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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa IC ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 826/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. COLOMBO ROBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
Oggetto: impugnazione licenziamento
Conclusioni: come in ricorso
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025, il ricorrente ha adito il Tribunale di Pavia, nella persona del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimatogli per insussistenza del fatto storico, infondatezza, tardività, sproporzione, carenza e genericità di contestazione e motivazione, con conseguente condanna della società resistente a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, presso la medesima sede e con analoghe mansioni, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a mensili € 4.375,00, dal giorno del recesso datoriale fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale.
Segnatamente, dalla prospettazione attorea dei fatti di causa è emerso che il ricorrente, dopo una precedente esperienza di lavoro somministrato avviata il 14 giugno 2022, era stato assunto dalla società resistente in data 9 settembre 2022, con inquadramento al II livello del CCNL di riferimento e mansioni di impiegato amministrativo (doc.1). Secondo quanto dedotto, egli sarebbe stato sin da subito affiancato al responsabile amministrativo, collaborando alla gestione della contabilità generale e alle operazioni di chiusura del bilancio, in costante interazione con il responsabile finanziario.
Il ricorrente ha altresì riferito di essersi occupato dei rapporti con il commercialista, con il consulente del lavoro e con gli istituti di credito, svolgendo le funzioni di tesoriere aziendale;
attesa l'esperienza e le competenze maturate nel corso del rapporto di lavoro, la convenuta gli aveva dunque riconosciuto, con lettera del 1° febbraio 2023, un superiore inquadramento al I livello e il ruolo di vice responsabile amministrativo, attribuendogli finanche funzioni di coordinamento del personale d'ufficio (doc. 02); in seguito al pensionamento della precedente responsabile amministrativa, il lavoratore aveva quindi assunto, a decorrere da giugno 2024, la posizione di responsabile amministrativo e capo ufficio, con competenza sull'intera area amministrativa, dalla gestione contabile alle scritture di chiusura, fino alla tesoreria e alle attività inerenti alla gestione del personale.
Secondo la narrativa attorea, già nei mesi precedenti tale formale attribuzione di responsabilità, egli avrebbe rilevato plurime criticità operative imputate alle colleghe, consistenti in errori, imprecisioni e disattenzioni;
nei primi giorni del mese di maggio 2024, il ricorrente ha dedotto di aver sottoposto tali problematiche all'attenzione dell'Ing. ma il colloquio si era concluso con una violenta Persona_1 reazione da parte di quest'ultimo; detto episodio, divenuto rapidamente noto in azienda, avrebbe, dunque, suscitato attestazioni di solidarietà nei confronti del ricorrente medesimo da parte dei colleghi.
Pur a fronte di un apparente, parziale riavvicinamento, il ricorrente ha poi dedotto che il rapporto con il dirigente – atteso l'episodio sopra richiamato- sarebbe rimasto seriamente compromesso. Il lavoratore ha tuttavia riferito di aver continuato a svolgere le proprie mansioni con diligenza, promuovendo un clima collaborativo nel proprio ufficio;
ciononostante, le criticità imputate alle collaboratrici sarebbero proseguite, inducendolo a programmare un incontro con la direzione aziendale al fine di individuare possibili interventi risolutivi, in ottica di composizione bonaria dei motivi di dissidio.
Con lettera del 14 ottobre 2024, la società aveva disposto la sospensione cautelare del ricorrente, motivandola con l'esigenza di approfondire fatti qualificati come di particolare gravità (doc. 16). Con successiva contestazione del 18 ottobre 2024, la datrice di lavoro aveva formalizzato plurimi addebiti disciplinari, dei quali il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha eccepito il difetto di specificità, nonché la mancanza di adeguate coordinate temporali dei fatti oggetto di contestazione (doc.17) e comunque la mancata commissione degli stessi. Il ricorrente aveva depositato le proprie giustificazioni in data 23 ottobre 2024, contestando integralmente le condotte a lui ascritte e rappresentando di aver unicamente segnalato alle figure apicali aziendali le difficoltà operative dell'ufficio. Con comunicazione del 5 novembre 2024, la convenuta società gli aveva irrogato il licenziamento per giusta causa, ritenendo irrilevanti le difese dell'interessato e qualificando gli addebiti come gravissime violazioni degli obblighi contrattuali (doc.19); il ricorrente, dunque, ravvisando profili di illegittimità nella condotta datoriale, ha impugnato il licenziamento intimatogli con atto del 17 dicembre 2024, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento delle retribuzioni perse, oltre al risarcimento dei danni ed alla regolarizzazione contributiva (doc. 20).
Orbene, esposto il quadro fattuale, così come emerso dalla narrativa attorea dei fatti di causa, all'udienza del 11/09/2025 fissata per la comparizione delle parti la Giudice, appurata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia della convenuta società. La vertenza istruita, quindi, mediante vaglio della produzione documentale allegata al ricorso in epigrafe, è stata definita con sentenza, pronunciata in data 06.11.2025.
Fondatezza del ricorso: normativa applicabile alla fattispecie
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 , n. 10182;
Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; chiarissima sul punto Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva, inoltre, che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115
c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della insussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per il valido esercizio di un diritto potestativo nell'ambito di rapporti interprivati
(attivati su iniziativa del soggetto che subisce gli effetti sfavorevoli derivanti dall'avvenuto esercizio del diritto da parte del titolare di esso), l'onere della prova della effettiva sussistenza di tali presupposti grava sul soggetto che ha già esercitato tale diritto in sede stragiudiziale (e dunque sulla parte convenuta in giudizio): simmetricamente, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della sussistenza di tali presupposti – attivati dallo stesso soggetto che ha già esercitato il diritto potestativo –
l'onere della prova continua a gravare su quest'ultimo (e dunque sulla parte attrice o ricorrente).
Le regole in questione costituiscono un corollario del principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (secondo cui “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”), ribadito anche da talune normative di settore (cfr. art. 5 della L. n. 604/1966, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, secondo cui “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”).
Il principio posto dall'art. 2697 c.c. trova una evidente deroga in ambito processuale, a fini di semplificazione dell'attività giudiziaria, nel principio di non contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., applicabile laddove siano in discussione diritti disponibili: in forza di quest'ultimo, il soggetto
(originariamente) onerato della prova dei fatti dedotti a fondamento del diritto vantato in sede giurisdizionale è liberato da tale onere limitatamente a quei fatti di cui la controparte, costituita in giudizio, non ha contestato specificamente l'esistenza (il principio in commento non opera tuttavia, come già osservato, in caso di contumacia della parte convenuta, giacché tale evenienza è equiparata, in generale, alla ficta contestatio delle affermazioni dell'attore o del ricorrente, salvo che il legislatore non abbia previsto diversamente in relazione a ipotesi particolari).
Chiarissima sul punto la recente pronuncia del Tribunale, Milano, sez. lav., 11/09/2019, n. 2004, ove è stato precisato che “A fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza. Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati”.
In punto di fatto va evidenziato che, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato intercorso tra la parte ricorrente e la parte convenuta a partire dal 09.09.2022 risulta documentalmente provata, come si evince dal contratto depositato, in forza del quale il lavoratore è stato assunto alle dipendenze della Diusa Pet Srl con la qualifica di impiegato, inquadrato al II livello del Contratto Collettivo di riferimento (doc. 01), e dalle buste paga (doc. 21).
In ogni caso, anche nel nuovo regime introdotto dalla c.d. riforma Renzi, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare i fatti su cui si fonda il licenziamento.
Prova che la resistente, rimasta contumace, non ha fornito.
In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 23/2015:
"1). Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni".
Quanto alla controversa interpretazione dell'espressione "in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore" occorre muovere da un dato che sembra incontestabile: tutti concordano sul fatto che la disposizione in esame non ha introdotto modifiche alla regola generale posta dall'art. 5 l. n. 604 del 1966, perché il decreto non esclude l'applicabilità dell'intera legge n. 604 del 1966 al contratto a tutele crescenti, se non con riferimento ad alcune specifiche disposizioni che non operano nei confronti dei nuovi assunti e tra le quali non è ricompresa la disposizione sulla ripartizione degli oneri probatori.
Resta quindi fermo il principio generale di cui all'art. 5 l. n. 604 del 1966, che pone a carico del datore di lavoro la prova della giustificatezza del licenziamento. Principio, peraltro, perfettamente in linea con la regola comune di cui all'art. 2697 c.c.: ed infatti, poiché il licenziamento può essere intimato solo per giusta causa o giustificato motivo, la prova dei fatti costitutivi del recesso non può che incombere sul soggetto che lo abbia intimato.
La dottrina ha acutamente evidenziato che, a conferma di tali conclusioni, si pone lo stesso tenore letterale della disposizione in esame («… sia direttamente dimostrata…»), che si connota per l'assenza del soggetto e l'utilizzo del verbo nella forma impersonale. Dovendosi ricordare che il criterio letterale è il primo canone ermeneutico (“in claris non fit interpretatio”) e che, se davvero il Legislatore avesse inteso porre a carico del lavoratore l'onere probatorio de quo, lo avrebbe espresso in chiari termini, senza lasciare spazio a dubbi interpretativi in una fattispecie così delicata e sensibile.
Si è così sostenuto che (v., ad es., la sentenza n. 136 del 18.01.2018 del Tribunale di Milano), apparendo problematico addossare al lavoratore la prova diretta di un fatto negativo, l'unica interpretazione razionale e costituzionalmente orientata di tale normativa è quella secondo cui la mancata prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento da parte del datore di lavoro equivarrebbe alla dimostrazione diretta dell'insussistenza del fatto materiale contestato.
In applicazione di questi principi la giurisprudenza (v., tra le altre, Corte d'Appello dell'Aquila n. 993 del 14.12.2017) ha ritenuto che, anche nel nuovo regime di cui al D.lgs. n. 23/2015, la condotta posta a base del licenziamento disciplinare non può risolversi in un fatto materiale che non sia giuridicamente qualificabile come inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, atteso che il fatto materiale deve imprescindibilmente associarsi ad una qualificazione giuridica, dovendosi trattare di una condotta materiale del lavoratore intrinsecamente qualificata alla stregua di un inadempimento imputabile. In considerazione di ciò, ha condivisibilmente sostenuto che l'insussistenza del fatto materiale contestato debba essere intesa ancora non solo nel senso di “non esistenza” del comportamento contestato, nella sua materialità, ma anche, appunto, in quello di irrilevanza disciplinare dello stesso, sotto il profilo giuridico.
E ciò trattandosi di "principi generali costituzionalmente orientati, e quindi plausibilmente applicabili anche nella vigenza del D.lgs. n. 23/2015".
Tanto basta a far ritenere illegittimo il licenziamento per l'insussistenza dei fatti contestati.
Va altresì precisato che – a mente di un indirizzo di merito e legittimità consolidati- “La nozione di
"insussistenza del fatto contestato” include l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del datore di lavoro onerato ex art. 5 della l. n. 604 del 1966 “(Cass. 15 ottobre
2018 n. 25717, in relazione all'art. 18, quarto comma, Stat. Lav novellato);
- “In tema di licenziamento disciplinare l'onere probatorio della giusta causa, posto dall'art. 5 L. n.
604/66 a carico del datore di lavoro, comporta che questi fornisca la prova completa di tutti gli elementi della fattispecie e richiede, altresì, che tale prova sia certa, non essendo previsto nel nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate. Dalla citata norma discende allora che “in mancanza di quella prova il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, resterà soccombente (sicché tenuto conto della severità delle preclusioni poste dal rito del lavoro alla deduzione di mezzi probatori, molto elevato sarà evidentemente il rischio di soccombenza per il datore di lavoro che abbia omesso di costituirsi tempestivamente in giudizio e non abbia ottemperato alle prescrizioni dell'art. 416, terzo comma, c.p.c.)” (vedi Cass., 2/5/1996, n.
3961).
Il lavoratore che impugna il licenziamento si può quindi limitare a contestare la sussistenza dei fatti posti alla base del recesso, spettando esclusivamente al datore di lavoro fornire la prova diretta di tali fatti. Solo una volta adempiuto tale onere probatorio da parte del datore di lavoro, il lavoratore dovrà dimostrare i fatti ostativi o impeditivi della sua responsabilità disciplinare.
Conseguentemente, la mancanza della prova diretta dei fatti posti a fondamento del licenziamento ne determina l'illegittimità.
L'accoglimento, quindi, dell'impugnativa del licenziamento in un caso come quello di specie in cui il datore di lavoro è contumace, non discende dalla verifica della correttezza delle argomentazioni svolte dal lavoratore, ma solamente dalla mancata prova da parte del datore di lavoro dei fatti posti a fondamento del recesso …” (Corte Appello Milano n. 1994/2018).
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riportato, richiamato quanto dedotto da parte esponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, va, ora, dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla convenuta società; consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro;
la società convenuta è altresì tenuta al risarcimento del danno mediante pagamento di un'indennità di importo parametrato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto- pari ad euro 4375 mensili- dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, dedotto quanto il ricorrente ha percepito, nel periodo di estromissione (come risultante dalla documentazione acquisita in corso di causa- cfr. doc. depositato in data 12.09.2025), per lo svolgimento di altre attività Part lavorative svolte presso il datore di lavoro , e comunque entro il limite di dodici mensilità Pt_3 della retribuzione globale di fatto. La resistente è altresì onerata del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del lavoratore de quo dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento delle altre attività esercitate cui si è fatto sopra cenno.
Spese di lite
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, tenendo altresì conto del comportamento processuale della società resistente che, restando contumace, ha precluso in radice il vaglio di una diversa narrativa dei fatti di causa.
PQM
Visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta: dichiara illegittimo e annulla l'intimato licenziamento e, per l'effetto, condanna la convenuta a reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
condanna la convenuta a risarcire il danno al ricorrente mediante pagamento di un'indennità di importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto- pari ad euro
4375 mensili- dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, dedotto quanto il ricorrente ha percepito, nel periodo di estromissione (come risultante dalla documentazione acquisita in causa), per lo svolgimento di altre attività lavorative e comunque entro il limite di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
condanna la convenuta a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00=, oltre 259 per cu, 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Pavia, 6.11.2025
La giudice del lavoro
IC ER