Sentenza 21 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2018, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 27385-2012 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.
MAZZINI
27, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIFIRO', che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO TT;
- intimato- avverso la sentenza n. 860/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/11/2011 R.G.N. 160/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocato SALVATORE TRIFIRO'. n. 27385/2012 R.G.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 23.11.2011, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso le sentenze di primo grado, che ne avevano respinto le domande di accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari (multa pari a due ore di retribuzione, multa pari a quattro ore, sospensione di due giorni) inflitte - rispettivamente - il 5.4.2006, il 5.6.2006 (notificata il 10.6.2006) e il 18.1.2007 (notificata il 24.1.2007) al dipendente IO US per il rifiuto di sostituire, in qualità di portalettere, il collega assente in altra zona di recapito nei giorni 6, 9 e 10 marzo 2006, 21 aprile 2006, 28 novembre 2006. 2. La Corte territoriale riteneva inammissibile la domanda concernente la sanzione del 5.4.2006 per carenza di interesse ad agire, avendo la società agito in giudizio oltre il periodo di due anni (dalla data della comminazione della sanzione) previsto dall'art. 7, comma 8, della legge n. 300 del 1970 ai fini dell'efficacia dei precedenti disciplinari e sproporzionate le sanzioni di giugno 2006 e gennaio 2007 in quanto - pur dovendosi ritenere esigibile la sostituzione del portalettere assente, nei limiti orari flessibili stabiliti dall'accordo aziendale 29 luglio 2004 - si trattava di comportamento tenuto "a seguito di una proclamazione di agitazione sindacale più vasta", dovendosi ritenere, inoltre, in parte fondata l'eccezione del lavoratore circa la scadenza dell'accordo sindacale.
3. Contro questa sentenza ricorre per cassazione Poste Italiane s.p.a. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod.proc.civ.; il lavoratore è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità del ricorso concernente la sanzione disciplinare del 5.4.2006 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, errato nell'individuazione della data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 24.7.2006 (deciso dal Tribunale di Milano con sentenza di incompetenza territoriale, il 15.2.2008 e riassunto - nel termine di 60 giorni assegnati dal giudice - presso il Tribunale di Monza). n. 27385/2012 RG.
2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2106 cod.civ. e dell'art. 53 del
CCNL
Poste 11 luglio 2003 nonché vizio di motivazione 2006 in ordine alle sanzioni disciplinari del 5.6.2006 e il 18.1.2007 (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, riconosciuto sussistente un inadempimento del lavoratore ma ritenuto sproporzionata la sanzione senza nemmeno valutare il codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo (in specie, art. 53 del
CCNL
Poste, luglio 2003, vigente all'epoca dei fatti, trascritto - in parte - nel ricorso) che ricollega all'inosservanza dei doveri ed obblighi del servizio le sanzioni della multa non superiore a 4 ore o la sospensione dal servizio a seconda che sia o meno derivato pregiudizio al servizio, che nel caso di specie è senz'altro conseguito.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa notificazione. La società, avendo richiesto notifica a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, non ha prodotto né esibito alcun avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso ed inviata al controricorrente (che è rimasto intimato) né ha illustrato - nel corso dell'udienza di discussione - eventuali impedimenti concernenti la suddetta esibizione.
4. Va dunque fatta applicazione del principio di diritto affermato dalla corte, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione" (Cass. S.U. n. 627/08; in senso conforme, Cass. n. 19387/2012). Questa Corte ha, altresì, affermato che l'udienza non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere al deposito della documentazione relativa al perfezionamento della notifica del ricorso, salvo che la parte ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (cfr. da ultimo, Cass. nn. 1745/2017, 19623/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. n. 27385/2012 R.G. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott. Vittorio Nobile Il Funzionario G