Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 480 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. IZZI CARLO, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.11.2020, la sig.ra adiva in Parte_1 riassunzione, dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, il Tribunale di Isernia per chiedere il riconoscimento del suo diritto ad essere riammessa in posizione utile nella graduatoria dei vincitori del Bando Pubblico "Progetto Home Care
Premium 2019 Assistenza Domiciliare" ed ottenere, nella qualità di pensionata pubblica affetta da disabilità grave, la c.d. prestazione prevalente e cioè il contributo economico mensile previsto dal per il periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2022 per l'assunzione di un assistente domiciliare. In particolare, la ricorrente rappresentava in fatto:
- che nel mese di- febbraio 2017- veniva pubblicato il bando pubblico per il Progetto Home Care Premium Assistenza domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti che prevedeva, tra l'altro, l'erogazione da parte dell' e per il periodo 1 luglio 2017 al 31.12.2018 di CP_1 contributi economici mensili (c.d.prestazioni prevalenti) in favore di soggetti disabili non autosufficienti, maggiorenni o minorenni, per il rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare;
- che la sig.ra è persona con handicap ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92 Parte_1 art. 3 comma ed è altresì totalmente e permanente inidonea al servizio e a ogni proficuo lavoro in modo assoluto a decorrere dalla data del 19.12.2012 e per questo dispensata dal servizio ad opera del Comune di Monteroduni con determina n. 34 del 18.04.2013.
- che detto riconoscimento è avvenuto dapprima ad opera della Commissione Medico- Legale dell' Sede di Isernia con il verbale n.5 del 19.12.2012 che ha dichiarato la CP_2 ricorrente "non idonea a qualsiasi proficuo lavoro" per l'infermità "grave sindrome ansiosa depressiva cronicizzata in trattamento farmacologico (depressione maggiore)").
- che in data 19.03.2013 è intervenuto anche il giudizio della Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza del Ministero della Difesa, organo collegiale della Sanità Militare e competente, che con verbale Modello BLIS n. 112 datato 19.03.2013 ha riconosciuto la ricorrente quale dipendente "permanentemente non idonea al servizio e a proficuo lavoro in modo assoluto - ex art. 55 octies de1dlgs. 165/2001 - a decorrere dalla data del 19.12.2012, giudizio confermato anche dal parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio all'adunanza n. 390del 7.10.2013;
- che la ricorrente, pertanto, beneficia dall' (gestione ex INDPAP) con decorrenza CP_1 dal 19.04.2013 del trattamento pensionistico diretto d'inabilità e quale vincitrice del predetto bando pubblico ha ottenuto l'erogazione del contributo mensile di Euro 600,00 dal mese di marzo 2018 al mese di dicembre 2018 per provvedere al pagamento del familiare assunto e cioè la di lei figlia sig.ra Parte_2
- che sul finire del mese di marzo 2019 veniva pubblicato il Bando Pubblico "Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza Domiciliare" per il periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2022 nel quale era espressamente previsto che gli utenti già beneficiari del Progetto HCP 2017 (come la ricorrente) avrebbero mantenuto i precedenti criteri di determinazione del tetto massimo di prestazione prevalente e vi sarebbero stati ammessi in via prioritaria;
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
- Che quindi la sig.ra in data 26.04.2019 formulava all' di Isernia domanda Parte_1 CP_1 per continuare ad usufruire della prestazione economica prevalente già riconosciutale in precedenza.
- Che con nota trasmessa a mezzo mail del 06.05.2019, l' comunicava che "l'istruttoria CP_1 della sua domanda per la prestazione Home è stata completata con esito positivo" e informava la ricorrente del valore del contributo economico concesso a titolo di prestazione prevalente ammontante alla somma mensile di Euro 500,00;
- Che tuttavia, con successiva mail datata 06.09.2019 comunicava, in modo del CP_3 tutto inaspettato, la revoca del beneficio concesso e la conseguente esclusione dalla graduatoria già pubblicata per le seguenti ragioni: "Gentile utente, La pratica Home Care Premium HCP201900032908 di cui beneficiano è revocata Parte_1 dall'origine in quanto il controllo autocertificazione ha evidenziato dati dichiarati non veritieri e determinanti ai sensi del procedimento. Seguirà comunicazione per il recupero di eventuali provvidenze corrisposte da parte della Sede territorialmente competente";
- Che la ricorrente aveva avanzato istanza in autotutela, senza tuttavia ottenere alcuna risposta positiva dall'Ente. Si costituiva in giudizio l' che confermava il diniego espresso in relazione al diritto CP_1 alla prestazione della ricorrente, poiché che la ricorrente rientrerebbe nella categoria di disabilità media e non grave, dato che il verbale redatto dalla Commissione Asl di Isernia del 19.12.2012 n 5 riporta la dicitura "non idoneo a qualsiasi proficuo lavoro”, senza utilizzare la dicitura prevista dall'articolo 13 della legge 274/1991. La causa, di natura documentale, veniva discussa all'udienza dell'11.12.2024, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Il ricorso merita di essere accolto, emergendo dagli atti lo stato di disabilità grave della ricorrente. L'art. 13 della Legge 274/1991 - intitolato Trattamento per inabilità - stabilisce che ”Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico- collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro”. In primo luogo, dunque, l'art. 13 della Legge 274/1991 non prevede, come invece erroneamente affermato dall' che ai fini della concessione della pensione CP_1
d'inabilità occorra un giudizio diagnostico di “inabilità in modo assoluto e permanente ad ogni qualsiasi lavoro” ma invece è prescritta la diversa diagnosi “d'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”; diagnosi quest'ultima presente negli atti di causa. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
2.1. Ancora, ai fini della concessione della pensione d'inabilità il verbale di visita medico collegiale, richiamato dal precitato art. 13, può essere redatto non solo dalle Commissioni Medico Legali istituite presso l'ASL (come sembrerebbe adombrare l' ma anche CP_1 dalle Commissioni Mediche di Verifica del MEF e di Seconda Istanza del Ministero della Difesa. Ciò in quanto, con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 (c.d. Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) la materia dell'accertamento dell'inidoneità al servizio e delle altre forme d'inabilità è stata modificata. In particolare, dalla lettura combinata degli artt. 15 del predetto Regolamento - intitolato
“accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità” - e dell'art. 19 comma IV, si evince la competenza concorrente in subiecta materia, oltre che delle Commissioni Mediche operanti presso le ASL anche da parte della Commissione Medica di Verifica (in primo grado) e della Commissione Medica Interforze di II Istanza (in secondo grado). Infatti, per il riconoscimento di infermità derivanti o non da causa di servizio, l'articolo 9 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 individuava una pluralità di organismi di accertamento sanitario ai quali rivolgersi. L'articolo 6, comma 13, del medesimo DPR demandava ad un successivo decreto la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare alle suddette strutture. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 44 del 23 febbraio 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, della Difesa, dell'Interno e delle Salute del 12.02.2004 (di seguito denominato Decreto), con il quale vengono definiti i “criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori” (all. n. 29 al ricorso). L'articolo 3 del Decreto opera una distinzione degli organismi deputati agli accertamenti sanitari a seconda della diversa amministrazione pubblica di appartenenza del personale. In particolare: a) nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Commissioni Mediche Ospedaliere;
b) nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione Medica operante Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
presso l' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre Controparte_4
1990, n. 295; c) nei confronti degli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione Medica di Verifica. Al di sopra di tutte le predette Commissioni Mediche vi è la Commissione Medica di seconda istanza. Con le disposizioni contenute nel DPR 461/2001 si è, infatti, inteso omogeneizzare, nei confronti di tutti i pubblici dipendenti, le fasi procedimentali riguardanti l'accertamento sanitario delle infermità o lesioni, modificando, altresì, le ipotesi di intervento della Commissione medica di seconda istanza. Tale Commissione è un organo collegiale della Sanità militare, operante sin dall'entrata in vigore della legge n. 416/1926, ed ancora competente a deliberare sui ricorsi proposti in via amministrativa da tutti i dipendenti pubblici avverso il giudizio medico legale formulato dalle diverse Commissioni mediche di prima istanza (siano esse Commissioni Mediche Ospedaliere, Commissioni mediche AASSLL o Commissioni Mediche di Verifica, secondo la ripartizione stabilita dall'articolo 3 del precitato Decreto).
3. Ciò detto, non vi è alcuna ragione per non ritenere valido, ai fini dell'accertamento sanitario dell'inabilità e dei benefici di cui all'articolo 13 della Legge n. 274/1991, il verbale Modello BL/S n. 112 datato 19.03.2013 della Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza del Ministero della Difesa (all. n. 4 al ricorso), che ha accertato essere la ricorrente “inidonea a proficuo lavoro in modo assoluto e permanente” e “permanentemente non idonea al servizio con decorrenza dal 19.12.2012”. Anche l' (nella circolare n. 37 dell'11.06.2004 - all. n. 30 al ricorso) ha ritenuto CP_5 valido ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità non solo il verbale di visita medico-collegiale delle Aziende sanitarie locali ma anche il verbale rilasciato dalle altre Commissioni previste dal Decreto Interministeriale del 12/02/2004. Da quanto innanzi detto, consegue il diritto della ricorrente ad essere riammessa in posizione utile nella graduatoria dei vincitori del Bando Pubblico “Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza Domiciliare” ed ottenere, nella qualità di pensionata pubblica affetta da disabilità grave, la c.d. prestazione prevalente e cioè il contributo economico mensile previsto dal Bando Pubblico "Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza Domiciliare" per il periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2022 per l'assunzione di un assistente domiciliare.
4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
- In accoglimento del ricorso, accerta il diritto di
[...] per il periodo dal 1.7.2019 Parte_3 al 30.6.2022 e condanna l' a corrispondere i ratei arretrati, oltre interessi e CP_1 rivalutazione come per legge;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidate CP_1 Parte_1 in euro 2.697,00 euro, oltre iva, spese generali e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. Carlo Izzi, antistatario. Così deciso in Isernia, il 26.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio