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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai IGg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 115/2022 R.G.A.C., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Caltanissetta, Via Malta, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Adriana Vella che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
23/9/2022.
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...] , RT CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Luisa Moncada n. 18 presso lo studio dell'Avv. Danilo
F.M. Tipo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione..
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.5.2024, la ricorrente concludeva riportandosi alle conclusioni di cui alle note scritte depositate il 23/1/2024 nelle quali, a sua volta si richiamavano le conclusioni di cui alla memoria integrativa di seguito trascritte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Contrariis reiectis,
A) Esperito il rituale tentativo di conciliazione, pronunciare la separazione dei coniugi – Pt_1
; CP_1 B) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2 con collocamento esclusivo presso la madre, nella casa coniugale e regolamentare il diritto di visita alle figlie del padre come da Ordinanza Presidenziale;
C) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nell'interesse esclusivo delle figlie minori con le quali coabiterà;
D) disporre che il OR versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla RT NO , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e della figlia maggiorenne Pt_1 ma non economicamente autosufficiente, l'importo di € 600,00 mensili ( non comprensiva di assegni familiari), somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, rimanendo escluso da detto importo quello relativo ad eventuali spese mediche, spese scolastiche, ludiche e ricreative, il cui onere economico dovrà concordarsi e ripartirsi tra le parti al 50% ciascuno;
E) disporre che il OR corrisponda il canone di locazione della casa RT coniugale;
F) disporre che il OR versi alla NO RT Parte_1
l'importo di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento, somma rivalutabile annualmente
[...] secondo indici ISTAT”.
Il convenuto concludeva riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria depositata il 16/4/2024 e di seguito sintetizzate : “Sulla domanda di pronuncia di Separazione personale dei coniugi non vi è opposizione al risoluto proponimento della ricorrente di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
In ordine alla casa familiare, non ci si oppone all'assegnazione della stessa alla IG.ra ; Pt_1
In merito al contributo di mantenimento da disporsi in favore delle figlie, stante l'autonomia economica R_ R_ di di anni ventiquattro e, considerato che si è stabilmente trasferita da padre, si ritiene che l'assegno di mantenimento debba sensibilmente ridursi alla somma di € 170,00, da destinarsi unicamente alla figlia minore Le spese straordinarie e sanitarie della minore, da concordarsi R_2 preventivamente da parte dei genitori, potranno essere divise al 50%.
Nulla si ritiene di dovere corrispondere a nessun titolo in favore della IG.ra ”. Parte_1
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.01.2022 chiedeva pronunciarsi la separazione dal Parte_1
R_ coniuge, , sposato il 21/7/2012 e dalla cui unione erano nate le figlie, RT
R_ (nata il [...]), ( nata l'[...]) e (nata il [...]). La ricorrente chiedeva che le R_2 due figlie minori, fossero affidate congiuntamente ai genitori, con collocamento presso di lei nonché l'assegnazione della casa coniugale e regolamentarsi il diritto di visita del padre. Chiedeva, altresì, la condanna del resistente al pagamento di un assegno mensile di 600,00 euro, oltre al 80% delle spese straordinarie, per il mantenimento delle tre figlie nonché, un contributo pari a euro 100,00 per il proprio mantenimento.
Il convenuto non si costituiva né presenziava alla fase presidenziale del procedimento, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il Giudice delegato per la fase presidenziale, con ordinanza del 17/10/2022, così disponeva:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida i figli minori, e , ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1 Persona_2 madre;
assegna in favore della IG.ra la casa coniugale sita a San Cataldo in dei Platani n. 146; Parte_1 attribuisce al IG. la facoltà di incontrare e tenere con sé le due figlie minori liberamente, RT secondo l'accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, il padre potrà trascorrere con le due figlie : due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 16:00 alle 20.30; a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 della domenica;
in occasione delle festività natalizie , cinque giorni consecutivi che comprendano alternativamente il giorno di
Natale o il Capodanno;
in occasione delle festività pasquali tre giorni consecutivi che comprendano ad anni alterni la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per due settimane, anche non consecutive , durante le vacanze scolastiche estive, secondo un accordo da raggiungere entro il mese di giugno di ciascun anno nonché il giorno della festa del Papà e di quello del compleanno dello stesso padre nonché ad anni alterni, il giorno di compleanno delle due figlie;
pone a carico del IG. l'obbligo di versare in favore della IG.ra RT Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 420,00, quale contributo al mantenimento delle tre figlie, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse, da concordarsi preventivamente da parte dei genitori;
pone a carico del IG. l'obbligo di versare in favore della IG.ra RT Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 100,00, quale contributo al suo mantenimento con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT”.
Successivamente, nella fase giudiziale del procedimento, si costituiva in giudizio il IG.
[...]
, il quale nel contestare gli assunti di controparte, evidenziava la precarietà delle sue RT condizioni economiche e si dichiarava disponibile a versare a titolo di mantenimento per le figlie un importo non superiore ad euro 350,00, e si opponeva alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
In data 11.10.2023 il Giudice, tenuto conto della richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale, e delle circostanze riferite dal convenuto a proposito della idoneità della sua abitazione ad ospitare le figlie, a modifica dell'ordinanza resa il 17.10.2023 così disponeva. “ il IG. potrà RT tenere con sé, a fine settimane alternati, dalle ore 12:00 ovvero al termine delle eventuali lezioni del sabato e sino alle ore
20:00 della domenica, le figlie e salvo diversi accordi tra i genitori”. Persona_1 Persona_2
La causa è stata istruita con prove documentali e orali, successivamente è stata assunta in decisione allo spirare dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui entrambe le parti si sono avvalse.
Con sentenza non definitiva del 27.04.2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 RT
San Cataldo il 05.10.1979, mentre il procedimento proseguiva al fine di regolamentare i rapporti tra i genitori ed i figli e per ciò che concerne le questioni economiche.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 15/5/2024 compariva anche la figlia Persona_1 la quale dichiarava di essersi trasferita dal febbraio del 2024 a vivere con il padre e di voler continuare ad abitare con lui. .
Le parti precisavano le loro conclusioni e la causa è stata assunta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Così brevemente riassunta la vicenda processuale si osserva che è stata già pronunciata sentenza di separazione tra le parti mentre nessuna domanda di addebito è stata formulata dalle parti. La causa è proseguita per le determinazioni da assumere a proposito della regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e per le determinazioni in punto di rapporti patrimoniali tra le parti e nei confronti delle figlie.
Dall'unione coniugale, infatti, sono nate tre figlie, , nata il [...], , Persona_4 Persona_1 nata l'[...] e , nata il [...]), quest'ultima è l'unica ancora minorenne e nei Persona_2 cui confronti deve confermarsi il disposto affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre già previsto con l'ordinanza presidenziale resa del 17/10/2022 e mantenuto nel corso di questi anni senza che le parti abbiano manifestato o evidenziato criticità o possibili situazioni di pregiudizio per la minore tali da giustificare una diversa scelta rispetto al modello di affidamento privilegiato dal legislatore.
Quanto al regime di visita devono confermarsi le modalità già previste con l'ordinanza del 17/10/2022 come modificata dalla successiva dell'11/10/2023 come, peraltro, richiesto da entrambe le parti nei rispettivi scritti conclusivi. L'assenza di profili di criticità nell'esercizio da parte dei genitori della responsabilità genitoriale nei confronti della minore e l'acquiescenza delle parti rispetto all'ordinanza che ne ha disposto le modalità di affidamento e collocamento ( cfr. comparse conclusionali delle parti) hanno reso superfluo l'ascolto della minore.
Il collocamento della figlia minore presso la madre e la coabitazione con quest'ultima anche della figlia più grande comportano, ai sensi del disposto di cui all'art. 337 sexies Cod. Civ. l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale in favore della IG.ra al fine di garantire alle due figlie la Parte_1 continuità nella fruizione dell'habitat domestico e il mantenimento delle loro abitudini di vita. In questa sede deve, altresì, prendersi atto che la figlia, ha invece deciso di trasferirsi Persona_1 presso il padre con il quale ormai vive fine sin dal febbraio del 2024.
Per ciò che concerne i rapporti patrimoniali tra le parti e nei confronti delle tre figlie si osserva che è indubbio e non contestato che la ricorrente non ha mai svolto alcuna attività lavorativa occupandosi , per scelta condivisa con il genitore convenuto, come eccepito in ricorso e non contestato da controparte, della cura della casa e assolvendo a compiti di accudimento della prole. Inoltre va osservato che il ruolo di amministratore della società operante nel settore della Parte_2 commercializzazione di pneumatici, rivestito in passato dalla ricorrente era meramente formale come ammesso dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale in quanto era lo stesso IG. CP_1
a gestire di fatto la società (cfr. verbale udienza del 13/12/2023). Quest'ultimo invece ha assicurato alla famiglia una vita serena e confortevole con i proventi della sua attività lavorativa e professionale , come da lui stesso ammesso nella comparsa di costituzione. A tal proposito il IG. ha anche CP_1 ammesso di aver svolto il ruolo di amministratore di fatto della predetta società mentre è Parte_2 inverosimile e poco plausibile , alla stregua delle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa parte nel corso della citata udienza, il suo ruolo asserito di semplice addetto alle vendite della società Eurosud
s.r.l. nell'ambito della quale, invece, effettua tutte le scelte commerciali ed economiche e provvede al pagamento dei fornitori e dipendenti , attività queste ultime non coerenti con le mansioni di addetto alle vendite e che invece lo qualificano come amministratore di fatto della compagine sociale (cfr. cfr. verbale udienza del 13/12/2023). Alla stregua delle dichiarazioni da lui stesso rese deve dunque ritenersi maggiormente plausibile e coerente con il tenore di vita che il ricorrente ha comunque garantito alla sua famiglia, il reddito riferito dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo e indicato in
€ 1800,00 mensili circa. Ai fini di una compiuta esposizione della situazione economica delle parti, come emersa nel corso del presente giudizio, deve aggiungersi che la casa coniugale è condotta in affitto mentre è la ricorrente che beneficia dell'assegno unico per la figlia minore.
La figlia più grande nata dall'unione dei due coniugi, , sta completando il suo percorso di Persona_5 formazione universitaria , come comprovato dalla produzione documentale autorizzata del 15/5/2024
e non contestata da controparte e dunque non è economicamente indipendente e necessita di un contributo per il suo mantenimento mentre la domanda di revoca proposta dal genitore convenuto è infondata e non meritevole di accoglimento atteso che l' attività svolta dalla giovane, e consistente nella creazione di biscotti decorati in occasione di feste private, come dedotto dalla stessa ricorrente, non rappresenta una fonte di reddito continuativa e di importo tale da determinarne la sua indipendenza economica.
Tanto considerato si ravvisano pertanto i presupposti per confermare la misura del contributo previsto già con l'ordinanza del 17/10/2022 pari ad € 160,00 per ciascuna delle due figlie oltre alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del R_ Tribunale e dal Presidente del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta. La figlia divenuta maggiorenne nelle more del giudizio coabita con il padre il quale provvederà al suo mantenimento dovendo onerarsi la ricorrente della contribuzione alle spese straordinarie nel suo interesse e sempre nella misura del cinquanta per cento.
La ricorrente ha chiesto anche riconoscersi in suo favore un contributo per il suo mantenimento attesa la indisponibilità di mezzi per il suo sostentamento e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 156 Cod.
Civ. mentre a tale domanda si è opposto il convenuto. Si osserva al riguardo che non è stato contestato lo stato di disoccupazione della ricorrente così come non è stato contestato lo svolgimento da parte della IG.ra delle incombenze domestiche e la cura per la crescita e accudimento delle tre figlie Pt_1 tali da consentire al convenuto di potersi dedicare allo svolgimento della sua attività lavorativa e professionale. Sotto altro profilo deve darsi atto del tentativo della ricorrente di trovare un'occupazione come documentato in ricorso (cfr. scheda DID allegata al ricorso) ovvero di accedere ai benefici di natura assistenziale ma senza alcun esito ( cfr. istanza rigettata di riconoscimento reddito di emergenza allegata al ricorso). Si ravvisano pertanto i presupposti per riconoscere e confermare in favore della ricorrente il contributo per il suo mantenimento e richiesto nella misura di € 100,00 mensili.
Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza anche avuto riguardo alla diversa sistemazione abitativa e al mantenimento della figlia , devono integralmente compensarsi tra le parti. Persona_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 115/2022 RGAC, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre;
assegna in favore di la casa coniugale sita in San Cataldo , v.le dei Platani n. 146; Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare in favore di entro RT Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 320,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal 17.10.2022, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, e Persona_4 R_2
pari a € 160,00 per ciascuna, oltre alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il
[...] protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
dispone che provvederà al mantenimento della figlia, , con onere RT Persona_1
a carico di di contribuire, nella misura della metà, alle spese straordinarie nel suo Parte_1 interesse e determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal
Presidente del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di entro RT Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal 17.10.2022, a titolo di contributo per il suo mantenimento;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio della sezione civile il 30 dicembre 2024.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata