Sentenza 24 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01340/2025REG.PROV.COLL.
N. 05971/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5971 del 2024, proposto da ON NT, rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrica Guerriero e dall’Avvocato Francesco Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in MA, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio.
nei confronti
Francesco RA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 12714 del 24 giugno 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di MA, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso la delibera Delibera del Plenum del CSM del 12 luglio 2023 di nomina del dott. Francesco RA a Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Avellino, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante, il dott. ON NT, l’Avvocato Luigi Paccione su delega dell’Avvocato Francesco Guerriero e dell’Avvocato Enrica Guerriero e per l’odierno appellato, il Consiglio Superiore della Magistratura, l’Avvocato dello Stato ON Grumetto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante dott. ON NT, magistrato con la VII valutazione di professionalità, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di MA (di qui in avanti per brevità il Tribunale), la delibera resa dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura – di qui in avanti per brevità il C.S.M. – nonché il seguente decreto ministeriale di nomina, per mezzo dei quali è stato conferito al dott. Francesco RA l’incarico semidirettivo requirente di primo grado di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Avellino.
1.1. Nella delibera impugnata, il C.S.M. ha, innanzitutto, tratteggiato il percorso professionale dei candidati che avevano presentato domanda, tra cui quello del ricorrente in prime cure e del controinteressato, dott. RA.
1.2. Il ricorrente:
a) è stato nominato con D.M. 29 settembre 1992;
b) dal 17 novembre 1993 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AP;
c) dal 15 dicembre 2005 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;
d) infine, dal 29 agosto 2013 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MA.
1.3. Il controinteressato:
a) è stato nominato con D.M. 24 febbraio 1997;
b) è stato dal 10 novembre 1998 sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Catanzaro e, poi (dal 2 giugno 1999), presso il Tribunale di Catanzaro;
c) dal 15 settembre 2003 è stato sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola;
d) infine, dal 14 settembre 2009 è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AP.
1.3. Il C.S.M. ha, poi, svolto il giudizio comparativo tra i profili dei candidati, concludendo che il brillante percorso professionale maturato dal controinteressato, dott. RA, evidenziasse un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, nonché spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che lo rendono il candidato più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso.
1.4. Con specifico riguardo alla comparazione tra il profilo del ricorrente e quello del controinteressato, il C.S.M. ha ritenuto in sintesi:
a) che vi fosse una prevalenza del controinteressato con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lettera a), T.U. sulla dirigenza giudiziaria, « giacché – a fronte di articolati percorsi nella giurisdizione requirente di convergente durata (ultraventennale) presso diversi Uffici di primo grado (in plurimi settori) e pure in applicazione alla Procura Generale, arricchiti per ambo gli aspiranti da rilevanti esperienze di coordinamento investigativo – si riscontra nel profilo del dott. RA una più solida competenza nel contrasto alla criminalità organizzata (maggiormente rispondente alle esigenze funzionali da soddisfarsi con la presente procedura), quale stabilmente destinato alla D.D.A. napoletana dall’1.12.19 (e ivi applicato, almeno dal 2007, come da autorelazione, allorquando sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola), a fronte di singole applicazioni alle D.D.A. di AP e MA annoverate dal dott. NT »;
b) che vi fosse una netta prevalenza del controinteressato anche con riferimento al secondo indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b), T.U., « in ragione delle plurime collaborazioni offerte alla Dirigenza, a far tempo dal periodo nolano e, massimamente, presso la Procura di AP, nell’organizzazione dell’operatività della sezione III (ove ha prestato servizio per 6 anni), anche nell’elaborazione di opportuni protocolli investigativi; quale componente dell’Ufficio Studi (ivi chiamato alla pronta analisi di numerose tematiche, con redazione di approfondite relazioni a beneficio dei colleghi) e, da ultimo (dal settembre 2021), nel supporto alla complessa gestione dei rapporti con il Tribunale. Trascorsi gestionali che soverchiano il risalente pregresso (2006) quale magistrato di riferimento per l’informatica presso la Procura di Benevento nonché i recentissimi incarichi presso la Procura di MA (concentrati nell’ultimo biennio alla vacanza) che vanta di contro il dott. NT »;
c) che, infine, le esperienze (presidenze tributarie) maturate dal ricorrente al di fuori dell’attività giudiziaria ordinaria, con precipitati organizzativi valutabili quali indicatori generali, non fossero idonee a sovvertire il giudizio comparativo di prevalenza del controinteressato, dott. RA, in ragione dei preminenti indicatori specifici, assistiti da rafforzata valenza selettiva.
2. L’odierno appellante, come detto, ha censurato la predetta delibera del C.S.M. per eccesso di potere, violazione del d. lgs. n. 160 del 2006 e del citato Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare n. P-14858 del 28 luglio 2015: di qui in avanti per brevità anche solo T.U.), sotto due profili connessi:
a) in primo luogo, il C.S.M., nel valutare il percorso professionale del ricorrente, non avrebbe preso in considerazione numerose esperienze dallo stesso maturate (sia inerenti all’attività giudiziaria, sia maturate al di fuori della giurisdizione) che avrebbero avuto rilievo quali indicatori generali e specifici del parametro delle attitudini;
b) in secondo luogo, nel comparare i profili professionali del controinteressato e del ricorrente, il C.S.M. avrebbe sopravvalutato talune esperienze del primo e omesso di valutarne altre del secondo.
2.1. Si sono costituite nel primo grado del giudizio le amministrazioni intimate per chiedere il rigetto del ricorso.
2.2. Il controinteressato, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.3. All’udienza pubblica del 24 aprile 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal primo giudice.
3. All’esito del giudizio, con la sentenza n. 12714 del 24 giugno 2024, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante.
3.1. Il primo giudice in sintesi, nel respingere le censure proposte dall’odierno appellante, ha ritenuto che:
a) l’attività di referente informatico è stata espressamente evidenziata nella parte descrittiva del curriculum professionale del ricorrente (cfr. p. 105 della delibera: « Presso la Procura di Benevento il candidato è stato, dal 2006, magistrato di riferimento per l’informatica »), e adeguatamente soppesata in sede di giudizio comparativo (cfr. p. 106: « Trascorsi gestionali [del candidato nominato] che soverchiano il risalente pregresso (2006) quale magistrato di riferimento per l’informatica presso la Procura di Benevento nonché i recentissimi incarichi presso la Procura di MA (concentrati nell’ultimo biennio alla vacanza) che vanta di contro il dott. NT ) e l’elevata produttività del ricorrente è stata anch’essa richiamata dalla delibera e valutata sotto il profilo dell’indicatore specifico dell’art. 15, lett. a), T.U. (cfr. pag. 104: « dovendosi evidenziare (in particolare per ciò che concerne la Procura della Repubblica di MA) i dati lusinghieri emergenti dalle statistiche in merito ai tempi di esaurimento dei procedimenti e alla produttività ») sicché non può affermarsi che il C.S.M. abbia omesso di prendere adeguatamente in esame le due citate esperienze professionali del ricorrente.
b) il riferimento alla “convergente durata” delle funzioni è contenuto, invece, nella parte della delibera dedicata alla comparazione tra i due candidati con riferimento all’indicatore specifico dell’art. 15, lett. a) del T.U., laddove il C.S.M. ha affermato che entrambi vantano un articolato percorso nella giurisdizione requirente, che può essere appunto definito di “convergente durata”, perché “ultraventennale”, con la conseguenza che il C.S.M. ha valorizzato l’elemento della durata ultraventennale quale criterio di validazione dei requisiti attitudinali di entrambi i candidati, in conformità a quanto disposto dall’art. 15, lett. a), T.U. e tale valutazione non è irragionevole, in quanto un intervallo temporale così ampio appare idoneo – a prescindere dai quattro anni in più di un candidato rispetto all’altro – ad attestare la costanza e la persistenza, e, quindi, in definitiva, lo specifico valore delle funzioni requirenti esercitate da entrambi;
c) non può essere condiviso l’assunto del ricorrente, per cui il C.S.M. avrebbe fondato il giudizio di prevalenza del controinteressato esclusivamente sulla maggior durata della sua applicazione alla D.D.A., rispetto a quella vantata dal ricorrente, perché, a ben analizzare la delibera impugnata, emerge che, per quanto sia stato certamente attribuito valore pregnante alla durata dell’assegnazione stabile del controinteressato alla D.D.A. di AP (rispetto alle singole applicazioni alle D.D.A. di AP e MA annoverate dal ricorrente), tale circostanza tuttavia non è stata l’unica da cui il C.S.M. ha tratto il proprio convincimento in merito al fatto che il controinteressato avesse maturato una più solida competenza nel contrasto alla criminalità organizzata.
d) il C.S.M. ha, invero, preso in esame la complessiva attività svolta dal controinteressato nel corso dell’intera carriera, attribuendo precipuo rilievo:
1) alle trasversali competenze maturate in tre diversi uffici giudiziari di primo grado (situati in contesti territoriali particolarmente complessi, quali Catanzaro, Nola e AP), nonché in applicazione alla Procura generale presso la Corte d’appello di AP;
2) alla pluralità di materie che il controinteressato ha trattato nel corso degli anni oltre a quelle di competenza della D.D.A. presso la Procura di Catanzaro ha trattato numerose indagini in ordine a reati urbanistici, ambientali e commessi da pubblici amministratori, truffe a danno della Regione Calabria e della Unione europea, nonché procedimenti nei confronti di magistrati ai sensi dell’art. 11 c.p.p.; presso la Procura di Nola si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione, urbanistici e ambientali, conducendo indagini sul traffico dei rifiuti e fenomeni di illecita gestione di discariche abusive ed è stato successivamente assegnato alla sezione relativa alla criminalità economica; infine, presso la Procura di AP, ha continuato ad occuparsi di criminalità economica e poi è stato assegnato alla sezione competente per i reati contro la pubblica amministrazione;
3) ai giudizi lusinghieri ricevuti sull’attività svolta, che hanno messo in evidenza, tra l’altro, « le particolari esperienze maturate dal dott. RA nel contrasto alla criminalità economica e finanziaria », « analogamente completa e rivelatrice di non comuni attitudini nella analisi di complesse vicende attestanti l’infiltrazione del tessuto economico di interessi criminali appare l’esperienza maturata dal Magistrato nel settore del contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione », « specifiche attitudini per la trattazione di procedimenti di criminalità organizzata in uno ad elevate capacità, professionalità e competenza” e “la sua inclinazione al coordinamento investigativo »;
e) a tali esperienze trasversali si è poi aggiunta, come detto, la competenza maturata dal controinteressato, dott. RA, nel settore del contrasto alla criminalità organizzata, essendo stato:
- presso la Procura di Nola, almeno dal 2007, coassegnatario, in regime di applicazione, in fase di indagine e, poi, processuale, di procedimenti di competenza della D.D.A.;
- presso la Procura di AP, designato quale componente della sezione misure di prevenzione personale e patrimoniale;
- dal 1° dicembre 2019 compone della locale D.D.A. (area III), occupandosi di criminalità organizzata nel casalese e beneventano, osservandosi peraltro che nell’autorelazione si segnala la partecipazione, nell’anno 2020, a due riunioni di coordinamento presso la D.N.A. in relazione a complessa indagine per traffico internazionale di stupefacenti.
f) alla luce delle descritte circostanze, dovrebbe riconoscersi come la valutazione compiuta dal C.S.M., che ha ritenuto “ più solida ” la conoscenza della criminalità organizzata da parte del controinteressato, rispetto a quella del ricorrente, non sia stata frutto di un rigido automatismo connesso alla differente durata dell’applicazione presso la D.D.A. dei due candidati, ma sia stata piuttosto la risultante di un’analisi complessiva delle variegate esperienze professionali maturate in tale ambito dal controinteressato, sicché il giudizio di prevalenza del dott. RA non appare, peraltro, illegittimo per travisamento di fatto, atteso che il C.S.M. ha comunque tenuto in considerazione che anche il ricorrente ha, a sua volta, svolto numerose indagini co-delegate di criminalità organizzata camorristica e mafiosa, con gestione di collaboratori di giustizia (cfr. p. 105 della delibera);
g) il C.S.M. ha ritenuto, correttamente, che i “ trascorsi gestionali ” del controinteressato « soverchiano il risalente pregresso (2006) quale magistrato di riferimento per l’informatica presso la Procura di Benevento nonché i recentissimi incarichi presso la Procura di MA (concentrati nell’ultimo biennio alla vacanza) che vanta di contro il dott. NT » e tale giudizio, secondo il Tribunale, non risulta palesemente irragionevole, perché:
- da un lato, le « riunioni periodiche e l’interlocuzione con i dirigenti ove ogni PM collabora con l’organizzazione e per elaborare protocolli investigativi » di cui riferisce il ricorrente non risulterebbero efficacemente evidenziate nella autorelazione;
- dall’altro lato, l’attività del dott. NT quale magistrato di riferimento per l’informatica presso la Procura di Benevento, pur in sé significativa ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art. 9 T.U., risulta, in effetti, essere risalente al 2006 e, dunque, non recente;
- sotto altro profilo ancora, gli incarichi presso la Procura di MA sono stati ricevuti dal ricorrente solo alla fine del 2019 e poi nel 2020 e, quindi, a meno di due anni dalla vacanza del posto in esame (6 ottobre 2021);
- per contro, il candidato nominato – durante il suo servizio presso la Procura di AP dal 2009 in poi – risulta aver collaborato con il Procuratore aggiunto coordinatore della sezione III nell’organizzazione del lavoro, in particolare nella redazione di protocolli investigativi, nel coordinamento dell’articolazione e nella risoluzione di eventuali problematiche insorte;
- l’apporto fornito da quest’ultimo è stato descritto come “più che valido” ed è stato protratto nel tempo, visto che l’assegnazione alla III Sezione è durata per ben sei anni;
- anche l’incarico del controinteressato quale componente dell’Ufficio Studi appare rilevante, posto che ha affrontato « numerose tematiche di natura sostanziale e processuale » ed aver redatto approfondite relazioni;
- da ultimo, il C.S.M. ha richiamato il recente incarico di componente del gruppo di lavoro con funzioni di collaborazione ai compiti del Procuratore Aggiunto delegato al settore del dibattimento.
h) a fronte di tali compositi elementi, la valutazione di prevalenza operata dal C.S.M. andrebbe esente dalle censure di manifesta illogicità e irrazionalità, in quanto si tratta di una scelta che appare rispettosa dei limiti connaturati alla discrezionalità amministrativa;
i) anche le positive esperienze pluriennali del ricorrente nell’attività giurisdizionale tributaria sono state indicate e puntualmente valutate sotto il profilo degli indicatori generali e, sul punto, il giudizio del C.S.M., che le ha ritenute non idonee a sovvertire la valutazione di prevalenza del controinteressato sulla scorta degli indicatori specifici, appare conforme alla disposizione di cui all’art. 27 T.U., in forza del quale agli indicatori di cui all’art. 15 del T.U. deve essere attribuito “ speciale rilievo ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2021, n. 6127, secondo cui « non è conforme al Testo Unico un giudizio comparativo che – senza adeguata, particolare ed effettiva motivazione – finisca per sovvertire il detto rapporto tra indicatori attitudinali specifici e indicatori attitudinali generali »);
l) nemmeno sarebbe condivisibile l’ultima censura dedotta in ricorso, secondo cui il C.S.M. avrebbe dovuto valorizzare il fatto che il ricorrente ha una valutazione di professionalità (VII) in più rispetto a quella conseguita dal controinteressato (VI) perché a ben vedere, se fosse stata considerata a favore del ricorrente tale circostanza, sarebbe stato reintrodotto – surrettiziamente – il requisito dell’anzianità di servizio quale autonomo parametro di valutazione, in violazione del disposto dell’art. 24 T.U.
4. Avverso tale sentenza, che ha respinto il ricorso di primo grado per le ragioni sin qui in sintesi riportate e riassunte, ha proposto appello il dott. NT, lamentandone l’erroneità per le ragioni che di seguito saranno esaminate, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento della delibera impugnata in primo grado.
4.1. Si è costituito il C.S.M. appellato per chiedere la reiezione del gravame, mentre non si è costituito il controinteressato.
4.2. Le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica.
4.3. Infine, nell’udienza pubblica del 28 gennaio 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. Con il primo motivo (pp. 14-15 del ricorso), anzitutto, l’odierno appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui il giudice di primo grado si sarebbe, a suo dire, limitato alla mera enunciazione astratta di principi, evidenziando che non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti, senza, tuttavia, formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta.
6.1. In una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale.
6.2. Andrebbe riformata la sentenza de qua poiché essa è illegittima e, in definitiva, ingiusta atteso che tra l’altro appare sbilanciata in maniera irragionevole in favore del dott. RA (dato che esperienze simili verrebbero valutate in maniera dissimile).
6.3. Il motivo è destituito di fondamento.
6.4. La censura non può essere condivisa perché il primo giudice, come si evince chiaramente dai passaggi motivazionali sopra ricordati, tutti meritevoli di conferma, ha ritenuto, sulla scorta di una trama argomentativa puntuale e analitica, che la valutazione del C.S.M. non fosse affetta, come non è affetta, da un alcun vizio di legittimità.
6.5. Le censure dell’appellante, generiche, non riescono a scalfire la complessiva correttezza di tale motivazione, sufficientemente argomentata e completa, né si ravvisa nella sentenza impugnata, come lamenta l’appellante, un qualsivoglia sbilanciamento valutativo a danno del medesimo.
6.6. Il motivo, pertanto, va respinto.
7. Con il secondo, e più articolato, motivo (pp. 16-24 del ricorso), ancora, l’odierno appellante deduce che la sentenza impugnata avrebbe, da un lato, svalutato il proprio profilo professionale e, dall’altro, sopravvalutato quello del dott. RA, riproponendo, in sostanza, i profili dedotti in primo grado.
7.1. L’appellante, anzitutto, deduce (p. 16 del ricorso) che le esperienze di referente informatico e l’elevato tasso di definizione dei fascicoli sono stati richiamati nella delibera del C.S.M., ma che si è trattato di una mera enunciazione perché poi esse non sono state adeguatamente soppesate nel giudizio comparativo, ma si tratta di censura infondata perché, come ha rilevato il primo giudice (v., supra , § 3.1., lett. a), il C.S.M. ha correttamente non solo indicato, ma anche valutato tali elementi, ritenendoli recessivi rispetto al profilo del dott. RA con valutazione non manifestamente illogica né erronea.
7.2. L’appellante, poi, censura (p. 17 del ricorso) anche la valutazione del primo giudice in ordine alla maggior durata della propria carriera – 27 anni – rispetto a quella del controinteressato – 22 anni – ma trascura di considerare che, come ha bene rilevato sempre il primo giudice, tale valutazione non è irragionevole, dato che, come sopra si è detto (§ 3.2., lett. b), un intervallo temporale così ampio, di oltre venti anni per entrambi, appare idoneo – a prescindere dai quattro anni in più di un candidato rispetto all’altro – ad attestare la costanza e la persistenza, e, quindi, in definitiva, lo specifico valore delle funzioni requirenti esercitate da entrambi, senza che dalla maggiore età di servizio del dott. NT possa trarsi, in modo apodittico, alcun elemento preferenziale rispetto al profilo del dott. RA, in contrasto con l’art. 24 T.U.
7.3. Ancora, l’odierno appellante censura la sentenza impugnata – pp. 17-20 del ricorso – per avere convalidato il giudizio del C.S.M. in ordine alla prevalenza del dott. RA per la sua maggiore esperienza in D.D.A., lamentando che la sola circostanza di avere fatto parte della D.D.A. anche per più anni non può significare automaticamente prevalenza di un candidato su di un altro, né può significare avere maggiori esperienze di coordinamento investigativo, e sottolineando comunque che anche il dott. NT sia nella Procura di AP, sia in quella di MA, ha svolto numerose e rilevanti indagini co-delegate di criminalità organizzata camorristica e mafiosa, con gestione di collaboratori di giustizia, sicché annovera nel suo curriculum tali esperienze (anche quale p.m. in dibattimento).
7.3.1. Anche censura non è meritevole di accoglimento perché il giudizio del Tribunale, lungi dal coonestare inammissibili automatismi e dal creare magistrati requirenti “di serie A” e p.m. “di serie B”, per usare l’icastica espressione dell’appellante, ha condivisibilmente evidenziato come la valutazione compiuta dal C.S.M., che ha ritenuto “ più solida ” la conoscenza della criminalità organizzata da parte del controinteressato, rispetto a quella del ricorrente, non sia stata frutto di un rigido automatismo connesso alla differente durata dell’applicazione presso la D.D.A. dei due candidati, ma sia stata piuttosto la risultante di un’analisi complessiva, di cui si è detto sopra riportando le motivazioni della sentenza impugnata che hanno ripercorso l’ iter valutativo della delibera consiliare, delle variegate esperienze professionali maturate in tale ambito dal controinteressato, rilevando come nel percorso professionale del dott. RA fosse riscontrabile una « più solida competenza nel contrasto alla criminalità organizzata (maggiormente rispondente alle esigenze funzionali da soddisfarsi con la presente procedura) quale stabilmente destinato alla D.D.A. napoletana dall’1.12.2019 (e ivi applicato , almeno dal 2007, come da autorelazione, allorquando sostituto procuratore della repubblica presso il Tribunale di Nola), a fronte di singole applicazione alle D.D.A. di AP e MA annoverate dal dott. NT »,.
7.3.2. Il giudizio di prevalenza del dott. RA non appare, peraltro, illegittimo per travisamento di fatto, atteso che il C.S.M. ha comunque tenuto in considerazione che anche l’odierno appellante ha, a sua volta, svolto numerose indagini co-delegate di criminalità organizzata camorristica e mafiosa, con gestione di collaboratori di giustizia (cfr. p. 105 della delibera).
7.4. Ancora, l’appellante deduce che il C.S.M. – pp. 20-22 del ricorso – avrebbe svalutato le plurime, e fruttuose, esperienze professionali da lui vantate (egli è stato referente per l’informatica nella Procura della Repubblica di Benevento, indicatore specifico per le attitudini richieste, ed ha collaborato presso la Procura di MA per la redazione di numerosi protocolli investigativi, come desumibili dal curriculum prodotto, sia in materia di appalti sia in materia di definizione dei procedimenti ex art. 131- bis c.p.) a tutto vantaggio del dott. RA, che non potrebbe invece far valere un identico curriculum.
7.4.1. Anche questa censura, tuttavia, non appare decisiva in quanto, richiamandosi qui le motivazioni puntuali e complete della sentenza impugnata (v., supra , § 3.1., lett. f), che non hanno trovato smentita nelle prospettazioni dell’appellante, intese ad esaltare unicamente la presunta superiorità del proprio profilo professionale, il C.S.M. ha ritenuto che i “ trascorsi gestionali ” del controinteressato « soverchiano il risalente pregresso (2006) quale magistrato di riferimento per l’informatica presso la Procura di Benevento nonché i recentissimi incarichi presso la Procura di MA (concentrati nell’ultimo biennio alla vacanza) che vanta di contro il dott. NT » e tale giudizio, secondo il Tribunale la cui valutazione non può che meritare conferma in questa sede per la sua correttezza motivazionale, non risulta palesemente irragionevole, perché:
- da un lato, le « riunioni periodiche e l’interlocuzione con i dirigenti ove ogni PM collabora con l’organizzazione e per elaborare protocolli investigativi » di cui riferisce il ricorrente non risulterebbero efficacemente evidenziate nella autorelazione;
- dall’altro lato, l’attività del dott. NT quale magistrato di riferimento per l’informatica presso la Procura di Benevento, pur in sé significativa ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art. 9 T.U., risulta, in effetti, essere risalente al 2006 e, dunque, non recente;
- sotto altro profilo ancora, gli incarichi presso la Procura di MA sono stati ricevuti dal ricorrente solo alla fine del 2019 e poi nel 2020 e, quindi, a meno di due anni dalla vacanza del posto in esame (6 ottobre 2021);
- per contro, il candidato nominato – durante il suo servizio presso la Procura di AP dal 2009 in poi – risulta aver collaborato con il Procuratore aggiunto coordinatore della sezione III nell’organizzazione del lavoro, in particolare nella redazione di protocolli investigativi, nel coordinamento dell’articolazione e nella risoluzione di eventuali problematiche insorte;
- l’apporto fornito da quest’ultimo è stato descritto come “più che valido” ed è stato protratto nel tempo, visto che l’assegnazione alla III Sezione è durata per ben sei anni;
- anche l’incarico del controinteressato quale componente dell’Ufficio Studi appare rilevante, posto che ha affrontato « numerose tematiche di natura sostanziale e processuale » ed aver redatto approfondite relazioni;
- da ultimo, il C.S.M. ha richiamato il recente incarico di componente del gruppo di lavoro con funzioni di collaborazione ai compiti del Procuratore Aggiunto delegato al settore del dibattimento.
7.5. D’altro canto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ad avviso del quale le sue esperienze di collaborazione sarebbero state illegittimamente ritenute subvalenti rispetto a quella del dott. RA quale componente dell’Ufficio studi della Procura di AP, giova ricordare che, oltre a tale esperienza, come esplicitato nella delibera impugnata, il candidato nominato ha annoverato plurime collaborazioni offerte alla Dirigenza, a far tempo dal periodo svolto presso l’ufficio giudiziario di Nola e, massimamente, presso la Procura di AP, « nell’organizzazione dell’operatività della sezione III (ove ha prestato servizio per 6 anni), anche nell’elaborazione di opportuni protocolli investigativi”, quale “componente dell’Ufficio Studi (ivi chiamato alla pronta analisi di numerose tematiche, con redazione di approfondite relazioni a beneficio dei colleghi)” e, da settembre 2021, “nel supporto alla complessa gestione dei rapporti con il Tribunale ».
7.5.1. Ebbene, tali attività di collaborazione correttamente sono state ritenute riconducibili all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b), T.U. dirigenza, laddove le esperienze di cui l’appellante lamenta la mancata valutazione, anche a fini comparativi con il magistrato proposto – e cioè, in particolare, la partecipazione ad un gruppo incaricato di formulare linee guida per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131- bis c.p. nonché ad un gruppo di studio per i reati in materia di appalti e per le indagini a distanza – altrettanto correttamente non sono state incluse nel novero delle esperienze rilevanti ai fini dell’indicatore in esame.
7.6. Analoghe considerazioni in punto di non riconducibilità nel quadro degli indicatori specifici di cui alla lettera b) dell’art. 15, T.U. valgono per ciò che concerne l’illegittimità della delibera dedotta dall’appellante in ragione dell’omessa valutazione delle proposte formulate in suo favore in altre procedure, quali quelle per il conferimento dell’incarico di procuratore della repubblica presso i tribunali di Grosseto e Larino e per l’applicazione quale sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di MA.
7.7. In aggiunta – e il rilievo ha carattere assorbente – deve evidenziarsi che, come noto, ciascuna procedura concorsuale bandita per la copertura di uno specifico ufficio (direttivo, semidirettivo, o altro) risulta del tutto autonoma rispetto alle altre e che i giudizi, ivi operati, di prevalenza o subvalenza di un candidato rispetto agli altri a nulla rilevano nel quadro delle diverse procedure che vedono il medesimo candidato concorrere con altri (o addirittura gli stessi) candidati per un diverso ufficio, sicché neppure appare decisivo il precedente citato dall’appellante e depositato in data 7 gennaio 2025 e, cioè, la sentenza n. 1193 del 5 febbraio 2024 di questa Sezione, concernente la nomina di altro magistrato a Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Benevento.
7.8. Non può dunque trovare accoglimento l’assunto conclusivo dell’appellante (pp. 23-24 del ricorso), secondo cui il profilo professionale del dott. NT sarebbe nettamente superiore a quello del dott. RA sia quanto agli indicatori generali che a quelli specifici, sotto tutti i profili, non risultando tale assunto suffragato dall’analisi comparativa dei profili correttamente svolta dal C.S.M., come ha rilevato anche la sentenza impugnata.
7.9. Il C.S.M., senza affatto sminuire – come invece a torto assume l’appellante – l’altissimo valore professionale del dott. NT, ha ritenuto di accordare la preferenza al dott. RA sulla base di elementi riscontrati dagli atti della procedura concorsuale, valutati in conformità ai criteri previsti dal T.U. sulla dirigenza giudiziaria e all’esito di un percorso decisionale che dà conto in maniera logica ed esaustiva delle ragioni per cui ha ritenuto recessivo il profilo del dott. NT, sicché, nel caso qui controverso, come già più volte evidenziato, il percorso argomentativo seguito dall’organo di autogoverno risulta congruo e razionale nonché coerente quanto all’indicazione dei presupposti e alle conclusioni tratte in ordine alle garanzie di idoneità allo svolgimento dell’incarico da parte del nominato.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello, infondato, va respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
9. Le spese del presente grado del giudizio, per la complessità, in fatto e in diritto, delle questioni sottese alla valutazione discrezionale del C.S.M. oggetto di contestazione del presente giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti.
9.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante per la soccombenza il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da ON NT, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di ON NT il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO