Articolo 125 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 118Articolo 120
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9 ottobre 2010
Art. 125. Aviazione antisommergibile della Marina militare 1. L'Aviazione <> di cui all'articolo 152 fa parte
organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare. 2. I reparti dell'Aviazione <> sono costituiti:
a) da personale dell'Aeronautica militare; b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli <> in dotazione ai
reparti; c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano; d) da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di <> rilasciato dall'Aeronautica militare. 3. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare e' stabilito con il decreto del Ministro della difesa. 4. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all'articolo 141, e il personale dei reparti dell'Aviazione <> sono compresi negli organici delle rispettive
Armi o Corpi. 5. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei <>, sono estese le norme che regolano l'attivita'
di volo del personale dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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