Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1866 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. CANDIANO NICOLA, CANDIANO LUCA Parte 1
) Via G.B. Palatino 87064 Corigliano-Rossano Italia;
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CUMINO SILVIA;
Controparte 1
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, premesso di avere svolto funzioni di collaboratore amministrativo titolare di posizione organizzativa, attribuitagli dall' Parte_2 'a seguito di selezione, con deliberazione n. 812 del 12.10.2006, esponeva che, a seguito dell'accorpamento a parità di funzioni, aveva percepito un trattamento dell'ex Parte 2 '
economico ben inferiore a quello goduto dagli omologhi referenti presso le altre sedi.
Pertanto, chiedeva la condanna al pagamento delle spettanti differenze retributive.
,Contr L chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso e la prescrizione dei crediti.
§§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di genericità e/o nullità del ricorso, alla luce della copiosa allegazione e documentazione.
Quanto alla eccezione di prescrizione, questa è in parte fondata come tra poco si dirà.
Nel merito si richiama il precedente di codesto TR (non impugnato e dunque passato in giudicato) su questione identica, prodotto dal difensore
Candiano unitamente alle ultime note depositate (sentenza n. 256/2019).
Parte ricorrente ha invocato l'applicazione del principio di parità di trattamento retributivo sancito dall'art. 45 del d.lgs. 165/2001, rilevando la sua violazione da parte dell'Contr che aveva corrisposto retribuzioni nettamente differenti a fronte del medesimo inquadramento e dell'espletamento delle medesime mansioni. Sul punto, giova in effetti ricordare l'interpretazione del principio fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato il principio per il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, vietando trattamenti migliorativi o peggiorativi su base individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede”. (Cass. sez. lav. 18 maggio 2018, n. 12332).
Si è pertanto correttamente rilevato che il sopra citato principio mira ad evitare le disparità di trattamento su base individuale ma non elide la libertà delle parti in sede di contrattazione collettiva di prevedere anche un trattamento peggiorativo.
Nel caso di specie si verte proprio in una delle ipotesi che la norma legislativa intendeva scongiurare.
E' infatti incontestato tra le parti che il ricorrente, pur a fronte delle medesime mansioni svolte, ha ricevuto un trattamento retributivo deteriore rispetto ai
Parte colleghi che operavano in differenti sedi (in particolare nella ex di Paola) senza adeguata giustificazione. peraltro, la circostanza è stata dimostrata a mezzo prova testi con i due testimoni escussi all'udienza del 12.12.2023.
La stessa parte resistente non è stata in grado di fornire alcun elemento tale da rendere ragionevole la differenziazione operata, avendo solo genericamente allegato, ma non provato, che essa era stata mantenuta in ossequio alle previsioni della contrattazione collettiva decentrata in vigore presso le diverse Parte oggetto di accorpamento nel 2008.
Quanto osservato conduce in definitiva all'integrale accoglimento del ricorso, con conseguente corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive per l'espletamento delle mansioni attribuite di segreteria.
L'eccezione di prescrizione dei crediti è in parte fondata.
Occorre dare atto che, nelle more del Giudizio è intervenuto l'arresto giurisprudenziale delle SS.UU. della Cassazione n. 36197 del 28/12/2023 (successivamente anche all'ultima udienza tenutasi) secondo cui decorre la prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro, in costanza dello svolgimento del rapporto di pubblico impiego, per l'inconfigurabilità di un metus.
Ne consegue che la richiesta va limitata solo agli ultimi cinque anni ed il petitum così rideterminato: € 9.295* - € 4.411,68* = € 4.883,32* x 5 anni € 24.415,00*, oltre interessi e rivalutazioni dalle singole esigibilità e sino al pensionamento avvenuto nel 2013, pari alla somma di euro 26.451,32, non essendo stato il conteggio fatto oggetto di specifica contestazione.
In ordine alle spese del presente giudizio, queste seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il TR, definitivamente pronunziando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a corrispondere al ricorrente la somma di euro 26.451,32 a titolo di differenze retributive maturate dal 01/01/2008 al 30/05/2013, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo;
-condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi euro
2.500,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, in favore dei difensori antistatari.
Castrovillari, 05/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO