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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1760/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 07/10/2022 al n. 1760/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. ARENA ANNA GIULIA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. MASSARO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 210/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
02/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/06/2025 all'esito dell'udienza cartolare del 03/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis: 1) Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere i motivi di appello come sopra articolati e statuire che la somma di € 15.172,62 è stata legittimamente trattenuta dall'Avv. quale premio, in ossequio all'accordo intercorso con la che Pt_1 CP_1
l'Avv. ha correttamente effettuato il pagamento della somma di € 20.025,09 in Pt_1 favore dell'Avv. LA nella qualità di codifensore e domiciliatario, e che nessun onere di restituzione della somma di € 5.000,00 era stato pattuito tra l'Avv. e la Sig.ra Pt_1
e per l'effetto, dichiarare che l'appellante non è tenuto a corrispondere la CP_1 somma di € 40.197,71 in favore della Sig.ra 2) Con vittoria di spese e CP_1 compensi di causa del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di ZE, rigettata ogni diversa eccezione e deduzione, rigettare l'atto di appello proposto dall'Avv. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare
[...] integralmente la sentenza n. 210/2022 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Pistoia in data 02/03/2022 e pubblicata in data 03/03/2022, nell'ambito del procedimento iscritto al numero di ruolo R.G. n. 1738/2017. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. conveniva dinanzi Parte_1 alla Corte di Appello di ZE proponendo appello avverso la sentenza Controparte_1
n. 210/2022 con la quale il Tribunale di Pistoia, in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'odierna appellata, l'aveva condannato a corrispondere alla convenuta l'importo di € 40.197,71, oltre interessi ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c., a titolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute dal professionista. In particolare il primo giudice, sulla premessa che l'avv. aveva assistito la in una Pt_1 CP_1 causa civile avente ad oggetto la responsabilità dei sanitari dell' Controparte_2
conclusasi con sentenza di condanna della struttura e del medico convenuto,
[...] esponeva che il difensore, che aveva ricevuto sul suo conto l'intera somma di euro
422.000.000 erogata da quale assicurazione di aveva trasferito alla CP_3 CP_4 cliente il solo importo di euro 265.535,33, trattenendo il resto in quanto ritenuto dovuto a titolo di compenso. In proposito il Tribunale rilevava che l'avv. aveva in Pt_1 particolare trattenuto senza titolo l'importo di euro 15,172,62, introitato quale integrazione del compenso per il buon esito della causa, ma in mancanza di una pattuizione scritta che la prevedesse;
evidenziava altresì come anche l'ulteriore somma di euro 20.025,09 attribuita al compenso del co-difensore avv. LA, fosse stata trattenuta non correttamente, in quanto le relative attività erano già ricomprese nella notula liquidata;
aggiungeva infine come la ulteriore somma di euro 5.000,00, versata dalla a titolo di acconto, non fosse stata detratta nella quantificazione CP_1 dell'onorario finale, di talchè anche la stessa era stata ulteriormente conteggiata dal legale e dunque dallo stesso trattenuta senza alcun motivo. Il primo giudice aveva invece respinto la domanda con cui l'attrice aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della suddetta condotta posta in essere dall'avv. , ritenendola Pt_1 sfornita di prova. In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite erano compensate in ragione della metà e per il resto poste a carico della parte convenuta in applicazione del principio di prevalente soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) vizio di extrapetizione per l'omessa pronuncia sulla asserita violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale tra avvocato e cliente e delle norme deontologiche, essendo invece stata indagata direttamente la debenza o meno e la congruità delle singole somme trattenute;
errore nel non aver considerato che l'avv. aveva Pt_1 agito in conformità alle facoltà e in ossequio ai poteri conferitigli dalla con il CP_1 mandato e la procura speciale notarile in atti, nonché nei limiti degli stessi;
2) erronea qualificazione, quale patto di quota lite, dell'accordo intercorso tra l'avvocato e la in base al quale il primo aveva trattenuto l'importo pari ad € 15.172,62 CP_1
a titolo di compenso aggiuntivo per il buon esito della lite;
3) errore nell'aver ritenuto non dovuta la somma di € 20.025,09, corrisposta dall'avv.
all'avv. LA a titolo di compenso, sul presupposto che l'attività svolta da Pt_1 quest'ultimo fosse ricompresa nelle somme liquidate nella sentenza n. 1699/2012 a titolo di spese legali;
errore anche nell'aver considerato che il pagamento del compenso dell'avv. LA da parte dell'avv. dovesse restare a carico di quest'ultimo ai Pt_1 sensi dell'art. 1711 comma 1 c.c., dal momento che l'avv. aveva agito in virtù Pt_1 dei poteri conferitigli dalla la quale aveva ratificato il suo operato per iscritto CP_1 per ben due volte;
4) errore nella parte in cui non si era ritenuta dovuta la somma di € 5.000,00, incassata dall'avv. al momento del conferimento dell'incarico quale anticipo sulle spese Pt_1 vive e non conteggiata nei prospetti di notula, poiché al preventivo versato in atti dalla non sottoscritto dalle parti, non poteva riconoscersi alcuna efficacia di prova CP_1 di un accordo inter partes in ordine alla restituzione della suddetta somma.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava le censure Controparte_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con l'ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Non è controverso che nel settembre del 2006 la in seguito alla rinuncia al mandato dell'avv. CP_1 CP_5
a mezzo del quale nel 2005 aveva incardinato dinanzi al Tribunale di ZE
[...] un giudizio risarcitorio per responsabilità medica nei confronti dell' Controparte_6
e del dott. (iscritto al n. R.G. 3395/2005), avesse
[...] Controparte_7 incaricato l'avv. per la prosecuzione della detta causa, conferendogli a tal fine, Pt_1
a mezzo procura speciale notarile, “tutti i poteri e le facoltà di legge, compresi quelli di nominare altri difensori e di farsi sostituire, di riassumere, di rinunciare ed accettare rinunce, di transigere e rilasciare quietanza, di pagare somme e riscuoterle […] e quant'altro previsto dall'art. 83 c.p.c. Il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido e sotto gli obblighi di legge senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma”.
Parimenti non controverso è che all'atto del conferimento dell'incarico la CP_1 avesse corrisposto all'avv. , a mezzo di due assegni bancari – datati, Pt_1 rispettivamente, 26/07/2006 e 18/08/2006, ciascuno dell'importo di € 2.500,00 – la complessiva somma di € 5.000,00 a titolo di acconto. Tale circostanza risulta altresì sia documentalmente, sia dalle risultanze istruttorie.
Non è inoltre oggetto di contestazione e risulta dalla documentazione in atti che l'avv.
LA fosse stato domiciliatario e co-difensore della nel procedimento n. CP_1
R.G. 3395/2005.
Risulta quindi dalla documentazione in atti che con sentenza n. 1699/2012 il Tribunale di ZE accoglieva la domanda proposta dalla condannando per l'effetto CP_1
Contr l' e il dott. al risarcimento in suo favore dei richiesti danni patrimoniali e CP_7 non patrimoniali, nonché al pagamento delle spese processuali – liquidate in “€
59.075,00 per onorari, in € 9.562,00 per diritti e € 1.353,00 per spese […] oltre I.V.A.
e Cap e spese generali” – e delle spese di CTP e di CTU. In seguito a tale pronuncia, in data 05/07/2012 l'avv. provvedeva a Pt_1 sottoscrivere, in qualità di procuratore speciale della la quietanza relativa al CP_1 pagamento da parte di quale assicuratrice dell' per la responsabilità CP_3 CP_4 civile verso terzi, dell'importo di € 422.000,00, comprensiva anche 'delle competenze legali degli avv. e dell'avv. Raffaello LA', a tacitazione Parte_1 definitiva di ogni diritto presente e futuro. La suddetta somma era interamente versata nel conto corrente intestato all'avv. , in qualità di procuratore. Parte_1
Con raccomandata del 18/07/2012 l'avv. informava poi la che, Pt_1 CP_1 all'esito della pronuncia di primo grado, aveva definito transattivamente con la compagnia di assicurazioni della struttura sanitaria - che aveva così rinunciato a interporre appello avverso la pronuncia di condanna di primo grado - la vertenza inerente l'esecuzione della sentenza, avvalendosi in tal senso dei poteri conferitigli dalla clienti con procura speciale notarile. Illustrava quindi che, a fronte della liquidazione da parte di della complessiva somma di € 422.000,00, egli le avrebbe corrisposto CP_3 mediante bonifico soltanto € 265.535,33 e avrebbe trattenuto – oltre a quanto liquidato nella sentenza n. 1699/2012 per diritti, onorari e spese (per complessive € 98.552,41)
– le seguenti somme: € 22.744,55 a saldo delle ulteriori, diverse prestazioni professionali svolte in suo favore e ancora non saldate (procedimento penale dinanzi al
GIP del Tribunale di ZE;
procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. CP_5 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ZE;
transazione con CP_3 all'esito della emissione della sentenza di primo grado); € 20.025,09 a titolo di compensi da corrispondere all'avv. LA, quale in relazione al procedimento n. R.G.
3395/2005; € 15.172,62, pari al 5% del valore della causa n. R.G. 3395/2005 (€
303.452,50), per il buon esito della stessa, come da pregressi accordi inter partes.
L'avv. allegava alla raccomandata le fatture corrispondenti ai predetti importi e Pt_1 il progetto di notula dell'avv. LA. A riscontro di detta missiva, risulta che la con email in data 24.07.2012 scriveva al legale: 'come da sua raccomandata, CP_1 le invio il mio codice IBAN per il bonifico…'
Tanto premesso, considerato che non è contestato che la abbia effettivamente CP_1 ricevuto dall'avv. il bonifico della somma di euro € 265.535,33 (circostanza che Pt_1 risulta altresì documentata dall'allegato 7 di parte in primo grado), è coperta Pt_1 da giudicato in quanto non oggetto di gravame, la statuizione con cui il primo giudice ha rigettato la domanda di restituzione proposta dalla odierna appellata con riferimento ai seguenti importi: € 8.536,35, dovuti all'avv. a titolo di compenso per Pt_1
l'assistenza svolta in favore della nel procedimento penale incardinato presso CP_1 il Tribunale di ZE nei confronti dell' e del Dott. € 5.704,95, dovuti CP_4 CP_7 al legale a titolo di compenso per l'assistenza svolta in favore della nel CP_1 procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. presso il Consiglio dell'Ordine CP_5 degli Avvocati di ZE;
€ 8.503,25, dovuti all'avvocato a titolo di compenso per le transazione con a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado n. CP_3
1699/2012 (totale delle tre voci: € 22.744,55).
Non è controvertibile in questa sede neanche la statuizione, non oggetto di appello incidentale, con cui il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla
CP_1
La presente controversia si incentra dunque sulla debenza o meno in favore del legale degli importi di cui il primo giudice ha ordinato la restituzione alla cliente (ovvero le somme € 15.172,62, € 20.025,09 ed € 5.000,00 come sopra descritte).
2. Il primo motivo di appello: il vizio di extra petizione - Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha circoscritto l'oggetto del giudizio all'accertamento della debenza o meno all'avv.
, da parte della delle somme di cui la stessa aveva chiesto la Pt_1 CP_1 restituzione (per complessive € 62.942,26), ritenendo per contro ultronea l'indagine circa l'asserita violazione da parte del legale delle norme che regolano il rapporto contrattuale avvocato-cliente e delle norme deontologiche.
In particolare, l'appellante lamentava che: ove il primo giudice avesse indagato la sussistenza o meno, nella fattispecie, della violazione delle norme contrattuali e deontologiche da parte del legale, tale indagine avrebbe avuto esito negativo, considerato da un lato il contenuto della procura speciale notarile rilasciata dalla all'avvocato per il procedimento n. R.G. 3395/2005 e dall'altro il testo della CP_1
e-mail inviata dalla all'avvocato in data 24/07/2012 (“Come dalla sua CP_1 raccomandata, le invio il mio codice IBAN per il bonifico […]”) integrante ulteriore ratifica dell'operato del legale;
una volta accertata l'insussistenza della violazione delle suddette norme da parte dell'avvocato, il Tribunale non avrebbe potuto che respingere de plano la domanda di restituzione proposta dalla CP_1
In proposito il giudice di prime cure ha così argomentato: “Occorre premettere, prima di esaminare il merito della domanda attorea, che i profili, pur sollevati dalle parti, relativi a profili di responsabilità deontologica o penale dell'avv. , non sono Pt_1 oggetto di questo procedimento. Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente
l'accertamento della debenza o meno delle suddette somme per l'attività svolta dal legale, così che non appare, invero, rilevante, indagare, in questa sede, l'eventuale violazione di regole deontologiche o l'eventuale commissione di reati” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 6).
Il motivo è infondato per come di seguito specificato.
Come noto, il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento sostanzialmente diverso da quello richiesto
(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. da ultimo, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 644 del
10/01/2025).
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, la ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni: “ […]- accertare e dichiarare che le somme trattenute da parte dell'Avv.
su quanto incassato in nome e per conto della Sig.ra Parte_1 [...] in via ulteriore rispetto a quanto già liquidato in sentenza n. 1699/12 - R.G. CP_1
n. 3395/2005 emessa dal Tribunale di ZE in data 14/05/2012 sono state trattenute indebitamente dallo stesso in violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale tra l'avvocato ed il cliente nonché delle norme deontologiche che regolano il rapporto con la parte assistita e, conseguentemente, - condannare l'avv. Parte_1
a restituire alla Sig.ra la somma di €. 62.942,26 o quella
[...] Controparte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al giorno di effettiva restituzione […]” (cfr. note di trattazione scritta dell'udienza del 22/06/2021).
Il primo giudice nell'escludere preliminarmente dal proprio ambito di esame i profili di responsabilità deontologica e penale pur sollevati dalle parti, ha tutt'altro che eluso l'oggetto della domanda, affermando l'ovvio assunto secondo cui non rientrava nella sua competenza accertare in via diretta illeciti penali e/o disciplinari e concentrandosi sugli aspetti del sinallagma del contratto d'opera professionale sussistente tra l'avvocato e la cliente. In tal senso deve essere intesa la effettuata verifica della debenza delle somme in contestazione in relazione sia all'attività svolta, sia alle pattuizioni concluse, con la conseguente valutazione della sussistenza di un onere restitutorio da parte del professionista il quale, in luogo della richiesta di pagamento diretto da parte della aveva optato per il trattenimento della somma ritenuta dovuta a titolo di CP_1 compenso, detraendola dall'importo complessivamente a lui liquidato dall'assicurazione a titolo sia di risarcimento dei danni subiti dall'assistita, sia di rimborso spese processuali.
Non essendo nella presente causa in contestazione né la correttezza della conclusione da parte del legale della transazione con (posta in essere in forza della procura CP_3 speciale notarile), né la circostanza che l'avvocato abbia chiesto di effettuare il versamento dell'intero importo liquidato in un proprio conto corrente personale, il
Tribunale ha incentrato la propria analisi sulla correttezza del trattenimento da parte del legale delle somme di cui la cliente aveva chiesto la restituzione, in tal senso vagliando la loro corrispondenza o meno a prestazioni effettivamente svolte, l'esattezza dei conteggi effettuati ed infine la conformità, per ciascuna delle detrazioni effettuate, alle norme che regolano la professione e, dunque, il rapporto cliente avvocato.
2.Il secondo motivo di appello: la debenza del 'premio' per il buon esito della causa - Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non dovuta dalla la somma di € CP_1
15.172,62, da lui trattenuta quale 'premio' per il positivo esito della causa di responsabilità medica in relazione alla quale aveva prestato la propria opera professionale (n. R.G. 3395/2005). In particolare, l'avv. ha lamentato come il Pt_1
Tribunale avesse erroneamente qualificato l'accordo avente ad oggetto il pagamento di un importo ulteriore rispetto ai previsti compensi, per il caso di esito favorevole della causa, come un patto di c.d. quota lite, ritenendolo conseguentemente nullo ex art. 2233 co 3 c.c. per mancanza di forma scritta. Ha quindi evidenziato come detto accordo, concluso verbalmente e comprovato dalle dichiarazioni testimoniali, doveva ritenersi avere ad oggetto un importo integrativo rispetto al compenso, dunque differente e autonomo rispetto a quest'ultimo, con conseguente validità della relativa pattuizione a prescindere dalla forma scritta.
In proposito il Tribunale ha così argomentato: “L'avv. ha trattenuto la somma Pt_1 di € 15.172,62, da lui richiesta quale integrazione del compenso ricevuto, in considerazione del buon esito della causa. Detto importo veniva calcolato in relazione al 5% del valore della causa, determinato in € 303.452,50. Sul punto, invero, è sufficiente osservare come l'attrice ha contestato l'esistenza di un accordo finalizzato a corrispondere detto importo al legale, per il caso di vittoria della causa, e il convenuto non ha fornito prova scritta dello stesso. Ebbene, ai sensi dell'art. 2233 c. 3 c.c. (così come modificato dall'art. 2 d.l. 223/2006 conv. con modifiche nella l. 4 agosto 2006 n.
248), sono nulli i patti conclusi tra avvocati e clienti, che stabiliscono compensi professionali, se non redatti in forma scritta. Nel caso di specie, essendo pacifico che detta forma scritta non è stata rispettata, deve concludersi che la somma richiesta a tale titolo dall'avv. non è dovuta. Pertanto, l'avv. deve corrispondere Pt_1 Pt_1 all'attrice la somma di € 15.172,62, da lui trattenuta senza titolo” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 8).
Il motivo è infondato.
Il divieto del patto di quota lite, originariamente previsto dall'art. 2233 comma 3 c.c. e attualmente regolamentato nell'art. 13 comma 4 della legge n. 247/2012, era stato eliminato dall'art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 (entrato in vigore il 04/07/2006), convertito con modifiche nella legge n. 248 del 2006 (entrata in vigore il 12/08/2006). In particolare, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 223/2006 “[…] dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività livero professionali e intellettuali: a) […] il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti […]”.
Ora, posto che nella propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 4) l'avv. ha collocato nel mese di settembre del 2006 il primo Pt_1 incontro con la nel suo studio – in occasione del quale a suo dire questa, alla CP_1 presenza degli avv.ti CO AI e , si sarebbe impegnata a Controparte_8 corrispondergli un premio pari al 10% di quanto avrebbe percepito, in caso di buon esito Contr della causa contro l' e il Dott. – nel caso di specie, in base all'art. 2 del CP_7
d.l. n. 223/2006, applicabile ratione temporis, il patto di quota lite non era a tale epoca vietato. Tuttavia, la legge n. 248/2006, in sede di conversione con modifiche del d.l. n.
223/2006, aveva inserito all'art. 2 di quest'ultimo il comma 2-bis, ai sensi del quale
“All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con
i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Orbene, nel caso di specie, come condivisibilmente affermato dal primo giudice (cfr. sentenza di primo grado, pag. 8), è pacifico che detta forma scritta non sia stata rispettata, non risultando alcun accordo scritto circa il compenso ulteriore per il caso di vittoria della causa;
di qui la nullità del patto in esame ex art. 2233 comma 3 c.c.
Ad abundantiam, si rileva che, anche a prescindere dalla mancanza di forma scritta della pattuizione (nella fattispecie mancante), l'appellante, a fronte della netta negazione della di essersi mai impegnata, anche solo verbalmente, a corrispondere un CP_1 premio per il buon esito del procedimento all'avv. , quest'ultimo, contrariamente Pt_1
a quanto sostenuto nell'atto di gravame (cfr. atto di appello, pag. 8), non ha comunque provato la conclusione di un tale accordo, non avendo neppure il teste CO
AI riferito alcunché sul punto (cfr. verbale di udienza del 13/04/2021)
4. Il terzo motivo di appello: il compenso dell'avv. LA - Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non dovuta dalla la somma di € 20.025,09, da lui trattenuta e CP_1 corrisposta all'avv. LA quale compenso per l'attività svolta come domiciliatario e co-difensore dell'assistita nella causa n. R.G. 3395/2005, sul presupposto – a dire dell'appellante errato – che l'attività svolta dall'avv. LA fosse già ricompresa negli onorari liquidati nella sentenza n. 1699/2012 (€ 98.522,41), già oggetto di trattenimento da parte dell'avv. . In particolare l'avv. ha lamentato che Pt_1 Pt_1 il primo giudice abbia ritenuto che ai sensi dell'art. 1711 comma 1 c.c. dovesse restare a suo carico il pagamento del compenso dell'avv. LA, deducendo a tal proposito di aver agito in virtù e nei limiti dei poteri conferitigli con procura speciale notarile dalla la quale aveva peraltro ratificato il suo operato per iscritto per ben due volte CP_1
(prima con la procura e poi con la e-mail del 24/07/2012 con il quale chiedeva procedersi al bonifico).
Sul punto il Tribunale ha così argomentato: “L'avv. ha trattenuto la somma di Pt_1
€ 20.025,09, da corrispondere all'avv. Raffaello LA, il quale ha partecipato alla difesa della sig.ra dinanzi al Tribunale di ZE. A ben vedere, l'attività di CP_1 cui si richiede il pagamento – partecipazione udienze, disamina, iscrizione causa, esame ordinanze, sentenza, consultazione con il cliente, corrispondenza informativa, formazione fascicolo di parte, attività di udienza, accesso agli uffici, ritiro vari atti, depositi in Cancelleria, studio della controversia, consultazioni, discussione in udienza
– è tutta relativa al procedimento n.r.g. 3395/05, e da ritenersi, quindi, inclusa negli onorari già liquidati in sentenza (€ 98.522,41 già trattenuti dall'avv. ). Pt_1
Concludere per il pagamento da parte dell'attrice anche della ulteriore somma di €
20.025,09, significherebbe, invero, addossarle due volte il pagamento delle medesime attività. Laddove, difatti, l'avv. avesse voluto ottenere detto importo aggiuntivo Pt_1 da corrispondere al co-difensore, avrebbe dovuto fornire la prova che quest'ultimo ha svolto attività difensiva ultronea, non inclusa in quella già liquidata in sentenza. Va ricordato che nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata (cfr. Cass. Civ., 18.11.2019, n. 29822), ma, nel caso di specie, manca la prova che l'avv. LA abbia svolto attività ulteriore rispetto a quella per cui
l'attrice ha già corrisposto l'importo € 98.522,41. Peraltro, va osservato che la sig.ra tra il 16.7.2012 e il 19.7.2012, avvisava l'avv. di volere essere CP_1 Pt_1 messa al corrente di qualsiasi decisione assunta in merito sia alle trattative con
l'assicurazione sia ai “conteggi” (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione). Il convenuto, allora, prima di procedere al pagamento in favore dell'avv. LA, avrebbe dovuto tenere in conto, ai sensi dell'art. 1711 c. 2 c.c., le istruzioni che la sig.ra gli CP_1 aveva, da ultimo, fornito;
in mancanza, detto atto deve rimanere a suo carico, ai sensi dell'art. 1711 c. 1 c.c. Né può ritenersi integrare ratifica dell'operato del convenuto
l'invio, in data 24.7.2012, da parte dell'attrice del proprio BA per procedere al bonifico in suo favore, senza null'altro eccepire, atteso che la ratifica, anche se tacita, deve risultare da un atto o comportamento che renda manifesta detta volontà in modo chiaro
e univoco. Nel caso di specie, la citata comunicazione non ha valenza di ratifica tacita, non risultando dalla stessa l'avallo di tutta l'attività compiuta dal convenuto, anche considerato che, a distanza di pochi giorni (6.8.2012), veniva seguita da una missiva di contestazione inviata dal legale dell'attrice. Pertanto, non ritenendosi dovuto dall'attrice
l'importo ulteriore per il pagamento dell'avv. LA, il convenuto deve corrispondere alla sig.ra anche la somma di € 20.025,09, in quanto indebitamente CP_1 trattenuta” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 8-10).
Tanto premesso, non è controverso in questa sede che l'avv. LA sia stato non solo domiciliatario, ma anche co-difensore della nel procedimento n. R.G. CP_1
3395/2005, essendo a tal fine stato nominato dall'avv. in forza della procura Pt_1 speciale notarile conferitale dalla cliente.
Tale circostanza è stata provata in giudizio anzitutto documentalmente: il doc. n. 19 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della contiene lo CP_1 storico del fascicolo n. R.G. 3395/2005 e i relativi verbali di udienza, dai quali risultano anche le attività effettivamente svolte personalmente dall'avv. LA.
La nomina e l'attività espletata dall'avv. LA è inoltre emersa dalle risultanze delle prove testimoniali. In proposito la teste (in risposta al cap. n. 10 della Controparte_8 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dell'avv. : “Vero che la Sig.ra Pt_1 venne resa edotta della necessità di nominare un co-difensore del Foro di CP_1
ZE, l'avv. Raffaello LA, fin dal primo incontro avvenuto con l'avv. nello Pt_1 studio di Perugia”), ha dichiarato: “non so se fin dal primo incontro, ma ricordo che quando c'era da depositare memorie, inviavamo le stesse al collega LA che eseguiva gli adempimenti e qualche volta ci sostituiva in udienza. Noi dicevamo alla sig.ra che il collega LA si occupava di questi adempimenti, non ricordo CP_1 precisamente quando le fu detto, ma sicuramente le venne riferito” (cfr. verbale di udienza del 02/02/2021).
Anche il teste AI CO, che ha premesso di essere il figlio dell'odierno appellante, rispondendo al medesimo capitolo, ha spiegato: '“si, questo me lo ricordo bene, anche perché era il normale modus operandi non essendoci il processo telematico.
La prima cosa a cui si pensava era l'autorizzazione del cliente a muoversi con un domiciliatario o con un co difensore. Mi sembra che LA fosse co difensore in questo caso. Mi ricordo che la sig.ra venne informata e molte volte quando chiamava CP_1 noi le riferivamo cosa ci aveva detto il collega LA” (cfr. verbale di udienza del
13/04/2021).
Ciò posto in fatto, si osserva in diritto che l'art. 8 comma 1 del d.m. n. 55/2014 prevede che “Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”.
La Suprema Corte ha in proposito chiarito che “il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, così che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.
6, Ordinanza n. 7030 del 03/03/2022; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 29822 del
18/11/2019; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19255 del 19/07/2018).
Il tale prospettiva si osserva come nel caso di specie l'avv. LA, il quale ha svolto il mandato difensivo nella causa n. R.G. 3395/2005 insieme all'avv. , ha Pt_1 indubbiamente maturato ex art. 8 comma 1 del d.m. n. 55/2014 il diritto al compenso per le prestazioni effettivamente eseguite in favore della così come dal CP_1 medesimo dettagliatamente descritte nel progetto di notula e nella successiva fattura n. 66/2012. A ben vedere il primo giudice mai ha messo in dubbio un tale diritto dell'avv.
LA a ricevere il proprio compenso, ma ha escluso che l'avv. avesse provato Pt_1 lo svolgimento da parte dell'avv. LA di attività ulteriori rispetto a quelle già liquidate in sentenza dal primo giudice (pari a complessive euro 98.522,41) e già
'scalate' dall'appellante rispetto all'importo bonificato alla cliente.
Il motivo di gravame è fondato per come di seguito specificato. Se è vero che nella liquidazione a carico del soccombente (cui si riferisce l'importo indicato in sentenza) sono computati i compensi di un solo difensore (in conformità al disposto dell'art 8 co 1 DM cit), nei confronti del cliente ciascun avvocato riacquista il diritto alla percezione del compenso per le attività effettivamente svolte, così come del resto ribadito dall'art. 7 DM 147/1994, salvo che il cliente dimostri lo svolgimento esclusivo di tutte le attività da parte di uno solo dei difensori.
Il primo giudice ha invece erroneamente interpretato l'inciso di cui all'art 8 co 1 DM cit
“("ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato") come riferita non solo alla parte soccombente, ma anche alla controparte vittoriosa munita di due avvocati, con ciò presupponendo che la liquidazione giudiziale si riferisse all'intero compenso (cioè a quello che sarebbe stato dovuto se ci fosse stato un solo difensore) e che all'interno di quel quantum spettasse poi ai due avvocati distribuirsi tra loro le rispettive quote, sul presupposto che l'attività difensiva che aveva svolto l'uno non poteva essere quella svolta dall'altro.
Al contrario, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra citato, l'art
8 co 1 DM 55/14 va interpretato nel senso che spetterà al cliente dimostrare che il secondo difensore stia chiedendo un compenso anche per attività che non sono state svolte da lui, ma dall'altro difensore;
quindi, si sposta sul cliente l'onere della prova della limitazione del diritto al compenso del singolo avvocato richiedente. A maggior ragione, se poi le attività difensive dell'uno e dell'altro si sono sovrapposte, ma sono state espletate effettivamente da entrambi, allora va riconosciuto a ciascuno il compenso per l'opera concretamente prestata (senza il limite del quantum liquidato in sentenza a carico del soccombente). A tale proposito si rammenta Cass. n° 7030/22, che ha precisato come "per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato".
Nello stesso senso si è pronunciata ON n° 29822/2019 che, dopo aver ribadito il principio secondo cui "Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art.6 della Legge
13 giugno 1942, n.794" (come da precedente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22463 del
04/11/2010, Rv.614751), ne ha fatto conseguire che “tale diritto rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica" (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n.9242 del 12/07/2000, Rv.538404).
Se ne ricava che per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, il cliente deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato e che le notule dei due difensori contemplano lo svolgimento delle medesime attività (cfr. Cass. Sez.2,
Ordinanza n.20554 del 30/08/2017 e Cass. Sez.2, Ordinanza n.19255 del 19/07/2018, non massimate).
Nel caso di specie sulla base delle risultanze istruttorie (dichiarazioni di testimoni e documenti in atti sopra evidenziati) risulta come l'avv. LA abbia effettivamente svolto tutta una serie di attività, oltre che quale domiciliatario (per il quale l'art. 8 co 2
DM cit prevede peraltro un apposito specifico compenso pari al 20% dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle, che già di per sé solo copre quasi tutto l'importo richiesto dall'avv. LA), anche quale co difensore, come dettagliatamente descritto nel progetto di notula prodotto in atti con all 5 parte convenuta (studio Pt_1 controversia, assistenza in udienza, discussione in udienza, consultazione con cliente, formazione fascicolo, accesso ad uffici, ritiro atti e depositi in cancelleria) e comprovato dalla documentazione in atti relativa al processo in cui detta attività è stata svolta.
Esaminando la liquidazione delle spese di lite fatta nell'ambito della sentenza avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità medica (n° 1669/2012, all 3 citazione primo grado) si osserva che l'importo finale di 98.522,41 (che non è contestato spettasse all'avv. ) è così articolato: euro 59.070 per onorari, euro 9.562,00 per Pt_1 diritto, euro 1.353,00 per spese, euro 13.000 per spese di ctp, il tutto oltre IVA ed oneri di legge. Se non sono contestate le spese sostenute dal difensore anche per il ctp, per il resto appare chiaramente che diritti e onorari (secondo il vecchio schema liquidatorio vigente ratione temporis) concernono gli emolumenti spettanti ad un unico difensore e sicuramente non contemplano gli oneri di domiciliazione dell'avv. LA, per come sopra specificato (voce di spesa quest'ultima tutt'altro che ultronea se si considera che la nominando l'avv. aveva scelto un legale del foro di Teramo, che si CP_1 Pt_1 appoggiava, come emerso dall'istruttoria nello studio di Perugia del figlio, ma che certamente aveva necessità di un legale sul posto per la gestione di depositi e ritiro degli atti, in epoca in cui il processo telematico non era ancora realtà.
A ciò si aggiunge come dall'esame dei verbali di udienza prodotti in atti (cfr. all 19 parte primo grado) risulta come l'avv. LA abbia presenziato a diverse udienze CP_1 non limitandosi a svolgere mere sostituzioni, bensì ponendo in essere attività processuali che implicavano lo studio dell'udienza (come ad esempio la partecipazione all'udienza di ammissione delle prove dell'1.10.2008, dalla cui verbalizzazione emerge una articolata discussione dei difensori in punto di ammissione dei mezzi istruttori;
allo stesso modo la partecipazione all'udienza del 22.04.2009 ha visto l'avv. LA impegnato nella prima precisazione delle conclusioni, con molteplici questioni inerenti la necessità di ammissione dei richiesti mezzi istruttori, tanto che poi la causa veniva rimessa sul ruolo;
all'udienza del 26.05.2010 l'avv. LA prendeva parte ad un tentativo di conciliazione promosso dal giudice;
l'avv. LA partecipava inoltre all'udienza del 9.12.2010 relativa alla nomina del ctu con formulazione del relativo quesito e nomina del ctp;
sempre l'avv. LA risulta aver partecipato all'udienza del
13.07.2011 di ulteriore precisazione conclusioni).
Ognuno dei due avvocati, entrambi indicati nel mandato alle liti, risulta dunque aver svolto attività di studio della causa con partecipazioni disgiunte ad udienze implicanti la discussione della causa, di talchè non appare configurabile l'ipotesi di mera reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, indicata dalla ON (di cui sopra) per escludere o limitare il compenso del secondo difensore dell'unica parte.
Quanto all'ulteriore capo della sentenza, in cui il Tribunale ha ritenuto che il pagamento in favore dell'avv. LA dovesse restare a carico dell'avv. ex art. 1711 Pt_1 comma 2 c.c., in quanto quest'ultimo vi aveva proceduto disattendendo le istruzioni ricevute da ultimo via e-mail dalla in data 16/07/2012 e in data 19/07/2012, CP_1 si osserva quanto segue.
Deve anzitutto ritenersi che l'avv. abbia effettuato il pagamento del compenso Pt_1 al co-difensore avv. LA in virtù e nei limiti del potere di “pagare somme” conferitogli dalla con la procura speciale notarile “con promessa fin d'ora di rato e valido CP_1
e sotto gli obblighi di legge senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma” (cfr. doc. n.
2 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado dell'avv. ). Pt_1
Quanto allo scambio di e-mail intercorso tra la e l'avv. CO AI in CP_1 data 16/07/2012 e in data 19/07/2012, si rileva che i conteggi ai quali faceva riferimento la nella e-mail del 19 luglio risultano riguardare esclusivamente CP_1 le trattative con all'esito del procedimento n. R..G. 3395/200 CP_3 Parte_2 chiaramente dalla e-mail dell'avv. CO AI del 16/07/2012 (“Gentile Signora, nel corso della settimana le forniamo aggiornamento delle trattative con l'assicurazione
[…]”) (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado della . CP_1
Ad abundantiam, si osserva come le dette circostanze siano state confermate anche in sede di prove orali. Il teste CO AI in risposta al cap. n. 7 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dell'avv. (“Vero che la Sig.ra Pt_1 CP_1 chiese espressamente all'Avvocato di effettuare egli stesso tutti i pagamenti Pt_1 dovuti”) ha infatti dichiarato: “si è vero. Rilasciò procura speciale notarile proprio per
l'incasso e per i pagamenti a tutti i professionisti intervenuti”. DR : “che io ricordi i pagamenti che dovevano essere fatti erano per il collega LA, per il consulente tecnico di parte nella ctu sul danno patrimoniale, per il consulente tecnico di parte per il danno non patrimoniale”. E ancora, in risposta al cap. n. 9 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della (“DCV che la Sig.ra ha autorizzato CP_1 CP_1
l'avv. ad utilizzare le somme bonificate dall'Assicurazione dell' Pt_1 [...]
in virtù della sentenza del Tribunale di ZE, per il pagamento Controparte_2 del progetto di notula dell'Avv. LA nonché a trattenerle per ulteriori compensi che
l'Avv. avrebbe maturato al di fuori della causa
contro
Pt_1 CP_2 Controparte_2 dinanzi al Tribunale di ZE”) il medesimo teste ha poi riferito: “io ricordo
[...] che mio padre chiese l'iban alla sig.ra mandando tutti i conteggi. La sig.ra CP_1 mandò l'iban. Confermo che la sig.ra ha autorizzato mio padre ad utilizzare CP_1 le somme bonificate dal per pagare la notula dell'avv. LA oltre che a CP_2 trattenerle anche per altri compensi maturati, che sono quelli a cui ho fatto riferimento prima” (cfr. verbale di udienza del 13/04/2021).
Per quanto detto, dunque, in parziale riforma della impugnata sentenza, deve essere esclusa la restituzione alla da parte dell'avv. della somma di euro CP_1 Pt_1
20.025,09 da quest'ultimo corrisposta all'avv. LA in pagamento del compenso allo stesso spettante quale domiciliatario e co-difensore.
5. Il quarto motivo di appello: l'acconto di € 5.000,00 - Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice l'ha condannato a restituire alla la somma di € 5.000,00, da lui incassata CP_1 all'atto del conferimento dell'incarico di difensore nella causa n. R.G. 3395/2005, quale anticipo sulle spese vive. In particolare, l'appellante ha lamentato che la non CP_1 avrebbe provato l'esistenza di un accordo inter partes sulla base del quale detto acconto avrebbe dovuto essere restituito, non essendo dotato di efficacia probatoria il
“Preventivo generale per affrontare le cause affidate allo Studio dai coniugi Sigg.ri
[...]
e . CP_1 Parte_3
In proposito il Tribunale ha così argomentato: “La sig.ra in primo luogo, CP_1 domanda la restituzione dell'importo di € 5.000,00 che veniva da lei corrisposto, nel luglio e agosto 2006, a mezzo di due assegni bancari (cfr. docc. 1 e 2 allegati all'atto di citazione, ovvero assegno del 26.7.2006 e assegno del 18.8.2006). Sebbene negli atti di causa il convenuto abbia contestato di avere incassato uno di questi assegni (quello, dell'agosto 2006, che indica quale beneficiario “mio proprio”), va rilevato che lo stesso, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 2.2.2021, ha confermato di avere ricevuto detta somma di € 5.000,00 (vedi risposta al capitolo 1 della memoria ex art.
183 c. 6 n. 2 c.p.c.). Sul punto si osserva come il convenuto non abbia dato specifico conto dell'utilizzo che è stato fatto di questa somma, né ha chiarito come mai questo importo di € 5.000,00 non sia stato detratto dall'onorario da lui complessivamente richiesto. Non risulta, difatti, dalle notule prodotte, che il legale abbia conteggiato detto acconto e lo abbia detratto dagli importi ivi indicati. Pertanto, deve ritenersi che tale somma di € 5.000,00 debba essere restituita all'attrice, in quanto non dovuta in via ulteriore rispetto a quanto già richiesto nei progetti di notula in atti” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 6-7).
Il motivo è infondato per come di seguito specificato.
In primo luogo si osserva come non sia contestato – risultando documentalmente ed essendo stato ammesso in sede di interrogatorio formale dallo stesso – che la Pt_1
all'atto di conferimento dell'incarico all'avvocato odierno appellante CP_1 nell'ambito del proc n° 3395/2005, gli ha corrisposto la somma di euro 5.000 a titolo di acconto.
Con l'atto di citazione di primo grado la aveva allegato come doc. n. 15 un CP_1 preventivo (“Preventivo generale per affrontare le cause affidate allo Studio dai coniugi
Sigg.ri e ) in cui era indicata – tra le altre cose – la Controparte_1 Parte_3 somma di € 5.000,00 preceduta dalla dicitura “1 – Causa PI / SL ZE + 2
Per spese vive di posizione ed archivio, corrispondenza informativa, anticipazioni all'Avv. Raffaello LA e trasferte”. Nel preventivo si leggeva poi “L'anticipo suddetto, proprio in quanto anticipo, sarà oggetto di restituzione ai coniugi, alla conclusione della causa vinta o alla definizione stragiudiziale con l'Assicurazione competente”.
Ora, il motivo di gravame in esame è interamente incentrato sull'efficacia probatoria di tale preventivo – contestata dall'avv. nel giudizio di primo grado solo in sede di Pt_1 terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – in quanto non sottoscritto dalle parti (né dagli ex coniugi né dall'avv. ). Parte_4 Pt_1
Si osserva come la circostanza relativa alla mancanza di vincolatività del detto preventivo (la cui redazione comunque non è stata mai disconosciuta dall'avvocato) in quanto non sottoscritto dalle parti, appare irrilevante ai fini della decisione del punto di doglianza, se solo si osserva che, a prescindere dall'idoneità o meno del suddetto preventivo a dimostrare l'esistenza di un accordo inter partes di restituzione della somma di € 5.000,00, trattandosi pacificamente di un anticipo sulle spese vive della causa n. R.G. 3395/2005, effettivamente percepito dal legale e che sulla base degli atti prodotti non risulta peraltro mai fatturato, l'avv. avrebbe dovuto Pt_1 alternativamente restituirlo alla o detrarlo dal complessivo importo di € CP_1
98.522,41, trattenuto a titolo di onorari, diritti e spese del procedimento in oggetto.
Trattandosi di un acconto, all'evidenza, il relativo importo era da ritenere ricompreso nella complessiva somma liquidata per tutte le spese del procedimento, salvo, come ha osservato il Tribunale, dimostrare che detto importo corrispondesse ad ulteriori incombenze espletate, cosa non avvenuta.
5.1. Ricalcolo dell'importo oggetto di restituzione – Alla luce di quanto sopra l'appellante deve essere condannato a restituire alla unicamente l'importo di CP_1 complessive euro 20.172,62 (pari alla somma di euro 5.000, corrispondente all'acconto non conteggiato e di euro 15.172,62 corrispondente al preteso importo aggiuntivo per l'esito positivo della lite, correlato a pattuizione nulla in quanto non risultante da atto scritto). Gli interessi su detto importo devono essere computati nei modi e termini stabiliti dal primo giudice, con statuizione non investita da gravame.
6.Le spese di lite - La riforma, ancorchè parziale, del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della ON, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01). In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che la domanda risarcitoria proposta dalla è stata totalmente respinta e che la domanda di restituzione dalla stessa CP_1 proposta è stata definitivamente accolta soltanto per due delle varie voci oggetto di richiesta (acconto versato e 'premio' per l'esito della causa), sussistono i presupposti per una compensazione parziale delle spese di lite, che può essere quantificata in misura di ½.
Secondo un ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, infatti, la compensazione parziale delle spese è configurabile, oltre che in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass SSUU n.
32061 del 31 ottobre 2022).
Quanto alla restante metà delle spese di lite le stesse sono poste a carico dell'appellante in relazione alla prevalente soccombenza, che ha portato alla sua condanna a restituire una parte delle somme trattenute.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da
€ 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di ZE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la legittimità della ritenzione da parte dell'avv. dell'importo di euro 20.025,09 corrispondente al compenso versato Pt_1 all'avv. LA e, per l'effetto, ridetermina la somma che l'appellante deve essere condannato a restituire all'appellata in complessive euro 20.172,62 oltre interessi come computati dal primo giudice;
2)rigetta nel resto;
3) dichiara le spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti in ragione della metà; condanna a rifondere a la restante metà Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano (con riferimento alla suddetta metà): quanto al primo grado: € 2538,50 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 1983,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in ZE, nella camera di consiglio del 3.11.2025 dalla Corte di Appello di
ZE su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 07/10/2022 al n. 1760/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. ARENA ANNA GIULIA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. MASSARO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 210/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
02/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/06/2025 all'esito dell'udienza cartolare del 03/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis: 1) Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere i motivi di appello come sopra articolati e statuire che la somma di € 15.172,62 è stata legittimamente trattenuta dall'Avv. quale premio, in ossequio all'accordo intercorso con la che Pt_1 CP_1
l'Avv. ha correttamente effettuato il pagamento della somma di € 20.025,09 in Pt_1 favore dell'Avv. LA nella qualità di codifensore e domiciliatario, e che nessun onere di restituzione della somma di € 5.000,00 era stato pattuito tra l'Avv. e la Sig.ra Pt_1
e per l'effetto, dichiarare che l'appellante non è tenuto a corrispondere la CP_1 somma di € 40.197,71 in favore della Sig.ra 2) Con vittoria di spese e CP_1 compensi di causa del doppio grado di giudizio”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di ZE, rigettata ogni diversa eccezione e deduzione, rigettare l'atto di appello proposto dall'Avv. Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare
[...] integralmente la sentenza n. 210/2022 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Pistoia in data 02/03/2022 e pubblicata in data 03/03/2022, nell'ambito del procedimento iscritto al numero di ruolo R.G. n. 1738/2017. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. conveniva dinanzi Parte_1 alla Corte di Appello di ZE proponendo appello avverso la sentenza Controparte_1
n. 210/2022 con la quale il Tribunale di Pistoia, in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'odierna appellata, l'aveva condannato a corrispondere alla convenuta l'importo di € 40.197,71, oltre interessi ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c., a titolo di restituzione delle somme indebitamente trattenute dal professionista. In particolare il primo giudice, sulla premessa che l'avv. aveva assistito la in una Pt_1 CP_1 causa civile avente ad oggetto la responsabilità dei sanitari dell' Controparte_2
conclusasi con sentenza di condanna della struttura e del medico convenuto,
[...] esponeva che il difensore, che aveva ricevuto sul suo conto l'intera somma di euro
422.000.000 erogata da quale assicurazione di aveva trasferito alla CP_3 CP_4 cliente il solo importo di euro 265.535,33, trattenendo il resto in quanto ritenuto dovuto a titolo di compenso. In proposito il Tribunale rilevava che l'avv. aveva in Pt_1 particolare trattenuto senza titolo l'importo di euro 15,172,62, introitato quale integrazione del compenso per il buon esito della causa, ma in mancanza di una pattuizione scritta che la prevedesse;
evidenziava altresì come anche l'ulteriore somma di euro 20.025,09 attribuita al compenso del co-difensore avv. LA, fosse stata trattenuta non correttamente, in quanto le relative attività erano già ricomprese nella notula liquidata;
aggiungeva infine come la ulteriore somma di euro 5.000,00, versata dalla a titolo di acconto, non fosse stata detratta nella quantificazione CP_1 dell'onorario finale, di talchè anche la stessa era stata ulteriormente conteggiata dal legale e dunque dallo stesso trattenuta senza alcun motivo. Il primo giudice aveva invece respinto la domanda con cui l'attrice aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della suddetta condotta posta in essere dall'avv. , ritenendola Pt_1 sfornita di prova. In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite erano compensate in ragione della metà e per il resto poste a carico della parte convenuta in applicazione del principio di prevalente soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) vizio di extrapetizione per l'omessa pronuncia sulla asserita violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale tra avvocato e cliente e delle norme deontologiche, essendo invece stata indagata direttamente la debenza o meno e la congruità delle singole somme trattenute;
errore nel non aver considerato che l'avv. aveva Pt_1 agito in conformità alle facoltà e in ossequio ai poteri conferitigli dalla con il CP_1 mandato e la procura speciale notarile in atti, nonché nei limiti degli stessi;
2) erronea qualificazione, quale patto di quota lite, dell'accordo intercorso tra l'avvocato e la in base al quale il primo aveva trattenuto l'importo pari ad € 15.172,62 CP_1
a titolo di compenso aggiuntivo per il buon esito della lite;
3) errore nell'aver ritenuto non dovuta la somma di € 20.025,09, corrisposta dall'avv.
all'avv. LA a titolo di compenso, sul presupposto che l'attività svolta da Pt_1 quest'ultimo fosse ricompresa nelle somme liquidate nella sentenza n. 1699/2012 a titolo di spese legali;
errore anche nell'aver considerato che il pagamento del compenso dell'avv. LA da parte dell'avv. dovesse restare a carico di quest'ultimo ai Pt_1 sensi dell'art. 1711 comma 1 c.c., dal momento che l'avv. aveva agito in virtù Pt_1 dei poteri conferitigli dalla la quale aveva ratificato il suo operato per iscritto CP_1 per ben due volte;
4) errore nella parte in cui non si era ritenuta dovuta la somma di € 5.000,00, incassata dall'avv. al momento del conferimento dell'incarico quale anticipo sulle spese Pt_1 vive e non conteggiata nei prospetti di notula, poiché al preventivo versato in atti dalla non sottoscritto dalle parti, non poteva riconoscersi alcuna efficacia di prova CP_1 di un accordo inter partes in ordine alla restituzione della suddetta somma.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , che contestava le censure Controparte_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con l'ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13/06/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Non è controverso che nel settembre del 2006 la in seguito alla rinuncia al mandato dell'avv. CP_1 CP_5
a mezzo del quale nel 2005 aveva incardinato dinanzi al Tribunale di ZE
[...] un giudizio risarcitorio per responsabilità medica nei confronti dell' Controparte_6
e del dott. (iscritto al n. R.G. 3395/2005), avesse
[...] Controparte_7 incaricato l'avv. per la prosecuzione della detta causa, conferendogli a tal fine, Pt_1
a mezzo procura speciale notarile, “tutti i poteri e le facoltà di legge, compresi quelli di nominare altri difensori e di farsi sostituire, di riassumere, di rinunciare ed accettare rinunce, di transigere e rilasciare quietanza, di pagare somme e riscuoterle […] e quant'altro previsto dall'art. 83 c.p.c. Il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido e sotto gli obblighi di legge senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma”.
Parimenti non controverso è che all'atto del conferimento dell'incarico la CP_1 avesse corrisposto all'avv. , a mezzo di due assegni bancari – datati, Pt_1 rispettivamente, 26/07/2006 e 18/08/2006, ciascuno dell'importo di € 2.500,00 – la complessiva somma di € 5.000,00 a titolo di acconto. Tale circostanza risulta altresì sia documentalmente, sia dalle risultanze istruttorie.
Non è inoltre oggetto di contestazione e risulta dalla documentazione in atti che l'avv.
LA fosse stato domiciliatario e co-difensore della nel procedimento n. CP_1
R.G. 3395/2005.
Risulta quindi dalla documentazione in atti che con sentenza n. 1699/2012 il Tribunale di ZE accoglieva la domanda proposta dalla condannando per l'effetto CP_1
Contr l' e il dott. al risarcimento in suo favore dei richiesti danni patrimoniali e CP_7 non patrimoniali, nonché al pagamento delle spese processuali – liquidate in “€
59.075,00 per onorari, in € 9.562,00 per diritti e € 1.353,00 per spese […] oltre I.V.A.
e Cap e spese generali” – e delle spese di CTP e di CTU. In seguito a tale pronuncia, in data 05/07/2012 l'avv. provvedeva a Pt_1 sottoscrivere, in qualità di procuratore speciale della la quietanza relativa al CP_1 pagamento da parte di quale assicuratrice dell' per la responsabilità CP_3 CP_4 civile verso terzi, dell'importo di € 422.000,00, comprensiva anche 'delle competenze legali degli avv. e dell'avv. Raffaello LA', a tacitazione Parte_1 definitiva di ogni diritto presente e futuro. La suddetta somma era interamente versata nel conto corrente intestato all'avv. , in qualità di procuratore. Parte_1
Con raccomandata del 18/07/2012 l'avv. informava poi la che, Pt_1 CP_1 all'esito della pronuncia di primo grado, aveva definito transattivamente con la compagnia di assicurazioni della struttura sanitaria - che aveva così rinunciato a interporre appello avverso la pronuncia di condanna di primo grado - la vertenza inerente l'esecuzione della sentenza, avvalendosi in tal senso dei poteri conferitigli dalla clienti con procura speciale notarile. Illustrava quindi che, a fronte della liquidazione da parte di della complessiva somma di € 422.000,00, egli le avrebbe corrisposto CP_3 mediante bonifico soltanto € 265.535,33 e avrebbe trattenuto – oltre a quanto liquidato nella sentenza n. 1699/2012 per diritti, onorari e spese (per complessive € 98.552,41)
– le seguenti somme: € 22.744,55 a saldo delle ulteriori, diverse prestazioni professionali svolte in suo favore e ancora non saldate (procedimento penale dinanzi al
GIP del Tribunale di ZE;
procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. CP_5 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ZE;
transazione con CP_3 all'esito della emissione della sentenza di primo grado); € 20.025,09 a titolo di compensi da corrispondere all'avv. LA, quale in relazione al procedimento n. R.G.
3395/2005; € 15.172,62, pari al 5% del valore della causa n. R.G. 3395/2005 (€
303.452,50), per il buon esito della stessa, come da pregressi accordi inter partes.
L'avv. allegava alla raccomandata le fatture corrispondenti ai predetti importi e Pt_1 il progetto di notula dell'avv. LA. A riscontro di detta missiva, risulta che la con email in data 24.07.2012 scriveva al legale: 'come da sua raccomandata, CP_1 le invio il mio codice IBAN per il bonifico…'
Tanto premesso, considerato che non è contestato che la abbia effettivamente CP_1 ricevuto dall'avv. il bonifico della somma di euro € 265.535,33 (circostanza che Pt_1 risulta altresì documentata dall'allegato 7 di parte in primo grado), è coperta Pt_1 da giudicato in quanto non oggetto di gravame, la statuizione con cui il primo giudice ha rigettato la domanda di restituzione proposta dalla odierna appellata con riferimento ai seguenti importi: € 8.536,35, dovuti all'avv. a titolo di compenso per Pt_1
l'assistenza svolta in favore della nel procedimento penale incardinato presso CP_1 il Tribunale di ZE nei confronti dell' e del Dott. € 5.704,95, dovuti CP_4 CP_7 al legale a titolo di compenso per l'assistenza svolta in favore della nel CP_1 procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. presso il Consiglio dell'Ordine CP_5 degli Avvocati di ZE;
€ 8.503,25, dovuti all'avvocato a titolo di compenso per le transazione con a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado n. CP_3
1699/2012 (totale delle tre voci: € 22.744,55).
Non è controvertibile in questa sede neanche la statuizione, non oggetto di appello incidentale, con cui il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla
CP_1
La presente controversia si incentra dunque sulla debenza o meno in favore del legale degli importi di cui il primo giudice ha ordinato la restituzione alla cliente (ovvero le somme € 15.172,62, € 20.025,09 ed € 5.000,00 come sopra descritte).
2. Il primo motivo di appello: il vizio di extra petizione - Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha circoscritto l'oggetto del giudizio all'accertamento della debenza o meno all'avv.
, da parte della delle somme di cui la stessa aveva chiesto la Pt_1 CP_1 restituzione (per complessive € 62.942,26), ritenendo per contro ultronea l'indagine circa l'asserita violazione da parte del legale delle norme che regolano il rapporto contrattuale avvocato-cliente e delle norme deontologiche.
In particolare, l'appellante lamentava che: ove il primo giudice avesse indagato la sussistenza o meno, nella fattispecie, della violazione delle norme contrattuali e deontologiche da parte del legale, tale indagine avrebbe avuto esito negativo, considerato da un lato il contenuto della procura speciale notarile rilasciata dalla all'avvocato per il procedimento n. R.G. 3395/2005 e dall'altro il testo della CP_1
e-mail inviata dalla all'avvocato in data 24/07/2012 (“Come dalla sua CP_1 raccomandata, le invio il mio codice IBAN per il bonifico […]”) integrante ulteriore ratifica dell'operato del legale;
una volta accertata l'insussistenza della violazione delle suddette norme da parte dell'avvocato, il Tribunale non avrebbe potuto che respingere de plano la domanda di restituzione proposta dalla CP_1
In proposito il giudice di prime cure ha così argomentato: “Occorre premettere, prima di esaminare il merito della domanda attorea, che i profili, pur sollevati dalle parti, relativi a profili di responsabilità deontologica o penale dell'avv. , non sono Pt_1 oggetto di questo procedimento. Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente
l'accertamento della debenza o meno delle suddette somme per l'attività svolta dal legale, così che non appare, invero, rilevante, indagare, in questa sede, l'eventuale violazione di regole deontologiche o l'eventuale commissione di reati” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 6).
Il motivo è infondato per come di seguito specificato.
Come noto, il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento sostanzialmente diverso da quello richiesto
(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. da ultimo, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 644 del
10/01/2025).
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, la ha rassegnato le seguenti CP_1 conclusioni: “ […]- accertare e dichiarare che le somme trattenute da parte dell'Avv.
su quanto incassato in nome e per conto della Sig.ra Parte_1 [...] in via ulteriore rispetto a quanto già liquidato in sentenza n. 1699/12 - R.G. CP_1
n. 3395/2005 emessa dal Tribunale di ZE in data 14/05/2012 sono state trattenute indebitamente dallo stesso in violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale tra l'avvocato ed il cliente nonché delle norme deontologiche che regolano il rapporto con la parte assistita e, conseguentemente, - condannare l'avv. Parte_1
a restituire alla Sig.ra la somma di €. 62.942,26 o quella
[...] Controparte_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al giorno di effettiva restituzione […]” (cfr. note di trattazione scritta dell'udienza del 22/06/2021).
Il primo giudice nell'escludere preliminarmente dal proprio ambito di esame i profili di responsabilità deontologica e penale pur sollevati dalle parti, ha tutt'altro che eluso l'oggetto della domanda, affermando l'ovvio assunto secondo cui non rientrava nella sua competenza accertare in via diretta illeciti penali e/o disciplinari e concentrandosi sugli aspetti del sinallagma del contratto d'opera professionale sussistente tra l'avvocato e la cliente. In tal senso deve essere intesa la effettuata verifica della debenza delle somme in contestazione in relazione sia all'attività svolta, sia alle pattuizioni concluse, con la conseguente valutazione della sussistenza di un onere restitutorio da parte del professionista il quale, in luogo della richiesta di pagamento diretto da parte della aveva optato per il trattenimento della somma ritenuta dovuta a titolo di CP_1 compenso, detraendola dall'importo complessivamente a lui liquidato dall'assicurazione a titolo sia di risarcimento dei danni subiti dall'assistita, sia di rimborso spese processuali.
Non essendo nella presente causa in contestazione né la correttezza della conclusione da parte del legale della transazione con (posta in essere in forza della procura CP_3 speciale notarile), né la circostanza che l'avvocato abbia chiesto di effettuare il versamento dell'intero importo liquidato in un proprio conto corrente personale, il
Tribunale ha incentrato la propria analisi sulla correttezza del trattenimento da parte del legale delle somme di cui la cliente aveva chiesto la restituzione, in tal senso vagliando la loro corrispondenza o meno a prestazioni effettivamente svolte, l'esattezza dei conteggi effettuati ed infine la conformità, per ciascuna delle detrazioni effettuate, alle norme che regolano la professione e, dunque, il rapporto cliente avvocato.
2.Il secondo motivo di appello: la debenza del 'premio' per il buon esito della causa - Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non dovuta dalla la somma di € CP_1
15.172,62, da lui trattenuta quale 'premio' per il positivo esito della causa di responsabilità medica in relazione alla quale aveva prestato la propria opera professionale (n. R.G. 3395/2005). In particolare, l'avv. ha lamentato come il Pt_1
Tribunale avesse erroneamente qualificato l'accordo avente ad oggetto il pagamento di un importo ulteriore rispetto ai previsti compensi, per il caso di esito favorevole della causa, come un patto di c.d. quota lite, ritenendolo conseguentemente nullo ex art. 2233 co 3 c.c. per mancanza di forma scritta. Ha quindi evidenziato come detto accordo, concluso verbalmente e comprovato dalle dichiarazioni testimoniali, doveva ritenersi avere ad oggetto un importo integrativo rispetto al compenso, dunque differente e autonomo rispetto a quest'ultimo, con conseguente validità della relativa pattuizione a prescindere dalla forma scritta.
In proposito il Tribunale ha così argomentato: “L'avv. ha trattenuto la somma Pt_1 di € 15.172,62, da lui richiesta quale integrazione del compenso ricevuto, in considerazione del buon esito della causa. Detto importo veniva calcolato in relazione al 5% del valore della causa, determinato in € 303.452,50. Sul punto, invero, è sufficiente osservare come l'attrice ha contestato l'esistenza di un accordo finalizzato a corrispondere detto importo al legale, per il caso di vittoria della causa, e il convenuto non ha fornito prova scritta dello stesso. Ebbene, ai sensi dell'art. 2233 c. 3 c.c. (così come modificato dall'art. 2 d.l. 223/2006 conv. con modifiche nella l. 4 agosto 2006 n.
248), sono nulli i patti conclusi tra avvocati e clienti, che stabiliscono compensi professionali, se non redatti in forma scritta. Nel caso di specie, essendo pacifico che detta forma scritta non è stata rispettata, deve concludersi che la somma richiesta a tale titolo dall'avv. non è dovuta. Pertanto, l'avv. deve corrispondere Pt_1 Pt_1 all'attrice la somma di € 15.172,62, da lui trattenuta senza titolo” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 8).
Il motivo è infondato.
Il divieto del patto di quota lite, originariamente previsto dall'art. 2233 comma 3 c.c. e attualmente regolamentato nell'art. 13 comma 4 della legge n. 247/2012, era stato eliminato dall'art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 (entrato in vigore il 04/07/2006), convertito con modifiche nella legge n. 248 del 2006 (entrata in vigore il 12/08/2006). In particolare, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 223/2006 “[…] dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività livero professionali e intellettuali: a) […] il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti […]”.
Ora, posto che nella propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 4) l'avv. ha collocato nel mese di settembre del 2006 il primo Pt_1 incontro con la nel suo studio – in occasione del quale a suo dire questa, alla CP_1 presenza degli avv.ti CO AI e , si sarebbe impegnata a Controparte_8 corrispondergli un premio pari al 10% di quanto avrebbe percepito, in caso di buon esito Contr della causa contro l' e il Dott. – nel caso di specie, in base all'art. 2 del CP_7
d.l. n. 223/2006, applicabile ratione temporis, il patto di quota lite non era a tale epoca vietato. Tuttavia, la legge n. 248/2006, in sede di conversione con modifiche del d.l. n.
223/2006, aveva inserito all'art. 2 di quest'ultimo il comma 2-bis, ai sensi del quale
“All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con
i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Orbene, nel caso di specie, come condivisibilmente affermato dal primo giudice (cfr. sentenza di primo grado, pag. 8), è pacifico che detta forma scritta non sia stata rispettata, non risultando alcun accordo scritto circa il compenso ulteriore per il caso di vittoria della causa;
di qui la nullità del patto in esame ex art. 2233 comma 3 c.c.
Ad abundantiam, si rileva che, anche a prescindere dalla mancanza di forma scritta della pattuizione (nella fattispecie mancante), l'appellante, a fronte della netta negazione della di essersi mai impegnata, anche solo verbalmente, a corrispondere un CP_1 premio per il buon esito del procedimento all'avv. , quest'ultimo, contrariamente Pt_1
a quanto sostenuto nell'atto di gravame (cfr. atto di appello, pag. 8), non ha comunque provato la conclusione di un tale accordo, non avendo neppure il teste CO
AI riferito alcunché sul punto (cfr. verbale di udienza del 13/04/2021)
4. Il terzo motivo di appello: il compenso dell'avv. LA - Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non dovuta dalla la somma di € 20.025,09, da lui trattenuta e CP_1 corrisposta all'avv. LA quale compenso per l'attività svolta come domiciliatario e co-difensore dell'assistita nella causa n. R.G. 3395/2005, sul presupposto – a dire dell'appellante errato – che l'attività svolta dall'avv. LA fosse già ricompresa negli onorari liquidati nella sentenza n. 1699/2012 (€ 98.522,41), già oggetto di trattenimento da parte dell'avv. . In particolare l'avv. ha lamentato che Pt_1 Pt_1 il primo giudice abbia ritenuto che ai sensi dell'art. 1711 comma 1 c.c. dovesse restare a suo carico il pagamento del compenso dell'avv. LA, deducendo a tal proposito di aver agito in virtù e nei limiti dei poteri conferitigli con procura speciale notarile dalla la quale aveva peraltro ratificato il suo operato per iscritto per ben due volte CP_1
(prima con la procura e poi con la e-mail del 24/07/2012 con il quale chiedeva procedersi al bonifico).
Sul punto il Tribunale ha così argomentato: “L'avv. ha trattenuto la somma di Pt_1
€ 20.025,09, da corrispondere all'avv. Raffaello LA, il quale ha partecipato alla difesa della sig.ra dinanzi al Tribunale di ZE. A ben vedere, l'attività di CP_1 cui si richiede il pagamento – partecipazione udienze, disamina, iscrizione causa, esame ordinanze, sentenza, consultazione con il cliente, corrispondenza informativa, formazione fascicolo di parte, attività di udienza, accesso agli uffici, ritiro vari atti, depositi in Cancelleria, studio della controversia, consultazioni, discussione in udienza
– è tutta relativa al procedimento n.r.g. 3395/05, e da ritenersi, quindi, inclusa negli onorari già liquidati in sentenza (€ 98.522,41 già trattenuti dall'avv. ). Pt_1
Concludere per il pagamento da parte dell'attrice anche della ulteriore somma di €
20.025,09, significherebbe, invero, addossarle due volte il pagamento delle medesime attività. Laddove, difatti, l'avv. avesse voluto ottenere detto importo aggiuntivo Pt_1 da corrispondere al co-difensore, avrebbe dovuto fornire la prova che quest'ultimo ha svolto attività difensiva ultronea, non inclusa in quella già liquidata in sentenza. Va ricordato che nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata (cfr. Cass. Civ., 18.11.2019, n. 29822), ma, nel caso di specie, manca la prova che l'avv. LA abbia svolto attività ulteriore rispetto a quella per cui
l'attrice ha già corrisposto l'importo € 98.522,41. Peraltro, va osservato che la sig.ra tra il 16.7.2012 e il 19.7.2012, avvisava l'avv. di volere essere CP_1 Pt_1 messa al corrente di qualsiasi decisione assunta in merito sia alle trattative con
l'assicurazione sia ai “conteggi” (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione). Il convenuto, allora, prima di procedere al pagamento in favore dell'avv. LA, avrebbe dovuto tenere in conto, ai sensi dell'art. 1711 c. 2 c.c., le istruzioni che la sig.ra gli CP_1 aveva, da ultimo, fornito;
in mancanza, detto atto deve rimanere a suo carico, ai sensi dell'art. 1711 c. 1 c.c. Né può ritenersi integrare ratifica dell'operato del convenuto
l'invio, in data 24.7.2012, da parte dell'attrice del proprio BA per procedere al bonifico in suo favore, senza null'altro eccepire, atteso che la ratifica, anche se tacita, deve risultare da un atto o comportamento che renda manifesta detta volontà in modo chiaro
e univoco. Nel caso di specie, la citata comunicazione non ha valenza di ratifica tacita, non risultando dalla stessa l'avallo di tutta l'attività compiuta dal convenuto, anche considerato che, a distanza di pochi giorni (6.8.2012), veniva seguita da una missiva di contestazione inviata dal legale dell'attrice. Pertanto, non ritenendosi dovuto dall'attrice
l'importo ulteriore per il pagamento dell'avv. LA, il convenuto deve corrispondere alla sig.ra anche la somma di € 20.025,09, in quanto indebitamente CP_1 trattenuta” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 8-10).
Tanto premesso, non è controverso in questa sede che l'avv. LA sia stato non solo domiciliatario, ma anche co-difensore della nel procedimento n. R.G. CP_1
3395/2005, essendo a tal fine stato nominato dall'avv. in forza della procura Pt_1 speciale notarile conferitale dalla cliente.
Tale circostanza è stata provata in giudizio anzitutto documentalmente: il doc. n. 19 allegato alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della contiene lo CP_1 storico del fascicolo n. R.G. 3395/2005 e i relativi verbali di udienza, dai quali risultano anche le attività effettivamente svolte personalmente dall'avv. LA.
La nomina e l'attività espletata dall'avv. LA è inoltre emersa dalle risultanze delle prove testimoniali. In proposito la teste (in risposta al cap. n. 10 della Controparte_8 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dell'avv. : “Vero che la Sig.ra Pt_1 venne resa edotta della necessità di nominare un co-difensore del Foro di CP_1
ZE, l'avv. Raffaello LA, fin dal primo incontro avvenuto con l'avv. nello Pt_1 studio di Perugia”), ha dichiarato: “non so se fin dal primo incontro, ma ricordo che quando c'era da depositare memorie, inviavamo le stesse al collega LA che eseguiva gli adempimenti e qualche volta ci sostituiva in udienza. Noi dicevamo alla sig.ra che il collega LA si occupava di questi adempimenti, non ricordo CP_1 precisamente quando le fu detto, ma sicuramente le venne riferito” (cfr. verbale di udienza del 02/02/2021).
Anche il teste AI CO, che ha premesso di essere il figlio dell'odierno appellante, rispondendo al medesimo capitolo, ha spiegato: '“si, questo me lo ricordo bene, anche perché era il normale modus operandi non essendoci il processo telematico.
La prima cosa a cui si pensava era l'autorizzazione del cliente a muoversi con un domiciliatario o con un co difensore. Mi sembra che LA fosse co difensore in questo caso. Mi ricordo che la sig.ra venne informata e molte volte quando chiamava CP_1 noi le riferivamo cosa ci aveva detto il collega LA” (cfr. verbale di udienza del
13/04/2021).
Ciò posto in fatto, si osserva in diritto che l'art. 8 comma 1 del d.m. n. 55/2014 prevede che “Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”.
La Suprema Corte ha in proposito chiarito che “il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, così che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.
6, Ordinanza n. 7030 del 03/03/2022; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 29822 del
18/11/2019; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19255 del 19/07/2018).
Il tale prospettiva si osserva come nel caso di specie l'avv. LA, il quale ha svolto il mandato difensivo nella causa n. R.G. 3395/2005 insieme all'avv. , ha Pt_1 indubbiamente maturato ex art. 8 comma 1 del d.m. n. 55/2014 il diritto al compenso per le prestazioni effettivamente eseguite in favore della così come dal CP_1 medesimo dettagliatamente descritte nel progetto di notula e nella successiva fattura n. 66/2012. A ben vedere il primo giudice mai ha messo in dubbio un tale diritto dell'avv.
LA a ricevere il proprio compenso, ma ha escluso che l'avv. avesse provato Pt_1 lo svolgimento da parte dell'avv. LA di attività ulteriori rispetto a quelle già liquidate in sentenza dal primo giudice (pari a complessive euro 98.522,41) e già
'scalate' dall'appellante rispetto all'importo bonificato alla cliente.
Il motivo di gravame è fondato per come di seguito specificato. Se è vero che nella liquidazione a carico del soccombente (cui si riferisce l'importo indicato in sentenza) sono computati i compensi di un solo difensore (in conformità al disposto dell'art 8 co 1 DM cit), nei confronti del cliente ciascun avvocato riacquista il diritto alla percezione del compenso per le attività effettivamente svolte, così come del resto ribadito dall'art. 7 DM 147/1994, salvo che il cliente dimostri lo svolgimento esclusivo di tutte le attività da parte di uno solo dei difensori.
Il primo giudice ha invece erroneamente interpretato l'inciso di cui all'art 8 co 1 DM cit
“("ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato") come riferita non solo alla parte soccombente, ma anche alla controparte vittoriosa munita di due avvocati, con ciò presupponendo che la liquidazione giudiziale si riferisse all'intero compenso (cioè a quello che sarebbe stato dovuto se ci fosse stato un solo difensore) e che all'interno di quel quantum spettasse poi ai due avvocati distribuirsi tra loro le rispettive quote, sul presupposto che l'attività difensiva che aveva svolto l'uno non poteva essere quella svolta dall'altro.
Al contrario, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra citato, l'art
8 co 1 DM 55/14 va interpretato nel senso che spetterà al cliente dimostrare che il secondo difensore stia chiedendo un compenso anche per attività che non sono state svolte da lui, ma dall'altro difensore;
quindi, si sposta sul cliente l'onere della prova della limitazione del diritto al compenso del singolo avvocato richiedente. A maggior ragione, se poi le attività difensive dell'uno e dell'altro si sono sovrapposte, ma sono state espletate effettivamente da entrambi, allora va riconosciuto a ciascuno il compenso per l'opera concretamente prestata (senza il limite del quantum liquidato in sentenza a carico del soccombente). A tale proposito si rammenta Cass. n° 7030/22, che ha precisato come "per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato".
Nello stesso senso si è pronunciata ON n° 29822/2019 che, dopo aver ribadito il principio secondo cui "Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art.6 della Legge
13 giugno 1942, n.794" (come da precedente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22463 del
04/11/2010, Rv.614751), ne ha fatto conseguire che “tale diritto rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica" (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n.9242 del 12/07/2000, Rv.538404).
Se ne ricava che per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, il cliente deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato e che le notule dei due difensori contemplano lo svolgimento delle medesime attività (cfr. Cass. Sez.2,
Ordinanza n.20554 del 30/08/2017 e Cass. Sez.2, Ordinanza n.19255 del 19/07/2018, non massimate).
Nel caso di specie sulla base delle risultanze istruttorie (dichiarazioni di testimoni e documenti in atti sopra evidenziati) risulta come l'avv. LA abbia effettivamente svolto tutta una serie di attività, oltre che quale domiciliatario (per il quale l'art. 8 co 2
DM cit prevede peraltro un apposito specifico compenso pari al 20% dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle, che già di per sé solo copre quasi tutto l'importo richiesto dall'avv. LA), anche quale co difensore, come dettagliatamente descritto nel progetto di notula prodotto in atti con all 5 parte convenuta (studio Pt_1 controversia, assistenza in udienza, discussione in udienza, consultazione con cliente, formazione fascicolo, accesso ad uffici, ritiro atti e depositi in cancelleria) e comprovato dalla documentazione in atti relativa al processo in cui detta attività è stata svolta.
Esaminando la liquidazione delle spese di lite fatta nell'ambito della sentenza avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità medica (n° 1669/2012, all 3 citazione primo grado) si osserva che l'importo finale di 98.522,41 (che non è contestato spettasse all'avv. ) è così articolato: euro 59.070 per onorari, euro 9.562,00 per Pt_1 diritto, euro 1.353,00 per spese, euro 13.000 per spese di ctp, il tutto oltre IVA ed oneri di legge. Se non sono contestate le spese sostenute dal difensore anche per il ctp, per il resto appare chiaramente che diritti e onorari (secondo il vecchio schema liquidatorio vigente ratione temporis) concernono gli emolumenti spettanti ad un unico difensore e sicuramente non contemplano gli oneri di domiciliazione dell'avv. LA, per come sopra specificato (voce di spesa quest'ultima tutt'altro che ultronea se si considera che la nominando l'avv. aveva scelto un legale del foro di Teramo, che si CP_1 Pt_1 appoggiava, come emerso dall'istruttoria nello studio di Perugia del figlio, ma che certamente aveva necessità di un legale sul posto per la gestione di depositi e ritiro degli atti, in epoca in cui il processo telematico non era ancora realtà.
A ciò si aggiunge come dall'esame dei verbali di udienza prodotti in atti (cfr. all 19 parte primo grado) risulta come l'avv. LA abbia presenziato a diverse udienze CP_1 non limitandosi a svolgere mere sostituzioni, bensì ponendo in essere attività processuali che implicavano lo studio dell'udienza (come ad esempio la partecipazione all'udienza di ammissione delle prove dell'1.10.2008, dalla cui verbalizzazione emerge una articolata discussione dei difensori in punto di ammissione dei mezzi istruttori;
allo stesso modo la partecipazione all'udienza del 22.04.2009 ha visto l'avv. LA impegnato nella prima precisazione delle conclusioni, con molteplici questioni inerenti la necessità di ammissione dei richiesti mezzi istruttori, tanto che poi la causa veniva rimessa sul ruolo;
all'udienza del 26.05.2010 l'avv. LA prendeva parte ad un tentativo di conciliazione promosso dal giudice;
l'avv. LA partecipava inoltre all'udienza del 9.12.2010 relativa alla nomina del ctu con formulazione del relativo quesito e nomina del ctp;
sempre l'avv. LA risulta aver partecipato all'udienza del
13.07.2011 di ulteriore precisazione conclusioni).
Ognuno dei due avvocati, entrambi indicati nel mandato alle liti, risulta dunque aver svolto attività di studio della causa con partecipazioni disgiunte ad udienze implicanti la discussione della causa, di talchè non appare configurabile l'ipotesi di mera reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, indicata dalla ON (di cui sopra) per escludere o limitare il compenso del secondo difensore dell'unica parte.
Quanto all'ulteriore capo della sentenza, in cui il Tribunale ha ritenuto che il pagamento in favore dell'avv. LA dovesse restare a carico dell'avv. ex art. 1711 Pt_1 comma 2 c.c., in quanto quest'ultimo vi aveva proceduto disattendendo le istruzioni ricevute da ultimo via e-mail dalla in data 16/07/2012 e in data 19/07/2012, CP_1 si osserva quanto segue.
Deve anzitutto ritenersi che l'avv. abbia effettuato il pagamento del compenso Pt_1 al co-difensore avv. LA in virtù e nei limiti del potere di “pagare somme” conferitogli dalla con la procura speciale notarile “con promessa fin d'ora di rato e valido CP_1
e sotto gli obblighi di legge senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma” (cfr. doc. n.
2 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado dell'avv. ). Pt_1
Quanto allo scambio di e-mail intercorso tra la e l'avv. CO AI in CP_1 data 16/07/2012 e in data 19/07/2012, si rileva che i conteggi ai quali faceva riferimento la nella e-mail del 19 luglio risultano riguardare esclusivamente CP_1 le trattative con all'esito del procedimento n. R..G. 3395/200 CP_3 Parte_2 chiaramente dalla e-mail dell'avv. CO AI del 16/07/2012 (“Gentile Signora, nel corso della settimana le forniamo aggiornamento delle trattative con l'assicurazione
[…]”) (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado della . CP_1
Ad abundantiam, si osserva come le dette circostanze siano state confermate anche in sede di prove orali. Il teste CO AI in risposta al cap. n. 7 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dell'avv. (“Vero che la Sig.ra Pt_1 CP_1 chiese espressamente all'Avvocato di effettuare egli stesso tutti i pagamenti Pt_1 dovuti”) ha infatti dichiarato: “si è vero. Rilasciò procura speciale notarile proprio per
l'incasso e per i pagamenti a tutti i professionisti intervenuti”. DR : “che io ricordi i pagamenti che dovevano essere fatti erano per il collega LA, per il consulente tecnico di parte nella ctu sul danno patrimoniale, per il consulente tecnico di parte per il danno non patrimoniale”. E ancora, in risposta al cap. n. 9 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della (“DCV che la Sig.ra ha autorizzato CP_1 CP_1
l'avv. ad utilizzare le somme bonificate dall'Assicurazione dell' Pt_1 [...]
in virtù della sentenza del Tribunale di ZE, per il pagamento Controparte_2 del progetto di notula dell'Avv. LA nonché a trattenerle per ulteriori compensi che
l'Avv. avrebbe maturato al di fuori della causa
contro
Pt_1 CP_2 Controparte_2 dinanzi al Tribunale di ZE”) il medesimo teste ha poi riferito: “io ricordo
[...] che mio padre chiese l'iban alla sig.ra mandando tutti i conteggi. La sig.ra CP_1 mandò l'iban. Confermo che la sig.ra ha autorizzato mio padre ad utilizzare CP_1 le somme bonificate dal per pagare la notula dell'avv. LA oltre che a CP_2 trattenerle anche per altri compensi maturati, che sono quelli a cui ho fatto riferimento prima” (cfr. verbale di udienza del 13/04/2021).
Per quanto detto, dunque, in parziale riforma della impugnata sentenza, deve essere esclusa la restituzione alla da parte dell'avv. della somma di euro CP_1 Pt_1
20.025,09 da quest'ultimo corrisposta all'avv. LA in pagamento del compenso allo stesso spettante quale domiciliatario e co-difensore.
5. Il quarto motivo di appello: l'acconto di € 5.000,00 - Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice l'ha condannato a restituire alla la somma di € 5.000,00, da lui incassata CP_1 all'atto del conferimento dell'incarico di difensore nella causa n. R.G. 3395/2005, quale anticipo sulle spese vive. In particolare, l'appellante ha lamentato che la non CP_1 avrebbe provato l'esistenza di un accordo inter partes sulla base del quale detto acconto avrebbe dovuto essere restituito, non essendo dotato di efficacia probatoria il
“Preventivo generale per affrontare le cause affidate allo Studio dai coniugi Sigg.ri
[...]
e . CP_1 Parte_3
In proposito il Tribunale ha così argomentato: “La sig.ra in primo luogo, CP_1 domanda la restituzione dell'importo di € 5.000,00 che veniva da lei corrisposto, nel luglio e agosto 2006, a mezzo di due assegni bancari (cfr. docc. 1 e 2 allegati all'atto di citazione, ovvero assegno del 26.7.2006 e assegno del 18.8.2006). Sebbene negli atti di causa il convenuto abbia contestato di avere incassato uno di questi assegni (quello, dell'agosto 2006, che indica quale beneficiario “mio proprio”), va rilevato che lo stesso, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 2.2.2021, ha confermato di avere ricevuto detta somma di € 5.000,00 (vedi risposta al capitolo 1 della memoria ex art.
183 c. 6 n. 2 c.p.c.). Sul punto si osserva come il convenuto non abbia dato specifico conto dell'utilizzo che è stato fatto di questa somma, né ha chiarito come mai questo importo di € 5.000,00 non sia stato detratto dall'onorario da lui complessivamente richiesto. Non risulta, difatti, dalle notule prodotte, che il legale abbia conteggiato detto acconto e lo abbia detratto dagli importi ivi indicati. Pertanto, deve ritenersi che tale somma di € 5.000,00 debba essere restituita all'attrice, in quanto non dovuta in via ulteriore rispetto a quanto già richiesto nei progetti di notula in atti” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 6-7).
Il motivo è infondato per come di seguito specificato.
In primo luogo si osserva come non sia contestato – risultando documentalmente ed essendo stato ammesso in sede di interrogatorio formale dallo stesso – che la Pt_1
all'atto di conferimento dell'incarico all'avvocato odierno appellante CP_1 nell'ambito del proc n° 3395/2005, gli ha corrisposto la somma di euro 5.000 a titolo di acconto.
Con l'atto di citazione di primo grado la aveva allegato come doc. n. 15 un CP_1 preventivo (“Preventivo generale per affrontare le cause affidate allo Studio dai coniugi
Sigg.ri e ) in cui era indicata – tra le altre cose – la Controparte_1 Parte_3 somma di € 5.000,00 preceduta dalla dicitura “1 – Causa PI / SL ZE + 2
Per spese vive di posizione ed archivio, corrispondenza informativa, anticipazioni all'Avv. Raffaello LA e trasferte”. Nel preventivo si leggeva poi “L'anticipo suddetto, proprio in quanto anticipo, sarà oggetto di restituzione ai coniugi, alla conclusione della causa vinta o alla definizione stragiudiziale con l'Assicurazione competente”.
Ora, il motivo di gravame in esame è interamente incentrato sull'efficacia probatoria di tale preventivo – contestata dall'avv. nel giudizio di primo grado solo in sede di Pt_1 terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – in quanto non sottoscritto dalle parti (né dagli ex coniugi né dall'avv. ). Parte_4 Pt_1
Si osserva come la circostanza relativa alla mancanza di vincolatività del detto preventivo (la cui redazione comunque non è stata mai disconosciuta dall'avvocato) in quanto non sottoscritto dalle parti, appare irrilevante ai fini della decisione del punto di doglianza, se solo si osserva che, a prescindere dall'idoneità o meno del suddetto preventivo a dimostrare l'esistenza di un accordo inter partes di restituzione della somma di € 5.000,00, trattandosi pacificamente di un anticipo sulle spese vive della causa n. R.G. 3395/2005, effettivamente percepito dal legale e che sulla base degli atti prodotti non risulta peraltro mai fatturato, l'avv. avrebbe dovuto Pt_1 alternativamente restituirlo alla o detrarlo dal complessivo importo di € CP_1
98.522,41, trattenuto a titolo di onorari, diritti e spese del procedimento in oggetto.
Trattandosi di un acconto, all'evidenza, il relativo importo era da ritenere ricompreso nella complessiva somma liquidata per tutte le spese del procedimento, salvo, come ha osservato il Tribunale, dimostrare che detto importo corrispondesse ad ulteriori incombenze espletate, cosa non avvenuta.
5.1. Ricalcolo dell'importo oggetto di restituzione – Alla luce di quanto sopra l'appellante deve essere condannato a restituire alla unicamente l'importo di CP_1 complessive euro 20.172,62 (pari alla somma di euro 5.000, corrispondente all'acconto non conteggiato e di euro 15.172,62 corrispondente al preteso importo aggiuntivo per l'esito positivo della lite, correlato a pattuizione nulla in quanto non risultante da atto scritto). Gli interessi su detto importo devono essere computati nei modi e termini stabiliti dal primo giudice, con statuizione non investita da gravame.
6.Le spese di lite - La riforma, ancorchè parziale, del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della ON, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01). In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che la domanda risarcitoria proposta dalla è stata totalmente respinta e che la domanda di restituzione dalla stessa CP_1 proposta è stata definitivamente accolta soltanto per due delle varie voci oggetto di richiesta (acconto versato e 'premio' per l'esito della causa), sussistono i presupposti per una compensazione parziale delle spese di lite, che può essere quantificata in misura di ½.
Secondo un ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, infatti, la compensazione parziale delle spese è configurabile, oltre che in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass SSUU n.
32061 del 31 ottobre 2022).
Quanto alla restante metà delle spese di lite le stesse sono poste a carico dell'appellante in relazione alla prevalente soccombenza, che ha portato alla sua condanna a restituire una parte delle somme trattenute.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da
€ 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di ZE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la legittimità della ritenzione da parte dell'avv. dell'importo di euro 20.025,09 corrispondente al compenso versato Pt_1 all'avv. LA e, per l'effetto, ridetermina la somma che l'appellante deve essere condannato a restituire all'appellata in complessive euro 20.172,62 oltre interessi come computati dal primo giudice;
2)rigetta nel resto;
3) dichiara le spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti in ragione della metà; condanna a rifondere a la restante metà Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano (con riferimento alla suddetta metà): quanto al primo grado: € 2538,50 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 1983,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in ZE, nella camera di consiglio del 3.11.2025 dalla Corte di Appello di
ZE su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni