Versione
2 marzo 2006
2 marzo 2006
Art. 816-quater.
(( (Pluralita' di parti).)) ((Qualora piu' di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte puo' convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.
Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.
Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato e' improcedibile.))
(( (Pluralita' di parti).)) ((Qualora piu' di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte puo' convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.
Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.
Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato e' improcedibile.))
Commentari • 2
- 1. Titolo IV - Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 179/2007Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 luglio 2012 · 4.5723743
Giurisprudenza • 40
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/05/2023, n. 582Provvedimento: […] in accoglimento della impugnazione incidentale dichiarare la nullità del lodo nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 816 quater II comma cpc e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità dell'arbitrato; in via subordinata, in accoglimento delle eccezioni riproposte dichiarare la nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 11 della scrittura dell'8/2/2003. […] 2.1.1 Con il primo motivo della impugnazione principale l'impugnante deduce la violazione da parte del collegio arbitrale dell'art. 816 quater c.p.c., nonché delle norme sostanziai articoliLeggi di più...
- nullità clausola compromissoria·
- rappresentazione ereditaria·
- scissione giudizio arbitrale·
- contributo unificato·
- art. 829 c.p.c.·
- spese processuali·
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- art. 816 quater c.p.c.·
- impugnazione lodo arbitrale·
- litisconsorzio necessario