti versassero all'opposto la somma di € 2.800,00, oltre cap e iva, da suddividersi in parti uguali tra loro;
2) l'avv. Saponaro rinuncerà all'opposto decreto ingiuntivo;
3) le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”.
Successivamente, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore ha manifestato la volontà di accollarsi la metà dell'importo Pt_1 proposto dal Giudice, e perciò, la somma di € 1.400,00, previa estromissione dal giudizio, e l'avv.
Vittorio Saponaro ha accettato tale offerta all'udienza del 03.05.2023. ha, poi, effettivamente versato all'avv. Saponaro la somma complessiva di € Parte_1
1.776,32 con bonifico bancario istantaneo, come dichiarato all'udienza del 24.05.2023.
4.2 Gli altri opponenti hanno chiesto, più volte, un rinvio dell'udienza per addivenire a una soluzione transattiva e, in assenza di un'intesa in tal senso, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Negli scritti finali, gli opponenti hanno, anzitutto, circoscritto il thema decidendum del presente giudizio in ragione delle sopravvenienze occorse nelle more del giudizio.
Dal punto di vista oggettivo, hanno precisato che il giudizio di opposizione riguarda solo i compensi richiesti dall'avv. Saponaro per l'attività espletata nel giudizio penale, atteso che per quella svolta in sede civile e stragiudiziale è intervenuto il pagamento da parte di in sede CP_1 transattiva.
Tale contegno giustifica, secondo gli opponenti, la condanna di al pagamento delle spese CP_1 processuali dal momento che, se la compagnia assicurativa avesse pagato quanto contrattualmente dovuto fin da subito, verosimilmente il presente giudizio non sarebbe mai stato avviato tenuto conto che le competenze relative al giudizio penale costituiscono solo una piccola parte delle competenze richieste dall'avv. Saponaro.
Pag. 5 a 9 Dal punto di vista soggettivo, gli opponenti hanno puntualizzato altresì che, per effetto della transazione avvenuta con in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore residua, sempre in relazione alle competenze Pt_1 legali in materia penale, soltanto la posizione degli opponenti , Parte_2 Parte_3
e ciascuno per le rispettive quote e non solidalmente. Parte_4 Parte_5
Nel merito hanno rilevato, poi, che, a fronte del giudizio di congruità espresso dal Consiglio dell'ordine e della transazione intervenuta con all'avv. Saponaro spetterebbe Parte_1 solo il minor importo di € 3.626,56 ovvero di € 2.363,67, con un esito che giustificherebbe una compensazione integrale o, quanto meno, parziale, delle spese di lite.
5.1 Anche l'avv. Saponaro ha circoscritto l'oggetto del presente giudizio alla sola quantificazione dei compensi dovuti per l'attività difensiva svolta in sede penale, chiedendo di prendere atto della cessazione della materia del contendere in ordine ai compensi per l'attività stragiudiziale, con conseguente estromissione della Compagnia di assicurazione . CP_1
Nel merito, ha chiarito che i compensi richiesti in sede monitoria sono stati quantificati, sulla scorta del parare del consiglio dell'ordine, nella misura di €. 617,14 oltre accessori di legge per spese generali, c.a.p. ed iva, a carico di ciascuna delle parti assistite.
Con riferimento al parare di congruità, l'avv. Saponaro ha rilevato, tuttavia, la presenza di un errore materiale, atteso che l'aumento del 20% per ogni parte assistita oltre alla prima è stato liquidato per n. 7 parti e non n. 5 parti,
Correggendo tale errore, dovrebbe quindi calcolarsi il compenso professionale per l'attività penale alla stregua della tariffa media dovuta sia per la fase di studio che per quella istruttoria/dibattimentale, in complessivi € 3.600,00 da suddividere tra le sei parti assistite, ossia e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul figlio minore , nonché e Persona_1 Parte_3 Parte_4
a carico di ciascuna delle quali va posto il pagamento della quota di €. 600,00 Parte_5
(oltre accessori) piuttosto che quella di €. 617,14 richiesta in ricorso.
L'avv. Saponaro ha chiesto, quindi, condannarsi gli opponenti, escluso per la Parte_1 sua quota e per quella del figlio minore , a pagare la somma di €. 600,00, oltre Persona_1 accessori per spese generali, cap ed iva, maggiorata di rivalutazione e interessi, nonché le spese del presente giudizio di opposizione.
***
6. Prima di valutare la fondatezza o meno dell'opposizione, va messo a fuoco il thema decidendum del presente giudizio.
Pag. 6 a 9 Come chiarito dalle parti negli scritti finali, la controversia ha a oggetto oggi i compensi richiesti dall'avv. Saponaro nei confronti di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] esclusivamente per l'attività svolta in sede penale. Pt_5
Esulano dalla presente controversia, quindi, sia i compensi dovuti per l'attività espletata in sede stragiudiziale sia i compensi dovuti per l'attività espletata in sede penale in favore di Pt_1
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] minore . Persona_1
Entrambi sono stati oggetto, infatti, di un accordo transattivo intervenuto in corso di causa.
In particolare, occorre fare riferimento, per i primi, alla transazione intervenuta con , come CP_1 dichiarato all'udienza del 15.02.2023, e, per i secondi, alla transazione intervenuta a seguito della proposta conciliativa giudiziale con in proprio e in qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , come dichiarato Persona_1 all'udienza del 03.05.2023.
Limitatamente a questi aspetti va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere.
7. Ciò premesso, nel merito della fondatezza dell'opposizione deve osservarsi quanto segue.
Per un verso, è incontestato che l'avv. Saponaro abbia assistito e difeso i congiunti di Per_2
anche in sede penale, come da mandato professionale conferitogli.
[...]
Per altro verso, risulta dagli atti di causa che l'avv. Saponaro ha svolto l'attività difensiva nel giudizio penale per la fase di studio e istruttoria della fase delle indagini penali.
Dalla documentazione allegata sub 13 del fascicolo di parte convenuta, risulta infatti che l'avv.
Saponaro ha assistito i congiunti di nella fase delle indagini preliminari Persona_2 partecipando anche alle attività istruttorie procedimentali e preliminari, come il sequestro del veicolo, l'ispezione dei luoghi e gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla procura, sì da doversi considerare anche la fase istruttoria.
Trattasi, invero, di attività proprie della fase istruttoria quelle concernenti “le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, […], che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova […]”, come puntualizzato dall'art. 12 del d.m. 55/2014.
Del tutto generiche sono, invece, le contestazioni in ordine al pregio dell'attività difensiva espletata dall'avv. Saponaro che, al contrario, si è premunito di portare a compimento l'incarico conferitogli vuoi per seguire il procedimento penale vuoi per ottenere il risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima (v. solleciti per la liquidazione ricevuti anche telefonicamente come da documentazione all. sub 14).
Pag. 7 a 9 8. Tuttavia, le avvenute transazioni e l'errore di calcolo presente nel parere di congruità, rilevato altresì dallo stesso avv. Saponaro negli scritti finali, impongono l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del d.i. opposto e la rideterminazione degli importi richiesti in pagamento in sede monitoria.
8.1 L'onorario dovuto dall'avv. Saponaro per l'attività svolta in sede di indagini penali va così liquidato, tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 ratione temporis vigente: €
810,00 per la fase studio e € 990,00, per quella istruttoria, per un totale di € 1.800,00; a questo importo va aggiunto l'importo di € 1.800,00 a titolo di aumento del 20% per ciascuna parte processuale, esclusa la prima, ossia per n. 5 parti (€ 360,00 x 5); dalla somma complessiva risultante pari a € 3.600,00 va detratta la quota di € 1.400,00, già versata, a titolo di sorte capitale, da anche per conto del figlio minore, così da residuare la minor somma di € Parte_1
2.200,00.
Si devono condannare, quindi, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
a pagare nei confronti dell'avv. Saponaro la somma di € 440,00, ciascuno (€ 2.200/5), Pt_5 oltre accessori per spese generali, cap e iva nonché oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo.
9. Infine, per quel che riguarda le spese del presente giudizio di opposizione, queste vanno parzialmente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., alla luce dell'esito del giudizio.
Occorre considerare, infatti, che la gran parte dell'importo richiesto in pagamento in sede monitoria è stato oggetto di accordi transattivi in corso di causa, che il residuo importo è stato ridimensionato e che lo stesso presentava un errore di calcolo rilevato dal richiedente solo in sede di scritti difensivi ma facilmente rilevabile sin dall'inizio del giudizio.
Alla stregua di tali considerazioni, si ritiene di compensare le spese di lite per 2/3, ponendo a carico degli opponenti , e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 solido tra loro, il residuo 1/3.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 1.001 a € 5.200, in considerazione del valore della causa, così individuato sulla base della somma effettiva attribuita al creditore (€
2.200), come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014.
In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 2.552,00 per compensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1. dichiara la cessazione della materia del contendere tra gli opponenti, l'opposto e CP_1 nonché tra in proprio e in qualità di genitore esercente la
[...] Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , e l'avv. Vittorio Saponaro;
Persona_1
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 260/2019 dichiarato provvisoriamente esecutivo, limitatamente all'importo di € 4.500,00, all'udienza del
27.08.2021;
3. condanna e al Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagamento nei confronti dell'avv. Vittorio Saponaro della somma di € 440,00, ciascuno, oltre accessori per spese generali, cap e iva nonché oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo, a titolo di competenze professionali per l'attività svolta in sede penale;
4. condanna, altresì, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'avv. Vittorio Saponaro delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 2/3 delle dette somme.
Brindisi, 22.04.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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