Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 77. Effetti della nullita' 1. La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato gia' compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto;
c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato gia' compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto;
c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.
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Giurisprudenza • +500
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- esclusione·
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- decisione sulla contraffazione che abbia preceduto quella sulla validità del brevetto·
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