Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 3
L'istituto della prelazione agraria è uno strumento, di natura in parte pubblicistica, che va a comprimere l'autonomia negoziale delle parti e che, pertanto, può essere ammesso soltanto in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; è da escludere, pertanto, che il semplice esercizio della prelazione ed il conseguente versamento del prezzo siano sufficienti a garantire come risultato l'acquisizione in proprietà del bene, dovendo comunque sussistere i requisiti di legge in assenza dei quali l'accordo contrattuale raggiunto viene ad essere caducato.
Ove non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, è da escludere che sul capo non impugnato si possa formare il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto che l'impugnazione del capo di sentenza relativo al mancato accoglimento della domanda di prelazione agraria comportava anche implicita impugnazione dell'altro capo che aveva disposto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., il trasferimento del fondo in favore dei promissari acquirenti del relativo contratto preliminare).
Il diritto di prelazione (e di riscatto) di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, può essere esercitato - ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 - anche da una cooperativa agricola; in tal caso è necessario che ricorrano, da un lato, le condizioni di cui al citato art. 8 e, dall'altro, che la cooperativa realizzi un'efficiente conduzione associata dei fondi, indipendentemente dalla divisione o meno dei medesimi, giacché è proprio questo tipo di conduzione, necessariamente emergente dalle norme statutarie e concretamente attuata nella pratica, che giustifica l'esistenza di una cooperativa agricola a scopo mutualistico ed il conseguente diritto di prelazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 22092/2007
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18139/2007 proposto da:
AN CI, AN FABIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI Mario, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAVIGNANI RICCARDO con delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
e contro
TO GI, TO ER, TO SI, AR CESARINA, UNIONE AGRICOLA DI VANGADIZZA SOC COOP, COM LEGNAGO;
- intimati -
sul ricorso 18210/2007 proposto da:
TO GI, TO ER, GA SI, AR CESARINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNOLI ILARIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CONSOLO CLAUDIO, con delega a margine del ricorso e Avv. FRATTA PASINI CARLO con procura speciale del Notaio Dott. CRISTIANO CASALINI in CEREA (VR) il 20/10/2009 Repertorio N. 9.111;
- ricorrenti -
e contro
UNIONE AGRICOLA DI VANGADIZZA SOC COOP, COM LEGNAGO, AN CI, AN FABIO;
- intimati -
sul ricorso 22091/2007 proposto da:
UNIONE AGRICOLA DI VANGADIZZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA in persona del presidente pro tempore Sig. GARONZI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASAROTTO G GI con delega a margine del controricorso;
- ricorrenti -
e contro
TO GI, TO ER, TO SI, MUNARI CESARINA, AN CI, AN FABIO, COM LEGNAGO;
- intimati -
sul ricorso 22092/2007 proposto da:
UNIONE AGRICOLA DI VANGADIZZA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA in persona del presidente pro tempore Sig. GARONZI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASAROTTO GI G con delega a margine del controricorso e ricorso incidentale subordinato;
- ricorrente -
contro
AN CI, AN FABIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAVIGNANI RICCARDO;
- controricorrenti -
e contro
TO GI, TO ER, TO SI, MUNARI CESARINA, COM LEGNAGO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1567/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/11/2009 dal Consigliere Dott. DONATO CALABRESE;
udito l'Avvocato RICCARDO RAVIGNANI;
udito l'Avvocato CARLO FRATTA PASINI;
uditi gli avvocati ACHILLE SALETTI e GI G. CASAROTTO (per delega Avv. FABIO MASSIMO ORLANDO);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei ricorsi AN e TO o rigetto dei ricorsi "VANGADIZZA".
IN FATTO
Con lettera racc. a.r. del 20.3.1996 il Comune di Legnago offriva alla Cooperativa Unione Agricola di Vangadizza, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria come previsto dalla L. n. 590 del 1965 e L. n. 817 del 1971, l'acquisto del fondo denominato "Zona"
della superficie complessiva di Ha 166.23.74, pari a circa 554 campi veronesi, che era stato oggetto di un contratto preliminare di vendita concluso il 19.3.1996 dal Comune stesso con i consorti TO VA, AR AN e loro familiari per il concordato prezzo di L. 4.047.850.000, fondo che era condotto in affitto dalla Coop. di Vangadizza.
Con racc.ta a.r. del 18.4.1996 la Cooperativa, cui era stato notificato il preliminare, esercitava il diritto di prelazione e il 10.7.1996 versava al Comune di Legnago l'importo di L. 4.047.850.000, quale prezzo della compravendita.
Con atto di citazione notificato il 16.7.1996 la Cooperativa Unione Agricola di Vangadizza s.c.a. r.l., assumendo di essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 817 del 1971, art. 16, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona il Comune di Legnago perché, una volta accertato il valido esercizio del diritto di prelazione da parte dell'attrice e l'avvenuto pagamento del prezzo dovuto, venisse dichiarato l'intervenuto acquisto del fondo Zona in capo all'attrice, o, in via subordinata, perché fosse pronunciata sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c., in suo favore. Costituitosi in giudizio, il Comune di Legnago faceva presente di essere stato convenuto in altro giudizio dai consorti TO- AR al fine di far emettere la pronuncia ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo del trasferimento di proprietà del fondo. Chiamati in causa, ad istanza dello stesso Comune, AR AN e FA e TO VA, IO, SI e MU
RI, essi contestavano la domanda della Cooperativa e chiedevano l'accoglimento delle loro domande proposte in quell'altro giudizio.
Riunite le due cause, all'esito della espletata istruttoria, il Tribunale con sentenza in data 29.6.2002 rigettava le domande proposte dalla Cooperativa Unione Agricola di Vangadizza, ad eccezione di quella proposta nei confronti del Comune di Legnago, che condannava a restituire alla cooperativa il prezzo versatogli, con gli interessi e la rivalutazione, disponeva, a norma dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in proprietà del fondo Zona ai consorti
TO-AR.
La sentenza era impugnata dalla Cooperativa Unione Agricola di Vangadizza.
Nel giudizio d'appello si costituivano il Comune di Legnago e i AR-TO-MU. L'uno e gli altri proponevano, a loro volta, appello incidentale.
La Corte d'appello di Venezia con sentenza del 13.10.2006, qui impugnata, in totale riforma della sentenza del Tribunale 29.6.2002, trasferiva alla detta Cooperativa il fondo rustico de quo denominato "Zona", come descritto nella sentenza, disponendo le conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge;
revocava la condanna del Comune alla restituzione alla Cooperativa del prezzo di Euro 2.090.541,35 ricevuto;
rigettava la domanda di trasferimento del medesimo fondo proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., dai AR-TO- MU;
rigettava le domande di risarcimento del danno proposte dalla Cooperativa e dal Comune (per quest'ultimo sotto forma di appello incidentale); disponeva in ordine alle spese come da relativo dispositivo.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione sia AR AN e AR FA affidato a tre motivi, sia TO IO, TO VA, TO SI e MU RI affidato a quattro motivi.
Ad entrambi i ricorsi ha resistito l'Unione Cooperativa di Vangadizza soc. agricola cooperativa, proponendo anche ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo, al quale hanno replicato i AR.
Le parti hanno pure depositato memoria.
IN DIRITTO
1. I ricorsi in oggetto vanno in primo luogo riuniti, a mente dell'art. 335 c.p.c.. 2. Prioritariamente, quindi, per la sua antecedenza logico-giuridica, va esaminato il ricorso incidentale proposto dalla Unione agricola di Vangadizza soc. agricola cooperativa.
2.1. Con un unico motivo questa, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, lamenta che la Corte d'appello di Venezia non abbia ritenuto - con carattere definitorio - che una volta realizzato da parte di essa Unione già Cooperativa unione agricola di Vangadizza soc. coop. a r.l. l'acquisto in prelazione del fondo, in conseguenza della denuntiatio e della sua accettazione, l'acquisto stesso non fosse tuttavia ancora contestabile, essendosi l'acquisto definitivamente perfezionato.
2.1.1. Il motivo non può ricevere accoglimento.
2.1.2. In altre parole l'Unione sostiene che, poiché la fattispecie prelazione non può che essere inquadrata nella categoria contrattualistica, una volta accettata dal soggetto preferito l'offerta di prelazione, il contratto si è già concluso e perfezionato, essendo peraltro avvenuto, nella specie, anche il pagamento del prezzo.
Senonché, ad avviso del Collegio, l'interpretazione contrattualistica non può certamente comportare la conseguenza automatica dell'acquisto del bene anche in mancanza dei requisiti che presiedono alla prelazione.
La prelazione agraria è strumento di natura in parte pubblicistica che va a comprimere la libertà negoziale e contrattuale delle parti e che può essere ammesso e riconosciuto soltanto negli stretti limiti previsti dalla normativa, e quindi in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge stessa. Pertanto, un conto è la conclusione avvenuta del contratto, altro è la reale ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in capo al prelazionante, la cui mancanza implica la caducazione dell'incontro della volontà delle parti (proprietario e coltivatore), presupponendo la prelazione agraria il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto. Il semplice esercizio della prelazione (seguito dal versamento del prezzo) non può in definitiva essere sufficiente per garantire il risultato dell'avvenuta acquisizione del bene, tanto più che il venditore non può sottrarsi all'onere di offrire la prelazione al soggetto favorito.
2.2. Il ricorso incidentale della Unione agricola di Vangadizza va pertanto rigettato.
3. Passando all'esame dei ricorsi proposti, rispettivamente, da AR AN e AR FA principale e da TO IO, TO VA, TO SI e MU RI
incidentale, con il primo motivo - sostanzialmente identico per entrambi i ricorsi - i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c., per avere la Corte d'appello di Venezia disatteso il "giudicato interno" formatosi sul capo autonomo della sentenza di primo grado col quale il Tribunale di Verona aveva disposto ex art. 2932 c.c., il trasferimento di proprietà del fondo dal Comune di Legnago ad essi acquirenti, non essendo, tale statuizione, stata specificamente impugnata dalla Cooperativa agricola di Vangadizza con l'appello proposto.
3.1. Il motivo è da disattendere, avendo la Corte veneziana correttamente rilevato che l'impugnazione della Cooperativa per il solo mancato accoglimento della domanda di prelazione agraria ha comportato necessariamente l'implicita impugnazione anche di quel capo della decisione di primo grado che aveva disposto ex art. 2932 c.c., il trasferimento del fondo in questione a e favore dei promissari acquirenti del preliminare oggetto della denuntiatio. Il riconoscimento della validità della prelazione agraria fatta valere dall'appellante avrebbe invero comportato - ha rilevato la Corte - la contestuale esclusione della fondatezza della pretesa di esecuzione in forma specifica del preliminare, come pure previsto nel preliminare stesso.
E del resto sta di fatto che, in siffatto caso, si può fare in concreto ricorso all'operatività dell'art. 2932 c.c., all'esito del procedimento prelatizio.
Alla luce, dunque, del principio che il giudicato non è configurabile rispetto a capo della sentenza che, seppure non impugnato, è strettamente collegato o dipendente da quello sul quale verte l'impugnazione, nessun giudicato nella specie potrebbe, per vero, dirsi formato sul capo della sentenza di primo grado che ha disposto ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del fondo in oggetto in favore dei AR-TO- MU, dal momento che tale statuizione è indubbiamente dipendente da quella relativa all'inesistenza del diritto di prelazione agraria in favore della Cooperativa Vangadizza e che quest'ultima statuizione è stata espressamente impugnata dalla Cooperativa stessa (v. conclusioni in epigrafe della sentenza impugnata).
4. Con il secondo motivo, pure sostanzialmente comune, i ricorrenti AR-TO-MU, denunciando violazione o falsa applicazione di legge (L. n. 817 del 1971, art. 16, L. n. 590 del 1965, art. 8, art. 12 disp. gen. ed altre norme) e vizi di motivazione, lamentano che la Corte d'appello erroneamente ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che la Cooperativa Vangadizza non aveva realizzato una "efficiente conduzione associata dei terreni", di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 16, comma 1, che, secondo il primo giudice, era requisito decisivo ai fini della prelazione da parte della Cooperativa.
4.1. Tale motivo si palesa fondato.
4.1.1. Argomenta fondamentalmente, sul punto, la Corte territoriale veneta che, in ogni caso, "l'efficiente conduzione associata dei terreni", secondo detta norma, può essere riscontrata dalle amministrazioni pubbliche preposte sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci, sicché il solo fatto che la Cooperativa Vangadizza non si occupasse direttamente della coltivazione dei terreni, ne' esercitasse alcuna attività di direzione o coordinamento della coltivazione dei fondi assegnati, non era elemento sufficiente per escludere il requisito ritenuto necessario dal Tribunale ossia la conduzione associata dei terreni, potendo questo essere conseguito anche con la divisione dei terreni tra i soci.
Senonché - posto che la L. n. 817 del 1971, art. 16, comma 1, parla di formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole cui, poi, il comma 5 dello stesso articolo attribuisce altresì il diritto di prelazione di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, tale da "consentire una efficiente conduzione associativa dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei poderi tra i soci" - non poteva la Corte parificare il significato di conduzione associata con quello di conduzione divisa. Ed infatti in entrambe le ipotesi normative (conduzione unita o divisa) è richiesta comunque la conduzione associata dei terreni, giacché è proprio questo tipo di conduzione che giustifica l'esistenza di una cooperativa agricola a scopo mutualistico. In particolare, la coltivazione dei terreni può avvenire anche per appezzamenti separati ma la conduzione (sotto il profilo gestionale, della direzione, fiscale ecc.) deve essere associata, onde realizzarsi lo scopo sociale.
In altre parole la cooperativa agricola è un imprenditore agricolo, che svolge attività, attraverso i propri soci, di gestione "associata" dei terreni, ancorché la coltivazione possa avvenire per appezzamenti separati.
4.1.2. La Corte veneziana è dunque incorsa in errore logico- giuridico prescindendo dalla sussistenza e verifica, alla stregua delle disposizioni statutarie e dell'attività di sostegno e pratica esplicata in concreto dalla Cooperativa di Vangadizza, dell'essenziale requisito della "efficiente conduzione associata dei terreni" da parte della Cooperativa di Vangadizza, ai fini della esercitata prelazione relativa al fondo in oggetto.
5. Pertanto - oltre al rigetto del ricorso incidentale della Unione Agricola di Vangadizza soc. agr. Coop. - va rigettato il primo motivo, comune, del ricorso principale dei AR e del ricorso incidentale dei TO-MU e accolto il loro secondo motivo, comune, mentre restano assorbiti gli altri motivi (ovvero il terzo del ricorso AR e il quarto del ricorso TO-MU, comuni, relativi alla prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente all'esercizio della prelazione, e il terzo del ricorso TO-MU, relativo all'attribuzione di fondi a soggetti non soci).
6. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in altra composizione, per nuovo esame in base al seguente principio di diritto: "Perché - in applicazione della L. n. 817 del 1971, art.16, comma 5 - sussista, in favore di una cooperativa agricola, il diritto di prelazione (e di riscatto) di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, è necessario, da un lato, che ricorrano le condizioni
(soggettive e oggettive) di cui al ricordato art. 8, dall'altro, che la cooperativa realizzi una efficiente conduzione associata dei fondi (dell'art. 16, ex comma 1). Al detto fine, siano o meno i terreni nella disponibilità della cooperativa divisi o meno, è indispensabile una conduzione unitaria dei terreni stessi, mediante una coordinazione di sostegno da parte della cooperativa stessa, come emergente dalle norme statutarie e trovante concreta attuazione nella pratica".
La Corte provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale della Unione Agricola di Vangadizza;
rigetta il primo motivo dei ricorsi TO e altri e dei AR;
accoglie il secondo motivo di questi ultimi ricorsi;
assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010