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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/02/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 48249/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Beatrice Gelmi e dell'avv. Filippo Arata, C.F._1
elettivamente domiciliati in Milano, Galleria del Corso n. 1, presso lo studio dei loro difensori
ATTRICI OPPONENTI
contro
(C.F. , in proprio, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Milano, piazza Sant'Agostino n. 22, presso il proprio studio
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parti attrici opponenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa, eccezione e deduzione: In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in relazione Pt_2 alle pretese di pagamento azionate dall'avv. con il Decreto Ingiuntivo per i motivi esposti in CP_1
atti; In via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza, per i motivi esposti in atti, delle pretese di pagamento azionate dall'avv. nei confronti di e della sig.ra con il ricorso CP_1 Parte_1 Pt_2 per decreto ingiuntivo 24.6.2022 (R.G. 25696/2022) e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo oggetto della presente opposizione. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, iva e CPA.
pagina 1 di 8 Parte convenuta opposta:
Voglia il Giudice adito In via principale, rigettare tutte le domande formulate dalle controparti perché infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto per capitale, interessi e spese. In via subordinata e salvo gravame, condannare le controparti al pagamento, in favore dell'avv. del diverso importo dovuto come provato in corso di causa, oltre CP_1 interessi maturati. In via istruttoria questa difesa, in estremo subordine, riserva l'ulteriore produzione di documenti e la formulazione delle istanze istruttorie all'esito del contegno processuale di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, con condanna delle controparti anche al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione l'avv. chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo CP_1
immediatamente esecutivo n. 14469/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 8.08.2022 e pubblicato in data 30.08.2022, con cui veniva ingiunto a e a il Parte_2 Parte_1
pagamento della somma di euro 320.000,00, oltre a interessi e spese di procedura, a titolo di saldo di compensi dovuti per attività professionale asseritamente resa dal ricorrente da inizio 2020 a fine luglio
2021, sia nell'interesse personale della signora sia di quello della per la Pt_2 Parte_1 realizzazione di un'operazione di vendita immobiliare in Milano.
pagina 2 di 8 Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti questo Tribunale l'avv. chiedendo, in via
[...] CP_1
preliminare, di disporre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, chiedevano di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria proposta dall'avv. nei confronti di e di con il ricorso per CP_1 Parte_1 Parte_2 ingiunzione e, per l'effetto, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
A sostegno delle domande formulate, le parti attrici opponenti rilevavano che:
- la sig.ra sottoscriveva in data 11.05.2021 la lettera dell'avv. (doc. 1 fasc. mon.) Pt_2 CP_1
in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della non Parte_1
personalmente, con conseguente carenza di legittimazione della sig.ra Pt_2
- l'attività professionale di cui alla predetta lettera risultava ancora da svolgersi alla data della sottoscrizione;
- a far data dal giugno 2021 la sig.ra contestava all'avv. negligenze e Pt_2 CP_1
inadempimenti al mandato conferitogli;
- in data 3.10.2022 la sig.ra revocava all'avv. il mandato relativo alle due cause Pt_2 CP_1 civili che lo stesso stava curando nell'interesse della stessa avanti il Tribunale di Milano;
- la scrittura dell'11.05.2021 non poteva qualificarsi come un riconoscimento di debito, ma piuttosto come un accordo sul compenso per l'attività professionale, svolta e da svolgersi, necessariamente sottoposto alla condizione sospensiva che l'attività venisse svolta nella sua interezza e con la diligenza dovuta e richiesta non solo dalla peculiarità dell'affare, ma anche dall'ingente valore del compenso concordato;
- l'attività non veniva svolta interamente né con la dovuta diligenza dall'avv. arrecando CP_1
così gravi danni alla Parte_1
- la sig.ra corrispondeva all'avv. la somma di euro 195.174,36 per attività, Pt_2 CP_1
diverse da quelle di cui è qui lite, dallo stesso svolte tra il 23.06.2020 e il 31.07.2021.
L'avv. ritualmente costituito, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in via CP_1 preliminare, di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto perché totalmente infondata, non provata e formulata in assenza dei requisiti previsti dalla legge;
nel merito, chiedeva di respingere tutte le domande delle controparti perché infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna delle controparti, oltre che alle pagina 3 di 8 spese, anche al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre agli accessori di legge.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- l'avv. provava documentalmente il conferimento del mandato nel giugno 2020 da parte CP_1
della sig.ra sia per sé personalmente sia per la nonché la completa e Pt_2 Parte_1
fruttuosa esecuzione dell'attività professionale oggetto dell'incarico;
- durante il corso del rapporto professionale le odierne parti opponenti non sollevavano mai alcuna contestazione circa un presunto inadempimento di parte opposta;
- grazie all'opera professionale dell'avv. le parti opponenti conseguivano consistenti CP_1
vantaggi, tutti provati documentalmente;
- nessun danno derivava alle opponenti dall'operazione di vendita immobiliare al dott. ; Per_1
- tutti i pagamenti ricevuti dall'avv. dalle opponenti riguardavano questioni altre e CP_1 diverse rispetto alla compravendita dell'immobile di via Brennero n. 1, come provato documentalmente;
- non erano le opponenti a revocare il mandato all'avv. bensì quest'ultimo a rinunciare CP_1
al mandato nei giudizi R.G. n. 19859/21 e R.G. n. 43392/21 in data 15.04.2022, persistendo il reiterato contegno dilatorio della sig.ra relativamente al pagamento della somma di euro Pt_2
320.000,00;
- la lettera dell'avv. veniva sottoscritta dalla sig.ra a trattativa per la vendita CP_1 Pt_2 dell'immobile conclusa, in quanto tutti gli adempimenti erano stati valutati, concordati e programmati ben prima della stipulazione degli atti notarili, in esito a un impegno assoluto e costante dell'intero studio del professionista per la durata di un intero anno.
Con ordinanza in data 19.04.2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
All'udienza del 3.10.2023 il Giudice, osservata la natura documentale della causa, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Quanto all'eccezione sollevata in via preliminare dalle parti opponenti circa la carenza di legittimazione passiva della sig.ra personalmente, la stessa va rigettata, in quanto priva di Pt_2
fondamento e smentita dalla documentazione in atti.
pagina 4 di 8 Infatti, nella lettera/proposta indirizzata alla sig.ra e dalla stessa sottoscritta per accettazione in Pt_2 data 11.05.2021 (cfr. doc. 1 fasc. mon.), l'avv. quantificava in euro 320.000,00 il compenso CP_1 per le proprie competenze e spese per la pratica della vendita dell'immobile sito in Milano, via Pa Brennero n. 1, a “sia per sia per , precisando inoltre che le ulteriori Controparte_2 Parte_1
attività svolte e meglio specificate alle lettere B) e C) della proposta venivano offerte a titolo gratuito.
La sottoscrizione per accettazione da parte della sig.ra in calce a tale scrittura deve quindi Pt_2
intendersi fatta personalmente, oltre che nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
Inoltre, l'accettazione da parte del sig. , in data 5.02.2021, della proposta Controparte_2 sottopostagli relativa all'acquisto del suddetto immobile vedeva come parti la società Parte_1 in qualità di proponente e la sig.ra in qualità di garante “delle garanzie, degli Parte_2 obblighi e degli impegni posti dalla presente scrittura a carico del Proponente stesso … impegni, garanzie ed obblighi che sono assunti in via congiunta e solidale dalla Garante” (cfr. doc. 21 di parte opposta).
Si osserva che l'atto di vendita sottoposto a condizioni sospensive fu stipulato in data 14.05.2021, cioè solo tre giorni dopo la lettera dell'11.05.2021 e dunque quando l'attività per la vendita dell'immobile a era di fatto in parte svolta, avanti il Notaio tra il sig. Controparte_2 Persona_2 Controparte_3
(rappresentato dal procuratore speciale sig. e la sig.ra
[...] Controparte_4 Persona_3
“in proprio e in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società
[...]
(cfr. doc. 22 di parte opposta). Parte_1
Ne consegue che tutta l'attività svolta dall'avv. per la consulenza finalizzata alla vendita CP_1 dell'immobile della e all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla promittente Parte_1 venditrice, nonché l'attività consistita nel fare da tramite tra la sig.ra e i suoi creditori, deve Pt_2 intendersi svolta anche nell'interesse e a favore della sig.ra personalmente, in quanto garante Pt_2
delle obbligazioni gravanti sulla società stessa.
Grazie alla lettura della mail scritta in data 1.07.2020 (cfr. doc. 2 fasc. mon.) dalla sig.ra – con la Pt_2 quale la stessa scrivendo all'avv. Santin, chiedeva di incontrare emerge la natura Controparte_5 dell'incarico conferito all'avv.to (“l'avvocato che ho incaricato sia di CP_1 CP_1
seguire la vendita della villa, delle questioni con gli eredi e sia di fare da tramite fra me e tutti i miei consulenti”). Appare dunque inequivocabilmente che l'odierna opponente sig.ra confermava Pt_2
l'incarico all'avv. non solo per la vendita dell'immobile di via Brennero n. 1, ma anche per CP_1
molteplici e ulteriori attività nei confronti degli eredi e quindi per la stessa personalmente e non quale legale rappresentante della Parte_1
pagina 5 di 8 Dell'incarico all'avv. per questioni non solo attinenti alla società CP_1 Parte_1
costituiscono prove documentali anche le mail del 16.06.2020 (cfr. doc. 15 di parte opposta) e del
6.07.2021 (cfr. doc. 23 di parte opposta).
Nel merito, l'opposizione risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta entro i limiti di seguito indicati.
Risulta pacifico in causa che la sig.ra conferiva all'avv. “l'incarico di assisterla Pt_2 CP_1 nell'attività connessa e correlata alla vendita di un immobile di proprietà di detta società [la
sito a Milano”; parte opponente ha altresì espressamente precisato e riconosciuto che Parte_1
“il mandato conferito all'avv. aveva a oggetto la consulenza e l'assistenza nella proposta … CP_1 di vendita dell'immobile al potenziale acquirente dott. ; cancellazione dell'ipoteca Controparte_2 volontaria e del verbale di pignoramento trascritti a favore della banca B.I.L. SA sull'immobile in vendita;
costituzione di un deposito fiduciario a garanzia delle eventuali posizioni debitorie della società nei confronti dell'Erario” (cfr. Atto di citazione in opposizione, pagg. 3 e 4). Parte_1
Si deve pertanto rilevare che la già menzionata lettera sub doc. 1 fasc. mon. costituisce il preventivo/accordo sui compensi e sulle spese circa “la pratica vendita di via Brennero 1 a
[...]
, sia per per , così come formulato dall'avv. e accettato dalla sig.ra CP_2 Pt_4 Parte_1 CP_1
con sottoscrizione in data 11.05.2021, qualificabile come riconoscimento di debito, in quanto Pt_2 occorsa successivamente allo svolgimento della gran parte dell'attività di assistenza e consulenza posta in essere dall'opposto, ove si consideri che a soli tre giorni di distanza fu stipulato l'atto di vendita sottoposta a condizioni sospensive tra , da una parte, e e sig.ra Controparte_2 Parte_1 Pt_2 in proprio, dall'altra (doc. 22 di parte opposta).
L'effettivo compimento da parte dell'avv. dell'attività professionale di assistenza e consulenza CP_1
a favore delle parti opponenti emerge dalla copiosa documentazione in atti, consistente per lo più in corrispondenza via mail (cfr., ex multis, docc. 12, 29 e 30) e, da ultimo, dall'atto notarile “ricognitivo di avveramento di condizioni sospensive” in data 22.07.2021 (cfr. doc. 3 fasc. mon.), con il quale fu dato atto dell'esatto avveramento delle condizioni sospensive di cui al precedente atto del 14.07.2021, che pertanto acquistava piena e definitiva efficacia.
Prive di prova risultano le asserzioni delle opponenti circa le condotte asseritamente inadempienti dell'avv. nonché i danni asseritamente arrecati alle parti opponenti: gli unici documenti CP_1
depositati dalle opponenti con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. risultano privi di valore probatorio in tal senso.
Alla luce delle allegazioni di parte opposta e in mancanza di prova che l'attività di assistenza e consulenza per pervenire al perfezionamento della vendita dell'immobile di via Brennero n. 1 sia stata pagina 6 di 8 svolta esclusivamente da terzi e che l'avv. non abbia per contro gestito la pratica, coordinando CP_1 altri professionisti a tal fine, si deve concludere che lo stesso abbia svolto l'incarico affidatogli e abbia dunque diritto al relativo compenso.
Sull'entità di quest'ultimo parte opposta ha richiesto la condanna delle odierne opponenti a quanto accettato con la scrittura dell'11.05.2021, cioè a euro 320.000,00, mentre la sig.ra Pt_2 personalmente e quale legale rappresentante della ritiene di nulla dovere all'opposto Parte_1 sia perché lo stesso non avrebbe offerto la prova dell'attività svolta, sia perché lo stesso avrebbe svolto attività di intermediazione preclusa ai non iscritti al relativo albo e quindi sarebbe nullo l'eventuale accordo, sia perché l'avv. avrebbe svolto l'attività negligentemente, arrecando così danni alle CP_1 opponenti e infine perché l'eventuale compenso richiesto sarebbe superiore a quanto in ipotesi dovuto.
Le suddette eccezioni, come già osservato, sono infondate e sfornite di idonea prova.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto all'opposto per la consulenza prestata per la vendita dell'immobile di via Brennero n. 1 non sembrano aver rilievo le fatture prodotte dall'opposto (cfr. docc. 25 e 25 bis di parte opposta), le quali, seppur generiche nella descrizione delle attività svolte, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte delle opponenti.
Particolare attenzione va, invece, posta alla mail in data 14.03.2022 (cfr. doc. 6 di parte opponente depositato in sede di memoria nr) indirizzata allo Studio legale NI e alla sig.ra con la quale Pt_2
l'avv. faceva riferimento a una riduzione del 50% della parcella concordata e di una seconda CP_1
riduzione di un ulteriore 25%: sulla base di tale mail le parti opponenti hanno sostenuto che l'eventuale compenso dovuto all'opposto non ammonti a euro 320.000,00, come da richiesta dell'avv. ma CP_1
debba essere ridotto alla somma di euro 120.000,00.
Sul punto parte opposta riconosce espressamente di aver aderito alle richieste delle odierne opponenti con la mail del 14.03.2022 (cfr allegato alla memoria di parte opponente depositata il 19.6.23 pag. 51) avendo apportato all'originario compenso concordato le riduzioni nella misura del 50% (quindi per euro 160.000,00) e di un ulteriore 25% (quindi per finali euro 120.000,00), affermando però che, non essendo pervenuta alcuna risposta né tantomeno nessun pagamento nella misura ridotta, la proposta dovesse ritenersi decaduta.
Tale tesi non appare tuttavia condivisibile, non essendo il contenuto della citata mail qualificato come proposta condizionata all'immediato pagamento, ma trattandosi di una unilaterale modifica agli accordi sui compensi e, conseguentemente, assimilabile alla rinuncia ai maggiori compensi a suo tempo concordati.
pagina 7 di 8 Ne deve derivare l'accertamento del compenso dovuto all'avv. per l'attività svolta di cui al CP_1
presente giudizio nella misura di euro 120.000,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 dalla data della domanda giudiziale
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del DM 55/14 e succ mod in relazione allo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 ai valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 14469/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 8.08.2022 e pubblicato in data 30.08.2022;
2) in parziale accoglimento delle domande formulate dall'opposto, avv. Controparte_1
condanna le opponenti, sig.ra personalmente e la
[...] Parte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, a
[...] favore dell'opposto, della somma di euro 120.000,00, oltre iva cpa e spese generali al 15% e interessi come in parte motiva;
3) condanna le opponenti, sig.ra personalmente e la in Parte_2 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, a favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 oltre iva cpa e spese generali al
15%.
Milano, il 20 febbraio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 48249/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Beatrice Gelmi e dell'avv. Filippo Arata, C.F._1
elettivamente domiciliati in Milano, Galleria del Corso n. 1, presso lo studio dei loro difensori
ATTRICI OPPONENTI
contro
(C.F. , in proprio, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Milano, piazza Sant'Agostino n. 22, presso il proprio studio
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parti attrici opponenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa, eccezione e deduzione: In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in relazione Pt_2 alle pretese di pagamento azionate dall'avv. con il Decreto Ingiuntivo per i motivi esposti in CP_1
atti; In via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza, per i motivi esposti in atti, delle pretese di pagamento azionate dall'avv. nei confronti di e della sig.ra con il ricorso CP_1 Parte_1 Pt_2 per decreto ingiuntivo 24.6.2022 (R.G. 25696/2022) e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo oggetto della presente opposizione. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, iva e CPA.
pagina 1 di 8 Parte convenuta opposta:
Voglia il Giudice adito In via principale, rigettare tutte le domande formulate dalle controparti perché infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto per capitale, interessi e spese. In via subordinata e salvo gravame, condannare le controparti al pagamento, in favore dell'avv. del diverso importo dovuto come provato in corso di causa, oltre CP_1 interessi maturati. In via istruttoria questa difesa, in estremo subordine, riserva l'ulteriore produzione di documenti e la formulazione delle istanze istruttorie all'esito del contegno processuale di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, con condanna delle controparti anche al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione l'avv. chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo CP_1
immediatamente esecutivo n. 14469/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 8.08.2022 e pubblicato in data 30.08.2022, con cui veniva ingiunto a e a il Parte_2 Parte_1
pagamento della somma di euro 320.000,00, oltre a interessi e spese di procedura, a titolo di saldo di compensi dovuti per attività professionale asseritamente resa dal ricorrente da inizio 2020 a fine luglio
2021, sia nell'interesse personale della signora sia di quello della per la Pt_2 Parte_1 realizzazione di un'operazione di vendita immobiliare in Milano.
pagina 2 di 8 Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti questo Tribunale l'avv. chiedendo, in via
[...] CP_1
preliminare, di disporre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, chiedevano di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria proposta dall'avv. nei confronti di e di con il ricorso per CP_1 Parte_1 Parte_2 ingiunzione e, per l'effetto, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
A sostegno delle domande formulate, le parti attrici opponenti rilevavano che:
- la sig.ra sottoscriveva in data 11.05.2021 la lettera dell'avv. (doc. 1 fasc. mon.) Pt_2 CP_1
in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della non Parte_1
personalmente, con conseguente carenza di legittimazione della sig.ra Pt_2
- l'attività professionale di cui alla predetta lettera risultava ancora da svolgersi alla data della sottoscrizione;
- a far data dal giugno 2021 la sig.ra contestava all'avv. negligenze e Pt_2 CP_1
inadempimenti al mandato conferitogli;
- in data 3.10.2022 la sig.ra revocava all'avv. il mandato relativo alle due cause Pt_2 CP_1 civili che lo stesso stava curando nell'interesse della stessa avanti il Tribunale di Milano;
- la scrittura dell'11.05.2021 non poteva qualificarsi come un riconoscimento di debito, ma piuttosto come un accordo sul compenso per l'attività professionale, svolta e da svolgersi, necessariamente sottoposto alla condizione sospensiva che l'attività venisse svolta nella sua interezza e con la diligenza dovuta e richiesta non solo dalla peculiarità dell'affare, ma anche dall'ingente valore del compenso concordato;
- l'attività non veniva svolta interamente né con la dovuta diligenza dall'avv. arrecando CP_1
così gravi danni alla Parte_1
- la sig.ra corrispondeva all'avv. la somma di euro 195.174,36 per attività, Pt_2 CP_1
diverse da quelle di cui è qui lite, dallo stesso svolte tra il 23.06.2020 e il 31.07.2021.
L'avv. ritualmente costituito, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in via CP_1 preliminare, di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto perché totalmente infondata, non provata e formulata in assenza dei requisiti previsti dalla legge;
nel merito, chiedeva di respingere tutte le domande delle controparti perché infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna delle controparti, oltre che alle pagina 3 di 8 spese, anche al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre agli accessori di legge.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- l'avv. provava documentalmente il conferimento del mandato nel giugno 2020 da parte CP_1
della sig.ra sia per sé personalmente sia per la nonché la completa e Pt_2 Parte_1
fruttuosa esecuzione dell'attività professionale oggetto dell'incarico;
- durante il corso del rapporto professionale le odierne parti opponenti non sollevavano mai alcuna contestazione circa un presunto inadempimento di parte opposta;
- grazie all'opera professionale dell'avv. le parti opponenti conseguivano consistenti CP_1
vantaggi, tutti provati documentalmente;
- nessun danno derivava alle opponenti dall'operazione di vendita immobiliare al dott. ; Per_1
- tutti i pagamenti ricevuti dall'avv. dalle opponenti riguardavano questioni altre e CP_1 diverse rispetto alla compravendita dell'immobile di via Brennero n. 1, come provato documentalmente;
- non erano le opponenti a revocare il mandato all'avv. bensì quest'ultimo a rinunciare CP_1
al mandato nei giudizi R.G. n. 19859/21 e R.G. n. 43392/21 in data 15.04.2022, persistendo il reiterato contegno dilatorio della sig.ra relativamente al pagamento della somma di euro Pt_2
320.000,00;
- la lettera dell'avv. veniva sottoscritta dalla sig.ra a trattativa per la vendita CP_1 Pt_2 dell'immobile conclusa, in quanto tutti gli adempimenti erano stati valutati, concordati e programmati ben prima della stipulazione degli atti notarili, in esito a un impegno assoluto e costante dell'intero studio del professionista per la durata di un intero anno.
Con ordinanza in data 19.04.2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
All'udienza del 3.10.2023 il Giudice, osservata la natura documentale della causa, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Quanto all'eccezione sollevata in via preliminare dalle parti opponenti circa la carenza di legittimazione passiva della sig.ra personalmente, la stessa va rigettata, in quanto priva di Pt_2
fondamento e smentita dalla documentazione in atti.
pagina 4 di 8 Infatti, nella lettera/proposta indirizzata alla sig.ra e dalla stessa sottoscritta per accettazione in Pt_2 data 11.05.2021 (cfr. doc. 1 fasc. mon.), l'avv. quantificava in euro 320.000,00 il compenso CP_1 per le proprie competenze e spese per la pratica della vendita dell'immobile sito in Milano, via Pa Brennero n. 1, a “sia per sia per , precisando inoltre che le ulteriori Controparte_2 Parte_1
attività svolte e meglio specificate alle lettere B) e C) della proposta venivano offerte a titolo gratuito.
La sottoscrizione per accettazione da parte della sig.ra in calce a tale scrittura deve quindi Pt_2
intendersi fatta personalmente, oltre che nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
Inoltre, l'accettazione da parte del sig. , in data 5.02.2021, della proposta Controparte_2 sottopostagli relativa all'acquisto del suddetto immobile vedeva come parti la società Parte_1 in qualità di proponente e la sig.ra in qualità di garante “delle garanzie, degli Parte_2 obblighi e degli impegni posti dalla presente scrittura a carico del Proponente stesso … impegni, garanzie ed obblighi che sono assunti in via congiunta e solidale dalla Garante” (cfr. doc. 21 di parte opposta).
Si osserva che l'atto di vendita sottoposto a condizioni sospensive fu stipulato in data 14.05.2021, cioè solo tre giorni dopo la lettera dell'11.05.2021 e dunque quando l'attività per la vendita dell'immobile a era di fatto in parte svolta, avanti il Notaio tra il sig. Controparte_2 Persona_2 Controparte_3
(rappresentato dal procuratore speciale sig. e la sig.ra
[...] Controparte_4 Persona_3
“in proprio e in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società
[...]
(cfr. doc. 22 di parte opposta). Parte_1
Ne consegue che tutta l'attività svolta dall'avv. per la consulenza finalizzata alla vendita CP_1 dell'immobile della e all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla promittente Parte_1 venditrice, nonché l'attività consistita nel fare da tramite tra la sig.ra e i suoi creditori, deve Pt_2 intendersi svolta anche nell'interesse e a favore della sig.ra personalmente, in quanto garante Pt_2
delle obbligazioni gravanti sulla società stessa.
Grazie alla lettura della mail scritta in data 1.07.2020 (cfr. doc. 2 fasc. mon.) dalla sig.ra – con la Pt_2 quale la stessa scrivendo all'avv. Santin, chiedeva di incontrare emerge la natura Controparte_5 dell'incarico conferito all'avv.to (“l'avvocato che ho incaricato sia di CP_1 CP_1
seguire la vendita della villa, delle questioni con gli eredi e sia di fare da tramite fra me e tutti i miei consulenti”). Appare dunque inequivocabilmente che l'odierna opponente sig.ra confermava Pt_2
l'incarico all'avv. non solo per la vendita dell'immobile di via Brennero n. 1, ma anche per CP_1
molteplici e ulteriori attività nei confronti degli eredi e quindi per la stessa personalmente e non quale legale rappresentante della Parte_1
pagina 5 di 8 Dell'incarico all'avv. per questioni non solo attinenti alla società CP_1 Parte_1
costituiscono prove documentali anche le mail del 16.06.2020 (cfr. doc. 15 di parte opposta) e del
6.07.2021 (cfr. doc. 23 di parte opposta).
Nel merito, l'opposizione risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta entro i limiti di seguito indicati.
Risulta pacifico in causa che la sig.ra conferiva all'avv. “l'incarico di assisterla Pt_2 CP_1 nell'attività connessa e correlata alla vendita di un immobile di proprietà di detta società [la
sito a Milano”; parte opponente ha altresì espressamente precisato e riconosciuto che Parte_1
“il mandato conferito all'avv. aveva a oggetto la consulenza e l'assistenza nella proposta … CP_1 di vendita dell'immobile al potenziale acquirente dott. ; cancellazione dell'ipoteca Controparte_2 volontaria e del verbale di pignoramento trascritti a favore della banca B.I.L. SA sull'immobile in vendita;
costituzione di un deposito fiduciario a garanzia delle eventuali posizioni debitorie della società nei confronti dell'Erario” (cfr. Atto di citazione in opposizione, pagg. 3 e 4). Parte_1
Si deve pertanto rilevare che la già menzionata lettera sub doc. 1 fasc. mon. costituisce il preventivo/accordo sui compensi e sulle spese circa “la pratica vendita di via Brennero 1 a
[...]
, sia per per , così come formulato dall'avv. e accettato dalla sig.ra CP_2 Pt_4 Parte_1 CP_1
con sottoscrizione in data 11.05.2021, qualificabile come riconoscimento di debito, in quanto Pt_2 occorsa successivamente allo svolgimento della gran parte dell'attività di assistenza e consulenza posta in essere dall'opposto, ove si consideri che a soli tre giorni di distanza fu stipulato l'atto di vendita sottoposta a condizioni sospensive tra , da una parte, e e sig.ra Controparte_2 Parte_1 Pt_2 in proprio, dall'altra (doc. 22 di parte opposta).
L'effettivo compimento da parte dell'avv. dell'attività professionale di assistenza e consulenza CP_1
a favore delle parti opponenti emerge dalla copiosa documentazione in atti, consistente per lo più in corrispondenza via mail (cfr., ex multis, docc. 12, 29 e 30) e, da ultimo, dall'atto notarile “ricognitivo di avveramento di condizioni sospensive” in data 22.07.2021 (cfr. doc. 3 fasc. mon.), con il quale fu dato atto dell'esatto avveramento delle condizioni sospensive di cui al precedente atto del 14.07.2021, che pertanto acquistava piena e definitiva efficacia.
Prive di prova risultano le asserzioni delle opponenti circa le condotte asseritamente inadempienti dell'avv. nonché i danni asseritamente arrecati alle parti opponenti: gli unici documenti CP_1
depositati dalle opponenti con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. risultano privi di valore probatorio in tal senso.
Alla luce delle allegazioni di parte opposta e in mancanza di prova che l'attività di assistenza e consulenza per pervenire al perfezionamento della vendita dell'immobile di via Brennero n. 1 sia stata pagina 6 di 8 svolta esclusivamente da terzi e che l'avv. non abbia per contro gestito la pratica, coordinando CP_1 altri professionisti a tal fine, si deve concludere che lo stesso abbia svolto l'incarico affidatogli e abbia dunque diritto al relativo compenso.
Sull'entità di quest'ultimo parte opposta ha richiesto la condanna delle odierne opponenti a quanto accettato con la scrittura dell'11.05.2021, cioè a euro 320.000,00, mentre la sig.ra Pt_2 personalmente e quale legale rappresentante della ritiene di nulla dovere all'opposto Parte_1 sia perché lo stesso non avrebbe offerto la prova dell'attività svolta, sia perché lo stesso avrebbe svolto attività di intermediazione preclusa ai non iscritti al relativo albo e quindi sarebbe nullo l'eventuale accordo, sia perché l'avv. avrebbe svolto l'attività negligentemente, arrecando così danni alle CP_1 opponenti e infine perché l'eventuale compenso richiesto sarebbe superiore a quanto in ipotesi dovuto.
Le suddette eccezioni, come già osservato, sono infondate e sfornite di idonea prova.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto all'opposto per la consulenza prestata per la vendita dell'immobile di via Brennero n. 1 non sembrano aver rilievo le fatture prodotte dall'opposto (cfr. docc. 25 e 25 bis di parte opposta), le quali, seppur generiche nella descrizione delle attività svolte, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte delle opponenti.
Particolare attenzione va, invece, posta alla mail in data 14.03.2022 (cfr. doc. 6 di parte opponente depositato in sede di memoria nr) indirizzata allo Studio legale NI e alla sig.ra con la quale Pt_2
l'avv. faceva riferimento a una riduzione del 50% della parcella concordata e di una seconda CP_1
riduzione di un ulteriore 25%: sulla base di tale mail le parti opponenti hanno sostenuto che l'eventuale compenso dovuto all'opposto non ammonti a euro 320.000,00, come da richiesta dell'avv. ma CP_1
debba essere ridotto alla somma di euro 120.000,00.
Sul punto parte opposta riconosce espressamente di aver aderito alle richieste delle odierne opponenti con la mail del 14.03.2022 (cfr allegato alla memoria di parte opponente depositata il 19.6.23 pag. 51) avendo apportato all'originario compenso concordato le riduzioni nella misura del 50% (quindi per euro 160.000,00) e di un ulteriore 25% (quindi per finali euro 120.000,00), affermando però che, non essendo pervenuta alcuna risposta né tantomeno nessun pagamento nella misura ridotta, la proposta dovesse ritenersi decaduta.
Tale tesi non appare tuttavia condivisibile, non essendo il contenuto della citata mail qualificato come proposta condizionata all'immediato pagamento, ma trattandosi di una unilaterale modifica agli accordi sui compensi e, conseguentemente, assimilabile alla rinuncia ai maggiori compensi a suo tempo concordati.
pagina 7 di 8 Ne deve derivare l'accertamento del compenso dovuto all'avv. per l'attività svolta di cui al CP_1
presente giudizio nella misura di euro 120.000,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 dalla data della domanda giudiziale
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del DM 55/14 e succ mod in relazione allo scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 ai valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 14469/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 8.08.2022 e pubblicato in data 30.08.2022;
2) in parziale accoglimento delle domande formulate dall'opposto, avv. Controparte_1
condanna le opponenti, sig.ra personalmente e la
[...] Parte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, a
[...] favore dell'opposto, della somma di euro 120.000,00, oltre iva cpa e spese generali al 15% e interessi come in parte motiva;
3) condanna le opponenti, sig.ra personalmente e la in Parte_2 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, a favore dell'opposto, delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 oltre iva cpa e spese generali al
15%.
Milano, il 20 febbraio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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