TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5752/2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Parte_1
anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Leonardo Limberti e Cristina Di Massimo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Terracina (LT), via Gregorio
Antonelli n.2;
OPPONENTE
E
, in persona del sindaco p.t., rapp.to e difeso, in virtù di Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
Sergio Di Zitti, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale sita in Terracina (LT), piazza Municipio n. 1;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1746/2017, il CP_1
, in persona del sindaco p.t., chiedeva al Tribunale di Latina di
[...] ingiungere alla il pagamento della somma Parte_1
complessiva di euro 145.636,81 oltre interessi e spese, a titolo di conguaglio per il mancato pagamento dei canoni relativi al contratto di concessione relativo al servizio di installazione e gestione dell'illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali del comune di Terracina (LT), concluso in data 07.09.2005 con la società opponente.
Con d.i. n. 1415/2017, depositato in data 10.07.2017 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione, eccependo l'illegittimità e l'inesigibilità del credito azionato da parte opposta. A tal fine deduceva che fin dall'inizio della gestione del servizio concesso in affidamento, aveva corrisposto un canone ridotto rispetto a quello contrattualmente dovuto, in virtù della non sostenibilità economica del piano economico finanziario allegato alla convenzione, nei cui confronti aveva riposto affidamento e di cui aveva fin dall'inizio del rapporto richiesto una revisione. In via riconvenzionale, infine, chiedeva la restituzione della somma pari ad € 36.158,30 in virtù del pagamento delle utenze dell'energia elettrica fruita per i cimiteri comunali negli anni 2015 e 2016, periodo temporale in cui era già intervenuta la risoluzione del contratto di concessione e la conseguente restituzione delle aree cimiteriali di proprietà comunale che non erano più nella disponibilità dell'opponente.
Si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del G.A. Nel merito, deduceva la legittimità del credito ingiunto in virtù dell'arbitraria riduzione del canone di cui al contratto di concessione, avvenuta per iniziativa unilaterale della Roman Luminex s.n.c. Sulla domanda riconvenzionale, il deduceva che il credito vantato dall'opponente risultava Controparte_1
non provato e deduceva di aver comunque eseguito la voltura delle utenze delle aree cimiteriali.
- 2 - Prodotta documentazione, la causa, all'udienza del 3.10.2024, era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sollevata da parte opposta nel proprio atto introduttivo.
Il procedimento invocato e richiamato nel contratto poi concluso tra le parti è quello relativo all'istituto del project financing di cui agli artt. 37-bis e ss. della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni.
L'istituto del project financing è stato introdotto dalla legge 11/11/1998,
n. 415 (art. 11), che ha aggiunto, dopo l'art. 37 della legge 11/2/1994, n. 109, gli artt. da 37-bis a 37-nonies, disciplina successivamente modificata ed integrata con interventi funzionali alle spesso contrapposte esigenze di assicurarne da un lato la compatibilità comunitaria della disciplina ed in particolare la coerenza con i principi di concorrenza, dall'altro di incentivarne l'utilizzo in sostituzione delle risorse pubbliche.
La proprio in forza della disciplina richiamata, Parte_1
ed in qualità di promotore, aveva presentato, in data 25/6/2003 (cfr. doc. all. n.
1 di parte opponente), ai sensi dell'art. 37-bis della citata legge quadro in materia di lavori pubblici, la proposta per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alle lampade votive dei cimiteri comunali siti nel comune di
Terracina (LT).
A seguito della procedura negoziata, il Comune di Terracina con delibera della G.C. n. 165 del 28.05.2005 (cfr. doc. all n. 6 di parte opponente) ha quindi affidato in via definitiva alla società la Parte_1
progettazione, costruzione, ristrutturazione e gestione in concessione dell'impianto elettrico votivo dei cimiteri situati nel comune di Terracina.
Orbene, in tema di procedure di finanza a progetto (c.d. 'project financing'), la controversia relativa alla fase successiva all'aggiudicazione
- 3 - compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano, pertanto, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico (Cass. civ., sez. un., 30/07/2021, n. 21971).
In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario per quanto concerne le indennità, i canoni e altri corrispettivi nella fase esecutiva del contratto di concessione e così per le questioni inerenti all'adempimento e all'inadempimento della concessione, nonché alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass., sez. un.,
8 luglio 2019, n. 18267).
Ed ancora, le controversie relative alla fase esecutiva delle concessioni di servizi, successivamente all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione e gestione dell'opera pubblica sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute al giudice ordinario (Cass. sez. unite, n. 32728/2018).
Sulla base di tale ricostruzione, la convenzione stipulata a seguito di una finanza di progetto attiene, dunque, all'affidamento di lavori e servizi pubblici, il quale ha natura pubblicistica sino all'aggiudicazione definitiva al concessionario, mentre ha natura privatistica per la fase che segue alla stipulazione del contratto.
Ne deriva che, attenendo l'oggetto della presente controversia al piano dell'adempimento della convenzione, la giurisdizione è del giudice ordinario.
Nel merito, la pretesa creditoria azionata dalla creditrice opposta è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
La quale soggetto promotore di cui al rapporto Parte_1
di project financing intervenuto con il ha Controparte_2
specificamente dedotto di aver presentato un proprio Piano Economico
- 4 - Finanziario nell'ambito della richiamata procedura disciplinata dagli artt. 37- bis e ss. della legge n. 109/1994 (e successive norme sostitutive), ma, ai fini dell'aggiudicazione della gara ha dovuto adeguare la propria offerta a quella di altra società, la facendo proprio il PEF (Piano Economico Controparte_3
Finanziario) di quest'ultima, che aveva previsto un canone di gestione pari ad
€ 35.000,00 annui, a fronte della gestione di 12.000 utenze, con un incremento annuo di 334 unità.
La nei propri scritti difensivi, ha dichiarato di Parte_1
aver corrisposto, fin dall'inizio della gestione, un canone inferiore a quello convenuto nella convenzione. La riduzione del canone, a detta dell'opponente, era avvenuta in via prudenziale in virtù delle diverse condizioni emerse durante il corso della gestione, profondamente difformi da quelle contenute nel Piano economico finanziario della cui aveva aderito e su cui aveva Controparte_3
invero fatto affidamento per la sostenibilità economica della gestione.
La ancora, precisava che sussistevano i Parte_1
presupposti contrattuali per l'attivazione del procedimento di revisione del PEF ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della convenzione conclusa tra le parti, al fine ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
tuttavia, detto procedimento di revisione, nonostante fosse stato più volte sollecitato dall'opponente, non è stato mai attivato.
Orbene, la riduzione del canone effettuato dalla Parte_1
costituisce frutto di un'iniziativa unilaterale che non trova alcun
[...]
fondamento giustificativo.
Dalla convenzione stipulata tra le parti e prodotta in atti (doc. all. n. 7 di parte opponente) non risulta alcuna clausola che legittimasse l'opponente a rideterminare unilateralmente il canone pattuito e a versarlo in una misura diversa da quanto convenzionalmente previsto.
L'opponente ha dedotto di aver pagato il canone in misura ridotta, poiché, fin dall'inizio del rapporto, si era avveduta dell'insostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio oggetto di concessione.
- 5 - Il contraente che assume un'obbligazione ha l'onere di verificare, in concreto, la propria capacità di adempimento delle obbligazioni assunte, così che egli sarà da ritenersi senz'altro in colpa ove contragga senza avere la consapevolezza, in base alla comune diligenza, di poter mantenere o meno gli impegni derivanti dal contratto (Cass. n. 3847/2011).
Nel caso di specie, l'opponente non può dolersi eccependo l'insostenibilità dei costo della gestione che si era consapevolmente assunta adeguandosi volontariamente all'offerta della Controparte_3
Il pagamento del canone in misura ridotta costituisce un inadempimento imputabile all'opponente, la quale, secondo un principio di ordinaria diligenza, avrebbe dovuto accertare la propria capacità economico finanziaria di far fronte agli obblighi del piano allegato al contratto.
La circostanza che ha indotto la a ridurre Parte_1
unilateralmente il canone concessorio, vale a dire la non corrispondenza delle utenze previste nel PEF con la realtà successivamente verificata, costituisce una condizione conosciuta e conoscibile da parte della stessa proponente/concessionaria.
Va rilevato, infatti, che il definitivo affidamento alla Parte_1
è avvenuto con delibera della Giunta comunale n. 165 del 28/4/2005 a
[...]
seguito della attivazione della procedura negoziata di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, cui la società ha preso parte sulla base di specifiche condizioni (offerta per l'importo complessivo di € 35.000,00 per ogni anno di gestione;
gestione del servizio per 15 anni;
70% di ribasso in favore degli utenti per l'allaccio di ogni nuova utenza;
ecc.). Tra queste condizioni non vi è un numero minimo di utenze garantito, il cui ammontare effettivo doveva essere conosciuto dalla che ha effettuato una sua autonoma Parte_1
proposta di project financing nella quale era consapevole di un effettivo minor numero di utenze attive (cfr. PEF della – doc. all. n. 1 Parte_1
di parte opponente), poi superata da quella della società concorrente, cui la
- 6 - stessa opponente ha deciso di adeguarsi nel contesto della procedura negoziata e ne ha valutato la piena sostenibilità.
La inoltre, ha dedotto che il pagamento del Parte_1
canone in misura ridotta era inoltre fondato su un proprio asserito diritto alla rinegoziazione delle condizioni economico-finanziarie della concessione, alla luce delle clausole contrattuali di cui agli artt. 12 e 13 della convenzione (cfr. doc. all. n. 7 di parte opponente).
Pertanto la revisione prevista dalle disposizioni richiamate, proceduralmente disciplinata dall'art. 13, comma 2, della convenzione, attiene ad ipotesi, diversa da quella evocata dalla società attrice, di evenienze sopravvenute idonee a modificare l'assetto economico-finanziario del rapporto e non anche, come dedotto, al caso della ritenuta inveritiera rappresentazione di un diverso numero di utenze indicate nel PEF cui la stessa concessionaria ha aderito. In altri termini, la circostanza che ha indotto la Parte_1
a ridurre unilateralmente il canone concessorio, vale a dire la non corrispondenza delle utenze previste nel PEF con la realtà successivamente verificata non costituisce, a norma delle disposizioni contrattuali richiamate, una sopravvenienza che modifica lo status quo ante predefinito e concordato, la sola che potesse legittimare una revisione del piano.
Ad ogni modo, pur ammettendo la sussistenza dei presupposti contrattuali che davano diritto alla revisione del piano economico finanziario allegato alla convenzione, detto diritto non poteva essere esercitato mediante l'autoriduzione del canone, potendo, al più, essere esercitato attivando gli opportuni rimedi a fronte dell'inadempimento da parte dell'ente opposto all'obbligo di revisione convenzionalmente pattuito.
Deve invece essere accolta la domanda di restituzione avanzata in via riconvenzionale dall'opponente.
La ha dedotto che il contratto di concessione Parte_1
intervenuto con l'ente opposto era stato risolto stragiudizialmente in data 3 settembre 2014, in quanto, il aveva comunicato la volontà Controparte_1
- 7 - di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 18, comma
5) del contratto, per non aver rinvenuto in atti la cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali afferenti la gestione e, per l'effetto, comunicando che “il contratto di appalto rep. 3658/2005 deve intendersi risolto di diritto, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto” (cfr. doc. all.
n. 14 di parte opponente). Alla luce di detta risoluzione, la società
[...]
– stante l'ordinanza n. 7 del 12 gennaio 2015 (cfr. doc. all. n. Parte_1
15 di parte opponente) con la quale il Comune diffidava la società a procedere allo sgombero dell'area – ha proceduto alla restituzione dell'impianto all'Amministrazione comunale.
Dal gennaio 2015, data di restituzione delle aree cimiteriali, fino al maggio 2016, la è rimasta intestataria del contratto Parte_1
ENEL ed ha corrisposto i pagamenti relativi ai consumi per l'energia elettrica fruita presso i cimiteri comunali, per la complessiva somma di euro 36.158,30, come risulta dalle bollette ENEL che sono state prodotte in atti.
Orbene in caso di cambio di intestatario del contratto di somministrazione di energia elettrica grava sul nuovo intestatario effettuare la voltura, avendo il precedente diritto alla restituzione di quanto ancora pagato a suo nome nelle more della voltura.
La giurisprudenza ha recentemente affermato che chi agisce per l'indennizzo o la restituzione nei confronti della P.A. non deve provare l'utilitas conseguita dall'arricchito o sottostare al riconoscimento della sua sussistenza da parte del soggetto pubblico, ma deve solo dimostrare il proprio depauperamento. Infatti, la pubblica amministrazione a fronte dell'oggettiva prestazione ricevuta non è tenuta ad alcuna restituzione solo se dimostra che l'arricchimento conseguito gli è stato imposto per sua inconsapevolezza o perché da essa non voluto. (Corte di cassazione sentenza n. 27753/2024).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi sussistente il diritto dell'opponente di quanto indebitamente corrisposto per il pagamento delle
- 8 - utenze, che ha determinato un arricchimento del , dovuto Controparte_1
peraltro alla tardività con cui procedeva alla voltura.
La somma corrisposta dall'opponente per le utenze potrà pertanto essere compensata con il debito sussistente in capo alla stessa nei confronti del
Controparte_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento della minor somma di euro 109.478,51 oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. A tale ultimo proposito, in accoglimento della richiesta formulata dalla difesa dell'ente nelle note di trattazione scritta e in linea con alcuni precedenti giurisprudenziali (Tribunale
Torino, sez. I, n. 6810 del 11.11.2013; Corte di Appello Torino, 1.4.2010 n.
259), va disposta la liquidazione degli oneri riflessi, in luogo di IVA e CPA, a carico della parte soccombente, in favore dell'amministrazione intimata, qualora difesa – come nel caso di specie – da un avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. È stato affermato, a questo riguardo, che “risponde a criteri di ragionevolezza equiparare gli avvocati dell'avvocatura pubblica a quelli del libero foro, per quanto riguarda l'attività da essi svolta in giudizio, fermi restando i rapporti interni tra l'avvocato pubblico e l'ente datore di lavoro. Di conseguenza laddove, come nel caso di specie, risulti vittoriosa un'amministrazione pubblica difesa da un avvocato iscritto all'elenco speciale, la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva “oltre oneri accessori di legge”, deve essere intesa nel senso che devono essere corrisposti, dalla parte soccombente, i cd. “oneri riflessi” nella
- 9 - misura di legge, in luogo del CPA e dell'IVA dovuti nella misura di legge all'avvocato del libero foro” (TAR Bologna, II, 3.2.2016, n. 151)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 1415/2017, depositato in data 10.07.2017 dal Tribunale di Latina;
b) condanna parte opponente al pagamento della minor somma di euro
109.478,51 oltre interessi;
c) condanna la in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_2
in persona del sindaco p.t., per la somma di € 7.052,00 oltre rimborso spese generali al 15% e oneri riflessi, come per legge.
Così deciso in Latina il 18.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 10 -