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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento di separazione giudiziale e scioglimento del vincolo matrimoniale iscritto al n. 324 / 2025 di Ruolo Generale vertente t r a
, con l'avv. CORSI SERENA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. STEFANUTTO SIMONA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025 svoltasi in modalità cartolare, depositate rispettivamente nelle date 18-03-2025 e
17.03.2025)
OMOLOGARE la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2. i coniugi vengano autorizzati a vivere separati e liberi di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
1
3. nulla a titolo di contributo al mantenimento tra coniugi in quanto economicamente indipendenti;
4. ogni altra questione economica e di altra natura è stata già definita tra i coniugi, e le stesse dichiarano di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo;
5. il SI. provvederà alla remissione della denuncia- Parte_1
querela dd. 07.02.2024, procedimento penale sub RGNR 822/2024 avanti al
Giudice di Pace di Udine;
6. spese legali compensate tra le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.2025 il SI. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dalla SI.ra
. Rappresentava di aver contratto matrimonio con la Controparte_1
resistente in data 19.10.2019; che dall'unione non erano nati figli;
che, infine, nel corso degli anni l'affectio coniugalis era venuta meno, al punto tale che la moglie, dopo aver assunto comportamenti aggressivi nei riguardi del marito, aveva lasciato la casa familiare. Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di separazione e, una volta decorsi i termini di legge, di divorzio, nulla prevedendo a titolo di mantenimento tra i coniugi.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , rappresentando che le parti CP_1
avevano nel frattempo raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione.
Infine, all'udienza del 20.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe.
La causa è stata quindi immediatamente rimessa in decisione al Collegio.
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni della parte ricorrente offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una
2 situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione. Peraltro, le parti già non condividono più da tempo lo stesso tetto coniugale.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti.
La causa andrà rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, non definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
nato il [...] a [...] e
[...] [...]
nata in [...] il [...] alle seguenti condizioni;
CP_1
1. autorizza i coniugi a vivere separati e liberi di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
2. nulla a titolo di contributo al mantenimento tra coniugi in quanto economicamente indipendenti;
3. dà atto che ogni altra questione economica e di altra natura è stata già definita tra i coniugi, e che le stesse dichiarano di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo;
4. dà atto che il SI. provvederà alla remissione della Parte_1
denuncia-querela dd. 07.02.2024, procedimento penale sub RGNR 822/2024 avanti al Giudice di Pace di Udine;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervignano del
Friuli di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n.
18 parte 1 anno 2019);
- spese al definitivo.
Così deciso in Udine, nella camera di conSIlio del 20.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
3 Dott.ssa Elisabetta Sartor
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