TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 5.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1294/2024 promosso da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIARI GUIDO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI CONCLUSIONI: Per parte ricorrente, come da ricorso:
“- in via preliminare, in accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.lgs. 150/2011, o in subordine, in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., assunti i provvedimenti più opportuni, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, sospendere inaudita altera parte, o comunque integrato il contraddittorio, l'efficacia esecutiva del DECRETO impugnato, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente ordine al Questore di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Pagina 1 di 8 - nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previo annullamento del DECRETO impugnato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Parte resistente non costituita in giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 31/01/2024 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di del 15.12.2023 e notificato il 02.01.2024 con CP_1 cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020. Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, Contr comma 1.2.
considerato che
“l'allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante: il richiedente è un giovane uomo in salute, privo di vulnerabilità specifiche;
espatriato in età adulta;
è presente sul territorio da meno di due anni, l'impegno lavorativo dimostrato (tre mesi in ambito agricolo 2022-2023 per connazionale, presso cui ha ospitalità + buste paga periodo precedente a Desio), in assenza di altri elementi, non è di per se sufficiente ad attestare un rilevante processo di integrazione o radicamento socio- economico, culturale o relazionale in Italia contrapposto ad uno sradicamento dal Paese d'origine, a maggior ragione considerato che in Italia l'istante non risulta avere alcun riferimento familiare o affettivo, mentre in Pakistan risiede la sua famiglia d'origine con cui è in contatto e in buoni rapporti”. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato la situazione sociopolitica instabile del Pakistan e di generale insicurezza nella regione di provenienza del ricorrente, e, per contro, che il ricorrente ha lavorato in maniera continuativa sin dal suo ingresso in Italia (“come risulta dall'estratto conto previdenziale (all.006), È stato assunto dal CP_4
05.07.2022 al 31.08.2022 presso la ditta ZARA GROUP DI N.M. (…); successivamente dal 08.08.2022 al 31.10.2022 è stato impiego presso la società ECOSERVICE SRLS (…); dal 25.11.2022 al 12.12.2022 il ricorrente è stato impiegato presso la società AV EA DI RE IU EL & C. S.N.C. (…); dal 03.04.2023 al 30.04.2023 ha lavorato presso (…); dal 07.04.2023 al 30.06.2023 è Controparte_5 stato assunto presso la società FFC DI ON NC & C. S.A.S. (…); dal 09.06.2023 al 30.06.2023 è stato assunto presso la società K.H.T. SERVIZI S.r.l.s. (…)”); ha mostrato una sufficiente conoscenza della lingua italiana, in Italia ha ormai stabili legali affettivi con connazionali e cittadini italiani nella comunità empolese e di Castelfiorentino
Pagina 2 di 8 (FI), ove attualmente dimora (all.009); non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale.
Con decreto del 06/02/2024 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuta la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni di sospensione, considerato l'emergere di elementi di integrazione socio-lavorativa meritevoli di approfondimento in sede di merito.
Veniva fissata udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito di note al 13/02/2025. L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio. Con note del 13/02/2025 e del 17/02/2025 parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. All'esito della suddetta udienza cartolare la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
°°° °°° La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008
Pagina 3 di 8 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n.
194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica,
Pagina 4 di 8 sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa
Pagina 5 di 8 attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita
Pagina 6 di 8 privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato il Pakistan ed è giunto in Italia nel settembre 2021. Si trova pertanto sul territorio nazionale da quasi 5 anni. Ha dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo, sociale e linguistico, come allegato e documentato con l'atto introduttivo del presente giudizio e le successive memorie e produzioni della difesa. Risulta, invero, che il medesimo ha svolto attività lavorativa:
- dal 05/07/2022 al 31/08/2022 per DITTA ZARA GROUP DI N.M. con retribuzione pari ad € 241,00;
- dal 08/08/2022 al 31/10/2022 per con retribuzione pari ad € Controparte_6
2.924,00;
- dal 25/11/2022 al 12/12/2022 per AV EA DI RE IU EL
& C. con retribuzione pari ad € 434,00;
- dal 03/04/2023 al 30/04/2023 per Controparte_5
con retribuzione pari ad € 252,00;
[...]
- dal 07/04/2023 al 30/08/2023 per con retribuzione pari ad € 2.018,00; Parte_2
- dal 09/06/2023 al 30/06/2023 per K.H.T. SERVIZI S.R.L.S. con retribuzione pari ad
€ 1.326,00;
- dal 28/05/2024 al 21/07/2024 per SCUDERIA Controparte_7 on retribuzione pari ad € 1.167,32;
[...]
- dal 23/07/2024 al 31/12/2024 per ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUMPING VILLA SHEIBLER con retribuzione pari ad € 8.810,16 Attualmente svolge attività lavorativa per quest'ultimo datore di lavoro (JUMPING VILLA SHEIBLER A.S.D.) giusta proroga del contratto di lavoro a tempo determinato dal
22/01/2025 al 21/01/2026. Sebbene tali attività lavorative non siano caratterizzate da stabilità, non si può negare che egli abbia sviluppato il proprio profilo professionale dal suo ingresso in Italia svolgendo attività lavorativa con continuità dal 2022. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”,
Pagina 7 di 8 ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione speciale, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 5.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1294/2024 promosso da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIARI GUIDO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI CONCLUSIONI: Per parte ricorrente, come da ricorso:
“- in via preliminare, in accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.lgs. 150/2011, o in subordine, in accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., assunti i provvedimenti più opportuni, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, sospendere inaudita altera parte, o comunque integrato il contraddittorio, l'efficacia esecutiva del DECRETO impugnato, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente ordine al Questore di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Pagina 1 di 8 - nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previo annullamento del DECRETO impugnato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Parte resistente non costituita in giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 31/01/2024 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di del 15.12.2023 e notificato il 02.01.2024 con CP_1 cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020. Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, Contr comma 1.2.
considerato che
“l'allontanamento dal territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante: il richiedente è un giovane uomo in salute, privo di vulnerabilità specifiche;
espatriato in età adulta;
è presente sul territorio da meno di due anni, l'impegno lavorativo dimostrato (tre mesi in ambito agricolo 2022-2023 per connazionale, presso cui ha ospitalità + buste paga periodo precedente a Desio), in assenza di altri elementi, non è di per se sufficiente ad attestare un rilevante processo di integrazione o radicamento socio- economico, culturale o relazionale in Italia contrapposto ad uno sradicamento dal Paese d'origine, a maggior ragione considerato che in Italia l'istante non risulta avere alcun riferimento familiare o affettivo, mentre in Pakistan risiede la sua famiglia d'origine con cui è in contatto e in buoni rapporti”. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato la situazione sociopolitica instabile del Pakistan e di generale insicurezza nella regione di provenienza del ricorrente, e, per contro, che il ricorrente ha lavorato in maniera continuativa sin dal suo ingresso in Italia (“come risulta dall'estratto conto previdenziale (all.006), È stato assunto dal CP_4
05.07.2022 al 31.08.2022 presso la ditta ZARA GROUP DI N.M. (…); successivamente dal 08.08.2022 al 31.10.2022 è stato impiego presso la società ECOSERVICE SRLS (…); dal 25.11.2022 al 12.12.2022 il ricorrente è stato impiegato presso la società AV EA DI RE IU EL & C. S.N.C. (…); dal 03.04.2023 al 30.04.2023 ha lavorato presso (…); dal 07.04.2023 al 30.06.2023 è Controparte_5 stato assunto presso la società FFC DI ON NC & C. S.A.S. (…); dal 09.06.2023 al 30.06.2023 è stato assunto presso la società K.H.T. SERVIZI S.r.l.s. (…)”); ha mostrato una sufficiente conoscenza della lingua italiana, in Italia ha ormai stabili legali affettivi con connazionali e cittadini italiani nella comunità empolese e di Castelfiorentino
Pagina 2 di 8 (FI), ove attualmente dimora (all.009); non risultano segnalazioni di PG relative a condotte o comportamenti del ricorrente aventi rilevanza penale.
Con decreto del 06/02/2024 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuta la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni di sospensione, considerato l'emergere di elementi di integrazione socio-lavorativa meritevoli di approfondimento in sede di merito.
Veniva fissata udienza in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito di note al 13/02/2025. L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio. Con note del 13/02/2025 e del 17/02/2025 parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. All'esito della suddetta udienza cartolare la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
°°° °°° La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008
Pagina 3 di 8 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).
La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n.
194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica,
Pagina 4 di 8 sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa
Pagina 5 di 8 attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita
Pagina 6 di 8 privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato il Pakistan ed è giunto in Italia nel settembre 2021. Si trova pertanto sul territorio nazionale da quasi 5 anni. Ha dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo, sociale e linguistico, come allegato e documentato con l'atto introduttivo del presente giudizio e le successive memorie e produzioni della difesa. Risulta, invero, che il medesimo ha svolto attività lavorativa:
- dal 05/07/2022 al 31/08/2022 per DITTA ZARA GROUP DI N.M. con retribuzione pari ad € 241,00;
- dal 08/08/2022 al 31/10/2022 per con retribuzione pari ad € Controparte_6
2.924,00;
- dal 25/11/2022 al 12/12/2022 per AV EA DI RE IU EL
& C. con retribuzione pari ad € 434,00;
- dal 03/04/2023 al 30/04/2023 per Controparte_5
con retribuzione pari ad € 252,00;
[...]
- dal 07/04/2023 al 30/08/2023 per con retribuzione pari ad € 2.018,00; Parte_2
- dal 09/06/2023 al 30/06/2023 per K.H.T. SERVIZI S.R.L.S. con retribuzione pari ad
€ 1.326,00;
- dal 28/05/2024 al 21/07/2024 per SCUDERIA Controparte_7 on retribuzione pari ad € 1.167,32;
[...]
- dal 23/07/2024 al 31/12/2024 per ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUMPING VILLA SHEIBLER con retribuzione pari ad € 8.810,16 Attualmente svolge attività lavorativa per quest'ultimo datore di lavoro (JUMPING VILLA SHEIBLER A.S.D.) giusta proroga del contratto di lavoro a tempo determinato dal
22/01/2025 al 21/01/2026. Sebbene tali attività lavorative non siano caratterizzate da stabilità, non si può negare che egli abbia sviluppato il proprio profilo professionale dal suo ingresso in Italia svolgendo attività lavorativa con continuità dal 2022. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”,
Pagina 7 di 8 ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita.
In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione speciale, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 8 di 8