Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 35/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
16/06/1971, ed ivi residente in [...]17, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Vigone Guendalina (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._3
ivi residente in [...]17, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Raffaella Gualco (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19/03/2025 e del 21/03/2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 11/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento del coniuge e del figlio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
• Il figlio vivrà con la madre fino a sua autonoma determinazione di vita Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 indipendente; l'ex casa coniugale sita in Genova, Via Felice Cavallotti 7/17, è di proprietà esclusiva della moglie e rimarrà assegnata alla stessa, che è altresì proprietaria del box pertinenziale sito in Genova Via Boccadasse 6/8/10 rr e di altra abitazione sita in Genova,
Via Della Casa 42. Il marito trasferirà la propria residenza altrove.
• Il Sig. è proprietario di immobile sito in Genova, Vico San Matteo Parte_2
2/14, adibito a laboratorio, per il quale ha in corso una procedura di espropriazione immobiliare, che sta cercando di risolvere mediante accordo di rientro rateale con la banca creditrice. Il Sig. è, altresì, comproprietario con la di lui sorella dell'immobile sito in Pt_2
Genova, Via Monte Sei Busi 9/18
• Nonostante il momento di difficoltà economica e la delicata situazione di salute, il
Sig. al fine di aiutare la moglie nel periodo di ricerca di un lavoro a tempo pieno, Pt_2
corrisponderà alla stessa, a decorrere dal mese di Novembre 2024, l'importo mensile di
Euro 300,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, per anni due dal primo versamento. Detto importo, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, sarà corrisposto entro e non oltre il giorno (dieci) di ogni mese sul c/c bancario intestato alla Sig.ra in essere presso UNICREDIT SPA codice IBAN: Parte_1
[...];
• Il Sig. corrisponderà alla moglie la somma di Euro 10.000,00= in rate di Euro Pt_2
1.500,00= ogni trimestre, mediante bonifico sullo stesso conto, a decorrere da Gennaio
2027, a titolo di restituzione di un prestito ricevuto dalla stessa, rinunciando a chiedere la comproprietà del box sito in Genova Via Boccadasse 6/8/10, pur avendo in parte provveduto al pagamento dello stesso;
• i coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2006, Numero 448, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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