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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/07/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1347/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Rollo (C.F. C.F._2
C.F._3
- OPPONENTI –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore - e per essa, della sua procuratrice (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dagli
Avvocati Davide Sarina (C.F. e Giulia Galati (C.F. C.F._4
C.F._5
- OPPOSTA -
Conclusioni: all'udienza del 18 Giugno 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 17 Settembre 2024 - e, per essa, la sua procuratrice Controparte_1
- ha depositato presso il Tribunale di Palmi il seguente ricorso Controparte_2 per decreto ingiuntivo:
“PREMESSO CHE
a) con contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili “in blocco”, stipulato in data 10 marzo 2023 e con efficacia giuridica alla data del 13 marzo
2023, ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/1999, ha acquistato da un Controparte_1 Controparte_3 portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione;
b) ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti, ai sensi Controparte_1 degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) e informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 32 del 16 marzo 2023 (All. C).
c) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione dalla data di pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo
1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione o altra formalità, se non quella della pubblicazione dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
d) Tra i crediti ceduti rientra anche quello vantato dalla Cedente nei confronti di in qualità di titolare dell'impresa individuale Edilferr di RA OC, Parte_1
(P.IVA , nonché di (C.F. P.IVA_3 Parte_2 C.F._2 ciascuno per quanto di ragione come di seguito specificato.
e) Il credito trae origine dal saldo negativo del conto corrente bancario n.
807/353376/57 acceso in data 26.03.2015 da Edilferr di RA OC, come risulta dal contratto che si produce in copia (doc. 1).
f) La sig.ra , residente in [...], Cittanova (RC) con Parte_2 lettera del 26.03.2015, prestava fideiussione generica a favore del soggetto
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debitore e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di € 364.000,00 (doc.2). Si precisa che il sig. RA OC risulta titolare dell'impresa individuale Edilferr di RA OC, come da documentazione che si produce (Visura C.C.I.A.A. - doc. 3) e, pertanto, non riveste la qualità di
“consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 206/2005
(c.d. “Codice del Consumo”).
g) Nel corso del richiamato rapporto contrattuale, Edilferr di RA OC si è resa inadempiente in ordine agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della Pt_3
h) Considerata l'esposizione debitoria e risultate vane le richieste di pagamento, mediante lettera a/r (doc. 4), è stato intimato l'immediato pagamento delle somme dovute.
i) In ragione di quanto sopra, nonché della menzionata Cessione, CP_1 risulta essere creditrice della somma di € 185.868,84 come precisamente
[...] riportato nella certificazione conforme alle scritture contabili della ricorrente (doc.
5).
j) Ogni tentativo di componimento della controversia è risultato vano e gli inviti di pagamento sono rimasti senza esito alcuno.
k) In relazione alla possibile qualifica di consumatore della sig.ra Pt_2
(C.F. , residente in [...], Cittanova (RC)
[...] C.F._2
(doc. 6 certificato di residenza), la ricorrente fa presente che il Codice del
Consumo, all'art. 34, sancisce espressamente che l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali debba essere dichiarata: - tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, nonché delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione delle altre clausole del contratto;
- escludendo quelle che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli
Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea, nonché le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito in maniera chiara e precisa tutte le informazioni attinenti al/i contratto/i da cui ha origine il credito oggetto del presente ricorso, non sussistendo, peraltro, clausole riconducibili alle tipologie previste dall'art 33 del Codice del Consumo, in considerazione, nello specifico di quanto segue:
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- in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, non è previsto il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- non è prevista la facoltà della Banca di modificare unilateralmente le clausole del contratto, (ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto il tasso d'interesse), senza un giustificato motivo e comunque nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dall'art. 118 del TUB e successive modifiche e/o integrazioni;
- sono espressamente previste le procedure esperibili e le autorità compenti a cui il cliente può rivolgersi in caso di inadempimento contrattuale da parte della
Pt_3
- il foro di competenza per eventuali controversie che possano sorgere in occasione o in dipendenza del contratto tra la ed il cliente, è sempre quello Pt_3 della residenza o domicilio di quest'ultimo.
***
Per tutte le ragioni sin qui esposte, e per essa Controparte_1 CP_2
come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con
[...] il presente atto RICORRE all'Ill.mo giudice adito, affinché, accertati i presupposti di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., Voglia ingiungere a:
, (C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._6
Cittanova (RC), in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Edilferr di RA OC, (P.IVA ) - debitore – P.IVA_3
, (C.F. , residente in [...], Parte_2 C.F._2
Cittanova (RC) - fideiussore – il pagamento, in solido fra loro, in favore della Società ricorrente, della somma di € 185.868,84 e quanto al fideiussore in ogni caso entro i limiti della garanzia prestata nella misura massima indicata in premessa, senza dilazione ulteriore, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le spese ed i compensi professionali della presente procedura monitoria, relativi accessori e successive occorrende come da Nota Spese (All. D)”.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 330/2024
(R.G. n. 1058/2024) - emesso il 17 Settembre 2024 e ritualmente notificato (il
16 Ottobre 2024 a RA OC e il 14 Ottobre 2024 a ) - il Tribunale Parte_2 di Palmi ha ingiunto a RA OC e a di pagare in solido a Parte_2 CP_4
entro 40 giorni dalla sua notificazione, la somma di € 185.868,84 oltre
[...] interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, spese del procedimento
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monitorio (liquidate in € 2.242,00 per competenze professionali ed € 406,50 per esborsi), spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato telematicamente il 23
Novembre 2024, RA OC e hanno proposto opposizione per i Parte_2 seguenti motivi:
“1) NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO PER DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA INGIUNGENTE;
Controparte_1
“2) NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER CARENZA DI
PROVA SCRITTA DEL CREDITO AZIONATO. INIDONEITÀ PROBATORIA DELLA
CERTIFICAZIONE EX ART. 50 TUB EX ADVERSO PRODOTTA”;
“3) MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE
DELLA OPPOSTA CIRCA LA SUSSISTENZA DEL CREDITO AZIONATO E DEL SUO
PRECISO AMMONTARE. SULLA INDEBITA APPLICAZIONE DI INTERESSI NON
DOVUTI PER € 91.033,49”;
“4) NULLITÀ DELL'ATTO DI
[...]
Controparte_5
SULLA QUALITÀ DI “CONSUMATORE” RIVESTITA DALLA SIG.RA Pt_2
”;
[...]
“5) SULLA INTERVENUTA DECADENZA DELLA SOCIETÀ INGIUNGENTE EX
ART. 1957 C.C. CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PER
MANCATO RISPETTO DA PARTE DEL CREDITORE DEL TERMINE SEMESTRALE
PREVISTO PER AZIONARE LA TUTELA NEI RIGUARDI DEL FIDEIUSSORE”;
“6) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE
AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI APPLICATI SUL CONTRATTO DI
CONTO CORRENTE NUMERO 807/353376/57. MANCANZA DEL REQUISITO DELLA
CERTEZZA DEL CREDITO E ILLEGITTIMITÀ DEGLI INTERESSI MATURATI.
APPLICAZIONE DI INTERESSI ULTRALEGALI ED USURARI”.
3.1 Su tali premesse gli opponenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via preliminare:
1) non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 330/2024 emesso in data 17/09/2024 dal
Tribunale Civile di Palmi non ricorrendone i presupposti di legge;
Nel merito, in via principale:
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2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi meglio esposti in parte narrativa;
4) accertare e dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla nonché della clausola di determinazione del tasso Pt_3
d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nel conto corrente numero 807/353376/57 acceso in data 26.03.2015 dalla Controparte_6
con poi confluito a decorrere dal 9 aprile 2018
[...] Controparte_7
a seguito della incorporazione di , nel conto Controparte_8 corrente IT 93 U030 6981 5981 0000 0001 729, che prima ed CP_7 [...]
poi, e per essa la società asserita Cessionaria di CP_8 Controparte_1 [...]
hanno addebitato a carico degli odierni opponenti, senza Controparte_9 alcun valido titolo, interessi non dovuti per un ammontare pari ad € 91.033,49;
5) per l'effetto, rideterminata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente di cui è causa, ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti del credito che risulterà effettivamente dovuto in favore della convenuta opposta in esito al ricalcolo delle poste contabili;
In via incidentale:
6) accertare e dichiarare che la garanzia fideiussoria prestata relativamente al rapporto bancario per cui è causa dalla sig.ra in data Parte_2
26/03/2015 è stata redatta in conformità dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, in applicazione della Sentenza Cassazione Civile, Sez. I,
12 dicembre 2017 n. 29810, dichiarare l'inefficacia della fideiussione in parola in ragione della rilevata violazione della normativa antitrust;
7) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritto dalla sig.ra in data 26/03/2015 Parte_2 con specifico riferimento agli artt. 2), 6) e 8) contenute nel medesimo contratto per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna opposta attesa la riviviscenza del disposto ex art. 1957 cod. civ. con conseguente estinzione della fideiussione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
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8) in ogni caso, accertata la qualità di consumatore rivestita dalla opponente
, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione Parte_2 promossa dalla società nei confronti della sig.ra Controparte_1 Parte_2 per decorrenza del termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente non è più garante della in Controparte_6 forza della fideiussione oggetto di causa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata,
9) ridurre in ogni caso l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti del credito che risulterà come effettivamente dovuto in favore della convenuta opposta in esito al ricalcolo delle poste contabili, da effettuarsi tramite CTU contabile, relative al contratto di conto corrente numero 807/353376/57 acceso in data 26.03.2015 dalla con Controparte_6 Controparte_7 confluito a decorrere dal 9 aprile 2018 a seguito della incorporazione di CP_7 con , nel conto corrente IT 93 U030 6981 5981 0000
[...] Controparte_8
0001 729;
In ogni caso:
10) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
4. In data 26 Febbraio 2025 si è costituita l'opposta - e per Controparte_1 essa, la sua procuratrice - che, contestata la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito, sia istruttoria per i motivi ampiamente esposti in narrativa, così giudicare
- In via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione totale del decreto ingiuntivo n. 330/2024 - R.G. n. 1058/2024 dell'importo di €
185.868,84 nei confronti del GN (C.F. , Parte_1 C.F._6 quale titolare della LD di RA OC (P.IVA , nonché della P.IVA_3
GNa (C.F. in forza della garanzia Parte_2 C.F._2 prestata;
- In via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, poiché controparte riconosce espressamente la debenza della minor somma di € 87.407,97, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 330/2024 - R.G. n.
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1058/2024 dell'importo di € 87.407,97 nei confronti del GN (C.F. Parte_1
, quale titolare della LD di RA OC (P.IVA C.F._6
), nonché della GNa (C.F. P.IVA_3 Parte_2 C.F._2 in forza della garanzia
- Sempre in via preliminare: concedere termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria;
- In via principale e nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 330/2024 - R.G. n. 1058/2024.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il GN (C.F. Parte_1
, quale titolare della LD di RA OC (P.IVA C.F._6
), nonché la GNa (C.F. in P.IVA_3 Parte_2 C.F._2 forza della garanzia prestata al pagamento in favore di , dell'importo di CP_10
€ 185.868,84 oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28 Febbraio 2025, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ constatato che in data 26 Febbraio 2025 l'opposta si è Controparte_1 ritualmente costituita, tramite la sua procuratrice nel termine Controparte_2 di cui al novellato art. 166 c.p.c. [“Costituzione del convenuto”], ossia “almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” (8
Maggio 2025);
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
❖ ritenuto che non occorra pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 171 bis, comma 1, c.p.c.;
❖ considerato che non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio da indicare alle parti per la loro trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.;
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
❖ tenuto conto del carico del ruolo;
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differisce la data della prima udienza - fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 14
Maggio 2025 – al 18 Giugno 2025, ore 10:30; evidenzia che i termini indicati a “pena di decadenza” dall'art. 171 ter c.p.c. per la proposizione di eventuali memorie integrative decorreranno rispetto a quest'ultima data (18 Giugno 2025)”.
6. All'udienza del 18 Giugno 2025 il Tribunale, “ritenuto di dover preliminarmente decidere sulla richiesta di 'dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente e, per l'effetto, dichiarare nullo Controparte_1
e revocare il decreto ingiuntivo opposto' formulata dagli opponenti nell'“Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sul difetto di titolarità del diritto azionato dall'opposta Controparte_1
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017,
987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022).
Alla stregua del predetto criterio, l'opposizione in esame merita d'essere accolta, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione, per carenza di titolarità, da parte dell'opposta del diritto dalla stessa fatto valere nel presente Controparte_1 giudizio. Tale carenza, preme evidenziare, oltre ad essere stata ritualmente eccepita dagli opponenti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 3-7], è comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ.,
SS.UU., n. 2951/2016. Conf. Cass. civ., nn. 22590/2020 e 5857/2022).
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 [“Onere della prova”], comma 1, c.c.:
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“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 1186 [Decadenza dal termine] c.c.:
“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Art. 1334 [“Efficacia degli atti unilaterali”] c.c.:
“Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
I.2 Quadro ermeneutico
Per la giurisprudenza nomofilattica “l'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere
(fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).
I.
2.1 In tema di titolarità del diritto azionato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU, n. 2951/2016) hanno fissato i seguenti principi di diritto:
▪ “la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”;
▪ “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
▪ “il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”;
I.
2.2 In materia di “cessione di crediti in blocco”, i Giudici della legittimità si sono così espressi:
a) “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
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autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti 'in blocco' non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. n. 17944/2023. Conf. nn. 3405/2024,
28790/2024 e 15088/2025).
b) “La norma dell'art. 58, comma 2 TUB stabilisce che la 'banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana'. Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa … La disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la 'notizia' di un'avvenuta 'cessione'. La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione -
l'enunciazione di un 'fatto' estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva
(dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella
Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad 'aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco' (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua 'minima' struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi
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sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che 'si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria' ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di 'fornire la prova documentale della propria legittimazione', con documenti idonei a 'dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco' (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)”. Pertanto, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il 'prudente apprezzamento' del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito" (Cass. civ., n. 5617/2020).
c) “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario” (Cass. civ., n.
5857/2022, in motivazione).
d) “[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n.
385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 5190/2025, in motivazione. Conf. n.
4116/2016, ivi richiamata, nonché n 5857/2022, cit.).
e) “[…] in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civ. n. 15088/2025, in motivazione).
I.
2.3 Relativamente alle “scritture private provenienti da terzi”, la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che:
f) “[…] le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. civ. n. 6650/2020, in motivazione. Conf.
n. 38805/2021).
g) “[…] la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, e tenuta a provare la veridicità formale del documento, che, per sé stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria” (Cass. civ. n.
8938/2015, in motivazione).
I.
3. In accordo col suesposto sistema giuridico, l'esperita istruttoria ha consentito di accertare univocamente che l'opposta a fronte delle specifiche Controparte_1 contestazioni mosse dagli opponenti [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp.
3-7] avverso la pretesa monitoria e la relativa documentazione di supporto, non abbia fornito alcuna prova, ex art. 2697 c.c., d'esser titolare del credito oggetto di causa e, quindi, del diritto ad agire per il suo recupero. Ciò, per l'evidente ragione che il credito ingiunto di € 185.868,84 è derivato dal saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
807/353376/57 - aperto con contratto del 26 Marzo 2015 [v. “contratto di conto corrente n.
807 353376 57 / 51115 1000 1729” e “contratti di apertura di credito in c.c.” (allegati nn. 1 e 1b al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] stipulato dall'opponente RA OC, n.q. di titolare della ditta individuale Edilferr di
RA OC, con (poi fusa per incorporazione in Controparte_7 Controparte_3
v. “Atto e per incorporazione (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione
[...] Controparte_11 CP_7
e risposta)]) con la garanzia fideiussoria prestata in data 26 Marzo 2015 dall'opponente
[v. “lettera di fideiussione” (all. n. 2 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo Parte_2
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] - senza che l'opposta Controparte_1 abbia dimostrato d'esserne divenuta cessionaria.
Invero:
A] L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte Seconda n. 32 del 16 marzo 2023 [v. “Copia avviso cessione in G.U.” (all. C al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 22-
23 del relativo file] non basta a dimostrare che “il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco” [v. amplius sub I.
2.2 lett. a)] per più ragioni:
a) innanzitutto perché, trattandosi sostanzialmente di una mera dichiarazione proveniente dalla parte interessata, ossia da una “società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, è ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità [v. amplius sub I.
2.2 lett. e)] di per sé inidoneo a provare la cessione del credito e, quindi,
l'esistenza del relativo contratto di cessione (che sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto, come nel caso di specie).
b) in secondo luogo, perché detto avviso non contiene alcun riferimento al contratto e al credito in contestazione sicché non fornisce alcun elemento utile a identificare i crediti inclusi o esclusi nella cessione ed il loro importo “senza lasciare incertezze od ombre di sorta” [v. amplius sub I.
2.2 lett. b)], non potendosi ragionevolmente rinvenire tale elemento identificativo - come vorrebbe invece l'opposta [v. “comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta” p. 9] - nel mero richiamo al link dei siti internet nei quali sarebbe pubblicata la “lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”)”
(https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e www.intesasanpaolo.com).
Detta notizia invero - a parte la sua oggettiva insuscettibilità di sollevare il creditore dall'onere, solo su di lui gravante ex art. 2697 c.c., di accedere al sito internet indicato e di produrre in giudizio i relativi risultati documentali (naturalmente muniti delle necessarie certificazioni/attestazioni di autenticità circa la loro provenienza e la veridicità di quanto in essi contenuto) - è in ogni caso priva d'ogni concreta validità ed efficacia, a' fini probatori, per il sol fatto di riferirsi ad un “sito” nel quale sono riportate ben 362 pagine di numeri sconosciuti che, in mancanza di adeguati supporti documentali, rendono assolutamente impossibile l'identificazione dei crediti oggetto di cessione (compreso quello per cui è causa). A tal riguardo giova precisare come nessuna rilevanza ed efficacia probatoria, anche a livello presuntivo ex art. 2729 c.c., possa riconoscersi anche al c.d. “Elenco posizioni cedute” [v. “Elenco posizioni cedute” (all. D alla
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
“comparsa di costituzione”)] in quanto, oltre a non essere corredato di alcuna attestazione di autenticità circa la provenienza, il contenuto e la veridicità dei dati ivi riportati:
▪ non contiene alcun richiamo né agli opponenti, né al rapporto di conto corrente n. 807/353376/57 per cui è causa, né al codice NDG 1511254 indicato nella documentazione contrattuale in atti [v. “contratto di conto corrente n. 807 353376 57 / 51115 1000
1729, pp.
1-26 del relativo file,” nonché files “CONTRATTO AFFIDAMENTO 19 04 2016.pdf”, p. 1, e “sconto effetti commerciali.pdf”, p.1, in “contratti di apertura di credito in c.c.” (allegati nn. 1 e 1b al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”) sotto riprodotti in immagine nelle parti d'interesse]
15 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
▪ non fornisce alcun riscontro documentale circa la riferibilità al credito ingiunto, dedotta dall'opposta [v. “comparsa di costituzione e risposta”), p. 9], del codice NDG
2674365980000 ivi riportato a pagina 88, riga 34 [v. “Elenco posizioni cedute” (all. D alla
“comparsa di costituzione”), p. 88 sotto riprodotta in immagine]
c) in ogni caso perché, mentre l'avviso in esame prevede espressamente che l'opposta ha acquistato da esclusivamente i crediti Controparte_1 Controparte_3
“qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) [v. “Copia avviso cessione in G.U.” (all. C al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 22 del
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
relativo file sotto riprodotta in immagine], nel caso in questione non v'è alcuna prova che
[...]
(poi fusa per incorporazione in v. “Atto e Delibera CP_7 Controparte_3
Fusione per incorporazione (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta)]) abbia CP_7 segnalato gli opponenti alla Centrale Rischi ovvero abbia comunicato agli stessi lo status di “sofferenza”
In proposito, preme aggiungere, non può nemmeno ritenersi che tale comunicazione si sia perfezionata mediante la trasmissione alla ditta individuale Edilferr dell'opponente
RA OC, da parte di del c.d. “Preavviso Sofferenza” in Controparte_3 quanto, come risulta dal suo contenuto infra testualmente riportato, la stessa ha una finalità meramente preventiva [v. “Preavviso Sofferenza 25 ottobre 2021” (all. n. 4 alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotta in immagine]:
“ Controparte_3
Filiale IMPRESE di REGGIO CALABRIA Via N. Miraglia 12 89100 REGGIO CALABRIA
Inviata via pec Email_1
REGGIO CALABRIA, 25/10/2021
Controparte_12
V ia Prov.le C.da Valle 89022
CITTANOVA (RC)
Oggetto: Comunicazione preventiva di segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia
Con la presente si comunica che la scrivente Banca, effettuate le opportune e debite valutazioni, intende procedere alla classificazione a sofferenza del Vostro nominativo.
La presente comunicazione ha finalità preventiva e Vi viene, pertanto, inviata prima dell'inoltro da parte della della segnalazione inframensile di cambiamento di status alla Centrale dei Rischi. Pt_3
Distinti saluti.”.
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
B] La dichiarazione di cessione di credito rilasciata l'11 Ottobre 2023 da
[v. “Dichiarazione di cessione 11 ottobre 2023” (all. n. 7 alla “comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta”)], per la giurisprudenza richiamata sub I.
2.3 ha un valore meramente indiziario – trattandosi di scrittura privata redatta da un soggetto estraneo alla presente controversia ( - per cui è liberamente valutabile Controparte_3 dal Giudice insieme agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Su questa linea, il Tribunale ritiene - in assenza del contratto di cessione e alla luce delle univoche risultanze processuali - che tale dichiarazione non abbia alcuna rilevanza e/o efficacia probatoria perché:
→ è stata specificamente contestata dagli opponenti [v. “memoria ex 171 ter n. 1 c.p.c.” depositata il 9 Maggio 2025, pp. 3-4];
→ non ne è stata provata dall'opposta, secondo il suo onere, la veridicità formale [v. amplius sub I.
2.3 lett. g)] com'è eloquentemente dimostrato dal fatto di non essere corredata di certificazioni o attestazioni che forniscano la prova certa sia che il soggetto ( Tes_1
che l'avrebbe rilasciata per conto di fosse stato munito
[...] Controparte_3 del potere di impegnare quest'ultima sia, in ogni caso, della sua provenienza e riconducibilità alla Banca cedente;
→ non è corroborata da riscontri che confermino la veridicità di quanto in essa contenuto;
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
→ non contiene alcun richiamo né agli opponenti, né al rapporto di conto corrente n. 807/353376/57 per cui è causa, né al codice NDG 1511254 indicato nella documentazione contrattuale;
→ riporta un codice (NDG 2674365980000) che, come già detto, dagli atti di causa non è riconducibile agi opponenti;
→ non indica l'importo del credito asseritamente ceduto, limitandosi ad attestare, in maniera affatto generica, quanto segue.
Oggetto: FE DI SO RO (ndg 2674365980000)
Segnaliamo, come richiesto, che con contratto di cessione sottoscritto in data 10 Controparte_3 marzo 2023 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti, pro soluto e in Controparte_1
blocco, con efficacia giuridica a partire dal 13 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati:
Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 16/03/2023 al n. 32.
Distinti saluti.
Controparte_3
(G. Butterazzi)”.
C] Il c.d. “Estratto conto storico” [v. “Estratto conto storico” (all. n. 8 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] è inidoneo a provare che tra i crediti ceduti sia compreso anche quello ingiunto sia perché si riferisce ad un periodo precedente alla dedotta cessione - della quale, in ogni caso, non contiene alcun riferimento - sia perché riguarda il rapporto di conto corrente n. 807/353376/57 per cui è causa solo fino al 2017 mentre, per i periodi successivi, riguarda il rapporto di conto corrente n. 1000/1729 che, invece, è estraneo al presente giudizio.
D] Le intimazioni del 28 Gennaio 2020 e del 25 Ottobre 2021 [v. “Intimazione 28 gennaio
2020” e “Intimazione 25 ottobre 2021” (allegati nn. 2 e 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] non solo si riferiscono ad un periodo precedente alla dedotta cessione - della quale, in ogni caso, non contengono alcun riferimento – ma sono anche generiche omettendo qualsiasi richiamo al rapporto di conto corrente n. 807/353376/57 posto a fondamento del monitorio.
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E] La lettera di diffida del 4 Settembre 2023 [v. “lettera di diffida” (all. n. 4 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 22-
23 del relativo file] è anch'essa incapace di suffragare probatoriamente l'esistenza della cessione oggetto di causa in quanto, provenendo dalla parte interessata ad avvalersene
– ossia da mandataria dell'opposta – è ritenuta dalla Controparte_2 Controparte_1 consolidata giurisprudenza di legittimità [v. amplius sub I.
2.2 lett. e)] di per sé inidonea a provare la cessione del credito e, quindi, l'esistenza del relativo contratto di cessione qualora quest'ultimo, come nel caso di specie, sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto.
I.4 L'opposizione va dunque accolta con l'assorbimento d'ogni altra questione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 185.868,84], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ. n. 29857/2023) e fase decisionale
(Cass. civ. n. 26483/2023)] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M.
n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv.
Massimiliano Rollo, che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da RA OC e e, per l'effetto, Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 330/2024 (R.G. n. 1058/2024) emesso il 17
Settembre 2024 dal Tribunale di Palmi;
2) condanna l'opposta in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare in favore degli opponenti RA OC e le spese di Parte_2 lite che liquida in complessive € 7.458,50 [di cui € 7.052,00 per compensi (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) ed € 406,50 per spese vive
(€ 379,50 per contributo unificato ed € 27,00 per marca I.R.)], oltre spese generali,
20 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario Avv.
Massimiliano Rollo.
Così deciso in Palmi, 3 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
21
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1347/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Rollo (C.F. C.F._2
C.F._3
- OPPONENTI –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore - e per essa, della sua procuratrice (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dagli
Avvocati Davide Sarina (C.F. e Giulia Galati (C.F. C.F._4
C.F._5
- OPPOSTA -
Conclusioni: all'udienza del 18 Giugno 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 17 Settembre 2024 - e, per essa, la sua procuratrice Controparte_1
- ha depositato presso il Tribunale di Palmi il seguente ricorso Controparte_2 per decreto ingiuntivo:
“PREMESSO CHE
a) con contratto di cessione di crediti pro soluto individuabili “in blocco”, stipulato in data 10 marzo 2023 e con efficacia giuridica alla data del 13 marzo
2023, ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della legge 130/1999, ha acquistato da un Controparte_1 Controparte_3 portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione;
b) ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti, ai sensi Controparte_1 degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) e informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 32 del 16 marzo 2023 (All. C).
c) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione dalla data di pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo
1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione o altra formalità, se non quella della pubblicazione dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
d) Tra i crediti ceduti rientra anche quello vantato dalla Cedente nei confronti di in qualità di titolare dell'impresa individuale Edilferr di RA OC, Parte_1
(P.IVA , nonché di (C.F. P.IVA_3 Parte_2 C.F._2 ciascuno per quanto di ragione come di seguito specificato.
e) Il credito trae origine dal saldo negativo del conto corrente bancario n.
807/353376/57 acceso in data 26.03.2015 da Edilferr di RA OC, come risulta dal contratto che si produce in copia (doc. 1).
f) La sig.ra , residente in [...], Cittanova (RC) con Parte_2 lettera del 26.03.2015, prestava fideiussione generica a favore del soggetto
2 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
debitore e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di € 364.000,00 (doc.2). Si precisa che il sig. RA OC risulta titolare dell'impresa individuale Edilferr di RA OC, come da documentazione che si produce (Visura C.C.I.A.A. - doc. 3) e, pertanto, non riveste la qualità di
“consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 206/2005
(c.d. “Codice del Consumo”).
g) Nel corso del richiamato rapporto contrattuale, Edilferr di RA OC si è resa inadempiente in ordine agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della Pt_3
h) Considerata l'esposizione debitoria e risultate vane le richieste di pagamento, mediante lettera a/r (doc. 4), è stato intimato l'immediato pagamento delle somme dovute.
i) In ragione di quanto sopra, nonché della menzionata Cessione, CP_1 risulta essere creditrice della somma di € 185.868,84 come precisamente
[...] riportato nella certificazione conforme alle scritture contabili della ricorrente (doc.
5).
j) Ogni tentativo di componimento della controversia è risultato vano e gli inviti di pagamento sono rimasti senza esito alcuno.
k) In relazione alla possibile qualifica di consumatore della sig.ra Pt_2
(C.F. , residente in [...], Cittanova (RC)
[...] C.F._2
(doc. 6 certificato di residenza), la ricorrente fa presente che il Codice del
Consumo, all'art. 34, sancisce espressamente che l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali debba essere dichiarata: - tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, nonché delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione delle altre clausole del contratto;
- escludendo quelle che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli
Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea, nonché le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito in maniera chiara e precisa tutte le informazioni attinenti al/i contratto/i da cui ha origine il credito oggetto del presente ricorso, non sussistendo, peraltro, clausole riconducibili alle tipologie previste dall'art 33 del Codice del Consumo, in considerazione, nello specifico di quanto segue:
3 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
- in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, non è previsto il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- non è prevista la facoltà della Banca di modificare unilateralmente le clausole del contratto, (ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto il tasso d'interesse), senza un giustificato motivo e comunque nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti dall'art. 118 del TUB e successive modifiche e/o integrazioni;
- sono espressamente previste le procedure esperibili e le autorità compenti a cui il cliente può rivolgersi in caso di inadempimento contrattuale da parte della
Pt_3
- il foro di competenza per eventuali controversie che possano sorgere in occasione o in dipendenza del contratto tra la ed il cliente, è sempre quello Pt_3 della residenza o domicilio di quest'ultimo.
***
Per tutte le ragioni sin qui esposte, e per essa Controparte_1 CP_2
come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con
[...] il presente atto RICORRE all'Ill.mo giudice adito, affinché, accertati i presupposti di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., Voglia ingiungere a:
, (C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._6
Cittanova (RC), in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale Edilferr di RA OC, (P.IVA ) - debitore – P.IVA_3
, (C.F. , residente in [...], Parte_2 C.F._2
Cittanova (RC) - fideiussore – il pagamento, in solido fra loro, in favore della Società ricorrente, della somma di € 185.868,84 e quanto al fideiussore in ogni caso entro i limiti della garanzia prestata nella misura massima indicata in premessa, senza dilazione ulteriore, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le spese ed i compensi professionali della presente procedura monitoria, relativi accessori e successive occorrende come da Nota Spese (All. D)”.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 330/2024
(R.G. n. 1058/2024) - emesso il 17 Settembre 2024 e ritualmente notificato (il
16 Ottobre 2024 a RA OC e il 14 Ottobre 2024 a ) - il Tribunale Parte_2 di Palmi ha ingiunto a RA OC e a di pagare in solido a Parte_2 CP_4
entro 40 giorni dalla sua notificazione, la somma di € 185.868,84 oltre
[...] interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, spese del procedimento
4 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
monitorio (liquidate in € 2.242,00 per competenze professionali ed € 406,50 per esborsi), spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato telematicamente il 23
Novembre 2024, RA OC e hanno proposto opposizione per i Parte_2 seguenti motivi:
“1) NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO PER DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA INGIUNGENTE;
Controparte_1
“2) NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER CARENZA DI
PROVA SCRITTA DEL CREDITO AZIONATO. INIDONEITÀ PROBATORIA DELLA
CERTIFICAZIONE EX ART. 50 TUB EX ADVERSO PRODOTTA”;
“3) MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE
DELLA OPPOSTA CIRCA LA SUSSISTENZA DEL CREDITO AZIONATO E DEL SUO
PRECISO AMMONTARE. SULLA INDEBITA APPLICAZIONE DI INTERESSI NON
DOVUTI PER € 91.033,49”;
“4) NULLITÀ DELL'ATTO DI
[...]
Controparte_5
SULLA QUALITÀ DI “CONSUMATORE” RIVESTITA DALLA SIG.RA Pt_2
”;
[...]
“5) SULLA INTERVENUTA DECADENZA DELLA SOCIETÀ INGIUNGENTE EX
ART. 1957 C.C. CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE PER
MANCATO RISPETTO DA PARTE DEL CREDITORE DEL TERMINE SEMESTRALE
PREVISTO PER AZIONARE LA TUTELA NEI RIGUARDI DEL FIDEIUSSORE”;
“6) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE
AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI APPLICATI SUL CONTRATTO DI
CONTO CORRENTE NUMERO 807/353376/57. MANCANZA DEL REQUISITO DELLA
CERTEZZA DEL CREDITO E ILLEGITTIMITÀ DEGLI INTERESSI MATURATI.
APPLICAZIONE DI INTERESSI ULTRALEGALI ED USURARI”.
3.1 Su tali premesse gli opponenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via preliminare:
1) non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 330/2024 emesso in data 17/09/2024 dal
Tribunale Civile di Palmi non ricorrendone i presupposti di legge;
Nel merito, in via principale:
5 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi meglio esposti in parte narrativa;
4) accertare e dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla nonché della clausola di determinazione del tasso Pt_3
d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nel conto corrente numero 807/353376/57 acceso in data 26.03.2015 dalla Controparte_6
con poi confluito a decorrere dal 9 aprile 2018
[...] Controparte_7
a seguito della incorporazione di , nel conto Controparte_8 corrente IT 93 U030 6981 5981 0000 0001 729, che prima ed CP_7 [...]
poi, e per essa la società asserita Cessionaria di CP_8 Controparte_1 [...]
hanno addebitato a carico degli odierni opponenti, senza Controparte_9 alcun valido titolo, interessi non dovuti per un ammontare pari ad € 91.033,49;
5) per l'effetto, rideterminata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente di cui è causa, ed eventualmente operata la compensazione legale, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti del credito che risulterà effettivamente dovuto in favore della convenuta opposta in esito al ricalcolo delle poste contabili;
In via incidentale:
6) accertare e dichiarare che la garanzia fideiussoria prestata relativamente al rapporto bancario per cui è causa dalla sig.ra in data Parte_2
26/03/2015 è stata redatta in conformità dello schema di contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, in applicazione della Sentenza Cassazione Civile, Sez. I,
12 dicembre 2017 n. 29810, dichiarare l'inefficacia della fideiussione in parola in ragione della rilevata violazione della normativa antitrust;
7) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritto dalla sig.ra in data 26/03/2015 Parte_2 con specifico riferimento agli artt. 2), 6) e 8) contenute nel medesimo contratto per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna opposta attesa la riviviscenza del disposto ex art. 1957 cod. civ. con conseguente estinzione della fideiussione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
6 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
8) in ogni caso, accertata la qualità di consumatore rivestita dalla opponente
, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione Parte_2 promossa dalla società nei confronti della sig.ra Controparte_1 Parte_2 per decorrenza del termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare che l'opponente non è più garante della in Controparte_6 forza della fideiussione oggetto di causa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata,
9) ridurre in ogni caso l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti del credito che risulterà come effettivamente dovuto in favore della convenuta opposta in esito al ricalcolo delle poste contabili, da effettuarsi tramite CTU contabile, relative al contratto di conto corrente numero 807/353376/57 acceso in data 26.03.2015 dalla con Controparte_6 Controparte_7 confluito a decorrere dal 9 aprile 2018 a seguito della incorporazione di CP_7 con , nel conto corrente IT 93 U030 6981 5981 0000
[...] Controparte_8
0001 729;
In ogni caso:
10) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
4. In data 26 Febbraio 2025 si è costituita l'opposta - e per Controparte_1 essa, la sua procuratrice - che, contestata la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito, sia istruttoria per i motivi ampiamente esposti in narrativa, così giudicare
- In via preliminare: poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione totale del decreto ingiuntivo n. 330/2024 - R.G. n. 1058/2024 dell'importo di €
185.868,84 nei confronti del GN (C.F. , Parte_1 C.F._6 quale titolare della LD di RA OC (P.IVA , nonché della P.IVA_3
GNa (C.F. in forza della garanzia Parte_2 C.F._2 prestata;
- In via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, poiché controparte riconosce espressamente la debenza della minor somma di € 87.407,97, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 330/2024 - R.G. n.
7 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
1058/2024 dell'importo di € 87.407,97 nei confronti del GN (C.F. Parte_1
, quale titolare della LD di RA OC (P.IVA C.F._6
), nonché della GNa (C.F. P.IVA_3 Parte_2 C.F._2 in forza della garanzia
- Sempre in via preliminare: concedere termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria;
- In via principale e nel merito: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 330/2024 - R.G. n. 1058/2024.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il GN (C.F. Parte_1
, quale titolare della LD di RA OC (P.IVA C.F._6
), nonché la GNa (C.F. in P.IVA_3 Parte_2 C.F._2 forza della garanzia prestata al pagamento in favore di , dell'importo di CP_10
€ 185.868,84 oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28 Febbraio 2025, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ constatato che in data 26 Febbraio 2025 l'opposta si è Controparte_1 ritualmente costituita, tramite la sua procuratrice nel termine Controparte_2 di cui al novellato art. 166 c.p.c. [“Costituzione del convenuto”], ossia “almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” (8
Maggio 2025);
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
❖ ritenuto che non occorra pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 171 bis, comma 1, c.p.c.;
❖ considerato che non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio da indicare alle parti per la loro trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.;
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
❖ tenuto conto del carico del ruolo;
8 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
differisce la data della prima udienza - fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 14
Maggio 2025 – al 18 Giugno 2025, ore 10:30; evidenzia che i termini indicati a “pena di decadenza” dall'art. 171 ter c.p.c. per la proposizione di eventuali memorie integrative decorreranno rispetto a quest'ultima data (18 Giugno 2025)”.
6. All'udienza del 18 Giugno 2025 il Tribunale, “ritenuto di dover preliminarmente decidere sulla richiesta di 'dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente e, per l'effetto, dichiarare nullo Controparte_1
e revocare il decreto ingiuntivo opposto' formulata dagli opponenti nell'“Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo” ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sul difetto di titolarità del diritto azionato dall'opposta Controparte_1
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017,
987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022).
Alla stregua del predetto criterio, l'opposizione in esame merita d'essere accolta, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione, per carenza di titolarità, da parte dell'opposta del diritto dalla stessa fatto valere nel presente Controparte_1 giudizio. Tale carenza, preme evidenziare, oltre ad essere stata ritualmente eccepita dagli opponenti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 3-7], è comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ.,
SS.UU., n. 2951/2016. Conf. Cass. civ., nn. 22590/2020 e 5857/2022).
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 [“Onere della prova”], comma 1, c.c.:
9 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 1186 [Decadenza dal termine] c.c.:
“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Art. 1334 [“Efficacia degli atti unilaterali”] c.c.:
“Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
I.2 Quadro ermeneutico
Per la giurisprudenza nomofilattica “l'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere
(fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).
I.
2.1 In tema di titolarità del diritto azionato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU, n. 2951/2016) hanno fissato i seguenti principi di diritto:
▪ “la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”;
▪ “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
▪ “il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”;
I.
2.2 In materia di “cessione di crediti in blocco”, i Giudici della legittimità si sono così espressi:
a) “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
10 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti 'in blocco' non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. n. 17944/2023. Conf. nn. 3405/2024,
28790/2024 e 15088/2025).
b) “La norma dell'art. 58, comma 2 TUB stabilisce che la 'banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana'. Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa … La disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la 'notizia' di un'avvenuta 'cessione'. La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione -
l'enunciazione di un 'fatto' estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva
(dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella
Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad 'aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco' (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua 'minima' struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che 'si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria' ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di 'fornire la prova documentale della propria legittimazione', con documenti idonei a 'dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco' (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)”. Pertanto, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il 'prudente apprezzamento' del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito" (Cass. civ., n. 5617/2020).
c) “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario” (Cass. civ., n.
5857/2022, in motivazione).
d) “[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n.
385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 5190/2025, in motivazione. Conf. n.
4116/2016, ivi richiamata, nonché n 5857/2022, cit.).
e) “[…] in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civ. n. 15088/2025, in motivazione).
I.
2.3 Relativamente alle “scritture private provenienti da terzi”, la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che:
f) “[…] le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. civ. n. 6650/2020, in motivazione. Conf.
n. 38805/2021).
g) “[…] la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, e tenuta a provare la veridicità formale del documento, che, per sé stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria” (Cass. civ. n.
8938/2015, in motivazione).
I.
3. In accordo col suesposto sistema giuridico, l'esperita istruttoria ha consentito di accertare univocamente che l'opposta a fronte delle specifiche Controparte_1 contestazioni mosse dagli opponenti [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp.
3-7] avverso la pretesa monitoria e la relativa documentazione di supporto, non abbia fornito alcuna prova, ex art. 2697 c.c., d'esser titolare del credito oggetto di causa e, quindi, del diritto ad agire per il suo recupero. Ciò, per l'evidente ragione che il credito ingiunto di € 185.868,84 è derivato dal saldo debitore del rapporto di conto corrente n.
807/353376/57 - aperto con contratto del 26 Marzo 2015 [v. “contratto di conto corrente n.
807 353376 57 / 51115 1000 1729” e “contratti di apertura di credito in c.c.” (allegati nn. 1 e 1b al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] stipulato dall'opponente RA OC, n.q. di titolare della ditta individuale Edilferr di
RA OC, con (poi fusa per incorporazione in Controparte_7 Controparte_3
v. “Atto e per incorporazione (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione
[...] Controparte_11 CP_7
e risposta)]) con la garanzia fideiussoria prestata in data 26 Marzo 2015 dall'opponente
[v. “lettera di fideiussione” (all. n. 2 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo Parte_2
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] - senza che l'opposta Controparte_1 abbia dimostrato d'esserne divenuta cessionaria.
Invero:
A] L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte Seconda n. 32 del 16 marzo 2023 [v. “Copia avviso cessione in G.U.” (all. C al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 22-
23 del relativo file] non basta a dimostrare che “il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco” [v. amplius sub I.
2.2 lett. a)] per più ragioni:
a) innanzitutto perché, trattandosi sostanzialmente di una mera dichiarazione proveniente dalla parte interessata, ossia da una “società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, è ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità [v. amplius sub I.
2.2 lett. e)] di per sé inidoneo a provare la cessione del credito e, quindi,
l'esistenza del relativo contratto di cessione (che sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto, come nel caso di specie).
b) in secondo luogo, perché detto avviso non contiene alcun riferimento al contratto e al credito in contestazione sicché non fornisce alcun elemento utile a identificare i crediti inclusi o esclusi nella cessione ed il loro importo “senza lasciare incertezze od ombre di sorta” [v. amplius sub I.
2.2 lett. b)], non potendosi ragionevolmente rinvenire tale elemento identificativo - come vorrebbe invece l'opposta [v. “comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta” p. 9] - nel mero richiamo al link dei siti internet nei quali sarebbe pubblicata la “lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”)”
(https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e www.intesasanpaolo.com).
Detta notizia invero - a parte la sua oggettiva insuscettibilità di sollevare il creditore dall'onere, solo su di lui gravante ex art. 2697 c.c., di accedere al sito internet indicato e di produrre in giudizio i relativi risultati documentali (naturalmente muniti delle necessarie certificazioni/attestazioni di autenticità circa la loro provenienza e la veridicità di quanto in essi contenuto) - è in ogni caso priva d'ogni concreta validità ed efficacia, a' fini probatori, per il sol fatto di riferirsi ad un “sito” nel quale sono riportate ben 362 pagine di numeri sconosciuti che, in mancanza di adeguati supporti documentali, rendono assolutamente impossibile l'identificazione dei crediti oggetto di cessione (compreso quello per cui è causa). A tal riguardo giova precisare come nessuna rilevanza ed efficacia probatoria, anche a livello presuntivo ex art. 2729 c.c., possa riconoscersi anche al c.d. “Elenco posizioni cedute” [v. “Elenco posizioni cedute” (all. D alla
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
“comparsa di costituzione”)] in quanto, oltre a non essere corredato di alcuna attestazione di autenticità circa la provenienza, il contenuto e la veridicità dei dati ivi riportati:
▪ non contiene alcun richiamo né agli opponenti, né al rapporto di conto corrente n. 807/353376/57 per cui è causa, né al codice NDG 1511254 indicato nella documentazione contrattuale in atti [v. “contratto di conto corrente n. 807 353376 57 / 51115 1000
1729, pp.
1-26 del relativo file,” nonché files “CONTRATTO AFFIDAMENTO 19 04 2016.pdf”, p. 1, e “sconto effetti commerciali.pdf”, p.1, in “contratti di apertura di credito in c.c.” (allegati nn. 1 e 1b al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”) sotto riprodotti in immagine nelle parti d'interesse]
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▪ non fornisce alcun riscontro documentale circa la riferibilità al credito ingiunto, dedotta dall'opposta [v. “comparsa di costituzione e risposta”), p. 9], del codice NDG
2674365980000 ivi riportato a pagina 88, riga 34 [v. “Elenco posizioni cedute” (all. D alla
“comparsa di costituzione”), p. 88 sotto riprodotta in immagine]
c) in ogni caso perché, mentre l'avviso in esame prevede espressamente che l'opposta ha acquistato da esclusivamente i crediti Controparte_1 Controparte_3
“qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) [v. “Copia avviso cessione in G.U.” (all. C al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 22 del
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
relativo file sotto riprodotta in immagine], nel caso in questione non v'è alcuna prova che
[...]
(poi fusa per incorporazione in v. “Atto e Delibera CP_7 Controparte_3
Fusione per incorporazione (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta)]) abbia CP_7 segnalato gli opponenti alla Centrale Rischi ovvero abbia comunicato agli stessi lo status di “sofferenza”
In proposito, preme aggiungere, non può nemmeno ritenersi che tale comunicazione si sia perfezionata mediante la trasmissione alla ditta individuale Edilferr dell'opponente
RA OC, da parte di del c.d. “Preavviso Sofferenza” in Controparte_3 quanto, come risulta dal suo contenuto infra testualmente riportato, la stessa ha una finalità meramente preventiva [v. “Preavviso Sofferenza 25 ottobre 2021” (all. n. 4 alla “comparsa di costituzione e risposta”), sotto riprodotta in immagine]:
“ Controparte_3
Filiale IMPRESE di REGGIO CALABRIA Via N. Miraglia 12 89100 REGGIO CALABRIA
Inviata via pec Email_1
REGGIO CALABRIA, 25/10/2021
Controparte_12
V ia Prov.le C.da Valle 89022
CITTANOVA (RC)
Oggetto: Comunicazione preventiva di segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia
Con la presente si comunica che la scrivente Banca, effettuate le opportune e debite valutazioni, intende procedere alla classificazione a sofferenza del Vostro nominativo.
La presente comunicazione ha finalità preventiva e Vi viene, pertanto, inviata prima dell'inoltro da parte della della segnalazione inframensile di cambiamento di status alla Centrale dei Rischi. Pt_3
Distinti saluti.”.
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
B] La dichiarazione di cessione di credito rilasciata l'11 Ottobre 2023 da
[v. “Dichiarazione di cessione 11 ottobre 2023” (all. n. 7 alla “comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta”)], per la giurisprudenza richiamata sub I.
2.3 ha un valore meramente indiziario – trattandosi di scrittura privata redatta da un soggetto estraneo alla presente controversia ( - per cui è liberamente valutabile Controparte_3 dal Giudice insieme agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Su questa linea, il Tribunale ritiene - in assenza del contratto di cessione e alla luce delle univoche risultanze processuali - che tale dichiarazione non abbia alcuna rilevanza e/o efficacia probatoria perché:
→ è stata specificamente contestata dagli opponenti [v. “memoria ex 171 ter n. 1 c.p.c.” depositata il 9 Maggio 2025, pp. 3-4];
→ non ne è stata provata dall'opposta, secondo il suo onere, la veridicità formale [v. amplius sub I.
2.3 lett. g)] com'è eloquentemente dimostrato dal fatto di non essere corredata di certificazioni o attestazioni che forniscano la prova certa sia che il soggetto ( Tes_1
che l'avrebbe rilasciata per conto di fosse stato munito
[...] Controparte_3 del potere di impegnare quest'ultima sia, in ogni caso, della sua provenienza e riconducibilità alla Banca cedente;
→ non è corroborata da riscontri che confermino la veridicità di quanto in essa contenuto;
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 1347/2024 R.G.
→ non contiene alcun richiamo né agli opponenti, né al rapporto di conto corrente n. 807/353376/57 per cui è causa, né al codice NDG 1511254 indicato nella documentazione contrattuale;
→ riporta un codice (NDG 2674365980000) che, come già detto, dagli atti di causa non è riconducibile agi opponenti;
→ non indica l'importo del credito asseritamente ceduto, limitandosi ad attestare, in maniera affatto generica, quanto segue.
Oggetto: FE DI SO RO (ndg 2674365980000)
Segnaliamo, come richiesto, che con contratto di cessione sottoscritto in data 10 Controparte_3 marzo 2023 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti, pro soluto e in Controparte_1
blocco, con efficacia giuridica a partire dal 13 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati:
Della suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 16/03/2023 al n. 32.
Distinti saluti.
Controparte_3
(G. Butterazzi)”.
C] Il c.d. “Estratto conto storico” [v. “Estratto conto storico” (all. n. 8 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] è inidoneo a provare che tra i crediti ceduti sia compreso anche quello ingiunto sia perché si riferisce ad un periodo precedente alla dedotta cessione - della quale, in ogni caso, non contiene alcun riferimento - sia perché riguarda il rapporto di conto corrente n. 807/353376/57 per cui è causa solo fino al 2017 mentre, per i periodi successivi, riguarda il rapporto di conto corrente n. 1000/1729 che, invece, è estraneo al presente giudizio.
D] Le intimazioni del 28 Gennaio 2020 e del 25 Ottobre 2021 [v. “Intimazione 28 gennaio
2020” e “Intimazione 25 ottobre 2021” (allegati nn. 2 e 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] non solo si riferiscono ad un periodo precedente alla dedotta cessione - della quale, in ogni caso, non contengono alcun riferimento – ma sono anche generiche omettendo qualsiasi richiamo al rapporto di conto corrente n. 807/353376/57 posto a fondamento del monitorio.
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E] La lettera di diffida del 4 Settembre 2023 [v. “lettera di diffida” (all. n. 4 al “ricorso per decreto ingiuntivo”) in “fascicolo monitorio” (all. n. 9 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 22-
23 del relativo file] è anch'essa incapace di suffragare probatoriamente l'esistenza della cessione oggetto di causa in quanto, provenendo dalla parte interessata ad avvalersene
– ossia da mandataria dell'opposta – è ritenuta dalla Controparte_2 Controparte_1 consolidata giurisprudenza di legittimità [v. amplius sub I.
2.2 lett. e)] di per sé inidonea a provare la cessione del credito e, quindi, l'esistenza del relativo contratto di cessione qualora quest'ultimo, come nel caso di specie, sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto.
I.4 L'opposizione va dunque accolta con l'assorbimento d'ogni altra questione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 185.868,84], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ. n. 29857/2023) e fase decisionale
(Cass. civ. n. 26483/2023)] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M.
n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv.
Massimiliano Rollo, che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da RA OC e e, per l'effetto, Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 330/2024 (R.G. n. 1058/2024) emesso il 17
Settembre 2024 dal Tribunale di Palmi;
2) condanna l'opposta in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare in favore degli opponenti RA OC e le spese di Parte_2 lite che liquida in complessive € 7.458,50 [di cui € 7.052,00 per compensi (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale) ed € 406,50 per spese vive
(€ 379,50 per contributo unificato ed € 27,00 per marca I.R.)], oltre spese generali,
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i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario Avv.
Massimiliano Rollo.
Così deciso in Palmi, 3 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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