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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 30995/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari
Giudice
Dott. Valentina Maderna
Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.9.2024 da
1) Parte_1
Nato a Reggio Calabria (RC) il 27.4.1959 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Agnese Massaro presso la quale ha eletto domicilio telematico e
pagina 1 di 4 2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gloria Silvestrini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 22.8.1990 a NG
(anno 2015 atto n. 14 reg/uff. 1 parte 2 serie A) in comunione dei beni. con i figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 Persona_2
27.1.1999
FATTO
Il IG. , con ricorso per separazione giudiziale conveniva in giudizio la Parte_1
IG.ra per ottenere la separazione e contestuale cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio alle condizioni di cui in atti. Si costituiva la IG.ra Controparte_1 con memoria del 29.11.2024, opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 26.2.2025 le parti raggiungevano un accordo ove congiuntamente chiedono di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la sola separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio , con rito concordatario, con atto trascritto nei registri dello stato civili del Comune di Spininga (VV) nr 12, parte UU, Serie A, Ufficio 1, anno 1990;
2. La signora acquisterà, CP_1
a sue esclusive cure e spese, dal signor il 50% della casa famigliare cointestata Parte_1 al prezzo di 40.000,00 (quarantamila/00) entro un termine perentorio e tassativo del
31.8.2025;
3. il IG. rilascerà la casa coniugale, asportando dalla stessa i beni di sua Parte_1 proprietà, entro il termine del 31.3.2025
4. Gli importi di 35.000,00 euro
(trentacinquemila/00) e di 17.000,00 euro (diciassettemila/00) originati dal conto in
pagina 2 di 4 comune famigliare verranno divisi al 50% fra i coniugi e corrisposti dalla signora CP_1 al entro il termine perentorio e tassativo del 30.4.2025 Parte_1
5. La IG.ra verserà la CP_1 somma di euro 1.168,92 al IG. quale metà della differenza dei buoni fruttiferi Parte_1 postali a suo tempo suddivisi e precisamente euro 20.446,97 al IG. ed euro Parte_1
22.784,82 alla IG.ra entro il termine perentorio e tassativo del 30.4.2025 CP_1
6. L'autovettura IS rimarrà alla IG.ra , mentre l'autovettura Opel OK rimarrà al IG. il quale però si CP_1 Parte_1 rende disponibile a cederne l'uso alla moglie quando ne ha necessità e ciò per almeno 18 mesi, al termine del quale il IG. potrà liberamente impiegarla, Parte_1
7. A fronte dei suddetti versamenti/riconoscimenti ogni parte rinuncia alle ulteriori e diverse domande relative al patrimonio coniugale ed alla separazione.
8. le parti dichiarano con il presente accordo di avere risulto ogni questione patrimoniale e di non pretendere null'altro l'uno dall'altro sia a titolo di mantenimento sia per qualsivoglia altro titolo e/o ragione conferente con il matrimonio e le reciproche obbligazioni salvo quanto qui concordato nel presente atto.
A seguito di richiesta del Tribunale di chiarire la posizione dei coniugi in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio originariamente formulata da
, le parti con conte scritte depositate in data 27.03.2025 hanno Parte_1 formalizzato la rinuncia alla domanda e la relativa accettazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 1.04.2025 il giudice delegato dato atto di quanto sopra ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in NG (VV) il Controparte_1
22.8.1990
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NG
(VV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge e provveda alla trascrizione del dispositivo della sentenza all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari
Giudice
Dott. Valentina Maderna
Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.9.2024 da
1) Parte_1
Nato a Reggio Calabria (RC) il 27.4.1959 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Agnese Massaro presso la quale ha eletto domicilio telematico e
pagina 1 di 4 2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gloria Silvestrini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 22.8.1990 a NG
(anno 2015 atto n. 14 reg/uff. 1 parte 2 serie A) in comunione dei beni. con i figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 Persona_2
27.1.1999
FATTO
Il IG. , con ricorso per separazione giudiziale conveniva in giudizio la Parte_1
IG.ra per ottenere la separazione e contestuale cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio alle condizioni di cui in atti. Si costituiva la IG.ra Controparte_1 con memoria del 29.11.2024, opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 26.2.2025 le parti raggiungevano un accordo ove congiuntamente chiedono di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la sola separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio , con rito concordatario, con atto trascritto nei registri dello stato civili del Comune di Spininga (VV) nr 12, parte UU, Serie A, Ufficio 1, anno 1990;
2. La signora acquisterà, CP_1
a sue esclusive cure e spese, dal signor il 50% della casa famigliare cointestata Parte_1 al prezzo di 40.000,00 (quarantamila/00) entro un termine perentorio e tassativo del
31.8.2025;
3. il IG. rilascerà la casa coniugale, asportando dalla stessa i beni di sua Parte_1 proprietà, entro il termine del 31.3.2025
4. Gli importi di 35.000,00 euro
(trentacinquemila/00) e di 17.000,00 euro (diciassettemila/00) originati dal conto in
pagina 2 di 4 comune famigliare verranno divisi al 50% fra i coniugi e corrisposti dalla signora CP_1 al entro il termine perentorio e tassativo del 30.4.2025 Parte_1
5. La IG.ra verserà la CP_1 somma di euro 1.168,92 al IG. quale metà della differenza dei buoni fruttiferi Parte_1 postali a suo tempo suddivisi e precisamente euro 20.446,97 al IG. ed euro Parte_1
22.784,82 alla IG.ra entro il termine perentorio e tassativo del 30.4.2025 CP_1
6. L'autovettura IS rimarrà alla IG.ra , mentre l'autovettura Opel OK rimarrà al IG. il quale però si CP_1 Parte_1 rende disponibile a cederne l'uso alla moglie quando ne ha necessità e ciò per almeno 18 mesi, al termine del quale il IG. potrà liberamente impiegarla, Parte_1
7. A fronte dei suddetti versamenti/riconoscimenti ogni parte rinuncia alle ulteriori e diverse domande relative al patrimonio coniugale ed alla separazione.
8. le parti dichiarano con il presente accordo di avere risulto ogni questione patrimoniale e di non pretendere null'altro l'uno dall'altro sia a titolo di mantenimento sia per qualsivoglia altro titolo e/o ragione conferente con il matrimonio e le reciproche obbligazioni salvo quanto qui concordato nel presente atto.
A seguito di richiesta del Tribunale di chiarire la posizione dei coniugi in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio originariamente formulata da
, le parti con conte scritte depositate in data 27.03.2025 hanno Parte_1 formalizzato la rinuncia alla domanda e la relativa accettazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 1.04.2025 il giudice delegato dato atto di quanto sopra ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in NG (VV) il Controparte_1
22.8.1990
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NG
(VV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge e provveda alla trascrizione del dispositivo della sentenza all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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