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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3173/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo ConSIliere
Dott. Angelo Del Franco ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
3173/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: impugnazione di lodi nazionali, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 13-11-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. corrente Parte_1 in Casal di Principe (Ce), alla via Vaticale snc, P. IVA
, con avv. Paolo Parente (C.F. P.IVA_1
, congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 all'avv. Nicola Napolitano (C.F. C.F._2 rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Caserta, alla Via Daniele 47;
IMPUGNANTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
16/8/68 ( , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._3
Sergio della Volpe ( ) con PEC C.F._4
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IMPUGNATA FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere la odierna parte impugnata ha richiesto la nomina di un arbitro ex articolo 810 cpc, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “determinare la somma dovuta alla ricorrente a titolo di liquidazione della quota dovuta a seguito del recesso;
determinare la somma dovuta per il mancato versamento della quota parte degli utili conseguiti dalla società relativamente agli anni dal 2009 al
2014; disporre il versamento in favore della ricorrente delle dette somme maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria”.
Deduceva la ricorrente che: in data 02/12/1999, con atto per Per_ notaio veniva costituita una società in accomandita semplice denominata che successivamente Parte_1 con atto per notaio del 22 gennaio 2009 la medesima Per_2 acquisiva, assumendo anche la veste di socio accomandatario, una quota di partecipazione pari ad un terzo del capitale sociale della detta società.
In data 29 ottobre 2014 recedeva dalla predetta della società.
Non avendo ottenuto la liquidazione della quota nei sei mesi successivi, l'odierna parte impugnata conveniva la società parte impugnante dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, per ottenere la condanna della stessa al pagamento della liquidazione della quota e al versamento degli utili.
Il Tribunale, con ordinanza del 19 febbraio 2016, dichiarava la propria incompetenza, per essere la controversia devoluta alla competenza degli arbitri.
Con provvedimento del 20 settembre 2017, il Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere procedeva alla nomina dell'arbitro, richiesta dall'odierna parte impugnata, nella persona dell'avvocato Achille Cipullo. Con missiva del 4 ottobre 2017, il medesimo professionista comunicava l'accettazione della nomina.
All'esito del procedimento arbitrale era emanato il relativo lodo in data 5 aprile 2019, con il quale l'arbitro così statuiva nel merito: “Dichiara legittimo è fondato il recesso per giusta causa operato da ai sensi Controparte_1 dell'articolo 2285 comma due codice civile;
condanna la
[...] al pagamento in Parte_1 favore di del valore della quota di Controparte_1 partecipazione societaria pari alla somma di euro 244.563 oltre interessi legali già calcolati in euro 3.076,14 e oltre a quelli maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
dispone che il pagamento avvenga secondo il piano di ammortamento della durata di 24 mesi riportato a pagina 14 del presente lodo e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà dichiarata la esecutorietà del lodo;
condanna la Controparte_2 pagamento di vapore di degli utili civilistici Controparte_1 degli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ammontanti complessivamente ad euro 152.237, oltre a interessi legali già calcolati in euro 9.292,79 e oltre quelli maturati maturandi fino all'effettivo soddisfo”.
La impugnava il detto lodo dinanzi alla Parte_1 intestata Corte di Appello, chiedendo: “Nel merito accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato: per violazione ex art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 820 e 821 c.p.c., alla luce della sottoscrizione e relativa pronuncia dello stesso oltre la scadenza del termine stabilito in presenza di rituale istanza ex art. 821 c.p.c. formalizzata nel corso del procedimento arbitrale;
in via gradata, per violazione ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c., alla luce di ricorrenza di ipotesi di nullità per violazione del principio del contradditorio stante la pretermissione tanto del socio accomandatario in proprio quanto del socio accomandante in presenza di rituale eccezione ex art. 816 quater, comma III,
c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 101 e 102 c.p.c, formalizzata nel corso del procedimento arbitrale;
in via ulteriormente gradata ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., alla luce di ricorrenza di ipotesi di nullità per omessa e/o insufficiente pronuncia, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulle eccezioni proposte nel corso del procedimento arbitrale circa il mancato accoglimento dei quesiti proposti dalla
[...] in relazione ai punti 8) e 9) della memoria Parte_1 istruttoria depositata in data 16.11.2017, ed ai sensi dell'art. 2289, comma II e III, c.c.; in via ancor più gradata per violazione ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., alla luce di ricorrenza di ipotesi di nullità per omessa e/o insufficiente pronuncia, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulle eccezioni proposte nel corso del procedimento arbitrale circa la natura di patto derogativo e contrario assunto dall'art. 8 dell'atto costitutivo in relazione al contenuto normativo dell'art. 2262
c.c. All'esito della declaratoria della nullità del Lodo Arbitrale oggetto di impugnazione e di conseguente decisione da parte di Codesta On.le Corte del merito della controversia, si chiede rigettarsi la domanda proposta per le precipue ragioni esposte tanto nel corso del procedimento arbitrale tanto nel presente gravame, che la rendono infondata in fatto e diritto e comunque improcedibile;
Previa necessaria rinnovazione della CTU all'esito della richiesta riformulazione dei quesiti, si richiede che nella quantizzazione delle quota (eventualmente e nella misura) spettante alla SI.ra , vada Controparte_1 tenuto conto non solo delle spese alla stessa imputabili, inscindibilmente connesse all'attività di liquidazione e successiva chiusura della società, ma anche e soprattutto delle spese di bonifica del sito ove è allocato l'attività della società atteso che le autorizzazioni della convenuta società sono già ampiamente scadute a far data 2020, in concomitanza del risolto contratto di comodato afferente il sito ove risulta essere ubicata la compagine sociale ed espletata la relativa attività, nonché, per l'effetto, si accolgano per le precipue motivazioni innanzi addotte ed i rilievi critici ritualmente esperiti ed innanzi richiamati;
Confermare, in ogni caso, il diritto della odierna appellante, di poter provvedere al pagamento della quota, se ed in che misura spettante alla controparte, nell'arco dei 24 mesi ai sensi dell'art.8, comma, atto costitutivo;
Condannare la controparte al pagamento delle spese e compensi del procedimento oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva la parte impugnata, che chiedeva: “in via principale per il rigetto dell'appello e la conferma del lodo impugnato;
in via subordinata perché sia dichiarato inammissibile l'appello per i motivi sopra esposti;
in via del tutto subordinata affinché l'Ill.ma Corte voglia condannare, sulla base della consulenza già espletata, l'appellante al pagamento di quanto dovuto a titolo di liquidazione della quota dovuta a seguito del recesso nonché a titolo degli utili conseguiti dalla società relativamente agli anni dal 2009 al
2014, nella misura indicata nel lodo impugnato ed il tutto oltre interessi e rivalutazione;
in via ancora più gradata e previa ammissione di nuova CTU ovvero sulla base della CTU già espletata, determinare la somma dovuta alla appellata a titolo di liquidazione della quota dovuta a seguito del recesso, determinare la somma dovuta per il mancato versamento della quota parte degli utili conseguiti dalla società relativamente agli anni dal 2019 al 2014, disporre il versamento in favore dell'appellata delle richiamate somme maggiorate di interessi e rivalutazione”. Indi, con ordinanza resa all'esito della udienza a trattazione scritta del 13/11/2024, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre evidenziare che l'odierna impugnazione attiene all'art. 829 c.p.c. nel testo precedente alla novella di cui alla l. n. 40 del 2.2. 06, come precisato dalla Cassazione S. U. n. 9284 del 9.5.16 (nei termini, Cass.
n. 6148/12), essendo la convenzione contenente la clausola compromissoria sottoscritta in sede di atto costitutivo della società parte impugnante, stipulato nell'anno 1999, ovvero anteriormente alla modifica normativamente stabilita nell'anno 2006; rientrano pertanto nella competenza di codesta Corte d'Appello in sede rescindente anche le questioni relative alla violazione delle regole del merito.
Orbene, col primo motivo, l'impugnante ha censurato il lodo impugnato sotto il seguente profilo: “Violazione ex art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 820
e 821 c.p.c. - Ricorrenza di ipotesi di nullità per pronuncia del lodo oltre la scadenza del termine stabilito in presenza di rituale istanza ex art. 821 c.p.c. formalizzata nel corso del procedimento, carenza di idonea motivazione circa la reiezione della stessa” nella parte in cui Arbitro ha affermato che : “Nell'imminenza del deposito del presente lodo il legale di parte resistente Avv. Nicola Napolitano ha comunicato tramite PEC del 3/4/2019 a questo Giudice Arbitro che intendeva far valere la decadenza ai sensi dell'art. 821 c.p.c. per essere decorso il termine per il deposito del lodo. La predetta comunicazione non può sortire alcun effetto perché non risulta essere avvenuta ritualmente. Secondo la giurisprudenza univoca della Suprema Corte (Cass. Sez. I^,
11/07/2003, n. 10910) “Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all'art. 820, incombe sulla parte interessata l'onere di notificare agli arbitri, dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo, la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820, fermo, comunque, il principio di carattere generale, che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale”. Nella specie il difensore della parte resistente non risulta munito di procura speciale...”
Deduce l'impugnante al riguardo che: “…ai sensi dell'art. 816 bis c.p.c….è consentito alle parti stare in arbitrato per mezzo dei difensori…in mancanza di espressa limitazione la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione. Ciò sta a SInificare che, in virtù e per effetto di tale norma, risulta demandato al procuratore costituito - in virtù della procura resa - qualsiasi attività processuale, ivi compresa quella di formulare qualsivoglia istanza nell'interesse ed a tutela del proprio assistito. Proprio in esecuzione della procura conferita in sede di costituzione nel procedimento, il procuratore aveva quindi il potere - ed il conseguente onere - ai sensi dell'art. 816 bis c.p.c., nel testo riformato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 40/2006, di formulare, peraltro a pena di decadenza, in virtù del combinato disposto dagli artt. 821 e 829, comma 1, n. 6,
l'istanza volta a far valere il decorso del termine per il deposito del lodo”.
Il motivo è infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto che, qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c., incombe sulla parte interessata l'onere di notificare agli arbitri, dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo, la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820, fermo, comunque, il principio di carattere generale, che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale
(Cass. civ. n. 10910/2003).
La manifestazione della parte di voler far valere la decadenza, da un lato, costituisce un vero e proprio onere, dall'altro, un atto di disposizione in merito alla nullità, come tale riservato esclusivamente alla parte stessa, fermo, comunque, il principio di carattere generale, secondo cui la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale;
la scelta se avvalersi o meno di una decadenza processuale importa "l'esistenza di un atto di disposizione dell'interesse alla decisione nel merito (Cass.
n. 889 del 2012; Cass., 11 luglio 2003, n. 10910).
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere
(Cass. 27364 del 30/11/2020; Cass.
n. 10444 del 19/04/2023). Dunque, la dichiarazione di decadenza, ancora, deve provenire personalmente dalla parte, non essendo efficace quella operata dal difensore, a meno che ovviamente il difensore non sia munito di uno speciale mandato per il compimento di quell'atto.
Nel caso di specie, invece, non risulta dagli atti che il difensore della odierna parte impugnante, che ha comunicato tramite PEC del 3/4/2019 al Giudice Arbitro che intendeva far valere la decadenza ai sensi dell'art. 821 c.p.c. per essere decorso il termine per il deposito del lodo, avesse ricevuto dalla parte assistita una procura speciale ad hoc proprio al fine di manifestare la volontà di avvalersi della detta decadenza.
Col secondo motivo, l'impugnante ha censurato il lodo impugnato sotto il seguente profilo della: “Violazione ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. - Ricorrenza di ipotesi di nullità per violazione del principio del contradditorio stante la pretermissione tanto del socio accomandatario in proprio quanto del socio accomandante in presenza di rituale eccezione ex art. 816 quater, comma III, c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 101 e 102 c.p.c, formalizzata nel corso del procedimento, carenza di idonea motivazione circa la reiezione della stessa” nella parte in cui Arbitro ha affermato che : “Quanto alla dedotta improcedibilità dell'arbitrato ex art. 816 quater, co. 3, c.p.c. sostiene la resistente che nella specie si verterebbe nell'ipotesi di più parti vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato e tra loro litisconsorti necessari;
sicché, non essendo state convenute tutte le parti interessate, il presente arbitrato sarebbe improcedibile. Le altre parti necessarie sarebbero secondo la resistente il socio accomandatari ed il socio accomandante Parte_1
. Ma la diversa responsabilità riconducibile Persona_3 ai due soci, l'uno illimitatamente responsabile verso i terzi e l'altro responsabile nei limiti della sua quota verso la società, esclude di poter configurare tra loro il litisconsorzio necessario...Tale orientamento è pacifico e trova conferma in altre pronunce della Suprema Corte n. 11298/11, n.
6376/2004, le quali sono nel solco delle Sez. Un. N.
291/2000. Si legge in Cass., Sez. I, 15/1/2009, n. 816, che il regime di responsabilità solidale dei soci, che affianca quello della società sancito dall'art. 2291 c.c., opera per altri fatti non contrattuali, produttivi di rapporti obbligatori in relazione ai quali la “terzietà” del creditore rispetto al debitore è insita nella natura e nell'oggetto del diritto di credito ed è compatibile con la convergenza degli interessi delle stesse parti in senso ad un distinto rapporto quale quello sociale
(Cass., Sez. Un., n. 291/2000 cit.). Ma siccome il diritto alla liquidazione della quota non rientra in tale archetipo, la domanda deve essere rivolta contro la società ai sensi dell'art. 2266 Cod. Civ. L'eccezione di improcedibilità è quindi infondata e va disattesa ”.
La parte impugnante deduce al riguardo che: “ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2284 e 2285 c.c., si è evidenziato come l'obbligo di liquidare la quota agli eredi del socio defunto e/o al socio receduto costituisca anche debito dei soci superstiti atteso che, pur in presenza della distinta soggettività giuridica della società di persone, sussiste comunque responsabilità personale e patrimoniale dei singoli soci sia pure con le limitazioni previste dagli artt. 2267, 2291
e 2313 c.c. in relazione alle distinte tipologie di società personali previste dal nostro ordinamento. Pertanto, a ben vedere, proprio il tenore letterale dei citati artt. 2284 e 2285
c.c. rende evidente il giuridico interesse dei soci superstiti alla partecipazione al giudizio volto alla quantificazione della quota del socio receduto non fosse altro che per la circostanza che, da un lato, proprio l'art. 2284 c.c. sancisce il dovere degli “altri soci” di provvedere alla liquidazione della quota agli credi del socio defunto, dall'altro, il medesimo art. 2285 c.c. indica gli “altri soci” come destinatari della comunicazione del recesso del singolo socio;
inoltre, ai sensi dell'art. 2266 c.c., la società di persone “acquista diritti ed assume obbligazioni, per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, e sta in giudizio nella persona dei medesimi”
e, per le dette obbligazioni, a norma dell'art. 2267 c.c., “i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Quindi, in relazione ai rapporti obbligatori discendenti dall'attività sociale, tra i quali rientra certamente quello azionato dal socio ai fini dell'ottenimento di una prestazione con contenuto economico quale quella in oggetto, seppure è comunemente attribuita alla compagine sociale concorrente soggettività giuridica rispetto a quella dei soci, sotto altro ambito non può escludersi ulteriore soggettività tanto sostanziale che processuale in capo ai singoli soci sia pure con limitazioni previste dagli artt. 2267,
2291 e 2313 c.c.”
Il motivo è infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto che secondo l'orientamento espresso dalle sezioni unite e dalla Cassazione Civile, Sez. I,
29 gennaio 2015, n. 1727, la domanda di liquidazione della quota di una società di persone da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società,
e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci. Dunque, nel caso di specie le deduzioni formulate al riguardo dalla parte impugnante e relative alla responsabilità personale e patrimoniale dei singoli soci, devono ritenersi irrilevanti, in quanto attengono alla sede esecutiva successiva a quella dell'accertamento della legittimazione passiva in sede contenziosa relativa all'an e quantum della domanda di liquidazione della quota sociale.
Col terzo motivo, l'impugnante ha censurato il lodo impugnato sotto il seguente profilo della: “Violazione ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. - Ricorrenza di ipotesi di nullità per omessa e/o insufficiente pronuncia sulle eccezioni proposte nel corso del procedimento arbitrale circa il mancato accoglimento dei quesiti proposti dalla Parte_1 in relazione ai punti 8) e 9) della memoria istruttoria
[...] depositata in data 16.11.2017, inidonea motivazione circa la reiezione delle stesse”, nella parte in cui l'Arbitro ha affermato che: “richiesta di introdurre tali aspetti della vicenda trova risposta negativa nel mancato appostamento nella contabilità della degli oneri attinenti alla Parte_1 futura bonifica del terreno … la situazione patrimoniale deve essere corredata con il conto economico, nel quale risultino iscritti accantonamenti ed oneri di gestione. In assenza di tali accantonamenti o di ratei passivi di spesa, non è consentito prendere in considerazione la asserita spesa di bonifica ai fini della liquidazione della quota. Va altresì evidenziato che, in mancanza di una previsione di spesa, l'indagine che si sarebbe chiesta al CTU con il conferimento dei quesiti, di cui ai punti 8) e 9) della memoria del 16.11.2017, sarebbe stata meramente esplorativa …”.
Al riguardo l'impugnante ha dedotto che: “…si rinnova come erroneamente l'On.le Arbitro abbia ritenuto di non ammettere i quesiti articolati dalla ai punti 8) Parte_1
e 9) della memoria istruttoria, depositata in data 16.11.2017, in quanto, quello della bonifica - e ciò in totale dissenso da quanto sostenuto dall'On.le Arbitro - costituiva all'epoca della instaurazione del procedimento arbitrale e costituisce tuttora evento certo sia sotto il profilo della pertinenza con il thema decidendum sia sotto il profilo dell'accadimento in quanto da perimetrare indifferibilmente alla data del
01.06.2020; beninteso, i costi necessari alla bonifica del sito, per effetto di regola contabile certa ed applicabile al caso in esame, andavano proporzionati e ponderati al dato aritmetico ed indefettibile costituito dal periodo di permanenza della nella compagine sociale, in modo CP_1
- comunque - da non travalicare il termine finale del
01.06.2020. Ancora e di più: risultava essere essenziale l'indagine sui costi di bonifica in quanto tale ultima operazione determinerà la riduzione del valore del
“patrimonio netto rettificato” alla luce della documentata imminente scadenza del contratto di comodato afferente al fondo sul quale a tutt'oggi viene esercitata l'attività sociale ed in relazione al quale non è prevista possibilità di rinnovo”.
Inoltre, col quarto motivo, l'impugnante ha censurato il lodo impugnato sotto il seguente profilo della: “Violazione ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. - Ricorrenza di ipotesi di nullità per omessa e/o insufficiente pronuncia sulle eccezioni proposte nel corso del procedimento arbitrale circa la natura di patto derogativo e contrario assunto dall'art. 8 dell'atto costitutivo in relazione al contenuto normativo dell'art. 2262
c.c., assenza di idonea motivazione circa la reiezione delle stesse, nella parte in cui l'Arbitro ha affermato che:. Sulle conseguenze economiche dell'elaborato contabile, che ha esposto la debenza delle somme scaturite dai calcoli, vi è stato ampio contradditorio tra le parti. Sul tema della liquidazione della quota e degli utili esse hanno svolto nei rispettivi scritti conclusionali articolate difese, che per la parte resistente si sostanziano nella riproposizione dei rilievi critici del consulente di parte Dr. alla consulenza Per_4
d'ufficio. In particolare, è stato evidenziato: la sproporzione dell'importo complessivo da corrispondere per valore della quota, utili ed interessi, rispetto al valore del capitale sociale di € 343.447,39 alla data dell'ultimo bilancio anno 2013;
l'errato riferimento degli utili al lordo dell'IRAP e non - come doveva essere – al netto degli oneri tributari;
l'indebita previsione del calcolo degli interessi benché non previsti dall'art. 8 dell'atto costitutivo;
l'impossibile continuazione dell'attività sociale per l'azzeramento del capitale di rischio in conseguenza della liquidazione del valore della quota e degli utili;
la mancata determinazione dei costi necessari alla bonifica del terreno dove viene espletata l'attività di trattamento rifiuti … Quanto al diritto alla percezione degli utili il CTU richiama le pronunce della Suprema Corte
17/2/1996, n. 1240 e 20/4/1995, n. 4454, le quali affermano che una volta approvato il rendiconto il socio matura un diritto soggettivo ed automatico a percepire la propria quota dell'utile di esercizio, diritto non comprimibile dall'eventuale diversa volontà degli altri soci ”.
L'impugnante al riguardo ha dedotto che: “a fronte del chiaro dettato normativo di cui all'art. 2289, comma II, c.c., secondo cui il valore della quota del socio receduto va parametrato alla situazione patrimoniale della compagine sociale nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, l'On.le
Arbitro ha inteso applicare il criterio derogatorio e pattizio di cui all'art. 8 dell'atto costitutivo secondo cui: “nel caso di scioglimento dei rapporti, limitatamente ad un socio, per qualsiasi causa, la liquidazione della quota ove effettuata avendo riguardo al valore della quota di capitale conferito
(secondo le risultanze della situazione patrimoniale della società all'epoca in cui si è verificato lo scioglimento del singolo rapporto sociale), maggiorato di un importo pari al doppio della media dei risultati economici degli ultimi tre esercizi”; …sulla scorta di tale premessa, legittimamente, nel corso del procedimento arbitrale veniva ritualmente opposta alla controparte la circostanza che, in applicazione del criterio pattizio di cui all'art. 8 Atto Costitutivo, assunto quale criterio unico di predeterminazione - in peius per la compagine sociale - delle somme di spettanza del socio receduto, in ossequio al tenore letterale di cui all'art. 2262 c.c. non risultasse dovuto alcun ulteriore importo a titolo di utili”.
I suddetti motivi terzo e quarto sono infondati.
Con i medesimi la parte impugnante ha censurato il gravato lodo per Violazione ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., secondo cui: “(L'impugnazione per nullità è ammessa): se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato”.
Orbene, si rileva al riguardo che: “la nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma
1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri
(Cass., sez. II, 4 giugno 2021, n. 15613).
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che la parte impugnante, nel lamentarsi di una asserita omessa/insufficiente motivazione da parte dell'Arbitro in ordine ad eccezioni dalla medesima formulate in sede di procedimento arbitrale, in realtà fa riferimento, in sostanza, non a vere e proprie eccezioni di merito bensì a meri rilievi critici e mere deduzioni giuridiche formulate dalla medesima in ordine a questioni, comunque valutate dall'Arbitro, con riguardo all'iter tecnico- logico-giuridico che ha condotto il medesimo, con l'ausilio del tecnico nominato, alla determinazione del valore della quota di liquidazione della socia receduta, odierna parte impugnata, ciò dopo aver espressamente esaminato le dette deduzioni, riguardanti l'asserita corretta ricostruzione della situazione patrimoniale in considerazione di oneri attinenti alla futura bonifica del terreno e alla relativa spesa ai fini della liquidazione della quota e in relazione agli effetti dell'applicazione concreta del criterio pattizio di cui all'art. 8
Atto Costitutivo, quale criterio unico di predeterminazione delle somme di spettanza del socio receduto, alla luce dell'art. 2262 c.c., secondo cui non risulterebbe dovuto al medesimo, a dire della parte impugnante, alcun ulteriore importo a titolo di utili.
Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile, come invece prefigurato dalla impugnante nei detti motivi, un omesso esame da parte dell'Arbitro di eccezioni di merito in violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12
c.p.c..
In definitiva l'impugnazione in esame deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sulla impugnazione avverso il lodo arbitrale depositato e sottoscritto in data 5 aprile 2019 dall'Arbitro avvocato Achille Cipullo, nominato dal
Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento del 19 settembre 2017, proposta da
[...]
con atto Parte_1 di citazione notificato a , così Controparte_1 provvede: • rigetta l'impugnazione;
• condanna la parte impugnante al pagamento in favore della parte impugnata delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 7.200,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Sergio della Volpe;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte impugnante.
Così deciso nella camera di conSIlio del 12-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 3173/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo ConSIliere
Dott. Angelo Del Franco ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
3173/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: impugnazione di lodi nazionali, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 13-11-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. corrente Parte_1 in Casal di Principe (Ce), alla via Vaticale snc, P. IVA
, con avv. Paolo Parente (C.F. P.IVA_1
, congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 all'avv. Nicola Napolitano (C.F. C.F._2 rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Caserta, alla Via Daniele 47;
IMPUGNANTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
16/8/68 ( , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._3
Sergio della Volpe ( ) con PEC C.F._4
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IMPUGNATA FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere la odierna parte impugnata ha richiesto la nomina di un arbitro ex articolo 810 cpc, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “determinare la somma dovuta alla ricorrente a titolo di liquidazione della quota dovuta a seguito del recesso;
determinare la somma dovuta per il mancato versamento della quota parte degli utili conseguiti dalla società relativamente agli anni dal 2009 al
2014; disporre il versamento in favore della ricorrente delle dette somme maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria”.
Deduceva la ricorrente che: in data 02/12/1999, con atto per Per_ notaio veniva costituita una società in accomandita semplice denominata che successivamente Parte_1 con atto per notaio del 22 gennaio 2009 la medesima Per_2 acquisiva, assumendo anche la veste di socio accomandatario, una quota di partecipazione pari ad un terzo del capitale sociale della detta società.
In data 29 ottobre 2014 recedeva dalla predetta della società.
Non avendo ottenuto la liquidazione della quota nei sei mesi successivi, l'odierna parte impugnata conveniva la società parte impugnante dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, per ottenere la condanna della stessa al pagamento della liquidazione della quota e al versamento degli utili.
Il Tribunale, con ordinanza del 19 febbraio 2016, dichiarava la propria incompetenza, per essere la controversia devoluta alla competenza degli arbitri.
Con provvedimento del 20 settembre 2017, il Presidente del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere procedeva alla nomina dell'arbitro, richiesta dall'odierna parte impugnata, nella persona dell'avvocato Achille Cipullo. Con missiva del 4 ottobre 2017, il medesimo professionista comunicava l'accettazione della nomina.
All'esito del procedimento arbitrale era emanato il relativo lodo in data 5 aprile 2019, con il quale l'arbitro così statuiva nel merito: “Dichiara legittimo è fondato il recesso per giusta causa operato da ai sensi Controparte_1 dell'articolo 2285 comma due codice civile;
condanna la
[...] al pagamento in Parte_1 favore di del valore della quota di Controparte_1 partecipazione societaria pari alla somma di euro 244.563 oltre interessi legali già calcolati in euro 3.076,14 e oltre a quelli maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
dispone che il pagamento avvenga secondo il piano di ammortamento della durata di 24 mesi riportato a pagina 14 del presente lodo e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà dichiarata la esecutorietà del lodo;
condanna la Controparte_2 pagamento di vapore di degli utili civilistici Controparte_1 degli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ammontanti complessivamente ad euro 152.237, oltre a interessi legali già calcolati in euro 9.292,79 e oltre quelli maturati maturandi fino all'effettivo soddisfo”.
La impugnava il detto lodo dinanzi alla Parte_1 intestata Corte di Appello, chiedendo: “Nel merito accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato: per violazione ex art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 820 e 821 c.p.c., alla luce della sottoscrizione e relativa pronuncia dello stesso oltre la scadenza del termine stabilito in presenza di rituale istanza ex art. 821 c.p.c. formalizzata nel corso del procedimento arbitrale;
in via gradata, per violazione ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c., alla luce di ricorrenza di ipotesi di nullità per violazione del principio del contradditorio stante la pretermissione tanto del socio accomandatario in proprio quanto del socio accomandante in presenza di rituale eccezione ex art. 816 quater, comma III,
c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 101 e 102 c.p.c, formalizzata nel corso del procedimento arbitrale;
in via ulteriormente gradata ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., alla luce di ricorrenza di ipotesi di nullità per omessa e/o insufficiente pronuncia, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulle eccezioni proposte nel corso del procedimento arbitrale circa il mancato accoglimento dei quesiti proposti dalla
[...] in relazione ai punti 8) e 9) della memoria Parte_1 istruttoria depositata in data 16.11.2017, ed ai sensi dell'art. 2289, comma II e III, c.c.; in via ancor più gradata per violazione ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., alla luce di ricorrenza di ipotesi di nullità per omessa e/o insufficiente pronuncia, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulle eccezioni proposte nel corso del procedimento arbitrale circa la natura di patto derogativo e contrario assunto dall'art. 8 dell'atto costitutivo in relazione al contenuto normativo dell'art. 2262
c.c. All'esito della declaratoria della nullità del Lodo Arbitrale oggetto di impugnazione e di conseguente decisione da parte di Codesta On.le Corte del merito della controversia, si chiede rigettarsi la domanda proposta per le precipue ragioni esposte tanto nel corso del procedimento arbitrale tanto nel presente gravame, che la rendono infondata in fatto e diritto e comunque improcedibile;
Previa necessaria rinnovazione della CTU all'esito della richiesta riformulazione dei quesiti, si richiede che nella quantizzazione delle quota (eventualmente e nella misura) spettante alla SI.ra , vada Controparte_1 tenuto conto non solo delle spese alla stessa imputabili, inscindibilmente connesse all'attività di liquidazione e successiva chiusura della società, ma anche e soprattutto delle spese di bonifica del sito ove è allocato l'attività della società atteso che le autorizzazioni della convenuta società sono già ampiamente scadute a far data 2020, in concomitanza del risolto contratto di comodato afferente il sito ove risulta essere ubicata la compagine sociale ed espletata la relativa attività, nonché, per l'effetto, si accolgano per le precipue motivazioni innanzi addotte ed i rilievi critici ritualmente esperiti ed innanzi richiamati;
Confermare, in ogni caso, il diritto della odierna appellante, di poter provvedere al pagamento della quota, se ed in che misura spettante alla controparte, nell'arco dei 24 mesi ai sensi dell'art.8, comma, atto costitutivo;
Condannare la controparte al pagamento delle spese e compensi del procedimento oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva la parte impugnata, che chiedeva: “in via principale per il rigetto dell'appello e la conferma del lodo impugnato;
in via subordinata perché sia dichiarato inammissibile l'appello per i motivi sopra esposti;
in via del tutto subordinata affinché l'Ill.ma Corte voglia condannare, sulla base della consulenza già espletata, l'appellante al pagamento di quanto dovuto a titolo di liquidazione della quota dovuta a seguito del recesso nonché a titolo degli utili conseguiti dalla società relativamente agli anni dal 2009 al
2014, nella misura indicata nel lodo impugnato ed il tutto oltre interessi e rivalutazione;
in via ancora più gradata e previa ammissione di nuova CTU ovvero sulla base della CTU già espletata, determinare la somma dovuta alla appellata a titolo di liquidazione della quota dovuta a seguito del recesso, determinare la somma dovuta per il mancato versamento della quota parte degli utili conseguiti dalla società relativamente agli anni dal 2019 al 2014, disporre il versamento in favore dell'appellata delle richiamate somme maggiorate di interessi e rivalutazione”. Indi, con ordinanza resa all'esito della udienza a trattazione scritta del 13/11/2024, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre evidenziare che l'odierna impugnazione attiene all'art. 829 c.p.c. nel testo precedente alla novella di cui alla l. n. 40 del 2.2. 06, come precisato dalla Cassazione S. U. n. 9284 del 9.5.16 (nei termini, Cass.
n. 6148/12), essendo la convenzione contenente la clausola compromissoria sottoscritta in sede di atto costitutivo della società parte impugnante, stipulato nell'anno 1999, ovvero anteriormente alla modifica normativamente stabilita nell'anno 2006; rientrano pertanto nella competenza di codesta Corte d'Appello in sede rescindente anche le questioni relative alla violazione delle regole del merito.
Orbene, col primo motivo, l'impugnante ha censurato il lodo impugnato sotto il seguente profilo: “Violazione ex art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 820
e 821 c.p.c. - Ricorrenza di ipotesi di nullità per pronuncia del lodo oltre la scadenza del termine stabilito in presenza di rituale istanza ex art. 821 c.p.c. formalizzata nel corso del procedimento, carenza di idonea motivazione circa la reiezione della stessa” nella parte in cui Arbitro ha affermato che : “Nell'imminenza del deposito del presente lodo il legale di parte resistente Avv. Nicola Napolitano ha comunicato tramite PEC del 3/4/2019 a questo Giudice Arbitro che intendeva far valere la decadenza ai sensi dell'art. 821 c.p.c. per essere decorso il termine per il deposito del lodo. La predetta comunicazione non può sortire alcun effetto perché non risulta essere avvenuta ritualmente. Secondo la giurisprudenza univoca della Suprema Corte (Cass. Sez. I^,
11/07/2003, n. 10910) “Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all'art. 820, incombe sulla parte interessata l'onere di notificare agli arbitri, dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo, la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820, fermo, comunque, il principio di carattere generale, che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale”. Nella specie il difensore della parte resistente non risulta munito di procura speciale...”
Deduce l'impugnante al riguardo che: “…ai sensi dell'art. 816 bis c.p.c….è consentito alle parti stare in arbitrato per mezzo dei difensori…in mancanza di espressa limitazione la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione. Ciò sta a SInificare che, in virtù e per effetto di tale norma, risulta demandato al procuratore costituito - in virtù della procura resa - qualsiasi attività processuale, ivi compresa quella di formulare qualsivoglia istanza nell'interesse ed a tutela del proprio assistito. Proprio in esecuzione della procura conferita in sede di costituzione nel procedimento, il procuratore aveva quindi il potere - ed il conseguente onere - ai sensi dell'art. 816 bis c.p.c., nel testo riformato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 40/2006, di formulare, peraltro a pena di decadenza, in virtù del combinato disposto dagli artt. 821 e 829, comma 1, n. 6,
l'istanza volta a far valere il decorso del termine per il deposito del lodo”.
Il motivo è infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto che, qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c., incombe sulla parte interessata l'onere di notificare agli arbitri, dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo, la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820, fermo, comunque, il principio di carattere generale, che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale
(Cass. civ. n. 10910/2003).
La manifestazione della parte di voler far valere la decadenza, da un lato, costituisce un vero e proprio onere, dall'altro, un atto di disposizione in merito alla nullità, come tale riservato esclusivamente alla parte stessa, fermo, comunque, il principio di carattere generale, secondo cui la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale;
la scelta se avvalersi o meno di una decadenza processuale importa "l'esistenza di un atto di disposizione dell'interesse alla decisione nel merito (Cass.
n. 889 del 2012; Cass., 11 luglio 2003, n. 10910).
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere
(Cass. 27364 del 30/11/2020; Cass.
n. 10444 del 19/04/2023). Dunque, la dichiarazione di decadenza, ancora, deve provenire personalmente dalla parte, non essendo efficace quella operata dal difensore, a meno che ovviamente il difensore non sia munito di uno speciale mandato per il compimento di quell'atto.
Nel caso di specie, invece, non risulta dagli atti che il difensore della odierna parte impugnante, che ha comunicato tramite PEC del 3/4/2019 al Giudice Arbitro che intendeva far valere la decadenza ai sensi dell'art. 821 c.p.c. per essere decorso il termine per il deposito del lodo, avesse ricevuto dalla parte assistita una procura speciale ad hoc proprio al fine di manifestare la volontà di avvalersi della detta decadenza.
Col secondo motivo, l'impugnante ha censurato il lodo impugnato sotto il seguente profilo della: “Violazione ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. - Ricorrenza di ipotesi di nullità per violazione del principio del contradditorio stante la pretermissione tanto del socio accomandatario in proprio quanto del socio accomandante in presenza di rituale eccezione ex art. 816 quater, comma III, c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 101 e 102 c.p.c, formalizzata nel corso del procedimento, carenza di idonea motivazione circa la reiezione della stessa” nella parte in cui Arbitro ha affermato che : “Quanto alla dedotta improcedibilità dell'arbitrato ex art. 816 quater, co. 3, c.p.c. sostiene la resistente che nella specie si verterebbe nell'ipotesi di più parti vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato e tra loro litisconsorti necessari;
sicché, non essendo state convenute tutte le parti interessate, il presente arbitrato sarebbe improcedibile. Le altre parti necessarie sarebbero secondo la resistente il socio accomandatari ed il socio accomandante Parte_1
. Ma la diversa responsabilità riconducibile Persona_3 ai due soci, l'uno illimitatamente responsabile verso i terzi e l'altro responsabile nei limiti della sua quota verso la società, esclude di poter configurare tra loro il litisconsorzio necessario...Tale orientamento è pacifico e trova conferma in altre pronunce della Suprema Corte n. 11298/11, n.
6376/2004, le quali sono nel solco delle Sez. Un. N.
291/2000. Si legge in Cass., Sez. I, 15/1/2009, n. 816, che il regime di responsabilità solidale dei soci, che affianca quello della società sancito dall'art. 2291 c.c., opera per altri fatti non contrattuali, produttivi di rapporti obbligatori in relazione ai quali la “terzietà” del creditore rispetto al debitore è insita nella natura e nell'oggetto del diritto di credito ed è compatibile con la convergenza degli interessi delle stesse parti in senso ad un distinto rapporto quale quello sociale
(Cass., Sez. Un., n. 291/2000 cit.). Ma siccome il diritto alla liquidazione della quota non rientra in tale archetipo, la domanda deve essere rivolta contro la società ai sensi dell'art. 2266 Cod. Civ. L'eccezione di improcedibilità è quindi infondata e va disattesa ”.
La parte impugnante deduce al riguardo che: “ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2284 e 2285 c.c., si è evidenziato come l'obbligo di liquidare la quota agli eredi del socio defunto e/o al socio receduto costituisca anche debito dei soci superstiti atteso che, pur in presenza della distinta soggettività giuridica della società di persone, sussiste comunque responsabilità personale e patrimoniale dei singoli soci sia pure con le limitazioni previste dagli artt. 2267, 2291
e 2313 c.c. in relazione alle distinte tipologie di società personali previste dal nostro ordinamento. Pertanto, a ben vedere, proprio il tenore letterale dei citati artt. 2284 e 2285
c.c. rende evidente il giuridico interesse dei soci superstiti alla partecipazione al giudizio volto alla quantificazione della quota del socio receduto non fosse altro che per la circostanza che, da un lato, proprio l'art. 2284 c.c. sancisce il dovere degli “altri soci” di provvedere alla liquidazione della quota agli credi del socio defunto, dall'altro, il medesimo art. 2285 c.c. indica gli “altri soci” come destinatari della comunicazione del recesso del singolo socio;
inoltre, ai sensi dell'art. 2266 c.c., la società di persone “acquista diritti ed assume obbligazioni, per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, e sta in giudizio nella persona dei medesimi”
e, per le dette obbligazioni, a norma dell'art. 2267 c.c., “i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Quindi, in relazione ai rapporti obbligatori discendenti dall'attività sociale, tra i quali rientra certamente quello azionato dal socio ai fini dell'ottenimento di una prestazione con contenuto economico quale quella in oggetto, seppure è comunemente attribuita alla compagine sociale concorrente soggettività giuridica rispetto a quella dei soci, sotto altro ambito non può escludersi ulteriore soggettività tanto sostanziale che processuale in capo ai singoli soci sia pure con limitazioni previste dagli artt. 2267,
2291 e 2313 c.c.”
Il motivo è infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto che secondo l'orientamento espresso dalle sezioni unite e dalla Cassazione Civile, Sez. I,
29 gennaio 2015, n. 1727, la domanda di liquidazione della quota di una società di persone da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società,
e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci. Dunque, nel caso di specie le deduzioni formulate al riguardo dalla parte impugnante e relative alla responsabilità personale e patrimoniale dei singoli soci, devono ritenersi irrilevanti, in quanto attengono alla sede esecutiva successiva a quella dell'accertamento della legittimazione passiva in sede contenziosa relativa all'an e quantum della domanda di liquidazione della quota sociale.
Col terzo motivo, l'impugnante ha censurato il lodo impugnato sotto il seguente profilo della: “Violazione ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. - Ricorrenza di ipotesi di nullità per omessa e/o insufficiente pronuncia sulle eccezioni proposte nel corso del procedimento arbitrale circa il mancato accoglimento dei quesiti proposti dalla Parte_1 in relazione ai punti 8) e 9) della memoria istruttoria
[...] depositata in data 16.11.2017, inidonea motivazione circa la reiezione delle stesse”, nella parte in cui l'Arbitro ha affermato che: “richiesta di introdurre tali aspetti della vicenda trova risposta negativa nel mancato appostamento nella contabilità della degli oneri attinenti alla Parte_1 futura bonifica del terreno … la situazione patrimoniale deve essere corredata con il conto economico, nel quale risultino iscritti accantonamenti ed oneri di gestione. In assenza di tali accantonamenti o di ratei passivi di spesa, non è consentito prendere in considerazione la asserita spesa di bonifica ai fini della liquidazione della quota. Va altresì evidenziato che, in mancanza di una previsione di spesa, l'indagine che si sarebbe chiesta al CTU con il conferimento dei quesiti, di cui ai punti 8) e 9) della memoria del 16.11.2017, sarebbe stata meramente esplorativa …”.
Al riguardo l'impugnante ha dedotto che: “…si rinnova come erroneamente l'On.le Arbitro abbia ritenuto di non ammettere i quesiti articolati dalla ai punti 8) Parte_1
e 9) della memoria istruttoria, depositata in data 16.11.2017, in quanto, quello della bonifica - e ciò in totale dissenso da quanto sostenuto dall'On.le Arbitro - costituiva all'epoca della instaurazione del procedimento arbitrale e costituisce tuttora evento certo sia sotto il profilo della pertinenza con il thema decidendum sia sotto il profilo dell'accadimento in quanto da perimetrare indifferibilmente alla data del
01.06.2020; beninteso, i costi necessari alla bonifica del sito, per effetto di regola contabile certa ed applicabile al caso in esame, andavano proporzionati e ponderati al dato aritmetico ed indefettibile costituito dal periodo di permanenza della nella compagine sociale, in modo CP_1
- comunque - da non travalicare il termine finale del
01.06.2020. Ancora e di più: risultava essere essenziale l'indagine sui costi di bonifica in quanto tale ultima operazione determinerà la riduzione del valore del
“patrimonio netto rettificato” alla luce della documentata imminente scadenza del contratto di comodato afferente al fondo sul quale a tutt'oggi viene esercitata l'attività sociale ed in relazione al quale non è prevista possibilità di rinnovo”.
Inoltre, col quarto motivo, l'impugnante ha censurato il lodo impugnato sotto il seguente profilo della: “Violazione ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. - Ricorrenza di ipotesi di nullità per omessa e/o insufficiente pronuncia sulle eccezioni proposte nel corso del procedimento arbitrale circa la natura di patto derogativo e contrario assunto dall'art. 8 dell'atto costitutivo in relazione al contenuto normativo dell'art. 2262
c.c., assenza di idonea motivazione circa la reiezione delle stesse, nella parte in cui l'Arbitro ha affermato che:. Sulle conseguenze economiche dell'elaborato contabile, che ha esposto la debenza delle somme scaturite dai calcoli, vi è stato ampio contradditorio tra le parti. Sul tema della liquidazione della quota e degli utili esse hanno svolto nei rispettivi scritti conclusionali articolate difese, che per la parte resistente si sostanziano nella riproposizione dei rilievi critici del consulente di parte Dr. alla consulenza Per_4
d'ufficio. In particolare, è stato evidenziato: la sproporzione dell'importo complessivo da corrispondere per valore della quota, utili ed interessi, rispetto al valore del capitale sociale di € 343.447,39 alla data dell'ultimo bilancio anno 2013;
l'errato riferimento degli utili al lordo dell'IRAP e non - come doveva essere – al netto degli oneri tributari;
l'indebita previsione del calcolo degli interessi benché non previsti dall'art. 8 dell'atto costitutivo;
l'impossibile continuazione dell'attività sociale per l'azzeramento del capitale di rischio in conseguenza della liquidazione del valore della quota e degli utili;
la mancata determinazione dei costi necessari alla bonifica del terreno dove viene espletata l'attività di trattamento rifiuti … Quanto al diritto alla percezione degli utili il CTU richiama le pronunce della Suprema Corte
17/2/1996, n. 1240 e 20/4/1995, n. 4454, le quali affermano che una volta approvato il rendiconto il socio matura un diritto soggettivo ed automatico a percepire la propria quota dell'utile di esercizio, diritto non comprimibile dall'eventuale diversa volontà degli altri soci ”.
L'impugnante al riguardo ha dedotto che: “a fronte del chiaro dettato normativo di cui all'art. 2289, comma II, c.c., secondo cui il valore della quota del socio receduto va parametrato alla situazione patrimoniale della compagine sociale nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, l'On.le
Arbitro ha inteso applicare il criterio derogatorio e pattizio di cui all'art. 8 dell'atto costitutivo secondo cui: “nel caso di scioglimento dei rapporti, limitatamente ad un socio, per qualsiasi causa, la liquidazione della quota ove effettuata avendo riguardo al valore della quota di capitale conferito
(secondo le risultanze della situazione patrimoniale della società all'epoca in cui si è verificato lo scioglimento del singolo rapporto sociale), maggiorato di un importo pari al doppio della media dei risultati economici degli ultimi tre esercizi”; …sulla scorta di tale premessa, legittimamente, nel corso del procedimento arbitrale veniva ritualmente opposta alla controparte la circostanza che, in applicazione del criterio pattizio di cui all'art. 8 Atto Costitutivo, assunto quale criterio unico di predeterminazione - in peius per la compagine sociale - delle somme di spettanza del socio receduto, in ossequio al tenore letterale di cui all'art. 2262 c.c. non risultasse dovuto alcun ulteriore importo a titolo di utili”.
I suddetti motivi terzo e quarto sono infondati.
Con i medesimi la parte impugnante ha censurato il gravato lodo per Violazione ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., secondo cui: “(L'impugnazione per nullità è ammessa): se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato”.
Orbene, si rileva al riguardo che: “la nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma
1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri
(Cass., sez. II, 4 giugno 2021, n. 15613).
Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che la parte impugnante, nel lamentarsi di una asserita omessa/insufficiente motivazione da parte dell'Arbitro in ordine ad eccezioni dalla medesima formulate in sede di procedimento arbitrale, in realtà fa riferimento, in sostanza, non a vere e proprie eccezioni di merito bensì a meri rilievi critici e mere deduzioni giuridiche formulate dalla medesima in ordine a questioni, comunque valutate dall'Arbitro, con riguardo all'iter tecnico- logico-giuridico che ha condotto il medesimo, con l'ausilio del tecnico nominato, alla determinazione del valore della quota di liquidazione della socia receduta, odierna parte impugnata, ciò dopo aver espressamente esaminato le dette deduzioni, riguardanti l'asserita corretta ricostruzione della situazione patrimoniale in considerazione di oneri attinenti alla futura bonifica del terreno e alla relativa spesa ai fini della liquidazione della quota e in relazione agli effetti dell'applicazione concreta del criterio pattizio di cui all'art. 8
Atto Costitutivo, quale criterio unico di predeterminazione delle somme di spettanza del socio receduto, alla luce dell'art. 2262 c.c., secondo cui non risulterebbe dovuto al medesimo, a dire della parte impugnante, alcun ulteriore importo a titolo di utili.
Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile, come invece prefigurato dalla impugnante nei detti motivi, un omesso esame da parte dell'Arbitro di eccezioni di merito in violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12
c.p.c..
In definitiva l'impugnazione in esame deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sulla impugnazione avverso il lodo arbitrale depositato e sottoscritto in data 5 aprile 2019 dall'Arbitro avvocato Achille Cipullo, nominato dal
Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento del 19 settembre 2017, proposta da
[...]
con atto Parte_1 di citazione notificato a , così Controparte_1 provvede: • rigetta l'impugnazione;
• condanna la parte impugnante al pagamento in favore della parte impugnata delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 7.200,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Sergio della Volpe;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte impugnante.
Così deciso nella camera di conSIlio del 12-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)