Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 65/2024 C.C.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidentedott. Leopoldo SCIARRILLO
Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO
Giudice dott. Paolo LEPIDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 65/2024 promosso da:
', nata ad [...] il [...], Parte 1 (C.F. C.F. 1
residente in [...] A, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta
Tollis nel cui studio in Avezzano, via Trieste n. 4, è elettivamente domiciliata come per delega in calce al ricorso;
e
C.F. 2 nato il [...] in [...], Controparte 1 (C.F.
residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Carla
Vitale nel cui studio sito in Avezzano alla via XX Settembre n. 135 è elettivamente domiciliato come da procura alle liti in allegato alla comparsa di costituzione;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Avezzano, alle seguenti
CONDIZIONI
ART.
1. PREMESSE
1.1 Le precedenti premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E
RIMBORSO ADEMPIMENTI PREGRESSI
2.1 il Sig. OS AU si impegna a corrispondere alla Sig.ra CC RU a titolo di mantenimento per i tre figli la somma complessiva di euro cinqucentocinquanta /00
(550,00) mensili, da corrispondere con le medesime modalità fino ad oggi utilizzate;
2.3 II OS AU, contribuirà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie. Queste ultime dovranno essere sempre documentate da parte della Sig.ra
CC RU.
2.2. Il Sig. OS AU si impegna a corrispondere alla Sig.ra CC RU la somma di euro cinquanta/00 (50,00) mensili a tiolo di rimborso per gli adempimenti pregressi.
ART. 3 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE.
3. L'assegno unico universale, ad oggi dell'importo di euro 695,10, verrà incassato integralmente dalla Sig.ra CC RU. A tal fine il signor OS AU con la sottoscrizione del presente atto presta sin da ora il suo consenso. ART. 4 AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE PREVALENTE DELLA PROLE E
VISITE DEL PADRE
I tre figli sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre attesa la circostanza che il OS AU ha fissato altrove la propria residenza, ovvero in Casalnoceto in provincia di Alessandria, ove ha trovato occupazione presso una ditta di idraulica.
Il sig. OS si impegna ad essere più presente nella vita dei tre figli, vale a dire oltre la telefonata serale, sia per quanto riguarda la carriera scolastica degli stessi (consultando il registro elettronico) sia per quel che concerne il tempo libero, si impegna cioè a trascorre più tempo con loro per almeno un fine settimana al mese,
Si impegna altresì a partecipare ai colloqui scuola famiglia dal momento che gli stessi possono essere fatti anche in modalità da remoto tramite la piattaforma TEAMS messa a disposizione dalla scuola.
Qualora i tre figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed i loro interessi, manifestassero l'intenzione di voler trascorrere dei giorni insieme al padre in Casalnoceto (AL) ciò potrà essere concesso loro per un periodo non superiore a 15 giorni.
- RIMESSIONE DELLA QUERELA CON CONSEGUENTE RINUNCIA ART. 5
ALLE PRETESE RISARCITORIE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1320/2022 R.G.N.R.
E N. 1337/2023 R.G. GUP E OMOLOGA DEL PRESENTE ACCORDO NEL GIUDIZIO
CIVILE IN CORSO ISCRITTO AL N. DI RG n. 65 /2024
5.1. La signora CC RU, come in atti generalizzata, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di voler rimettere la querela sporta contro il Sig. OS AU in data
20.08.2022, si impegna a formalizzare la rimessione dinanzi l'autorità competente all'udienza de
05.02.2024 nell'ambito del p.p. n. 1320/2022 r.g... c n. 1337/2023 r.g. GUP., dichiarando di nor avere più nulla a pretendere per qualunque titolo, pretesa o causa, anche in via transattiva, essendo stata soddisfatta di ogni sua pretesa e di rinunciare, come di fatto rinuncia, alla costituzione di parte civile effettuata nel procedimento penale di cui sopra.
La signora CC RU, come in atti generalizzata, e il Sig. OS AU, come in atti generalizzato, dichiarano inoltre che il presente accordo venga omologato dal Tribunale di
Avezzano nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 65/2024 relativo alla modifica dei contributi economici, la cui prossima udienza è fissata per il 30.09.2024.
5.2 La Sig.ra CC RU, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di voler rinunciare ad ogni controversia giudiziale nei confronti del Sig. OS AU, e di rinunciare ad ogni altra ed ulteriore pretesa economica, ritenendosi soddisfatta dell'accordo raggiunto.
Il Sig. OS AU, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di impegnarsi a corrispondere puntualmente e regolarmente quanto pattuito a titolo di mantenimento per i figli (cfr.
Art. 2), e di corrispondere, fino all'estinzione dell'importo dovuto, la somma relativa agli adempimenti pregressi non corrisposti nella misura pattuita nel presente accordo.
Successivamente integrate all'udienza dell'8 maggio 2025 come segue:
Quanto al diritto di visita del padre, da esercitare quantomeno per un fine settimana al mese, le parti congiuntamente chiedono di integrare l'accordo nel seguente modo: "Il CP 1 si impegna, per almeno un fine settimana al mese, a prendere e tenere con sé i tre figli dalle ore 10 del sabato alle ore 16 della domenica, salva la facoltà dello stesso di far visita ai minori, in base alle turnazioni lavorative, anche nei giorni infrasettimanali, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori. Quanto alle festività natalizie e pasquali, le stesse verranno trascorse dai minori con ciascun genitore ad anni alterni. Per il periodo estivo, il CP 1 terrà con sé i figli per almeno 15 giorni, in un periodo da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto al mantenimento da corrispondere in favore dei minori, le parti congiuntamente chiedono di modificare l'accordo prevedendo che l'importo di euro 550,00 originariamente concordato, venga portato ad euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio)."
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1 ha
1. Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 12.01.2024, convenuto in giudizio Controparte_1 per sentir modificare le condizioni previste dal decreto di omologa di separazione pronunciato da questo Tribunale in data 21.04.2021, con cui era stato disposto che il CP_1 provvedesse al versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi euro 300,00 corrispondenti ad euro
100,00 per ciascun figlio.
In particolare, la ricorrente ha chiesto la revisione della disposizione relativa all'assegno di mantenimento per i minori a carico del CP_1 chiedendone l'aumento di almeno 150,00 euro complessivi, per un totale di 450,00 euro oltre alle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il CP 1 il quale ha dichiarato di acconsentire alla modifica dell'assegno di mantenimento richiesta dalla ricorrente. Ha rappresentato altresì di stare già provvedendo, da circa un anno, a corrispondere non solo la somma prescritta dal Tribunale in sede di separazione, ma anche una ulteriore somma a titolo di rimborso per il mantenimento non versato in precedenza.
In data 22.07.2024, le parti hanno sottoscritto un accordo nel quale hanno concordato non solo la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, ma anche del diritto di visita paterno nei confronti dei tre figli.
All'udienza dell'8.05.2025, le parti hanno rappresentato la volontà di integrare l'accordo sottoscritto e successivamente depositato in data 11.09.2024 relativamente alle condizioni economico - patrimoniali e a quelle inerenti il diritto di visita paterno.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Al termine dell'udienza suddetta, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Il Collegio ritiene che nulla osti alla modifica richiesta dalle parti così come previsto in sede di accordo, avendo il resistente un lavoro stabile e riuscendo, pertanto, a far fronte al contributo economico richiesto dalla moglie oltre ad un rimborso mensile per quanto in precedenza non versato.
3. In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'affido e al collocamento dei figli minori:
"i tre figli sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre attesa la circostanza che il Controparte 1 ha fissato altrove la propria residenza ovvero in Casalnoceto in provincia di Alessandria, ove ha trovato occupazione presso una ditta di idraulica."
- al diritto di visita paterno:
"il CP 1 si impegna, per almeno un fine settimana al mese, a prendere e tenere con sé i tre figli dalle ore 10 del sabato alle ore 16 della domenica, salva la facoltà dello stesso di far visita ai minori, in base alle turnazioni lavorative, anche nei giorni infrasettimanali, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori. Quanto alle festività natalizie e pasquali, le stesse verranno trascorse dai minori con ciascun genitore ad anni alterni. Per il periodo estivo, il CP 1 terrà con sé i figli per almeno 15 giorni, in un periodo da concordare previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno".
- all'assegno di mantenimento a favore dei figli:
"Quanto al mantenimento da corrispondere in favore dei minori, le parti congiuntamente chiedono di modificare l'accordo prevedendo che l'importo di euro 550,00 originariamente concordato, venga portato ad euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio)."
L'assegno unico universale, ad oggi dell'importo di euro 695,10 verrà incassato integralmente dalla
Sig.ra Parte 1 A tal fine il sig. con la sottoscrizione del presente atto Controparte_1
presta sin da ora il suo consenso."
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti come successivamente integrate all'udienza dell'8 maggio 2025, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA integralmente le spese di lite. Così deciso in Avezzano, nella
Il giudice est./rel.
Dott.ssa Martina Di Fonzo
camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo