Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Inammissibile
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 11780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11780 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11780/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03502/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3502 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Fondi (LT), via Onorato Gaetani I, 10;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito;
per l’accertamento
dell’inerzia/inadempimento da parte del Commissario ad acta , nominato con la Sentenza n. -OMISSIS- Reg. Prov. Coll. pubblicata in data -OMISSIS-, circa l’esecuzione dell’ordinanza ex art. 702 c.p.c. resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione Civile, RG -OMISSIS- del-OMISSIS- e l’adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.
Vista l’istanza depositata in data 20 dicembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che questo Tribunale, con la sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ha accolto il ricorso proposto dalla parte ricorrente per l’ottemperanza dell’ordinanza ex art. 702- bis c.p.c. del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione Civile, n. -OMISSIS-del -OMISSIS- resa nell’ambito del procedimento iscritto al RG. n. -OMISSIS-;
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in data 20 dicembre 2024 e non notificata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha chiesto l’accertamento dell’inerzia/inadempimento da parte del Commissario ad acta , nominato con la suddetta sentenza;
Ritenuto che tale istanza sia inammissibile, in quanto la parte ricorrente non ha notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l’istanza del 20 dicembre 2024 a valere come incidente di esecuzione, in violazione di quanto previsto dall’articolo 41 c.p.a.;
Considerato, a riguardo, che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’amministrazione non perde il potere di provvedere pur in presenza di un Commissario ad acta nominato e insediato per far fronte all’inerzia nell’ottemperanza del giudicato (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 8 del 25 maggio 2021). Fintantoché il Commissario ad acta non abbia provveduto in luogo dell’amministrazione rimasta inerte si verifica una situazione di esercizio concorrente del potere, posto che da un lato l’amministrazione è titolare dello stesso ex lege e, dall’altro, il commissario ne è titolare iussu iudicis . Da ciò discende, quindi, che il contraddittorio con l’amministrazione, nell’ambito di un incidente di esecuzione quale quello per cui è causa, deve essere garantito nella sua pienezza, con la conseguenza che non risulta ammissibile alcuna deroga delle regole processuali che disciplinano l’introduzione delle domande giudiziarie;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza in esame deve essere dichiarata inammissibile per mancata notifica all’amministrazione ministeriale resistente nel giudizio di ottemperanza al quale accede l’incidente di esecuzione in esame;
Ritenuto che nulla debba disporsi quanto alle spese di lite della presente fase, stante la mancata notifica e, quindi, costituzione in giudizio, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’istanza depositata in data 20 dicembre 2024, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.