CA
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/08/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 861/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MINNELLA VINCENZO, C.F._1
; C.F._2
Appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dagli Controparte_2 P.IVA_1 avvocati JASMINE ASAAD e SAGGINI SERENA, ; C.F._3
Appellato
°°°°
All'udienza del 18.04.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
- 1 - Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, CP_1 CP_2
(d'ora in avanti domandando la dichiarazione di nullità della
[...] CP_3 fideiussione rilasciata in favore di a garanzia di un finanziamento concesso a CP_3
Controparte_4
Il Tribunale di Siracusa, nella contumacia di , con la sentenza n. CP_5
2481/2022, emessa dal il 21.12.2022, rigettava la domanda.
proponeva appello avverso la decisione del tribunale fondandolo sui CP_1 motivi che di seguito verranno esaminati.
Si costituiva proponendo appello incidentale con il quale veniva fatta CP_5 valere la nullità della sentenza di primo grado per la non regolarità del contraddittorio dovuta alla nullità della notificazione dell'atto di citazione. Nel merito domandava il rigetto dell'appello.
In diritto
Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame, è necessario affrontare la questione della regolare instaurazione del contraddittorio in primo grado e nel presente giudizio.
L'attore in primo grado ha citato a mezzo pec notificando all'indirizzo CP_3
(domicilio digitale) : . Email_1
premesso di avere sede all'estero, lamenta la violazione del termine a CP_3 comparire che avrebbe dovuto essere assegnato nella misura di giorni centocinquanta.
Dal certificato camerale versato in atti risulta che ha sede secondaria in Italia CP_3 in Milano Via Petitti n.15 e dalla relata risulta che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stata indirizzata alla sede italiana dotata di rappresentanza e ad una pec “italiana” estratta dal registro ufficiale INIPEC tenuto dalla
Camera di Commercio.
La notifica deve, pertanto, ritenersi eseguita ad un soggetto avente sede e domicilio in
Italia con la conseguenza che il termine a comparire assegnato rispetta il dettato normativo e sottrae la notifica alla censura di nullità mossa.
- 2 - Identiche considerazioni valgono per affermare la validità della notifica dell'atto di appello. A ciò si aggiunga che nel presente giudizio si è costituita sanando CP_3
l'eventuale vizio legato al mancato rispetto del termine a comparire.
°°°
In rito, va smentita la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposta da per violazione degli articoli 342 e 348 bis cpc non CP_3 rinvenendosi nell'appello i vizi che determinano l'inammissibilità richiesti dalle norme appena citate.
Sussiste, infine, la legittimazione passiva di rispetto al proposto appello CP_3 principale posto che la cessione del contratto determina una successione a titolo particolare che non fa venire meno il rapporto processuale originariamente instauratosi tra le parti consentendo semmai, ai sensi dell'art. 111 cpc, l'intervento in causa del cessionario.
°°°
MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE PROPOSTI DA CP_1
a) Nullità per violazione del canone di buona fede
L'appellante lamenta che la condotta della banca sia stata scarsamente collaborativa atteso che a fronte delle richieste di chiarimento inoltrate dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento quale fideiussore, la risposta non era tempestiva, né esaustiva.
Si tratta all'evidenza di condotta che, a prescindere dalla sua qualificazione, interviene nella fase esecutiva del contratto e non è idonea a provocare alcun vizio di nullità.
b) Assenza degli elementi essenziali del contratto;
data, luogo di conclusione, indicazione dell'importo massimo garantito e del TAEG.
Il motivo è infondato.
Data e luogo di conclusione del contratto non sono elementi essenziali del contratto al pari dell'indicazione del TAEG, come peraltro già argomentato dal primo giudice.
Quanto all'importo massimo garantito dalla fideiussione, il tribunale, senza che sul punto l'appello offra smentita, pur a fronte di un preciso onere gravante sulla parte
- 3 - appellante, ha affermato che “… è individuato nella misura del “125%” della voce “G” del prospetto riportato nel contratto di finanziamento pari ad euro 14.790,00” .
Si consideri, inoltre, che la fideiussione in esame contiene un preciso richiamo al contratto di finanziamento concesso e garantito nei seguenti termini “Costituzione di fideiussione su contratto più credito n. 1257074/pa” e che il fideiussore è anche CP_1 il legale rappresentante del soggetto finanziato (come affermato Controparte_4 dallo stesso a p. 4 dell'atto di appello). Ne segue che il contenuto del contratto, CP_1 quanto all'importo massimo garantito, può essere determinato anche per relationem mediante il rinvio ad un documento (il contratto di finanziamento) di cui il fideiussore era certamente a conoscenza (avendolo sottoscritto nella qualità di legale rappresentante della società finanziata).
VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE B, C, D DEL NEGOZIO FIDEIUSSORIO
Il tribunale ne ha affermato la valida approvazione mediante specifica sottoscrizione in conformità all'art. 1341 c.c.
Secondo l'appellante la decisione sarebbe errata perché le concrete modalità di sottoscrizione non garantivano “…l'attenzione del contraente debole verso clausola a lui sfavorevole in quanto ricompresa tra le altre richiamate” (cfr. p. 8 dell'atto di appello). A tale argomento segue un generico richiamo alla disciplina regolatoria delle clausole vessatorie, privo di concreto aggancio alla fattispecie in esame.
L'esame della fideiussione rende palese l'infondatezza della doglianza.
Le clausole in questione sono indicate in modo chiaro e specificamente sottoscritte (cd. seconda sottoscrizione) in apposito riquadro del negozio fideiussorio dedicato esclusivamente alle clausole previste dalle lettere B, C, D.
Solo per completezza può ancora osservarsi che la tutela consumeristica riguardante le clausole vessatorie non può trovare applicazione alla fattispecie, difettando in capo al fideiussore la qualità di consumatore, atteso che si tratta del legale rappresentante della società di capitali beneficiaria del finanziamento.
Iscrizione del nominativo di alla C.A.I. ed alla S.I.C. (p. 11 dell'atto di CP_1 appello)
- 4 - Il rigetto dei motivi di appello relativi alla validità ed efficacia della fideiussione palesa l'infondatezza del motivo di appello fondato sulla (asserita) illegittimità della condotta tenuta da che avrebbe determinato l'iscrizione dell'appellante quale “cattivo CP_3 pagatore” nelle banche dati del sistema creditizio.
Per mera completezza di argomentazione può osservarsi come la domanda risarcitoria proposta fosse priva della (necessaria) prova sia del danno che si assume subito per effetto della condotta che del nesso di causalità (tra condotta e danno).
°°°°
La spese del presente giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria-trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 861/2023 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna CP_1
al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.966,00
[...] per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 861/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MINNELLA VINCENZO, C.F._1
; C.F._2
Appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dagli Controparte_2 P.IVA_1 avvocati JASMINE ASAAD e SAGGINI SERENA, ; C.F._3
Appellato
°°°°
All'udienza del 18.04.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
- 1 - Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, CP_1 CP_2
(d'ora in avanti domandando la dichiarazione di nullità della
[...] CP_3 fideiussione rilasciata in favore di a garanzia di un finanziamento concesso a CP_3
Controparte_4
Il Tribunale di Siracusa, nella contumacia di , con la sentenza n. CP_5
2481/2022, emessa dal il 21.12.2022, rigettava la domanda.
proponeva appello avverso la decisione del tribunale fondandolo sui CP_1 motivi che di seguito verranno esaminati.
Si costituiva proponendo appello incidentale con il quale veniva fatta CP_5 valere la nullità della sentenza di primo grado per la non regolarità del contraddittorio dovuta alla nullità della notificazione dell'atto di citazione. Nel merito domandava il rigetto dell'appello.
In diritto
Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame, è necessario affrontare la questione della regolare instaurazione del contraddittorio in primo grado e nel presente giudizio.
L'attore in primo grado ha citato a mezzo pec notificando all'indirizzo CP_3
(domicilio digitale) : . Email_1
premesso di avere sede all'estero, lamenta la violazione del termine a CP_3 comparire che avrebbe dovuto essere assegnato nella misura di giorni centocinquanta.
Dal certificato camerale versato in atti risulta che ha sede secondaria in Italia CP_3 in Milano Via Petitti n.15 e dalla relata risulta che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stata indirizzata alla sede italiana dotata di rappresentanza e ad una pec “italiana” estratta dal registro ufficiale INIPEC tenuto dalla
Camera di Commercio.
La notifica deve, pertanto, ritenersi eseguita ad un soggetto avente sede e domicilio in
Italia con la conseguenza che il termine a comparire assegnato rispetta il dettato normativo e sottrae la notifica alla censura di nullità mossa.
- 2 - Identiche considerazioni valgono per affermare la validità della notifica dell'atto di appello. A ciò si aggiunga che nel presente giudizio si è costituita sanando CP_3
l'eventuale vizio legato al mancato rispetto del termine a comparire.
°°°
In rito, va smentita la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposta da per violazione degli articoli 342 e 348 bis cpc non CP_3 rinvenendosi nell'appello i vizi che determinano l'inammissibilità richiesti dalle norme appena citate.
Sussiste, infine, la legittimazione passiva di rispetto al proposto appello CP_3 principale posto che la cessione del contratto determina una successione a titolo particolare che non fa venire meno il rapporto processuale originariamente instauratosi tra le parti consentendo semmai, ai sensi dell'art. 111 cpc, l'intervento in causa del cessionario.
°°°
MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE PROPOSTI DA CP_1
a) Nullità per violazione del canone di buona fede
L'appellante lamenta che la condotta della banca sia stata scarsamente collaborativa atteso che a fronte delle richieste di chiarimento inoltrate dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento quale fideiussore, la risposta non era tempestiva, né esaustiva.
Si tratta all'evidenza di condotta che, a prescindere dalla sua qualificazione, interviene nella fase esecutiva del contratto e non è idonea a provocare alcun vizio di nullità.
b) Assenza degli elementi essenziali del contratto;
data, luogo di conclusione, indicazione dell'importo massimo garantito e del TAEG.
Il motivo è infondato.
Data e luogo di conclusione del contratto non sono elementi essenziali del contratto al pari dell'indicazione del TAEG, come peraltro già argomentato dal primo giudice.
Quanto all'importo massimo garantito dalla fideiussione, il tribunale, senza che sul punto l'appello offra smentita, pur a fronte di un preciso onere gravante sulla parte
- 3 - appellante, ha affermato che “… è individuato nella misura del “125%” della voce “G” del prospetto riportato nel contratto di finanziamento pari ad euro 14.790,00” .
Si consideri, inoltre, che la fideiussione in esame contiene un preciso richiamo al contratto di finanziamento concesso e garantito nei seguenti termini “Costituzione di fideiussione su contratto più credito n. 1257074/pa” e che il fideiussore è anche CP_1 il legale rappresentante del soggetto finanziato (come affermato Controparte_4 dallo stesso a p. 4 dell'atto di appello). Ne segue che il contenuto del contratto, CP_1 quanto all'importo massimo garantito, può essere determinato anche per relationem mediante il rinvio ad un documento (il contratto di finanziamento) di cui il fideiussore era certamente a conoscenza (avendolo sottoscritto nella qualità di legale rappresentante della società finanziata).
VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE B, C, D DEL NEGOZIO FIDEIUSSORIO
Il tribunale ne ha affermato la valida approvazione mediante specifica sottoscrizione in conformità all'art. 1341 c.c.
Secondo l'appellante la decisione sarebbe errata perché le concrete modalità di sottoscrizione non garantivano “…l'attenzione del contraente debole verso clausola a lui sfavorevole in quanto ricompresa tra le altre richiamate” (cfr. p. 8 dell'atto di appello). A tale argomento segue un generico richiamo alla disciplina regolatoria delle clausole vessatorie, privo di concreto aggancio alla fattispecie in esame.
L'esame della fideiussione rende palese l'infondatezza della doglianza.
Le clausole in questione sono indicate in modo chiaro e specificamente sottoscritte (cd. seconda sottoscrizione) in apposito riquadro del negozio fideiussorio dedicato esclusivamente alle clausole previste dalle lettere B, C, D.
Solo per completezza può ancora osservarsi che la tutela consumeristica riguardante le clausole vessatorie non può trovare applicazione alla fattispecie, difettando in capo al fideiussore la qualità di consumatore, atteso che si tratta del legale rappresentante della società di capitali beneficiaria del finanziamento.
Iscrizione del nominativo di alla C.A.I. ed alla S.I.C. (p. 11 dell'atto di CP_1 appello)
- 4 - Il rigetto dei motivi di appello relativi alla validità ed efficacia della fideiussione palesa l'infondatezza del motivo di appello fondato sulla (asserita) illegittimità della condotta tenuta da che avrebbe determinato l'iscrizione dell'appellante quale “cattivo CP_3 pagatore” nelle banche dati del sistema creditizio.
Per mera completezza di argomentazione può osservarsi come la domanda risarcitoria proposta fosse priva della (necessaria) prova sia del danno che si assume subito per effetto della condotta che del nesso di causalità (tra condotta e danno).
°°°°
La spese del presente giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria-trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 861/2023 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna CP_1
al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.966,00
[...] per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 5 -