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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1234/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1234/2025, promossa con ricorso depositato il 27/03/2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ), cittadino italiano, C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...],
e
2) Parte_2
(C.F. ), cittadina italiana, C.F._2
nata a [...] il [...] residente in [...], entrambi assistiti dall'Avv. Lisa Besozzi,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ad RS IO (VA) in data 27 settembre 2003
(anno 2003 atto n. 9 parte II serie A) separati con sentenza n. 299/2025 del 31/05/2025, passata in giudicato in data 03/07/2025.
Dal matrimonio sono nati:
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, nato a [...] il Persona_1
10/08/2005;
, minorenne, nata a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27.3.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15.5.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 31.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 3.7.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
ordinare al Comune di RS IO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 9,
P. 2, Serie A dell'anno 2003,
dichiarare compensate le spese di lite,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
confermare che la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Azzate
(VA), alla Via Isonzo n. 30, con conseguente assegnazione della casa familiare in favore di quest'ultima, con gli arredi che la compongono.
confermare l'assegno di mantenimento per i figli nella complessiva somma di €
800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi) che il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma in ogni caso già corrisposta dal padre a decorrere dal mese di settembre 2024, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al pagamento della quota del
70% delle spese straordinarie, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese parascolastiche, mediche, farmaceutiche, dentistiche e corsi.
pagina 2 di 5 Determinare in €. 200,00 l'importo dell'assegno divorzile che il Sig. Parte_1
verserà in favore della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, e che sarà Parte_2
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Dare atto che gli averi della previdenza professionale (c.d. “secondo pilastro”) maturati in Svizzera durante il matrimonio dal Sig. – come da estratto conto Parte_1
previdenziale depositato – verrà suddiviso, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, secondo quanto previsto dalla legislazione della Confederazione Svizzera.
confermare che gli assegni familiari saranno attribuiti a ciascun genitore per la quota del 50% ciascuno.
confermare che il maturando credito per le spese di recupero edilizio e risparmio energetico – presente annualmente nel modello 730 della Sig.ra – verrà Parte_2
suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
confermare che le spese sostenute nell'interesse dei figli saranno portate al 100% in detrazione e/o in deduzione dalla Sig.ra Parte_2
confermare che la figlia minore manterrà il più ampio diritto di visita al padre Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima nonché con gli impegni lavorativi del padre, previa comunicazione tra i genitori anche verbale.
confermare che per le festività verrà mantenuta la regola dell'alternanza compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, mentre le vacanze estive verranno concordate, anche verbalmente, tra i genitori e la figlia.
confermare che l'autoveicolo Toyota targata FG401DT, che permarrà in comproprietà tra i genitori, sarà dato in uso al figlio maggiorenne . Per_1
confermare che le Parti hanno manifestato reciproco assenso e autorizzazione al fine di dotare la minore dei documenti validi per l'espatrio. Persona_2
dare atto che i risparmi liquidi familiari sono assegnati per l'intero al Sig. Pt_1
il quale si impegna, con separato atto notarile, a cedere in favore della Sig.ra
[...] Parte_2
il diritto di abitazione vitalizio sul bene immobile di seguito indicato:
[...]
- in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 501, Cat. A2, Classe
4, vani 7, mq 192, rendita €. 650,74, Via Isonzo n. 30, Piano T-1.
dare atto che in caso di vendita dei beni immobili come di seguito indicati, di esclusiva proprietà del Sig. , alla Sig.ra verrà riconosciuto il Parte_1 Parte_2
50% del prezzo incassato:
pagina 3 di 5 - in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 501, Cat. A2, Classe
4, vani 7, mq 192, rendita €. 650,74, Via Isonzo n. 30, Piano T-1;
- in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 504, Cat. C2, Classe
8, mq 73, rendita €. 95,85, Via Isonzo n. 30, Piano S1;
- in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 3, Cat. C6, Classe 7, mq 56, rendita €. 77,47, Via Isonzo n. 30, Piano S1.
Per l'attribuzione di cui ai precedenti punti i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 154/1999
e n. 202/2003 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6444 del 12 marzo 2024.
dare atto che il Sig. autorizza sin da ora la Sig.ra ad Parte_1 Parte_2
utilizzare il garage – censito al Catasto Fabbricati del Comune di Azzate, Foglio 6,
Mapp. 2292, Sub. 3, Cat. C6 – nonché il cortile comune, anche al fine di parcheggiare la propria autovettura.
dare atto che le parti non hanno altre questioni economiche in sospeso tra loro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
27.09.2003, in RS IO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di RS IO (anno 2003 atto n. 9 parte II Serie A ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 5 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1234/2025, promossa con ricorso depositato il 27/03/2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ), cittadino italiano, C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...],
e
2) Parte_2
(C.F. ), cittadina italiana, C.F._2
nata a [...] il [...] residente in [...], entrambi assistiti dall'Avv. Lisa Besozzi,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ad RS IO (VA) in data 27 settembre 2003
(anno 2003 atto n. 9 parte II serie A) separati con sentenza n. 299/2025 del 31/05/2025, passata in giudicato in data 03/07/2025.
Dal matrimonio sono nati:
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, nato a [...] il Persona_1
10/08/2005;
, minorenne, nata a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27.3.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15.5.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 31.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 3.7.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
ordinare al Comune di RS IO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 9,
P. 2, Serie A dell'anno 2003,
dichiarare compensate le spese di lite,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
confermare che la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Azzate
(VA), alla Via Isonzo n. 30, con conseguente assegnazione della casa familiare in favore di quest'ultima, con gli arredi che la compongono.
confermare l'assegno di mantenimento per i figli nella complessiva somma di €
800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi) che il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma in ogni caso già corrisposta dal padre a decorrere dal mese di settembre 2024, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al pagamento della quota del
70% delle spese straordinarie, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese parascolastiche, mediche, farmaceutiche, dentistiche e corsi.
pagina 2 di 5 Determinare in €. 200,00 l'importo dell'assegno divorzile che il Sig. Parte_1
verserà in favore della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, e che sarà Parte_2
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Dare atto che gli averi della previdenza professionale (c.d. “secondo pilastro”) maturati in Svizzera durante il matrimonio dal Sig. – come da estratto conto Parte_1
previdenziale depositato – verrà suddiviso, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, secondo quanto previsto dalla legislazione della Confederazione Svizzera.
confermare che gli assegni familiari saranno attribuiti a ciascun genitore per la quota del 50% ciascuno.
confermare che il maturando credito per le spese di recupero edilizio e risparmio energetico – presente annualmente nel modello 730 della Sig.ra – verrà Parte_2
suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
confermare che le spese sostenute nell'interesse dei figli saranno portate al 100% in detrazione e/o in deduzione dalla Sig.ra Parte_2
confermare che la figlia minore manterrà il più ampio diritto di visita al padre Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima nonché con gli impegni lavorativi del padre, previa comunicazione tra i genitori anche verbale.
confermare che per le festività verrà mantenuta la regola dell'alternanza compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, mentre le vacanze estive verranno concordate, anche verbalmente, tra i genitori e la figlia.
confermare che l'autoveicolo Toyota targata FG401DT, che permarrà in comproprietà tra i genitori, sarà dato in uso al figlio maggiorenne . Per_1
confermare che le Parti hanno manifestato reciproco assenso e autorizzazione al fine di dotare la minore dei documenti validi per l'espatrio. Persona_2
dare atto che i risparmi liquidi familiari sono assegnati per l'intero al Sig. Pt_1
il quale si impegna, con separato atto notarile, a cedere in favore della Sig.ra
[...] Parte_2
il diritto di abitazione vitalizio sul bene immobile di seguito indicato:
[...]
- in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 501, Cat. A2, Classe
4, vani 7, mq 192, rendita €. 650,74, Via Isonzo n. 30, Piano T-1.
dare atto che in caso di vendita dei beni immobili come di seguito indicati, di esclusiva proprietà del Sig. , alla Sig.ra verrà riconosciuto il Parte_1 Parte_2
50% del prezzo incassato:
pagina 3 di 5 - in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 501, Cat. A2, Classe
4, vani 7, mq 192, rendita €. 650,74, Via Isonzo n. 30, Piano T-1;
- in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 504, Cat. C2, Classe
8, mq 73, rendita €. 95,85, Via Isonzo n. 30, Piano S1;
- in Comune di Azzate, Catasto Fabbricati, Foglio 6, Mapp. 2292, Sub. 3, Cat. C6, Classe 7, mq 56, rendita €. 77,47, Via Isonzo n. 30, Piano S1.
Per l'attribuzione di cui ai precedenti punti i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 154/1999
e n. 202/2003 e dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6444 del 12 marzo 2024.
dare atto che il Sig. autorizza sin da ora la Sig.ra ad Parte_1 Parte_2
utilizzare il garage – censito al Catasto Fabbricati del Comune di Azzate, Foglio 6,
Mapp. 2292, Sub. 3, Cat. C6 – nonché il cortile comune, anche al fine di parcheggiare la propria autovettura.
dare atto che le parti non hanno altre questioni economiche in sospeso tra loro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
27.09.2003, in RS IO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di RS IO (anno 2003 atto n. 9 parte II Serie A ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 4 di 5 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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