Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 9495/2014 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
. in persona del legale rappresentante pro tempore, e Pt_1 CP_1
rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Salvatore D'Apice presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
-opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Giuseppe Stanzione con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-opposto-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2527/14 di complessivi euro 87.692,15 reso in data 18-25/08/2014 dal Giudice del Tribunale di Salerno, la società , in persona del legale rappresentante, sig. Pt_1 CP_1 [...]
e nella dedotta qualità, conveniva innanzi all'intestato Pt_2 Parte_2
Tribunale la al fine di sentir accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale intestato, rigettata ogni contraria
1
1. accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e di diritto narrati in premessa;
2. accertare e dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nel contratto di conto corrente contraddistinto col n.32449.19, che la convenuta banca, senza alcun valido titolo, ha addebitato importi non dovuti;
3. accertare e dichiarare la nullità nonché
l'illegittimità delle clausole e delle condizioni relative il conto corrente n.32449.19 per le causali innanzi esposte;
4. accertare e dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
5. accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla convenuta in ordine alla CP_2 capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
6.accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta alla banca opposta a titolo di commissione di massimo scoperto;
7. accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca opposta in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
8.accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla banca opposta, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96 e nel caso di superamento della soglia dichiarare non dovuti gli interessi;
9.accertare – laddove la banca convenuta ha applicato a parte attrice sui conti correnti oggetto di causa interessi usurari - e, in ogni caso, dichiarare non dovuto alla banca convenuta su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
10.alla luce di quanto sopra e di quanto esposto, determinato alla attualità il saldo del rapporto in questione, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante CP_2
p.t. , a pagare agli odierni attori le somme di cui gli stessi risulteranno creditori all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dall'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
11. accertare e dichiarare che i Sigg.ri e Parte_2
nella dedotta qualità, non sono debitori di alcuna somma nei Parte_2
confronti della opposta banca di Salerno;
- condannare parte opposta al pagamento delle spese processuali e di lite con espressa attribuzione al procuratore antistatario.
- sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo per le
2 considerazioni espresse nella parte pregiudiziale, stante il fums boni juris ed il periculum in mora. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni indicate in premessa, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nella misura che sarà accertata anche all'esito della C.T.U. contabile che si richiede sin d'ora . In via istruttori a con riferimento al contratto di conto corrente n.3449.19: - ordinare, se ritenuto necessario e/o in caso di contestazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 119 T.U.B., alla odierna banca convenuta di esibire l'originale del contratto relativo al conto corrente n.32449.19 per cui è causa la spiegata opposizione, unitamente a tutti gli estratti di conto completi di scalare dall'inizio del rapporto e sino alla data odierna e/o chiusura del rapporto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente al rapporto bancario sopra citato;
- ammettere C.T.U. contabile diretta a rideterminare il saldo complessivo del conto oggetto del presente giudizio alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei seguenti quesiti: calcolare la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
calcolare la scopertura media in linea capitale calcolare l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso del rapporto;
calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrale di rilevazione del c.d. tasso soglia secondo i criteri dettati dalla
L.108/96 ed art. 644 c.p.; determinare l'effettivo dare -avere tra le parti aggiungendo al capitale il solo interesse al saggio legale semplice, cioè alcuna capitalizzazione, ovvero i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrali non convenzionate, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dal cliente;
con riferimento al contratto di finanziamento del.04.03.2004: -ordinare la esibizione di tutti i documenti inerenti il contratto di finanziamento del
04.03.2004; ordinare , se ritenuto necessario e/o in caso di contestazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 119 T.U.B., alla odierna banca di esibire l'originale del contratto di finanziamento comprensivo di piano di ammortamento e relative quietanze di pagamento delle rate di mutuo – dall'inizio del rapporto all'attualità - ; originale della polizza incendio e scoppio sull'immobile e relativo costo;
eventuali polizze direttamente collegate al contratto di mutuo;
ammettere C.T.U. contabile
3 diretta a rideterminare il saldo residuo del contratto oggetto del presente giudizio per cui è causa alla luce dei principi di diritto di cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei seguenti quesiti: calcolare la durata solare dell'intero periodo di ammortamento con espressa rilevazione di eventuali interessi di pre - ammortamento pagati dall'odierno opponente ed effettivo inizio di ammortamento del mutuo che ci occupa;
calcolare l'effettivo tasso d'interesse ( corrispettivo e/o moratorio) posto a carico degli odierni opponenti e verificare se questo è differente e/o superiore rispetto a quello indicato dalla banca nel contratto di mutuo e, se questi, supera il tasso medio e/0 tasso soglia pubblicizzati dalla Banca d'Italia per il periodo di applicazione successivamente all'entrata in vigore della Legge 108/96; - con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi istruttori anche all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Invero la convenuta opposta chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 87.692,15 in virtù di: a) quanto ad euro euro 71.835,03 per saldo debitore del conto corrente n. 32449.19 acceso in data 28.11.2002 presso la Sede di Salerno della
, chiuso l'11.07.2013; b) quanto ad euro euro Controparte_4
11.357,12 per capitale residuo del finanziamento concesso in data 04.03.2004 dalla
Sede di Salerno della di originari euro Controparte_3
20.000,00.-
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_3
la quale impugnando e contestando le domande di parte opponente
[...]
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Alla prima udienza l'Ill.mo Sig. Giudice concedeva il termine per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo e, per l'effetto, concedeva i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. all'esito dei quali nominava CTU contabile il Dott. al fine di procedere alla rideterminazione del Persona_1
saldo contabile dei rapporti di credito oggetto di causa.
Dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata all'On.le Giudice in intestazione che, all'esito dell'udienza del 29.4.2024 , tratteneva la causa a sentenza con i termini di cui all'art.190 cpc
4 …………..
Passando al merito della presente controversia , va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opposizione a seguito delle risultanze della CTU va parzialmente accolta.-
Il consulente ha parzialmente ritenuto fondate le contestazioni degli opponenti.
Allora, considerato che il CTU ha rideterminato, alla data del 22.07.2013, ha rideterminato il saldo debitore del conto corrente n. N. 32449.19 in € 58.382,29= ha stabilito che il capitale residuo del finanziamento è pari ad € 11.357,12=, alla data dell'ultima rata pagata (31.07.2006) ; e che alcuna contestazione è stata sollevata con riferimento ai 3 effetti cambiari per complessivi € 4.500,00= il cui importo è sicuramente dovuto allora il decreto ingiuntivo va revocato e gli opponenti andranno condannati al pagamento dell'importo di € 74.239,41= oltre interessi.-
5 Pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la società in solido con i signori e vanno condannati al pagamento della minor Parte_2 Parte_2
somma come quantificata dal CTU.-
Le spese considerata il parziale accoglimento della opposizione vanno compensate unitamente alle spese della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2527/2014 emesso in data 18-
25/08/2014 ;
2. condanna la società opponente e gli opponenti in solido al pagamento in favore della banca opposta spa della somma di Euro 74.239,41 oltre interessi come richiesti;
3. compensa le spese tra le parti comprese quelle della CTU.
Così deciso in Salerno, 16.05.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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