Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 11 settembre 2023
Improcedibile
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03086/2026REG.PROV.COLL.
N. 02833/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2833 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Pipino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Ente Parco Nazionale Vesuvio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione Terza, n. 5051 dell’11 settembre 2023, resa inter partes , concernente la sospensione lavori e ingiunzione a demolire opere edilizie abusive con ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Vista la nota dell’11 aprile 2026, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 aprile 2026 il consigliere AN BB e udito per la parte appellante l’avvocato Roberto Pipino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 4208/2021, proposto dinanzi al T.a.r. Campania, i signori -OMISSIS- impugnavano il provvedimento prot. -OMISSIS-del 22 maggio 2021, con il quale l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ed il Comune di Ercolano ingiungevano la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad uno sbancamento accertato su un fondo ubicato nel Comune di Ercolano (individuato catastalmente in parte al Fg. -OMISSIS-, per una superficie di circa 1.500 mq) sul quale veniva realizzato un compendio immobiliare adibito a ristorante.
2. Ai fini della compiuta illustrazione dei fatti di causa conviene riportare quanto segue.
2.1. Occorre premettere che tale fondo ricade nella zona “E” – Agricola nel P.R.G., mentre nel P.T.P. dei Comuni Vesuviani ricade in Area “P-I.” – Protezione Integrale ed in Area Parco Nazionale del Vesuvio Zona B1 – Versante bosco del Monte Somma-Piano Stralcio del Bacino Nord-Occidentale: Rischio Frane; Moderato-Rischio Idraulico assente.
2.2. Ebbene, con apposita informativa, le forze dell’ordine riferivano che i predetti avevano realizzato uno sbancamento di terreno di circa trecento metri quadrati, con asportazione della vegetazione presente; l’altezza media dello scavo veniva stimata in circa due metri ed interessava in prevalenza la parte di patrimonio adiacente al fabbricato.
2.3. I predetti prospettavano l’estraneità rispetto alla vicenda de qua , in quanto non vi sarebbe prova del loro ruolo e della loro responsabilità in relazione ai fatti accertati, in quanto il signor -OMISSIS- sarebbe un dipendente della società -OMISSIS- S.r.l. che conduce in locazione il fondo sul quale è stato individuato l’abuso e il sig. -OMISSIS-sarebbe socio della suddetta società.
2.3. Entrambi, inoltre, deducevano che si trovavano casualmente sul luogo oggetto del sopralluogo nella data del 22 maggio 2021. I lavori di riqualificazione del fondo e compatibili con la destinazione dello stesso a zona agricola sarebbero imputabili solo alla società e, dunque, conseguenza delle particolari condizioni geomorfologiche del fondo.
3. Articolavano, quindi, i seguenti motivi di ricorso: - difetto/erroneità della motivazione; - violazione di legge n. 394 del 1991; - violazione del d.lgs. n. 267 del 2000; - violazione del d.P.R. n. 380 del 2001; - violazione del Piano territoriale paesistico dei Comuni vesuviani approvato con Decreto Ministeriale del 4 luglio 2002 nonché di altra normativa territoriale. Inoltre, censuravano l’ordinanza per difetto di istruttoria, in quanto basata esclusivamente sull’informativa dei Carabinieri, senza ulteriori verifiche.
4. Il T.a.r. competente, con ordinanza n. 2021 del 26 novembre 2021, accoglieva l’istanza cautelare, evidenziando profili di difetto di istruttoria nell’attività delle Amministrazioni coinvolte nell’accertamento dei responsabili, non essendo inequivocabile il rapporto tra i ricorrenti e il fatto contestato.
5. Il T.a.r., con la sentenza di cui in epigrafe, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
6. In particolare il T.a.r. ha ritenuto il ricorso infondato per le ragioni che possono essere riassunte nei termini che seguono.
6.1. In primo luogo, ha ritenuto che la circostanza relativa all’espletamento di un’attività di sbancamento del terreno in una zona tutelata dal punto di vista naturalistico e paesaggistico sarebbe incontestabile.
6.2. In secondo luogo, ha rilevato che l’ordinanza di demolizione è stata notificata sia nei confronti dei sig.ri -OMISSIS-, in qualità di esecutori dell’abuso, sia nei confronti dei sig.ri -OMISSIS-, in qualità di proprietari.
6.3. In terzo luogo, ha evidenziato che nella relazione dei Carabinieri si legge testualmente: i) che il permesso di costruire non è stato rilasciato; ii) che i “committenti” (l’opera abusiva) sono -OMISSIS-; iii) che il costruttore e direttore dei lavori non sono individuabili; iv) che su una superficie adiacente uno stabile adibito a ristorante è stato realizzato uno sbancamento di terreno saldo di circa trecento metri quadrati, con asportazione della vegetazione precedentemente presente; che l’altezza media dello scavo è stata stimata in circa due metri ed ha interessato in prevalenza la parte del promontorio adiacente al fabbricato; v) che nel giorno dell’accertamento la realizzazione delle attività non era ancora giunta a conclusione, pertanto era in corso di completamento; che al momento della verifica non era in atto l'esecuzione lavori, né erano presenti maestranze all’opera.
6.4. In quarto luogo, ha ritenuto che, sebbene nella Relazione non siano indicati elementi che consentano di attribuire con assoluta certezza ai sig.ri -OMISSIS- la committenza delle opere abusive, si possono evincere dagli atti depositati una serie di elementi che consentono di ricollegare la presenza dei ricorrenti sui luoghi oggetto delle opere abusive. In particolare, il sig. -OMISSIS- risulta socio di maggioranza della società-OMISSIS-, detenendo il 40% delle quote; pertanto, non può ritenersi un dipendente estraneo. Il sig. -OMISSIS-, invece, risultava legale rappresentante pro tempore della suddetta società. Per tale ragione, non possono ritenersi estranei ai fatti e, inoltre, la presenza sul luogo dell’abuso dei ricorrenti, in aggiunta al fatto di essere stati sorpresi nello svolgimento dell’attività di verifica dello sbancamento al momento della rilevazione delle forze dell’ordine, non è casuale. Infine, all’esito dell’istruttoria è emerso che le opere realizzate erano prive di qualsivoglia autorizzazione paesaggistica dell’autorità competente, essendo site in un terreno soggetto a vincolo idrogeologico; tale circostanza è rimasta incontestata.
7. Avverso tale pronuncia sono insorti i signori -OMISSIS-e -OMISSIS-, con atto di appello notificato in data 9 marzo 2024 e depositato in data 6 aprile 2024, a mezzo del quale hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
8. In particolare, hanno articolato tre motivi di gravame. che possono essere riassunti nei termini che seguono.
I) “ Erroneità - contraddittorietà – illogicità ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata ”
L’appellante lamenta che l’ordinanza demolitoria, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, avrebbe dovuto essere notificata al legale rappresentante della società locataria, quale accertato responsabile dell’abuso ed unico soggetto legittimato (unitamente ai proprietari dell’area) a provvedere alla rimozione delle opere abusive. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la sanzione per produrre i suoi effetti deve necessariamente essere rivolta ad un soggetto che si trovi in rapporto qualificato con il bene e che, dunque, ne abbia materiale disponibilità per provvedere concretamente al ripristino, ripristinando l’ordine violato. Nel caso di specie, tale qualità non è rinvenibile in capo ai ricorrenti che non sono titolari di cariche e qualifiche rilevanti, in quanto il socio (ancorché di maggioranza) ed il dipendente di una società di capitali, nella loro veste, non hanno alcuna disponibilità, né facoltà d'uso sul bene concesso in affitto ad una persona giuridica, né alcuna potestà negoziale o processuale per costringere la società (o i proprietari dell’immobile) ad eseguire un ordine pubblico di ripristino.
II) “ Erroneità - contraddittorietà – illogicità ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata ”.
L’appellante lamenta che è stato dimostrato come si sia trattato di un’attività di manutenzione, al più straordinaria, che avrebbe potuto eseguirsi liberamente, in conformità ai principi espressi per le opere di edilizia libera. Infatti, non c’è prova dello sbancamento ma, al più, dell’asportazione della vegetazione precedentemente esistente. Per tali ragioni, l’intervento si sarebbe dovuto ritenere legittimo ove si consideri che i movimenti della terra, ove non alterino il piano di campagna originario, non costituiscono interventi di trasformazione edilizia rilevanti.
III) “ Omessa pronuncia sulla prima censura proposta con il ricorso per motivi aggiunti - violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’errore di diritto per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato .”
L’appellante lamenta che il terreno si trova in zona agricola e quindi consente attività agricole e interventi di tutela ambientale. Pertanto, gli interventi realizzati si configurano come opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, perché riguardano la sistemazione del verde e la conservazione del terreno senza creare nuovi volumi o modificare in modo significativo il suolo. Di conseguenza, tali interventi si eseguono tramite SCIA e, anche se realizzati senza questa comunicazione, non comportano sanzioni penali ma solo sanzioni amministrative. Inoltre, se è vero che l’area è soggetta a vincoli paesaggistici e in parte rientra nel Parco del Vesuvio, tuttavia, le opere si qualificano come interventi di ingegneria naturalistica, cioè interventi leggeri finalizzati alla tutela del suolo e dell’ambiente. Per questo motivo, la normativa li considera interventi di lieve entità, spesso esenti da autorizzazione paesaggistica o soggetti a procedura semplificata. Tali interventi risultano altresì sanabili anche dopo la loro realizzazione, poiché non creano nuovi volumi, utilizzano materiali locali e rispettano l’equilibrio del paesaggio. Infine, l’odierno appellante chiarisce che interventi simili sono consentiti anche dal regolamento del Parco del Vesuvio, purché venga ottenuto il nulla osta dell’Ente Parco.
9. Il Comune di Ercolano si è costituito in giudizio in data 26 giugno 2024, argomentando nel senso dell’infondatezza di quanto dedotto e pertanto chiedendone il rigetto. Ha evidenziato “ la omessa formulazione, ad opera degli attuali istanti ed appellanti, di preliminare, idonea querela di falso tesa a contestare la veridicità delle attestazioni rese nel presupposto verbale di sequestro preventivo eseguito dai Carabinieri della stazione “Parco” di Torre del Greco del 20/5/2021 …”. Ha sottolineato, poi, la obiettiva consistenza delle opere in area peraltro vincolata.
10. In data 11 aprile 2026 parte appellante ha formalmente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame “ stante l’avvenuta conformazione dello stato dei luoghi alle pre scrizioni imposte con la gravata ordinanza demolitoria, sicchè l’accertamento giurisdizionale richiesto con l’appello risulta ormai privo di concreta utilità in quanto teso a rimuovere un assetto repressivo che le sopravvenienze amministrative hanno, sul piano sostanziale, superato ”.
11. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
12. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 15 aprile 2026, è stata trattenuta in decisione.
13. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
14. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
15. La definizione in rito del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di grado.
16. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, devono considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2833/2024), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente
AN BB, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
AN Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BB | FA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.