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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2412/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Silvia Manfredi, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“chiede pronunciarsi separazione alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori di cui chiede la conferma in via definitiva, col favore delle spese”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso, con rinuncia ai termini”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. e si sono uniti in matrimonio in Marocco con rito musulmano il Parte_1 CP_1
Per_ 29.5.2002 e dalla relazione è nata il [...] la figlia , maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
Con ricorso del 6.11.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, i Parte_1 quali, pur condividendo la medesima abitazione, conducono ormai da anni vita indipendente. La ricorrente ha altresì domandato l'assegnazione della casa coniugale e un contributo al mantenimento della figlia di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito, ma è comparso personalmente all'udienza del 18.2.2025. In via provvisoria, il Giudice relatore designato ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Non essendo necessari adempimenti istruttori, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza di discussione orale del 28.5.2025, ove la ricorrente ha chiesto la conferma in via definitiva dei provvedimenti provvisori. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 21.2.2025 con cui il Giudice relatore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le affermazioni della ricorrente secondo cui la convivenza è diventata intollerabile non sono infatti state contestate dal convenuto, che, pur non costituendosi in giudizio, è comparso personalmente alla prima udienza.
4. La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, che ne è proprietaria e che vi abita con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, al fine di consentire a quest'ultima di permanere nell'habitat in cui è cresciuta fino al termine del percorso di studi ed al raggiungimento dell'indipendenza economica. Peraltro il convenuto ha dichiarato in udienza di intendere reperire una nuova abitazione per sé e non ha rivendicato alcunché in ordine alla casa familiare.
5. Quanto al mantenimento della figlia, la ricorrente ha chiesto la conferma del contributo stabilito in via provvisoria nella misura di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La richiesta può essere accolta, in quanto, come già osservato nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., la lavora come OSS con redditi annui lordi di circa 17.700,00 euro ed è Pt_1
pagina 2 di 3 proprietaria della casa familiare per cui versa una rata di mutuo di 260,00 euro mensili, mentre il convenuto è pensionato con redditi annui lordi per circa 23.000,00 euro e dovrà reperire una nuova abitazione in locazione. Inoltre, la figlia maggiorenne svolge alcune attività lavorative nel fine settimana che certamente non la rendono indipendente, ma che le consentono di far fronte autonomamente almeno a parte delle sue esigenze.
6. Nulla sulle spese, che rimarranno a carico della parte che le ha sostenute, in mancanza di opposizione e tenuto conto che si tratta di decisione resa nell'interesse di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
11.3.1973, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in Marocco il CP_1
29.5.2002, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì al n. 16 parte II serie
C anno 2002,
ASSEGNA la casa familiare, con i suoi mobili ed arredi, a , Parte_1
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese e con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, la somma di euro
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di Consiglio del 17.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2412/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Silvia Manfredi, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“chiede pronunciarsi separazione alle condizioni di cui ai provvedimenti provvisori di cui chiede la conferma in via definitiva, col favore delle spese”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso, con rinuncia ai termini”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. e si sono uniti in matrimonio in Marocco con rito musulmano il Parte_1 CP_1
Per_ 29.5.2002 e dalla relazione è nata il [...] la figlia , maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
Con ricorso del 6.11.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, i Parte_1 quali, pur condividendo la medesima abitazione, conducono ormai da anni vita indipendente. La ricorrente ha altresì domandato l'assegnazione della casa coniugale e un contributo al mantenimento della figlia di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito, ma è comparso personalmente all'udienza del 18.2.2025. In via provvisoria, il Giudice relatore designato ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Non essendo necessari adempimenti istruttori, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza di discussione orale del 28.5.2025, ove la ricorrente ha chiesto la conferma in via definitiva dei provvedimenti provvisori. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 21.2.2025 con cui il Giudice relatore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le affermazioni della ricorrente secondo cui la convivenza è diventata intollerabile non sono infatti state contestate dal convenuto, che, pur non costituendosi in giudizio, è comparso personalmente alla prima udienza.
4. La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, che ne è proprietaria e che vi abita con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, al fine di consentire a quest'ultima di permanere nell'habitat in cui è cresciuta fino al termine del percorso di studi ed al raggiungimento dell'indipendenza economica. Peraltro il convenuto ha dichiarato in udienza di intendere reperire una nuova abitazione per sé e non ha rivendicato alcunché in ordine alla casa familiare.
5. Quanto al mantenimento della figlia, la ricorrente ha chiesto la conferma del contributo stabilito in via provvisoria nella misura di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La richiesta può essere accolta, in quanto, come già osservato nell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., la lavora come OSS con redditi annui lordi di circa 17.700,00 euro ed è Pt_1
pagina 2 di 3 proprietaria della casa familiare per cui versa una rata di mutuo di 260,00 euro mensili, mentre il convenuto è pensionato con redditi annui lordi per circa 23.000,00 euro e dovrà reperire una nuova abitazione in locazione. Inoltre, la figlia maggiorenne svolge alcune attività lavorative nel fine settimana che certamente non la rendono indipendente, ma che le consentono di far fronte autonomamente almeno a parte delle sue esigenze.
6. Nulla sulle spese, che rimarranno a carico della parte che le ha sostenute, in mancanza di opposizione e tenuto conto che si tratta di decisione resa nell'interesse di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
11.3.1973, e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in Marocco il CP_1
29.5.2002, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì al n. 16 parte II serie
C anno 2002,
ASSEGNA la casa familiare, con i suoi mobili ed arredi, a , Parte_1
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese e con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, la somma di euro
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di Consiglio del 17.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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