Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1002/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio RI, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1002/2019 R.G. e vertente tra
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di Parte_1 P.IVA_1 seguito anche solo “ ”, con gli Avv.ti IGNAZIO CARDILLO (C.F. Pt_1
e CodiceFiscale_1 Email_1 Controparte_1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. MARCO TRIVERI (C.F. CP_2 C.F._3
CodiceFiscale_4 Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 523/2019 del Tribunale di Locri, pubblicata il
3.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 165/2014 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
21.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 25.11.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha adito il CP_2
Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 165/2014 R.G.) e ivi rappresentando che:
(1) nel luglio 2012 aveva stipulato con un contratto per l'attivazione presso la sua Pt_1
abitazione di linea telefonica fissa e Internet;
(2) tale contratto, nonostante solleciti verbali e scritti, era rimasto tuttavia inadempiuto, non essendo stato il servizio mai attivato, pur a fronte del compimento, da parte dell'attrice e a seguito di quanto riferitole dai tecnici che avevano svolto i sopralluoghi, di uno scavo di circa
50 metri nel proprio giardino;
(3) alcuna attivazione era intervenuta pur a seguito della procedura svoltasi innanzi al
OR RI e del provvedimento di intimazione dallo stesso emesso in data
14.08.2013, a fronte del quale il Gestore comunicava l'impossibilità di attivazione e le proponeva un ristoro economico tuttavia insufficiente.
A fronte di ciò tale parte ha chiesto al Tribunale adito di voler: accertare e dichiarare l'inadempimento di al contratto del luglio del 2012; ordinare dunque alla Pt_1 convenuta l'adempimento delle obbligazioni e condannarla al pagamento di: (a) € 1791,00
(ovvero la somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa) a titolo di indennizzo, calcolato ai sensi delle clausole generali di contratto, per il periodo tra il 10 settembre 2012 e il 10 marzo 2013; (b) € 5.779,75 (ovvero la somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa) a titolo di indennizzo, calcolato ai sensi delle clausole generali
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di contratto, per il successivo periodo tra l'11 marzo 2013 e fino alla proposizione della domanda;
(c) € 15.000,00 (ovvero la somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa) a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale, non patrimoniale, esistenziale e da perdita di chance).
I.1.2.- Con comparsa del 3.06.2014 si è costituita la convenuta , contestando le Pt_1
avverse prospettazioni ed eccependo in particolare:
(A) l'insussistenza dell'inadempimento ex adverso contestato, non essendo stata la linea telefonica attivata in ragione dell'opposizione sia della controparte, sia di terzi (e.g. Per_1
alla collocazione delle necessarie infrastrutture;
[...] Persona_2
(B) la conseguente infondatezza anche delle richieste di ristoro (indennizzo e risarcimento), erronee sia nell'an, sia nel quantum.
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti e l'audizione di n. 2 testi ( e escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
20.01.2016), è stata emessa la sentenza qui appellata (sent. n. 523/2019 del 3.05.2019), nella quale il Tribunale ha:
(A) accolto, in parte qua, la domanda attorea, accertando e dichiarando l'inadempimento contrattuale di e condannandola a mettere in atto tutte le procedure tecniche, Pt_1
amministrative e gestionali ed alla realizzazione a proprie cura e spese di tutte le opere relative all'attivazione dell'utenza n. 096421390 intestata alla Via Dromo 3 CP_2
Locri, nonché condannandola, per il ritardo, al pagamento di € 19.273,15 per il periodo dal
10.09.2012 al 9.11.2018 in forza dell'art. 26 delle Condizioni Generali di contratto per l'Accesso al servizio telefonico di base di (qui di seguito anche solo “CGA”), e Pt_1
rigettando invece la richiesta di risarcimento danni;
(B) regolato le spese di lite, in parte compensate (per il 20%) e per il residuo (80%) poste a carico della convenuta.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la parte , instaurando, Pt_1 innanzi alla presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 1002/2019 R.G.) e ivi in particolare contestando che, diversamente da quanto ivi ritenuto, l'altrui opposizione, determinante l'impossibilità di attivazione dell'utenza, risultava circostanza non controversa
(ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c.) e altresì confermata dai testi escussi (spec. il teste
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, insistendo dunque per la riforma sia di tale statuizione (ai punti 3.1. e 3.2. Testimone_2
della pronuncia di 1° grado), sia, a titolo consequenziale, delle relative statuizioni condannatorie a suo carico (tanto di quella emessa ai sensi dell'art. 26 CGA, quanto alle spese di lite di 1° grado).
I.2.2.- Con comparsa del 18.09.2020 si è poi costituita l'appellata , CP_2
contestando le altrui prospettazioni e in particolare deducendo:
(A) l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dell'avverso appello;
(B) il proprio diritto a conseguire, poi e in ragione del protrarsi dell'inadempimento anche oltre la sentenza di 1° grado e in particolare sino al 2.08.2019, un ulteriore indennizzo ex art. 26 CGA e in misura pari a ulteriori € 5.040,70.
I.2.3.- Con provvedimento del 29.09.2020, comunicato il 30.09.2020, l'appello è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
22.11.2024 (comunicato in data 25.11.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre osservare quanto segue con riguardo sia alle preliminari eccezioni di inammissibilità del gravame [v. infra, sub III.1.-III.3.], sia al perimetro della delibazione qui da compiersi [v. infra, sub III.4.-III.5.].
III.1.- Quanto alle predette eccezioni preliminari, è da escludersi che l'atto di appello qui avanzato risulti inammissibile per difetto di interesse [v. infra, sub III.2.-III.2.3.] e comunque dei requisiti ex art. 342 c.p.c. [v. infra, sub III.3.].
III.2.- Muovendo dall'eccepita carenza di interesse, la parte appellata ha invocato l'applicabilità al caso di specie del noto principio per cui, nel caso di sentenza fondata su “una pluralità di ordini di ragioni”, l'impugnazione che ne contesti solo una è di per sé inammissibile [in quanto “l'eventuale accoglimento” comunque “non condurrebbe” alla caducazione “della sentenza gravata”, atteso che “la decisione” sarebbe comunque destinata a essere “tenuta ferma sulla base” “della sua” ulteriore “ratio non censurat[a]”, ciò chiaramente “privando” “l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo
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funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata” (cfr., ex multis, Cass. civ., 24/10/2019, n. 27339; Cass. civ., 04/03/2016, n. 4293; Cass. civ., 11/02/2011, n. 3386;
Cass. civ., 20/11/2009, n. 24540; Cass. civ., 26/03/2001, n. 4349)].
A fondamento di ciò, in particolare, ha dedotto che la parte appellante avrebbe omesso di impugnare il passaggio della sentenza di prime cure, contenuto nel punto 3.- della stessa, richiamante l'art. 91 del d.lgs. 259/2003 (c.d. Codice della Comunicazioni Elettroniche) e in particolare la ivi prevista possibilità di prescindere, mediante l'adozione di “idonei provvedimenti ablativi”, dal “consenso del proprietario” ai fini del passaggio di fili o cavi senza appoggio.
III.2.1.- In senso contrario a quanto precede, tuttavia, occorre osservare che il richiamato principio giurisprudenziale può applicarsi nel solo caso in cui la sentenza risulti fondata su una pluralità percorsi motivazionali “autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum”.
Come noto e pacifico, infatti, il predetto principio si fonda sul meccanismo del giudicato interno per acquiescenza tacita qualificata, il quale, anche arg. ex artt. 329 e 336, comma I,
c.p.c., può propriamente verificarsi “soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente” “da quelle investite dai motivi di impugnazione …, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno”, “e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari … che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”, trattandosi di “parte” della sentenza che “è strettamente collegat[a] o dipendente da quello sul quale verte l'impugnazione” e sul quale pertanto “non è configurabile” il formarsi di alcun “giudicato” “anche interno”, “costitu[endo] mera premessa logica della statuizione adottata” e specificamente “oggetto del gravame” [cfr., ex multis, Cass. civ., 21/10/2024, n. 27246; Cass. civ., 15/12/2021, n. 40276; Cass. n.
27339/2019, cit.; Cass. civ., 4/10/2018, n. 24358; Cass. civ., 18/09/2017, n. 21566; Cass. civ.,
23/09/2016, n. 18713; Cass. civ., 8/01/2015, n. 85; Cass. civ., 23/03/2012, n. 4732; Cass. civ.,
2/03/2010, n. 4934; Cass. civ., 16/01/2006, n. 726; Cass. civ., 27/09/2004, n. 19346].
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III.2.2.- Ciò detto, è evidente che il richiamato passaggio della sentenza di prime cure non integrasse un suo “capo autonomo”, rientrando invece nella complessiva ricostruzione normativa operata in prime cure solo a titolo di generale premessa rispetto allo scrutinio del caso concreto [come evincibile sia dal tenore complessivo della pronuncia, sia dallo specifico passaggio a pag. 6, 3° cpv., della sentenza (ove si chiarisce che le superiori premesse attengono solo alla “normativa generale” della materia e si “torna” quindi “alla fattispecie che interessa”)] – caso concreto peraltro poi definito non già sulla base dell'art. 91 d.lgs.
259/2003 e dell'omessa adozione da parte di di ipotetici “provvedimenti ablativi” Pt_1
[qui invero neanche in thesi adottabili, non trattandosi di soggetto pubblico, né di “impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato” ai quali l'art. 91, mediante richiamo per relationem al precedente art. 90, fa propriamente riferimento], ma per il radicale e dirimente difetto di prova, da parte del soggetto a ciò onerato (i.e.
), della non imputabilità a sé dell'inadempimento per l'opposizione da parte della Pt_1
CORDÌ o di terzi all'imposizione di una servitù sulla sua proprietà (“incombeva su Pt_1 dare prova della opposizione …, prova che non può considerarsi raggiunta” – cfr. pag. 3, 3° cpv., della pronuncia gravata, nell'ambito del punto 3.1. della stessa).
III.2.3.- A fronte di ciò, non costituendo il passaggio motivazionale della sentenza richiamato dall'appellata una sua autonoma ratio decidendi – non essendo stata ivi “risolt[a] una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, si da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente” [cfr. ancora Cass. n. 18713/2016, cit.] – e avendo la parte appellante sottoposto a censura le parti della sentenza specificamente fondanti la sua soccombenza [v. supra, sub I.2.1.], è evidente che l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse sia da integralmente respingersi.
III.3.- Parimenti da disattendere risulta altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nell'impugnazione proposta l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
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affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e
Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo, anche sotto tale versante, alla richiesta reiezione in rito.
III.4.- Venendo poi all'odierno thema decidendum, è noto e va qui ribadito che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”
(v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass.
n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione”, poi, “con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), a ciò conseguendo che il perimetro dell'odierno decidere è evidentemente delimitato e circoscritto alle sole questioni tempestivamente prospettate nell'atto di gravame [risultando evidentemente tardive, e dunque in alcun modo scrutinabili, le nuove censure inammissibilmente prospettate solo in sede di conclusionale (cfr. spec. pag. 5, pen. e ult. cpv., della conclusionale della parte appellante del 21.01.20125, ove si prospettano questioni del tutto inedite e non già previamente prospettate, come il difetto di contratto ovvero l'erronea determinazione dell'indennizzo ex art. 26 CGA – di cui in appello si era invece meramente evidenziata una caducazione consequenziale per difetto di responsabilità, e non già per vizi suoi propri: “giusta la chiesta riforma … , viene a cadere la successiva condanna di CP_3
al risarcimento ex art. 26 CGA”, pag. 6 dell'atto di gravame), essendo pacifico che
[...]
“nelle memorie” conclusive si può solo ulteriormente “illustrare quanto già discusso”, ma
“non possono essere esposte questioni nuove”, né “nuovi fatti” o “variazion[i] del fatto” già allegato, né, in generale, “apporta[t]e aggiunte o modifiche alle postulazioni” previamente svolte, essendo noto che, “ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547;
Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545;
Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858)] e che ogni questione qui non
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puntualmente e tempestivamente gravata, nonché in questa sede non esplicitamente riproposta
[ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n. 7940/2019, cit.], è divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché definitivamente passata in giudicato.
III.5.- Rigorosi limiti devolutivi, questi ultimi, che tuttavia evidentemente non precludono la scrutinabilità della somma richiesta dalla parte appellata a titolo di “ulteriore indennizzo dovutole”, ex art. 26 CGA, “per il periodo non coperto dalla liquidazione del Giudice di prime cure” e “sino al giorno dell'attivazione della linea telefonica, ovvero il 2 agosto 2019”
[cfr. pagg. 18-19 della comparsa di costituzione del 18.09.2020, nonché supra, sub I.2.2., punto (B)].
E ciò in quanto si tratta di domanda:
(A) pacificamente ammissibile anche in appello a mente dell'art. 345, comma I, ult. parte,
c.p.c. (che consente, come noto, la proponibilità anche in tale sede del “risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa”), trattandosi di mera “protrazione”, “dopo la pronuncia di prime cure”, per danni già ivi richiesti [cfr. pagg. 6-7, punto 2), dell'atto di citazione di 1° grado] e accordati [cfr. punto 3. del
P.Q.M.
di 1° grado], e dunque di “ulteriori danni” “riconducibili al medesimo illecito” e aventi la “medesima natura” e “fonte” “di quelli già accertati in primo grado” (vertendo appunto di ulteriore indennizzo, sempre ex art. 26 CGA e sempre per il protratto ritardo nell'adempimento), “deriva[ndo]”, in definitiva, dal mero “protrarsi nel tempo” “di un comportamento … del danneggiante già in precedenza a lui addebitato”, con conseguente “perduranza della causa efficiente” e “invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui” che evidentemente ne consente e giustifica la proposizione anche in appello [cfr. Cass. civ.,
20/06/2022, n. 19759; Cass. civ., 4/09/2020, n. 18526; Cass. civ., 18/04/2013, n. 9453; Cass. civ., 3/03/2010, n. 5067; Cass. civ., 29/01/2003, n. 1281; Cass. civ., 5/04/1991, n. 3545];
(B) senz'altro proponibile anche oltre il termine decadenziale ex artt. 343 e 166 c.p.c.
(questione qui in thesi rilevante per il difetto di un sufficiente spatium temporis – 20 giorni – fra il deposito della comparsa – 18.09.2020 – e l'udienza fissata ai sensi dell'art. 168 bis, ult. comma, c.p.c. – 29.09.2020), “non” trattandosi né della “proposizione di una domanda nuova” [rimanendo inalterato il fatto costitutivo ed essendo dedotti solo suoi ulteriori “effetti lesivi”, peraltro “della stessa natura di quelli passati” e “già giudizialmente provati e
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riconosciuti” (cfr. Cass. n. 19759/2022, cit., e Cass. n. 18526/2020, cit.)], né di un'impugnativa incidentale [risultando a tale domanda chiaramente “estraneo” “ogni profilo di critica” alla “decisione” (fondandosi la domanda su uno sviluppo fenomenologico successivo, e dunque ivi neanche astrattamente valutabile) ed essendo pacifico che “non viene ampliato l'oggetto del giudizio” (“non introduc[endosi]”, “come si può argomentare dall'art.
345 c.p.c., comma 1”, “nuovi diritti”, ma facendosi meramente valere le conseguenze del protrarsi della situazione contra ius: cfr. Cass. civ., Sez. un., 4/12/2024, n. 31136; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.)], e dunque rimanendo essa proponibile, secondo l'odierna impostazione nomofilattica dell'art. 346 c.p.c. (chiaramente “trattandosi”, anche in questo caso e come detto, “di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado”), fino alla “prima udienza” (cfr., anche per la precedente citazione,
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.) – termine, quest'ultimo, qui senz'altro non ancora spirato al momento della proposizione della domanda (in quanto avanzata, come detto, in data
18.09.2020 a fronte di udienza poi celebrata in data 29.09.2020), ciò chiaramente consentendo la scrutinabilità di quest'ultima.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza di prime cure.
V.- A fondamento del gravame proposto, in particolare, l'appellante risulta aver dedotto che l'altrui opposizione, a fronte della quale non aveva potuto procedere all'attivazione del servizio richiesto, risultava circostanza:
(a) non controversa;
(b) in ogni caso confermata dai testi escussi (spec. il teste . Testimone_2
Né l'una né l'altra deduzione risultano tuttavia accoglibili.
V.1.- Fermo e pacifico, a tal riguardo, che la prospettata opposizione, in quanto factum asseritamente determinante la sostanziale impossibilità e dunque la non imputabilità a sé dell'inadempimento, doveva essere senz'altro dimostrata dalla [ai sensi dell'art. Pt_1
1218 c.c., nonché ex Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533], giova poi osservare che quest'ultima ha tuttavia qui prioritariamente invocato, come detto, il meccanismo ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c. [v. supra, sub V., punto (a)], sostenendo che la predetta evenienza poteva ritenersi non controversa, e dunque non “bisognoso di prova” (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
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23/01/2002, n. 761, nonché, ex multis, Cass. civ., 16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020,
n. 27624; Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837), in ragione del prospettato difetto di contestazione ex adverso, per “non” aver la convenuta, in particolare, “provveduto al deposito delle note ex art. 183 6 comma n.1 c.p.c.” e dunque, secondo la sua prospettazione, “pre[so] posizione circa le contestazioni avanzate” da essa “convenuta in comparsa di costituzione” [cfr. pag. 4,
4° cpv., dell'atto di appello].
V.2.- In senso contrario, tuttavia, occorre osservare che:
(1) emerge per tabulas che la parte attrice, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, abbia senz'altro provveduto a tempestivamente contestare l'allegazione della parte convenuta [cfr. pagg. 3-5, punto I), della comparsa depositata in data 3.06.2014], specificamente sottolineando, in particolare e già nel corso della 1° udienza di 1° grado, che la “controparte” avesse “articola[to] una temeraria difesa” “sull'infondato assunto secondo il quale parte attrice, a fronte di reiterate richieste di allaccio alla rete telefonica, avrebbe opposto la netta opposizione all'installazione di un palo e di un tirante nella sua proprietà o, in alternativa, alla posa di un palo adiacente al suo muro perimetrale”, trattandosi di
“circostanze tutte sfornite di prova” e altresì confliggente con “quanto documentato in atti” – avendo la “stessa” ” “dichiarato in fase stragiudiziale innanzi al Corecom” di “non” Pt_1 aver “realizzato l'allaccio in quanto ha reputato le proprie incombenze troppo onerose” e avendo solo per tale ragione “inteso venir meno ai propri obblighi” [cfr. pagg.
1-2 del verbale dell'udienza del 18.06.2014];
(2) la parte attrice, pertanto, risulta aver senz'altro proceduto a prendere posizione e inequivocabilmente replicare agli avversi argomenti [risultando la propria linea difensiva fondata su una ricostruzione fattuale del tutto incompatibile con i fatti allegati ex adverso
(l'aver “reputato le proprie incombenze troppo onerose” e avendo per ciò, e non Pt_1 per asserite opposizioni, “inteso venir meno ai propri obblighi”) e dalla parte in ogni caso chiaramente negati e contestati (“infondato assunto”, “circostanze tutte sfornite di prova”)] già “nella prima difesa utile” (cfr., ex multis, Cass. civ., 27/02/2008, n. 5191, nonché Cass. civ., 21/05/2008, n. 13079; Cass. civ., 13/05/2005, n. 12636; Cass. civ., 5/03/2003, n. 3245) e in particolare nel 1° momento processuale successivo all'altrui allegazione – prima occasione utile evidentemente costituita, al di là e a prescindere dalla 1° memoria ex art. 183,
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VI comma, c.p.c. [integrante eventuale appendice scritta chiaramente non obbligatoria
(potendo la contestazione avvenire, secondo l'impostazione più rigorosa, “al più tardi”, e non già solo o necessariamente, “con la prima memoria”: cfr., ex aliis, Trib. Piacenza, 8/02/2018,
n. 104; Corte App. Milano, 29/06/2011; Trib. Roma, 27/01/2011) e invero qui non depositata da alcuna parte (né dall'attrice, né, tuttavia, dalla convenuta: cfr. fascicolo telematico di 1° grado)], proprio dalla 1° udienza di comparizione e trattazione [essendo appunto “nel corso della prima udienza di trattazione” che l'attore è tenuto a prendere posizione alle “eccezioni proposte dal convenuto” e così concorrere a “delineare con nettezza la materia controversa”: cfr. art. 183, comma V, ultimo inciso della 1° parte, c.p.c., nonché Cass. n. 3245/2003, cit.] -, ciò risultando necessario e altresì chiaramente sufficiente a precludere qualsivoglia invocabilità, nel caso di specie, del prospettato meccanismo di “non contestazione” ex art. 115
c.p.c..
V.3.- Né può ritenersi l'altrui opposizione [prospettata dalla e da essa, come Pt_1
detto, da dimostrarsi, trattandosi di onere a suo esclusivo carico (v. supra, sub V.1.)] sufficientemente e congruamente comprovata sulla scorta dei testi assunti e, in particolare, della qui invocata deposizione del teste esaminato all'udienza del Testimone_2
20.01.2016 [v. supra, sub V., punto (b)]
V.4.- A tal riguardo appare opportuno prioritariamente rammentare che, nello scrutinio delle prove, il giudice non deve compiere una valutazione atomistica e frazionata, bensì esaminarne gli esiti complessivi al fine di stabilire, sulla base del grado di convergenza, decisività e
“concludenza” degli “elementi probatori acquisiti”, quelle “più idonee a sorreggere la motivazione”, nell'ambito di apprezzamento latamente discrezionale e che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr., ex aliis e altresì rammentando che la valutazione delle prove costituisce “giudizio di mero fatto” e “attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale” e “al libero convincimento” del giudice di merito”, Cass. civ., 1/03/2021, n.
5560; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016,
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n. 16056; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ.,
14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630).
V.5.- Rigorosamente attenendosi a tali principi, il Tribunale di prime cure risulta aver nel caso di specie correttamente provveduto a una valutazione appunto complessiva dei diversi elementi probatori acquisiti, addivenendo, all'esito e del tutto condivisibilmente, a ritenere l'onus probandi gravante sulla parte non sufficientemente assolto sulla scorta delle mere dichiarazioni rese dal teste , considerando: Tes_2
(A) i plurimi e convergenti elementi di segno contrario emergenti dagli atti di causa e comprovanti una condotta della parte non già oppositiva, ma, al contrario, chiaramente conciliativa e propositiva – avendo la parte in tal senso “effettuato lavori di scavo”,
“promosso attività conciliativa presso il Corecom” (sede “nella quale” si era chiaramente
“evidenziato l'inadempimento di ” e alla cui “determinazione” finale la stessa Parte_1
” “non” aveva poi “dato seguito”) e inviato svariate missive, nelle quali a più riprese Pt_1
“prospetta[va] soluzioni alternative”, evidenziava i “lavori” “già avvenuti” e chiaramente
“manifesta[va]” una “volontà” espressamente “conciliativa” e chiaramente “non oppositiva”
[cfr. pag. 7, 2° cpv., della pronuncia di 1° grado, nonché all. ];
(B) l'evidente insufficienza delle sole dichiarazioni rese da tale teste a sovvertire la pacifica decisività di quanto precede, anche alla luce delle loro criticità intrinseche e in particolare della loro evidente genericità [essendosi il teste, come evidenziato in prime cure e qui da ribadirsi, effettivamente limitato a riferire “la si[g].ra si è opposta alla installazione del CP_2 palo all'interno della sua proprietà” (cfr. pag. 2 del verbale del 20.01.2016), “non” avendo dunque in alcun modo “specifica[to]” i “termini” dell'asserita opposizione – “circostanza” che pur “avrebbe dovuto essere” dimostrata “per iscritto” o quantomeno dedotta in modo
“circostanziata e puntuale”, laddove non risultava qui né puntualmente delineata, né invero neanche “colloca[ta] temporalmente” (cfr. pagg.
6-7 della pronuncia di 1° grado)].
V.6.- Né, in senso contrario, risultano accoglibili le deduzioni qui proposte a tal riguardo della parte appellante, la quale ha in particolare dedotto che:
(1) la valutazione sulla “genericità” risultava ormai preclusa, poiché definitivamente compiuta nel “momento a ciò deputato”, costituito dall'“udienza di ammissione delle prove ex art. 184 c.p.c.” [cfr. spec. pag. 5 dell'atto di appello];
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(2) il difetto di “esatto collocamento temporale del diniego opposto” non era poi dirimente, trattandosi di “accadimento” in ogni caso “provato” “in qualsiasi momento sia stato opposto”
[cfr. ancora pag. 5 dell'atto di appello];
(3) irrilevante risultava altresì “la circostanza che la sig.ra aveva “eseguito dei lavori CP_2 di scavo”, poiché realizzati “motu proprio” e privi di “alcuna utilità funzionale” rispetto
“all'allaccio d[ella] nuova linea” [cfr. pagg.
5-6 dell'atto di appello].
V.6.1.- Quanto al profilo sub V.6., punto (1), è invero pacifico che la valutazione di un'attività istruttoria risulta sempre liberamente e pienamente realizzabile in sede di decisione, non risultando ciò in alcun modo ostacolato o precluso dalle pregresse determinazioni istruttorie, il cui superamento invero “non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177 c.p.c., comma 1”.
E ciò perché, proprio ai sensi di tale principio, in combinato disposto con l'art. 189, comma
II, c.p.c., è del tutto pacifico che “le ordinanze” istruttorie, emesse in corso di causa e
“comunque motivate”, “non possono mai pregiudicare la decisione della causa”, risultando le previe ordinanze chiaramente insuscettibili di “spiega[re] alcun effetto preclusivo” ed essendo il giudice sempre nuovamente investito, al momento della rimessione, “di tutta la causa”; con la conseguenza che “qualsiasi questione” può “essere nuovamente trattata in sede di decisione e [ivi] diversamente delibata” [risultando la determinazione istruttoria da ritenersi in tal caso “implicitamente” e “ritualmente” “modificata o revocata dal provvedimento decisorio”] e che, in particolare, si possa anche solo in tale sede “considerare irrilevante” ai fini del decidere “l'oggetto di una prova testimoniale” pur “in precedenza ammessa ed espletata” [cfr., ex multis e anche per il precedente cpv., Cass. civ., 17/09/2021,
n. 25183; Cass. civ., 22/11/2018, n. 30161; Cass. civ., 16/12/2013, n. 28021; Cass. civ.,
10/12/2009, n. 25825; Cass. civ., 24/1/2007, n. 1596; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass. civ.,
22/12/2000, n. 16113], non risultando pertanto la valutazione resa in tal senso dal Tribunale di prime cure, peraltro diffusamente e condivisibilmente motivata [v. supra, sub V.], in alcun modo viziata o da rimeditarsi sulla scorta dell'argomento difensivo compendiato supra, sub
V.6., punto (1).
V.6.2.- Parimenti da disattendere risulta anche la contestazione compendiata supra, sub V.6., punto (2), considerando che:
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(a) l'altrui opposizione evidentemente non risultava un “accadimento provato”, ma, al contrario e anche in virtù della tempestiva contestazione avversaria [v. supra, sub V.2.], integrava una specifica circostanza controversa la cui prova, ex art. 2697 c.c., nonché ex art. 1218 c.c. e Cass., Sez. un., n. 13533/2001, cit., incombeva proprio sulla [v. supra, Pt_1
sub V.1.];
(b) onere dimostrativo, quest'ultimo, il cui adempimento o meno risultava evidentemente da stabilirsi sulla scorta delle emergenze istruttorie acquisite [v. supra, sub V.4.] e in particolare, anche considerando le plurime e convergenti evidenze documentali di segno contrario chiaramente emergenti ex actis [v. supra, sub V.5., punto (A)], valutando se la deposizione testimoniale del teste risultasse sufficiente a sovvertire le predette risultanze e Tes_2
consentisse, di per sé sola, di ritenere adempiuto il predetto carico dimostrativo;
(c) valutazione, quest'ultima, che evidentemente non solo giustificava, ma imponeva di attentamente e rigorosamente scrutinare le dichiarazioni rese dal teste e di puntualmente vagliarne la precisione e specificità con riguardo alla dedotta opposizione, chiaramente integrante non già un “accadimento provato”, ma il fulcro della res controversa e dunque il cui “esatto collocamento temporale” non solo non risultava irrilevante, ma era essenziale al fine di stabilire in quali concreti termini e modalità si fosse verificata l'evenienza prospettata da e dunque l'adempimento o meno dell'onus probandi a carico (esclusivo) di Pt_1 quest'ultima parte;
(d) il fatto narrato dal teste, al contrario e a prescindere dai termini della capitolazione [la cui ammissione non risultava in alcun modo preclusiva ai fini della complessiva valutazione delle relative risultanze in sede decisoria (v. supra, sub V.6.1.), essendo poi pacifico che il difetto di congrua articolazione ex art. 244 c.p.c., e dunque su fatti puntuali e determinati (nello spazio e, ovviamente, nel tempo), rimane sempre “rilevabile”, “anche d'ufficio”, “dal giudice” (cfr. Cass. civ., 19/01/2018, n. 1294)], difettava di alcuna specificità [avendo il teste de quo esclusivamente e meramente riferito, come evidenziato in prime cure e già qui ribadito, “la si[g].ra si è opposta …” (cfr. ancora pag. 2 del verbale del 20.01.2016), CP_2
senza tuttavia in alcun modo chiarire i termini, anche solo temporali, in cui tale asserita opposizione, specificamente controversa fra le parti e non documentalmente comprovata (e anzi confliggente con quanto emergente per tabulas – v. ancora supra, sub V.5., punto (A), si
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sarebbe, in thesi, effettivamente concretata e manifestata], a ciò non potendo che conseguire l'inidoneità di tale elemento istruttorio a superare le molteplici risultanze con ciò confliggenti.
V.6.3.- Inaccoglibile risulta, infine, anche la deduzione critica compendiata supra, sub V.6., punto (3).
E infatti, la parte attrice in prime cure e odierna appellata aveva provveduto ai predetti lavori di scavo [come descritti nella C.T.P. prodotta sub all. 1 alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.] non già “motu proprio”, bensì, come evincibile dai documenti in atti, a seguito di sollecitazioni in tal senso da parte dei tecnici [“i tecnici, in virtù di questa Pt_1
soluzione, mi hanno chiesto di effettuare uno scavo … nel mio giardino per passare i tubi che servivano, poi, a portare la linea dentro casa” (cfr. pag. 1 dell'all. F fasc. attoreo di 1° grado), avendo essa appunto “realizzato” lo “scavo” “nel suo giardino” proprio “per rendere possibile ogni passaggio necessario alla corretta esecuzione dell'opera” (cfr. P.E.C. del
9.7.2015, intervenuta - e dunque prodotta, previa autorizzazione - in corso di causa, spec. con la nota di deposito del 19.01.2016) e come peraltro dalla stessa ribadito, e non specificamente contestato ex adverso, anche nella procedura svoltasi innanzi al OR RI (avendo la parte attrice di 1° grado ivi nuovamente evidenziato di aver “provveduto a fare uno scavo
… nel proprio giardino” per “consentire il passaggio dei tubi per l'allaccio” e non avendo fatto alcun riferimento, nelle proprie note del 2, 9 e 13 agosto 2013, a tale Pt_1
evenienza – cfr. pagg.
4-5 dell'all. I fasc. attoreo)], avendo anche con ciò la parte evidentemente comprovato, ancora una volta, un atteggiamento evidentemente non già oppositivo, ma, al contrario, spiccatamente propositivo, mirando la stessa non ad ostacolare, ma a cooperare in ogni modo possibile con la , anche con il compimento delle Pt_1 attività prospettate come prodromiche, al fine di conseguire l'attivazione del servizio pattuito.
V.7.- A fronte di quanto complessivamente precede occorre, pertanto, integralmente disattendere le contestazioni della parte appellante [v. supra, sub V.6.1.-V.6.3.] e altresì integralmente confermare le corrette valutazioni già compiute in prime cure con riguardo agli elementi probatori ivi acquisiti [v. supra, sub V.5.],
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VI.- Da ciò poi evidentemente discende anche il rigetto del complessivo gravame formulato dall'odierno appellante, risultando le valutazioni che precedono, come pacifico, del tutto assorbenti anche con riguardo:
(A) sia all'ulteriore, prospettata, opposizione da parte di “terzi vicini” - opposizione anch'essa da ritenersi insufficientemente dimostrata in mancanza di chiare evidenze a supporto
[considerando, al di là delle criticità evidenziate in prime cure (cfr. pag. 8, 1° cpv., della pronuncia di 1° grado) e qui non analiticamente contestate (cfr. pag. 6, 3° cpv., dell'atto di appello) con riguardo alle missive inviate da , il pacifico difetto in atti, in ogni Pt_1
caso, di alcuna missiva da loro promanante e dunque di alcun documento effettivamente attestante una loro prospettata opposizione], sulla scorta della mera deposizione, anche in tal caso, del teste , considerando, pur in questo caso, la sua evidente genericità Tes_2
[essendosi il teste invero limitato, oltre a meramente confermare la prospettata “opposizione da parte di un terzo, sig. (non chiarendo termini e modalità in cui tale asserita Pt_2 opposizione si sarebbe effettivamente concretata), a genericamente evocare la “necess[ità]”, per ivi “effettuare” non specificati interventi”, di “ottenere” una qualche “concessione” da parte “dei vicini” (cfr. verbale del 20.01.2016), senza evidentemente fornire, anche in tal caso, alcun concreto elemento comprovante la loro effettiva opposizione];
(B) sia a tutte le statuizioni a ciò consequenziali, avendo la parte appellante tempestivamente domandato nel proprio atto d'appello [trattandosi delle uniche prospettazioni qui scrutinabili, risultando quelle successive tardive e dunque chiaramente non delibabili (v. supra, sub III.4.)] la caducazione delle pronunce condannatorie (risarcimento ex art. 26 CGA e spese di lite) non già per vizi autonomi e loro propri, ma esclusivamente per l'intima connessione, anche ex art. 336 c.p.c., fra le valutazioni in punto di inadempimento e tali condanne [“giusta la chiesta riforma …, viene a cadere la successiva condanna di al risarcimento ex art. 26 Parte_1
CGA”, “conseguentemente e per i motivi cui sopra, viene a cadere anche la condanna alla refusione delle spese di giudizio in capo a , che deve essere riformata e Parte_1 ribaltata sulla odierna appellata”: cfr. pagg.
6-7 dell'atto di appello] e dunque per la sola eventualità, qui tuttavia non realizzatasi, della riforma delle statuizioni in ordine all'inadempimento [la cui integrale conferma, al contrario, è chiaramente assorbente, non
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ricorrendo i presupposti per dar corso alla prospettata caducazione e ciò evidentemente preludendo ogni ulteriore valutazione (anche) a tal riguardo].
VII.- La reiezione del gravame e la conferma delle statuizioni di prime cure in ordine all'inadempimento di impongono, per converso e pur nei soli termini che Pt_1 seguono, l'accoglimento della già menzionata domanda della parte appellata ex art. 26 CGA
[v. supra, sub I.2.2., punto (B)], considerando che:
(1) si tratta di domanda qui ammissibile e scrutinabile [ricorrendo gli eccezionali presupposti ex art. 345, comma I, ult. parte, c.p.c. e non risultando la sua delibazione preclusa dalla proposizione oltre i termini ex artt. 343 e 166 c.p.c. – v. supra, sub III.5., spec. punti (A) e
(B)];
(2) essa è altresì accoglibile, essendo l'installazione del servizio oggetto di causa intervenuta
[peraltro senza opere particolarmente invasive (come pacifico, a prescindere dalle foto esibite, in quanto dedotto - pag. 17 della comparsa di costituzione del 18.09.2020 - e non specificamente contestato ex adverso), ciò evidentemente confortando ulteriormente la correttezza della soluzione accolta in prime cure e qui da ribadirsi (v. infra)] solo in data
“2/08/2019” [come emergente per tabulas (cfr. il riferimento alla “linea” “attiva dal
02/08/2019” a pag. 1 dell'all. 3 alla comparsa d'appello del 18.09.2020 – documento qui ammissibile, trattandosi di fattura dell'agosto 2020 e dunque di documento senz'altro non previamente producibile, in quanto sopravvenuto) e in ogni caso anche qui pacifico, poiché allegato dalla parte appellata (cfr. ancora pag. 17 della comparsa di costituzione del
18.09.2020) e non specificamente contestato ex adverso], e dunque in seguito alla sentenza di prime cure (pubblicata il 3.05.2019) e al periodo ivi considerato ai fini dell'indennizzo ex art. 26 CGA [fino “al 09.11.2018”: cfr. pag. 9, 3° cpv., della sentenza di 1° grado)], sicché, considerando il protrarsi, fino alla predetta data (2.08.2019), della situazione indennizzabile ex art. 26 CGA [a mente del quale e per quanto qui strettamente rileva, “in caso di ritardo nell'attivazione di un nuovo impianto” o comunque “qualora” il gestore “non rispetti i termini previsti per l'attivazione del Servizio”, “il Cliente ha diritto ad un importo pari al
50% del canone … per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato”, con importo
“riconosciuto automaticamente” e “con espressa esclusione del maggior danno”], è evidente
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la spettanza del predetto indennizzo per il ritardo fino al giorno di effettiva attivazione
(2.08.2019);
(3) in punto di quantum, poi, occorre rigorosamente attenersi ai criteri già definitivamente fissati in prime cure [trattandosi di un mero “aggiornamento” della statuizione ivi irrevocabilmente assunta ed esorbitando dalla domanda ex art. 345, comma I, ult. parte, c.p.c. ogni possibilità di critica o rivisitazione della stessa (v. supra, sub III.5., spec. punto (B))], e dunque tener conto del dato-base di € “19,90” [pari al “canone” “del primo e dell'ultimo numero” – cfr. pag. 9 della sentenza di prime cure], da moltiplicarsi per il pertinente numero di giorni [pari a 221 giorni, considerando lo spatium temporis in questa sede da considerarsi
(dal 10.11.2018 – giorno successivo a quello da ultimo considerato e compreso in prime cure
– fino al 2.08.2010 – data della definitiva attivazione del servizio) e la necessità di tener poi conto, nell'ambito di quest'ultimo, dei soli giorni lavorativi (escludendo i festivi – fra cui le domeniche ed escluso il sabato, poiché incluso nell'art. 26 CGA)] e poi da dimidiarsi
[“importo pari al 50%”], occorrendo pertanto in definitiva riconoscersi, oltre al quantum di cui all'art. 26 CGA già accordato in prime cure, l'ulteriore importo di € [(19,90 x 221) / 2 =]
2.198,95 [cui poi non può a sua volta aggiungersi, in difetto di specifica istanza in tal senso
(cfr. punto C), sub II), sia della comparsa di costituzione del 18.09.2020, sia, da ultimo, della nota di p.c. del 20.11.2024), alcuno specifico importo o accessorio (trattandosi di obbligazione geneticamente pecuniaria – trattandosi di indennizzo forfettario dal quantum agevolmente determinabile mediante un mero calcolo aritmetico - e potendo pertanto i relativi accessori, in quanto muniti di “fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono”,
“essere attribuiti soltanto su espressa domanda”: cfr. Cass. civ., 19/09/2016, n. 18292, nonché, chiarendo che gli accessori e, in specie gli accessori ex art. 1284, comma IV, c.c.,
“non integra[no] un mero effetto legale”, occorrendo uno “specifico accertamento giurisdizionale” presupponente una previa e apposita “domanda giudiziale”, Cass. civ., Sez., un., 7/05/2024, n. 12449)].
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata, con assorbimento altresì della richiesta caducatoria, meramente consequenziale ed ex art. 336 c.p.c., avanzata in relazione alla statuizione in punto di spese di
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prime cure - v. supra, sub VI., nonché, da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass.,
14/10/2013, n. 23226] ed ovviamente a prescindere dall'esito della richiesta ex art. 345, comma I, ult. parte, c.p.c. [trattandosi di mero “aggiornamento” all'attualità di una domanda già previamente delibata (ricollegandosi, come detto, al protrarsi, nei medesimi termini, di un'identica vicenda lesiva), e non già di una nuova domanda (ciò evidentemente precludendo ogni valutazione, strictu sensu, di vittoria o soccombenza a tal riguardo)– v. supra, sub III.5.], esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo:
(A) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al valore della causa (come dichiarato dall'appellante – cfr. dichiarazione di valore del 16.12.2019 – e senza mutamento di scaglione anche ala), con relativa applicabilità dello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00;
(C) tenendo conto di tutte le fasi, ivi compresa quella di trattazione [in quanto “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n. 37994; Cass. civ.,
26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)], nonché dei valori medi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente adottarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89
e Cass. civ., 17/05/2018, n. 12093)];
(D) disponendone, infine, la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario [cfr., da ultimo, pag. 3, punto C), sub I, delle note scritte del 20.11.2024 e pag.
10 delle memorie di replica – essendo pacifico che si tratti di istanza non soggetta a termini preclusivi, in quanto “autonoma rispetto all'oggetto del giudizio” e per cui “non sussiste
l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio”, atteso il “difetto di interesse della controparte a contrastarla”: cfr. Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070; Cass. civ., 12/01/2006,
n. 412; Cass. civ., 5/02/2002, n. 2736 Cass. civ., 17/02/1994, n. 1526].
VIII.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza
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del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio RI, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 1002/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 523/2019 del Tribunale di Locri, pubblicata il 3.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 165/2014 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA la parte appellante alla corresponsione alla controparte, ex art. 345, comma I, ult. parte, c.p.c. e a titolo di ulteriore indennizzo ex art. 26 CGA per il periodo, dal 10.11.2018 al 2.08.2019, successivo rispetto a quello già considerato in sentenza (punto 3. del
P.Q.M.
di 1° grado), di ulteriori € 2.198,95;
3) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado, spese liquidate in € 5.809,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario;
4) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio RI, Camera di Consiglio da remoto del 19 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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