CASS
Ordinanza 19 novembre 2024
Ordinanza 19 novembre 2024
Massime • 1
Al medico, che ha già conseguito una prima specializzazione, spetta il risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di retribuzione dei medici specializzandi, in riferimento ad un secondo corso di specializzazione seguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29730 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7012/2021 R.G. proposto da PO LA e ME US, rappresentati e difesi entrambi dall’Avv. Fortunato ZO (p.e.c. indicata: fortunatomarrazzo@ordineavvocatiroma.org) e il secondo anche dall’Avv. GI IU (p.e.c.: ginogiuliano@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via F. S. Nitti, n. 21; – ricorrenti – contro Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4026/2020, Oggetto Responsabilità civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Civile Ord. Sez. 3 Num. 29730 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/11/2024 2 depositata il 31 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere Emilio Iannello. FATTI DI CAUSA 1. Gli odierni ricorrenti, insieme con altri medici specializzati, convennero davanti al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni per alcuni compresi nel periodo 1983-1991. Con sentenza n. 15252 del 2015 il Tribunale accolse la domanda, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore tra gli altri dei dottori PO e ME della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di corso previsto in statuto, e compensò le spese. 2. In parziale accoglimento dell’appello interposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in conseguente parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4026/2020, depositata il 31 agosto 2020, ha rigettato le domande degli odierni ricorrenti sul rilievo che: a) quanto al ME, il corso di specializzazione da esso seguito in «chirurgia d’urgenza e malattie dell’apparato cardiovascolare» non era compreso negli elenchi di cui alle direttive europee;
b) quanto al PO, non era risarcibile il periodo impiegato per il conseguimento di un secondo diploma di specializzazione, in mancanza di adeguati riscontri circa la necessità di sopperire alle esigenze materiali insorte a fronte di un impegno a tempo pieno (ratio giustificatrice degli emolumenti previsti dalla normativa comunitaria) anche nel corso del secondo periodo di formazione, per la impossibilità di utilizzare in ambito lavorativo il 3 diploma già ottenuto. Ha inoltre rigettato l’appello incidentale proposto dai predetti in punto di spese, avendo ritenuto che la compensazione disposta dal primo giudice fosse giustificata dalla reciproca soccombenza. 3. Avverso tale decisione LA PO e US ME propongono ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Le amministrazioni intimate non svolgono difese nella presente sede. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento alla posizione del dott. LA PO, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione art. 6 comma 2 l. 30.11.1989 n. 398 c.c., artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ., nonché artt. 5 e 7, direttiva Cee n. 75/362, d. lgs. n. 8 agosto 1991, n. 257», per avere la Corte d’appello rigettato la domanda del dott. LA PO relativo al secondo corso di specializzazione da egli conseguito in Urologia negli 1988/93, sul rilievo che il diritto al pagamento della seconda specializzazione non sarebbe dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, n. 398 del 1989. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento al dott. PO e alla medesima statuizione già attinta dal primo 4 motivo, «violazione e falsa applicazione art. 6 comma 2 l. 30.11.1989 n. 398 c.c., d.l.vo 257/91, artt. 166, 167, 345 c.p.c., art. 13 direttiva n. 82/76 e degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (G.U.C.E. n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell'art. 117 Cost.», in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Lamentano che, nello statuire nel modo che si è detto con riferimento alla seconda specializzazione, la Corte ha dato erroneamente ingresso ad una eccezione in senso stretto tardivamente proposta. 4. Il secondo motivo, di rilievo logico preliminare, è infondato. Quella che si assume tardivamente proposta costituisce in realtà una mera difesa, come tale non soggetta alle preclusioni assertive, né al divieto di nuove eccezioni in appello. Con essa non si contrappone, infatti, al fatto costitutivo della pretesa un fatto diverso idoneo a comportare l’estinzione, la modificazione degli effetti reclamati sulla base del fatto costitutivo dedotto dall’attore o a impedirne la produzione, ma piuttosto si contesta l’idoneità di quel fatto, sulla base di una certa interpretazione della disciplina ad esso applicabile, a produrre gli effetti invocati. 5. È invece fondato il primo motivo;
la difesa predetta, bensì ammissibile ancorché, in thesi, proposta per la prima volta in appello, è stata erroneamente accolta, poiché avrebbe invece dovuto dirsi priva di pregio. Va premesso che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, la statuizione impugnata non è giustificata in motivazione in relazione al disposto dell’art. 6, comma 2, legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), a mente del quale «Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una 5 seconda volta allo stesso titolo», norma della quale è comunque evidente l’estraneità al tema di lite, trattandosi nella specie non di borse di studio ma del reclamato diritto indennitario o pararisarcitorio derivante dalla mancata attuazione delle citate direttive europee. La sentenza utilizza piuttosto un argomento di carattere logico (sopra esposto, nella parte narrativa della presente ordinanza) legato alla postulata ratio sottostante alla normativa europea. Tale argomento è, però, destituito di fondamento. Questa Corte (Cass. 12/02/2013, n. 3279, citata in ricorso) ha già avuto modo di evidenziare in proposito, in un caso in cui la Corte d’appello aveva rigettato la pretesa indennitaria riferita ad un secondo corso di specializzazione sulla base di identiche considerazioni, l’erroneità delle stesse sotto vari profili (v. sentenza citata, in motivazione, §§ 3.4.2. – 3.4.3, pagg. 41 – 45). Richiamato, sulla scorta della motivazione (testualmente riportata) di Cass. nn. 24816 del 2011 e 23577 del 2011, l’ubi consistam del danno derivante agli specializzandi per l'inadempimento delle note direttive, si è osservato in quella pronuncia come il ragionamento che nega l’indennizzo per la seconda specializzazione non considera che: ─ in primo luogo, «l'attuazione nel diritto nazionale delle direttive era diretta ad assicurare che il medico specializzatosi in Italia lo fosse a seguito di un corso assicurante certi standards sì da potere il relativo diploma essere spendibile in ambito CE»; ─ in secondo luogo, «ove pure il medico già specialista avesse seguito il corso pur in situazione nella quale già lavorava o conseguiva un reddito, lo avrebbe fatto seguendo un corso offerto dalla legislazione vigente, che non era adempiente del diritto comunitario. Sicché l'averlo seguito in quella condizione non era dipeso da una sua scelta, bensì dalla scelta dell'apparato statuale di mantenere un'organizzazione dei corsi non conforme al diritto 6 comunitario;
a tutto voler concedere il medico, se il diritto comunitario fosse stato adempiuto, avrebbe potuto scegliere se seguire il corso mantenendo il suo lavoro, con ogni conseguenza ai fini della disciplina a regime (come quella del d.lgs. n. 257 del 1991)»; ─ «in terzo luogo, ed è profilo che evidenzia un'illogicità del ragionamento della Corte, l'avere già conseguito una specializzazione non comportava che il medico fosse già impegnato in un'attività lavorativa, sì da implicare che non avrebbe potuto seguire un corso organizzato secondo le previsioni delle direttive;
la Corte territoriale ha supposto senza corrispondenza ad alcuna massima d'esperienza che la già avvenuta consecuzione di una specializzazione comportasse secondo l'id quod plerumque accidit lo svolgimento di attività lavorativa;
sicché l'addebitare ai medici la prova negativa di non svolgerla è scorretto anche sotto tale profilo». Il Collegio condivide e fa propria tale motivazione, alla luce della quale il primo motivo deve dunque trovare accoglimento. 6. Con il terzo motivo si denuncia, con riferimento alla posizione del dott. US ME, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (G.U.C.E. n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell'art. 117 Cost., comma 1, nonché degli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE del Consiglio», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere le Corte d’appello respinto la domanda del predetto per non essere la conseguita in «Malattie dell’apparato cardiovascolare» compresa nell'elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli stati membri o a due o più di essi, menzionate rispettivamente dagli artt. 5 e 7, Direttiva CEE 75/362. Si osserva che: ─ come già riconosciuto da altra sentenza di merito, la detta 7 specializzazione deve ritenersi assimilabile a quella di «Cardiologia» riconosciuta in più Stati membri;
─ le specializzazioni trovano corrispondenza nei titoli «community medicine» e «occupational medicine» e «cardiovascular-disease» o «cardiologie et medecine des affections vasculaires» rilasciati da taluni Stati membri ed inclusi nell'elenco di cui all'art. 7 paragrafo 2 della direttiva 75/362/CEE; ─ in ogni caso, la mancata espressa inclusione della denominazione di un titolo specialistico non impedisce che lo stesso possa essere considerato equipollente ove corrispondente per insegnamenti e materie tratte nel corso a quello similare indicato nell'elenco; ─ non poteva richiedersi ai medici che avevano iniziato i corsi di specializzazione anteriormente alla attuazione della disciplina comunitaria della nuova formazione professionale, di fornire prova di un titolo che non era ricompreso in quelli dell'elenco a causa dell'inadempimento colpevole dello Stato membro nell'attuare la direttiva comunitaria. 7. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Occorre rammentare che, come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303): — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 8 458 del 2019); — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
— la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); — al riguardo occorre però considerare che la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte – è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) Ciò premesso in generale, nella fattispecie in esame deve osservarsi che la specializzazione conseguita dal dott. US ME («Malattie dell’apparato cardiovascolare») non rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non è menzionata dagli artt. 5 o 7 della Direttiva "riconoscimento" 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (Cass. n. 25414 del 2022; Cass. n. 25388 del 2023), né risulta che in primo grado fosse stata dedotta l’equipollenza, in punto di fatto, di tale specializzazione con alcuna di quelle invece rientranti nel novero di quelle predette, tanto meno in termini tali per cui possa al riguardo invocarsi il principio di non contestazione, di fatto per vero nemmeno evocato. Poiché l’accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali, appunto riservati al giudice del merito, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui 9 detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 26814 del 21/10/2019; n. 3833 del 14/02/2017; n. 23199 del 15/11/2016; n. 191 del 11/01/2016; n. 20502 del 13/10/2015; n. 22892 del 10/11/2016). Non si tratta di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. Per tal motivo l’accostamento della specializzazione in «Malattie dell’apparato cardiovascolare» a quella di «Cardiologia», sull’implicito assunto che essa costituisca in realtà una mera errata o differente denominazione del medesimo corso, altro non esprime in realtà se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale d cui s’è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri stati membri e come tale indicato nell'art. 7 della direttiva) che era onere dell’istante allegare e provare (v. in tal senso Cass. n. 25414 del 26/08/2022, in motivazione), con la precisazione che l’onere di allegazione si sarebbe dovuto assolvere non già limitandosi a dichiarare di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni di fatto (ad es., identità delle materie di insegnamento impartite, equivalenza degli orari, identità delle esercitazioni pratiche) per le quali il corso di specializzazione seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva di fatto con una delle specializzazioni elencate dalla Direttiva. Ad abundantiam, varrà comunque rammentare che la non equipollenza della specializzazione in «Malattie dell’apparato cardiovascolare» a quelle previste dalla Direttiva 75/363 è già stata affermata, con ampie motivazioni, da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6739 del 13/3/2024; Sez. L, Ordinanza n. 3294 del 5/2/2024; Sez. L, 10 Ordinanza n. 2284 del 23/1/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 15/11/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 29/08/2023; Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 2022, cit.. Né può rilevare, in senso contrario, la normativa invocata dai ricorrenti in memoria, ovvero il d.m. 31 ottobre 1991, dal momento che la specializzazione in «Malattie dell’apparato cardiovascolare» non è contemplata neppure da tale provvedimento regolamentare, dovendo pertanto anche disattendersi la richiesta ivi avanzata di rinvio del presente procedimento a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite sulla questione ad essa rimessa, proprio con riferimento alla rilevanza di tale normativa regolamentare rispetto a alla frequenza di corsi di specializzazione iniziati anteriormente, dalla Prima Sezione con ordinanza interlocutoria n. 5690 del 04/03/2024. 8. Con il quarto motivo si denuncia, con riferimento alla posizione del dott. US ME ed in relazione alla medesima statuizione, «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (G.U.C.E. n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell'art. 117 Cost., comma 1, nonché degli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, nonché degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.; art. 2697, 2727 e segg. cod. civ.; omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Si lamenta che sul punto la sentenza impugnata sia viziata da carenza assoluta motivazione o motivazione apparente, poiché «non consente di comprendere il percorso compiuto per affermare che la specialità in malattie cardiovascolari non possa essere assimilabile ad una di quelle già presenti nelle tabelle». 9. La censura è manifestamente infondata. 11 Alla luce di quanto sopra esposto è del tutto evidente che, non risultando la questione della equipollenza ritualmente introdotta nel giudizio di merito, la Corte d’appello non aveva alcun obbligo di motivare su di essa. Varrà comunque ricordare che, secondo pacifico insegnamento, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Intanto, dunque, un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione. Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni 12 processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione). In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) diretta a veicolare un contenuto (significato) e frutto dell’adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti. Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio. 10. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento alla posizione di entrambi, «violazione, falsa e omessa degli artt. 91, 92, 96 c.p.c., a seguito dell'errato governo delle spese sia in primo grado che in appello in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5)». Lamentano che erroneamente la Corte d’appello abbia respinto l’appello incidentale proposto in punto di spese, con il quale si censurava come erronea e non giustificata la loro compensazione da parte del giudice di primo grado. 11. Il motivo rimane assorbito in quanto riferito alla posizione del dott. PO, in posizione di litisconsorzio facoltativo in causa 13 scindibile, trattandosi per esso di questione assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, che determinando la cassazione della sentenza in parte qua, comporta anche la caducazione, per l’effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.), della statuizione sulle spese in quanto riferibile alla detta posizione. 12. Il motivo può invece essere esaminato, ma va detto infondato, in quanto riferito alla posizione del dott. ME. Occorrendo aver riguardo all’esito finale della lite, che per la riforma in appello della decisione di primo grado lo vede interamente soccombente, lo stesso non ha motivo di dolersi della mancata riforma della statuizione sulle spese di primo grado, posto che comunque la sua soccombenza finale non avrebbe certamente consentito un regolamento a lui più favorevole. 13. In accoglimento dunque del primo motivo, rigettati i rimanenti ed assorbito il quinto motivo solo in quanto riferito alla posizione del dott. PO, la sentenza impugnata deve essere cassata nella sola parte in cui ha rigettato la domanda proposta dal dott. PO, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, limitatamente alla posizione del predetto. 14. Non avendo le amministrazioni resistenti svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese in relazione al rigetto del ricorso in quanto proposto da US ME. 15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di quest’ultimo, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. 14
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso;
rigetta il quinto motivo in quanto riferito alla posizione del dott. ME;
lo dichiara assorbito in quanto riferito alla posizione del dott. PO;
rigetta i restanti motivi;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia la causa, in quanto relativa alla posizione del solo dott. PO, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4026/2020, Oggetto Responsabilità civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Civile Ord. Sez. 3 Num. 29730 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: IANNELLO EMILIO Data pubblicazione: 19/11/2024 2 depositata il 31 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere Emilio Iannello. FATTI DI CAUSA 1. Gli odierni ricorrenti, insieme con altri medici specializzati, convennero davanti al Tribunale di Roma la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni per alcuni compresi nel periodo 1983-1991. Con sentenza n. 15252 del 2015 il Tribunale accolse la domanda, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore tra gli altri dei dottori PO e ME della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di corso previsto in statuto, e compensò le spese. 2. In parziale accoglimento dell’appello interposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in conseguente parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4026/2020, depositata il 31 agosto 2020, ha rigettato le domande degli odierni ricorrenti sul rilievo che: a) quanto al ME, il corso di specializzazione da esso seguito in «chirurgia d’urgenza e malattie dell’apparato cardiovascolare» non era compreso negli elenchi di cui alle direttive europee;
b) quanto al PO, non era risarcibile il periodo impiegato per il conseguimento di un secondo diploma di specializzazione, in mancanza di adeguati riscontri circa la necessità di sopperire alle esigenze materiali insorte a fronte di un impegno a tempo pieno (ratio giustificatrice degli emolumenti previsti dalla normativa comunitaria) anche nel corso del secondo periodo di formazione, per la impossibilità di utilizzare in ambito lavorativo il 3 diploma già ottenuto. Ha inoltre rigettato l’appello incidentale proposto dai predetti in punto di spese, avendo ritenuto che la compensazione disposta dal primo giudice fosse giustificata dalla reciproca soccombenza. 3. Avverso tale decisione LA PO e US ME propongono ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Le amministrazioni intimate non svolgono difese nella presente sede. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento alla posizione del dott. LA PO, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione art. 6 comma 2 l. 30.11.1989 n. 398 c.c., artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ., nonché artt. 5 e 7, direttiva Cee n. 75/362, d. lgs. n. 8 agosto 1991, n. 257», per avere la Corte d’appello rigettato la domanda del dott. LA PO relativo al secondo corso di specializzazione da egli conseguito in Urologia negli 1988/93, sul rilievo che il diritto al pagamento della seconda specializzazione non sarebbe dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, n. 398 del 1989. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento al dott. PO e alla medesima statuizione già attinta dal primo 4 motivo, «violazione e falsa applicazione art. 6 comma 2 l. 30.11.1989 n. 398 c.c., d.l.vo 257/91, artt. 166, 167, 345 c.p.c., art. 13 direttiva n. 82/76 e degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (G.U.C.E. n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell'art. 117 Cost.», in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Lamentano che, nello statuire nel modo che si è detto con riferimento alla seconda specializzazione, la Corte ha dato erroneamente ingresso ad una eccezione in senso stretto tardivamente proposta. 4. Il secondo motivo, di rilievo logico preliminare, è infondato. Quella che si assume tardivamente proposta costituisce in realtà una mera difesa, come tale non soggetta alle preclusioni assertive, né al divieto di nuove eccezioni in appello. Con essa non si contrappone, infatti, al fatto costitutivo della pretesa un fatto diverso idoneo a comportare l’estinzione, la modificazione degli effetti reclamati sulla base del fatto costitutivo dedotto dall’attore o a impedirne la produzione, ma piuttosto si contesta l’idoneità di quel fatto, sulla base di una certa interpretazione della disciplina ad esso applicabile, a produrre gli effetti invocati. 5. È invece fondato il primo motivo;
la difesa predetta, bensì ammissibile ancorché, in thesi, proposta per la prima volta in appello, è stata erroneamente accolta, poiché avrebbe invece dovuto dirsi priva di pregio. Va premesso che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, la statuizione impugnata non è giustificata in motivazione in relazione al disposto dell’art. 6, comma 2, legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), a mente del quale «Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una 5 seconda volta allo stesso titolo», norma della quale è comunque evidente l’estraneità al tema di lite, trattandosi nella specie non di borse di studio ma del reclamato diritto indennitario o pararisarcitorio derivante dalla mancata attuazione delle citate direttive europee. La sentenza utilizza piuttosto un argomento di carattere logico (sopra esposto, nella parte narrativa della presente ordinanza) legato alla postulata ratio sottostante alla normativa europea. Tale argomento è, però, destituito di fondamento. Questa Corte (Cass. 12/02/2013, n. 3279, citata in ricorso) ha già avuto modo di evidenziare in proposito, in un caso in cui la Corte d’appello aveva rigettato la pretesa indennitaria riferita ad un secondo corso di specializzazione sulla base di identiche considerazioni, l’erroneità delle stesse sotto vari profili (v. sentenza citata, in motivazione, §§ 3.4.2. – 3.4.3, pagg. 41 – 45). Richiamato, sulla scorta della motivazione (testualmente riportata) di Cass. nn. 24816 del 2011 e 23577 del 2011, l’ubi consistam del danno derivante agli specializzandi per l'inadempimento delle note direttive, si è osservato in quella pronuncia come il ragionamento che nega l’indennizzo per la seconda specializzazione non considera che: ─ in primo luogo, «l'attuazione nel diritto nazionale delle direttive era diretta ad assicurare che il medico specializzatosi in Italia lo fosse a seguito di un corso assicurante certi standards sì da potere il relativo diploma essere spendibile in ambito CE»; ─ in secondo luogo, «ove pure il medico già specialista avesse seguito il corso pur in situazione nella quale già lavorava o conseguiva un reddito, lo avrebbe fatto seguendo un corso offerto dalla legislazione vigente, che non era adempiente del diritto comunitario. Sicché l'averlo seguito in quella condizione non era dipeso da una sua scelta, bensì dalla scelta dell'apparato statuale di mantenere un'organizzazione dei corsi non conforme al diritto 6 comunitario;
a tutto voler concedere il medico, se il diritto comunitario fosse stato adempiuto, avrebbe potuto scegliere se seguire il corso mantenendo il suo lavoro, con ogni conseguenza ai fini della disciplina a regime (come quella del d.lgs. n. 257 del 1991)»; ─ «in terzo luogo, ed è profilo che evidenzia un'illogicità del ragionamento della Corte, l'avere già conseguito una specializzazione non comportava che il medico fosse già impegnato in un'attività lavorativa, sì da implicare che non avrebbe potuto seguire un corso organizzato secondo le previsioni delle direttive;
la Corte territoriale ha supposto senza corrispondenza ad alcuna massima d'esperienza che la già avvenuta consecuzione di una specializzazione comportasse secondo l'id quod plerumque accidit lo svolgimento di attività lavorativa;
sicché l'addebitare ai medici la prova negativa di non svolgerla è scorretto anche sotto tale profilo». Il Collegio condivide e fa propria tale motivazione, alla luce della quale il primo motivo deve dunque trovare accoglimento. 6. Con il terzo motivo si denuncia, con riferimento alla posizione del dott. US ME, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (G.U.C.E. n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell'art. 117 Cost., comma 1, nonché degli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE del Consiglio», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere le Corte d’appello respinto la domanda del predetto per non essere la conseguita in «Malattie dell’apparato cardiovascolare» compresa nell'elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli stati membri o a due o più di essi, menzionate rispettivamente dagli artt. 5 e 7, Direttiva CEE 75/362. Si osserva che: ─ come già riconosciuto da altra sentenza di merito, la detta 7 specializzazione deve ritenersi assimilabile a quella di «Cardiologia» riconosciuta in più Stati membri;
─ le specializzazioni trovano corrispondenza nei titoli «community medicine» e «occupational medicine» e «cardiovascular-disease» o «cardiologie et medecine des affections vasculaires» rilasciati da taluni Stati membri ed inclusi nell'elenco di cui all'art. 7 paragrafo 2 della direttiva 75/362/CEE; ─ in ogni caso, la mancata espressa inclusione della denominazione di un titolo specialistico non impedisce che lo stesso possa essere considerato equipollente ove corrispondente per insegnamenti e materie tratte nel corso a quello similare indicato nell'elenco; ─ non poteva richiedersi ai medici che avevano iniziato i corsi di specializzazione anteriormente alla attuazione della disciplina comunitaria della nuova formazione professionale, di fornire prova di un titolo che non era ricompreso in quelli dell'elenco a causa dell'inadempimento colpevole dello Stato membro nell'attuare la direttiva comunitaria. 7. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Occorre rammentare che, come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303): — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 8 458 del 2019); — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
— la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); — al riguardo occorre però considerare che la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte – è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) Ciò premesso in generale, nella fattispecie in esame deve osservarsi che la specializzazione conseguita dal dott. US ME («Malattie dell’apparato cardiovascolare») non rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non è menzionata dagli artt. 5 o 7 della Direttiva "riconoscimento" 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (Cass. n. 25414 del 2022; Cass. n. 25388 del 2023), né risulta che in primo grado fosse stata dedotta l’equipollenza, in punto di fatto, di tale specializzazione con alcuna di quelle invece rientranti nel novero di quelle predette, tanto meno in termini tali per cui possa al riguardo invocarsi il principio di non contestazione, di fatto per vero nemmeno evocato. Poiché l’accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali, appunto riservati al giudice del merito, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui 9 detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 26814 del 21/10/2019; n. 3833 del 14/02/2017; n. 23199 del 15/11/2016; n. 191 del 11/01/2016; n. 20502 del 13/10/2015; n. 22892 del 10/11/2016). Non si tratta di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. Per tal motivo l’accostamento della specializzazione in «Malattie dell’apparato cardiovascolare» a quella di «Cardiologia», sull’implicito assunto che essa costituisca in realtà una mera errata o differente denominazione del medesimo corso, altro non esprime in realtà se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale d cui s’è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri stati membri e come tale indicato nell'art. 7 della direttiva) che era onere dell’istante allegare e provare (v. in tal senso Cass. n. 25414 del 26/08/2022, in motivazione), con la precisazione che l’onere di allegazione si sarebbe dovuto assolvere non già limitandosi a dichiarare di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni di fatto (ad es., identità delle materie di insegnamento impartite, equivalenza degli orari, identità delle esercitazioni pratiche) per le quali il corso di specializzazione seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva di fatto con una delle specializzazioni elencate dalla Direttiva. Ad abundantiam, varrà comunque rammentare che la non equipollenza della specializzazione in «Malattie dell’apparato cardiovascolare» a quelle previste dalla Direttiva 75/363 è già stata affermata, con ampie motivazioni, da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6739 del 13/3/2024; Sez. L, Ordinanza n. 3294 del 5/2/2024; Sez. L, 10 Ordinanza n. 2284 del 23/1/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 15/11/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 29/08/2023; Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 2022, cit.. Né può rilevare, in senso contrario, la normativa invocata dai ricorrenti in memoria, ovvero il d.m. 31 ottobre 1991, dal momento che la specializzazione in «Malattie dell’apparato cardiovascolare» non è contemplata neppure da tale provvedimento regolamentare, dovendo pertanto anche disattendersi la richiesta ivi avanzata di rinvio del presente procedimento a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite sulla questione ad essa rimessa, proprio con riferimento alla rilevanza di tale normativa regolamentare rispetto a alla frequenza di corsi di specializzazione iniziati anteriormente, dalla Prima Sezione con ordinanza interlocutoria n. 5690 del 04/03/2024. 8. Con il quarto motivo si denuncia, con riferimento alla posizione del dott. US ME ed in relazione alla medesima statuizione, «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (G.U.C.E. n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell'art. 117 Cost., comma 1, nonché degli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, nonché degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c.; art. 2697, 2727 e segg. cod. civ.; omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Si lamenta che sul punto la sentenza impugnata sia viziata da carenza assoluta motivazione o motivazione apparente, poiché «non consente di comprendere il percorso compiuto per affermare che la specialità in malattie cardiovascolari non possa essere assimilabile ad una di quelle già presenti nelle tabelle». 9. La censura è manifestamente infondata. 11 Alla luce di quanto sopra esposto è del tutto evidente che, non risultando la questione della equipollenza ritualmente introdotta nel giudizio di merito, la Corte d’appello non aveva alcun obbligo di motivare su di essa. Varrà comunque ricordare che, secondo pacifico insegnamento, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Intanto, dunque, un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione. Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni 12 processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione). In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) diretta a veicolare un contenuto (significato) e frutto dell’adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti. Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio. 10. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento alla posizione di entrambi, «violazione, falsa e omessa degli artt. 91, 92, 96 c.p.c., a seguito dell'errato governo delle spese sia in primo grado che in appello in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5)». Lamentano che erroneamente la Corte d’appello abbia respinto l’appello incidentale proposto in punto di spese, con il quale si censurava come erronea e non giustificata la loro compensazione da parte del giudice di primo grado. 11. Il motivo rimane assorbito in quanto riferito alla posizione del dott. PO, in posizione di litisconsorzio facoltativo in causa 13 scindibile, trattandosi per esso di questione assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, che determinando la cassazione della sentenza in parte qua, comporta anche la caducazione, per l’effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.), della statuizione sulle spese in quanto riferibile alla detta posizione. 12. Il motivo può invece essere esaminato, ma va detto infondato, in quanto riferito alla posizione del dott. ME. Occorrendo aver riguardo all’esito finale della lite, che per la riforma in appello della decisione di primo grado lo vede interamente soccombente, lo stesso non ha motivo di dolersi della mancata riforma della statuizione sulle spese di primo grado, posto che comunque la sua soccombenza finale non avrebbe certamente consentito un regolamento a lui più favorevole. 13. In accoglimento dunque del primo motivo, rigettati i rimanenti ed assorbito il quinto motivo solo in quanto riferito alla posizione del dott. PO, la sentenza impugnata deve essere cassata nella sola parte in cui ha rigettato la domanda proposta dal dott. PO, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, limitatamente alla posizione del predetto. 14. Non avendo le amministrazioni resistenti svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese in relazione al rigetto del ricorso in quanto proposto da US ME. 15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di quest’ultimo, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. 14
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso;
rigetta il quinto motivo in quanto riferito alla posizione del dott. ME;
lo dichiara assorbito in quanto riferito alla posizione del dott. PO;
rigetta i restanti motivi;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia la causa, in quanto relativa alla posizione del solo dott. PO, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa