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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 725/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILIOLI Parte_1 C.F._1
GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 9 42021
BIBBIANOpresso il difensore avv. GILIOLI GABRIELE
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 623 del 2025 del Tribunale di Bologna Sezione Specializzata
In Materia Di Impresa, pubblicata il 13 marzo 2025.
Svolgimento del processo
1. In data 13 marzo 2025 veniva pubblicata la sentenza del tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Impresa nel giudizio RG 7721 del 2020:
“Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la domanda di risoluzione del contratto di cessione di quote intercorso tra Parte_1
e RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...] CP_1
nei confronti di;
Parte_1 CP_1 ACCERTATO il credito di € 230.000,00 in capo a a titolo di saldo del prezzo della CP_1 cessione di quote intercorsa con , Parte_1 CONDANNA al pagamento a della somma di euro Parte_1 CP_1 230.000, oltre interessi legali ex art. 1283, 4° co. c.c. dalla domanda al saldo;
RIGETTA la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da nei confronti di CP_1 Parte_1 ;
[...]
pagina 1 di 2 CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in euro 12.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge. Bologna, 12.3.2025.
2. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“"Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: RIFORMARE la sentenza n. 623/2025 del Tribunale di Bologna composto dai Giudici dott. Michele Guernelli presidente relatore estensore, dott. Antonio Costanzo e dott. Vittorio Serra, depositata e pubblicata il 13.03.2025, notificata in data 18.03.2025, a definizione della causa civile iscritta al n. 7721/2020 del Ruolo Generale di quel Tribunale e per l'effetto: RISOLVERE il contratto di compravendita di quote sociali con riserva di proprietà intercorso tra il sig. e il sig. Parte_1 per inadempimento di quest'ultimo per aver violato il dovere di non concorrenza CP_1 previsto dal contratto e/o per aver violato il dovere di buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. con i conseguenti effetti liberatori e restitutori ex art. 1458 c.c. Per l'effetto, CONDANNARE il sig.
[...] a rimborsare al sig. le rate di prezzo già pagate, con contestuale CP_1 Parte_1 restituzione da parte di quest'ultimo delle quote oggetto di compravendita;
Somme maggiorate di interessi e rivalutate secondo indici ISTAT. In ogni caso CONDANNARE il sig. a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da parte del CP_1 sig. , danni che si quantificano in € 326.430,00 od in quella somma minore o Parte_1 maggiore risultata accertata all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa, oltre ad intessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al dì del saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria: AMMETTERE le istanze istruttorie non accolte dedotte in II memoria ex art. 183,VI comma e in III memoria ex art. 183,VI comma c.p.c.
3. Successivamente parte appellante, prima della costituzione in giudizio di parte appellata, depositava atto di rinuncia agli atti, dando atto dell'intervenuta transazione tra le parti.
4. Deve ritenersi la regolarità della rinuncia agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 secondo e terzo comma c.p.c..
5. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione di parte appellata, al momento della rinuncia.
6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002.
In tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 725/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILIOLI Parte_1 C.F._1
GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 9 42021
BIBBIANOpresso il difensore avv. GILIOLI GABRIELE
APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 623 del 2025 del Tribunale di Bologna Sezione Specializzata
In Materia Di Impresa, pubblicata il 13 marzo 2025.
Svolgimento del processo
1. In data 13 marzo 2025 veniva pubblicata la sentenza del tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Impresa nel giudizio RG 7721 del 2020:
“Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la domanda di risoluzione del contratto di cessione di quote intercorso tra Parte_1
e RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...] CP_1
nei confronti di;
Parte_1 CP_1 ACCERTATO il credito di € 230.000,00 in capo a a titolo di saldo del prezzo della CP_1 cessione di quote intercorsa con , Parte_1 CONDANNA al pagamento a della somma di euro Parte_1 CP_1 230.000, oltre interessi legali ex art. 1283, 4° co. c.c. dalla domanda al saldo;
RIGETTA la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da nei confronti di CP_1 Parte_1 ;
[...]
pagina 1 di 2 CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che liquida in euro 12.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge. Bologna, 12.3.2025.
2. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“"Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: RIFORMARE la sentenza n. 623/2025 del Tribunale di Bologna composto dai Giudici dott. Michele Guernelli presidente relatore estensore, dott. Antonio Costanzo e dott. Vittorio Serra, depositata e pubblicata il 13.03.2025, notificata in data 18.03.2025, a definizione della causa civile iscritta al n. 7721/2020 del Ruolo Generale di quel Tribunale e per l'effetto: RISOLVERE il contratto di compravendita di quote sociali con riserva di proprietà intercorso tra il sig. e il sig. Parte_1 per inadempimento di quest'ultimo per aver violato il dovere di non concorrenza CP_1 previsto dal contratto e/o per aver violato il dovere di buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. con i conseguenti effetti liberatori e restitutori ex art. 1458 c.c. Per l'effetto, CONDANNARE il sig.
[...] a rimborsare al sig. le rate di prezzo già pagate, con contestuale CP_1 Parte_1 restituzione da parte di quest'ultimo delle quote oggetto di compravendita;
Somme maggiorate di interessi e rivalutate secondo indici ISTAT. In ogni caso CONDANNARE il sig. a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da parte del CP_1 sig. , danni che si quantificano in € 326.430,00 od in quella somma minore o Parte_1 maggiore risultata accertata all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa, oltre ad intessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al dì del saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria: AMMETTERE le istanze istruttorie non accolte dedotte in II memoria ex art. 183,VI comma e in III memoria ex art. 183,VI comma c.p.c.
3. Successivamente parte appellante, prima della costituzione in giudizio di parte appellata, depositava atto di rinuncia agli atti, dando atto dell'intervenuta transazione tra le parti.
4. Deve ritenersi la regolarità della rinuncia agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 secondo e terzo comma c.p.c..
5. Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione di parte appellata, al momento della rinuncia.
6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002.
In tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti pagina 2 di 2