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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3118 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Maurizio Musci e Vincenza;
- attori - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Presicce;
Controparte_1
- convenuto -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da e , eredi di e Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
nei confronti di , in qualità di amministratore di sostegno, per il Controparte_1
fatto commesso ai danni delle de cuius quando costoro erano ancora in vita, destinatarie della misura di protezione ex art. 404 c.c. ss.; in particolare, gli attori hanno allegato che l' si fosse appropriato delle somme di denaro di proprietà CP_2
delle beneficiate in misura pari a circa €40.000,00 prelevandole dai conti correnti delle suddette, superando il tetto di spese fissato dal giudice tutelare, somma di cui gli attori, in qualità di eredi delle hanno chiesto la restituzione, Pt_1
oltre al risarcimento dei danni dovuto all'esborso, da parte degli istanti, di ulteriori somme, necessarie a far fronte alle spese di cui si sarebbe dovuto occupare l'amministratore di sostegno, ammontanti a € 11.500,oo circa.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato in fatto ed in diritto la tesi attorea, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori per non avere, gli stessi, provato la allegata qualità di eredi delle beneficiate Pt_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 27.5.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Può agevolmente superarsi l'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva dei i quali hanno prodotto documentazione Pt_1
comprovante la qualità di eredi di e attraverso il Persona_2 Persona_1
deposito agli atti della relativa accettazione dell'eredità delle due de cuius.
Passando al merito, occorre innanzitutto ribadire che, pacifica la qualità di amministratore di sostegno di , con decreto del G.T., il Controparte_1
convenuto veniva autorizzato al prelievo mensile della somma pari ad € 1.200,00 dai conti correnti delle due beneficiate.
Tuttavia, la consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'ausiliare nominato, dott.
– scevra da vizi logici e immune da censure, che il tribunale Persona_3
condivide e fa propria e a cui si rimanda integralmente - ha consentito di accertare che il , negli anni intercorrenti tra il 2019 e il decesso delle CP_1
anziane, avvenuto nel 2021, abbia prelevato somme in esubero rispetto al tetto di spesa fissato dall'autorità giudiziaria di cui s'è poc'anzi detto pari ad € 42.403,69.
Detti prelievi, analiticamente elencati e indicati nel corpo della relazione peritali, sono risultati assolutamente privi di documentazione giustificativa dalla quale avrebbe potuto evincersi l'impiego delle somme nell'interesse delle de cuius; del resto già il si era reso inadempiente dell'obbligo di rendiconto CP_1
in seno al procedimento di volontaria giurisdizione, come dimostrano i provvedimenti del G.T. depositati da parte attrice.
Se ne desume la fondatezza della pretesa azionata in giudizio, avendo il evidentemente utilizzato tali somme per fini estranei al suo ufficio: egli CP_1
deve essere dunque condannato alla restituzione dei relativi importi, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli prelievi al dì dell'effettivo saldo.
Quanto alle somme sborsate personalmente dagli attori nell'interesse delle due amministrate di sostegno, che avrebbero dovuto essere sostenute dalle stesse per il tramite del loro a.d.s. e la cui spesa risulta documentata nel presente giudizio, ammontano ad € 2.230,56: il convenuto deve essere dunque tenuto al rimborso di tale somme in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale scaturito dalla sua condotta illecita, consistita nell'aver distratto il patrimonio delle due anziane fino ad azzerarne i conti e costringendo così gli eredi delle beneficiate a coprire le spese nell'interesse delle predette.
La domanda deve essere dunque accolta nei termini sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
le spese di ctu, liquidate in corso di causa, sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della domanda attorea, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore degli attori, della somma pari ad € 42.403,69 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dei singoli prelievi fino al dì dell'effettivo saldo, nonché della somma pari ad € 2.230,56, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'esborso al giorno dell'effettivo saldo;
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 518,00 per spese vive ed € 7.616,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico di le spese di ctu già liquidate in corso di Controparte_1
giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 3 luglio 2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3118 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Maurizio Musci e Vincenza;
- attori - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Presicce;
Controparte_1
- convenuto -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da e , eredi di e Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
nei confronti di , in qualità di amministratore di sostegno, per il Controparte_1
fatto commesso ai danni delle de cuius quando costoro erano ancora in vita, destinatarie della misura di protezione ex art. 404 c.c. ss.; in particolare, gli attori hanno allegato che l' si fosse appropriato delle somme di denaro di proprietà CP_2
delle beneficiate in misura pari a circa €40.000,00 prelevandole dai conti correnti delle suddette, superando il tetto di spese fissato dal giudice tutelare, somma di cui gli attori, in qualità di eredi delle hanno chiesto la restituzione, Pt_1
oltre al risarcimento dei danni dovuto all'esborso, da parte degli istanti, di ulteriori somme, necessarie a far fronte alle spese di cui si sarebbe dovuto occupare l'amministratore di sostegno, ammontanti a € 11.500,oo circa.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato in fatto ed in diritto la tesi attorea, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori per non avere, gli stessi, provato la allegata qualità di eredi delle beneficiate Pt_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 27.5.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Può agevolmente superarsi l'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva dei i quali hanno prodotto documentazione Pt_1
comprovante la qualità di eredi di e attraverso il Persona_2 Persona_1
deposito agli atti della relativa accettazione dell'eredità delle due de cuius.
Passando al merito, occorre innanzitutto ribadire che, pacifica la qualità di amministratore di sostegno di , con decreto del G.T., il Controparte_1
convenuto veniva autorizzato al prelievo mensile della somma pari ad € 1.200,00 dai conti correnti delle due beneficiate.
Tuttavia, la consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'ausiliare nominato, dott.
– scevra da vizi logici e immune da censure, che il tribunale Persona_3
condivide e fa propria e a cui si rimanda integralmente - ha consentito di accertare che il , negli anni intercorrenti tra il 2019 e il decesso delle CP_1
anziane, avvenuto nel 2021, abbia prelevato somme in esubero rispetto al tetto di spesa fissato dall'autorità giudiziaria di cui s'è poc'anzi detto pari ad € 42.403,69.
Detti prelievi, analiticamente elencati e indicati nel corpo della relazione peritali, sono risultati assolutamente privi di documentazione giustificativa dalla quale avrebbe potuto evincersi l'impiego delle somme nell'interesse delle de cuius; del resto già il si era reso inadempiente dell'obbligo di rendiconto CP_1
in seno al procedimento di volontaria giurisdizione, come dimostrano i provvedimenti del G.T. depositati da parte attrice.
Se ne desume la fondatezza della pretesa azionata in giudizio, avendo il evidentemente utilizzato tali somme per fini estranei al suo ufficio: egli CP_1
deve essere dunque condannato alla restituzione dei relativi importi, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli prelievi al dì dell'effettivo saldo.
Quanto alle somme sborsate personalmente dagli attori nell'interesse delle due amministrate di sostegno, che avrebbero dovuto essere sostenute dalle stesse per il tramite del loro a.d.s. e la cui spesa risulta documentata nel presente giudizio, ammontano ad € 2.230,56: il convenuto deve essere dunque tenuto al rimborso di tale somme in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale scaturito dalla sua condotta illecita, consistita nell'aver distratto il patrimonio delle due anziane fino ad azzerarne i conti e costringendo così gli eredi delle beneficiate a coprire le spese nell'interesse delle predette.
La domanda deve essere dunque accolta nei termini sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
le spese di ctu, liquidate in corso di causa, sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della domanda attorea, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore degli attori, della somma pari ad € 42.403,69 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dei singoli prelievi fino al dì dell'effettivo saldo, nonché della somma pari ad € 2.230,56, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'esborso al giorno dell'effettivo saldo;
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 518,00 per spese vive ed € 7.616,00 per competenze professionali, oltre ad accessori di legge;
- pone a carico di le spese di ctu già liquidate in corso di Controparte_1
giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 3 luglio 2025
La giudice
Caterina Stasi