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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1433/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1433/2022 promossa da:
(e per essa e, quale sua procuratrice Parte_1 CP_1 Parte_2
con il patrocinio, dall'Avv. Antonio Donvito, per procura in atti;
[...]
APPELLANTE
nei confronti di con il patrocinio dell' AVV. Federico Comba, per procura in Controparte_2 atti;
APPELLATO avverso la sentenza n. 639/2022, resa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 21.6.2022.
In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per la parte appellante:
“ Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda disattesa e respinta, così giudicare IN VIA PRINCIPALE: in riforma integrale della sentenza appellata, perché gravemente viziata ed erronea per tutti i motivi diffusamente evidenziati in atti, respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dal signor perché infondate, e, conseguentemente, confermare il CP_2 decreto ingiuntivo opposto n. 1255/2020 – r.g. 2265/2020, emesso dal Tribunale di Lucca il giorno
28 settembre 2020; in ogni caso, accertare che il credito di ei confronti del sig. Parte_1
è pari ad euro 79.893,96, oltre agli interessi legali di mora dalla data di Controparte_2 costituzione in mora (27 dicembre 2016) al saldo e, per l'effetto, condannarlo al pagamento del suddetto importo;
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio e, per effetto della riforma della sentenza, anche del primo grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzioni, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, NEL MERITO, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale Parte_1
conferma della impugnata sentenza n. 639 emessa dal Tribunale di Lucca in data 21.06.2022 a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 4234/2020); con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Federico Comba, difensore di parte appellata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 639/2022 pubblicata il 21/06/2022, il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando ha così deciso:
“-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.1255/2020), respingendo l'azione di pagamento proposta
contro
Controparte_2
- condanna l'opposta, come rappresentata, a pagare le spese di lite a favore dell'Avv. Federico Comba, dichiaratosi antistatario, che sono liquidate in euro 379,50 per spese vive (CU) ed euro 8.705,00 per
pagina 2 di 12 compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti)”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n.1255/2020, con cui il Tribunale di Lucca aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 79.893,96, oltre accessori e spese di procedura, alla Parte_1 [...]
debitrice principale nonché a garante (in forza di una fideiussione CP_3 Controparte_2 omnibus, prestata alla sino all'importo di euro 90.000,00 e in favore della CP_3 CP_3 successivamente incorporata in e poi Controparte_4 Controparte_5 ceduto a . Parte_1
1.2. L' opposizione trovava la sua motivazione nella: a) nullità della clausola n.6 della fideiussione omnibus (di deroga all'art.1957 c.c.) prestata in data 25.10.2011 da per CP_2 violazione della normativa anti-trust, in quanto conforme allo schema ABI del 2003, ritenuto dalla
BA d'TA (decisione n. 55 del 2005) frutto d'intesa anticoncorrenziale in danno dei clienti/utenti bancari;
b) la decadenza del creditore ex art.1957 c.c., pertanto concludeva chiedendo al Tribunale nel merito , in via incidentale, di: - accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione in esame per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990 (c.d. Legge
Antitrust), circoscritta alle n. 3 clausole (artt. 2, 6 e 8) censurate con provvedimento n. 55/2005 di
BA d'TA - accertare e dichiarare, in particolare, la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6) - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore stante il mancato rispetto del termine di Controparte_2 cui all'art. 1957 c.c.. IN OGNI CASO, revocare l'opposto decreto ingiuntivo…”.
2. Si costituiva in giudizio per on la procuratrice e per essa la Parte_1 CP_1 mandataria contestando le avverse difese e concludendo per il rigetto Controparte_6 dell'opposizione, con conferma del D.I. opposto ritenuto pienamente legittimo in quanto: a) la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente in data 25.10.2011 era in realtà un contratto autonomo di garanzia, con conseguente non applicazione della decisione della BA d'TA; b) il on aveva interesse ad agire per l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus; CP_2
c) il fideiussore non era un cliente della banca e quindi non era il destinatario della tutela antitrust, riservata ai soli clienti che accedono al credito;
d) la durata della garanzia non era pagina 3 di 12 collegata alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento con conseguente inapplicabilità, in ogni caso, dell'art.1957 c.c.; e) la mancanza di prova sia dell'intesa anticoncorrenziale a monte e della partecipazione alla stessa di BA MPS sia del collegamento tra intesa illecita a monte e contratto a valle;
f) in ogni caso, per i contratti a valle dell'intesa illecita, la tutela spettante al contraente era solo quella risarcitoria.
3. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza delle memorie conclusionali e repliche, era stata decisa come innanzi.
3.1 Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
[…] 1.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento. 2.- Nell'esaminare le questioni poste dalle parti è necessario muovere dall'analisi preliminare della fideiussione rilasciata dall'opponente in data 25.10.2011 a favore di Controparte_5
.
[...]
Va escluso che tale fideiussione possa essere qualificata come contratto autonomo di garanzia. L'esistenza della sola clausola di pagamento a prima richiesta non vale a snaturare il carattere accessorio della garanzia in esame. Ciò finisce, invero, per essere riconosciuto dalla stessa banca nella comparsa di costituzione, ove si assume che tale clausola sia da interpretare come “clausola solve et repete”, di deroga all'art.1945 c.c., e, pertanto, l'opponente non potrebbe far valere la proposta eccezione di nullità prima del pagamento del debito (v. pag.6 della comparsa). Ora, diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta, simile previsione contrattuale non vale a rendere autonoma l'obbligazione di garanzia da quella garantita, ma determina unicamente un meccanismo di inversione processuale: il garante non può agire in giudizio od opporre eccezioni relative al rapporto garantito se non dopo il pagamento. Prima deve pagare e poi può agire in giudizio per far valere le proprie ragioni. Ma così ricostruita la fattispecie concreta sono evidenti le differenze con il contratto autonomo di garanzia, in cui l'astrazione del rapporto di garanzia da quello garantito arriva al c.d. punto di indifferenza e viene meno ogni carattere, anche quello più labile, di accessorietà nella garanzia prestata. In simile diversa figura il garante non può agire in giudizio anche quando abbia preventivamente pagato il proprio debito. In sintesi: la garanzia personale prestata dal non è un contratto autonomo di garanzia, CP_2 permanendo il suo carattere accessorio rispetto alle obbligazioni garantite. Dal che discende la piana applicabilità della decisione n.55/2005 della BA d'TA anche alla concreta fattispecie. Alla luce di tale conclusione, la prima replica della banca opposta è pertanto destituita di fondamento. Inoltre, trattandosi di eccezione relativa al rapporto di garanzia e non al rapporto garantito, essa può essere opposta dal fideiussore. La clausola de qua deroga infatti all'art.1945 c.c. (eccezioni che potrebbe proporre il debitore principale), ma non impedisce al fideiussore di eccepire l'inesistenza o nullità della garanzia e l'eventuale decadenza del creditore garantito dal diritto di agire nei suoi confronti.
pagina 4 di 12 3.- Anche la seconda questione preliminare posta dalla banca, relativa ad un asserito difetto d'interesse ad agire del è infondata in relazione ad entrambi i profili coltivati. CP_2
3.1.- L'interesse ad ecc si misura unicamente sul fatto che egli è destinatario di CP_2 un'azione di pagamento. Pertanto, può reagire a tale azione proponendo tutte le difese utili, tra cui l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., previo accertamento della nullità della relativa clausola di deroga.
3.2.- Non è esatto poi dire che l'art.1957 c.c. non è applicabile perché la durata della garanzia non è collegata alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, perché tale affermazione, nella concreta fattispecie, si risolve in una tautologia. Invero, secondo una certa interpretazione dottrinale e giurisprudenziale la clausola contrattuale che colleghi la durata della garanzia non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'adempimento integrale dell'obbligazione garantita implica deroga convenzionale all'art.1957 c.c. (v. Cass. civ. 16836/2015; Cass. civ. 16758/2002 e 16233/2005). Il punto dirimente è tuttavia che nel caso in esame simile deroga convenzionale è proprio nell'art.6 dello schema ABI di fideiussione omnibus (usato dall'opposta), censurato dalla BA d'TA, quale frutto d'intesa anticoncorrenziale.
4.- Gli assunti secondo cui non vi sarebbe prova dell'intesa anticoncorrenziale a monte e della partecipazione alla stessa di BA MPS, nonché del collegamento tra l'intesa illecita a monte e il contratto a valle, sono privi di pregio ove si consideri che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, recepita nel recente arresto delle S.U. (su cui infra), è dirimente considerare sul piano probatorio (e per il principio di vicinanza della prova) che la perfetta conformità dello schema di fideiussione omnibus usato dalla banca opposta con quello oggetto di indagine e censura da parte della BA d'TA perciò stesso determina una presunzione circa la partecipazione della banca all'intesa anticoncorrenziale a monte e il collegamento tra l'una (l'intesa illecita) e l'altro (il contratto a valle).
5.- Infine, la questione del tipo di tutela spettante alla parte del contratto a valle dell'intesa illecita (risarcitoria, nullità parziale, nullità totale), è stata risolta di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 41994/2021) nel senso coltivato in questo giudizio dall'opponente. Non resta, pertanto, che rinviare per relationem ex artt.118 disp. att. cpc alla decisione delle Sezioni Unite, la quale offre inoltre una ricostruzione completa ed analitica anche delle questioni esaminate al precedente § 4.
6.- In conclusione, accertata incidentalmente la nullità parziale della clausola n.6 della fideiussione omnibus in atti, e la conseguente piena operatività dell'art.1957 c.c., e considerato che non risulta allegata e dimostrata la proposizione nei confronti del debitore principale dell'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dal recesso dal rapporto bancario (27.12.20216), l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. è fondata, con conseguente rigetto dell'azione di pagamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate… “
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e per essa e Parte_1 CP_1 quale sua procuratrice di seguito anche , Parte_2 Parte_1
o Appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, Controparte_2
pagina 5 di 12 (di seguito anche Appellato) proponendo gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della decisione di cui chiedeva la riforma, sulla base dei seguenti motivi di appello così sintetizzato:
4.1 Error in iudicando: violazione/falsa interpretazione degli art. 1419 c.c. e 1957 c.c. in rapporto all'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge 287/1990 (cd Legge Antitrust), quanto alle clausole (artt.
2,6,8) censurate con provvedimento n. 55/2005 di BA d'TA;
4.2 Error in iudicando: violazione/falsa interpretazione degli art. 91 c.c. in rapporto all'esito del presente gravame.
5. Radicatosi il giudizio di gravame el costituirsi in giudizio ha contestato Controparte_2 perché infondate le censure mosse dall'Appellante alla sentenza impugnata di cui ha chiesto, per contro la conferma.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.9.2024 sulle conclusioni della parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. L'appello è fondato, nei limiti che seguono.
7.1 con il primo motivo d'appello ha impugnato la decisione laddove ha statuito: “In Parte_1 conclusione, accertata incidentalmente la nullità parziale della clausola 6 della fidejussione omnibus in atti, e la conseguente piena operatività dell'art. 1957 cc e considerato che non risulta allegata e dimostrata la proposizione nei confronti del debitore principale dell'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dal recesso dal rapporto bancario (27.12.2016), l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc è fondata, con conseguente rigetto dell'azione di pagamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto”
(pag. 5 rigo 11 della sentenza appellata);
Il gravame proposto dalla BA, quindi riguarda: l'accertata decadenza ex art. 1957 c.c. dalla sua azione nei confronti del fideiussore.
A fondamento di tale doglianza l'Appellante sostiene che il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato in quanto la BA avrebbe correttamente e contestualmente diffidato il fideiussore e il debitore principale ad adempiere. La giurisprudenza sarebbe chiara nel sostenere che l'ipotesi prevista dalla clausola n. 7 della fideiussione in oggetto (ove il fideiussore è tenuto a pagare pagina 6 di 12 immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio) possa essere interpretata quale deroga parziale all'art. 1957
c.c. e sostenere che sia sufficiente ad impedire la decadenza anche una richiesta scritta stragiudiziale. Adempimento quindi che la BA avrebbe fatto con la missiva del 27.12.2016 pervenuta non solo al debitore principale ma anche al fideiussore.
Si rileva, che la sentenza è stata appellata solo parzialmente per cui si è formato un giudicato interno, per intervenuta acquiescenza su quanto statuito dal Tribunale, in ordine alla: 1) conformità della fideiussione rilasciata da allo schema ABI sanzionato da BA CP_2
d'TA con provvedimento n. 55/2005 per lesione della normativa anti-trust; 2) nullità della c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. (art. 6 fideiussione con conseguente CP_2 riviviscenza della clausola di cui all'art. art. 1957 c.c..
Si evidenzia ulteriormente che l'Appellato non ha proposto gravame su quanto statuito in sentenza in ordine fatto che (sent. pag. 2) “L'opponente non ha proposto eccezioni relative al rapporto principale, ma ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la decadenza del creditore ex art.1957 c.c., previo accertamento della nullità della clausola n.6 della fideiussione omnibus (di deroga all'art.1957 c.c.)…”, ragion per cui, stante l'intervenuto giudicato, il credito azionato dalla BA con il d.i. opposto n.1255/2020 è rimasto definitivamente cristallizzato nell'importo ivi incorporato.
Appare utile ricordare, nell' affrontare specificamente gli effetti della violazione della normativa anticoncorrenziale, che con provvedimento del 2.5.2005 la BA d'TA accertava che “le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
Tale decisione ha comportato un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto che, come affermato anche dal Tribunale, è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle
Sezioni Unite delle Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della nullità parziale, di dette clausole: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente
pagina 7 di 12 nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art.
2, comma 2, lett.a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” ( cfr. S.U. n.
41994/2021),
Chiarito quindi che il vizio non si estende all'intero negozio fideiussorio, ma alle singole clausole, è corretto sostenere che venuta meno la clausola di reviviscenza della derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. si riespande l'ordinario principio di accessorietà che connota il rapporto fideiussorio ai sensi dell'art. 1939 c.c..
L'appellante sostiene comunque che ( cfr. pag.9 app.) “ Tralasciando le clausole di reviviscenza e sopravvivenza della fidejussione (di cui è dato pacifico la disapplicazione), quanto alla clausola n. 6, di deroga all'art. 1957 c.c., di essa infatti la non si è avvalsa, avendo Controparte_5 coltivato tempestivamente e diligentemente le sue istanze verso il debitore principale CP_3
Si ricorderà infatti che con lettera del 27.12.2016 (docc. 10 e 11 fasc. monitorio allegato al
[...] fascicolo di primo grado), l'istituto di credito aveva comunicato alla il passaggio a Controparte_3 sofferenza della posizione e, in pari data, aveva intimato al fidejussore il pagamento di quanto già richiesto al debitore principale. E infatti nel caso in cui la fideiussione sia solidale (e cioè il fideiussore si sia obbligato in solido con il debitore principale, senza la previsione di un beneficio di preventiva escussione, da parte del creditore, del debitore principale), come è quello che ci occupa, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali (debitore principale o fideiussore), con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass. n. 183/1983). Entrambe le missive (al debitore principale e al fidejussore) sono state ricevute, come da avvisi di ricevimento allegati sub. docc. 10 e 11.”.
In sintesi sostiene di aver rispettato l'onere di cui all'art. 1957 c.c., incombente su Parte_1 essa creditrice, atteso che la fideiussione prestata da sarebbe stata “ una fideiussione a CP_2 prima richiesta”, contenente una legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., tale da consentire di evitare la decadenza mediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagina 8 di 12 pagamento, non essendo necessario che il termine fosse osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Per contro, l' Appellato sostiene la correttezza della sentenza, in quanto la disposizione invocata richiederebbe una concreta e diligente attivazione, da parte del creditore, attraverso l'esperimento di un'azione giudiziaria, l'unica in grado di interrompere il termine decadenziale;
“il creditore deve infatti non solo iniziare l'azione giudiziale ma deve averla anche diligentemente coltivata, sino al compimento degli atti esecutivi necessari per la realizzazione dell'obbligazione garantita dal fideiussore”, per cui anche nel caso in cui la messa in mora del 27.12.2016 fosse stata idonea ad interrompere il primo termine, in ogni caso la BA aveva azionato la richiesta di decreto ingiuntivo circa quattro anni dopo la lettera di messa in mora.
Il Collegio rileva che è pacifico in giurisprudenza che l'accertata nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, di totale esclusione dell'art. 1957 c.c. non si estende alla previsione del successivo art. 7 (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”).
La stessa Corte di legittimità si è pronunciata a favore di “una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7883 del
28/03/2017 e Sez. 6 Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022).
Si legge in motivazione che l'eventuale nullità della clausola di deroga della previsione dell'art. 1957 c.c. non può travolgere la successiva clausola n. 7 della fideiussione, che costituisce una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla BA di TA - allora quale Autorità
Garante concorrenza - nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla CA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi.
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente pagina 9 di 12 possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale" (Cass., 26/09/2017, n. 22346).
Così si esprime in proposito la Corte di Cassazione: “Essendo, come detto, la fideiussione del tipo
“a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957
c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e
Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020, ed in senso conforme anche Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass.,
26.09.2017, n. 22346; Cass. 28.02.2020, n. 5598; Cass., 03.11.2021, n. 31509).
Tale indirizzo, che viene costantemente seguito da questa Corte, è stato di recente ribadito anche con l'Ordinanza della Corte di Cassazione sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep.
13/01/2025), n.835.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale consolidato orientamento, apparendo la sentenza n.
20648/2024 citata dall'appellato isolata, e comunque motivata in termini non convincenti.
In conclusione, tali pronunce, seppure dettate in tema di garanzia autonoma (a prima richiesta e senza eccezioni), sanciscono un principio valevole anche per le fideiussioni a prima richiesta, posto che, in entrambi i casi, le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante;
diversamente tale previsione sarebbe in contrasto con la necessità di impedire la decadenza per il tramite di un'azione giudiziaria. tra le pronunzie di merito relative specificatamente alle fideiussioni conformi al citato schema ABI vedi, tra le altre, (Corte di Appello di Firenze, sez. II, 25/09/2024. n. 1622; Corte di Appello di Firenze, sez. II, 9/05/2024 n. 819; Corte
Appello Milano 20/02/2024 n. 524; Corte Appello Milano sez. I, 28/08/2023, n.2561; Corte
Appello Milano sez. I, 17/05/2023, n.1600; Corte Appello Napoli 25/7/2024 n. 3362; Corte Appello
Bologna 18/12/2023 n. 2503; Corte Appello Venezia sez. I, 10/10/2023, n.1983.
pagina 10 di 12 Nel caso specifico la BA ha inviato data il 27.12.20016 lettera di recesso dei rapporti intrattenuti con la società debitrice con l'intimazione di pagamento ( doc.12,13 fasc. monitorio) con ciò interrompendo i termini decadenziali.
Né appare sostenibile che, una volta avviate le azioni nei confronti del debitore principale mediante la richiesta stragiudiziale vi fosse un ulteriore onere di avviare l'azione giudiziale nel termine di sei mesi, non essendo richiesta dall'art. 1957 c.c. un'ulteriore attività rispetto all'avvio delle attività di recupero (che vista la deroga contrattuale coincidono con la richiesta stragiudiziale).
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata.
La domanda monitoria, per effetto della revoca del decreto ingiuntivo opposto, si converte in una domanda di merito sul medesimo importo.
Essendosi formato il giudicato con riferimento all'accertamento del credito, quindi, CP_2
deve essere condannato al pagamento in favore dell'Appellante della somma di €
[...]
79.893,96, oltre agli interessi convenzionali come da domanda.
Quanto alla regolazione delle spese, sollevata con il secondo motivo d'appello da , Parte_1 si rileva che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II -
23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).
Nel caso in esame, valutato l'esito complessivo del giudizio, che vede vittoriosa la parte appellante, le spese di lite devono essere poste a carico di nella misura Controparte_2 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e per essa (e, Parte_1 CP_1
pagina 11 di 12 quale sua procuratrice, , nei confronti di Parte_2 CP_2
, avverso la sentenza n. 639/2022, resa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 21.6.2022,
[...] disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il proposto appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare a a somma di € 79.893,96, oltre agli interessi Controparte_2 Parte_1 convenzionali come da domanda;
- Condanna al pagamento delle spese del processo in favore di Controparte_2 [...]
e per essa e, quale sua procuratrice, Parte_1 CP_1 Parte_2
che si liquida in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado e €
[...]
9.991,00 per il secondo grado, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio;
- Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 27.1. 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1433/2022 promossa da:
(e per essa e, quale sua procuratrice Parte_1 CP_1 Parte_2
con il patrocinio, dall'Avv. Antonio Donvito, per procura in atti;
[...]
APPELLANTE
nei confronti di con il patrocinio dell' AVV. Federico Comba, per procura in Controparte_2 atti;
APPELLATO avverso la sentenza n. 639/2022, resa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 21.6.2022.
In data 26.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per la parte appellante:
“ Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria domanda disattesa e respinta, così giudicare IN VIA PRINCIPALE: in riforma integrale della sentenza appellata, perché gravemente viziata ed erronea per tutti i motivi diffusamente evidenziati in atti, respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dal signor perché infondate, e, conseguentemente, confermare il CP_2 decreto ingiuntivo opposto n. 1255/2020 – r.g. 2265/2020, emesso dal Tribunale di Lucca il giorno
28 settembre 2020; in ogni caso, accertare che il credito di ei confronti del sig. Parte_1
è pari ad euro 79.893,96, oltre agli interessi legali di mora dalla data di Controparte_2 costituzione in mora (27 dicembre 2016) al saldo e, per l'effetto, condannarlo al pagamento del suddetto importo;
Con il favore delle spese e competenze del presente giudizio e, per effetto della riforma della sentenza, anche del primo grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzioni, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, NEL MERITO, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale Parte_1
conferma della impugnata sentenza n. 639 emessa dal Tribunale di Lucca in data 21.06.2022 a definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 4234/2020); con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Federico Comba, difensore di parte appellata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 639/2022 pubblicata il 21/06/2022, il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando ha così deciso:
“-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.1255/2020), respingendo l'azione di pagamento proposta
contro
Controparte_2
- condanna l'opposta, come rappresentata, a pagare le spese di lite a favore dell'Avv. Federico Comba, dichiaratosi antistatario, che sono liquidate in euro 379,50 per spese vive (CU) ed euro 8.705,00 per
pagina 2 di 12 compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti)”.
1.1. Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione promossa da avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n.1255/2020, con cui il Tribunale di Lucca aveva ingiunto di pagare in favore di la somma di € 79.893,96, oltre accessori e spese di procedura, alla Parte_1 [...]
debitrice principale nonché a garante (in forza di una fideiussione CP_3 Controparte_2 omnibus, prestata alla sino all'importo di euro 90.000,00 e in favore della CP_3 CP_3 successivamente incorporata in e poi Controparte_4 Controparte_5 ceduto a . Parte_1
1.2. L' opposizione trovava la sua motivazione nella: a) nullità della clausola n.6 della fideiussione omnibus (di deroga all'art.1957 c.c.) prestata in data 25.10.2011 da per CP_2 violazione della normativa anti-trust, in quanto conforme allo schema ABI del 2003, ritenuto dalla
BA d'TA (decisione n. 55 del 2005) frutto d'intesa anticoncorrenziale in danno dei clienti/utenti bancari;
b) la decadenza del creditore ex art.1957 c.c., pertanto concludeva chiedendo al Tribunale nel merito , in via incidentale, di: - accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione in esame per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990 (c.d. Legge
Antitrust), circoscritta alle n. 3 clausole (artt. 2, 6 e 8) censurate con provvedimento n. 55/2005 di
BA d'TA - accertare e dichiarare, in particolare, la nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6) - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore stante il mancato rispetto del termine di Controparte_2 cui all'art. 1957 c.c.. IN OGNI CASO, revocare l'opposto decreto ingiuntivo…”.
2. Si costituiva in giudizio per on la procuratrice e per essa la Parte_1 CP_1 mandataria contestando le avverse difese e concludendo per il rigetto Controparte_6 dell'opposizione, con conferma del D.I. opposto ritenuto pienamente legittimo in quanto: a) la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente in data 25.10.2011 era in realtà un contratto autonomo di garanzia, con conseguente non applicazione della decisione della BA d'TA; b) il on aveva interesse ad agire per l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus; CP_2
c) il fideiussore non era un cliente della banca e quindi non era il destinatario della tutela antitrust, riservata ai soli clienti che accedono al credito;
d) la durata della garanzia non era pagina 3 di 12 collegata alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento con conseguente inapplicabilità, in ogni caso, dell'art.1957 c.c.; e) la mancanza di prova sia dell'intesa anticoncorrenziale a monte e della partecipazione alla stessa di BA MPS sia del collegamento tra intesa illecita a monte e contratto a valle;
f) in ogni caso, per i contratti a valle dell'intesa illecita, la tutela spettante al contraente era solo quella risarcitoria.
3. La causa, senza ulteriore attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni e dopo la scadenza delle memorie conclusionali e repliche, era stata decisa come innanzi.
3.1 Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione, che per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quello che qui ancora interessa:
[…] 1.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento. 2.- Nell'esaminare le questioni poste dalle parti è necessario muovere dall'analisi preliminare della fideiussione rilasciata dall'opponente in data 25.10.2011 a favore di Controparte_5
.
[...]
Va escluso che tale fideiussione possa essere qualificata come contratto autonomo di garanzia. L'esistenza della sola clausola di pagamento a prima richiesta non vale a snaturare il carattere accessorio della garanzia in esame. Ciò finisce, invero, per essere riconosciuto dalla stessa banca nella comparsa di costituzione, ove si assume che tale clausola sia da interpretare come “clausola solve et repete”, di deroga all'art.1945 c.c., e, pertanto, l'opponente non potrebbe far valere la proposta eccezione di nullità prima del pagamento del debito (v. pag.6 della comparsa). Ora, diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta, simile previsione contrattuale non vale a rendere autonoma l'obbligazione di garanzia da quella garantita, ma determina unicamente un meccanismo di inversione processuale: il garante non può agire in giudizio od opporre eccezioni relative al rapporto garantito se non dopo il pagamento. Prima deve pagare e poi può agire in giudizio per far valere le proprie ragioni. Ma così ricostruita la fattispecie concreta sono evidenti le differenze con il contratto autonomo di garanzia, in cui l'astrazione del rapporto di garanzia da quello garantito arriva al c.d. punto di indifferenza e viene meno ogni carattere, anche quello più labile, di accessorietà nella garanzia prestata. In simile diversa figura il garante non può agire in giudizio anche quando abbia preventivamente pagato il proprio debito. In sintesi: la garanzia personale prestata dal non è un contratto autonomo di garanzia, CP_2 permanendo il suo carattere accessorio rispetto alle obbligazioni garantite. Dal che discende la piana applicabilità della decisione n.55/2005 della BA d'TA anche alla concreta fattispecie. Alla luce di tale conclusione, la prima replica della banca opposta è pertanto destituita di fondamento. Inoltre, trattandosi di eccezione relativa al rapporto di garanzia e non al rapporto garantito, essa può essere opposta dal fideiussore. La clausola de qua deroga infatti all'art.1945 c.c. (eccezioni che potrebbe proporre il debitore principale), ma non impedisce al fideiussore di eccepire l'inesistenza o nullità della garanzia e l'eventuale decadenza del creditore garantito dal diritto di agire nei suoi confronti.
pagina 4 di 12 3.- Anche la seconda questione preliminare posta dalla banca, relativa ad un asserito difetto d'interesse ad agire del è infondata in relazione ad entrambi i profili coltivati. CP_2
3.1.- L'interesse ad ecc si misura unicamente sul fatto che egli è destinatario di CP_2 un'azione di pagamento. Pertanto, può reagire a tale azione proponendo tutte le difese utili, tra cui l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., previo accertamento della nullità della relativa clausola di deroga.
3.2.- Non è esatto poi dire che l'art.1957 c.c. non è applicabile perché la durata della garanzia non è collegata alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, perché tale affermazione, nella concreta fattispecie, si risolve in una tautologia. Invero, secondo una certa interpretazione dottrinale e giurisprudenziale la clausola contrattuale che colleghi la durata della garanzia non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'adempimento integrale dell'obbligazione garantita implica deroga convenzionale all'art.1957 c.c. (v. Cass. civ. 16836/2015; Cass. civ. 16758/2002 e 16233/2005). Il punto dirimente è tuttavia che nel caso in esame simile deroga convenzionale è proprio nell'art.6 dello schema ABI di fideiussione omnibus (usato dall'opposta), censurato dalla BA d'TA, quale frutto d'intesa anticoncorrenziale.
4.- Gli assunti secondo cui non vi sarebbe prova dell'intesa anticoncorrenziale a monte e della partecipazione alla stessa di BA MPS, nonché del collegamento tra l'intesa illecita a monte e il contratto a valle, sono privi di pregio ove si consideri che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, recepita nel recente arresto delle S.U. (su cui infra), è dirimente considerare sul piano probatorio (e per il principio di vicinanza della prova) che la perfetta conformità dello schema di fideiussione omnibus usato dalla banca opposta con quello oggetto di indagine e censura da parte della BA d'TA perciò stesso determina una presunzione circa la partecipazione della banca all'intesa anticoncorrenziale a monte e il collegamento tra l'una (l'intesa illecita) e l'altro (il contratto a valle).
5.- Infine, la questione del tipo di tutela spettante alla parte del contratto a valle dell'intesa illecita (risarcitoria, nullità parziale, nullità totale), è stata risolta di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 41994/2021) nel senso coltivato in questo giudizio dall'opponente. Non resta, pertanto, che rinviare per relationem ex artt.118 disp. att. cpc alla decisione delle Sezioni Unite, la quale offre inoltre una ricostruzione completa ed analitica anche delle questioni esaminate al precedente § 4.
6.- In conclusione, accertata incidentalmente la nullità parziale della clausola n.6 della fideiussione omnibus in atti, e la conseguente piena operatività dell'art.1957 c.c., e considerato che non risulta allegata e dimostrata la proposizione nei confronti del debitore principale dell'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dal recesso dal rapporto bancario (27.12.20216), l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. è fondata, con conseguente rigetto dell'azione di pagamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate… “
4. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e per essa e Parte_1 CP_1 quale sua procuratrice di seguito anche , Parte_2 Parte_1
o Appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Appello, Controparte_2
pagina 5 di 12 (di seguito anche Appellato) proponendo gravame avverso la sopra riportata sentenza, dolendosi della decisione di cui chiedeva la riforma, sulla base dei seguenti motivi di appello così sintetizzato:
4.1 Error in iudicando: violazione/falsa interpretazione degli art. 1419 c.c. e 1957 c.c. in rapporto all'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge 287/1990 (cd Legge Antitrust), quanto alle clausole (artt.
2,6,8) censurate con provvedimento n. 55/2005 di BA d'TA;
4.2 Error in iudicando: violazione/falsa interpretazione degli art. 91 c.c. in rapporto all'esito del presente gravame.
5. Radicatosi il giudizio di gravame el costituirsi in giudizio ha contestato Controparte_2 perché infondate le censure mosse dall'Appellante alla sentenza impugnata di cui ha chiesto, per contro la conferma.
6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.9.2024 sulle conclusioni della parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di legge.
***
7. L'appello è fondato, nei limiti che seguono.
7.1 con il primo motivo d'appello ha impugnato la decisione laddove ha statuito: “In Parte_1 conclusione, accertata incidentalmente la nullità parziale della clausola 6 della fidejussione omnibus in atti, e la conseguente piena operatività dell'art. 1957 cc e considerato che non risulta allegata e dimostrata la proposizione nei confronti del debitore principale dell'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dal recesso dal rapporto bancario (27.12.2016), l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc è fondata, con conseguente rigetto dell'azione di pagamento e revoca del decreto ingiuntivo opposto”
(pag. 5 rigo 11 della sentenza appellata);
Il gravame proposto dalla BA, quindi riguarda: l'accertata decadenza ex art. 1957 c.c. dalla sua azione nei confronti del fideiussore.
A fondamento di tale doglianza l'Appellante sostiene che il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato in quanto la BA avrebbe correttamente e contestualmente diffidato il fideiussore e il debitore principale ad adempiere. La giurisprudenza sarebbe chiara nel sostenere che l'ipotesi prevista dalla clausola n. 7 della fideiussione in oggetto (ove il fideiussore è tenuto a pagare pagina 6 di 12 immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio) possa essere interpretata quale deroga parziale all'art. 1957
c.c. e sostenere che sia sufficiente ad impedire la decadenza anche una richiesta scritta stragiudiziale. Adempimento quindi che la BA avrebbe fatto con la missiva del 27.12.2016 pervenuta non solo al debitore principale ma anche al fideiussore.
Si rileva, che la sentenza è stata appellata solo parzialmente per cui si è formato un giudicato interno, per intervenuta acquiescenza su quanto statuito dal Tribunale, in ordine alla: 1) conformità della fideiussione rilasciata da allo schema ABI sanzionato da BA CP_2
d'TA con provvedimento n. 55/2005 per lesione della normativa anti-trust; 2) nullità della c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. (art. 6 fideiussione con conseguente CP_2 riviviscenza della clausola di cui all'art. art. 1957 c.c..
Si evidenzia ulteriormente che l'Appellato non ha proposto gravame su quanto statuito in sentenza in ordine fatto che (sent. pag. 2) “L'opponente non ha proposto eccezioni relative al rapporto principale, ma ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la decadenza del creditore ex art.1957 c.c., previo accertamento della nullità della clausola n.6 della fideiussione omnibus (di deroga all'art.1957 c.c.)…”, ragion per cui, stante l'intervenuto giudicato, il credito azionato dalla BA con il d.i. opposto n.1255/2020 è rimasto definitivamente cristallizzato nell'importo ivi incorporato.
Appare utile ricordare, nell' affrontare specificamente gli effetti della violazione della normativa anticoncorrenziale, che con provvedimento del 2.5.2005 la BA d'TA accertava che “le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
Tale decisione ha comportato un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto che, come affermato anche dal Tribunale, è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle
Sezioni Unite delle Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della nullità parziale, di dette clausole: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente
pagina 7 di 12 nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art.
2, comma 2, lett.a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” ( cfr. S.U. n.
41994/2021),
Chiarito quindi che il vizio non si estende all'intero negozio fideiussorio, ma alle singole clausole, è corretto sostenere che venuta meno la clausola di reviviscenza della derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c. si riespande l'ordinario principio di accessorietà che connota il rapporto fideiussorio ai sensi dell'art. 1939 c.c..
L'appellante sostiene comunque che ( cfr. pag.9 app.) “ Tralasciando le clausole di reviviscenza e sopravvivenza della fidejussione (di cui è dato pacifico la disapplicazione), quanto alla clausola n. 6, di deroga all'art. 1957 c.c., di essa infatti la non si è avvalsa, avendo Controparte_5 coltivato tempestivamente e diligentemente le sue istanze verso il debitore principale CP_3
Si ricorderà infatti che con lettera del 27.12.2016 (docc. 10 e 11 fasc. monitorio allegato al
[...] fascicolo di primo grado), l'istituto di credito aveva comunicato alla il passaggio a Controparte_3 sofferenza della posizione e, in pari data, aveva intimato al fidejussore il pagamento di quanto già richiesto al debitore principale. E infatti nel caso in cui la fideiussione sia solidale (e cioè il fideiussore si sia obbligato in solido con il debitore principale, senza la previsione di un beneficio di preventiva escussione, da parte del creditore, del debitore principale), come è quello che ci occupa, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali (debitore principale o fideiussore), con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass. n. 183/1983). Entrambe le missive (al debitore principale e al fidejussore) sono state ricevute, come da avvisi di ricevimento allegati sub. docc. 10 e 11.”.
In sintesi sostiene di aver rispettato l'onere di cui all'art. 1957 c.c., incombente su Parte_1 essa creditrice, atteso che la fideiussione prestata da sarebbe stata “ una fideiussione a CP_2 prima richiesta”, contenente una legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., tale da consentire di evitare la decadenza mediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagina 8 di 12 pagamento, non essendo necessario che il termine fosse osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Per contro, l' Appellato sostiene la correttezza della sentenza, in quanto la disposizione invocata richiederebbe una concreta e diligente attivazione, da parte del creditore, attraverso l'esperimento di un'azione giudiziaria, l'unica in grado di interrompere il termine decadenziale;
“il creditore deve infatti non solo iniziare l'azione giudiziale ma deve averla anche diligentemente coltivata, sino al compimento degli atti esecutivi necessari per la realizzazione dell'obbligazione garantita dal fideiussore”, per cui anche nel caso in cui la messa in mora del 27.12.2016 fosse stata idonea ad interrompere il primo termine, in ogni caso la BA aveva azionato la richiesta di decreto ingiuntivo circa quattro anni dopo la lettera di messa in mora.
Il Collegio rileva che è pacifico in giurisprudenza che l'accertata nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, di totale esclusione dell'art. 1957 c.c. non si estende alla previsione del successivo art. 7 (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”).
La stessa Corte di legittimità si è pronunciata a favore di “una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 7883 del
28/03/2017 e Sez. 6 Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022).
Si legge in motivazione che l'eventuale nullità della clausola di deroga della previsione dell'art. 1957 c.c. non può travolgere la successiva clausola n. 7 della fideiussione, che costituisce una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla BA di TA - allora quale Autorità
Garante concorrenza - nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla CA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi.
Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente pagina 9 di 12 possibilità di ritenere "sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale" (Cass., 26/09/2017, n. 22346).
Così si esprime in proposito la Corte di Cassazione: “Essendo, come detto, la fideiussione del tipo
“a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957
c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e
Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020, ed in senso conforme anche Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass.,
26.09.2017, n. 22346; Cass. 28.02.2020, n. 5598; Cass., 03.11.2021, n. 31509).
Tale indirizzo, che viene costantemente seguito da questa Corte, è stato di recente ribadito anche con l'Ordinanza della Corte di Cassazione sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep.
13/01/2025), n.835.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale consolidato orientamento, apparendo la sentenza n.
20648/2024 citata dall'appellato isolata, e comunque motivata in termini non convincenti.
In conclusione, tali pronunce, seppure dettate in tema di garanzia autonoma (a prima richiesta e senza eccezioni), sanciscono un principio valevole anche per le fideiussioni a prima richiesta, posto che, in entrambi i casi, le parti hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante;
diversamente tale previsione sarebbe in contrasto con la necessità di impedire la decadenza per il tramite di un'azione giudiziaria. tra le pronunzie di merito relative specificatamente alle fideiussioni conformi al citato schema ABI vedi, tra le altre, (Corte di Appello di Firenze, sez. II, 25/09/2024. n. 1622; Corte di Appello di Firenze, sez. II, 9/05/2024 n. 819; Corte
Appello Milano 20/02/2024 n. 524; Corte Appello Milano sez. I, 28/08/2023, n.2561; Corte
Appello Milano sez. I, 17/05/2023, n.1600; Corte Appello Napoli 25/7/2024 n. 3362; Corte Appello
Bologna 18/12/2023 n. 2503; Corte Appello Venezia sez. I, 10/10/2023, n.1983.
pagina 10 di 12 Nel caso specifico la BA ha inviato data il 27.12.20016 lettera di recesso dei rapporti intrattenuti con la società debitrice con l'intimazione di pagamento ( doc.12,13 fasc. monitorio) con ciò interrompendo i termini decadenziali.
Né appare sostenibile che, una volta avviate le azioni nei confronti del debitore principale mediante la richiesta stragiudiziale vi fosse un ulteriore onere di avviare l'azione giudiziale nel termine di sei mesi, non essendo richiesta dall'art. 1957 c.c. un'ulteriore attività rispetto all'avvio delle attività di recupero (che vista la deroga contrattuale coincidono con la richiesta stragiudiziale).
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata.
La domanda monitoria, per effetto della revoca del decreto ingiuntivo opposto, si converte in una domanda di merito sul medesimo importo.
Essendosi formato il giudicato con riferimento all'accertamento del credito, quindi, CP_2
deve essere condannato al pagamento in favore dell'Appellante della somma di €
[...]
79.893,96, oltre agli interessi convenzionali come da domanda.
Quanto alla regolazione delle spese, sollevata con il secondo motivo d'appello da , Parte_1 si rileva che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II -
23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).
Nel caso in esame, valutato l'esito complessivo del giudizio, che vede vittoriosa la parte appellante, le spese di lite devono essere poste a carico di nella misura Controparte_2 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e per essa (e, Parte_1 CP_1
pagina 11 di 12 quale sua procuratrice, , nei confronti di Parte_2 CP_2
, avverso la sentenza n. 639/2022, resa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 21.6.2022,
[...] disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il proposto appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare a a somma di € 79.893,96, oltre agli interessi Controparte_2 Parte_1 convenzionali come da domanda;
- Condanna al pagamento delle spese del processo in favore di Controparte_2 [...]
e per essa e, quale sua procuratrice, Parte_1 CP_1 Parte_2
che si liquida in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado e €
[...]
9.991,00 per il secondo grado, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio;
- Dispone infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 27.1. 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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