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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/10/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3557/2024
Udienza “cartolare” del 27.10.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dott. IA NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3557/2024 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Giampaolo Morini (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso il suo studio in Viareggio, Corso Garibaldi n. 7, come da mandato rilasciato in via telematica con allegato pdf
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), e, per essa, quale mandataria con rappresentanza Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura speciale autenticata dal Notaio dott.ssa di Roma, in data Persona_1
22/03/2023, rep. 20088, racc. 9857 (registrata in Roma 4 il 27/3/2023 al nr. 9833, serie 1T),
C.F. ) rappresentata e difesa, anche in Controparte_2 P.IVA_1 via disgiuntiva tra loro, dagli avv.ti Pietro Catalano (C.F. ) e Paolo Moriconi C.F._5
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Lucca, Via C.F._6
Versilia n. 60, come da procura rilasciata in allegato all'atto di precetto
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per gli opponenti: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. preliminarmente, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo sul quale si fonda il
precetto notificato in alle attrici, per i motivi indicati in narrativa;
2. dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale di 3. in subordinata ipotesi accertare Controparte_3
Cont l'effettivo debito delle attrici, considerato il pagamento effettuato dal consorzio di garanzia
(doc. 2, 3) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere le domande tutte proposte da , e poiché Parte_1 Parte_2 Parte_3 infondate, sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.12.2024 e 17.12.2024 cessionaria del credito oggetto della presente Controparte_1 causa in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, notificava a , Parte_1 Parte_2
e atto di precetto avente origine dal decreto ingiuntivo n. 639/2013 emesso il
[...] Parte_3
17.7.2013, opposto e confermato con sentenza n. 1204/2017 del 9.6.2017 passata in giudicato con il quale veniva loro ingiunto di pagare, in qualità di garanti della società , Controparte_5 già denominata in favore del Controparte_6 Controparte_7 la complessiva somma di €. 31.822,25 oltre interessi e spese.
[...]
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. , e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la eccependo la carenza di Parte_3 Controparte_1 legittimazione sostanziale e processuale in capo alla convenuta per mancata prova della cessione a mezzo produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, e contestando la somma indicata nel precetto impugnato.
Contestualmente, avanzavano istanza di sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi fondanti l'atto di precetto impugnato.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto da parte opponente, compresa l'istanza di sospensione, e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento datato 21.2.2025, rilevato che la cessione del credito di Banco BPM S.p.a. a era documentalmente provata, veniva rigettata l'istanza di sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva del titolo opposto e, considerata la natura della causa, veniva assegnato a parte opponente termine per mediazione obbligatoria di giorni trenta, rinviando, per la verifica, all'udienza “cartolare” del 22.9.2025. Nelle note scritte per l'udienza di verifica dell'esito della mediazione, parte opposta eccepiva la mancata introduzione della mediazione da parte degli opponenti, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione.
All'udienza del 22.9.2025, vista l'istanza di parte convenuta, veniva fissata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 27.10.2025, da tenersi con modalità “cartolari”, con termine per deposito di note scritte fino al giorno fissato per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di intervenuta improcedibilità della domanda giudiziale per mancata instaurazione della mediazione obbligatoria è fondata e meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del procedimento di mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio qualora la controversia verta, tra le altre, in materia di contratti bancari.
Sempre in base al disposto normativo, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie, è pacifico che la causa ha ad oggetto contratti bancari e che, per essa, la mediazione è prevista come obbligatoria;
in considerazione di ciò, veniva assegnato termine per instaurare il relativo procedimento a parte attrice.
All'udienza fissata per verificare l'esito della mediazione obbligatoria, parte convenuta eccepiva tempestivamente la mancata instaurazione della stessa, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda mentre parte opponente non depositava note scritte.
Alla luce della mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, non essendo stata instaurata dagli opponenti sui quali gravava il relativo onere, e della tempestiva proposizione dell'eccezione da parte opposta, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, poiché non è stata svolta alcuna attività, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, dichiara l'improcedibilità della domanda.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in €
2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
IA NT