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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2728/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 13/2/2025, vertente tra , nata a [...] il [...] c.f.: Parte_1
rappresenta e difesa dall' avv. Marco Ianniello, e , nato C.F._1 Controparte_1
a Sora (FR) il 5/5/1974 c.f.: , rappresentat0 e difeso dall'avv. Pasquale C.F._2
Improta, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/12/2024 i signori e premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario il 28/6/1997 a e e di aver CP_2 CP_3 avuto, durante la convivenza, la figlia (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio Per_1 dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2728/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di e di procedere CP_2 CP_3 all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di e dell'anno 1997 al numero 6, parte II, serie A;
CP_2 CP_3 ➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2728/2024 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 13/2/2025, vertente tra , nata a [...] il [...] c.f.: Parte_1
rappresenta e difesa dall' avv. Marco Ianniello, e , nato C.F._1 Controparte_1
a Sora (FR) il 5/5/1974 c.f.: , rappresentat0 e difeso dall'avv. Pasquale C.F._2
Improta, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/12/2024 i signori e premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario il 28/6/1997 a e e di aver CP_2 CP_3 avuto, durante la convivenza, la figlia (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio Per_1 dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nell'atto introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2728/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di e di procedere CP_2 CP_3 all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di e dell'anno 1997 al numero 6, parte II, serie A;
CP_2 CP_3 ➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 13/2/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari