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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16715 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 39729/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
EL CO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 39729/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 21.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' artt. 190 c.p.c.
Parte_1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] in data [...] e ivi residente, in Viale Ratto delle Sabine n. 21 e Parte_2 (c.f.:
(), nato a [...] in data [...] e residente in [...], C.F. 2
in Via Castel Chiodato n. 40, esercenti la potestà sul figlio minorenne Per_1
[...] (c.f.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente, in C.F. 3
Viale Ratto delle Sabine n. 21, rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Francesco Curti
(C.F.: C.F._4
), pec: Email_1 e dall'Abogado Mattia Lorenzani, (c.f.:
) (PEC: C.F._5
) che agisce d'intesa con l'Avv.to Marco Email_2
Lorenzani in base all'art. 8 D.Lgs. n. 96/2001, come da mandato allegato al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Curti, sito in
Roma, Lungotevere Flaminio n. 22 - 00196. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma, c.p.c., l'Avv. Francesco Curti dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il seguente indirizzo di pec: Email_1
ovvero al numero di fax: 06/32503854.
ATTORI
E P.IVA 1 con sede in Bologna, alla Via P.Iva e C.F. Controparte_1
,
Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa و fax 06/64523637, PEC dall'Avv. Giuseppe Pergola, c.f. C.F._6
tel. 3475467197, presso il cui studio Email_3
in Roma alla Via Leonardo Da Vinci n. 75 è dom.ta, in forza di mandato reso a margine del presente atto
CONVENUTA
E
Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: lesioni da sinistro stradale
Conclusioni attori:
In conclusione, quantificato il risarcimento del danno nella somma di € 133.359,99 si chiede l'accoglimento delle ragioni della parte attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al materiale soddisfo, oltre le spese legali di cui al presente procedimento, aumentate percentualmente in base alla complessità della vicenda ed al numero delle parti in causa.
Conclusioni convenuta CP_1
La concludente compagnia di assicurazioni, pertanto, confida a che l'On. Giudice, nella quantificazione economica del danno, tenga conto dell'evidente concorso di colpa dell'investito, della somma di € 30.000,00 già dalla concludente offerta ed incassata dalla controparte e della somma sproporzionata richiesta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Parte_1 e Parte_2
in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore di anni 13
[...]
"convenivano in giudizio Controparte_2 proprietaria dell'auto Persona_1 " Ford Fiesta targata DN092FC, assicurata con la ed il Controparte_4
conducente dell'auto al momento del sinistro. sig. Controparte_3 و Persona_1Deducevano gli attori che in data 24/03/2017, alle ore 18:45 circa, durante l'attraversamento sulle strisce pedonali di Via San Giovanni in Argentella a
Roma, in prossimità di Via Trollo il Grande, veniva investito dal Sig. CP_3 Controparte_2 ; che il minore,[...] alla guida del veicolo di proprietà della Sig.ra a seguito dell'investimento, riportava gravi lesioni fisiche che richiedevano l'urgente ricovero;
che, a seguito dell'evento, interveniva sul posto una pattuglia di P.S., la quale accertava la dinamica del sinistro, confermando la responsabilità del Sig. CP_3 nell'investimento del minore, come riportato nel relativo verbale;
che, successivamente, i Sigg.ri Parte_1 e Parte_2 in qualità di Controparte_5genitori esercenti la potestà sul minore investito, si rivolgevano allo
[...] per la gestione e definizione stragiudiziale del sinistro;
che, lo Studio Tecnico, con missiva del 11/04/2017, provvedeva a denunciare il sinistro stradale alla
Compagnia Assicurativa CP_1 ed otteneva, a titolo di acconto sul maggior avere,
un risarcimento danni di euro 30.000,00; che, in data 25/07/2019, l'Assicurazione
versava l'intera somma non contestata, pari a euro 30.000,00, sul libretto di risparmio bancario con vincolo pupillare n. 01400004224/8, intestato al minore [...] Per_1 che, quest'ultimo, inizialmente trasportato e visitato presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero “Sandro Pertini" di Roma, ove risultava affetto da politrauma da incidente stradale lo stesso giorno, 23/03/2017 veniva trasferito, a mezzo
Ambulanza privata presso l'Ospedale Pediatrico Bambino;
che, come si evinceva dalla Persona_1 all'Ospedale perizia medico legale del Dott. Persona_2 و
Pediatrico Bambino Gesù giungeva su tavola spinale con collare cervicale rigido, immobilizzazione provvisoria arto superiore sinistro...tumefazione palpebra superiore sinistra...tumefazione dorso del naso, croste ematiche nelle narici bilateralmente,
marcata tumefazione labbro superiore, avulsione incisivo mediale superiore destro, rottura incisivo mediale superiore sinistro, escoriazioni multiple del volto, arti e addome, ematoma subunguale III dito mano destra, ecchimosi versante laterale della coscia sinistra;
che, durante il ricovero presso il Nosocomio Bambino Gesù, in data
27/03/2017, il minore veniva sottoposto a due interventi chirurgici con diagnosi di distacco epifisario distale radio sinistro e frattura scomposta ossa nasali;
che, in data
29/03/2017, il minore, dopo essersi sottoposto alla visita Odontostomatologica, veniva dimesso con diagnosi distacco epifisario radio sinistro + frattura ossa nasali + frattura
I alveolo incisivo superiore destro;
che, in data 04/04/2017, si recava presso l'Ambulatorio di dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per un CP_6
controllo clinico e, dall'esame obiettivo risultava apparecchio gessato ben tollerato e ben conservato;
che, in data 06/04/2017, lo Specialista in Chirurgia Odontostomalogica certificava intenso edema del naso e del filtro con tumefazione del labbro superiore.
Perdita di sostanza del terzo incisale del dente 2.1, frattura dell'osso alveolare in zona
1.1 che si presenta lussato ed in posizione quasi orizzontale;
che, inoltre, il minore si sottoponeva ad ulteriori visite di controllo presso l'Ambulatorio di Traumatologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, oltre che presso una struttura odontoiatrica privata;
che la somma di euro 30.000,00 versata dalla compagnia, comprendeva euro
14.000,00 per spese mediche riconosciute presenti e future;
che, alla luce del diniego da parte della Compagnia di integrare l'importo già versato a titolo di risarcimento danni fisici, veniva comunicato che la somma di euro 30.000,00 veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggior danni ed il redigente, incaricato di proseguire le attività volte alla tutela degli interessi del minore, con missive del 27/1/19 (rectius 2020) e
4/10/2019 dava impulso alla procedura di negoziazione assistita;
che, ad oggi, la
Compagnia non aveva provveduto a risarcire i danni subiti dal minore.
-accertare e dichiarare la responsabilità civile del Sig. Pertanto così concludeva: Controparte_3 alla guida della vettura di proprietà della Sig. Controparte_2 nellaFord Fiesta, targata DN092FC ed assicurata Controparte_4
causazione dell'incidente avvenuto in data 24/03/2017 e, per l'effetto, condannare il
Controparte_2 e la medesimo in proprio e/o in solido con la Sig.ra
[...]
in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_4
di tutti i danni fisici, subiti e subendi patiti dal minore, Persona_1 in occasione و dell'incidente de quo, oltre le spese sostenute e future, nonché, il danno biologico, quantificati in complessivi euro 169.790,17 o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Con rivalutazione monetaria dal giorno del fatto a quello della effettiva pronuncia definitiva, con gli interessi e spese successive. Con vittoria di spese legali del presente giudizio oltre IVA, C.P.A.
Si costituiva la Controparte_4 la quale non contestava il fatto storico, bensì la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva del conducente della vettura e chiedeva pertanto riconoscersi il concorso di colpa e la diminuzione del quantum richiesto.
Eccepiva che nella vicenda de quo era rinvenibile un evidente concorso di colpa del minore danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, in quanto risultava dagli accertamenti esperiti dall'Autorità intervenuta sul posto, il suo attraversamento repentino, senza controllo alcuno, della sede stradale. Tanto si evinceva dalla testimonianza resa dalla Sig.ra Testimone_1 che aveva riferito agli agenti و
accertatori della presenza, nelle circostanze di tempo e luogo dedotti in atti, di un giovane che indossava una felpa chiara e che dopo essersi girato di scatto, correva verso il marciapiede opposto e mentre attraversava velocemente, veniva investito da un'auto che sopraggiungeva da destra a velocità moderata.
Ad avviso della compagnia, dunque, era evidente il comportamento imprevedibile ed anomalo del pedone, concretizzatosi nell'attraversamento della carreggiata di corsa e senza accertarsi della situazione, che, costituiva dunque, un comportamento concorrente nella causazione del sinistro, con addebito al danneggiato di un cospicuo grado di colpa.
Pertanto, assumeva che dell'acclarato concorso di colpa, doveva tenersi conto al fine di una cospicua riduzione del conseguente indennizzo, che nel caso di specie, riteneva pienamente soddisfatto dalla somma di € 30.000,00 già offerta agli attori e da questi incassata. In ordine al quantum debeatur, la comparente compagnia denunciava l'esorbitanza del ristoro richiesto: invero, gli accertamenti svolti dal fiduciario della limitavano il grado di IP al 9,5 % e riducevano fortemente il periodo Controparte_7
di convalescenza.
Pertanto così concludeva: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis, eccezione, difesa e documentazione che tutte si impugnano e disconoscono, così decidere: dare atto del ristoro già offerto ed incassato dagli attori, quindi rigettare la domanda attorea in quanto infondata sotto ogni profilo di fatto e di diritto;
in via subordinata, ridurre, in ogni caso, la pretesa avversaria nei limiti del giusto, del provato e dell'imputabile; Con condanna alla rifusione delle spese tutte del giudizio, diritti ed onorari di difesa".
La causa originariamente assegnata al giudice Verusio veniva poi assegnata al giudice
Garavaglia e in data 8.8.2022 a questo giudice.
Esperite le prove orali e disposta CTU medico-legale, viene quindi alla decisione di questo giudice.
Ebbene, dal rapporto della Polizia Stradale, emerge che il sinistro è avvenuto mentre il pedone stava attraversando le strisce pedonali. Null'altro emerge sulla dinamica del sinistro, tranne le dichiarazioni discordanti del danneggiato e dell'amico (sig. Tes_2
,
che hanno affermato che il conducente era distratto e l'auto procedeva senza rallentare e quelle della signora, tale Tes_3 teste oculare, indifferente, che ha dichiarato di و
essere stata attirata dagli schiamazzi adi alcuni ragazzi e di aver visto che uno di loro attraversava sulle strisce pedonali correndo e riusciva ad arrivare al marciapiede opposto, mentre l'altro, cioè il minore di cui è causa, che correva anch'egli ad una distanza di un metro dal primo, veniva investito da un'auto che procedeva a velocità moderata.
All'udienza del 13.6.2022, mentre il teste Tes_2 amico del danneggiato ricordava tutto nei minimi particolari dopo cinque anni dal fatto, la teste Tes_1 ammetteva di
,
non ricordare bene l'accaduto e pertanto confermava quanto dichiarato ai vigili nell'immediatezza del fatto. Orbene, stante la persistente discordanza delle dichiarazioni rese dai testi oculari, non si può ritenere sicuramente superata la presunzione di concorso di responsabilità di cui all'art.2054 c.c.
Tanto più che appare inverosimile, che, qualora il conducente avesse proceduto a velocità eccessiva o inadeguata, il danneggiato, così come riferito dallo stesso alla P.S., sarebbe stato in grado di notare che il conducente era distratto a guardare alla sua sx.
Inoltre, quest'ultimo ha riferito che si trovava in compagnia di amici, mentre in udienza il teste Tes_2 ha dichiarato: “eravamo sulle strisce, uscivamo dal parco, eravamo io e lui da soli, abbiamo controllato e poi Per_1 ha iniziato a passo lento ad attraversare".
وNon si comprende per quale ragione poi, la teste Tes_1 indifferente, avrebbe dovuto riferire di schiamazzi di tre giovani che avevano attirato la sua attenzione e di aver visto che il minore in oggetto, peraltro di scatto e all'improvviso, attraversava la strada correndo e veniva investito. Peraltro, il teste Tes_2 così preciso anche dopo 5 anni dal fatto, in udienza non ha descritto la situazione della strada in cui si è verificato l'incidente, ovvero se era illuminata, se vi era traffico, se vi era segnalazione della presenza di un parco, di limiti di velocità. Ma soprattutto, non ha precisato con quale parte dell'auto sarebbe stato colpito il pedone, né come aveva fatto l'amico a procurarsi le lesioni riportate, riferendo solo che era stato attinto alla coscia sinistra.
Quanto poi alla velocità dell'auto, è certo che il conducente procedesse a velocità moderata, atteso che il pedone è stato colpito sul lato sinistro e non risulta che sia stato sbalzato.
Ebbene, secondo univoca giurisprudenza: “In tema di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, deve ritenersi sussistente il concorso di colpa tra il conducente del veicolo ed il pedone medesimo, ex artt. 2054 e 1227 c.c., qualora quest'ultimo con la sua imprudente condotta abbia concorso a porre in essere una situazione di pericolo....... ponendo il veicolo sopravveniente in condizioni di difficoltà e emergenza che non gli consentono di porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto (Cass. civ. Sez. III Sent., 24/11/2009, n. 24689). Lo stesso principio
è stato sostanzialmente e recentemente ribadito dagli Ermellini: "Il rapporto tra l'articolo 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili" (Cass. civ. Sez. III Ord., 28/02/2020, n. 5627).
Dalle prove raccolte, contrastanti, non può escludersi quindi che il danneggiato abbia posto in essere un comportamento imprudente.
D'altro canto, anche il conducente, in presenza di strisce pedonali ed in prossimità di un parco e di un centro abitato, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, rallentando o fermandosi in presenza delle strisce pedonali.
In sostanza, all'esito delle prove raccolte, non può dirsi superata la presunzione di corresponsabilità tra il conducente dell'auto ed il pedone.
Infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25027/19, nel caso di investimento di pedone: "la prova liberatoria di cui all'art.2054 c.c. in caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere data in modo diretto, cioè dimostrando il conducente di aver tenuto un comportamento esente da colpa, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile dal conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza (conf.
Cass.14064/10; Cass. 4551/17). Questa Suprema Corte ha già chiarito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservare tempestivamente i movimenti. Invero, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è pacifica l'applicabilità della norma di cui all'art. 2054 c.c. anche all'ipotesi di investimento di pedone.
Pertanto, si ritiene imputabile la responsabilità del sinistro, nella misura del 50% al conducente ed in pari misura al pedone.
Il CTU, le cui conclusioni si condividono essendo fondate su cognizioni tecnico- scientifiche e argomentazioni logiche non confutate dalle parti, non essendo state inviate osservazioni o note critiche, sono le seguenti: Il trauma della strada avvenuto in data 24.03.2017 e che ha coinvolto l'allora minore nato a [...]_1
,
il 30.09.2003, lo vedeva coinvolto in un infortunio stradale....omissis. Non è stato possibile visionare la cartella clinica di P.S. del primo nosocomio perché non presente nella documentazione, ma ciò è stato superato dalla dettagliata documentazione della stessa presente nella relazione di parte redatta dal dr. Persona_3
Successivamente al ricovero presso l'ospedale pediatrico il bambino è sottoposto alle cure del caso per le problematiche fratturative a livello del radio di sinistra e delle ossa nasali nonché per le problematiche fratturative dentali. La diagnosi del P.S. ingloba poi un: "Politrauma da incidente stradale" che nelle more oltre a quanto riportato, è foriero della problematica dentale citata ed esaminata anche dallo specialista della compagnia assicurativa, oggi CT di parte convenuta. Parte ricorrente ha presentato, oltre a una valutazione complessiva del danno biologico per gli esiti fratturativi generali, anche una valutazione specialistica ORL e odontoiatrica per la presenza di esiti dentari. Alla dimissione dall'Ospedale Bambino Gesù al ragazzo è stata fatta la seguente diagnosi: "Distacco epifisario radio sinistro. Frattura ossa nasali. Frattura alveolo incisivo superiore destro". All'esito della visita medico legale e dopo aver consultata e visionata la documentazione presente in atti, è possibile emettere per il sig. al momento della visita diventato maggiorenne, Persona_1
,
la seguente diagnosi medico -legale: "Esiti stabilizzati di pregressa frattura radio sinistro, delle ossa nasali con risentimento respiratorio e dentale incisivo superiore destro e sinistro con modesto esito cicatriziale labiale sottonasale". Quanto posto in diagnosi è riconducibile in ordine alla causalità materiale agli esiti del trauma stradale. A tali esiti che costituiscono danno biologico che si valuterà in seguito, saranno poi da aggiungere le spese odontoiatriche necessarie al mantenimento dell'attuale situazione riparativa che sarà compendiata della rivalutazione che necessariamente dovrà essere fatta per il trascorre degli anni a venire in un soggetto di giovane età.
Quindi ha così concluso: inabilità temporanea assoluta gg. 45, mentre quella relativa al 50% gg. 60. Il danno biologico complessivo pari al 13%.
Ha precisato che in tale percentuale è da ricomprendersi uno virgola cinque punti di danno odontoiatrico residuato e di interesse per il processo masticatorio, avulso da quello che è e deve essere il risarcimento economico per gli elementi dentali fratturati
E' altresì da ricomprendersi il modesto screzio estetico labiale sottonasale.
Ha escluso incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato (meccanico) e su quelle sportivo-ludiche. Le spese sostenute presenti come documentazione sono da porre a rimborso. Il CTU ha correttamente ritenuto che le spese medico legali del dr. Persona_4 fattura del 19.06.2018 n. 127/2018 di € 350 e quella del dr Per_2 di
€ 976,00 del 01.02.208 non fossero da porre a rimborso, perché non rientrano nell'iter clinico necessario alla guarigione post-traumatica.
Per quanto attiene alle spese da quantificare e future, ha precisato: parte ricorrente ha presentato una relazione ORL con diagnostica relativa e con un costo riparativo degli esiti di € 12.000,00 e una valutazione del danno proprio di punti 6 percentuali.
Tale valutazione del danno è stata già ricondotta nella valutazione di quello biologico sopra fatta e comunque è a diretta discrezione dell'interessato una revisione ORL.
Qualora questa fosse fatta, il miglioramento ottenibile ridurrebbe della percentuale indicata dallo specialista la valutazione del danno biologico complessivo portando a rimborso il costo sanitario sopra indicato. Per quanto attiene alla valutazione del danno odontoiatrico, si ritiene che quello di pertinenza odontoiatrica che ha interessato gli elementi dentari descritti sia valutabile nell'ordine di € 13.000,00 -
14.000,00 comprensivo delle spese sostenute e da sostenere in futuro, essendo il periziato di giovane età. La valutazione di danno biologico, comunque, presente sull'apparato masticatorio in relazione agli esiti presenti è stata già ricompresa nella valutazione complessiva del danno biologico complessivo sopra riportata.
Pertanto, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 13) e del danno biologico permanente subito (13%) deve liquidarsi a titolo di IP la somma di euro 60.675,26, per ITT la somma di euro 9.765,00 per ITP al 50% la somma di euro 6.531,60 e quindi complessivamente il danno biologico ammonterebbe ad euro 76.971,86.
Quanto alle spese future odontoiatriche, pari ad euro 13.000,00 va considerato che
P l'esecuzione del lavoro completo ridurrebbe la Pertanto, non verrà computato, così come indicato dal CTU.
Tuttavia, la suddetta somma di euro 76.971,86 va devalutata (=euro 64.036,49) alla data del sinistro (24.3.2017) trattandosi di fatto illecito e dunque di mora ex re (art. 1219 comma 2 n.1 c.c.) e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dal dì del sinistro alla sentenza (= euro 77.292,04), trattandosi di debito di valore. Su tale somma vanno computati gli interessi compensativi, ovvero gli interessi volti a compensare il danno da ritardo con il quale il danneggiato riceve la somma rispetto al momento del sinistro e che questo giudice quantifica nel 2,5% tenuto conto del costo del denaro (=86.321,65).
Così convertito il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così rivalutata decorreranno gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Dalla suddetta somma va detratta ovviamente la somma di euro 30.000,00 già incassata dal danneggiato.
Quanto al danno morale, non avendo il danneggiato né dedotto, né allegato di aver subito un danno da patema d'animo, sofferenza, turbamento, straordinario ed eccezionale, ossia diverso e maggiore rispetto a quello già compreso nella percentuale tabellare di danno biologico, non si ritiene di dover liquidare una voce a parte.
Pertanto, la somma complessiva del danno biologico alla data della presente sentenza
è di euro 86.321,65. Stante il concorso di colpa nella misura del 50%, la somma dovuta sarebbe pari ad euro
43.160,82.
Da tale somma va detratta però quella di euro 30.000,00 già incassata, pertanto, la somma che i convenuti devono ancora versare è pari ad euro 13.160,82.
Le spese di CTP non sono spese mediche, ma spese processuali.
Considerata la somma esorbitante richiesta da parte attrice, che ha sicuramente impedito una definizione stragiudiziale e/o transattiva della causa, stante comunque la reciproca parziale soccombenza, sussistono le ragioni di cui all'art.92 c.p.c. per compensare interamente le spese di lite tra le parti, ponendo a carico dei convenuti in solido tra loro e degli attori in solido tra loro, le spese di CTU, così come liquidate con decreto in atti, nella misura del 50% a carico degli attori e del restante 50% a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, dott.ssa EL CO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 nella e
Persona_1 nei qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore
,
confronti di Controparte_3 e [...] Controparte_2
così provvede: Controparte_4
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna i convenuti in 1)
solido tra loro a corrispondere agli attori la somma di euro 13.160,82 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) Spese compensate;
3) Pone a carico degli attori in solido tra loro nella misura del 50% e dei convenuti in solido tra loro del restante 50%, le spese di CTU in favore del dott. così come liquidate con decreto in atti.Controparte_8
Roma 28.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa EL CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
EL CO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 39729/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 21.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' artt. 190 c.p.c.
Parte_1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] in data [...] e ivi residente, in Viale Ratto delle Sabine n. 21 e Parte_2 (c.f.:
(), nato a [...] in data [...] e residente in [...], C.F. 2
in Via Castel Chiodato n. 40, esercenti la potestà sul figlio minorenne Per_1
[...] (c.f.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente, in C.F. 3
Viale Ratto delle Sabine n. 21, rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Francesco Curti
(C.F.: C.F._4
), pec: Email_1 e dall'Abogado Mattia Lorenzani, (c.f.:
) (PEC: C.F._5
) che agisce d'intesa con l'Avv.to Marco Email_2
Lorenzani in base all'art. 8 D.Lgs. n. 96/2001, come da mandato allegato al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Curti, sito in
Roma, Lungotevere Flaminio n. 22 - 00196. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma, c.p.c., l'Avv. Francesco Curti dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il seguente indirizzo di pec: Email_1
ovvero al numero di fax: 06/32503854.
ATTORI
E P.IVA 1 con sede in Bologna, alla Via P.Iva e C.F. Controparte_1
,
Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa و fax 06/64523637, PEC dall'Avv. Giuseppe Pergola, c.f. C.F._6
tel. 3475467197, presso il cui studio Email_3
in Roma alla Via Leonardo Da Vinci n. 75 è dom.ta, in forza di mandato reso a margine del presente atto
CONVENUTA
E
Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: lesioni da sinistro stradale
Conclusioni attori:
In conclusione, quantificato il risarcimento del danno nella somma di € 133.359,99 si chiede l'accoglimento delle ragioni della parte attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al materiale soddisfo, oltre le spese legali di cui al presente procedimento, aumentate percentualmente in base alla complessità della vicenda ed al numero delle parti in causa.
Conclusioni convenuta CP_1
La concludente compagnia di assicurazioni, pertanto, confida a che l'On. Giudice, nella quantificazione economica del danno, tenga conto dell'evidente concorso di colpa dell'investito, della somma di € 30.000,00 già dalla concludente offerta ed incassata dalla controparte e della somma sproporzionata richiesta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Parte_1 e Parte_2
in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore di anni 13
[...]
"convenivano in giudizio Controparte_2 proprietaria dell'auto Persona_1 " Ford Fiesta targata DN092FC, assicurata con la ed il Controparte_4
conducente dell'auto al momento del sinistro. sig. Controparte_3 و Persona_1Deducevano gli attori che in data 24/03/2017, alle ore 18:45 circa, durante l'attraversamento sulle strisce pedonali di Via San Giovanni in Argentella a
Roma, in prossimità di Via Trollo il Grande, veniva investito dal Sig. CP_3 Controparte_2 ; che il minore,[...] alla guida del veicolo di proprietà della Sig.ra a seguito dell'investimento, riportava gravi lesioni fisiche che richiedevano l'urgente ricovero;
che, a seguito dell'evento, interveniva sul posto una pattuglia di P.S., la quale accertava la dinamica del sinistro, confermando la responsabilità del Sig. CP_3 nell'investimento del minore, come riportato nel relativo verbale;
che, successivamente, i Sigg.ri Parte_1 e Parte_2 in qualità di Controparte_5genitori esercenti la potestà sul minore investito, si rivolgevano allo
[...] per la gestione e definizione stragiudiziale del sinistro;
che, lo Studio Tecnico, con missiva del 11/04/2017, provvedeva a denunciare il sinistro stradale alla
Compagnia Assicurativa CP_1 ed otteneva, a titolo di acconto sul maggior avere,
un risarcimento danni di euro 30.000,00; che, in data 25/07/2019, l'Assicurazione
versava l'intera somma non contestata, pari a euro 30.000,00, sul libretto di risparmio bancario con vincolo pupillare n. 01400004224/8, intestato al minore [...] Per_1 che, quest'ultimo, inizialmente trasportato e visitato presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero “Sandro Pertini" di Roma, ove risultava affetto da politrauma da incidente stradale lo stesso giorno, 23/03/2017 veniva trasferito, a mezzo
Ambulanza privata presso l'Ospedale Pediatrico Bambino;
che, come si evinceva dalla Persona_1 all'Ospedale perizia medico legale del Dott. Persona_2 و
Pediatrico Bambino Gesù giungeva su tavola spinale con collare cervicale rigido, immobilizzazione provvisoria arto superiore sinistro...tumefazione palpebra superiore sinistra...tumefazione dorso del naso, croste ematiche nelle narici bilateralmente,
marcata tumefazione labbro superiore, avulsione incisivo mediale superiore destro, rottura incisivo mediale superiore sinistro, escoriazioni multiple del volto, arti e addome, ematoma subunguale III dito mano destra, ecchimosi versante laterale della coscia sinistra;
che, durante il ricovero presso il Nosocomio Bambino Gesù, in data
27/03/2017, il minore veniva sottoposto a due interventi chirurgici con diagnosi di distacco epifisario distale radio sinistro e frattura scomposta ossa nasali;
che, in data
29/03/2017, il minore, dopo essersi sottoposto alla visita Odontostomatologica, veniva dimesso con diagnosi distacco epifisario radio sinistro + frattura ossa nasali + frattura
I alveolo incisivo superiore destro;
che, in data 04/04/2017, si recava presso l'Ambulatorio di dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per un CP_6
controllo clinico e, dall'esame obiettivo risultava apparecchio gessato ben tollerato e ben conservato;
che, in data 06/04/2017, lo Specialista in Chirurgia Odontostomalogica certificava intenso edema del naso e del filtro con tumefazione del labbro superiore.
Perdita di sostanza del terzo incisale del dente 2.1, frattura dell'osso alveolare in zona
1.1 che si presenta lussato ed in posizione quasi orizzontale;
che, inoltre, il minore si sottoponeva ad ulteriori visite di controllo presso l'Ambulatorio di Traumatologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, oltre che presso una struttura odontoiatrica privata;
che la somma di euro 30.000,00 versata dalla compagnia, comprendeva euro
14.000,00 per spese mediche riconosciute presenti e future;
che, alla luce del diniego da parte della Compagnia di integrare l'importo già versato a titolo di risarcimento danni fisici, veniva comunicato che la somma di euro 30.000,00 veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggior danni ed il redigente, incaricato di proseguire le attività volte alla tutela degli interessi del minore, con missive del 27/1/19 (rectius 2020) e
4/10/2019 dava impulso alla procedura di negoziazione assistita;
che, ad oggi, la
Compagnia non aveva provveduto a risarcire i danni subiti dal minore.
-accertare e dichiarare la responsabilità civile del Sig. Pertanto così concludeva: Controparte_3 alla guida della vettura di proprietà della Sig. Controparte_2 nellaFord Fiesta, targata DN092FC ed assicurata Controparte_4
causazione dell'incidente avvenuto in data 24/03/2017 e, per l'effetto, condannare il
Controparte_2 e la medesimo in proprio e/o in solido con la Sig.ra
[...]
in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_4
di tutti i danni fisici, subiti e subendi patiti dal minore, Persona_1 in occasione و dell'incidente de quo, oltre le spese sostenute e future, nonché, il danno biologico, quantificati in complessivi euro 169.790,17 o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Con rivalutazione monetaria dal giorno del fatto a quello della effettiva pronuncia definitiva, con gli interessi e spese successive. Con vittoria di spese legali del presente giudizio oltre IVA, C.P.A.
Si costituiva la Controparte_4 la quale non contestava il fatto storico, bensì la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva del conducente della vettura e chiedeva pertanto riconoscersi il concorso di colpa e la diminuzione del quantum richiesto.
Eccepiva che nella vicenda de quo era rinvenibile un evidente concorso di colpa del minore danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, in quanto risultava dagli accertamenti esperiti dall'Autorità intervenuta sul posto, il suo attraversamento repentino, senza controllo alcuno, della sede stradale. Tanto si evinceva dalla testimonianza resa dalla Sig.ra Testimone_1 che aveva riferito agli agenti و
accertatori della presenza, nelle circostanze di tempo e luogo dedotti in atti, di un giovane che indossava una felpa chiara e che dopo essersi girato di scatto, correva verso il marciapiede opposto e mentre attraversava velocemente, veniva investito da un'auto che sopraggiungeva da destra a velocità moderata.
Ad avviso della compagnia, dunque, era evidente il comportamento imprevedibile ed anomalo del pedone, concretizzatosi nell'attraversamento della carreggiata di corsa e senza accertarsi della situazione, che, costituiva dunque, un comportamento concorrente nella causazione del sinistro, con addebito al danneggiato di un cospicuo grado di colpa.
Pertanto, assumeva che dell'acclarato concorso di colpa, doveva tenersi conto al fine di una cospicua riduzione del conseguente indennizzo, che nel caso di specie, riteneva pienamente soddisfatto dalla somma di € 30.000,00 già offerta agli attori e da questi incassata. In ordine al quantum debeatur, la comparente compagnia denunciava l'esorbitanza del ristoro richiesto: invero, gli accertamenti svolti dal fiduciario della limitavano il grado di IP al 9,5 % e riducevano fortemente il periodo Controparte_7
di convalescenza.
Pertanto così concludeva: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis, eccezione, difesa e documentazione che tutte si impugnano e disconoscono, così decidere: dare atto del ristoro già offerto ed incassato dagli attori, quindi rigettare la domanda attorea in quanto infondata sotto ogni profilo di fatto e di diritto;
in via subordinata, ridurre, in ogni caso, la pretesa avversaria nei limiti del giusto, del provato e dell'imputabile; Con condanna alla rifusione delle spese tutte del giudizio, diritti ed onorari di difesa".
La causa originariamente assegnata al giudice Verusio veniva poi assegnata al giudice
Garavaglia e in data 8.8.2022 a questo giudice.
Esperite le prove orali e disposta CTU medico-legale, viene quindi alla decisione di questo giudice.
Ebbene, dal rapporto della Polizia Stradale, emerge che il sinistro è avvenuto mentre il pedone stava attraversando le strisce pedonali. Null'altro emerge sulla dinamica del sinistro, tranne le dichiarazioni discordanti del danneggiato e dell'amico (sig. Tes_2
,
che hanno affermato che il conducente era distratto e l'auto procedeva senza rallentare e quelle della signora, tale Tes_3 teste oculare, indifferente, che ha dichiarato di و
essere stata attirata dagli schiamazzi adi alcuni ragazzi e di aver visto che uno di loro attraversava sulle strisce pedonali correndo e riusciva ad arrivare al marciapiede opposto, mentre l'altro, cioè il minore di cui è causa, che correva anch'egli ad una distanza di un metro dal primo, veniva investito da un'auto che procedeva a velocità moderata.
All'udienza del 13.6.2022, mentre il teste Tes_2 amico del danneggiato ricordava tutto nei minimi particolari dopo cinque anni dal fatto, la teste Tes_1 ammetteva di
,
non ricordare bene l'accaduto e pertanto confermava quanto dichiarato ai vigili nell'immediatezza del fatto. Orbene, stante la persistente discordanza delle dichiarazioni rese dai testi oculari, non si può ritenere sicuramente superata la presunzione di concorso di responsabilità di cui all'art.2054 c.c.
Tanto più che appare inverosimile, che, qualora il conducente avesse proceduto a velocità eccessiva o inadeguata, il danneggiato, così come riferito dallo stesso alla P.S., sarebbe stato in grado di notare che il conducente era distratto a guardare alla sua sx.
Inoltre, quest'ultimo ha riferito che si trovava in compagnia di amici, mentre in udienza il teste Tes_2 ha dichiarato: “eravamo sulle strisce, uscivamo dal parco, eravamo io e lui da soli, abbiamo controllato e poi Per_1 ha iniziato a passo lento ad attraversare".
وNon si comprende per quale ragione poi, la teste Tes_1 indifferente, avrebbe dovuto riferire di schiamazzi di tre giovani che avevano attirato la sua attenzione e di aver visto che il minore in oggetto, peraltro di scatto e all'improvviso, attraversava la strada correndo e veniva investito. Peraltro, il teste Tes_2 così preciso anche dopo 5 anni dal fatto, in udienza non ha descritto la situazione della strada in cui si è verificato l'incidente, ovvero se era illuminata, se vi era traffico, se vi era segnalazione della presenza di un parco, di limiti di velocità. Ma soprattutto, non ha precisato con quale parte dell'auto sarebbe stato colpito il pedone, né come aveva fatto l'amico a procurarsi le lesioni riportate, riferendo solo che era stato attinto alla coscia sinistra.
Quanto poi alla velocità dell'auto, è certo che il conducente procedesse a velocità moderata, atteso che il pedone è stato colpito sul lato sinistro e non risulta che sia stato sbalzato.
Ebbene, secondo univoca giurisprudenza: “In tema di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, deve ritenersi sussistente il concorso di colpa tra il conducente del veicolo ed il pedone medesimo, ex artt. 2054 e 1227 c.c., qualora quest'ultimo con la sua imprudente condotta abbia concorso a porre in essere una situazione di pericolo....... ponendo il veicolo sopravveniente in condizioni di difficoltà e emergenza che non gli consentono di porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l'impatto (Cass. civ. Sez. III Sent., 24/11/2009, n. 24689). Lo stesso principio
è stato sostanzialmente e recentemente ribadito dagli Ermellini: "Il rapporto tra l'articolo 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili" (Cass. civ. Sez. III Ord., 28/02/2020, n. 5627).
Dalle prove raccolte, contrastanti, non può escludersi quindi che il danneggiato abbia posto in essere un comportamento imprudente.
D'altro canto, anche il conducente, in presenza di strisce pedonali ed in prossimità di un parco e di un centro abitato, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, rallentando o fermandosi in presenza delle strisce pedonali.
In sostanza, all'esito delle prove raccolte, non può dirsi superata la presunzione di corresponsabilità tra il conducente dell'auto ed il pedone.
Infatti, come statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25027/19, nel caso di investimento di pedone: "la prova liberatoria di cui all'art.2054 c.c. in caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere data in modo diretto, cioè dimostrando il conducente di aver tenuto un comportamento esente da colpa, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile dal conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza (conf.
Cass.14064/10; Cass. 4551/17). Questa Suprema Corte ha già chiarito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservare tempestivamente i movimenti. Invero, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è pacifica l'applicabilità della norma di cui all'art. 2054 c.c. anche all'ipotesi di investimento di pedone.
Pertanto, si ritiene imputabile la responsabilità del sinistro, nella misura del 50% al conducente ed in pari misura al pedone.
Il CTU, le cui conclusioni si condividono essendo fondate su cognizioni tecnico- scientifiche e argomentazioni logiche non confutate dalle parti, non essendo state inviate osservazioni o note critiche, sono le seguenti: Il trauma della strada avvenuto in data 24.03.2017 e che ha coinvolto l'allora minore nato a [...]_1
,
il 30.09.2003, lo vedeva coinvolto in un infortunio stradale....omissis. Non è stato possibile visionare la cartella clinica di P.S. del primo nosocomio perché non presente nella documentazione, ma ciò è stato superato dalla dettagliata documentazione della stessa presente nella relazione di parte redatta dal dr. Persona_3
Successivamente al ricovero presso l'ospedale pediatrico il bambino è sottoposto alle cure del caso per le problematiche fratturative a livello del radio di sinistra e delle ossa nasali nonché per le problematiche fratturative dentali. La diagnosi del P.S. ingloba poi un: "Politrauma da incidente stradale" che nelle more oltre a quanto riportato, è foriero della problematica dentale citata ed esaminata anche dallo specialista della compagnia assicurativa, oggi CT di parte convenuta. Parte ricorrente ha presentato, oltre a una valutazione complessiva del danno biologico per gli esiti fratturativi generali, anche una valutazione specialistica ORL e odontoiatrica per la presenza di esiti dentari. Alla dimissione dall'Ospedale Bambino Gesù al ragazzo è stata fatta la seguente diagnosi: "Distacco epifisario radio sinistro. Frattura ossa nasali. Frattura alveolo incisivo superiore destro". All'esito della visita medico legale e dopo aver consultata e visionata la documentazione presente in atti, è possibile emettere per il sig. al momento della visita diventato maggiorenne, Persona_1
,
la seguente diagnosi medico -legale: "Esiti stabilizzati di pregressa frattura radio sinistro, delle ossa nasali con risentimento respiratorio e dentale incisivo superiore destro e sinistro con modesto esito cicatriziale labiale sottonasale". Quanto posto in diagnosi è riconducibile in ordine alla causalità materiale agli esiti del trauma stradale. A tali esiti che costituiscono danno biologico che si valuterà in seguito, saranno poi da aggiungere le spese odontoiatriche necessarie al mantenimento dell'attuale situazione riparativa che sarà compendiata della rivalutazione che necessariamente dovrà essere fatta per il trascorre degli anni a venire in un soggetto di giovane età.
Quindi ha così concluso: inabilità temporanea assoluta gg. 45, mentre quella relativa al 50% gg. 60. Il danno biologico complessivo pari al 13%.
Ha precisato che in tale percentuale è da ricomprendersi uno virgola cinque punti di danno odontoiatrico residuato e di interesse per il processo masticatorio, avulso da quello che è e deve essere il risarcimento economico per gli elementi dentali fratturati
E' altresì da ricomprendersi il modesto screzio estetico labiale sottonasale.
Ha escluso incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato (meccanico) e su quelle sportivo-ludiche. Le spese sostenute presenti come documentazione sono da porre a rimborso. Il CTU ha correttamente ritenuto che le spese medico legali del dr. Persona_4 fattura del 19.06.2018 n. 127/2018 di € 350 e quella del dr Per_2 di
€ 976,00 del 01.02.208 non fossero da porre a rimborso, perché non rientrano nell'iter clinico necessario alla guarigione post-traumatica.
Per quanto attiene alle spese da quantificare e future, ha precisato: parte ricorrente ha presentato una relazione ORL con diagnostica relativa e con un costo riparativo degli esiti di € 12.000,00 e una valutazione del danno proprio di punti 6 percentuali.
Tale valutazione del danno è stata già ricondotta nella valutazione di quello biologico sopra fatta e comunque è a diretta discrezione dell'interessato una revisione ORL.
Qualora questa fosse fatta, il miglioramento ottenibile ridurrebbe della percentuale indicata dallo specialista la valutazione del danno biologico complessivo portando a rimborso il costo sanitario sopra indicato. Per quanto attiene alla valutazione del danno odontoiatrico, si ritiene che quello di pertinenza odontoiatrica che ha interessato gli elementi dentari descritti sia valutabile nell'ordine di € 13.000,00 -
14.000,00 comprensivo delle spese sostenute e da sostenere in futuro, essendo il periziato di giovane età. La valutazione di danno biologico, comunque, presente sull'apparato masticatorio in relazione agli esiti presenti è stata già ricompresa nella valutazione complessiva del danno biologico complessivo sopra riportata.
Pertanto, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 13) e del danno biologico permanente subito (13%) deve liquidarsi a titolo di IP la somma di euro 60.675,26, per ITT la somma di euro 9.765,00 per ITP al 50% la somma di euro 6.531,60 e quindi complessivamente il danno biologico ammonterebbe ad euro 76.971,86.
Quanto alle spese future odontoiatriche, pari ad euro 13.000,00 va considerato che
P l'esecuzione del lavoro completo ridurrebbe la Pertanto, non verrà computato, così come indicato dal CTU.
Tuttavia, la suddetta somma di euro 76.971,86 va devalutata (=euro 64.036,49) alla data del sinistro (24.3.2017) trattandosi di fatto illecito e dunque di mora ex re (art. 1219 comma 2 n.1 c.c.) e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dal dì del sinistro alla sentenza (= euro 77.292,04), trattandosi di debito di valore. Su tale somma vanno computati gli interessi compensativi, ovvero gli interessi volti a compensare il danno da ritardo con il quale il danneggiato riceve la somma rispetto al momento del sinistro e che questo giudice quantifica nel 2,5% tenuto conto del costo del denaro (=86.321,65).
Così convertito il debito di valore in debito di valuta, sulla somma così rivalutata decorreranno gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Dalla suddetta somma va detratta ovviamente la somma di euro 30.000,00 già incassata dal danneggiato.
Quanto al danno morale, non avendo il danneggiato né dedotto, né allegato di aver subito un danno da patema d'animo, sofferenza, turbamento, straordinario ed eccezionale, ossia diverso e maggiore rispetto a quello già compreso nella percentuale tabellare di danno biologico, non si ritiene di dover liquidare una voce a parte.
Pertanto, la somma complessiva del danno biologico alla data della presente sentenza
è di euro 86.321,65. Stante il concorso di colpa nella misura del 50%, la somma dovuta sarebbe pari ad euro
43.160,82.
Da tale somma va detratta però quella di euro 30.000,00 già incassata, pertanto, la somma che i convenuti devono ancora versare è pari ad euro 13.160,82.
Le spese di CTP non sono spese mediche, ma spese processuali.
Considerata la somma esorbitante richiesta da parte attrice, che ha sicuramente impedito una definizione stragiudiziale e/o transattiva della causa, stante comunque la reciproca parziale soccombenza, sussistono le ragioni di cui all'art.92 c.p.c. per compensare interamente le spese di lite tra le parti, ponendo a carico dei convenuti in solido tra loro e degli attori in solido tra loro, le spese di CTU, così come liquidate con decreto in atti, nella misura del 50% a carico degli attori e del restante 50% a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, dott.ssa EL CO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 nella e
Persona_1 nei qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore
,
confronti di Controparte_3 e [...] Controparte_2
così provvede: Controparte_4
Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna i convenuti in 1)
solido tra loro a corrispondere agli attori la somma di euro 13.160,82 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) Spese compensate;
3) Pone a carico degli attori in solido tra loro nella misura del 50% e dei convenuti in solido tra loro del restante 50%, le spese di CTU in favore del dott. così come liquidate con decreto in atti.Controparte_8
Roma 28.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa EL CO