Sentenza 8 gennaio 2005
Massime • 1
Per il perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche è necessaria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente pubblico, negozi giuridici, mentre devono ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali deliberativi, attesane la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà negoziale, di talchè un contratto non potrà dirsi legittimamente perfezionato ove la volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell'ente pubblico, da quell'unico organo autorizzato a rappresentarlo. Ne consegue che la normativa speciale dettata in tema di contratti della P.A. prevale sulla diversa disciplina dei rapporti tra privati, quale, ad esempio, quella dettata in tema di conferimento di incarichi professionali, in tema di stipula di locazioni e contratti agrari ultranovennali, in tema di rinnovo tacito del contratto di locazione (inconfigurabile, se il locatore sia un ente pubblico, nonostante il comportamento asseritamene concludente si sia, come nella specie, protratto per anni).
Commentario • 1
- 1. Il perfezionamento dei contratti stipulati dalle PP.AA.Sentenza · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2005, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2005 |
Testo completo
се ORIGINALE 00258/05 OPOLO ITALIAN Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE locazione opposizion SEZIONE TERZA CIVILE a d.i. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N.04763/01 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 258 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep.26 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 20/10/04 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LU, elettivamente domiciliato in Roma, via Agostino Depretis n. 86, presso gli avv.ti Giannetto Calafola e Pietro Cavasola, che lo difendono giusta de- lega in atti;
ricorrente
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro 12,tempore, domiciliato in Roma, via Dei Porotghesi n. presso gli Uffici della Avvocatura Generale dello Sta- to, che lo difende ex lege;
- controricorrente nonché contro 1702 2004 DI NA, elettivamente domiciliato in Roma, via Lazio n. 20/c presso l'avv. Claudio Coggiatti, che la difende giusta delega in atti;
- resistente con procura avverso la sentenza del tribunale di Ancona n. 1175/00 盟 del 26 maggio- 25 ottobre 2000 (R.G. 72/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica . udienza del 20 ottobre 2004 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Claudio Coggiatti, sia per il ricorrente che per DI NA, chiamata in causa;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 12 giugno 1997 il pretore di Fermo, se- zione distaccata di S. Elpidio a Mare, ha ingiunto al Ministero dell'Interno il pagamento della somma di lire 25.680.000, oltre le spese del procedimento monitorio, in favore di DI LU e di DI NA, da costo- ro reclamata a titolo di interessi per il ritardato pa- gamento (essendo questo avvenuto unicamente il 7 otto- bre 1996) dei canoni di locazione dovuti con riguardo al contratto di locazione stipulato l'11 febbraio 1995 con decorrenza dal 23 maggio 1992, contratto avente ad 2 oggetto uno stabile in Monte Urano, di proprietà del DI e destinato a locale caserma dei Carabinieri. Avverso tale decreto è stata proposta opposizione dal Ministero dell'Interno, il quale ha eccepito sia la inefficacia che la nullità del decreto, perché notifi- cato oltre il termine di quaranta giorni dalla emissio- ne del decreto stesso, nonché, nel merito, la insussi- stenza del diritto vantato dalla controparte. Costituitisi in giudizio DI LU e DI NA resistevano alla proposta opposizione, denunzian- done la infondatezza. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito pretore con sentenza 4 settembre 1998 rigettava l'opposizione. Gravata tale pronunzia con atto 29 dicembre 1998 il tribunale di Ancona, con sentenza 26 maggio 25 otto- bre 2000 accoglieva l'appello e, in riforma della deci- sione del primo giudice, revocava il decreto 28 luglio 1997 del pretore di S. Elpidio a Mare. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 15 dicembre 2000, ha proposto ricorso, con atto 13 feb- き braio 2001, DI LU, affidato a due motivi e il- lustrato da memoria. Resiste, con controricorso, il MINISTERO dell' in- terno. Con ordinanza 25 febbraio 2004 la Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificata a DI NA, litisconsorte necessaria, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di questa. A tanto ha provveduto, nei termini, il ricorrente DI LU e la chiamata si è costituita con procura. All'esito della discussione orale il difensore del ricorrente ha presentato note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come riferito in parte espositiva DI NA e LU con contratto 12 febbraio 1995, approvato il 25 luglio 1996, hanno concesSO in locazione al Ministero degli interni un loro immobile in comune di Monte Urano con decorrenza dal 23 maggio 1992. Poiché i canoni [relativi al periodo maggio 1992 settembre 1996] sono stati corrisposti unicamente il 7 ottobre 1996, DI hanno proposto, nei confronti del Ministero dell'Interno il presente giudizio, chie- dendo la condanna del Ministero convenuto al pagamento, in via principale, della somma di lire 25.680.000 a ti- tolo di interessi per ritardato pagamento dei canoni dovuti, in via subordinata, di un indennizzo per ingiu- stificato arricchimento derivato alla Amministrazione per avere detenuto sine titulo dell'immobile in que- stione fin dal 1992. Andando di contrario avviso rispetto a quanto rite- nuto dal primo giudice, il tribunale di Ancona ha ri- gettato sia la domanda principale che quella subordina- ta. Hanno osservato, quei giudici, quanto alla prima domanda, che in tema di contratti di diritto privato posti in essere dalla Pubblica Amministrazione in pen- denza della approvazione, da parte dell'autorità di controllo, il contratto stesso, pur essendo già perfe- zionato con l'incontro dei consensi nonché vincolante per il privato contraente, non è efficace, né suscetti- bile di esecuzione, atteso che l'approvazione medesima integra una condicio iuris dell'efficacia del negozio e, quindi, della eseguibilità delle contrapposte pre- stazioni, salva la ipotesi eccezionale sia disposta, con espresso provvedimento l'esecuzione anticipata del contratto stesso. Poiché nella specie il contratto si è perfezionato esclusivamente con la sua stipulazione intervenuta il 12 febbraio 1995 ed è divenuto efficace per effetto della approvazione del 25 luglio 1995, hanno concluso quei giudici, l'obbligazione della Amministrazione di 5 pagare i canoni non era esigibile prima di questa ulti- ma data. In merito alla domanda, subordinata, di ingiustifi- cato arricchimento la stessa è stata dichiarata inam- missibile sotto due, concorrenti, profili: in primo luogo in quanto introdotta per la prima volta in grado di appello, in secondo luogo perché, comunque, il giu- J dizio era stato instaurato dai DI con ricorso per ingiunzione ed era, pertanto, inammissibile la proposi- zione in corso di causa, da parte del creditore di una domanda fondata su una diversa causa petendi.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura la ri- assunta pronunzia lamentando «violazione e falsa appli- cazione dell'art. 1321 c.c., nonché dell'art. 1358 c.c. anche con riferimento agli articoli 1175 e 1375 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. [e] motivazione in- sufficiente e contraddittoria su un punto decisivo del- la controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.>>. Si assume, infatti, che la sentenza gravata muove dal presupposto errato secondo cui il contratto di lo- cazione tra le parti si sarebbe perfezionato solo con la stipulazione intervenuta il 12 febbraio 1995 e che avrebbe prodotto i suoi effetti solo con la approvazio- ne intervenuta il 25 luglio 1996. 6 Tale interpretazione, evidenzia il ricorrente, «del tutto errata e contraddittoria, non può essere accolta norme poiché in aperta violazione delle in materia di conclu- delle inellej sione del contratto». Infatti: l'occupazione da parte della Amministrazione dell'immobile è avvenuta il 23 maggio 1992 e da quella data il contratto doveva intendersi perfezionato con conseguente obbligo da parte della Amministrazione di corrispondere i relativi canoni;
- il verbale di consistenza descrittivo dei locali, sottoscritto dalle parti non può non essere considerata forma scritta;
la stessa Amministrazione ha, in ogni caso, rico- nosciuto che il rapporto di locazione si era perfezio- nato già dal 23 maggio 1992, atteso che diversamente non avrebbe corrisposto i canoni per il suddetto perio- do;
- in casi analoghi al presente la S.C. ha enunciato principi di diritto opposti a quelli invocati dal tri- bunale di Ancona, in particolare Cass. 18 ottobre 1982 n. 5406 e 9 aprile 1982 n. 2202. 3. La deduzione non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola, per- 7 ché per alcuni versi inammissibile, per altri manife- stamente infondata. 3. 1. In merito, in limine, alla denunziata viola- zione e falsa applicazione» delle norme di legge indi- cate nella intestazione del motivo (artt. 1321, 1358, - 1175 3 1375 c.c.) non può non evidenziarsi, in limine, la manifesta inammissibilità della deduzione. In conformità a una giurisprudenza più che consoli- data di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ul- teriormente ribadirsi in particolare - il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i completezza e riferibilità caratteri di specificità, alla decisione impugnata. Il ricordato principio comporta in particolare tra l'altro, che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non se- guita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312). 8 In altri termini, quando nel ricorso per cassazio- pur denunciandosi violazione e falsa applicazione ne, della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in dirit- to contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate o con l'inter- pretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassa- zione di adempiere il compito istituzionale di verifi- care il fondamento della denunziata violazione (Cass. 28 ottobre 2002 n. 15177; Cass. 16 luglio 2002 n. 10276). Certo che nella specie il ricorrente pur denunzian- do la violazione, da parte del giudice del merito, dei ricordati articoli del codice civile si astiene, nel contesto del motivo, dall'indicare quale sia la corret- ta interpretazione di tale disposizione nonché quale, la diversa, e pertanto erronea interpretazione da- tane dai giudici del merito, è evidente, come anticipa- to, sotto il riferito profilo, la inammissibilità della censura. 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede si os- serva che, in buona sostanza, il motivo in esame si ri- solve in una critica della interpretazione data dai 9 giudici del merito al contratto di locazione inter par- tes nonché del verbale di consistenza descrittivo dei locali in atti, assumendosi - da parte del ricorrente che una corretta» interpretazione di quei documenti non poteva che condurre a una conclusione della lite ° totalmente diversa, rispetto a quella fatta propria dal tribunale di Ancona. Pacifico quanto precede è palese che la deduzione in esame è inammissibile almeno sotto altri due, con- correnti, profili. 3. 2. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di que- sta Corte regolatrice [e da cui, ancora una volta, to- talmente prescinde la difesa della parte ricorrente] si osserva che l'accertamento della volontà dei contraenti si risolve in una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito e, pertanto, non è cen- surabile in sede di legittimità se non quando la moti- vazione sia così inadeguata da non consentire la rico- struzione dell'iter logico seguito dal giudice del me- rito, oppure quando questi abbia violato le regole le- gali di ermeneutica, sempre che in tal caso si specifi- chi in qual modo egli se ne sia discostato (Cass. 16 luglio 2001 n. 9636). 10 In tema di interpretazione del contratto, in altri termini il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene al- l'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motiva- zione addotta (Cass. 13 febbraio 2002 n. 2074. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 19 febbraio 2002 n. 2396), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valu- tazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito (Cass. 29 novembre 2001 n. 15185). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente pur denunziando la errata e contrad- dittoria interpretazione data dai giudici del merito dei documenti sopra indicati si astiene, totalmente, nella parte motiva dello stesso motivo, dall'indicare quali siano i canoni interpretativi (di cui agli artt. 1362 e SS. c.c.) in concreto violati dai giudici del merito ed è di palmare evidenza, pertanto, la inammis- sibilità della deduzione, atteso che non solo la stessa non è conforme al modello fissato, a pena di inammissi- bilità, dall'art. 366, n.
4. c.p.c., ma si risolve, co- 11 me anticipato sopra, nella pretesa, contra legem [atte- si i limiti del giudizio di legittimità che, contraria- mente a quanto suppone la difesa del ricorrente, non un giudizio di merito di terzo grado] di una diversa lettura dei documenti in atti, cioè nella proposta di una diversa interpretazione delle risultanze di causa, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cfr., Cass. 15 ottobre 2001 n. 12518; Cass. 28 maggio 2001 n. 7242; Cass. 26 marzo 2001 n. 4342; Cass. 22 marzo 2001 n. 4085; Cass. 21 febbraio 2001 n. 2478; Cass. 27 settembre 2000 n. 12803, tra le tantissime). 3. 2. 2. Anche a prescindere dai pur assorbenti ri- lievi che precedono, contemporaneamente non può tacersi - sempre in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che il ricor- so per cassazione, in ragione del principio di cosid- detta autosufficienza dello stesso, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di meri- to ed altresì a permettere la valutazione della fonda- tezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte o di altri documenti - a fonti estranee allo stesso ri- corso e quindi ad elementi od atti attinenti al pre- 12 gresso giudizio di merito (Cass., 13 settembre 1999 n. 9734). Il ricorrente per cassazione - -pertanto il quale deduca l'omessa о insufficiente motivazione della sen- tenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ri- corso per cassazione il controllo deve essere consenti- to alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 13 maggio 1999 n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur denunziando l'interpretazione data dai giudici del merito al contratto inter partes e ad altri documenti in atti e alle singole clausole di que- sti, si è astenuto dal trascrivere, in ricorso, il con- tenuto dei detti documenti, è di palmare evidenza, quindi, anche sotto quest'ulteriore profilo, la inam- missibilità della censura in esame, atteso che avendo il ricorrente omesso di trascrivere in ricorso il con- tenuto delle clausole contrattuali che assume erronea- mente interpretate dai giudici di merito non ha posto questa Corte nelle condizioni di apprezzare la rilevan- 13 za e pertinenza ai fini delledel decidere critiche spiegate. 3. 3. Per completezza di esposizione, infine, non può non evidenziarsi che le censure svolte nel motivo sono - comunque manifestamente infondate. 3. 3. 1. Giusta la regola generale contenuta negli articoli 16 e 17, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240 (dai quali prescindono totalmente le argomentazioni svolte dall'odierno ricorrente) i contratti delle pubbliche amministrazioni devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità e devono essere tradotti in documenti formati allo scopo di consacrare la manifestazione del- la volontà negoziale (cfr., in termini, ad esempio, Cass. 6 luglio 2001 n. 9212, nonché Cass. 15 giugno 1999 n. 5922 e Cass. 14 marzo 1998 n. 2772). I requisiti di validità dei contratti posti in es- sere dalla p.a., in particolare, anche iure privatorum attengono essenzialmente alla manifestazione della vo- lontà ed alla forma. La prima deve provenire dall'organo al quale è at- tribuita la legale rappresentanza (previe eventuali de- libere di altri organi), mentre la forma deve essere a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consenti- . i controlli cui l'azione amministrativa è sempre re soggetta. 14 Pertanto, ove fa difetto sia una manifestazione della volontà dell'Ente pubblico, proveniente dall'or- gano al quale dalla legge è attribuita la legale rap- presentanza dell'Ente stesso, previe le eventuali deli- bere di altri organi, nonché la forma scritta ad sub- 1 stantiam, non si è in presenza di un contratto, ancor- ché invalidamente concluso, ma ad un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico mancando in radice quell'accordo tra le parti, presup- posto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (in termini, ad esempio, Cass. 24 novembre 2000 n. 15197, nonché, Cass. 12 maggio 1995 n. 5179, specie in motiva- zione). La volontà di obbligarsi da parte della p.a., per- tanto, non può implicitamente desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi nelle forme prescritte dalla legge, tra cui l'atto scritto ad substantiam a firma del soggetto avente la rappresen- tanza esterna dell'ente, rispondendo tale requisito al- la esigenza di identificare con precisione il contenuto dell'atto, onde consentire, tra l'altro,negoziale l'esercizio dei necessari controlli previsti ex lege (Cass. 11 settembre 1999 n. 9682). 15 Quanto precede è talmente incontroverso che si ri- tiene, pacificamente, che nel sistema di contrattazione a trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti e obblighi per la p.a. ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di ag- giudicazione il valore di conclusione del contratto, bensì, semplicemente, l'effetto di individuazione del- l'offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali (Cass. 24 gennaio 1998 n. 696). Sempre nella stessa ottica è assolutamente pacifi- CO: - da un lato, che per il perfezionamento dei con- tratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche è ne- cessaria una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilita- to a concludere, in nome e per conto dell'ente pubbli- co, negozi giuridici, mentre devono ritenersi, all'uo- po, inidonee le deliberazioni adottate da organi colle- giali deliberativi, attesane la caratteristica di atti interni, di natura meramente preparatoria della succes- siva manifestazione esterna di volontà negoziale, per cui un contratto non potrà dirsi legittimamente perfe- zionato ove la volontà di addivenire alla sua stipula non sia, nei confronti della controparte, esternata, in 16 nome e per conto dell'ente pubblico, dal quell'unico organo autorizzato a rappresentarlo (Cass. 24 giugno 1997 n. 5642, nonché Cass. 18 novembre 1994 n. 9762); dall'altro, che la normativa sopra ricordata pre- vale sulla diversa disciplina dei rapporti tra privati (cfr., ad esempio, sulla necessità della forma scritta per il conferimento di incarichi professionali, per i quali, altrimenti è prevista la forma libera, Cass. 15 settembre 1992 n. 5922, nonché sulla necessità della forma scritta sia per la conclusione di contratti di locazione, Cass., sez. un., 30 marzo 1994 n. 3132 ancora, nel senso che la regola di cui all'art. 41, 1. 3 maggio 1982, n. 203, secondo cui i contratti agrari ultranovennali anche se verbali 0 non trascritti sono validi e hanno effetto anche riguardo ai terzi, non spiega alcun effetto qualora una delle parti sia un en- te pubblico, tra le altre, Cass. 6 luglio 2001 n. 9212); da ultimo, che poiché la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substan- tiam, nei confronti della stessa p.a. non è configura- bile il rinnovo tacito del contratto di locazione né rileva per la formazione del contratto un mero compor- 17 tamento concludente, anche protrattosi per anni (Cass. 9165,3 agosto 2002 n. 11649; Cass. 24 giugno 2002 n. che, pertanto, ha escluso si possa ipotizzare la possi- bilità di tacito rinnovo di un contratto di locazione di immobile per uso non abitativo per facta concluden- tia;
Cass. 12 febbraio 2002 n. 1970, in tema di affitto agrario, nonché, sempre sulla non configurabilità di un rinnovo tacito del contratto di locazione, qualora una delle parti sia una Pubblica Amministrazione, tra le tantissime, Cass. 15 dicembre 2000 n. 15862; Cass. 11 gennaio 2000 n. 188; Cass. 16 luglio 1998 n. 6966; Cass. 30 giugno 1998 n. 6406; Cass., sez. un., 28 no- vembre 1991 n. 12769). Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie il contratto di locazione stato concluso esclusivamente 1'11 febbraio 1995 ed è stato approvato unicamente il 25 luglio 1996 è palese che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto privi di effetti ai fini che ora interessano il verbale di consisten- za, nonché la circostanza che il contratto scritto espressamente preveda che i locali erano già in godi- mento della Amministrazione da epoca anteriore alla sua conclusione. 18 3. 3. 2. In alcun modo riferibili alla presente fattispecie, infine, si palesano i precedenti giuri- sprudenziali richiamati in ricorso. Deve, infatti, al riguardo, segnalarsi che mentre nelle fattispecie all'attenzione di Cass. 18 ottobre 1982 n. 5046 nonché di Cass. 9 aprile 1982 n. 2202 il pagamento del canone del caso è stato «ritardato» dalla Amministrazione per la mancata formazione del titolo di spesa», totalmente diversa è la vicenda ora in esa- me. In questa ultima, in particolare, come assolutamen- te pacifico, da un lato, sino al febbraio 1995 mancava un qualsiasi contratto idoneo a disciplinare i rapporti tra le parti, dall'altro, unicamente a far data dal 25 luglio 1996, il contratto inter partes [del 12 febbraio 1995] a seguito del sopravvenire delle approvazioni di legge, è divenuto efficace. Non essendo, anteriormente al 25 luglio 1996 [data di approvazione del contratto 12 febbraio 1995] il cre- dito, per canoni, dei DI «esigibile», è di palmare evidenza che correttamente in sede di merito stato negato il diritto dei DI a reclamare, sul detto credito, interessi o altre maggiorazioni di sorta. Irrilevante, al riguardo, da ultimo, al fine di pervenire a una diversa conclusione, è la circostanza 19 - ab- che le parti nell'ambito della loro autonomia biano previsto che il contratto in questione avesse «effetti» dal maggio 1992. Non prevedendosi, infatti, in contratto, che i ca- -noni per il periodo maggio 1992 data di approvazione del contratto, fossero corrisposti dal debitore maggio- rati di interessi è evidente come evidenziato sopra che correttamente l'Amministrazione nulla ha versato, oltre all'importo dei canoni maturati, in puntuale e corretta esecuzione del contratto inter partes.
4. Con il secondo, e ultimo, motivo parte ricorren- te denunzia da ultimo violazione e falsa applica- zione dell'art. 2041 del c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che la richiesta di condanna di controparte per ingiustificato arricchimento non poteva non essere esaminata dai giudici del merito, per essere introdotta per la prima volta in causa non con stata l'atto di appello ma già nel giudizio di primo grado in sede di costituzione in giudizio per resistere alla op- posizione proposta da controparte.
5. La deduzione non coglie nel segno. I giudici di secondo grado come evidenziato sopra hanno ritenuto la inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. non solo sotto il profilo [erroneo] che la stessa era stata introdotta in causa, per la prima 20 volta, in grado di appello e, per l'effetto, inammissi- bilmente perché in violazione dell'art. 345 c.p.c. ma anche sotto il, concorrente, profilo che in caso di op- posizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente (avente la posizione sostanziale di convenuto) può proporre in sede di opposizione eventuali domande riconvenzio- nali, e non anche l'opposto (avente la posizione SO- stanziale di attore). Tale seconda ratio decidendi non solo non risulta idoneamente censurata in sede di ricorso per cassazione al- con conseguente suo passaggio in giudicato, ma è tresì comunque, manifestamente fondata. Deve, infatti, al riguardo, ribadirsi, ulteriormen- te in conformità a una giurisprudenza più che conso- lidata di questa Corte regolatrice e da cui totalmente prescinde la difesa di parte ricorrente - che nell' or- dinario giudizio di cognizione che si instaura a segui- to dell'opposizione a decreto ingiuntivo solo l' oppo- nente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con la ingiunzione, essendogli consentito solamente di modifi- carla nei limiti di quando disposto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., senza peraltro potere introdurre una 21 nuova causa petendi (Cass. 29 marzo 2004 n. 6202: Cass. 29 novembre 2002 n. 16957).
6. Si assume, da parte dell'avv. Coggiatti, difen- sore della chiamata in causa DI NA, nelle pro- prie osservazioni scritte ex art. 379, comma 4, c.p.c., che gli opposti con la propria domanda di indebito ar- ricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. non hanno in- trodotto una nuova domanda ma una «eccezione, in via subordinata>>, per cui i giudici a quibus non potevano non esaminare la stessa nel merito.
7. Il rilievo non coglie nel segno. Giusta quanto assolutamente pacifico le «eccezioni»> sono dirette a paralizzare le avverse pretese, le «do- mande» per contro, tendono all'attribuzione, in proprio favore, di un bene della vita. Pacifico quanto precede e pacifico, come non ha difficoltà ad ammettere lo stesso ricorrente, che nella specie in sede di costituzione in giudizio per resiste- re all'opposizione [a decreto ingiuntivo] proposta da controparte i BENDINI hanno proposto «domanda di inde- bito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.», è di palmare evidenza che correttamente la deduzione è stata interpretata come «domanda» riconvenzionale e non quale mera «eccezione riconvenzionale». 22 In realtà gli opposti DI, con riguardo alla eventualità il giudice adito avesse ritenuto fondate le deduzioni difensive svolte dall'opponente, hanno chie- sto che comunque il giudice adito attribuisse a es- si concludenti una somma pari a quella chiesta con la ingiunzione. Così operando gli opposti, chiaramente, hanno for- mulato una nuova «domanda», atteso che hanno chiesto - ancorché non più per il titolo esposto nel ricorso per ingiunzione ma sulla base di altre disposizioni norma- tive e, in particolare, ex art. 2041 C.C. e alla luce dife di diversi fatti costitutivi (cfr. Cass. 17 novembre 2003 n. 17375; Cass. Cass. 6 dicembre 2002 n. 17335) l'attribuzione di un bene della vita e, cioè della som- ma indicata nel ricorso. Pacifico quanto è di palmare evidenza che non si è a fronte a una mera eccezione ma alla introduzione, in causa, di una nuova causa petendi per cui - alla luce della giurisprudenza richiamata sopra è evidente che correttamente i giudici del merito ne hanno evidenziato la inammissibilità.
8. Risultato totalmente infondato, il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre la compensa- zione delle spese di questo giudizio di legittimità. 23
P.Q.M.
1.9.4763 La Corte 2001 rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il la giorno 20 ottobre 2004. il Consigliere relatore est. lifen feu il Presidente سه من متندى Depositata in Cancelleria osoi 8 GEN 2005 IL CANCELLIERE CA Dott.ssa Maria Alelo TL CANCELLIERE CY Dott.ssa Maria Aiello 6ARTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11 26-01.05. al n. 6P Mod. 9 Art. 46P Camp. (€ 195,10) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 24