Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 4934
CASS
Sentenza 2 marzo 2010

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L'istituto della prelazione agraria è uno strumento, di natura in parte pubblicistica, che va a comprimere l'autonomia negoziale delle parti e che, pertanto, può essere ammesso soltanto in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; è da escludere, pertanto, che il semplice esercizio della prelazione ed il conseguente versamento del prezzo siano sufficienti a garantire come risultato l'acquisizione in proprietà del bene, dovendo comunque sussistere i requisiti di legge in assenza dei quali l'accordo contrattuale raggiunto viene ad essere caducato.

Ove non sia stata proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, è da escludere che sul capo non impugnato si possa formare il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto che l'impugnazione del capo di sentenza relativo al mancato accoglimento della domanda di prelazione agraria comportava anche implicita impugnazione dell'altro capo che aveva disposto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., il trasferimento del fondo in favore dei promissari acquirenti del relativo contratto preliminare).

Il diritto di prelazione (e di riscatto) di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, può essere esercitato - ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 - anche da una cooperativa agricola; in tal caso è necessario che ricorrano, da un lato, le condizioni di cui al citato art. 8 e, dall'altro, che la cooperativa realizzi un'efficiente conduzione associata dei fondi, indipendentemente dalla divisione o meno dei medesimi, giacché è proprio questo tipo di conduzione, necessariamente emergente dalle norme statutarie e concretamente attuata nella pratica, che giustifica l'esistenza di una cooperativa agricola a scopo mutualistico ed il conseguente diritto di prelazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 4934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4934
Data del deposito : 2 marzo 2010

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